PERIODO 01/01/2020-31/12/2022
CAPITOLATO D’APPALTO PROCEDURA APERTA ART. 60 D.LGS N. 50/2016
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
IN FAVORE DI XXXXXXX, DISABILI, PERSONE E/O NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ SOCIALE RESIDENTI NEL COMUNE DI LONATO DEL GARDA
PERIODO 01/01/2020-31/12/2022
CPV principale 85320000-8 - Servizi sociali Codice CIG 808245902B
Gara Telematica sulla piattaforma di e-procurement SINTEL Id 117337103
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare a favore di anziani, persone e/o nuclei familiari in situazione di fragilità sociale (SAD) oltre che a favore di soggetti diversamente abili (SADH), con limitata o scarsa autonomia sia per motivi legati all’età o alla malattia sia per condizioni sociali difficili, che siano residenti nel territorio del Comune di Lonato del Garda.
L’affidamento del servizio avverrà ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n.50/2016 previa gara con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo D.lgs. n. 50/2016, con applicazione del metodo aggregativo – compensatore. L’appalto è costituito prevalentemente da manodopera che incide sull’importo del contratto nella misura del 95%.
La procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).
La Stazione Appaltante, Comune di Lonato del Garda, utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
La procedura, per quanto non espressamente disposto dalle presenti norme, è disciplinata dal D.Lgs. 50/2016. Si valuta la congruità delle offerte con le modalità di cui al D.lgs 50/2016. Per il fatto di accettare di presentare l’offerta per l’esecuzione dei servizi sopra descritti l’offerente ammette e riconosce pienamente:
o di aver preso conoscenza dei servizi da eseguire e delle condizioni tutte del Capitolato Tecnico;
o di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo e contrattuali relative all’appalto stesso ed ogni e qualsiasi possibilità contingente che possa influire sull’esecuzione;
o di aver esaminato tutti gli elaborati tecnici descrittivi dell’intervento ritenendoli esaurienti e tali quindi da consentire una ponderata formulazione della propria offerta, che si intende
comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta esecuzione dei servizi e delle forniture;
o di aver basato quindi l’offerta su di una propria autonoma valutazione dei quantitativi e essere pertanto consapevole che nessun maggior onere potrà essere richiesto e riconosciuto per difformità rispetto alle previsioni e indicazioni;
o di aver giudicato, nell’effettuare l’offerta, i prezzi equi e remunerativi anche in considerazione degli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali quanto sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti;
L’appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei servizi, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, da parte dell’Impresa appaltatrice, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione delle Leggi, dei Regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.
In particolare l’Impresa appaltatrice, all’atto della firma del contratto, dovrà specificatamente accettare per iscritto, a norma degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di Xxxxx e di regolamenti e del presente Capitolato.
Inoltre gli ammessi a presentare istanza di partecipazione devono essere in possesso dei requisiti generali previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, che non si trovino in una delle situazioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 come causa di esclusione nonché in possesso dei requisiti di cui all’art. 83, comma 1, lettere a-b-c del richiamato decreto:
a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale;
b) Requisiti di capacità economico-finanziaria;
c) Requisiti di capacità tecnica e professionale.
Nella formulazione del prezzo indicato nell’offerta l’Impresa partecipante deve considerare che il corrispettivo è omnicomprensivo di tutte le spese e gli oneri per l’esecuzione del servizio in modo conforme alle prescrizioni del capitolato come specificato in: valore presunto dell’appalto, coordinamento del servizio, personale, funzioni e obblighi del soggetto appaltatore, oneri connessi al trattamento dei dati personali, assicurazioni, responsabilità.
Le ditte devono tener presente nella formulazione dell’offerta della complessità del servizio richiesto e, pertanto sulla fatturazione oraria a figura, devono essere ripartiti gli oneri diretti e indiretti necessari per la perfetta esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato ed a carico della ditta (quali ad esempio gli oneri: di progettazione, di valutazione e di qualità interna, indiretti di segreteria, ragioneria e struttura amministrativa, costo del personale derivante dall’applicazione del CCNL corrispondente ai profili degli operatori impiegati, formazione, aggiornamento e supervisione degli operatori impiegati, dei costi generali di organizzazione e di coordinamento dei servizi, indennità per l'uso del mezzo di trasporto utilizzato, mensa, attrezzature utilizzate per l’espletamento dei servizi, assicurazioni, sicurezza).
L’importo contrattuale sarà quello risultante dal prezzo offerto in sede di gara.
L’appaltatore non vanta, nei confronti della Stazione Appaltante, alcun diritto o pretesa in relazione alla fissazione del numero e monte ore degli interventi prestati, restando vincolanti in termini contrattuali soltanto gli importi definiti al precedente punto del presente articolo e soggetti a ribasso. Le ore di svolgimento del servizio possono essere suscettibili di aumento o riduzione a
seguito dell’insorgere di mutate esigenze da parte degli utenti dei vari servizi, o derivanti da variazioni nelle scelte organizzative delle istituzioni comunali avvenute successivamente all’approvazione del presente bando; conseguentemente si aumenta o si riduce il corrispettivo complessivo da riconoscere all’appaltatore. Nel caso dovesse venir meno la necessità di parte delle prestazioni - a causa della chiusura e/o riorganizzazione dei servizi, delle loro modalità di gestione o per motivi di pubblico interesse - ciascun contratto potrà essere ridotto anche oltre la percentuale del 20% con preavviso di almeno 90 giorni.
L’Impresa aggiudicataria stessa dovrà eseguire l’ulteriore servizio richiesto ai medesimi prezzi, patti e condizioni fissati in sede di gara.
ARTICOLO 2 – DURATA DELL’APPALTO
L’appalto decorre dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016, l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto stipulato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente, per il periodo massimo di sei mesi; in tal caso l’appaltatore è tenuto a proseguire il servizio alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza.
ARTICOLO 3 - FINALITÀ DELL’APPALTO
Le prestazioni richieste saranno correlate al numero di utenti/prestazioni che l’Amministrazione appaltante intenderà programmare e pertanto non sono preventivamente quantificabili. A titolo meramente indicativo si quantifica, nella tabella che segue, il monte ore per ogni anno di durata dell’appalto. Il numero delle ore potrà comunque essere aumentato o diminuito anche in misura significativa in relazione alle effettive esigenze, senza che l’appaltatore possa pretendere nulla a titolo di maggior costo orario. L’importo annuo presunto dell’appalto è stimato in € 230.994,00 (I.V.A. esclusa), cui si aggiungono gli oneri per la sicurezza pari ad € 0,00 annui. Il valore orario unitario delle prestazioni, IVA esclusa e di tutti i costi diretti e indiretti connessi alle condizioni specificate nel presente documento, inclusi rimborso e/o assorbimento costi chilometrici e telefonici e coordinamento del servizio risultano compresi nella tabella che segue.
Prestazioni | Ore annue | Costo orario - base d'asta | Costo totale presunto annuo |
Prestazioni di ausilio socio-assistenziale domiciliare ASA/OSS CAT. C1 - Ordinario | 3.600 | € 19,00 | € 68.400,00 |
Prestazioni di ausilio socio-assistenziale domiciliare ASA/OSS cat. C1 - Festivo | 33 | € 21,00 | € 693,00 |
Prestazioni sociali a supporto di servizi comunali operatori cat. B1 | 465 | € 17,00 | € 7.905,00 |
Costi per il coordinamento del servizio inclusi | |||
Importo complessivo stimato annuale | € 76.998,00 | ||
Ipotesi sul triennio 01/01/2020 – 31/12/2022 | € 230.994,00 | ||
Valore dell’opzione di cui all’articolo 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016 (proroga 6 mesi) € 38.499,00 | |||
Totale importo appalto a base di gara | € 230.994,00 |
Il prezzo orario proposto si intende fisso ed invariabile per il primo anno, mentre agli anni successivi, potrà essere applicato un aumento pari all’indice ISTAT riferito al periodo dicembre- dicembre.
Ogni onere per la gestione del servizio, che non sia espressamente posto a carico del Comune dal presente documento, è a carico della ditta aggiudicataria. Si precisa inoltre che, il costo del personale per eventuali affiancamenti (conoscenza utente, tipo di prestazione) per la sostituzione del personale incaricato, sarà totalmente a carico della Ditta aggiudicataria.
ARTICOLO 4 - FINALITÀ DEL SERVIZIO
Il Comune di Lonato del Garda con il presente appalto si pone le seguenti finalità:
o consentire alla persona di conservare l’autonomia di vita nel proprio nucleo familiare o comunque presso la propria comunità di appartenenza;
o sostenere la capacità di “prendersi cura di se stessi” mantenendo l’autonomia residua della persona;
o prevenire e rimuovere i rischi di cronicizzazione e le cause di emarginazione che possano comportare la prematura istituzionalizzazione di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti
o evitare l’istituzionalizzazione o l’ospedalizzazione delle persone anziane o disabili, garantendo loro la permanenza nel proprio ambito di vita anche attraverso il supporto di altri servizi territoriali;
o evitare istituzionalizzazioni improprie o gravi situazioni di emarginazione sociale, di isolamento e di solitudine;
o favorire le dimissioni protette dopo periodi di ospedalizzazione e accompagnamento nel percorso di recupero delle normali attività psicofisiche;
o favorire l’integrazione ed il collegamento con i servizi sanitari e socio-sanitari in grado di concorrere all’autonomia della persona;
o contribuire con le altre risorse del territorio ad elevare la qualità della vita delle persone e a evitare il fenomeno dell’isolamento;
o tutelare e valorizzare le capacità di autonomia e di relazione della persona;
o svolgere attività di prevenzione per consentire un’esistenza autonoma evitando, ritardando
o riducendo i processi involutivi fisici-psichici e sociali;
o promuovere la responsabilità del singolo e/o della famiglia, senza peraltro sostituirsi ad essi.
Il SAD deve integrare l'attività della persona assistita e/o dei familiari e/o di altri care-giver e non deve mai porsi nell'ottica della "sostituzione".
ARTICOLO 5 - PRESTAZIONI
Il servizio oggetto del presente appalto consiste in:
A) PRESTAZIONI DI AUSILIO SOCIO-ASSISTENZIALE DOMICILIARE
o attività di assistenza diretta e cura alla persona (alzata dal letto, aiuto nella minzione, igiene personale, vestizione, mobilizzazione, bagno assistito, somministrazione pasti ecc..);
o aiuto e assistenza nelle attività motorie prescritte agli allettati ad integrazione di programmi riabilitativi;
o educazione alla salute e prestazioni sanitarie di semplice attuazione, non legate a situazioni a rischio specifico e non separabili da attività integrata di assistenza alla persona (es. massaggi e frizioni; mobilizzazione dell’arto; corretta deambulazione; uso
di accorgimenti per una giusta posizione degli arti in condizioni di riposo; uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare; prevenzione formazione piaghe da decubito; assistenza per la corretta somministrazione dei farmaci).
o attività di sostegno e stimolo nei confronti del soggetto assistito e del suo ambiente di vita (familiare), in collaborazione con l’Assistente Sociale comunale,
o attività su indicazione ed in collaborazione con i servizi sanitari (medico di base, Asst), per una migliore valutazione delle condizioni psico-fisiche, anche attraverso l’invio ad altri interventi specifici nell’ottica dell’integrazione socio sanitaria
o stimolazione dell’autonomia residua della persona ed intervento educativo sui familiari e parenti, sul vicinato o sul volontariato, per mantenere vive forme di solidarietà e favorire l’integrazione sociale.
B) PRESTAZIONI DI COLLABORAZIONE FAMILIARE
o aiuto nel governo e riordino della casa e attività domestiche (pulizia dell’abitazione, organizzazione rispetto alla gestione della casa, lavori di piccolo bucato, stiratura e cucito) mediante l’utilizzo di attrezzature e prodotti messi a disposizione dallo stesso assistito;
o aiuto nella preparazione e nella somministrazione dei pasti;
o aiuto e assistenza nello svolgimento di commissioni ed acquisti (medicinali e generi di prima necessità);
o esecuzione di piccole mansioni extra domestiche;
o collaborazione nel mantenimento delle relazioni familiari e sociali (accompagnamento presso uffici, ambulatori, negozi per spese ecc.) e nel disbrigo di pratiche;
o supporto e sostegno ai care giver
o orientamento e sostegno ai familiari per problematiche complesse (Alzheimer, disabilità, patologia psichiatrica ecc.)
o accompagnamento ed invio a servizi specialistici
La figura professionale incaricata allo svolgimento delle prestazioni di cui ai punti A e B dovrà essere necessariamente in possesso della qualifica ASA, OSS. Nello svolgimento delle attività oggetto dell’appalto (punti A e B) ogni operatore dovrà avere in dotazione un automezzo proprio o di proprietà della ditta appaltatrice i cui costi, anche di gestione e percorrenze, saranno a carico della Ditta appaltatrice sollevando il Comune di Lonato del Garda da ogni responsabilità per danni che dovessero subire/arrecare gli operatori stessi, gli utenti ed i terzi.
In caso di ricovero di un utente in una struttura sanitaria, ubicata in ambito provinciale fino ad un massimo di 50 km, la ditta appaltatrice, su richiesta del Servizio sociale comunale, sarà obbligata a rendere le prestazioni indicate nel presente articolo, presso la struttura sanitaria dove è ospite l’utente, senza pretesa o diritto ad alcuna maggiorazione del corrispettivo orario dovuto per il servizio di assistenza domiciliare.
Si precisa inoltre che gli automezzi utilizzati, per i quali dovrà essere garantita una puntuale manutenzione, dovranno essere adeguati al tipo di servizio richiesto e conformi alle normative di sicurezza.
C) PRESTAZIONI SOCIALI A SUPPORTO DI SERVIZI COMUNALI
o trasporto e accompagnamento di persone, in particolare anziani, diversamente abili o minori accompagnati presso strutture protette, centri diurni, scuole, ospedali o ambulatori per visite sanitarie, terapie riabilitative, ricovero ecc.;
o trasporto e accompagnamento occasionale di persone su progetto specifico del servizio sociale.
Per lo svolgimento delle prestazioni di cui al punto C non è necessaria la qualifica specifica. Il personale svolgerà i servizi avvalendosi dei mezzi di proprietà della ditta o del dipendente, sollevando il Comune di Lonato del Garda da ogni responsabilità per danni che dovessero subire/arrecare gli operatori stessi, gli utenti ed i terzi, per spostamenti sia all’interno che fuori dal territorio comunale sino ad un raggio di 50 km.
Per tutte le prestazioni di cui ai punti A), B) e C) il personale dovrà essere in possesso della patente di guida tipo B. Per la parte di orientamento e sostegno alla famiglie, in un’ottica migliorativa del servizio, la ditta aggiudicataria potrà avvalersi della consulenza di figure professionali diverse (es. educatori, psicologi ecc.), con costi a carico della ditta stessa (ad esclusione del costo dell’operatore asa).
ARTICOLO 6 - MODALITÀ E ORGANIZZAZIONE
Il servizio dovrà essere assicurato per tutto il periodo di validità dell’appalto, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria dalle ore 7.00 alle 20.00 e il sabato dalle 7.00 alle 13.00. In caso di necessità e su valutazione dell’assistente sociale del Servizio Sociale del Comune, potranno essere richiesti interventi anche in altri orari o di domenica.
La ditta aggiudicataria dovrà assicurare una presenza di operatori per il tempo necessario a garantire l'espletamento del servizio che dovrà essere reso in via ordinaria per 6 giorni la settimana dal lunedì al sabato, con possibilità di estensione dei giorni festivi in casi particolari. Non verrà fornito il servizio i giorni: 1 gennaio - 6 gennaio – Pasqua - Lunedì dell' Angelo - 25 Aprile - 1 maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1 novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre.
L’avvio degli interventi deve essere assicurato tempestivamente dalla Ditta appaltatrice entro il termine massimo di due giorni lavorativi dal momento della richiesta di attivazione inoltrata dal Servizio Sociale del Comune.
L’aggiudicatario deve coordinarsi preventivamente con l’Assistente Sociale del Comune per la conoscenza dell’utente e per la presentazione dell’operatore designato all’esecuzione del servizio. La rilevazione dei bisogni, l’esame dei casi, l’individuazione dei destinatari del servizio (ammissioni e dimissioni), le modalità di intervento degli operatori, la programmazione, la vigilanza ed il controllo, sono di competenza del Servizio Sociale del Comune. L’orario dovrà essere flessibile per consentire all‘Assistente Sociale una dinamica gestione del servizio in risposta ai bisogni dell’utenza.
Pertanto dovrà essere strutturato in modo tale da facilitare i nuovi accessi, sia in aggiunta a quelli in corso, che in sostituzione di quelli cessati. La Ditta appaltatrice dovrà inoltre garantire la reperibilità del coordinatore, compresi i giorni festivi e prefestivi, per la risoluzione di qualsiasi problema o esigenza che si dovessero manifestare nell’esecuzione del servizio.
La Ditta appaltatrice non può modificare di propria iniziativa il piano di assistenza; le eventuali proposte di modifica/sospensione devono essere valutate e concordate con il Servizio Sociale del Comune al quale devono essere prontamente ricondotte tutte le eventuali evenienze/problemi (es. ricoveri ospedalieri, rifiuto delle prestazioni, difficoltà nella relazione tra operatore e utente, ecc.) che insorgano nell’esecuzione del servizio o in ordine alla realizzazione del piano di assistenza. È indispensabile assicurare nel tempo un rapporto personalizzato operatore-utente. Il ricorso alla rotazione degli operatori deve comunque limitarsi alle sostituzioni per assenze temporanee (malattie, ferie, ecc.) o per cessazione dal servizio.
Di norma le assenze dell’operatore devono essere comunicate in anticipo al Servizio Sociale comunale e all’utente, anche mediante il prestatore di assistenza e la sua sostituzione deve essere assicurata tempestivamente, in modo da non determinare interruzioni, sospensioni o ritardi nell’esecuzione degli interventi.
Le prestazioni di assistenza domiciliare effettuate a favore di ogni singolo utente, così come la loro durata, dovranno essere rendicontate dall’operatore in apposita scheda.
Tale scheda, firmata dall’operatore e dall’utente, dovrà essere restituita mensilmente al Servizio Sociale comunale per le opportune verifiche e per la contabilizzazione dei servizi agli utenti.
ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla gestione del servizio tramite proprio personale in numero adeguato a garantirne l’ottimale svolgimento, in possesso di adeguata qualifica (attestato X.XX., O.S.S.) per l’espletamento delle prestazioni di cui all’art. 5, punti A e B. A tal fine si impegna a:
o comunicare il nominativo di un Coordinatore del Servizio, in possesso di Laurea in Servizio sociale o equipollenti o del diploma di scuola media superiore e di una significativa esperienza di almeno 2 anni nella gestione e nel coordinamento di Servizi di Assistenza Domiciliare, quale interlocutore unico con l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Lonato del Garda, responsabile per ogni problema relativo al servizio e referente per i rapporti con le istituzioni coinvolte, referente per l’organizzazione del lavoro, presente negli incontri di verifica e programmazione e reperibile tutti i giorni;
o inviare a questo Ente l’elenco del personale operante con specificate le relative qualifiche (ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicato entro sette giorni);
o garantire la funzionalità, adattabilità ed immediatezza di interventi e la reperibilità del coordinatore del servizio per i propri operatori;
o concordare gli interventi con l'Assistente Sociale del Comune;
o segnalare tempestivamente all’Ufficio Servizi Sociali ogni significativa anomalia circa lo svolgimento del servizio;
o verificare gli aspetti tecnico-operativi degli assistenti domiciliari;
o dotare i propri operatori di qualsiasi strumento o mezzo funzionale allo svolgimento delle mansioni presso il domicilio dell’assistito (camice, calzature idonee, guanti igienici, tesserino di riconoscimento ecc.), nonché dell’eventuale strumentazione obbligatoria per legge;
o effettuare incontri e/o mantenere il costante contatto con le figure professionali per coordinare il gruppo degli operatori coinvolti nei servizi affidati dal presente appalto;
o organizzare, gestire e verificare il lavoro svolto dagli/le assistenti domiciliari, provvedere alla supervisione della loro attività, provvedere alla compilazione del prospetto degli interventi settimanali (Piani di lavoro), nonché di tutto quanto si renda necessario per lo svolgimento del servizio;
o provvedere alla registrazione giornaliera dell’attività svolta dagli operatori, tramite la compilazione di apposita modulistica che dovrà essere controfirmata dall’utente;
o effettuare le verifiche relative al servizio con l'Assistente Sociale del Comune attraverso incontri di équipe della durata di circa un’ora, da svolgersi ogni volta settimana o comunque ogni volta che si renda necessario presso la sede comunale, a cui dovranno obbligatoriamente partecipare gli operatori e il coordinatore, in ordine al raggiungimento degli obiettivi, all’efficacia ed efficienza della gestione e al buon andamento del servizio;
o garantire l’immediata sostituzione dei propri operatori assenti per qualsiasi motivo, nonché di quelli che, a giudizio del Comune, dovessero risultare non idonei allo svolgimento del servizio, in modo da garantire sempre la completa copertura dello stesso. A tal fine, si
richiede l’individuazione di un operatore supplementare che all’occorrenza possa sostituire l’operatore assente, senza cambiamenti negli orari degli utenti del servizio.
o assicurare la continuità della prestazione del medesimo operatore per ogni utente, laddove possibile ed opportuno, limitando il più possibile il “turn-over”;
o attenersi all’osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di tutela del lavoro per quanto riguarda il personale incaricato, a svolgere l’attività di assistenza domiciliare e ad applicare nei confronti del personale condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge per tutta la durata dell’appalto;
o garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016. Gli operatori della ditta accreditata garantiscono la riservatezza delle informazioni riferite agli utenti dei servizi oggetto del presente bando. La ditta accreditata inoltre dovrà comunicare al Comune il nominativo del responsabile della privacy, dotando gli operatori di apposito pass di riconoscimento, da appuntare in maniera visibile; il personale impiegato nel servizio dovrà mantenere la massima riservatezza e segretezza riguardo i casi seguiti e le informazioni assunte a domicilio dagli utenti del servizio o loro familiari;
o garantire il rispetto delle vigenti normative in ambito sicurezza ex-legge n.81/2008 e successive modifiche e integrazioni e predisporre, prima dell’inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano sarà messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive.
