ACCORDO TRA LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE PER L’INTEGRAZIONE DELL’INTESA SUL RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ TERRITORIALI DI DIAGNOSTICA DI PRIMO LIVELLO E DI PREVENZIONE DELLA TRASMISSIONE...
ACCORDO TRA LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE PER L’INTEGRAZIONE DELL’INTESA SUL RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ TERRITORIALI DI DIAGNOSTICA DI PRIMO LIVELLO E DI PREVENZIONE DELLA TRASMISSIONE DI SARS-COV-2
Vista la “Ipotesi di accordo collettivo nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992”, stipulata il 28.10.2020, la quale prevede, all’art. 3, che “Per evitare che l’attività di indagine epidemiologica con il tracciamento dei contatti (contact tracing) e l’accertamento diagnostico per l’identificazione rapida dei focolai, l’isolamento dei casi e l’applicazione delle misure di quarantena gravino esclusivamente sui Dipartimenti di Sanità Pubblica è disposto il coinvolgimento dei medici di medicina generale per il rafforzamento del servizio esclusivamente per l’effettuazione dei tamponi antigenici rapidi o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica, sulla base delle autorizzazioni delle competenti autorità sanitarie che si rendesse disponibile dall’Azienda/Agenzia”;
Visti i commi 7-bis e 7-ter del DL 16 maggio 2020, n. 33, introdotti dall’art. 2 del DL 30 dicembre 2021, n. 229, riguardanti la nuova disciplina sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al COVID-19 o che risultano positive, applicabile a partire dal 31 dicembre 2021, le quali prevedono, in particolare, che la cessazione della quarantena/isolamento o dell’auto-sorveglianza possa conseguire anche all’esito negativo di un test antigenico rapido effettuato presso centri privati e che in questo caso la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto- sorveglianza;
Vista la Circolare del Ministero della salute del 30 dicembre 2021, n. 60136 recante l’“Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS- CoV-2 Omicron” che, in applicazione delle sopra citate norme del DL 229/2021, differenzia le misure previste per la durata ed il termine della quarantena sia in base al tempo trascorso dal completamento del ciclo vaccinale primario che alla somministrazione della dose “booster”;
Visti gli articoli 4 e 5 del DL 7 gennaio 2022, n. 1, i quali dispongono la possibilità, nell’ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, della auto-sorveglianza dei contatti mediante l’esecuzione gratuita nelle farmacie o nelle strutture sanitarie private aderenti al Protocollo nazionale di data 5 e 6 agosto 2021, di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, previa idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta;
Visto l’art. 30 del DL 27 gennaio 2022, n. 4 che estende l’applicazione della misura relativa all'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 di cui all'articolo 5 del decreto- legge 7 gennaio 2022, n. 1, anche alla popolazione scolastica delle scuole primarie;
Vista la nota prot. 421 del 08.01.2022 con la quale il Commissario Straordinario per l’attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica covid-19, tenuto conto dei compiti a lui affidati, adotta linee guida operative a seguito di accertata positività al Covid-19 nell’ambito della popolazione scolastica;
Vista la nota del 28.01.2022 a firma del Commissario Straordinario che aggiorna la precedente nota sopra citata prot. 421/2022 a seguito delle misure introdotte con il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in materia di gestione dei contagi da SARS-CoV-2 in ambito scolastico;
Richiamata l’intesa tra la regione Friuli Venezia Giulia e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2, sottoscritta il 18.11.2020 e resa esecutiva con DGR n. 1736/2020 e ritenuto di
dover aggiornare l’accordo per disciplinare il coinvolgimento volontario dei medici dell’assistenza primaria nella la gestione dei casi Covid alla luce delle disposizioni normative recentemente intervenute;
LE PARTI CONDIVIDONO QUANTO SEGUE
1. SCOPO DELL’ACCORDO
Scopo del presente Accordo consiste nell’integrazione dell’Intesa per il coinvolgimento su base volontaria dei medici di medicina generale sul rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2 sottoscritta il 18.11.2020 e resa esecutiva con DGR n. 1736/2020 (indicata in seguito brevemente come Intesa 2020) per disciplinare le modalità organizzative necessarie a dare attuazione alla nuova disciplina normativa riguardante l’effettuazione del test antigenico rapido per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 ai fini della cessazione della quarantena/isolamento o dell'auto-sorveglianza nonché la gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.
2. TEST ANTIGENICI RAPIDI per la cessazione della quarantena
All’art. 3 dell’Intesa 2020 che, alla lett. a) prevede l’effettuazione da parte del Medico di Medicina Generale dei test antigenici rapidi anche per l’eventuale tampone previsto per il termine del periodo di quarantena, viene aggiunto quanto segue:
In caso di esito negativo del tampone previsto per la cessazione della quarantena/isolamento o del periodo di auto-sorveglianza dall’art. 7-ter del D.L. 33/2020, il dato deve essere registrato esclusivamente con l’apposita funzione attivata sul portale della cura che determina la trasmissione automatica del referto con modalità elettronica al dipartimento di prevenzione territorialmente competente ai fini della cessazione del regime di quarantena/isolamento o di auto-sorveglianza e l’alimentazione della banca dati per rilascio del green pass.
3. TEST ANTIGENICI RAPIDI per il tracciamento in ambito scolastico
L'attività di tracciamento dei contagi da COVID-19 nell'ambito della popolazione scolastica come disciplinata dalla normativa citata in premessa, è assicurata, previo appuntamento, dai MMG sino alla data prevista dalla normativa vigente, attualmente indicata nel giorno 28 febbraio 2022 dall’art. 5 del DL 1/2022.
Fino a tale data, ove ritenuto necessario, i medici di assistenza primaria effettuano autonomamente il tampone specifico oppure rilasciano idonea prescrizione medica per l’effettuazione del test gratuito nei confronti degli alunni delle scuole secondaria di primo grado o di secondo grado e nei confronti degli alunni di scuola primaria, individuati quali “contatto scolastico” di caso confermato di SARS-CoV-2 secondo le procedure sanitarie vigenti.
4. DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO
Le Aziende sono autorizzate ad erogare i trattamenti economici ai sensi dell’Intesa 2020 per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, ad oggi 31 marzo 2022, e, comunque, non oltre il 31.12.2022. Relativamente alla somministrazione dei test antigenici rapidi per la cessazione della quarantena/isolamento e per il tracciamento in ambito scolastico disciplinati dal presente accordo, è prevista esclusivamente la tariffa pari a 18 euro per l’attività svolta presso gli studi medici.
Per l’esecuzione dei test antigenici rapidi per la cessazione della quarantena/isolamento e per il tracciamento in ambito scolastico dovranno essere utilizzati esclusivamente kit diagnostici specificatamente autorizzati e forniti dalle Aziende del SSR e registrati esclusivamente sul Portale continuità delle cure.
5. COPERTURA FINANZIARIA
Il presente accordo trova copertura nei limiti dei residui dei fondi statali stanziati per la medesima finalità ai sensi dell’art. 1 - comma 416 l. 30/12/2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” di cui alla nota prot. 17129 del 25.01.2021.
Luogo e data
L’assessore alla salute, politiche sociali e disabilità F.I.M.M.G. FVG
Regione Autonoma FVG Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
S.N.A.M.I.
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
S.M.I.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx