ERASMUS+ Programme, Key Action 1
ERASMUS+ Programme, Key Action 1
Bando per l’assegnazione
delle borse del consorzio per Traineeship
Best Erasmus Traineeships for Jobs – A.A. 2020/2021
Progetto n° 2020-1-IT02-KA103-078272 CUP H26J20000580006
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art.6 comma 4;
Visto lo Statuto dell’Università della Calabria;
Visto il regolamento dell’U.E. n° 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11- 11-2103 che istituisce il Programma “Erasmus+” per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport;
Visto che tra le attività del programma Erasmus+, Key action 1, continuerà ad essere inclusa, tra le altre, la mobilità per Traineeship “tirocini” presso imprese, centri di formazione, centri di ricerca, atenei ed altre organizzazioni […];
Visti gli artt. 149 e 150 del Trattato dell'Unione dove si afferma che "La Comunità contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione […]” (art. 149) e che "La Comunità attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri […]" (art. 150);
Viste le “Erasmus Charters for Higher Education" Carte Universitarie Europee per l’alta formazione assegnate dalla Commissione Europea alle Università appartenenti al Consorzio per Erasmus Traineeships denominato “Best Erasmus Traineeships for Jobs (BET4Jobs)”;
Visto il Certificato di Consortium n° 2017-1-IT02-KA108-035483 assegnato dall’Agenzia ERASMUS+/INDIRE al consorzio coordinato dall’Università della Calabria;
Vista la convenzione finanziaria n° 2020-1-IT02-KA103-078272 con CUP H26J20000580006 firmata tra il Rettore dell’Università della Calabria e il Direttore dell’Agenzia Erasmus+/Indire per l’ottenimento di un finanziamento per l’a.a. 2020-2021 pari ad € 256.250,00 per l’attribuzione delle borse nell’ambito del Consorzio “BET for Jobs”;
Considerato che le attribuzioni per le borse Erasmus dell’Agenzia Erasmus+/Indire all’Università della Calabria per il 2020/2021 sono circa n°732 mensilità totali per la mobilità Erasmus+ traineeship per n° 223 studenti (borse di mesi 3,3 ciascuna, in media);
Ritenuto di distribuire1 le mensilità attribuite al Consortium dall’Agenzia Erasmus+/Indire in numero di 360 all’Università della Calabria, 34 all’Università degli Studi della Basilicata, 113 al Politecnico di Bari, 75 all’Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx, 00 all’Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxx, 00 all’Università degli Studi della Tuscia e 32 all’Università degli Studi di Teramo (vedere anche successivo art. 2);
Visti i documenti “Allegati II” al presente bando recanti i requisiti e i criteri di selezione di ciascun ateneo consorziato firmati per approvazione dai rispettivi Rettori, nonché i mandati che autorizzano la pubblicazione del bando;
Vista l’approvazione del presente bando per l’attribuzione delle borse Erasmus+ Consortium Traineeship per l’a.a. 2020/2021 da parte dei componenti del Senato Accademico dell’Università della Calabria svolta nella riunione del 26/01/2021;
Ritenuto di emanare un unico bando per l’attribuzione delle mensilità tra gli Atenei consorziati;
Ritenuto opportuno che ciascuna università consorziata nel progetto “BET for Jobs” dovrà adottare per la selezione dei propri beneficiari le modalità, i criteri e la data di pubblicazione decisi di comune accordo con l’Università della Calabria e alla quale potrà proporre la riapertura del bando, qualora si rendesse necessario;
Considerato che ogni Ateneo consorziato si impegna a rispettare i principi generali, i requisiti di partecipazione e le scadenze del presente bando.
Ritenuto necessario provvedere
DECRETA
È emanato il seguente bando unico per l’assegnazione delle borse Erasmus+ Traineeship, per svolgere tirocini all’estero nell’anno accademico 2020/2021.
Art.1 Finalità
Il Programma europeo ERASMUS+ supporta l’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport per il periodo 2014-2020. La Key action 1 del programma medesimo permette agli studenti di I, II e III ciclo di svolgere dei periodi di formazione in imprese, centri di formazione, centri di ricerca, atenei ed altre organizzazioni che sono presenti in uno dei Paesi partecipanti al Programma:
Stati membri dell’Unione Europea (EU)
Austria Belgio Bulgaria Cipro Croazia Danimarca Estonia
Finlandia Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Italia Xxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Regno Unito2 Repubblica Ceca Romania Slovacchia Slovenia Spagna
Svezia
Stati non membri dell’Unione Europea (EU)
Islanda Liechtenstein
Norvegia
Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia
Turchia3
Il Programma prevede l’erogazione di un contributo finanziario (borsa) per la copertura parziale delle spese sostenute dai beneficiari durante il periodo di mobilità per tirocinio all’estero.
1 Le mensilità eventualmente non utilizzate da uno dei partner entro aprile/maggio 2021 saranno rese disponibili per agli altri atenei del consorzio che ne faranno richiesta.
2 La mobilità verso il Regno Unito e l’Irlanda del Nord è ammissibile e le borse finanziabili nell’ambito del programma Erasmus+ secondo le conclusioni raggiunte nel “Withdrawl Agreement”. Per informazioni aggiornate consultare il seguente link xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxx/xxxxx/xxxxxx_xx
3 A causa del dichiarato stato di emergenza in Turchia e le notizie di violazioni delle condizioni dei diritti civili nel Paese, ciascun Ateneo valuterà l’opportunità della mobilità caso per caso
Le borse saranno assegnate esclusivamente per attività di formazione (Traineeship) a tempo pieno, riconosciuta per quanto possibile come parte integrante del programma di studio dello studente dal proprio Istituto con le modalità di cui al successivo art. 7.
L’eventuale attività di ricerca è ammissibile nella misura in cui costituisca formazione professionale per il beneficiario in mobilità ERASMUS; a tale scopo il Learning Agreement dovrà essere compilato in modo da poter evincere tale tipo di formazione.
Art.2 Traineeships
2.1 Mensilità da attribuire
Il prospetto seguente include le mensilità che ciascuno degli atenei consorziati nel progetto BET for Xxxx attribuisce ai propri beneficiari (studenti ed altri) appartenenti a tutte le aree disciplinari presenti negli Atenei.
Ateneo | N° mesi AN | N° borse (di mesi 3, max 3,5) |
Università degli Studi Basilicata | 34 | 11 |
Politecnico di Bari | 113 | 37 |
Università degli Studi Messina | 75 | 24 |
Università degli Studi Sannio | 86 | 28 |
Università degli Studi Tuscia | 32 | 10 |
Università degli Studi Teramo | 32 | 10 |
Università della Calabria | 360 | 103 |
TOTALI | 732 | 223 |
Poiché alcuni degli atenei sopra elencati mettono a bando, oltre che a quelli del Consorzio, ulteriori mesi/borsa individuali d’istituto, si rinvia all’Allegato 2 di ciascun ateneo consorziato per conoscere il numero complessivo dei mesi/borsa messi a bando.
2.2 Durata
Il programma Erasmus+ consente una durata minima di permanenza all’estero di mesi due (60 giorni solari completi) quindi i Traineeship messi a bando avranno una durata compresa tra 2 e 8 mesi, ma ciascun ateneo assicurerà a ciascun tirocinante il pagamento della borsa di mobilità fino ad un massimo di mesi 3 o 3,5 (per le specifiche consultare l’Allegato II riferito all’Università di appartenenza). I tirocini potranno essere svolti dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive di selezione di ciascun Ateneo e dovranno concludersi entro il termine ultimo del 30 settembre 20214. L’eventuale periodo di chiusura per ferie dell’impresa ospitante non dovrà essere conteggiato ai fini del raggiungimento del periodo minimo di permanenza. I beneficiari che interromperanno la loro permanenza prima del periodo minimo senza una valida e comprovata motivazione dovranno restituire l’intero ammontare del contributo; solo in caso di interruzione dovuta a gravi motivi o a cause di forza maggiore (una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal beneficiario e non attribuibile a suo errore o negligenza, ad esempio uno sciopero generale nazionale negli Istituti di istruzione superiore, una calamità naturale), adeguatamente documentati, l’Agenzia Xxxxxxxx si esprimerà sull’eventuale conferma della borsa per i mesi/giorni di tirocinio effettivamente realizzati. La durata del tirocinio può eventualmente essere prolungata previa richiesta motivata del beneficiario all’Ufficio competente del proprio ateneo. La richiesta dovrà essere autorizzata (dall’impresa e dall’istituto di appartenenza), ma l’erogazione dei mesi/giorni di prolungamento richiesti, a cura dell’Ateneo di appartenenza del beneficiario, avverrà a consuntivo in base ai finanziamenti comunitari eventualmente disponibili. In ogni caso l’intero periodo di Traineeship, incluso il prolungamento, non dovrà protrarsi oltre il termine ultimo precedentemente indicato.
In ogni caso, inoltre, la somma delle mensilità già effettuate in altri periodi Xxxxxxx e le
4 A seconda dell’esito delle eventuali richieste di proroga della durata del progetto, il termine del 30 settembre 2021 potrà essere posticipato fino al 30 maggio 2022. Si consulti regolarmente il portale di Ateneo per le notizie più aggiornate.
mensilità che si intendono effettuare non può superare il totale di 12 mesi per ciascun ciclo di studi triennale o magistrale e il totale di 24 mesi per le lauree a ciclo unico.
2.3 Sedi ospitanti
A selezione avvenuta, ai vincitori potrà essere assegnata una destinazione sulla base della propria posizione in graduatoria, della disponibilità di aziende idonee al loro profilo professionale, dell'accettazione della candidatura da parte della medesima organizzazione e del relativo piano di lavoro “Learning Agreement for Traineeship”, ferma restando la subordinazione dell’erogazione della borsa al soddisfacimento delle condizioni di cui all’art.2.2. Gli studenti vincitori possono proporre al proprio Ateneo un organismo/azienda ospitante che sia disponibile ad accoglierli; resta inteso che l'accordo con l'organismo/azienda ospitante sarà di competenza dell'Ateneo di appartenenza del beneficiario, così come il pagamento dei contributi mensili (borsa).
Le attività di tirocinio non potranno essere svolte se prima dello svolgimento del traineeship l’ateneo promotore e l’organismo ospitante non avranno formalizzato un apposito programma di tirocinio “Learning Agreement for Traineeship” per ciascun beneficiario (vedere anche successivi artt. 2.5 e 5).
2.4 Eleggibilità delle sedi ospitanti
Secondo quanto disposto dalla Commissione Europea Direzione Generale Istruzione e Cultura e dall’Agenzia Erasmus+, le attività di tirocinio possono essere svolte nelle seguenti sedi:
• Imprese nei paesi partecipanti al programma che rispondono alla definizione di Impresa indicata nella Decisione n. 170/2006/CE che istituisce il Programma LLP5;
• Centri di formazione e di ricerca, Istituti di cura, Studi legali, Organizzazioni pubbliche, private e del terzo settore;
• Istituti di Istruzione Superiore (es.: Laboratori, Biblioteche, Uffici Relazioni Internazionali, ecc.) purché l’attività di formazione prevista durante il tirocinio sia chiaramente espressa nel piano di lavoro dello studente e non sia già cofinanziata nell’ambito di altri programmi comunitari;
• altre rappresentanze o istituzioni pubbliche come gli Istituti di Cultura, Scuole, ecc. a patto che sia rispettato il principio di transnazionalità e cioè che lo studente acquisisca un know-how diverso da quello che acquisirebbe con un tirocinio nel proprio Paese;
• Consiglio d’Europa;
• Organizzazione delle Nazioni Unite, sedi collegate all’ONU e all’UNESCO e altri Organismi specializzati delle Nazioni Unite;
• Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite;
• Eurodesk;
• Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale.
Invece, non sono ammissibili le seguenti sedi:
• Uffici ed Enti che gestiscono programmi comunitari;
• Istituzioni ed Enti Comunitari, ivi incluse le Agenzie specializzate6;
• Rappresentanze diplomatiche nazionali del Paese di appartenenza dei beneficiari e presenti nel paese ospitante, quali Ambasciate e Consolati.
Nei casi dubbi, spetta comunque all’Agenzia Xxxxxxxx/Indire la valutazione finale sull’eleggibilità dell’organizzazione e/o impresa.