La ditta aggiudicataria dovrà inoltre garantire che:
o siano individuate le figure previste dal X.Xxx. 81/2008;
o tutto il personale operante sia adeguatamente formato ed informato;
o il personale sia sottoposto ai controlli sanitari periodici ove previsti.
o attenersi all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali;
o trasmettere una copia della polizza assicurativa prima della stipula del contratto.
ARTICOLO 8 – VERIFICA E CONTROLLO DEL SERVIZIO
La Ditta appaltatrice trasmette al Servizio Sociale comunale una relazione con periodicità semestrale sull’andamento tecnico della gestione del servizio, necessaria per una verifica degli interventi e dei risultati conseguiti.
Eventuali correttivi, utili al raggiungimento degli obiettivi, saranno concordati tra i due contraenti. Resta facoltà di questo Ente richiedere, in qualsiasi momento, informazioni sul regolare svolgimento del servizio e attuare controlli a campione. Sono riconosciute al Comune ampie facoltà di controllo e di indirizzo in merito:
o all’adempimento puntuale e preciso del servizio;
o al rispetto delle norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori della Ditta aggiudicataria, nonché delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.
Quanto sopra potrà essere effettuato anche mediante ispezioni, “check list”, questionari, sondaggi o altro, senza che il soggetto appaltatore possa eccepire alcunché e si renda invece disponibile fin d’ora a dare la massima collaborazione per il buon fine dei controlli. Il Comune di Lonato del Garda si riserva di rescindere dal contratto di appalto a seguito dell’accertamento di violazioni delle suddette norme.
Il Comune potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria in qualsiasi momento l’esibizione della prevista documentazione, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
Qualora la Ditta non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, il Comune procederà alla risoluzione del contratto di appalto e ne interdirà la partecipazione a nuovi appalti per un periodo di 4 anni.
ARTICOLO 9 - PERSONALE
RAPPORTO DI LAVORO: Il personale utilizzato dovrà avere un rapporto di lavoro esclusivamente con l’Impresa Aggiudicataria e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con la Stazione Appaltante, restando quindi a totale carico dell’Impresa Aggiudicataria tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.
L’Impresa Aggiudicataria si obbliga a garantire la continuità dei servizi mediante l’impiego – secondo le reali possibilità organizzative – del medesimo personale per tutta la durata dell’appalto, nonché per i suoi eventuali rinnovi o proroghe.
Nel caso di aggiudicazione a Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative, le stesse dovranno assicurare le prestazioni relative ai servizi affidati dal presente appalto utilizzando prioritariamente il personale già operante in detti servizi nel periodo immediatamente precedente al subentro, salvo espressa rinuncia del personale stesso, secondo quanto disciplinato dal CCNL delle Cooperative Sociali art. 37, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2067 e seguenti del Libro Quinto, Titolo I, Capo III del Codice Civile e da eventuali specifici accordi decentrati di secondo livello territoriale. L’appaltatore è tenuto a presentare su richiesta della Stazione Appaltante copia della documentazione necessaria a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale ed assicurativa del personale operante nei servizi appaltati, nonché quella riguardante gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori; l’appaltatore è tenuto a fornire i chiarimenti eventualmente richiesti dall’Ente appaltante.
TRATTAMENTO ECONOMICO: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2067 e seguenti del Libro Quinto, Titolo I, Capo III del Codice Civile, è fatto obbligo all’Impresa Aggiudicataria di curare l'osservanza delle norme civili, previdenziali e contrattuali disposte a favore del personale, secondo i livelli previsti dal CCNL vigente, sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali più rappresentative a livello nazionale, sia per la parte economica che normativa, senza eccezioni regolamentari interne, nonché rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.
L’Impresa Aggiudicataria, assicurerà agli operatori impegnati la piena applicazione del CCNL vigente o di miglior favore e riconoscerà gli scatti di anzianità maturati e/o garantirà condizioni più favorevoli acquisite “ad personam”. L’obbligo di cui al primo comma vincola l’Impresa Aggiudicataria anche se non aderente alle Associazioni stipulanti o se receda da esse. Nel caso di Cooperative è richiesto inoltre il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali calcolati sul salario pieno, con esclusione del riferimento al salario convenzionale. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi, fino alla loro sostituzione.
Qualora l’aggiudicataria sia una Cooperativa Sociale, nell’applicazione del trattamento economico di cui ai minimi previsti dalla Legge 142/01 art. 3 comma 1 ai lavoratori deve essere garantita una retribuzione non inferiore ai minimi contrattuali, non solo per quanto riguarda la retribuzione di livello (tabellare o di qualifica, contingenza, EDR), ma anche per quanto riguarda le altre norme del contratto che prevedano voci retributive fisse, ovvero, il numero delle mensilità
e gli scatti di anzianità, a fronte delle prestazioni orarie previste dagli stessi contratti di lavoro (orario contrattuale). Devono essere inoltre applicati gli istituti normativi che la legge disciplina per le generalità dei lavoratori (TFR, ferie, ecc.). L’Impresa Aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e, se cooperativa, dei soci lavoratori.
A tal fine la Stazione Appaltante potrà richiedere in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione dei suddetti obblighi. L’appaltatore, se avente ragione sociale di Cooperativa Sociale assume ed inquadra il personale nel rispetto del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Lavoratori delle Cooperative Sociali con esclusione di deroghe penalizzanti sulla base dello Statuto o del Regolamento interno o di altro strumento di contrattazione decentrata; l’inquadramento degli operatori e del coordinatore tiene conto delle mansioni effettivamente svolte riconoscendo l’anzianità acquisita dagli operatori medesimi. Se l’appaltatore ha ragione sociale diversa dalle Cooperative Sociali assume ed inquadra il personale secondo le norme contrattuali vigenti per i propri lavoratori con esclusione di deroghe penalizzanti sulla base di qualsiasi atto interno o strumento di contrattazione decentrata e, comunque, il trattamento retributivo non può differire da quello previsto dal vigente C.C.N.L. delle Cooperative Sociali per i lavoratori tenendo conto anche di eventuali scatti di anzianità già maturati.
Qualora l’Impresa Aggiudicataria non risultasse in regola con quanto richiesto al presente articolo, la Stazione Appaltante provvederà alla risoluzione del contratto, ciascuno per il proprio, e all'affidamento del servizio all’Impresa che segue immediatamente l'aggiudicataria in graduatoria o ad altro operatore economico adottando ogni modalità atta a garantire i servizi. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante; l'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità penali e civili dell’Impresa.
SELEZIONE: Il processo di selezione del personale ed ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso resta in capo all’Impresa Aggiudicataria.
Eventuali inadeguatezze del personale operante in rapporto alle funzioni indicate richiedono l’immediata rimozione delle cause di inadeguatezza e la sostituzione dell’unità di personale con altra figura corrispondente alle caratteristiche richieste; l’Impresa Aggiudicataria dovrà provvedere, entro il termine massimo di 10 giorni, alla sostituzione del personale ritenuto inidoneo e che, a insindacabile giudizio dell’Ente Appaltante, dovrà essere immediatamente rimosso dall’incarico. L’inosservanza di tale impegno e del termine indicato costituiscono grave inadempienza contrattuale. Il personale addetto a ciascun servizio deve possedere adeguate capacità relazionali e professionali per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto.
L’Impresa Aggiudicataria deve incaricare, per il servizio oggetto del presente appalto, persone in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile nei riguardi dell’utenza, delle famiglie e degli operatori dei servizi pubblici e privati che sono coinvolti negli interventi. Il personale impiegato deve anche rispondere ai requisiti di idoneità psico- attitudinali in relazione alla tipologia del servizio da svolgere. È da considerarsi indispensabile la capacità degli operatori di lavorare in équipe, sia per l’erogazione delle prestazioni agli utenti che per i momenti di coordinamento/progettazione.
Il personale incaricato deve tenere una condotta personale irreprensibile e garantire un servizio efficiente, tempestivo ed ordinato nonché la riservatezza dei dati e delle informazioni riferite ai soggetti (utenti e loro famiglie, personale dell’Ente o impiegato dall’Ente, eccetera) con cui sarà in
contatto nel corso dell’espletamento delle proprie funzioni. È fatto altresì divieto a tutto il personale incaricato di rilasciare informazioni e dati nonché interviste a giornalisti, relativi alle attività svolte presso i servizi, senza la preventiva autorizzazione dell’Ente Appaltante.
In caso di inadeguatezza, costituita da carenze nella capacità relazionale, da mancanza di onestà o moralità accertati in base a riscontri oggettivi, anche su segnalazione dell’utenza, l’Impresa Aggiudicataria, previa segnalazione dell’Ente Appaltante, è tenuta a provvedere alla sostituzione del personale con altro operatore avente i requisiti professionali richiesti, entro un tempo massimo di 10 (dieci) giorni.
Le segnalazioni e le richieste del L’Ente Appaltante in tal senso saranno impegnative per l’Impresa Aggiudicataria. Il personale dovrà essere esente da condanne o procedimenti in corso per delitti che comportino l’interdizione da incarichi, uffici o servizi analoghi a quelli oggetto del presente capitolato.
AGGIORNAMENTO: L’Impresa Aggiudicataria garantisce l’aggiornamento professionale dei propri operatori con oneri e mezzi propri, con particolare attenzione a corsi di formazione o di qualificazione e riqualificazione organizzati da Enti pubblici o da Enti accreditati.
L’Impresa Aggiudicataria deve predisporre adeguati programmi di formazione e aggiornamento professionale per tutti gli operatori impiegati, in relazione alle mansioni svolte, in modo particolare per il personale neo assunto, per quello destinato a nuove mansioni, in occasione di modifiche organizzative e per la sicurezza.
L’Impresa Aggiudicataria, annualmente, dovrà inviare l’elenco dei corsi effettuati - specificando altresì i destinatari e le modalità di partecipazione – rivolti al proprio personale impegnato nei servizi oggetto d’appalto. Gli oneri per l’aggiornamento professionale degli operatori sono a carico dell’Impresa Aggiudicataria.
SCIOPERO: Sulla base di quanto stabilito dalla Legge 16.06.1990 recante “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti delle persone costituzionalmente tutelati”, in caso di proclamazione di sciopero, l’Impresa Aggiudicataria si impegna a garantire concordandolo con il Comune di Lonato del Garda il numero di personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali. Le prestazioni previste dal presente Capitolato sono considerate a tutti gli effetti servizi di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, nemmeno durante un eventuale contenzioso tra le parti.
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO: Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambi le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo sia del Comune che dell’Impresa Aggiudicataria e che gli stessi non possano evitare con l’esercizio della normale diligenza.
TIROCINIO, SERVIZIO CIVILE E VOLONTARIATO PER PRESTAZIONI SOCIALI A
SUPPORTO DI SERVIZI COMUNALI. II soggetto aggiudicatario può prevedere l'utilizzo di volontari, tirocinanti e giovani in servizio civile, per lo svolgimento di compiti e attività complementari e comunque non sostitutive, rispetto ai compiti e alle attività di pertinenza del personale impegnato per l'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato. Ai volontari dovrà essere assicurata preventiva adeguata formazione. Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire all'Ente Appaltante l'elenco dei volontari adibiti ai Servizi e garantire idonea copertura assicurativa. II soggetto aggiudicatario può provvedere all'inserimento, a scopo di tirocinio, di allievi frequentanti
corsi di formazione riconosciuti da enti pubblici per le figure professionali delle stesse qualifiche di quelle operanti nel servizio, ovvero attinenti. Qualsiasi onere derivante da tali rapporti e a carico del soggetto medesimo.
Il soggetto aggiudicatario può inoltre valorizzare il contributo delle organizzazione di volontariato, anche mediante la stipula di convenzioni che disciplinino la tipologia delle prestazioni volontarie eseguite, nonché le modalità di rimborso delle spese coerenti con le caratteristiche di gratuità e solidarietà.
ARTICOLO 10 – FUNZIONI E ONERI DELL’AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
1. La Stazione Appaltante mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento in relazione al presente appalto per assicurare unitarietà e qualità degli interventi ed in particolare provvede con proprie risorse umane ed organizzative:
o all'analisi della domanda generale riferita al servizio;
o alla programmazione dello stesso su base temporale prolungata;
o alla valutazione dei casi riconducibili al servizio;
o alla determinazione dei criteri e delle modalità di rapporto con l'utenza;
o alla verifica degli interventi;
o alle determinazioni in ordine alle prestazioni con riferimento agli utenti/fruitori (eventuale cessazione, modifiche, ecc.).
2. La Stazione Appaltante svolge le attività di propria competenza, indicate agli ultimi due punti dell’elenco di cui sopra, in sinergia e collaborazione con gli operatori dell’appaltatore e con il referente dello stesso.
3. Nell’ambito del servizio oggetto del presente capitolato, l’Amministrazione appaltante individua il responsabile dell’esecuzione del contratto, come interlocutore unico con il soggetto aggiudicatario e contraente.
4. Il suddetto Responsabile:
o svolge le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento tecnico e amministrativo (per le parti di competenza dell’Ente Appaltante) delle varie fasi di attuazione del progetto ed effettua la verifica della corretta gestione delle attività e della rispondenza del servizio, svolto dall’appaltatore, rispetto ai reali bisogni dell’utenza;
o si impegna a fornire all’Appaltatore i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento del servizio.
o richiede, con nota motivata, la sostituzione del personale impegnato nel servizio affidato che non offra garanzie di capacità, contegno corretto e attitudine alla relazione con l’utente/i familiari;
o cura la programmazione generale del servizio con l’intento di realizzare la rispondenza tra le prestazioni offerte e i bisogni dei cittadini residenti, tenuto conto delle risorse disponibili;
o dispone i controlli necessari al fine di garantire l’osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato, ivi compresi la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all’aggiudicazione;
o verifica periodicamente, almeno una volta nel corso del periodo del servizio, insieme al coordinatore dell’Impresa aggiudicataria, il regolare svolgimento del servizio e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
5. La Stazione Appaltante si impegna altresì ad una continua collaborazione col referente del servizio all'interno dell’organizzazione dell’appaltatore, al fine di un ottimale svolgimento delle attività e di un proficuo rapporto.