2.5 Lista delle sedi ospitanti
A puro titolo indicativo nell’allegato 1 al presente bando è riportata la lista delle organizzazioni che hanno ospitato negli scorsi anni gli studenti del consorzio dalla quale gli studenti partecipanti al presente bando potranno scegliere la loro destinazione di preferenza, ma ciò non costituisce garanzia di accettazione da parte di tali istituzioni.
Il beneficiario può anche proporre il nominativo di una impresa che è disposta ad accoglierlo ma, in entrambi i casi, un apposito programma di tirocinio (Learning Agreement for Traineeship) dovrà essere formalizzato tra l’impresa ospitante e l’ateneo promotore.
6 L’elenco completo è riportato sul sito xxxx://xxxxxx.xx/xxxxx-xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxx_xx.xxx (cfr. xxxx://xxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxx_xx.xxx).
Coloro che non abbiano contatti individuali con imprese potranno usufruire della lista presente nell’allegato I al presente bando, fermo restando le specifiche offerte, disponibilità e procedure di selezione delle imprese in partenariato con il Consorzio, senza che questo costituisca garanzia di reperimento di un’impresa ospitante.
2.6 Mobilità in più di un Paese
La mobilità in più di un Paese è ammissibile solamente nel caso in cui l’Impresa ospitante che sottoscrive il Learning Agreement sia responsabile per l’intera durata del tirocinio presso tutte le sedi: ciò implica che ci sia relazione tra le diverse Imprese ospitanti (ad esempio sede principale e le rispettive sedi dislocate). Tale mobilità dovrà rispettare la durata minima di 2 mesi (60 gg. completi) presso ognuna delle Imprese ospitanti. Mobilità più brevi presso una delle Imprese partner saranno ritenute ammissibili solo in presenza di un reale motivo accademico da giustificare all’Agenzia Erasmus+/Indire. Tuttavia, la durata totale della mobilità non potrà essere inferiore a due mesi. Infine, in fase di rendicontazione all’Agenzia, per tali mobilità dovrà essere indicato l’Istituto firmatario del Learning Agreement.
2.7 Mobilità verso il Paese di appartenenza
I beneficiari dovranno svolgere la mobilità in paesi diversi da quelli d’origine. Nel caso di studenti di cittadinanza di uno dei Paesi partecipanti (ved. art. 1) ad ERASMUS+, diverso dall’Italia, e temporaneamente residenti ed iscritti presso un Istituto italiano, questi non sono eleggibili per la mobilità presso un’Impresa nel loro Paese di origine/cittadinanza.
2.8 Nuove tipologie di svolgimento delle attività di traineeship
In considerazione dell’emergenza pandemica da COVID-19 che sta continuando ad imperversare in tutti i paesi europei è possibile per i beneficiari svolgere le attività di traineeship anche in modalità virtuale direttamente nel paese di appartenenza (IT) ma senza contributo economico oppure in modalità blended inclusiva di un periodo di svolgimento delle attività in virtuale combinato con uno di mobilità fisica e quindi in presenza nell’istituto ospitante. La componente fisica della mobilità blended dovrà rispettare la durata minima per ogni tipo di attività (ossia 60 gg. completi e consecutivi). Per il periodo di mobilità fisica verrà riconosciuto il contributo economico proporzionato alla sua durata.
Art.3 Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al bando “Erasmus+ Traineeships” gli studenti che:
• siano regolarmente iscritti per l’a.a. 2020/21 ad una delle Università consorziate:
o dal 2° anno in poi (o dal 1° anno a discrezione di ciascun ateneo) se iscritti ad un corso Laurea Triennale, ad un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico e comunque iscritti non oltre il 2° o il 1° anno (cfr. allegato II del proprio Ateneo) rispetto agli anni previsti dalla durata legale per il conseguimento del titolo;
o dal 1° anno in poi se iscritti ad un corso di Laurea Magistrale biennale, e comunque iscritti non oltre il 2° o il 1° anno rispetto agli anni previsti dalla durata legale per il conseguimento del titolo (cfr. allegato II del proprio Ateneo);
o entro i termini previsti dai punti precedenti, gli studenti delle Xxxxxx Xxxxxxxxx, Magistrali e Xxxxxxxxxx a ciclo unico possono presentare la loro candidatura di partecipazione al bando prima del conseguimento del titolo finale di studio e sono eleggibili ad usufruire della mobilità anche se selezionati da parte dell’Ateneo di appartenenza dopo il conseguimento del titolo stesso. Tali studenti possono decidere di svolgere il tirocinio:
- prima del conseguimento del titolo, e in tali casi al momento della partenza potrebbe essere richiesta la regolarizzazione della loro iscrizione all’a.a. 2020/21 secondo le disposizioni interne di ciascun ateneo;
- dopo il conseguimento del titolo purché abbiano presentato la loro candidatura al bando con lo status di studente.
• siano iscritti per l’a.a. 2020/21, dal 1° anno in poi, ai corsi di Master di II livello, Scuole di specializzazione e di Dottorato di Ricerca, a seconda delle priorità di ciascun ateneo, previa autorizzazione del coordinatore/direttore del corso/scuola. I dottorandi che usufruiscono della borsa dottorale dovranno obbligatoriamente scegliere se utilizzare la
maggiorazione prevista per il soggiorno all’estero, oppure in alternativa il finanziamento Erasmus+ della Commissione Europea, salvo diverse disposizioni di Ateneo riportate nell’Allegato II. Le borse per i dottorandi verranno assegnate secondo la graduatoria unica per punteggio, ma assicurando al contempo una rotazione tra i Dipartimenti coinvolti;
• soddisfino tutti i vincoli relativi ai crediti e alla media dei voti riportati nell’allegato II al bando delle singole Università;
• siano cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea o di un altro Paese partecipante al Programma e temporaneamente residenti ed iscritti presso gli atenei consorziati;
• siano cittadini di altri Paesi, e temporaneamente residenti ed iscritti presso una delle università consorziate;
• non stiano beneficiando, nello stesso periodo, di un contributo comunitario previsto da altri programmi comunitari.
Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda al presente bando.
Per ulteriori requisiti di partecipazione richiesti dal proprio Ateneo si rinvia all’allegato II riferito all’Università di appartenenza.
3.1 Conoscenza linguistica
È fortemente raccomandata una buona conoscenza della/e lingua/e del Paese di destinazione o di una lingua che sia accettata dall’ente ospitante come “lingua veicolare”.
Per i requisiti specifici inerenti alla valutazione della conoscenza linguistica richiesti dal proprio Ateneo si rinvia all’allegato II riferito all’università di appartenenza.
Art.4 Selezione
Le borse di studio per Traineeship saranno assegnate a seguito di selezioni, a cura di ciascun ateneo consorziato, basate su criteri di merito accademico.
Le commissioni accademiche per il programma Erasmus+ di ciascun ateneo provvederanno alla selezione dei propri candidati, alla ripartizione dei mesi/borsa e, dopo la valutazione dei meriti accademici, formuleranno delle proprie graduatorie d’ateneo per l’assegnazione dei Traineeship inserendovi gli idonei che potrebbero subentrare in caso di rinunce.
4.1 Criteri di selezione
I criteri di selezione sono contenuti nell’allegato II al presente bando, riferito a ciascun Ateneo consorziato.
4.2 Presentazione delle domande
Se non diversamente specificato nell’allegato II del proprio Ateneo, si richiede di provvedere a:
• compilare la domanda elettronica sul sito web dell’università di appartenenza oppure sul sito del consorzio BET for Jobs, al seguente link: xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/ ;
• compilare elettronicamente il modulo per l’autocertificazione del piano di studi, completo di tutti gli esami sostenuti fino al momento della presentazione della domanda e dei voti riportati, anch’esso reperibile dal medesimo sito web, se non diversamente disposto dal proprio Xxxxxx nel rispettivo allegato II;
• allegare in formato pdf i certificati richiesti nell’allegato II dall’ateneo di appartenenza.
I candidati dell’Università della Calabria presenteranno la loro candidatura elettronica al bando su Esse3 collegandosi al sito xxxxx://xxxxxx.xxxx0.xxxxxx.xx/Xxxx.xx
La scadenza per l’invio delle domande di partecipazione debitamente compilate in ogni parte è fissata per giorno 04/03/2021 alle ore 23.59.
Per le specifiche sulle modalità di presentazione della domanda al proprio Ateneo consultare l’Allegato II riferito all’Università di appartenenza.
Art. 5 Procedure e documentazione
Per tutte le procedure connesse al bando e le date di pubblicazione delle graduatorie si rimanda alla consultazione dei siti web di ciascun ateneo.
La pubblicazione delle graduatorie (sui siti web degli atenei del consorzio) avrà valore di notifica per tutti i candidati vincitori, i quali dovranno presentarsi presso l’ufficio amministrativo competente dell’università di appartenenza, entro i termini previsti da ciascun ateneo, per formalizzare sull’apposita modulistica l’accettazione o la rinuncia alla borsa.
I candidati vincitori che non produrranno detta modulistica, entro i termini previsti dall’Ateneo di appartenenza, saranno considerati rinunciatari senza ulteriori comunicazioni da parte dell’ufficio amministrativo competente, che procederà allo scorrimento della graduatoria per un numero pari di studenti.
Prima della partenza:
L’Università di appartenenza, prima della partenza dello studente, rilascerà allo stesso:
- un Accordo finanziario per Traineeship Erasmus+ che sarà sottoscritto dal beneficiario e dall’istituto di appartenenza e che includerà anche la Dichiarazione di Qualità (Quality Commitment) che definisce i ruoli e le responsabilità fra le parti coinvolte nel tirocinio Erasmus;
- un Modulo “Learning Agreement for Traineeship” per la stesura del programma di tirocinio, che dovrà essere approvato e siglato dall’Istituto di appartenenza, dall’Impresa ospitante e dal beneficiario stesso prima della partenza.
Il Learning Agreement for Traineeship dovrà includere le date di avvio e di fine mobilità, oltre al programma di tirocinio da svolgere e da concordarsi con l’impresa ospitante.
Ogni cambiamento sostanziale al programma o alle date di svolgimento della mobilità ed eventuali estensioni dovrà essere concordato, per iscritto, dalle parti (Università, beneficiario e Impresa ospitante). Entro un mese dall’arrivo nell’impresa ospitante, lo studente dovrà trasmettere al proprio ufficio relazioni internazionali e/o Erasmus le eventuali variazioni circa il programma da svolgere, ed un mese prima della scadenza dell’Accordo finanziario l’eventuale richiesta di estensione/prolungamento del periodo mobilità rispetto a quanto inizialmente autorizzato (v. specifiche al successivo paragrafo). Ogni cambiamento che si riveli necessario, concordato formalmente tra le parti, dovrà essere trasmesso immediatamente dallo studente all’Ufficio relazioni internazionali e/o Erasmus della propria Università.
Durante il periodo:
Entro una settimana dall’arrivo nell’istituto ospitante lo studente dovrà inviare il modulo d’arrivo al proprio ateneo e discutere in dettaglio le mansioni da espletare con il tutor presso l’impresa ospitante. In caso di variazioni al programma informare per iscritto il proprio ateneo, entro un mese dall’arrivo, inviando il modulo “Changes to Learning Agreement” debitamente compilato e firmato dall’impresa ospitante. Detti moduli sono scaricabili dal sito web xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/.
Nel caso in cui lo studente volesse prolungare il proprio periodo Xxxxxxx inizialmente autorizzato nell’Accordo finanziario, un mese prima della data di scadenza indicata nell’Accordo finanziario, egli dovrà inviare il modulo di “Richiesta autorizzazione al prolungamento della borsa” debitamente compilato e recante il nulla osta dell’impresa ospitante. Il modulo è reperibile sempre sul sito web xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/ . L’Università di appartenenza del beneficiario autorizzerà il prolungamento garantendo allo studente soltanto lo Status Xxxxxxx. In caso di disponibilità di fondi il periodo di prolungamento verrà finanziato successivamente.
L’intero periodo di tirocinio, incluso il prolungamento, non dovrà protrarsi oltre il termine ultimo indicato all’Art. 2.2. e non dovranno esserci interruzioni tra il periodo di Traineeship già autorizzato e quello per il quale il beneficiario richiede il prolungamento (le vacanze e i giorni di chiusura dell’Impresa ospitante non sono da considerarsi interruzioni del periodo di tirocinio).
In caso di interruzione del periodo di mobilità per “eventi eccezionali” (ad es. sciopero generale nazionale negli Istituti di istruzione superiore, calamità naturale) o per “motivi di
causa di forza maggiore” 7 l’Istituto coordinatore del consorzio richiederà all’AN di valutare di volta in volta l’eventuale riconoscimento del motivo e le relative misure da adottare nei confronti dello studente.
Al rientro dalla mobilità:
Al massimo entro 30 giorni dal termine della mobilità, lo studente dovrà presentare la seguente documentazione:
• il Rapporto Narrativo (EU survey e Allegato D) da compilarsi direttamente sia sul sito della commissione europea e sia sul sito web del consorzio xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/;
• il Traineeship certificate rilasciato dall’Impresa ospitante, che riporti il giudizio sul lavoro svolto nel rispetto di quanto concordato nel Learning Agreement e che attesti le date di effettivo svolgimento dell’attività, incluso il periodo di prolungamento solo se autorizzato dall’istituto di appartenenza (v. paragrafo di cui sopra).
Art. 6 Certificazione e riconoscimento
I tirocini nell’ambito del progetto Erasmus Traineeship saranno attestati da un Traineeship Certificate rilasciato al beneficiario dall’organismo ospitante alla fine del periodo di mobilità. L’Istituto di istruzione superiore di appartenenza dei beneficiari delle borse riconoscerà il periodo di Traineeship all’estero secondo quanto previsto dai regolamenti didattici di Ateneo e dei corsi di studio di appartenenza. L’attribuzione del numero dei crediti per le attività svolte è demandata alle strutture didattiche di appartenenza, ed un credito ECTS è equivalente ad un credito CFU. Qualora il tirocinio non sia previsto nel corso di studio del beneficiario, questo potrebbe essere riconosciuto ex post sotto forma di crediti aggiuntivi e sarà, comunque, attestato nel Diploma Supplement.
NOTA: L’Istituto di appartenenza non riconoscerà allo studente XXXXXXX i risultati del periodo di formazione effettuato all’estero in presenza di:
• giudizio negativo sull’attività svolta nel “Traineeship Certificate” da parte dell’impresa ospitante;
• inadempienza da parte dello studente nelle procedure di presentazione della documentazione obbligatoria per la mobilità, per come specificato all’art. 5 del bando;
• comportamenti scorretti nei confronti dell’impresa ospitante e da questa attestati formalmente;
• interruzione della permanenza prima del periodo minimo (60 gg. completi) senza una valida e comprovata motivazione (v. art. 2.2. del bando).
In questi casi verrà richiesta la restituzione totale della borsa percepita dal beneficiario.
Art. 7 Contributi
Le borse non potranno essere assegnate per periodi di tirocinio diversi da quanto prescritto all’Art. 2.2. Ciascun ateneo garantirà un finanziamento massimo di mesi 3 o 3,5 (vedere anche Art. 2.2), e l’erogazione dei contributi sarà, altresì, subordinata sia al reperimento di organizzazioni idonee al profilo professionale di ogni singolo beneficiario, sia alla successiva accettazione di quest’ultimo da parte dell’organismo ospitante (v. Art. 2.3).
Il Programma Erasmus+ prevede borse finanziate con fondi comunitari, differenziate sulla base del costo della vita nei Paesi di destinazione, come indicato nella tabella sottostante:
Differenziata per paesi di destinazione | Contributo mensile | Contributo giornaliero (€400 o € 350/30) | |
GRUPPO 1 (costo della vita ALTO) | Danimarca, Finlandia, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Svezia | € 400,00 | € 13,33 |
7 cause che non siano attribuibili ad errori o negligenza delle parti e che si dimostrino insormontabili a dispetto di tutte le dovute precauzioni adottate. Difetti nelle attrezzature o nel materiale, o ritardi nella loro disponibilità (se non imputabili a cause di forza maggiore), contenziosi di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie non possono essere addotte a cause di forza maggiore dalla parte inadempiente.
GRUPPO 2 (costo della vita MEDIO) | Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx | € 350,00 | € 11,66 |
GRUPPO 3 (costo della vita BASSO) | Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lituania, Lettonia, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Turchia | € 350,00 | € 11,66 |
L’ammontare del contributo comunitario sarà determinato moltiplicando l’effettiva durata in giorni per l’ammontare del contributo giornaliero (v. Tabella). Il versamento dei contributi sarà effettuato esclusivamente mediante accredito sul c/c bancario o postale italiano intestato al beneficiario del contributo.
Gli atenei consorziati erogheranno le borse prioritariamente ai vincitori secondo la collocazione acquisita nelle graduatorie di ciascun istituto, e quindi agli idonei fino alla concorrenza dei fondi disponibili. La borsa comunitaria sarà erogata, per i mesi/giorni di soggiorno inclusi nel contratto di mobilità, solo a ricezione dei finanziamenti dell’Agenzia Erasmus+ allo scopo finalizzati.
Si precisa che l’erogazione della borsa è subordinata anche alla presentazione e sottoscrizione dei documenti obbligatori, per come indicato nell’art. 5 del bando.
Detti moduli possono essere scaricati dal seguente sito web: xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/
In caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra, o di parte di questa, il beneficiario dovrà rimborsare l'intero importo della borsa percepita.
7.1 Copertura assicurativa
La copertura assicurativa (responsabilità civile ed infortuni) è a carico dell'Ateneo di appartenenza.
Ogni beneficiario dovrà provvedere personalmente alla copertura sanitaria: se il candidato è in possesso della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) ha automaticamente diritto alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale in tutti i Paesi aderenti all’U.E.
Per informazioni consultare i seguenti siti: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxx.xxx?xxxXxx000&xxxxXxxxx; xxxxx://xxxxxxxxx0.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx/
Si tenga presente che la copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia o di un’assicurazione privata può non essere sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e di uno specifico intervento medico, pandemie, ecc. In tali casi un'assicurazione aggiuntiva privata è necessaria da parte del beneficiario.
Per le specifiche sui termini di Assicurazione di responsabilità civile e infortuni del proprio Ateneo far riferimento all’Università di appartenenza.
Art. 8 Tutela e protezione dei dati
Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).
La presente informativa rappresenta un adempimento previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD), che, ai sensi dell’art. 13, prevede l’obbligo di fornire ai soggetti interessati le informazioni necessarie ad assicurare un trattamento dei propri dati personali corretto e trasparente. Tale informativa è rivolta a coloro che svolgono la propria attività lavorativa nell’Università della Calabria.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università di appartenenza dei candidati. Tutti i dati personali indicati nella selezione devono essere trattati a norma del Regolamento (EC) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli, nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione alle attività di mobilità nell’ambito del programma Erasmus+ da parte dell’Università della Calabria, dall’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire e dalla Commissione
Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).
Il Partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. È invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Università di afferenza e/o all’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire. Il Partecipante può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d’uso dei propri dati personali da parte all’Università della Calabria e/o all’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea.
I dati personali trasmessi dai candidati nella domanda di partecipazione al Programma Erasmus+, raccolti sia in forma cartacea, sia con strumenti elettronici/informatici, saranno trattati per le finalità connesse alla gestione della procedura di selezione del Bando Erasmus+ e del procedimento di assegnazione dei contributi spettanti per lo svolgimento delle attività di mobilità Erasmus+ come previsto dal D.L. 30 giugno 2003 n. 196.
Art. 9 Responsabili dei procedimenti (Legge 241/1990)
Per le procedure di selezione di competenza dei singoli atenei consorziati, i responsabili possono essere contattati ai recapiti di seguito riportati:
Università della Calabria | xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx; xxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xx |
Università degli Studi della Basilicata | xxxxxx@xxxxxx.xx ; xxxxxx0@xxxxxx.xx |
Politecnico di Bari | xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xx; xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xxx |
Università degli Studi del Sannio | xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx; |
Università degli Studi di Teramo | xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx; |
Università degli Studi della Tuscia | |
Università degli Studi di Messina | xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xx; xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx |
Il Rettore Xxxxxx Xxxxx
XXXXXX XXXXX 03.02.2021
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