ARTICOLO 11 – ONERI CONNESSI ALLA SICUREZZA
È fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia. L’impresa aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. L’impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
L’impresa dovrà inoltre formare ed informare tutto il personale sui rischi specifici dell’attività secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 per lavoratori e preposti. L’appaltatrice, nel redigere l’offerta, deve tenere conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.
L’Impresa Aggiudicataria dovrà inoltre fornire la programmazione relativa alla formazione del personale che sarà utilizzato per l’esecuzione dei servizi, inerente gli aspetti ambientali, connessi alla salute ed alla sicurezza. La formazione, ove necessario, dovrà essere integrata entro 60 giorni dall’avvio dei servizi e opportunamente documentata; dovrà inoltre essere integrata in caso di rilevante progresso della tecnica o cambiamento della normativa nel corso della vigenza contrattuale.
L’Impresa Aggiudicataria é comunque tenuta ad osservare ed applicare, in corso di esecuzione del servizio, tutte le misure individuate dal datore di lavoro titolare della sede oggetto del servizio, finalizzate a garantire la sicurezza del personale e degli utenti.
L’Impresa Aggiudicataria deve in ogni momento, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, dimostrare di avere provveduto a tali obblighi. Per l’espletamento delle prestazioni indicate nel presente appalto non sono rilevati rischi da interferenza come da D.U.V.R.I. redatto in via ricognitiva e gli oneri per la sicurezza (ossia i costi relativi alla misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi medesimi) sono pari a zero.
ARTICOLO 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY
In relazione alle disposizioni di cui al Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia dei dati personali, i dati personali della ditta partecipante saranno conservati presso il Comune quale titolare del trattamento e per i quali si assicura il rispetto della dignità personale e della riservatezza, nonché la custodia e protezione da perdita, distruzione ed accessi non autorizzati.
Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento di aggiudicazione e del successivo rapporto contrattuale.
I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti se non in ottemperanza di obblighi di legge ed in accoglimento di richieste di accesso agli atti del procedimento espresse dagli interessati ai sensi della legge 241/90.
L’ Impresa Aggiudicataria e tutto il personale incaricato del servizio si impegnano ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti e altri elementi eventualmente forniti dall’Amministrazione. I dati comunicati alla ditta aggiudicataria o da questa direttamente acquisiti per conto del Comune di Lonato del Garda non potranno essere riprodotti ad uso del soggetto gestore stesso né resi noti in alcuna forma o modalità e dovranno essere restituiti o conferiti al Comune di Lonato del Garda contestualmente alla presentazione dl rendiconto dell’attività svolta.
In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio, l’Impresa Aggiudicataria dovrà adottare le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transizioni e delle archiviazioni dei dati stessi.
All’atto della stipula dei Contratti di Appalto, l’Impresa Aggiudicataria comunicherà all’Ente Appaltante, tramite invio di una formale comunicazione, il nominativo del proprio Responsabile e degli Incaricati per il trattamento dei dati ed i relativi sistemi e livelli di sicurezza posti in essere.
La Stazione Appaltante, titolare del trattamento dei dati personali e sensibili relativi agli utenti e alle rispettive famiglie, designa l’Impresa Aggiudicataria quale Responsabile del Trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento dei servizi, necessariamente acquisirà.
Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l’Impresa Aggiudicataria è comunque obbligata in solido con la Stazione Appaltante titolare per danni provocati agli interessati in violazione del Regolamento medesimo.
ARTICOLO 13 – VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
La Stazione Appaltante sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell’appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l’eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.
Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
La Stazione Appaltante provvede d’ufficio all’acquisizione del DURC e l’eventuale presentazione del documento da parte dell’appaltatore non rileva ai fini della verifica.
La Stazione Appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’appaltatore negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, redatta una relazione particolareggiata, propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
ARTICOLO 14 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
I prezzi unitari saranno quelli offerti in sede di gara; tali prezzi si intendono onnicomprensivi di tutte le spese necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto e di ogni obbligo ed onere che gravi sull’Impresa Aggiudicataria a qualunque titolo, secondo le condizioni specificate nel presente Capitolato.
Pertanto nessun'altra somma potrà essere richiesta all'Ente appaltante, neppure a titolo di rimborso spese di qualsiasi natura.
Poiché spetta all’Impresa Aggiudicataria il corrispettivo corrispondente al numero delle ore mensilmente erogate di Servizio SAD, moltiplicate per i relativi importi unitari contrattuali, l’aggiudicatario provvede ad emettere fatture mensili posticipate relative alle prestazioni svolte nel mese precedente, con allegato prospetto analitico delle ore di servizio effettivamente svolte dagli
operatori. Alla fatturazione, pertanto, dovranno essere allegati i prospetti nominativi delle ore effettivamente svolte dagli incaricati del servizio con elencate le specifiche delle attività dirette e indirette prestate.
Le fatture spedite in modalità elettronica, devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi:
o estremi della comunicazione dell’Amministrazione con la quale la stessa ha informato l’appaltatore dell’impegno e della copertura finanziaria (ai sensi dell’art. 191, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000);
o l’eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l’applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall’IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell’appalto;
o tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN.
Verificata la regolarità dei servizi esposti in fattura e la corretta loro contabilizzazione, la Stazione Appaltante dà corso alla liquidazione entro il termine di trenta (30) giorni decorrenti dall’acquisizione della fattura al protocollo generale.
Inoltre il pagamento è subordinato oltre che alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) alla verifica mediante il sistema Equitalia servizi S.P.A., prevista dalle disposizioni introdotte dal
D. Lgs. 3/10/2006 n. 262 convertito in legge n. 286/2006 e s.m.i..
L’acquisizione di tale documentazione e la relativa verifica di regolarità sono condizioni pregiudiziali per procedere alla liquidazione del corrispettivo, senza che l’impresa aggiudicataria possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta per il tempo necessario a produrre (reperire) la documentazione comprovante detta regolarità. Il pagamento avviene tramite accredito in conto corrente bancario.
La Ditta appaltatrice si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.
136 del 13.08.2010. Rimane in carico all’Impresa Aggiudicataria l’obbligo di comunicare al Comune di Lonato del Garda gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dallo loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti; nel caso tali obblighi non vengano assolti il contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 3 comma 8 della citata Xxxxx.
ARTICOLO 15 - ASSICURAZIONI
L’Impresa Aggiudicataria assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, liberando la Stazione Appaltante ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione “a regola d’arte”, nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato nel progetto presentato in sede di gara, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.
L’aggiudicataria è responsabile oltre che della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, anche dei danni procurati a terzi nell’esecuzione del servizio prestato, esonerando la Stazione Appaltante da ogni conseguente responsabilità sotto il profilo civile e penale.
La polizza assicurativa deve contemplare nel novero dei terzi gli utenti dei servizi oggetto del presente capitolato, nonché la Stazione Appaltante; inoltre deve essere prevista la rinuncia alla rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti di chicchessia, compresa la Stazione Appaltante. L’Impresa Aggiudicataria risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni
alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione dei servizi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell’impresa da parte di società assicuratrici.
A tal fine l’ appaltatore, ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile e della legge n.190/1985 contrae specifica Assicurativa valida per tutta la durata dell’appalto a copertura della responsabilità civile verso terzi - connessa allo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, compresi i rischi per danneggiamenti provocati da incuria, negligenza imperizia o imprudenza agli impianti, alle attrezzature e agli immobili.
La predetta polizza dovrà avere massimali di importo non inferiore quelli di seguito indicati: R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) Euro 1.000.000,00 unico per sinistro; R.C.O. (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) Euro 1.000.000,00 per sinistro. L’impresa aggiudicataria dovrà essere in possesso, laddove la qualifica professionale lo richieda, di specifica polizza professionale di tutela legale (stragiudiziale e giudiziale) del personale sociale e psicologico.
Tale polizza dovrà essere stipulata nei confronti del personale dipendente o libero professionista operante e a copertura delle spese del legale liberamente scelto dall’assicurato (anche prevedendo l’adesione da parte di quest’ultimo mediante il pagamento del premio a suo carico dove previsto), spese giudiziarie e processuali, onorari dei periti di parte e/o nominati dal giudice, spese di transazione e di soccombenza, tra gli altri nei casi di difesa personale per delitti colposi e contravvenzioni, difesa penale per delitti dolosi nei casi di proscioglimento o di assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo (ex art. 530 comma 1 c.p.p.); recupero danni; opposizione a richieste di risarcimento danni (ad integrazione copertura RC); violazioni/inosservanze della normativa vigente in materia di privacy. L’esistenza di tale polizza non libera l’Impresa Aggiudicataria dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.
La suddetta polizza, debitamente quietanzata, dovrà essere presentata dall’Appaltatore all’Ente Appaltante prima della stipula del contratto. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte al Comune alle relative scadenze.
Sono destinatari dell’assicurazione infortuni gli utenti di tutti i servizi oggetto dell’appalto per ogni luogo in cui si svolgono le attività previste dagli allegati al capitolato e dalle proposte-progetto presentate dall’appaltatore. Tutti i danni subiti dagli utenti dei servizi oggetto dell’appalto, allorquando non siano risarciti o liquidati dalla compagnia assicuratrice dell’appaltatore a causa
a) della non operatività della copertura assicurativa, b) dell’applicazione dell’eventuale franchigia o di particolari scoperti, c) di qualsiasi altro motivo imputabile alla qualità delle garanzie pattuite dall’appaltatore con la compagnia assicuratrice, sono da ascrivere all’appaltatore.
La Stazione Appaltante sarà esonerata da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione del servizio appaltato, per la quale risponderà solo ed esclusivamente l’appaltatore, che sarà l’unico responsabile per eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori dovessero arrecare o che comunque, nell’esecuzione del servizio o per cause a questi inerenti, venissero arrecati a qualunque persona e/o a qualsiasi cosa.
La Stazione Appaltante si riserva di richiedere precisazioni, chiarimenti ed integrazioni alle polizze esibite dall’appaltatore. L’esibizione e deposito delle polizze assicurative con le caratteristiche minime richieste è condizione indispensabile per la sottoscrizione del contratto. Per le attività per le quali questa è obbligatoria, va assicurata la copertura INAIL.
ARTICOLO 16 - RESPONSABILITÀ
L’impresa solleva la Stazione Appaltante da qualunque pretesa o azione che possa derivare da terzi, per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento degli stessi. Le spese che la Stazione Appaltante dovesse sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell’Impresa, salvo ogni azione di rivalsa nei confronti della stessa. L’impresa è responsabile dell’operato e del contegno dei dipendenti.
Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che comunque derivassero a persone ed a cose in dipendenza dell'espletamento di tutte le attività oggetto del presente capitolato dovrà intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico dell’ Impresa Aggiudicataria.
Sarà obbligo dell’Impresa adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.
La Stazione Appaltante sarà esonerata da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione del servizio appaltato, per la quale risponderà solo ed esclusivamente l’appaltatore, che sarà l’unico responsabile per eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori dovessero arrecare o che comunque, nell’esecuzione del servizio o per cause a questi inerenti, venissero arrecati a qualunque persona e/o a qualsiasi cosa.
Tutti gli obblighi dell’impresa aggiudicataria non cesseranno con il termine dell’appalto, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta a terzi e/o al personale adibito alla prestazione del servizio.
ARTICOLO 17 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
In ragione della natura particolare delle prestazioni oggetto del presente appalto ed in considerazione del fatto che si ritiene essenziale garantire l’omogeneità delle prestazioni nei confronti dell’utenza, non è previsto il subappalto.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105 del DLgs. 50/2016. In caso di inosservanza di tali obblighi, fermo restando il diritto di risarcimento di ogni danno e spesa, il Comune di Lonato del Garda avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa aggiudicataria tramite PEC e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno all’Aggiudicataria stessa.
ARTICOLO 18 – VIGILANZA, CONTROLLI E PENALITÀ
VIGILANZA E CONTROLLI. Sono riconosciute all’ Ente Appaltante ampie facoltà di vigilanza e di controllo in merito a:
o la congruità delle prestazioni rispetto agli obiettivi dei servizi e della normativa vigente;
o il regolare e buon funzionamento dei servizi;
o l'efficienza e l'efficacia della gestione;
o l'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro;
o il rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori soci e/o dipendenti dell’Impresa Aggiudicataria.
Tale funzione di controllo verrà svolta ordinariamente per conto dell’Ente Appaltante dal Responsabile del Servizio che consulta il Coordinatore per l’adozione tempestiva dei
provvedimenti necessari e per l’immediata rimozione della situazione giudicata pregiudizievole al buon funzionamento dei servizi.
L'Ente Appaltante provvederà alla formale contestazione per iscritto con lettera raccomandata
A.R. indirizzata al legale rappresentante dell’Impresa Aggiudicataria, qualora riscontrasse omissione o difetto grave nell'adempimento degli obblighi di cui al presente Capitolato d'Appalto, quali, ad esempio:
o inaffidabilità ed insufficienza organizzativa nell’esecuzione delle prestazioni previste ovvero reiterata inosservanza delle disposizioni;
o grave inosservanza delle disposizioni che provochi pregiudizio della salute e della sicurezza degli utenti e del personale in servizio.
Perdurando l'inadempienza dopo il ricevimento della comunicazione, previo ulteriore avviso con lettera raccomandata A.R., il contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 C.C.. La Stazione Appaltante potrà inoltre chiedere il risarcimento dei danni conseguenti le sopra esposte infrazioni.
PENALITÀ. I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi a tutti gli effetti di pubblico interesse, e come tali non possono essere sospesi o abbandonati. L’Impresa Aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso, le disposizioni del presente capitolato e/o quelle emanate dall’ Ente Appaltante.
Ove non ottemperi a tutti gli obblighi ovvero violi le disposizioni del presente Capitolato, è tenuta al pagamento di penali la cui entità monetaria varia a seconda della gravità, da un minimo € 200,00 ad un massimo di € 3.000,00 ad insindacabile giudizio dell’Ente Appaltante. In caso di non ottemperanza nei termini previsti, L’Ente Appaltante provvede, con lettera raccomandata, ad inviare seconda formale diffida ed applica una penale da € 100,00 a € 500,00 per ogni inadempienza considerata di lieve entità e da € 500,00 a € 2.000,00 per ogni inadempienza ritenuta di grave entità ad insindacabile giudizio dell’ Ente Appaltante, oltre al pagamento di eventuali danni derivanti all’utenza o all’ Ente Appaltante per il perdurare dell’inadempienza. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità sarà raddoppiata.
L'unica formalità preliminare per l'applicazione delle penalità sopraindicate è la contestazione degli addebiti con nota scritta, trasmessa anche a mezzo fax o PEC.
Le inadempienze ed irregolarità riscontrate sono contestate all’Impresa Aggiudicataria che nei successivi 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, produce per iscritto le proprie eventuali controdeduzioni; trascorso tale termine senza che l’Impresa Aggiudicataria abbia presentato le proprie controdeduzioni e/o giustificazioni scritte o nel caso in cui le stesse non vengano considerate idonee, l’Ente appaltante applicherà la penale ritenuta congrua, dandone comunicazione all’Appaltatore stesso.
Si procederà al recupero della/e penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese successivo a quello in cui è stato assunto il provvedimento ed in caso di necessità dal deposito cauzionale. In alternativa la Stazione Appaltante potrà avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
Qualora venissero applicate più di tre penalità, o indipendentemente dal numero, le penali complessivamente applicate superino nel biennio il 10 per cento dell’importo del corrispettivo contrattuale complessivo, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto per fatto o per colpa dell’aggiudicataria.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
ARTICOLO 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di annullare l’aggiudicazione o risolvere il contratto in qualunque momento in caso di inadempienze imputabili all’impresa aggiudicataria ai sensi dei precedenti articoli, e così sommariamente riassumibili:
o difformità della gestione rispetto a quanto indicato nel presente capitolato;
o contegno abitualmente scorretto verso il pubblico da parte dell’impresa appaltatrice o del personale adibito al servizio;
o gravi irregolarità nella conduzione e organizzazione del servizio o frode dell’impresa;
o violazioni definitivamente accertate in merito alla normativa a tutela della privacy che abbiano comportato la comminatoria di sanzioni penali o amministrative;
o superamento di n. 3 penali;
o arbitrario abbandono da parte dell’Impresa dei servizi oggetto dell’appalto;
o perdita delle condizioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio delle attività inerenti i servizi di cui al presente capitolato speciale d’appalto;
o ostacolo o impedimento alla vigilanza sul corretto svolgimento del servizio;
o fallimento o apertura di altra procedura concorsuale a carico dell’Impresa aggiudicataria.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto per motivi di pubblico interesse in qualunque momento e qualora vengano meno le motivazioni che hanno determinato l’indizione della gara.
In caso di risoluzione anticipata del contratto, l’appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni rese fino al giorno della cessazione dell’affidamento, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere.
All’appaltatore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile. Nel caso di cessazione per colpa o disdetta dell’impresa aggiudicataria, la Stazione Appaltante incamererà il totale della cauzione con ulteriore addebito, anche in rivalsa sui crediti e fatture da liquidare, dell’eventuale maggiore spesa conseguente il nuovo contratto.
ARTICOLO 20 – GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA
Le ditte partecipanti alla gara dovranno presentare una garanzia provvisoria, pari al 2% dell’importo a base d’asta costituita secondo le forme e le modalità di cui all’art. 93 del D. Lgs.. 50/2016 e s.m.i. ed a corredo dell’offerta.
Alla sottoscrizione del contratto l’Impresa Aggiudicataria, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento di tutte le obbligazioni medesime, dovrà presentare una garanzia/cauzione definitiva di importo pari al 10% del valore contrattuale, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
ARTICOLO 21 – CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in fase di esecuzione del presente contratto, la competenza esclusiva appartiene al Foro di Brescia ed è escluso il ricorso all’arbitrato (art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016).
ARTICOLO 22 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
L’impresa aggiudicataria è obbligata a stipulare il contratto previa costituzione della cauzione definitiva di cui al precedente articolo e previa stipulazione dell’apposite polizze assicurative descritte nel presente Capitolato. L’Appaltatore si impegna a fornire all’Ente Appaltante entro 30 giorni dall’aggiudicazione ed ogni qualvolta si presentassero delle variazioni, la seguente documentazione:
o elenco del personale utilizzato e relativi recapiti;
o titoli di studio e curriculum di ciascun operatore;
o comunicazione del nominativo del responsabile della sicurezza e il piano di sicurezza predisposto;
o comunicazione del nominativo del proprio Responsabile e degli Incaricati per il trattamento dei dati ed i relativi sistemi e livelli di sicurezza posti in essere.
Qualora l’Impresa Aggiudicataria non stipuli il contratto o non provveda al deposito nel termine fissato delle spese contrattuali, alla costituzione della garanzia e alla stipulazione delle polizze assicurative, decadrà automaticamente dall’aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria prestata fatti salvi i risarcimenti dei danni.
L’aggiudicatario dovrà presentare, entro il termine che verrà indicato nella comunicazione inerente l’aggiudicazione, pena la decadenza dell’aggiudicazione stessa, quanto segue:
o la documentazione che verrà richiesta per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati, ad eccezione di quelli verificabili d'ufficio;
o la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo complessivo netto di aggiudicazione;
o il corrispettivo per le spese di contratto, di registro, diritti di segreteria ed accessori, le imposte o tasse che sono a carico dell’appaltatore;
o le polizze assicurative come previsto dal Capitolato d’appalto;
o il piano di sicurezza o documento di valutazione dei rischi preliminarmente alla stipulazione del contratto, e come condizione per la stipulazione del medesimo, tenuto conto della sanzione della nullità;
o l’aggiudicatario dovrà firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto, comunque formatosi con l’aggiudicazione e all’affidamento al concorrente che segue in graduatoria.
Ove nel termine perentorio sopra previsto l’aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto o non sia risultato in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti o non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno all’uopo stabilito, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione e procedere secondo le modalità vigenti.
È fatta salva comunque la facoltà di rivalersi sulla inadempiente per il recupero del danno conseguente, compreso quello consistente nel minor ribasso d’asta.
Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione per mancata costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste o per altra causa, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.
Nelle controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale. Pertanto saranno devolute al Foro giudiziale competente.
Sino all’avvenuta sottoscrizione del contratto la Stazione Appaltante potrà riservarsi l’annullamento dell’aggiudicazione.
La mancata presentazione dei documenti richiesti e/o l'esito negativo degli accertamenti e della verifica degli stessi, la mancata costituzione della cauzione definitiva e la mancata stipulazione dei contratti da parte dell'aggiudicatario, per cause non imputabili all’Ente Appaltante, potranno determinare l'annullamento dell'aggiudicazione in via provvisoria o la revoca dell'aggiudicazione definitiva.
In caso di decadenza dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione nei confronti dell’Impresa seconda classificata.
Tutte le spese di contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché ogni altra allo stesso accessoria e conseguente, sono a totale carico dell’Impresa Aggiudicataria.
ARTICOLO 23 – RICHIAMO ALLA LEGGE E AD ALTRE NORME
Il servizio è regolato dal presente capitolato speciale d’appalto e dal bando di gara e relativi allegati. Per tutto quanto non espressamente previsto nei documenti sopra menzionati, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia. Infine, il servizio dovrà svolgersi secondo le modalità e le disposizioni date dall’Ente Appaltante.
Per ogni informazione rivolgersi a:
Responsabile del settore socio-assistenziale: ass. soc. spec. Xxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Servizi Sociali: tel. 030/000 00 000 – 030/000 00 000 - fax 030/000 00 000 Indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx.xx
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa