Contratto di assicurazione vita e danni
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Contratto di assicurazione vita e danni
Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa comprensiva di Glossario e Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato all’Assicurato prima dell’adesione alle Polizze Collettive
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
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Per informazioni:
Indice
Nota Informativa PAG. | 1/18 |
Nota Informativa garanzia Morte PAG. | 1/18 |
A - INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE PAG. | 1/18 |
B - INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE PAG. | 2/18 |
C - INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE PAG. | 4/18 |
D - ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO PAG. | 4/18 |
Nota Informativa garanzie Invalidità Totale e Permanente, Malattia Grave, Opzione Disoccupazione e Opzione Inabilità Temporanea Totale PAG. | 7/18 |
A - INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE PAG. | 7/18 |
B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO PAG. | 7/18 |
C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI PAG. | 14/18 |
Glossario PAG. | 16/18 |
Condizioni di Assicurazione PAG. | 1/16 |
Condizioni comuni alle Polizze Collettive stipulate tra Poste Italiane S.p.A. e Poste Vita S.p.A. (n. 00003) e Poste Assicura S.p.A. (n. 00003) PAG. | 1/16 |
Art. 1 - Informazioni Generali PAG. | 1/16 |
Art. 1.1 - Durata e decorrenza delle garanzie PAG. | 1/16 |
Art. 1.2 - Limiti assuntivi PAG. | 1/16 |
Art. 1.3 - Premio di assicurazione PAG. | 1/16 |
Art. 1.4 - Beneficiario PAG. | 2/16 |
Art. 1.5 - Salto rata e Cambio rata PAG. | 2/16 |
Art. 1.6 - Estinzione anticipata totale e parziale del Prestito Personale Flessibile PAG. | 2/16 |
1.6.1 - Estinzione anticipata totale del Prestito Personale Flessibile PAG. | 2/16 |
1.6.2 - Estinzione anticipata parziale del Prestito Personale Flessibile PAG. | 3/16 |
Art. 1.7 - Modalità di denuncia dei Sinistri PAG. | 3/16 |
Art. 1.8 - Modalità di liquidazione dei Sinistri PAG. | 4/16 |
Art. 1.9 - Recesso dell’Assicurato PAG. | 4/16 |
Art. 1.10 - Recesso e mancata accettazione da parte delle Società PAG. | 4/16 |
Art. 1.11 - Attività professionale ed attività sportiva - Esclusioni PAG. | 4/16 |
Art. 1.12 - Cambio di attività o professione PAG. | 5/16 |
Art. 1.13 - Inadempimenti e/o ritardi dell’Assicurato PAG. | 5/16 |
Art. 1.14 - Determinazione della prestazione assicurata PAG. | 5/16 |
Art. 1.15 - Rinuncia al diritto di surroga PAG. | 5/16 |
Art. 1.16 - Prescrizione PAG. | 5/16 |
Art. 1.17 - Imposte PAG. | 5/16 |
Art. 1.18 - Regime fiscale dei premi PAG. | 5/16 |
Art. 1.19 - Regime fiscale delle somme corrisposte PAG. | 5/16 |
Art. 1.20 - Rinvio alle norme di legge PAG. | 6/16 |
Art. 1.21 - Foro competente e legislazione applicabile PAG. | 6/16 |
Art. 1.22 - Obblighi del Contraente PAG. | 6/16 |
Art. 1.23 - Recesso dell’Assicurato dalle garanzie diverse dall’assicurazione sulla vita PAG. | 6/16 |
Art. 1.24 - Reclami PAG. | 6/16 |
Art. 1.25 - Lingua in cui è redatto il contratto PAG. | 7/16 |
Art. 1.26 - Informativa in corso di contratto PAG. | 7/16 |
Art. 1.27 - Dichiarazione dell’Assicurato-clausola di incontestabilità PAG. | 7/16 |
Art. 1.28 - Limiti territoriali PAG. | 8/16 |
Art. 1.29 - Collegio medico PAG. | 8/16 |
Art. 1.30 - Responsabilità delle Società PAG. | 8/16 |
Condizioni particolari della Polizza Collettiva stipulata tra Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e Poste Vita S.p.A. (n. 00003) PAG. | 9/16 |
Art. 2 - Garanzia A
Assicurazione temporanea in caso di Morte a capitale decrescente .......................................PAG. 9/16
Art. 2.1 - Prestazione assicurata ....................................................................................................PAG. 9/16
Art 2.2 - Xxxxxxxx e riduzione .........................................................................................................PAG. 9/16
Art. 2.3 - Esclusioni.........................................................................................................................PAG. 9/16
Art. 2.4 - Denuncia del Sinistro e relativi obblighi ...........................................................................PAG. 9/16
Art. 2.5 - Pagamento delle prestazioni ...........................................................................................PAG. 9/16
Art. 2.6 - Non pignorabilità e non sequestrabilità............................................................................PAG. 11/16
Condizioni particolari della Polizza Collettiva stipulata tra Poste Italiane S.p.A.
- Patrimonio BancoPosta e Poste Assicura S.p.A. (n. 00003) ..........................................PAG. 12/16 Art. 3 - Garanzia B
Assicurazione di Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia ...............................PAG. 12/16
Art. 3.1 - Prestazione assicurata ....................................................................................................PAG. 12/16
Art. 3.2 - Esclusioni.........................................................................................................................PAG. 12/16
Art. 3.3 - Tumulti .............................................................................................................................PAG. 12/16
Art. 3.4 - Denuncia del Sinistro e relativi obblighi ...........................................................................PAG. 12/16
Art. 3.5 - Termini di Carenza ...........................................................................................................PAG. 13/16
Art. 4 - Garanzia C Assicurazione Malattia Grave
Art. 4.1 - Prestazione assicurata ....................................................................................................PAG. 13/16
Art. 4.2 - Esclusioni.........................................................................................................................PAG. 13/16
Art. 4.3 - Denuncia del Sinistro e relativi obblighi ...........................................................................PAG. 13/16
Art. 4.4 - Termini di Carenza ...........................................................................................................PAG. 14/16
Art. 5 - Opzione 1
Assicurazione di Disoccupazione
(garanzia opzionale e facoltativa valida esclusivamente per i Lavoratori dipendenti
a tempo indeterminato)....................................................................................................................PAG. 14/16
Art. 5.1 - Prestazione assicurata. ...................................................................................................PAG. 14/16
Art. 5.2 - Esclusioni.........................................................................................................................PAG. 14/16
Art. 5.3 - Denuncia del Sinistro e relativi obblighi ...........................................................................PAG. 14/16
Art. 5.4 - Cambio di attività o professione.......................................................................................PAG. 15/16
Art. 5.5 - Termini di Carenza ...........................................................................................................PAG. 15/16
Art. 6 - Opzione 2
Assicurazione di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia
(garanzia opzionale e facoltativa valida esclusivamente per i Lavoratori) ......................................PAG. 15/16
Art. 6.1 - Prestazione assicurata ....................................................................................................PAG. 15/16
Art. 6.2 - Esclusioni.........................................................................................................................PAG. 16/16
Art. 6.3 - Tumulti .............................................................................................................................PAG. 16/16
Art. 6.4 - Denuncia del Sinistro e relativi obblighi ...........................................................................PAG. 16/16
Art. 6.5 - Cambio di attività o professione.......................................................................................PAG. 16/16
Art. 6.6 - Termini di Carenza ...........................................................................................................PAG. 16/16
Moduli e Informative Accessorie
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 Modulo di Denuncia Sinistro Garanzia A
Relazione del medico curante sulle cause di decesso dell’Assicurato Modulo di Denuncia Sinistro Xxxxxxxx B, Garanzia C, Opzione 1 e Opzione 2 Tabella INAIL - Allegato 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124
Modulo Richiesta mantenimento Copertura assicurativa Modulo Richiesta recesso Copertura assicurativa
Ai sensi del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e delle disposizioni di attuazione, le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico dell’Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le avvertenze, sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.
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Nota Informativa
La presente Copertura assicurativa prevede le seguenti garanzie:
Garanzie Base | Impresa |
Garanzia A: Assicurazione temporanea in caso di Morte | Poste Vita S.p.A. |
Garanzia B: Assicurazione di Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia | Poste Assicura S.p.A. |
Garanzia C: Assicurazione Malattia Grave |
In aggiunta alle Garanzie Base, l’Assicurato può decidere, in fase di adesione, di aggiungere le seguenti ulteriori Garanzie Opzionali facoltative:
Garanzie Opzionali | Impresa |
Opzione 1: Disoccupazione | Poste Assicura S.p.A. |
Opzione 2: Assicurazione di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia |
Le Opzioni 1 e 2 sono facoltative e liberamente combinabili tra loro, ferme eventuali condizioni specifiche di non assicurabilità correlate alla categoria professionale del richiedente in sede di sottoscrizione.
Avvertenza: le predette Garanzie Opzionali sono facoltative. Si rinvia agli articoli 1, 5 e 6 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Nota Informativa garanzia Morte
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenu-to non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
L’Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
La Nota Informativa si articola nelle seguenti sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Premesso che non è prevista la possibilità di aderire soltanto alla garanzia a copertura del rischio Morte quale descritta nella presente Nota Informativa, tale garanzia è prestata da Poste Vita S.p.A., Società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e capogruppo del Gruppo Assicurativo Poste Vita (iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al
n. 043, a sua volta facente parte del più ampio Gruppo Poste Italiane), iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00133, autorizzata all’esercizio dell’assicurazione sulla vita con provvedimen- to ISVAP (ora IVASS) n. 1144 del 12 marzo 1999 pubblicato sulla G. U. n. 68 del 23 marzo 1999, succes- sivamente autorizzata ad estendere l’esercizio della propria attività assicurativa in forza del provvedimento n° 2462 del 14 settembre 2006 pubblicato sulla G. U. n. 225 del 27 settembre 2006, e poi in forza del prov- vedimento n° 2987 del 27 giugno 2012, ed avente sede legale e direzione generale in Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
- xxx. 00000, Xxxx, Xxxxxx, (telefono: 06.54.924.1 - fax 00.00.000.000 - sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx, posta elettronica: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx).
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
I dati sulla situazione patrimoniale di Poste Vita S.p.A., di seguito riportati, si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2016:
• il patrimonio netto ammonta a 2.900,59 milioni di Euro, di cui 1.216,61 milioni di Euro di Capitale sociale e
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1.683,99 milioni di Euro di Riserve patrimoniali,
• l’indice di solvibilità risulta essere pari a 2,95 e rappresenta il rapporto tra il patrimonio disponibile pari a 8.056,6 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 2.733,5 milioni di Euro.
Al fine di disporre della situazione aggiornata tempo per tempo dei dati di cui sopra, il Contraente può con- sultare il sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxxx.xx alla sezione “IL GRUPPO”.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
Avvertenza: la presente Copertura assicurativa, accessoria al Prestito Personale Flessibile, è facoltativa e non indispensabile all’ottenimento del Prestito Personale Flessibile stesso.
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
La Società si impegna a fornire, alle persone fisiche che abbiano stipulato un Prestito Personale Flessibile BancoPosta, sottoscritto il Questionario Assuntivo ed il Modulo di Adesione della Copertura assicurativa “Po- steprotezione Prestito Flessibile” - per il quale non sia pervenuto alcun rifiuto da parte della Società ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione - e pagato il relativo Premio unico anticipato, una Copertura assicurativa (comprendente anche le garanzie Invalidità Totale e Permanente e Malattia Grave, più ulteriori Garanzie Opzionali, che l’Assicurato potrà liberamente decidere se sottoscrivere o meno) finalizzata a con- sentire all’Assicurato il rimborso del debito residuo relativo al Prestito Personale Flessibile verso l’Ente Ero- gante, secondo il piano di ammortamento ricalcolato al verificarsi della Morte dell’Assicurato, alle condizioni di seguito meglio individuate.
L’Assicurato è la persona che accende un Prestito Personale Flessibile BancoPosta, il Contraente è Poste Italiane
S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e il Beneficiario è l’Assicurato stesso, salvi i casi di cui all’art. 2.5 delle Condizioni di Assicurazione.
Il contratto è stipulato per l’intera durata del Prestito Personale Flessibile, da un minimo di 24 ad un massimo di 120 mesi, senza possibilità di rinnovo, fermi i limiti di età di cui all’art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazione.
In ogni caso, l’efficacia delle garanzie assicurative cesserà prima della scadenza pattuita, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
1. esercizio del diritto di recesso, esercitabile entro 60 giorni dalla data di efficacia della Copertura;
2. Morte dell’Assicurato;
3. liquidazione dell’Indennizzo previsto per Invalidità Totale e Permanente prestata da Poste Assicura S.p.A.;
4. limitatamente alle Coperture per Disoccupazione e Inabilità Temporanea Totale prestate da Poste Assicura S.p.A., qualora attivate, le stesse cesseranno alla data di effettivo pensionamento dell’Assicurato;
5. estinzione anticipata totale del Prestito Personale Flessibile ove l’Assicurato non abbia comunicato alle Società la volontà di mantenere comunque in essere la Copertura.
Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:
Prestazioni in caso di Decesso
Avvertenza: il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni o esclusioni che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute. Si richiama, in particolare, l’attenzione dell’Assicurato in merito alla circostanza per cui l’esercizio delle attività sportive e professionali specificatamente elencate all’art. 1.11 delle Condizioni di Assicurazione costituisce causa di esclusione della Copertura.
Si rinvia agli artt. 1.12, 1.13, 1.27, 1.28 e 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel Questionario Assuntivo e nel Modulo di Adesione e si evidenzia la necessità di sot- toscrivere in maniera puntuale e veritiera le dichiarazioni in essi previste. Al riguardo, si richiama altresì l’attenzione dell’Assicurato in merito alla circostanza per cui le Società potranno rifiutare il pagamento dell’Indennizzo qualora, dopo il verificarsi del Sinistro, vengano a conoscenza dell’ine- sattezza o reticenza delle dichiarazioni rese dall’Assicurato all’atto di adesione alle Polizze Collettive.
La prestazione assicurativa è qui di seguito sinteticamente illustrata:
Garanzia A: Assicurazione temporanea in caso di Morte
In caso di decesso dell’Assicurato verificatosi prima della scadenza della Copertura, l’Impresa pagherà un importo pari all’ammontare del debito residuo in linea capitale risultante dal piano di ammortamento al mo-
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mento del Sinistro, esclusi eventuali importi di rate insolute.
Il rischio di Morte è coperto qualunque ne sia la causa e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato; tuttavia, qualora il decesso avvenga a causa di uno degli eventi oggetto di esclusione ai sen- si delle Condizioni di Assicurazione, l’Impresa pagherà il solo importo della Riserva matematica al momento del decesso.
La garanzia per il caso di Morte cessa di avere efficacia qualora sia stato già liquidato all’Assicurato un Sini- stro a causa di Invalidità Totale e Permanente in forza della Copertura offerta da Poste Assicura S.p.A.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della Copertura, la presente Copertura assi- curativa si intenderà estinta e il Premio pagato si intenderà acquisito da Poste Vita S.p.A. senza alcun diritto per l’Assicurato di richiederne la restituzione.
La Copertura non prevede ipotesi di riscatto o riduzione, né prestiti.
Si rinvia all’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Garanzia Prestazione* Carenza Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
indennizzo
Durata massima della garanzia
Lavoratori dipendenti assunti
a tempo indetermi- nato
Lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato e Lavoratori autonomi
Non Lavoratori
Di seguito si riepilogano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le caratteristiche di operatività della garanzia:
A | Morte | Estinzione del debito residuo | Non prevista | Non prevista | Euro 30.000,00 | Durata del Prestito Personale Flessibile* | SI | SI | SI |
* così come risultante dal piano di ammortamento al momento del Sinistro.
4. Premi
La garanzia assicurativa viene prestata a fronte del pagamento anticipato in unica soluzione di un Premio, il cui ammontare è determinato dall’importo richiesto e dalla durata del Prestito Personale Flessibile, ed è dovuto congiuntamente al Premio delle garanzie Invalidità Totale e Permanente e Malattia Grave, in aggiunta all’eventuale Premio delle Garanzie Opzionali se scelte dall’Assicurato.
Il Premio finale complessivamente dovuto a Poste Vita S.p.A. e Poste Assicura S.p.A. è riportato nel Modulo di Ade- sione e viene corrisposto tramite l’Ente Erogante al momento dell’erogazione del Prestito Personale Flessibile.
Le tabelle seguenti riportano, a titolo esemplificativo, l’ammontare del Premio finale complessivo a carico dell’Assicurato richiesto per le garanzie Morte, Invalidità Totale e Permanente e Malattia Grave con riferimento ad un Prestito Personale Flessibile di 7.000,00 Euro.
Esempio di Prestiti Personali Flessibili:
Importo complessivo del Prestito Personale Flessibile | Durata del Prestito Personale Flessibile | Costi a carico dell’Assicu- rato | % dei Costi di cui quota vita | % dei Costi di cui quota danni | Importo percepito dall’interme- diario |
7.000,00 Euro | Compresa tra 24 e 60 mesi | 227,50 Euro | 25,9 % | 74,1 % | 67,02 Euro (30% del Pre- mio imponibile) |
7.000,00 Euro | Compresa tra 61 e 84 mesi | 343,00 Euro | 39,6 % | 60,4 % | 101,38 Euro (30% del Pre- mio imponibile) |
7.000,00 Euro | Compresa tra 85 e 108 mesi | 633,50 Euro | 53,2 % | 46,8 % | 187,88 Euro (30% del Pre- mio imponibile) |
La remunerazione riconosciuta in media all’intermediario ammonta a 126,00 Euro.
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Avvertenza: si precisa che in caso di estinzione anticipata totale del Prestito Personale Flessibile, la Società provvede alla restituzione all’Assicurato della parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla sca- denza originaria al netto delle spese amministrative sostenute per la gestione della pratica, pari a Euro 20,00.
In alternativa, l’Assicurato potrà richiedere il mantenimento della Copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria. Si precisa che la scelta così esercitata ha efficacia anche nei confronti delle presta- zioni garantite da Poste Assicura S.p.A.
Si precisa inoltre che, in caso di estinzione anticipata parziale del Prestito Personale Flessibile, la Società provvede automaticamente alla restituzione all’Assicurato della parte di Premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, commisurata alla quota di debito rimborsata anticipatamente.
Si rinvia all’art 1.6 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Il presente contratto prevede il versamento di un Premio unico anticipato complessivamente dovuto anche con riferimento alle garanzie prestate da Poste Assicura S.p.A., e come tale non è soggetto ad adeguamenti. Le somme assicurate sono collegate al piano di ammortamento del Prestito Personale Flessibile e decresco- no al ridursi del debito residuo secondo il predetto piano di ammortamento come meglio evidenziato all’art.
2.1 delle Condizioni di Assicurazione.
C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
5. Costi
5.1 Costi gravanti direttamente sull’Assicurato
Si vedano le esemplificazioni numeriche riportate al precedente paragrafo 4. Non sono previste spese di emissione.
6 . Sconti
Avvertenza: l’Impresa si riserva il diritto di applicare sconti in presenza di determinate condizioni tempo per tempo individuate.
7. Regime fiscale
I Premi dei contratti di assicurazione sulla vita non sono soggetti all’imposta sulle assicurazioni.
In termini generali i Premi corrisposti a fronte della Copertura del rischio Morte, Invalidità Totale e Perma- nente non inferiore al 5% o non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana danno diritto ad una detrazione dall’imposta sul reddito dichiarato ai fini IRPEF secondo quanto previsto dalla legge del
D.P.R. n. 917/86, e successive modificazioni. Qualora soltanto una componente del Premio pagato per l’as- sicurazione risulti destinata alla Copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione spetta esclusiva- mente con riferimento a tale componente.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
8. Modalità di perfezionamento del contratto
Si rinvia agli artt. 1.1, 1.2 e 1.10 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la Decorrenza della Copertura assicurativa.
9. Riscatto e riduzione
Il contratto non prevede valori di riduzione o di riscatto e di conseguenza non dà diritto a prestiti.
10. Diritto di recesso
Avvertenza: il contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso da parte dell’Assicurato e/o della Società. Si rinvia agli artt. 1.9 e 1.10 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
In particolare, entro 60 giorni dalla data di efficacia della Copertura, l’Assicurato può recedere dal contratto inviando lettera raccomandata a/r, contenente il Modulo richiesta recesso Copertura Assicurativa, allegato al presente Fascicolo, e l’originale del Modulo di Adesione, a:
Poste Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Operativa Portafoglio Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx
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La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, in ragione della modalità pre- scelta dall’Assicurato e indicata nel Modulo richiesta recesso, provvederà a rimborsare il Premio pagato, al netto delle imposte, direttamente all’Ente Erogante - che ridurrà la rata o la durata del Prestito Personale Flessibile - o provvederà al rimborso direttamente nei confronti dell’Assicurato.
Si precisa che il recesso così esercitato avrà efficacia anche nei confronti delle coperture assicurative pre- state da parte di Poste Assicura S.p.A. ai sensi del presente contratto.
11. Documentazione da consegnare all’Impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione In caso di Sinistro, gli aventi diritto devono dare avviso scritto all’Impresa nei termini e con le modalità previsti dagli artt. 2.4 e 2.5 delle Condizioni di Assicurazione. A tal fine, è possibile utilizzare il Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo Informativo.
La mancata osservanza delle procedure liquidative può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo.
L’Impresa esegue il pagamento delle somme da essa dovute entro 30 giorni dalla presentazione della docu- mentazione completa.
Si richiama l’attenzione degli aventi diritto sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente per il contratto di assicurazione (art. 2952 del Codice Civile).
Qualora gli aventi diritto omettano di richiedere gli importi dovuti entro il termine di prescrizione, Poste Vita
S.p.A. è obbligata, ai sensi della legge 27 ottobre 2008, n. 166, a versare tali somme al “Fondo per l’inden- nizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie” istituito con legge 23 dicembre 2005, n. 266.
12. Legge applicabile al contratto
Il contratto e i criteri di liquidazione dei Sinistri sono soggetti alla giurisdizione italiana e ad essi sarà applicata la legge italiana.
13. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto e ogni documento ad esso allegato, così come le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana salvo che le parti non concordino la redazione in un’altra lingua.
14. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale dovranno essere inoltrati a mezzo di apposita comunica- zione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi di cui si riportano i recapiti:
Poste Vita S.p.A. Gestione Reclami Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx
Fax: 00.0000.0000
È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
La funzione aziendale responsabile della gestione dei reclami è Marketing e Commerciale - Customer Expe- rience e Assistenza Clienti.
Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, le Imprese - in ossequio anche alle di- sposizioni di cui al D.lgs. 196/03 - invieranno risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà utilizzare il mo- dello per la presentazione del reclamo ad IVASS disponibile sul sito di Poste Vita S.p.A., corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa e inviarlo a:
IVASS
Servizio Tutela del Consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx
Fax: 00.0000.0000
È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx per eventuali consultazioni e per informazioni concernenti la procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di presentazione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami con i relativi recapiti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare di-
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rettamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx).
In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di Mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con xxxx- ficazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti.
Peraltro, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS oppure ricorrere alla procedura di mediazione sopra menzionata per i cui aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 1.21 delle Condizioni di Assicurazione.
15. Informativa in corso di contratto
L’Impresa comunica all’Assicurato le variazioni del Fascicolo Informativo intervenute per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa di cui al punto 2 della presente Nota Informativa nonché per tutti gli altri aggiornamenti non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet dell’Impresa (xxx.xxxxxxxxx.xx).
In ogni caso, la Società mette a disposizione sul proprio sito internet, come sopra indicato, un’apposita area riservata per gli Assicurati che abbiano aderito alle Polizze Collettive. L’accesso all’area riservata può avve- nire mediante l’utilizzo delle apposite credenziali, previa accettazione delle specifiche condizioni applicabili, e consente all’Assicurato di visualizzare le informazioni rilevanti relative all’assicurazione sottoscritta, non- ché il presente Fascicolo Informativo e i successivi aggiornamenti.
16. Comunicazioni dell’Assicurato a Poste Vita S.p.A.
Il presente contratto non prevede casi di aggravamento e diminuzione del rischio.
Il cambiamento di professione, relativamente alla garanzia Morte, non concorre alla modifica dell’entità del rischio e, pertanto, non deve essere comunicato all’Impresa in via preventiva.
17. Conflitto di interesse
Si richiama l’attenzione del Contraente sulla circostanza che il soggetto distributore del contratto, Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta, ha un proprio interesse alla promozione ed alla distribuzione del contratto stesso, sia in virtù dei suoi rapporti di gruppo con Poste Vita S.p.A., sia perché percepisce, quale compenso per l’attività di distribuzione del contratto tramite la rete degli uffici postali, parte delle commissioni che Poste Vita S.p.A. trattiene dal Premio Versato.
Inoltre, si rilevano potenziali situazioni di conflitto di interesse che potrebbero scaturire da rapporti con Ban- coPosta Fondi S.p.A. SGR, Società di gestione interamente controllata dalla capogruppo Poste Italiane S.p.A., in relazione, sia alla gestione separata degli investimenti degli Assicurati che hanno sottoscritto i contratti ad essa collegati, sia, più in generale, alla gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche che rappresentano gli obblighi nei confronti degli Assicurati.
Poste Vita S.p.A. si impegna, in ogni caso, ad operare in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e ad otte- nere per essi il miglior risultato possibile, con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle attività poste in essere, astenendosi dall’effettuare operazioni con frequenza non necessaria per la realizzazione degli obiettivi assicurativi, nonché da ogni comportamento che possa avvantaggiare una gestione a danno di un’altra. Poste Vita S.p.A. può effettuare operazioni in cui ha, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto, a condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento dei Contraenti, avuto anche riguardo degli oneri connessi alle operazioni da eseguire. Poste Vita S.p.A. assicura che l’investimento finanziario non sia gravato da alcun onere altrimenti evitabile o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettante. A tal pro- posito Poste Vita S.p.A. non ha stipulato nessun accordo di riconoscimento di utilità con terze parti.
Poste Vita S.p.A. è dotata di adeguate procedure che prevedono il monitoraggio e gestione di potenziali situazioni di conflitti di interesse che potrebbero insorgere con l’Assicurato e che potrebbero derivare dai rapporti con i soggetti sopra indicati.
Poste Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Xxxxxxx Xxxxxxx Rappresentante Legale di Poste Vita S.p.A.
in virtù di procura speciale
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Nota Informativa garanzie Invalidità Totale e
Permanente, Malattia Grave, Opzione Disoccupazione e Opzione Inabilità Temporanea Totale
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
L’Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
La Nota Informativa si articola nelle seguenti sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI Glossario
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Premesso che non è prevista la possibilità di aderire soltanto alle garanzie a copertura dei rischi Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia e Malattia Grave quali descritte nella presente Nota Informativa, nonché alle ulteriori Garanzie Opzionali a copertura del rischio Disoccupazione e Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia di seguito descritte, tali garanzie sono prestate da Poste Assicura S.p.A., Società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Poste Vita (iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, a sua volta facente parte del più ampio Gruppo Poste Italiane), iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Im- prese di assicurazione al n. 1.00174, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami danni con prov- vedimento ISVAP (ora IVASS) n. 2788 del 25 marzo 2010 ed avente sede legale e direzione generale in Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 - XXX 00000, Xxxx, Xxxxxx (telefono: 06.54.924.1 - fax: 00.00.000.000 - sito internet: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx, posta elettronica: xxxxxxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx).
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2016:
• il Patrimonio netto ammonta a 66,90 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 41,90 milioni di Euro di Riserve patrimoniali;
• l’indice di solvibilità risulta essere pari a 1,99. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra mezzi propri pari a 84,00 milioni di Euro e requisito di capitale richiesto dalla normativa vigente pari a 42,00 milioni di Euro.
Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impresa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
La presente Copertura assicurativa, accessoria al Prestito Personale Flessibile, è facoltativa e non indispensabile all’ottenimento del Prestito Personale Flessibile stesso.
3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
3.1 Descrizione sintetica delle garanzie
La Società si impegna a fornire alle persone fisiche, che abbiano stipulato un Prestito Personale Flessibile BancoPosta, sottoscritto il Questionario Assuntivo e il Modulo di Adesione della Copertura assicurativa “Po- steprotezione Prestito Flessibile” - rispetto al quale non sia pervenuto alcun rifiuto da parte della Società ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione - e pagato il relativo Premo unico anticipato, un pacchetto di garanzie base (comprendente anche la garanzia Morte offerta da Poste Vita S.p.A.) e di Garanzie Op- zionali facoltative, finalizzato a consentire all’Assicurato il rimborso totale o parziale del debito verso l’Ente Erogante al verificarsi di taluni eventi.
L’Assicurato è la persona che accende il Prestito Personale Flessibile BancoPosta, il Contraente è Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e il Beneficiario è l’Assicurato stesso.
Il Premio versato dal cliente si riferisce all’intero pacchetto assicurativo vita e danni.
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Il contratto è stipulato per l’intera durata del Prestito Personale Flessibile, da un minimo di 24 ad un massimo di 120 mesi, senza possibilità di rinnovo, fermi i limiti di età di cui all’art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazione.
In ogni caso le garanzie assicurative cessano prima della scadenza pattuita al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
1. esercizio del diritto di recesso, esercitabile entro 60 giorni dalla data di efficacia della Copertura;
2. esercizio del diritto di recesso dalle garanzie assicurative diverse dall’assicurazione in caso di Morte;
3. Morte dell’Assicurato;
4. liquidazione dell’Indennizzo previsto per Invalidità Totale e Permanente;
5. limitatamente alle coperture Disoccupazione e Inabilità Temporanea Totale, qualora attivate, le stesse cesseranno alla data di effettivo pensionamento dell’Assicurato;
6. estinzione anticipata totale del Prestito Personale Flessibile ove l’Assicurato non abbia comunicato alle Imprese la volontà di mantenere in essere la Copertura.
Avvertenza: l’Assicurato ha facoltà di recedere dalla Copertura assicurativa relativa alle garanzie prescelte con preavviso di 60 giorni da ogni anniversario annuale della data di Decorrenza della presente polizza e con le modalità specificate all’art. 1.23 delle Condizioni di Assicurazione. L’esercizio del diritto di recesso comporta la restituzione da parte di Poste Assicura S.p.A. del Premio pagato per tali garanzie al netto delle imposte e della quota di Premio pagato relativa al rischio già corso.
Avvertenza: il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni o esclusioni che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute. Si richiama, inoltre, l’attenzione dell’Assicurato in merito alla circostanza per cui l’Indennizzo corrisposto al verificarsi dei sinistri oggetto delle garanzie di se- guito descritte potrà essere inferiore al debito residuo in linea capitale.
Si rinvia agli artt. 1.12, 1.13, 1.26, 1.27, 3, 4, 5 e 6 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Inoltre è sempre escluso l’esercizio delle attività sportive e professionali specificatamente elencate all’art. 1.11 delle Condizioni di Assicurazione.
Le prestazioni assicurative offerte da Poste Assicura S.p.A. sono qui di seguito sinteticamente illustrate:
Garanzia B: Assicurazione di Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia
In caso di Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia verificatasi prima della scadenza della Copertura e salvi i casi di esclusione previsti nelle Condizioni di Assicurazione, la Società liquiderà un importo pari all’ammontare del debito residuo in linea capitale risultante dal piano di ammortamento del Prestito Per- sonale Flessibile al momento del Sinistro, esclusi eventuali importi di rate insolute. L’Assicurato ha diritto al pagamento di tale importo esclusivamente qualora l’Invalidità Totale e Permanente riconosciuta sia di grado non inferiore al 60% della totale, da determinarsi secondo i criteri e le percentuali previsti dalla Tabella INAIL di valutazione del grado di Invalidità (allegata al presente Fascicolo Informativo) indipendentemente dalla speci- fica professione esercitata.
Nel caso di Invalidità Totale e Permanente derivante da Malattia, la garanzia non opera nei primi 30 giorni dalla Decorrenza del contratto.
Nel caso fosse già stato liquidato l’Indennizzo previsto dalla garanzia Malattia Grave, questo verrà dedotto dall’ammontare previsto dalla presente garanzia.
La garanzia per il caso di Invalidità Totale e Permanente cessa la sua efficacia qualora sia stato già liquidato al Beneficiario da Poste Vita S.p.A. un Sinistro a causa di Morte.
Si rinvia all’art. 3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Garanzia C: Assicurazione Malattia Grave
In caso di Malattia Grave verificatasi prima della scadenza della Copertura, rientrante nell’elenco previsto e salvi i casi di esclusione specificati nella Condizioni di Assicurazione, la Società liquiderà in un’unica soluzione un Indennizzo pari a 12 rate mensili come risultante dal piano di ammortamento al momento del Sinistro, fermo l’ammontare massimo stabilito per singola rata e fermo il limite massimo dell’ammontare residuo del debito in linea capitale alla data del Sinistro. La garanzia non opera nei primi 30 giorni dalla Decorrenza del contratto.
La garanzia per il caso di Malattia Grave cessa la sua efficacia qualora sia stato già liquidato da Poste Vita S.p.A. un Sinistro a causa di Morte oppure qualora sia stato già liquidato un Sinistro per Invalidità Totale e Permanente (come in precedenza descritta).
Si rinvia all’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
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Opzione 1: Disoccupazione
(garanzia opzionale e facoltativa valida esclusivamente per i Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato) In caso di Disoccupazione, verificatasi prima della scadenza della Copertura a seguito di licenziamento di Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e fermi i limiti e le esclusioni specificati nelle Condizioni di Assicurazione, la Società liquiderà una somma pari all’importo delle rate in scadenza durante il periodo di Disoccupazione come risultanti dal piano di ammortamento al momento del Sinistro (ad eccezione del perio- do di Franchigia assoluta di 60 giorni dalla data di perdita dell’impiego) fermi l’ammontare e il numero di rate massimi stabiliti.
La garanzia non opera nei primi 60 giorni dalla Decorrenza del contratto. Nessun Indennizzo sarà inoltre cor- risposto per successivi Sinistri per Disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di Ripresa di occupazione di 60 giorni consecutivi.
Tale garanzia cessa la sua efficacia qualora sia stato già liquidato da Poste Vita S.p.A. un Sinistro a causa di Morte oppure qualora sia stato già liquidato un Sinistro per Invalidità Totale e Permanente.
La prestazione non sarà inoltre erogata qualora, per lo stesso periodo, sia stato già liquidato all’Assicurato un Sinistro di Malattia Grave (come in precedenza descritto) o di Inabilità Temporanea Totale (come di segui- to descritto).
Si rinvia all’art. 5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Opzione 2: Assicurazione di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia
(garanzia opzionale e facoltativa valida esclusivamente per i Lavoratori)
In caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia verificatasi prima della scadenza della Copertura, che comporti un ricovero, l’Impresa liquiderà, limitatamente agli assicurati che risultino Lavoratori, e salvi i casi di esclusione specificati nelle Condizioni di Assicurazione, una somma pari all’importo delle rate in scadenza durante il periodo di Inabilità come risultanti dal piano di ammortamento al momento del Sinistro (ad eccezione del periodo di Franchigia assoluta di 60 giorni dalla data di ricovero), fermi l’ammontare e il numero di rate massimi stabiliti.
Nel caso di Inabilità Temporanea Totale derivante da Malattia, la garanzia non opera nei primi 60 giorni dal- la Decorrenza del contratto. Nessun Indennizzo sarà inoltre corrisposto per successivi Sinistri per Inabilità Temporanea Totale se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di Ripresa di occu- pazione di 60 giorni consecutivi. Tale garanzia cessa la sua efficacia qualora sia stato già liquidato da Poste Vita S.p.A. un Sinistro a causa di Morte oppure qualora sia stato già liquidato un Sinistro per Invalidità Totale e Permanente.
La prestazione non sarà inoltre erogata qualora, per lo stesso periodo, sia stato già liquidato all’Assicurato un Sinistro di Malattia Grave o di Disoccupazione (come in precedenza descritti).
Si rinvia all’art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Di seguito si riepilogano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le caratteristiche di operatività di ogni sin- gola garanzia:
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Garanzia | Prestazione* | Carenza | Franchigia | Xxxxxxx xxxxxxxxxx | Xxxxxx massima della garanzia | Lavoratori dipendenti assunti a tempo indetermi- nato | Lavoratori autonomi e dipendenti assunti a tempo determinato | Non Lavoratori | |
B | Invalidità Totale Perma- nente da Infortunio o Malattia | Estinzione del debito residuo | 30 giorni in caso di Malattia | 59% | Euro 30.000,00 | Durata del Prestito Personale Flessibile* | Sì | Sì | Sì |
C | Malattia Grave | Pagamento Indennizzo | 30 giorni | Non prevista | n. 12 rate mensili in un’unica soluzione per Sinistro | Durata del Prestito Personale Flessibile* | SI | SI | SI |
1 | Opzione Disoccu- pazione | Pagamento delle rate di debito nel rispetto dei limiti indicati | 60 giorni + 60 giorni ripresa occupazione | 60 giorni | Max 12 mensilità / 18 per contratto | Durata del Prestito Personale Flessibile* | SI | NO | NO |
2 | Opzione Inabilità Tempora- nea Totale da Infortunio o Malattia | Pagamento delle rate di debito nel rispetto dei limiti indicati | 60 giorni in caso di Malattia + 60 giorni ripresa occupazione | 60 giorni | Max 12 mensilità / 18 per contratto | Durata del Prestito Personale Flessibile* | SI | SI | NO |
*così come risultante dal piano di ammortamento al momento del Sinistro.
Avvertenza: le coperture prevedono la presenza di Franchigie e massimali.
Si rinvia agli artt. 3, 4, 5 e 6 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: le coperture prevedono la presenza di periodi di Carenza contrattuale.
Si rinvia agli artt. 3.5, 4.4, 5.5 e 6.6 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Per facilitare la comprensione da parte dell’Assicurato si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tre situazioni ipotetiche relative al meccanismo di funzionamento di Franchigie, massimali e Carenze:
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Esemplificazione numerica per le Garanzie Opzione 1 Disoccupazione o Opzione 2 Inabilità Temporanea Totale | Esempio 1 | Esempio 2 | Esempio 3 |
Importo rata del Prestito Personale Flessibile in scadenza * | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 |
Limite di Indennizzo per Sinistro (definito in riferimento all’esempio) | € 1.200,00 (ovvero 12 rate mensili) | € 1.200,00 (ovvero 12 rate mensili) | € 1.200,00 (ovvero 12 rate mensili) |
Periodo intercorrente tra la data di Decorrenza della polizza e la data di insorgenza del Sinistro* | ≤ 60 giorni | > 60 giorni | > 60 giorni |
Carenza | 60 giorni Il Sinistro si è verificato durante il periodo di Carenza | 60 giorni Il Sinistro si è verificato dopo il periodo di Carenza | 60 giorni Il Sinistro si è verificato dopo il periodo di Carenza |
Periodo intercorrente tra la data di insorgenza e quella di termine del Sinistro ** | - | 180 giorni (6 mesi) | 540 giorni (18 mesi) |
Franchigia | 60 giorni (2 mesi) | 60 giorni (2 mesi) | 60 giorni (2 mesi) |
Importo totale indennizzato | Nessun Indennizzo | € 400,00 (ovvero 4 rate mensili) | € 1.200,00 (ovvero 12 rate mensili tenuto conto del limite di indennizzo) |
* così come risultante dal piano di ammortamento al momento del Sinistro.
** corrispondente ad uno o più periodi interi di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale o di Disoccu- pazione. Per termine del Sinistro si intende la data di cessazione dell’Inabilità/Disoccupazione.
3.2 Limiti assuntivi
Avvertenza: sono assicurabili le persone fisiche di età compresa tra i 18 ed i 67 anni, ossia che non abbiano ancora compiuto i 68 anni, sempreché la data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso non superi l’età massima di 72 anni compiuti dell’Assicurato.
Il richiedente deve compilare il Questionario Assuntivo richiesto in fase di sottoscrizione e il Modulo di Adesione. Il valore massimo assicurabile con la singola adesione alla presente Polizza Collettiva è pari al Prestito Personale contratto dall’Assicurato, con il limite massimo di 30.000,00 Euro.
Si rinvia agli artt. 1.2 e 1.10 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3.3 Periodi di Carenza
Avvertenza: il contratto, per talune garanzie, prevede i periodi di Carenza di seguito elencati, decorrenti dalla data di Decorrenza dell’assicurazione:
1. per la garanzia B) Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia: 30 giorni in caso di Malattia;
2. per la garanzia C) Malattia Grave: 30 giorni;
3. per la garanzia Disoccupazione (Opzione 1): 60 giorni; inoltre, è previsto che la garanzia non operi nel periodo di 60 giorni di Ripresa occupazione;
4. per la garanzia Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia (Opzione 2): 60 giorni in caso di Malattia; inoltre, è previsto che la garanzia non operi nel periodo di 60 giorni di Ripresa occupazione;
Durante i periodi di Carenza sopra indicati l’eventuale Sinistro non è indennizzabile.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
Avvertenza: ai fini della stipula del contratto l’Assicurato deve fornire dichiarazioni veritiere e non reticenti
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sulle circostanze del rischio. La mancata osservanza di tale obbligo può comportare gravi conseguenze e com- promettere il diritto alla prestazione come specificato agli artt. 1.10 e 1.27 delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza: per la conclusione del presente contratto è prevista la sottoscrizione del Questionario Assuntivo e del Modulo di Adesione, contenenti delle dichiarazioni che l’Assicurato deve sottoscrivere in maniera puntuale e veritiera.
Avvertenza: ai contratti di assicurazione si applicano talune cause di nullità, ivi incluse le cause di nullità previste dal Codice Civile agli artt. 1895 e 1904. Restano comunque ferme le ulteriori ipotesi di nullità previste dalla legge.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione
Il presente contratto può prevedere casi di aggravamento e diminuzione del rischio.
Il cambiamento di categoria lavorativa, esclusivamente con riferimento alle garanzie Opzioni 1 e Opzione 2, concorre alla variazione del rischio e, pertanto, deve essere comunicato alle Imprese secondo le modalità previste nelle Condizioni di Assicurazione. L’Impresa, qualora il cambiamento di professione determini la non assicurabilità di alcune Garanzie Opzionali, rimborserà all’Assicurato la quota parte di Premio non goduta rela- tiva alle garanzie non più applicabili. Si richiama, pertanto, l’attenzione dell’Assicurato in merito all’opportunità di provvedere, nel proprio interesse, ad effettuare la comunicazione di cambiamento di professione all’Impresa. Il cambiamento della professione non sortisce effetti nel caso di scelta del pacchetto di garanzie base, com- prendente le garanzie A, B e C. Scegliendo il solo pacchetto base, l’Assicurato non dovrà pertanto comunicare la variazione della professione alle Imprese.
Si rinvia agli artt. 5.4 e 6.5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Esempio: qualora l’Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto risulti Lavoratore dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato e abbia sottoscritto la garanzia Disoccupazione (Opzione 1), se durante il periodo di Copertura diventi Lavoratore autonomo, dovrà comunicare alle Imprese tale variazione e gli sarà rimborsato la parte di Premio non goduta relativa alla sola garanzia Disoccupazione.
6. Premi
Le garanzie Invalidità Totale e Permanente, Malattia Grave, Opzione 1 Disoccupazione ed Opzione 2 Inabi- lità Temporanea Totale vengono prestate a fronte del pagamento anticipato in unica soluzione di un Premio, il cui ammontare è determinato dall’importo richiesto, dalle garanzie selezionate e dalla durata del Prestito Personale Flessibile, ed è dovuto congiuntamente al Premio relativo alla garanzia Morte.
Il Premio finale complessivamente dovuto a Poste Vita S.p.A. e Poste Assicura S.p.A. è riportato nel Modulo di Ade- sione e viene corrisposto tramite l’Ente Erogante al momento dell’erogazione del Prestito Personale Flessibile.
Avvertenza: l’Impresa si riserva il diritto di applicare sconti in presenza di determinate condizioni tempo per tempo individuate.
Le tabelle seguenti riportano, a titolo esemplificativo, l’ammontare del Premio finale complessivo a carico dell’Assicurato richiesto per le garanzie Morte, Invalidità Totale e Permanente e Malattia Grave con riferimen- to ad un Prestito Personale Flessibile di 7.000,00 Euro.
Esempio di Prestiti Personali Flessibili:
Importo complessivo del Prestito Personale Flessibile | Durata del Prestito Personale Flessibile | Costi a carico dell’Assicu- rato | % dei Costi di cui quota vita | % dei Costi di cui quota danni | Importo percepito dall’interme- diario |
7.000,00 Euro | Compresa tra 24 e 60 mesi | 227,50 Euro | 25,9 % | 74,1 % | 67,02 Euro (30% del Pre- mio imponibile) |
7.000,00 Euro | Compresa tra 61 e 84 mesi | 343,00 Euro | 39,6 % | 60,4 % | 101,38 Euro (30% del Pre- mio imponibile) |
7.000,00 Euro | Compresa tra 85 e 108 mesi | 633,50 Euro | 53,2 % | 46,8 % | 187,88 Euro (30% del Pre- mio imponibile) |
La remunerazione riconosciuta in media all’intermediario ammonta a 126,00 Euro.
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Avvertenza: si precisa che in caso di estinzione anticipata totale del Prestito Personale Flessibile, la Società, qualora non risultino Sinistri aperti, provvede alla restituzione all’Assicurato della parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria al netto delle spese amministrative sostenute per la gestione della pratica, pari a Euro 20,00.
In alternativa, l’Assicurato potrà richiedere il mantenimento della Copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria. Si precisa che la scelta così esercitata ha efficacia anche nei confronti delle presta- zioni garantite da Poste Vita S.p.A.
Si precisa inoltre che, in caso di estinzione anticipata parziale del Prestito Personale Flessibile, la Società provvede automaticamente alla restituzione all’Assicurato la parte di Premio pagato relativa al periodo resi- duo rispetto alla scadenza originaria, commisurata alla quota di debito rimborsata anticipatamente.
Si rinvia all’art 1.6 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Il presente contratto prevede il versamento di un Premio unico anticipato complessivamente dovuto anche con riferimento alla garanzia Morte prestata da Poste Vita S.p.A. e come tale non è soggetto ad adeguamenti.
Le somme assicurate sono collegate al piano di ammortamento e, per il caso di Invalidità Totale e Perma- nente di cui all’art. 3.1 delle Condizioni di Assicurazione, decrescono al ridursi del debito residuo.
7. Surroga
Avvertenza: la Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga nei confronti del responsabile del Sinistro così come specificato all’art. 1.15 delle Condizioni di Assicurazione.
8. Diritto di recesso
Avvertenza: il contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso da parte dell’Assicurato e/o dell’Impresa. Si rinvia agli artt. 1.9 e 1.10 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
In particolare, entro 60 giorni dalla data di efficacia della Copertura, l’Assicurato può recedere dal contratto inviando lettera raccomandata a/r, contenente il Modulo richiesta recesso Copertura Assicurativa, allegato al presente Fascicolo, e l’originale del Modulo di Adesione, a:
Poste Assicura S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx
La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, in ragione della modalità prescelta dall’Assicurato e indicata nel Modulo richiesta recesso, provvederà a rimborsare il Premio pagato, al netto delle imposte, direttamente all’Ente Erogante - che ridurrà la rata o la durata del Prestito Personale Flessibile - o provvederà al rimborso direttamente nei confronti dell’Assicurato.
Si precisa che il recesso così esercitato avrà efficacia anche nei confronti di Poste Vita S.p.A., ai sensi del presente contratto.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, secondo quanto disposto dall’art. 2952 del Codice Civile.
10. Legge applicabile al contratto
Il contratto e i criteri di liquidazione dei Sinistri sono soggetti alla giurisdizione italiana e ad essi sarà applicata la legge italiana.
11. Regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della Legge n. 1216 del 29 Ottobre 1961 e successive modifiche e integrazioni.
In termini generali i Premi corrisposti a fronte della Copertura del rischio Morte, Invalidità permanente non inferiore al 5% o non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana danno diritto ad una detrazione dall’imposta sul reddito dichiarato ai fini IRPEF secondo quanto previsto dalla legge del D.P.R.
n. 917/86, e successive modificazioni. Qualora soltanto una componente del Premio pagato per l’assicura- zione risulti destinata alla Copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione spetta esclusivamente con riferimento a tale componente.
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C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri - Liquidazione dell’Indennizzo
Avvertenza: in caso di Sinistro, l’Assicurato deve dare avviso scritto alla Società nei termini e con le moda- lità previsti dagli artt. 3.4 per l’Invalidità Totale e Permanente, 4.3 per la Malattia Grave e, qualora attivate, artt. 5.3 per la Disoccupazione e 6.4 per l’Inabilità Temporanea Totale delle Condizioni di Assicurazione. A tal fine, l’Assicurato può utilizzare il Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo.
La mancata osservanza delle procedure liquidative può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo.
Avvertenza: per momento di insorgenza del Sinistro si intende:
1. per la garanzia Invalidità Totale e Permanente: nel caso in cui l’Invalidità derivi da Infortunio la data dell’e- vento; nel caso di Malattia la data di prima diagnosi della Malattia;
2. per la garanzia Malattia Grave: la data di prima diagnosi;
3. per la garanzia Disoccupazione (Opzione 1): la data della perdita dell’impiego;
4. per la garanzia di Inabilità Temporanea Totale (Opzione 2): nel caso in cui l’Inabilità derivi da Infortunio la data dell’evento; nel caso derivi da Malattia la data di prima diagnosi della Malattia.
La Società terrà a proprio carico le spese e gli oneri necessari per l’accertamento e la stima del danno.
La Società avrà la facoltà di richiedere all’Assicurato di sottoporsi a visita medica e/o a visita medico-legale in tutti quei casi in cui vi sia da valutare l’applicabilità delle garanzie contrattuali al fine di erogare l’eventuale In- dennizzo. La Società avrà la facoltà di svolgere l’accertamento della Malattia, anche mediante visita medico legale, entro un termine minimo di 5 giorni successivi alla denuncia di Sinistro e massimo di 365 giorni dalla guarigione clinica. Si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla presenza del termine di prescrizione di due anni dal verificarsi del Sinistro per la denuncia dello stesso, decorso inutilmente tale temine di prescrizione le somme non potranno essere liquidate.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incari- cata dell’esame degli stessi di cui si riportano i recapiti:
Poste Assicura S.p.A. Gestione Reclami Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx
Fax: 00.0000.0000
È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx.
La funzione aziendale responsabile della gestione dei reclami è Customer Care.
Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l’Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in Polizza.
Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà utilizzare il modello per la presentazione del reclamo ad IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura S.p.A., corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Assicura S.p.A.
IVASS
Servizio Tutela del Consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx
Fax: 00.0000.0000
È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx per eventuali consultazioni e per informazioni concernenti la procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di presentazio- ne degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami con i relativi recapiti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attiva- re direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet:
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xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx).
In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti.
Peraltro, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS oppure ricorrere alla procedura di mediazione sopra menzionata per i cui aspetti di detta- glio si rinvia all’articolo 1.21 delle Condizioni di Assicurazione.
14. Arbitrato
Avvertenza: si richiama l’attenzione dell’Assicurato o dei suoi aventi causa sulla facoltà di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, salvo diverse disposizioni di legge, anche nei casi in cui la gestione delle controversie sia demandata ad arbitrati.
Si rinvia all’art. 1.21 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
15. Informativa in corso di contratto
L’Impresa comunica all’Assicurato le variazioni del Fascicolo Informativo intervenute per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa di cui al punto 2 della presente Nota Informativa nonché per tutti gli altri aggiornamenti non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet dell’Impresa xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.
16. Conflitto di interesse
Si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla circostanza che il soggetto distributore del contratto, Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta, ha un proprio interesse alla promozione ed alla distribuzione del contratto stesso, sia in virtù dei suoi rapporti di gruppo con Poste Assicura S.p.A., sia perché percepi- sce, quale compenso per l’attività di distribuzione del contratto tramite la rete degli uffici postali, parte delle commissioni che Poste Assicura S.p.A. trattiene dal Premio versato.
Inoltre si rilevano potenziali situazioni di conflitto di interesse che potrebbero scaturire da rapporti con BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, Società di gestione interamente controllata dalla capogruppo Poste Italiane
S.p.A. - Patrimonio BancoPosta in merito alla gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche che rappresentano gli obblighi nei confronti degli Assicurati.
Poste Assicura S.p.A. è dotata di adeguate procedure che prevedono il monitoraggio e gestione di potenziali situazioni di conflitti di interesse che potrebbero insorgere con l’Assicurato e che potrebbero derivare dai rapporti con i soggetti sopra indicati.
Poste Assicura S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Xxxxxxx Xxxxxxx Rappresentante Legale di Poste Assicura S.p.A.
in virtù di procura speciale
Glossario
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Assicurato: la persona fisica richiedente il Prestito Personale Flessibile che ha sottoscritto il Questionario As- suntivo ed il Modulo di Adesione - rispetto al quale non sia pervenuto alcun rifiuto da parte della Società ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione - e pagato il relativo Premio unico anticipato, nel cui interesse è stipulata l’assicurazione
Beneficiario: il soggetto al quale viene corrisposta la prestazione prevista dalle Condizioni di Assicurazione.
Cambio rata: l’opzione che consente all’Assicurato di modificare, secondo le modalità previste dal Contratto di Prestito Flessibile, il piano di rimborso del Prestito Personale Flessibile variando l’importo delle rate residue.
Carenza: il periodo di tempo successivo all’adesione durante il quale le coperture assicurative non sono ope- ranti e pertanto l’eventuale Sinistro non è indennizzabile.
Condizioni di Assicurazione: le Condizioni di Assicurazione delle Polizze Collettive riportate all’interno del Fascicolo Informativo.
Contraente: Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta, che stipula le Polizze Collettive per conto degli Assicurati.
Contratto di Prestito Flessibile: il contratto stipulato fra l’Ente Erogante e l’Assicurato in relazione al Prestito Personale Flessibile.
Copertura: ciascuna garanzia assicurativa concessa ad un Assicurato da una delle Società ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, in forza della quale tale Società si impegna al pagamento dell’Indennizzo in favore del Beneficiario al verificarsi di un Sinistro.
Decorrenza: dalle ore 24 del giorno in cui il Prestito Personale Flessibile viene effettivamente erogato a condi- zione che:
• sia stato sottoscritto il Questionario Assuntivo ed il Modulo di Adesione;
• sia stato corrisposto il Premio contrattualmente previsto;
• non sia pervenuto al Contraente e all’Assicurato il rifiuto da parte delle Società ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione.
Disoccupazione: il passaggio dell’Assicurato dallo status di Lavoratore dipendente a tempo indeterminato a quello di Non Lavoratore per cessazione, involontaria, della normale attività lavorativa, o a seguito di di- missioni per giusta causa. Si considera disoccupato l’Assicurato che non sia impegnato nello svolgimento di qualsiasi altra occupazione che generi un reddito o un guadagno e sia iscritto negli Elenchi Anagrafici con status di disoccupato in Italia o nelle liste di mobilità regionali. In caso di contratto a tempo determinato, alla scadenza naturale dello stesso senza che vi sia l’avvio di un altro periodo di rapporto di lavoro dipendente, la persona sarà considerata come “Non Lavoratore”, fatto naturalmente salvo quanto previsto dalla definizione di Lavoratore autonomo.
Ente Erogante: l’ente finanziario/bancario che ha concesso il finanziamento.
Franchigia: (i) per la garanzia Invalidità Totale e Permanente, per Franchigia si intende la parte di danno espressa in percentuale per la quale non viene erogato alcun Indennizzo; (ii) per le garanzie Disoccupazione e Inabilità Temporanea Totale, qualora attivate, si intende il periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un Sinistro durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile a termini di polizza, l’Assicurato non ha diritto ad alcun Indennizzo.
Garanzie Opzionali: le garanzie Inabilità Temporanea Totale e Disoccupazione.
Inabilità Temporanea Totale: la perdita temporanea, a seguito di Infortunio o Malattia che comportino ricovero, in misura totale della capacità dell’Assicurato ad attendere alla propria normale attività.
Indennizzo: la somma dovuta dalla/e Società in caso di Sinistro.
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Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente con- statabili. Sono inoltre parificati agli Infortuni: l’asfissia non di origine morbosa; gli avvelenamenti acuti da in- gestione o da assorbimento di sostanze; l’infezione e l’avvelenamento causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, con esclusione della malaria e delle Malattie tropicali; l’annegamento; l’assideramento o il congelamento; i colpi di sole o di calore; le lesioni muscolari determinate da sforzi, con esclusione di ogni tipo di infarto e delle rotture sottocutanee dei tendini; le ernie addominali, con esclusione di ogni altro tipo di ernia; gli Infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza.
Invalidità Totale Permanente: la perdita totale definitiva della capacità lavorativa generica dell’Assicurato, indi- pendentemente dalla specifica professione esercitata. Tale Invalidità è riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità accertato sia pari o superiore al 60% della totale.
Lavoratore autonomo: la persona fisica che abbia presentato, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una dichiarazione relativa all’anno precedente che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente o di pensione oppure nella quale i redditi da lavoro autonomo siano maggiori di quelli da lavoro dipendente o di pensione e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agra- rio), 49 (reddito di lavoro autonomo), 51 (redditi di Impresa) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche e/o redditi derivanti dalla partecipazione in Società di persone.
Lavoratore dipendente a tempo indeterminato: la persona fisica che abbia superato il periodo di prova e che sia obbligata a prestare il proprio lavoro alle dipendenze di altri in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano a tempo indeterminato.
Lavoratore dipendente a tempo determinato: la persona fisica che abbia superato il periodo di prova e che sia obbligata a prestare il proprio lavoro alle dipendenze di altri in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano a tempo determinato. Sono altresì considerati Lavoratori dipendenti a tempo determinato i la- voratori con contratto di apprendistato, nonché le seguenti figure previste dai contratti di lavoro: “collaboratori coordinati e continuativi”, “lavoratori a progetto”, lavoratori che svolgono la loro attività nell’ambito di contratti di “Job on Call”, “Job Sharing”, “Staff Leasing”, inserimento non soppressi dalla legge 92/2012, tirocinio estivo di orientamento, lavoro occasionale di tipo accessorio, nonché coloro che godono di redditi di cui all’art. 47, com- ma 1, DPR 22.12.1986 n. 917, lettere a) lavoratori soci di cooperative, c) beneficiari di borse o assegni o sussidi ai fini di studio o addestramento, g) beneficiari di indennità parlamentari ed assimilate.
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Malattia Grave: i casi di ictus cerebrale, tumore, infarto miocardico, chirurgia cardiovascolare, insufficienza renale, trapianto d’organo, come da specifiche definizioni integrate nella garanzia Malattia Grave.
Modulo di Adesione: il documento mediante il quale l’Assicurato esprime la propria adesione alle Polizze Collettive.
Morte: il decesso dell’Assicurato accaduto per qualsiasi causa.
Non Lavoratore: la persona fisica che non sia Lavoratore autonomo o Lavoratore dipendente a tempo deter- minato o indeterminato come determinati nelle definizioni sopra indicate. Rientrano in questa categoria a titolo esemplificativo i pensionati e le casalinghe.
Polizze Collettive: sono le polizze che Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta, ai sensi dell’art. 1891 del Codice Civile, ha sottoscritto per conto della propria clientela (vale a dire i soggetti che abbiano sottoscritto un Contratto di Prestito offerto da BancoPosta), con Poste Vita S.p.A. e Poste Assicura S.p.A. al fine di consentire, alla clientela di cui si tratta, di poter aderire rispettivamente ad un pacchetto di coperture assicurative vita (caso Morte prestata da Poste Vita S.p.A.) e danni (Invalidità Totale e Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Malat- tia Grave, Disoccupazione, prestate da Poste Assicura S.p.A.). Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta, in qualità di Contraente di dette Polizze Collettive, riconosce a ciascun Assicurato tutti i diritti derivanti dalle coperture assicurative alle quali la medesima ha aderito.
Premio: la somma dovuta dall’Assicurato alle Società per l’attivazione delle Coperture.
Prestito Personale Flessibile: il Contratto di Prestito Personale Flessibile rimborsabile ratealmente concesso dall’Ente Erogante all’Assicurato e disciplinato dal Contratto di Prestito Flessibile.
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Questionario Assuntivo: il documento sottoscritto dall’Assicurato prima dell’adesione e che forma parte integrante del contratto, contenente domande/informazioni sullo stato di salute e sullo stato occupazionale dell’Assicurato. Le informazioni fornite dall’Assicurato sono funzionali a stabilire l’assicurabilità dello stesso.
Ripresa di occupazione: il periodo di tempo successivo alla liquidazione totale e definitiva di un Sinistro per Disoccupazione o per Inabilità Temporanea Totale, durante il quale l’Assicurato deve ritornare alla sua normale attività lavorativa prima di poter presentare un’altra denuncia relativa ad un nuovo Sinistro rispettivamente per Disoccupazione o per Inabilità Temporanea Totale.
Riserva matematica: l’importo accantonato dalle Società per far fronte in futuro ai propri obblighi contrattuali secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.
Salto rata: l’opzione che consente all’Assicurato di modificare, secondo le modalità previste dal Contratto di Prestito Flessibile, il piano di rimborso del Prestito Personale Flessibile, posticipando il rimborso di una o più rate.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la Copertura.
Società/Impresa: a seconda delle garanzie assicurative prestate:
• per la garanzia Morte: Poste Vita S.p.A.
• per le altre garanzie: Poste Assicura S.p.A.
Mod. 0139 Ed. luglio 2017 Data ultimo aggiornamento: luglio 2017
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Condizioni di Assicurazione
Condizioni comuni alle Polizze Collettive stipulate tra Poste Italiane S.p.A. e Poste Vita S.p.A. (n. 00003) e Poste Assicura S.p.A. (n. 00003)
Art. 1 - Informazioni generali
Con le presenti Polizze Collettive, le Società si obbligano, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle previsioni di seguito riportate, a corrispondere un Indennizzo al Beneficiario al verificarsi di un Sinistro.
Le Coperture offerte mediante le presenti Polizze Collettive interessano il caso Morte (con riferimento alle Coperture fornite da Poste Vita S.p.A.) e i casi di Invalidità Totale e Permanente derivante da Malattia o Infortu- nio e Malattia Grave (con riferimento alle coperture fornite da Poste Assicura S.p.A.).
Le garanzie sopra indicate costituiscono un pacchetto unico di prestazioni assicurative che non possono essere acquistate separatamente dall’Assicurato al momento dell’adesione. In aggiunta a tali Coperture - e ove ne sus- sistano i presupposti in conformità alle previsioni di seguito riportate - l’Assicurato ha tuttavia facoltà di richiedere l’attivazione di Garanzie Opzionali relative ai casi di Invalidità Temporanea Totale e Disoccupazione.
La presente Copertura assicurativa, accessoria al finanziamento, è facoltativa e non indispensabile all’ottenimento del Prestito Personale stesso. Inoltre, l’eventuale attivazione delle Garanzie Opzionali, in aggiunta al pacchetto di garanzie di base, è rimessa alla volontà dell’Assicurato, in presenza delle condizioni richieste dalle presenti Condizioni di Assicurazione.
Art. 1.1 - Durata e Decorrenza delle garanzie
Ferme le Carenze stabilite dalle presenti Condizioni di Assicurazione, le garanzie assicurate decorrono dalle ore 24 del giorno in cui il Prestito Personale Flessibile viene effettivamente erogato all’Assicurato a condizione che:
• siano stati sottoscritti il Questionario Assuntivo e il Modulo di Adesione;
• sia stato corrisposto il Premio contrattualmente previsto;
• non sia pervenuto al Contraente e all’Assicurato il rifiuto da parte delle Società qualora non sussistano i limiti assuntivi riportati nel successivo art. 1.2. o per dichiarazioni inesatte e per reticenze relative a circostanze indi- cate dall’Assicurato nel Questionario Assuntivo e nel Modulo di Adesione.
Per maggiori dettagli in merito all’eventuale mancata accettazione da parte delle Società, si rinvia al successivo art. 1.10 delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Le garanzie producono la loro efficacia fino alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Prestito Personale Flessibile residuo, fermo restando in ogni caso quanto previsto, tra l’altro, per le ipotesi di estinzione anticipata del Prestito Personale Flessibile di cui al successivo art. 1.6. Pertanto, non dovranno essere considerati oggetto di Copertura i Sinistri verificatisi successivamente alla suddetta data di scadenza.
Le garanzie Disoccupazione e Inabilità Temporanea Totale terminano inoltre alla data di effettivo pensionamento dell’As- sicurato. Tutte le garanzie cessano comunque in caso di Sinistro liquidato per Morte o Invalidità Totale e Permanente.
Art. 1.2 - Limiti assuntivi
Sono assicurabili le persone fisiche di età compresa tra i 18 ed i 67 anni, ossia che non abbiano ancora compiuto i 68 anni, sempreché la data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso non superi l’età massima di 72 anni compiuti.
Il valore massimo assicurabile con la singola adesione è pari al debito contratto dall’Assicurato con l’erogazione del Prestito Personale Flessibile, con il limite massimo di 30.000,00 Euro.
L’assunzione avviene sulla base dei dati forniti nel Questionario Assuntivo e nel Modulo di Adesione completi in ogni parte e firmati dall’Assicurato. Dal momento che le informazioni fornite con tali dichiarazioni costituiscono il presupposto per la corretta assunzione del rischio, risulta di fondamentale importanza che le dichiarazioni stesse siano complete e veritiere. Le Società potranno rifiutare il pagamento dell’Indennizzo qualora, dopo il verificarsi del Sinistro, vengano a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese dall’Assicurato all’atto di adesione alle Polizze Collettive.
Art. 1.3 - Premio di assicurazione
Le garanzie assicurate vengono prestate dietro pagamento in via anticipata di un Premio unico, il cui importo è indicato nel Modulo di Adesione. Il Premio, il cui onere è completamente a carico dell’Assicurato, viene corrispo- sto alle Società tramite l’Ente Erogante al momento dell’erogazione del Prestito Personale Flessibile.
Nell’importo del Premio sono inclusi i costi a carico dell’Assicurato, riportati all’interno delle Note Informative, con indicazione della quota parte percepita dall’intermediario, espressa in termini assoluti e percentuali. Detti costi sono altresì riportati nel Modulo di Adesione.
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Art. 1.4 - Beneficiario
Beneficiario delle prestazioni è l’Assicurato stesso ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 2.5. Resta inteso, con riferimento a tale ipotesi, che in nessun caso il Contraente, l’Ente Erogante ovvero qualsiasi società appartenente ai relativi gruppi potranno essere indicati come Beneficiari ai sensi delle presenti Condi- zioni di Assicurazione ovvero vincolatari delle relative prestazioni.
Art. 1.5 - Salto rata e Cambio rata
In coerenza con quanto previsto dalle condizioni del Contratto di Prestito Flessibile, di seguito si riportano le opzioni che l’Assicurato può esercitare durante il periodo di rimborso del Prestito Personale Flessibile:
• Salto rata, l’Assicurato potrà posticipare, secondo le condizioni previste nel Contratto di Prestito Flessibile, il rimborso di una o più rate prolungando di conseguenza la durata del piano di ammortamento originario;
• Cambio rata, l’Assicurato potrà, secondo le condizioni previste nel Contratto di Prestito Flessibile, modificare l’importo della rata in aumento o in riduzione, determinando alternativamente una riduzione o un prolungamen- to della durata del Prestito Personale Flessibile rispetto al piano di ammortamento originario.
Qualora l’Assicurato esercitasse tale opzione, aumentando l’importo della rata dovuta e riducendo la durata del Prestito Personale Flessibile, comportando una riduzione della fascia di durata rispetto a quella definita in sede di sottoscrizione (si veda la tabella sotto riportata), le Società provvederanno a ricalcolare l’importo del nuovo premio, rimborsando la relativa quota parte in eccesso all’Assicurato.
L’importo, calcolato secondo le modalità sopra determinate, sarà accreditato dalle Società sul conto corrente BancoPosta dell’Assicurato.
Fasce di durata del Prestito Personale Flessibile |
🡺 24 - 60 mesi |
🡺 61 - 84 mesi |
🡺 85 - 108 mesi |
Si precisa che in caso di esercizio delle opzioni Salto rata e Cambio rata, la copertura assicurativa si adeguerà automaticamente, sia come durata delle coperture che come importi di debito residuo o rate in scadenza, al pia- no di ammortamento del Prestito Personale Flessibile ricalcolato al momento dell’esercizio dell’opzione, fermo il limite massimo di durata di 120 mesi.
Art. 1.6 - Estinzione anticipata totale e parziale del Prestito Personale Flessibile Art. 1.6.1 - Estinzione anticipata totale del Prestito Personale Flessibile
In caso di estinzione anticipata totale del Prestito Personale Flessibile, qualora non risultino Sinistri aperti, l’effi-
cacia delle coperture assicurative cessa a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di perfezionamento dell’estinzio- ne. Le Società restituiranno automaticamente, ciascuna per la quota di competenza ed al netto delle imposte, la parte di Premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle spese ammini- strative sostenute per la gestione della pratica, pari a Euro 20,00.
L’ammontare di Premio restituito all’Assicurato sarà determinato dalle Società applicando la seguente formula: Rimborso del Premio non goduto = (PVita + PDanni * 0,975) * [(N - K) / N] - H
Dove:
• PVita = Premio versato per la copertura Morte
• PDanni * 0,975 = Premio versato per le coperture danni al netto delle imposte (Invalidità Totale e Permanente, Malattia Grave, Disoccupazione e Inabilità Temporanea Totale qualora attivate)
• N = durata totale del finanziamento
• K = durata trascorsa dalla Decorrenza di polizza alla data di estinzione
• H = spese di gestione della pratica pari a Euro 20,00.
Esempio: con riferimento ad un Prestito Personale Flessibile di Euro 7.000,00 con durata 60 mesi, in caso di estinzione anticipata totale dopo 30 mesi, l’importo rimborsato all’Assicurato sarà pari a Euro 91,70.
Considerando infatti un Premio complessivo vita e danni imponibile pari a Euro 223,39, l’applicazione della seguente formula determina l’importo rimborsato.
(Euro 223,39) * [(60 mesi - 30 mesi) / (60 mesi)] - Euro 20 = Euro 91,70.
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L’importo, calcolato secondo le modalità sopra determinate, sarà accreditato dalle Società sul conto corrente BancoPosta dell’Assicurato qualora disponibile oppure tramite assegno non trasferibile intestato all’Assicurato. L’Assicurato in alternativa, ha la facoltà di chiedere, utilizzando il Modulo richiesta mantenimento Copertura as- sicurativa allegato al presente Fascicolo, da inoltrare secondo le modalità di seguito precisate, che le Coperture rimangano in vigore fino alla scadenza contrattuale iniziale con riferimento al piano originariamente sottoscritto. In tale specifico caso, il Premio pagato si intenderà acquisito dalle Società senza alcun diritto per l’Assicurato di richiederne la restituzione.
La richiesta di mantenimento della Copertura assicurativa dovrà pervenire alla Società entro 10 giorni dalla data di estinzione anticipata totale del Prestito Personale Flessibile. Le richieste pervenute dopo tale data non saranno prese in considerazione.
Art. 1.6.2 - Estinzione anticipata parziale del Prestito Personale Flessibile
In caso di estinzione anticipata parziale del Prestito Personale Flessibile, le Società restituiranno automati- camente, ciascuna per la quota di competenza ed al netto delle imposte, la parte di Premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, commisurata alla quota di debito rimborsata anticipatamente. L’ammontare di Premio restituito all’Assicurato sarà determinato dalle Società applicando la seguente formula: Rimborso del Premio non goduto = [(PVita + PDanni * 0,975) * (N – K(t)) / (N – K(t-1))] * D
Dove:
• PVita = Premio versato per la copertura Morte
• PDanni * 0,975 = Premio versato per le coperture danni al netto delle imposte (Invalidità Totale e Permanente, Malattia Grave, Disoccupazione e Inabilità Temporanea Totale qualora attivate)
• N = durata totale del finanziamento
• K(t) = durata trascorsa dalla Decorrenza di polizza alla data di estinzione anticipata parziale
• K(t-1) = durata trascorsa dalla Decorrenza di polizza alla data della precedente estinzione anticipata parziale (qualora avvenuta)
• D = rapporto tra valore dell’importo estinto e valore del debito residuo prima dell’estinzione anticipata parziale. In caso di più estinzioni anticipate parziali avvenute nel corso della durata di rimborso del Prestito Personale, (PVita + PDanni) sarà il premio che residua dopo il rimborso a seguito della precedente estinzione anticipata parziale. Esempio: con riferimento ad un Prestito Personale Flessibile di durata 60 mesi e con un importo residuo del de- bito pari a Euro 3.500,00 dopo 30 mesi, in caso di prima estinzione anticipata parziale di Euro 1.500,00, l’importo rimborsato all’Assicurato sarà pari a Euro 47,87.
Considerando infatti un Premio complessivo vita e danni imponibile pari a Euro 223,39, l’applicazione della se- guente formula determina l’importo rimborsato.
[(Euro 223,39) * (30 mesi / 60 mesi)] * (Euro 1.500,00 / Euro 3.500,00) = Euro 47,87.
L’importo, calcolato secondo le modalità sopra determinate, sarà accreditato dalle Società sul conto corrente BancoPosta dell’Assicurato.
Art. 1.7 - Modalità di denuncia dei Sinistri
Verificatosi il Sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi causa devono inviare lettera raccomandata a/r rispettivamente a:
• per l’assicurazione in caso di Morte:
Poste Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Liquidazioni Vita Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx
• per le coperture di Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia, Malattia Grave, Disoccupazione e Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia:
Poste Assicura S.p.A. Ufficio Sinistri
Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx
oppure a mezzo fax al n°: 00.0000.0000
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nei tempi e con le modalità previste dalle condizioni contrattuali che regolano le singole garanzie assicurate.
A tal fine l’Assicurato o i suoi aventi causa possono utilizzare i Moduli di Denuncia Sinistro allegati al presente Fascicolo.
Art. 1.8 - Modalità di liquidazione dei Sinistri
Ciascuna Società, entro un periodo massimo di 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa, provvederà a corrispondere le somme dovute. Decorso tale termine saranno dovuti all’Assicurato gli interessi moratori.
Art. 1.9 - Recesso dell’Assicurato
L’Assicurato può recedere dall’assicurazione entro 60 giorni dalla data di Decorrenza della Copertura, dandone comunicazione con lettera raccomandata a/r, contenente il Modulo richiesta recesso Copertura Assicurativa, allegato al presente Fascicolo, e l’originale del Modulo di Adesione indirizzata rispettivamente a:
• per l’assicurazione in caso di Morte:
Poste Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Operativa Portafoglio Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx
• per le coperture di Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia, Malattia Grave, Disoccupazione e Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia:
Poste Assicura S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx
È possibile inviare la comunicazione di recesso anche a mezzo fax al n°: 00.0000.0000.
Il recesso ha l’effetto di liberare l’Assicurato, le Società e il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dall’adesio- ne dell’Assicurato alla presente assicurazione, a decorrere dalle ore 24 del giorno di efficacia della Copertura.
Si precisa che la comunicazione inviata ad una sola delle Società ha efficacia anche nei confronti dell’altra Società. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, le Società, in ragione della modalità prescelta dall’As- sicurato e indicata nel Modulo richiesta recesso e previa consegna dei documenti assicurativi in possesso dell’Assicu- rato, provvederanno a rimborsare il Premio pagato, al netto delle imposte, direttamente all’Ente Erogante - che ridurrà la rata o la durata del Prestito Personale - o provvederanno al rimborso direttamente nei confronti dell’Assicurato.
Art. 1.10 - Recesso e mancata accettazione da parte delle Società
Le Società hanno diritto, entro 30 giorni dal momento in cui sono informate dell’adesione dell’Assicurato (nelle modalità di seguito specificate), di non accettare tale adesione dandone comunicazione al Contraente ed all’Assicurato stesso. L’adesione si intenderà accettata sempreché non sia pervenuto al Contraente e all’Assicurato il rifiuto da parte delle Società nei limiti del precedente art. 1.2 delle presenti Condizioni di Assicurazione ed entro il termine di 30 giorni di cui sopra.
Le Società hanno facoltà di recedere con lettera raccomandata a/r contenente gli elementi identificativi della po- sizione assicurata, qualora non sussistano i limiti assuntivi riportati nell’art. 1.2 o per dichiarazioni inesatte e per reticenze relative a circostanze indicate dall’Assicurato nel Questionario Assuntivo e nel Modulo di Adesione.
Art. 1.11 - Attività professionale ed attività sportiva - Esclusioni
Ferme restando le specifiche esclusioni previste dalle singole garanzie assicurative, sono esclusi i Sinistri derivanti da:
a) incidenti di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di deltaplani, ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio, se pratica paracadutismo o sport aerei in genere;
b) tutte le attività sportive compiute a livello professionistico, salvo la partecipazione a competizioni o relative prove che abbiano carattere ricreativo e la partecipazione a gare aziendali e interaziendali;
c) pratica da parte dell’Assicurato di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3° grado della scala di Monaco, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acro- batico, xxx, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, attività di trapezista e stuntman;
d) partecipazione a competizioni o relative prove ippiche, ciclistiche, sciistiche e di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e nel caso di gare aziendali e interaziendali;
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e) uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, veicoli o natanti a motore in competizioni agonistiche e nelle relative prove;
f) attività professionali che prevedano accesso a tralicci, impalcature, binari o celle frigorifere o uso di materiale nocivo, venefico, esplosivo e/o radioattivo;
g) attività professionale di costruttore o collaudatore di macchinari industriali, autista di macchinari pesanti (bul- ldozer gru, ruspe, battipali, torri di trivellazione, escavatori, carrelli elevatori, montacarichi, demolitori di edifici e draghe), controfigura cinematografica o personale circense;
h) partecipazione attiva o presenza per motivi professionali a guerre, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità o operazioni belliche (sia in caso di guerra dichiarata o non), guerre civili, ammutinamenti, rivolte o insurrezioni civili tali da assumere le proporzioni o sfociare in sommosse popolari, sommosse militari, rivoluzioni, colpi di stato e colpi di stato militari, legge marziale, confische, nazionalizzazioni, requisizioni, distruzione o danni alla proprietà da o sotto il comando di qualsiasi governo o autorità locale sia che siano legittimi o meno.
Art. 1.12 - Cambio di attività o professione
Il cambiamento di categoria lavorativa, esclusivamente con riferimento alle garanzie Opzioni 1 e 2, qualora atti- vate, concorre alla variazione del rischio e, pertanto, deve essere comunicato alle Imprese. L’Impresa, qualora il cambiamento di professione determini la non assicurabilità di alcune Garanzie Opzionali, rimborserà all’Assi- curato la quota parte di Premio non goduta relativa alle garanzie non più applicabili.
Il cambiamento delle professione non sortisce effetti nel caso di scelta del pacchetto di garanzie base (garanzie A, B e C). Scegliendo solo il pacchetto di garanzie base, l’Assicurato non dovrà pertanto comunicare la variazione della professione alle Imprese.
Si rinvia agli artt. 5.4 e 6.5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Art. 1.13 - Inadempimenti e/o ritardi dell’Assicurato
Le presenti garanzie continuano a svolgere la loro efficacia pur in presenza di inadempimenti o ritardi da parte dell’As- sicurato verso l’Ente Erogante in base al Prestito Personale Flessibile, fermo restando quanto previsto all’art. 1.14.
Art. 1.14 - Determinazione della prestazione assicurata
Alla determinazione degli Indennizzi dovuti dalle Società non concorreranno le rate del Prestito Personale Fles- sibile risultanti non corrisposte dall’Assicurato all’Ente Erogante per cause diverse da quelle garantite dalla presente Copertura assicurativa.
Art. 1.15 - Rinuncia al diritto di surroga
Le Società - salvo in caso di dolo - rinunciano al diritto di surroga per le somme pagate ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti del responsabile del Sinistro.
Art. 1.16 - Prescrizione
Si richiama l’attenzione degli aventi diritto sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente per il contratto di assicurazione (art. 2952 del Codice Civile).
Qualora gli aventi diritto omettono di richiedere gli importi dovuti entro il termine di prescrizione, Poste Vita S.p.A. è obbligata, ai sensi della legge 27 ottobre 2008, n. 166, a versare tali somme al “Fondo per l’Indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie” istituito con legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 1.17 - Imposte
Le imposte relative al presente contratto sono a carico dell’Assicurato.
Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comu- nicati all’Assicurato.
Art. 1.18 - Regime fiscale dei premi
In termini generali i Premi corrisposti a fronte della copertura del rischio Morte, Invalidità permanente non infe- riore al 5% o non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana danno diritto ad una detrazione dall’imposta sul reddito dichiarato ai fini IRPEF secondo quanto previsto dalla normativa in vigore. Qualora soltanto una componente del Premio pagato per l’assicurazione risulti destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione spetta esclusivamente con riferimento a tale componente.
Art. 1.19 - Regime fiscale delle somme corrisposte
Le somme corrisposte in caso di Morte o di Invalidità permanente ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono esenti dall’IRPEF. Le somme corrisposte in caso di Morte sono esenti dall’im- posta sulle successioni.
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Art. 1.20 - Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia.
Art. 1.21 - Foro competente e legislazione applicabile
Ogni controversia relativa al presente contratto è soggetta alla giurisdizione italiana e per le stesse è competen- te l’Autorità Giudiziaria del Comune di residenza dell’Assicurato (e/o del Contraente o degli aventi diritto) previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013 conver- xxxx con modificazioni in Legge n. 98/2013).
Art. 1.22 - Obblighi del Contraente
Il Contraente, fermi i limiti di età di cui all’art. 1.2, si impegna ad inserire in Copertura coloro i quali al mo- mento della stipula di un Contratto di Prestito Personale Flessibile BancoPosta hanno espresso la loro volontà di adesione alle presenti Polizze Collettive sottoscrivendo il Questionario Assuntivo e il Modulo di Adesione che il Contraente trasmette a Poste Assicura S.p.A.
Il Contraente, inoltre, si impegna a consegnare all’Assicurato il Fascicolo Informativo, comprensivo del- le Condizioni di Assicurazione, prima della sottoscrizione del Questionario Assuntivo e del Modulo di Adesione.
Art. 1.23 - Recesso dell’Assicurato dalle garanzie diverse dall’assicurazione sulla vita
L’Assicurato ha la facoltà di recedere dalle garanzie diverse dall’assicurazione sulla vita (Garanzie B, C, Opzione 1 e Opzione 2) con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recessoè stata esercitata.
Il diritto di recesso, per espressa previsione dell’art. 1899 comma 3 del Codice Civile non si applica alle assicu- razioni sulla vita.
Il recesso dell’Assicurato comporta la restituzione da parte di Poste Assicura S.p.A. del Premio pagato per tali garanzie al netto di eventuali imposte e della quota relativa al rischio già corso.
Rimborso del Premio non goduto = (PDanni * 0,975) * [(N - K) / N]
Dove:
• PDanni * 0,975 = Premio versato per le coperture danni al netto delle imposte (Garanzie B e C, e Garanzie Opzionali qualora attivate)
• N = durata totale del finanziamento
• K = durata trascorsa dalla Decorrenza di polizza alla data di estinzione.
Art. 1.24 - Reclami
Eventuali reclami nei confronti di ciascuna delle Società e riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri dovranno essere inoltrati a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi a:
• per l’assicurazione in caso di Morte:
Poste Vita S.p.A. Gestione Reclami Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx
Fax: 00.0000.0000
È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
La funzione aziendale responsabile della gestione dei reclami è Marketing e Commerciale – Customer Expe- rience e Assistenza Clienti.
• per le coperture di Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia, Malattia Grave, Disoccupazione e Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia:
Poste Assicura S.p.A. Gestione Reclami Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx
Fax: 00.0000.0000
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È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx.
La funzione aziendale responsabile della gestione dei reclami è Customer Care.
Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l’Impresa - in ossequio anche alle di- sposizioni di cui al D.lgs. n. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in Polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall’e- sito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà utilizzare il modello per la presentazione del reclamo all’IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura S.p.A., corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa e inviarlo a:
IVASS
Servizio Tutela del Consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx
È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx per eventuali consultazioni e per informazioni concernenti la procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di presen- tazione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami con i relativi recapiti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx).
In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente contratto, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del proce- dimento di mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti.
Peraltro, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS oppure ricorrere alla procedura di mediazione sopra menzionata per i cui aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 1.21 delle Condizioni di Assicurazione.
Art. 1.25 - Lingua in cui è redatto il contratto
I documenti contrattuali sono redatti in lingua italiana.
Art. 1.26 - Informativa in corso di contratto
Le Società comunicheranno all’Assicurato le variazioni del Fascicolo Informativo intervenute per effetto di modi- fiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali delle Società di cui al punto 2 delle Note Informa- tive nonché per tutti gli altri aggiornamenti non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet delle Società (xxx.xxxxxxxxx.xx e xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx).
In ogni caso, le Società mettono a disposizione sul proprio sito internet, come sopra indicato, un’apposita area riservata per gli Assicurati che abbiano aderito alle Polizze Collettive. L’accesso all’area riservata può avveni- re mediante l’utilizzo delle apposite credenziali, previa accettazione delle specifiche condizioni applicabili, e consente all’Assicurato di visualizzare le informazioni rilevanti relative all’assicurazione sottoscritta, nonché il presente Fascicolo Informativo e i successivi aggiornamenti.
Art. 1.27 - Dichiarazione dell’Assicurato-clausola di incontestabilità
Le dichiarazioni dell’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. In caso di dichiarazioni false, ine- satte o reticenti relative a circostanze tali che le Società non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, le Società hanno diritto:
a) quando esiste dolo o colpa grave:
• di rifiutare in caso di Xxxxxxxx ed in ogni tempo qualsiasi pagamento qualora l’evento si verifichi prima che abbiano avuto conoscenza della dichiarazione inesatta e/o reticente o prima del decorso del termine di tre mesi dall’avvenuta conoscenza;
• di dichiarare al Contraente ed all’Assicurato di voler impugnare l’assicurazione entro tre mesi dal giorno in cui hanno conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
b) quando non esiste dolo o colpa grave:
• di ridurre le somme assicurate in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se le Società avessero conosciuto il vero stato delle cose, laddove il Sinistro si verifichi prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalle Società o prima che queste abbiano dichiarato di recedere dall’assicurazione in conformità a quanto di seguito precisato;
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• di recedere dall’assicurazione mediante dichiarazione da farsi entro tre mesi dal giorno in cui hanno cono- sciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
• di chiedere un incremento di Premio corrispondente al rischio effettivo entro tre mesi dal giorno in cui hanno conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
In mancanza di dolo o colpa grave, le Società rinunciano a tali diritti trascorsi 6 mesi dall’entrata in vigore dell’as- sicurazione. Le Società hanno diritto alla parte di Premio relativa al periodo di assicurazione in corso al momen- to in cui hanno domandato l’annullamento - ai sensi della lettera a) di cui sopra. Qualora le Società intendano recedere dall’assicurazione - ai sensi della lettera b) di cui sopra - ne daranno comunicazione al Contraente e all’Assicurato tramite lettera raccomandata a/r e rimborseranno all’Assicurato il Premio, al netto delle imposte e della parte di Premio relativa al periodo di assicurazione intercorso tra la data di effetto dell’assicurazione ed il giorno in cui le Società sono venute a conoscenza delle dichiarazioni inesatte o reticenti.
Art. 1.28 - Limiti territoriali
La presente Copertura opera per Sinistri verificatisi nel mondo intero per le garanzie Morte e Invalidità Totale e Permanente. Per le garanzie Malattia Grave e Inabilità Temporanea Totale sono coperti i Sinistri verificatisi nell’ambito dell’Unione Europea. La garanzia Disoccupazione è valida solo sul territorio dello Stato Italiano ed il contratto di lavoro a tempo indeterminato deve essere regolamentato dalla legge italiana.
Art. 1.29 - Collegio medico
In caso di controversie mediche sulla natura dell’evento o sulla misura dell’Indennizzo da corrispondere all’Assicurato, nonché sui criteri di liquidazione contrattualmente stabiliti, le parti, in alternativa al ricorso all’Auto- xxxx Giudiziaria, potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo, la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il me- dico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà.
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità totale e permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’Indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
Art. 1.30 - Responsabilità delle Società
Ciascuna Società assume, con esclusione di qualsiasi solidarietà, esclusivamente le obbligazioni riguardanti le garanzie rispettivamente prestate come di seguito specificato:
• Poste Vita S.p.A. presta la garanzia A) Assicurazione temporanea in caso di Morte a capitale decrescente;
• Poste Assicura S.p.A. presta le garanzie B) Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia, C) Malattia Grave, Opzione 1) Disoccupazione e Opzione 2) Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia.
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Condizioni particolari della Polizza Collettiva stipulata tra Poste
Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e Poste Vita S.p.A. (n. 00003)
Art. 2 - Garanzia A
Assicurazione temporanea in caso di Morte a capitale decrescente
Art. 2.1 - Prestazione assicurata
Poste Vita S.p.A., in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, si obbliga a corri- spondere una somma il cui importo è pari all’ammontare del debito in linea capitale che alla data del decesso dell’Assicurato residua dal Prestito Personale Flessibile in base al piano di ammortamento al momento del Sini- stro, fermo il limite massimo di Euro 30.000,00.
La garanzia per il caso Morte cessa la sua efficacia se è già stato liquidato da Poste Assicura S.p.A. un Sinistro a causa di Invalidità Totale e Permanente.
Art. 2.2 - Riscatto e riduzione
La presente assicurazione, in quanto di puro rischio, non dà diritto, in alcun tempo, a valori di riduzione o di riscatto e, di conseguenza, a prestiti.
Art. 2.3 - Esclusioni
Oltre a quanto previsto all’art. 1.11 delle Condizioni di Assicurazione, è escluso dalla garanzia il decesso causato da:
1) dolo dell’Assicurato;
2) suicidio, se avviene nei primi 24 mesi dalla data di Decorrenza, o tentato suicidio;
3) Sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato;
4) Xxxxxxxx conseguenti all’uso di stupefacenti, allucinogeni, psicofarmaci o medicine in dosi non prescritte dal medico o stato di alcolismo acuto o cronico;
5) patologie o condizioni patologiche predisponenti o preesistenti alla data di Decorrenza delle coperture assi- curative;
6) infezione da virus HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o di altra patologia ad essa collegata.
In questi casi, la Società paga il solo importo della Riserva matematica, calcolato al momento del decesso.
Art. 2.4 - Denuncia del Sinistro e relativi obblighi
In caso di Xxxxxxxx, gli aventi causa devono dare avviso scritto alla Società il prima possibile, anche utilizzando l’apposito Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo e comunque secondo le modalità indi- cate nell’art. 2.5.
Art. 2.5 - Pagamento delle prestazioni
All’atto dell’adesione alla Copertura, i Beneficiari della prestazione in caso di Morte sono gli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato in parti uguali.
Eventuali modifiche alla designazione dei Beneficiari potranno essere effettuate unicamente dall’Assicurato e dovranno essere trasmesse a Poste Vita S.p.A. mediante lettera raccomandata da inviare a:
Poste Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Liquidazioni Vita Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx
In caso di decesso dell’Assicurato i Beneficiari devono corredare la denuncia del decesso con l’indicazione del giorno, ora e causa dell’evento e con i seguenti documenti:
a) il Modulo di Denuncia Sinistro correttamente compilato o richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari da cui risultino i medesimi dati indicati nel predetto Modulo di Denuncia Sinistro;
b) il certificato di Morte dell’Assicurato;
c) la relazione dell’ultimo medico curante da redigersi su apposito modulo allegato al presente Fascicolo (se il decesso è avvenuto a seguito di Malattia);
d) la copia del verbale redatto dalle Forze dell’Ordine, o Certificato della Procura, o altra documento rilasciato
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dall’autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso (se il decesso è avvenuto per Morte violenta: Infortunio, suicidio, omicidio);
e) la documentazione completa di carattere sanitario (referti di pronto soccorso, esami clinici ed eventuali car- telle cliniche relative agli ultimi 5 anni di vita dell’Assicurato);
f) per le designazioni di Beneficiari effettuate con il riferimento alla qualità di eredi testamentari o legittimi:
- nel caso in cui l’Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento:
(i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui risulti, sotto la propria respon- sabilità, che l’Assicurato è deceduto senza lasciare testamento, che il beneficiario ha espletato ogni tentativo ed ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testa- mentarie da parte dell’Assicurato e quali sono gli eredi legittimi, il loro grado di parentela, la loro data di nascita e capacità di agire;
- nel caso in cui l’Assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti:
(i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui risulti, sotto la propria respon- sabilità che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l’unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre ai beneficiari menzio- nati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche o modifiche della designazione dei Beneficiari;
- quali sono gli eredi testamentari, la loro data di nascita e capacità di agire;
- copia autentica o estratto autentico dell’atto di ultima volontà
Per le designazioni di Beneficiari effettuate in modo diverso dal riferimento alla qualità di eredi legittimi o testamentari (ad esempio, beneficiario individuato nominativamente oppure “figli nati e nascituri” etc.):
- nel caso in cui l’Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento:
(i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui risulti, sotto la propria respon- sabilità, che l’Assicurato è deceduto senza lasciare testamento, che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamen- tarie da parte dell’Assicurato nonché l’indicazione di tutte le persone nominate come beneficiari per quanto a conoscenza del dichiarante, con indicazione della loro data di nascita e capacità di agire;
- nel caso siano presenti disposizioni testamentarie da parte dell’Assicurato:
(i) dichiarazione sostitutiva autenticata dell’atto di notorietà da cui risulti, sotto la propria responsabilità, quali sono i Beneficiari e che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamwento presentato è l’unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre ai beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche o modifiche della designazione dei beneficiari;
(ii) copia autentica o estratto autentico dell’atto di ultima volontà.
g) nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori od incapaci, il decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta con esonero di Poste Vita S.p.A. da ogni responsabilità circa il paga- mento della somma stessa;
h) la copia del piano di ammortamento sottoscritto all’atto della stipula del Mutuo;
i) per ogni beneficiario: la copia di un documento identificativo e il codice fiscale.
Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti nel caso in cui quelli precedentemente elencati non risul- tassero sufficienti a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e/o ad individuare con esattezza gli aventi diritto.
Poste Vita S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la produzione dell’originale del Modulo di Adesione o del Questionario Assuntivo qualora il beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione in possesso della Compagnia o quando quest’ultima contesti l’autenticità della polizza o di altra documentazione contrattuale che il beneficiario intenda far valere.
Eventuali ulteriori documenti, ivi compresi gli originali, potranno essere richiesti nel caso in cui quelli preceden- temente elencati non risultassero sufficienti a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e/o ad individuare con esattezza gli aventi diritto.
Poste Vita S.p.A. esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento presso la propria sede della documenta- zione completa.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto; si precisa peraltro che richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.
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Art. 2.6 - Non pignorabilità e non sequestrabilità
Le somme dovute da Poste Vita S.p.A. al Beneficiario, in dipendenza dalla presente garanzia, non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Sono salve, rispetto ai Premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all’imputazione e alla riduzione delle donazioni.
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Condizioni particolari della Polizza Collettiva stipulata tra Poste
Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e Poste Assicura S.p.A. (n. 00003)
Art. 3 - Garanzia B
Assicurazione di Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia
Art. 3.1 - Prestazione assicurata
In caso di Invalidità Totale e Permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 60% della totale, Poste Assi- cura S.p.A. si obbliga a corrispondere un capitale il cui importo è pari all’ammontare del debito in linea capitale che alla data del Sinistro residua dal Prestito Personale Flessibile in base al piano di ammortamento al momento del Sinistro, fermo il limite massimo di Euro 30.000.
La garanzia opera senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
L’Indennizzo per Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o da Malattia è calcolato secondo i criteri e le percentuali previste dalla tabella riportata in calce al presente Fascicolo (tabella delle valutazioni del grado di Invalidità permanente per l’industria allegata al T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli Infortuni sul lavoro e le Malattie professionali approvato con D.P.R. 30/6/65 n. 1124, e successive modificazioni intervenute fino alla stipula dell’assicurazione).
Nel caso fosse già stato liquidato l’Indennizzo previsto dalla garanzia Malattia Grave, questo verrà dedotto dall’ammontare previsto dalla presente garanzia.
La garanzia per il caso di Invalidità Totale e Permanente cessa la sua efficacia in caso sia già stato liquidato un Sinistro da Poste Vita S.p.A. a causa di Morte.
Art. 3.2 - Esclusioni
Oltre a quanto previsto all’art. 1.11 delle Condizioni di Assicurazione, sono esclusi dall’assicurazione:
a) dolo dell’Assicurato;
b) tentato suicidio;
c) atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato anche quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere;
d) Invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell’Assicurato, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, preesistenti e noti all’Assicurato prima della data di Decorrenza della Copertura assicurativa;
e) Xxxxxxxx conseguenti all’uso di stupefacenti, allucinogeni, psicofarmaci o medicine in dosi non prescritte dal medico o stato di alcolismo acuto o cronico;
f) infezione da virus HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o di altra patologia ad essa collegata;
g) sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoidi o stati depressivi;
h) uso o produzione di esplosivi;
i) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo naturali o provocati da accelerazioni di particelle atomi- che (fissione, fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);
j) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo dell’abilitazione prescritta dalle disposi- zioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del Sinistro;
k) parto, gravidanza, aborto (spontaneo o procurato) o complicazioni derivanti da detti eventi;
l) operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da Infortunio o Malattia dell’Assicurato;
m) mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di Inabilità totale.
Art. 3.3 - Tumulti
In deroga all’art. 1912 del Codice Civile e a parziale deroga dell’art. 3.2 delle Condizioni di Assicurazione, sono compresi i sinistri determinati da tumulti popolari o atti di terrorismo, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
Art. 3.4 - Denuncia del Sinistro e relativi obblighi
In caso di Sinistro, l’Assicurato o chi per esso deve darne avviso scritto a Poste Assicura S.p.A. entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art.1913 del Codice Civile, utilizzando l’apposito Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo Informativo.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. La denuncia dell’Infortunio o della Malattia deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’Assicurato, o chi per esso, devono consentire a Poste
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Assicura S.p.A. le indagini e gli accertamenti necessari a sciogliere da ogni riserbo i medici curanti.
Art. 3.5 - Termini di Carenza
Poste Assicura S.p.A. pagherà l’Indennizzo solo se il Sinistro, per una Invalidità causata da Malattia, si è verifi- cato dopo il periodo di Carenza di 30 giorni.
Art. 4 - Garanzia C Assicurazione Malattia Grave Art. 4.1 - Prestazione assicurata
In caso di Sinistro indennizzabile secondo quanto previsto di seguito, Poste Assicura S.p.A. si obbliga a corri- spondere un Indennizzo forfettariamente calcolato come somma di 12 rate mensili come risultante dal piano di ammortamento, fermo il limite massimo dell’ammontare residuo del debito in linea capitale alla data del Sinistro e il limite massimo di 2.000,00 Euro per singola rata mensile. Pertanto, l’Assicurato prende espressamente atto ed accetta che l’Indennizzo liquidabile in ipotesi di Sinistro, con riferimento alla copertura per il caso Malattia Grave, potrà essere inferiore all’ammontare residuo del debito in linea capitale alla data del Sinistro.
La garanzia opera senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
La garanzia per il caso Malattia Grave cessa la sua efficacia qualora sia già stato liquidato da Poste Vita S.p.A. un Sinistro a causa di Morte oppure qualora sia già stato liquidato un Sinistro per Invalidità Totale e Permanente. Qualora da una Malattia Grave ne consegua una Invalidità Totale e Permanente, l’Indennizzo dovuto verrà de- curtato di quanto già liquidato.
Sono considerati indennizzabili i Sinistri derivanti dalle seguenti Malattie Gravi:
1. Ictus cerebrale: accidente cerebrovascolare dovuto ad emorragia o ad infarto cerebrale (trombosi o embolia) che ha prodotto un danno neurologico permanente con alterazione delle funzioni sensitive e/o motorie (pare- si, disturbi della parola, etc.). L’infermità è considerata indennizzabile una volta che ne sia accertata l’origine, riconosciuta l’entità e la permanenza, dopo che siano trascorsi almeno due mesi dalla data di insorgenza.
2. Tumore: neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non controllata e dalla diffusione di cellule maligne 14/15 con invasione di tessuto normale, di cui si fornisca prova certa. Dalla garanzia vengono esclusi: i carci- nomi in situ, la degenerazione neoplastica dei polipi intestinali, i carcinomi intraduttali non invasivi della mam- mella, i carcinomi della vescica urinaria limitati al I° stadio ed i tumori cutanei, ad eccezione del melanoma maligno del II° e IV° stadio di Xxxxxxx. Si escludono altresì il sarcoma di Kaposi o qualunque altro tumore in presenza della sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS).
3. Infarto miocardico: evento ischemico che risulta dalla necrosi irreversibile di una porzione del muscolo car- diaco come conseguenza di un inadeguato apporto sanguigno. La diagnosi viene formulata sulla base dei seguenti criteri: storia del dolore cardiaco tipico, comparsa di nuove modificazioni tipiche dell’ECG, modifica- zioni tipiche degli enzimi cardiaci.
4. Chirurgia cardiovascolare: cardiopatia coronarica con necessità d’intervento chirurgico a cuore aperto, consigliato da uno specialista in cardiologia, per correggere una restrizione o ostruzione di almeno due arterie coronariche mediante by-pass coronarico.
5. Insufficienza renale: malattia renale irreversibile in dialisi cronica.
6. Trapianto d’organo: malattie che comportino la necessità di ricevere un trapianto di uno dei seguenti organi: cuore, fegato, rene, pancreas, polmone, midollo osseo. È necessaria la certificazione dell’inserimento in lista d’attesa presso un centro qualificato.
Art. 4.2 - Esclusioni
Le coperture non saranno operative nei casi indicati agli artt. 1.11 e 3.2 delle Condizioni di Assicurazione.
Art. 4.3 - Denuncia del Sinistro e relativi obblighi
In caso di Sinistro, l’Assicurato o chi per esso deve darne avviso scritto a Poste Assicura S.p.A. entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, utilizzando l’apposito Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. La denuncia della Malattia Grave deve essere corredata da certificato medico. Il decorso della Malattia Grave deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’Assicurato, o chi per esso, devono consentire a Poste Assicura S.p.A. le indagini e gli accertamenti necessari. Poste Assicura S.p.A., infine, nei casi dubbi, si riserva il pieno ed incondizionato diritto di accertare le diagnosi di Malattia Grave con propri medici di fiducia, i cui costi saranno a carico della stessa.
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Art. 4.4 - Termini di Carenza
Poste Assicura S.p.A. pagherà l’Indennizzo solo se la Malattia Grave si è verificata dopo il periodo di Carenza di 30 giorni.
Art. 5 - Opzione 1
Assicurazione di Disoccupazione
(garanzia opzionale e facoltativa valida esclusivamente per i Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato)
Art. 5.1 - Prestazione assicurata
Esclusivamente con riferimento agli Assicurati che siano Lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo in- determinato, Poste Assicura S.p.A., in caso di Disoccupazione a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o di messa in mobilità liquiderà con cadenza bimestrale, una somma pari all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportato in do- dicesimi) in scadenza come da piano di ammortamento e dovute dall’Assicurato all’Ente Erogante trascorsi 60 giorni di Franchigia assoluta, con il limite massimo di 2.000,00 Euro per singola rata mensile. Pertanto, l’Assicu- rato prende espressamente atto ed accetta che l’Indennizzo liquidabile in ipotesi di Sinistro, con riferimento alla Copertura per il caso Disoccupazione, potrà essere inferiore all’ammontare residuo del debito in linea capitale alla data del Sinistro.
Gli Indennizzi saranno liquidati per ogni periodo intero di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione, alla fine dello stesso periodo ed anticipatamente per il successivo con un massimo di 12 Indennizzi mensili per ogni Sinistro e 18 nel corso della durata della singola Copertura assicurativa.
Nessuna prestazione sarà corrisposta se per lo stesso periodo Poste Assicura S.p.A. abbia pagato altri importi a titolo di Indennizzo per il caso di Malattia Grave o Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia.
Tale garanzia cessa la sua efficacia qualora sia stato già liquidato da Poste Vita S.p.A. un Sinistro a causa di Morte oppure qualora sia stato già liquidato un Sinistro per Invalidità Totale e Permanente.
Art. 5.2 - Esclusioni
Oltre a quanto previsto agli artt. 1.11 e 3.2 delle Condizioni di Assicurazione, le coperture non saranno operanti nei seguenti casi:
a) qualora l’Assicurato alla data di Decorrenza della Copertura era già venuto a conoscenza o aveva già rice- vuto comunicazione scritta che preannunciava la risoluzione del suo rapporto di lavoro o il suo assoggetta- mento alla procedura di messa in mobilità o risultava già disoccupato;
b) licenziamenti dovuti a giusta causa;
c) casi in cui l’Assicurato abbia risolto unilateralmente il rapporto di lavoro (fatta eccezione per l’ipotesi in cui l’Assicurato abbia rassegnato dimissioni per giusta causa);
d) licenziamenti ai quali seguono risoluzioni transattive del rapporto con erogazione di bonus a favore dell’Assicurato;
e) licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali;
f) licenziamenti tra congiunti, ascendenti e discendenti;
g) licenziamenti per giustificato motivo soggettivo;
h) situazioni di Disoccupazione che diano luogo all’Indennizzo da parte della cassa integrazione guadagni or- dinaria o straordinaria;
j) qualora l’Assicurato svolga la propria normale attività lavorativa all’estero, a meno che ciò non avvenga nell’ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana;
j) risoluzione del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento dell’età richiesta per il diritto alla “pensione di vecchiaia” o in caso di prepensionamento;
k) risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;
l) qualora l’Assicurato sia stato assoggettato a contratto di solidarietà;
m) qualora la Disoccupazione sia conseguenza di licenziamento per superamento del limite del periodo di comporto;
n) qualora l’Assicurato rientri nei casi di Disoccupazione parziale (lavori socialmente utili).
Art. 5.3 - Denuncia del Sinistro e relativi obblighi
L’Assicurato deve, utilizzando l’apposito Modulo di Denuncia Sinistro, comunicare a Poste Assicura S.p.A. entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza la propria Disoccupa- zione inviando copia del documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro.
L’Assicurato inoltre deve:
1. sciogliere il datore di lavoro da ogni riserbo;
2. comprovare l’iscrizione negli appositi Elenchi Anagrafici con status di disoccupato in Italia o nelle liste di mo-
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bilità regionali e la permanenza in tali liste con cadenza bimestrale oppure dimostrare di percepire un’indennità derivante da cassa integrazione guadagni straordinaria;
3. non rifiutare irragionevolmente eventuali offerte di lavoro;
4. consentire un’indagine e/o accertamenti da parte di persone di fiducia della Società, i cui costi saranno a to- tale carico della Società medesima.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
Quando un Sinistro per Disoccupazione sia stato chiuso per qualunque ragione, salvo quella relativa all’esau- rimento del massimale globale, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi eventi di Disoccupazione salvo che, nel periodo intercorrente tra gli eventi, l’Assicurato sia ritornato ad essere Lavoratore dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato per un periodo pari alla Ripresa di occupazione di 60 giorni conse- cutivi. Gli obblighi assunti da Poste Assicura S.p.A. con la presente polizza relativamente al rischio per Disoccu- pazione sono definitivamente esauriti qualora la pratica precedente si sia chiusa per esaurimento del massimale globale di 18 Indennizzi mensili.
Se l’Impresa, in sede di gestione del Sinistro, viene a conoscenza di cambiamenti di professione che determinino la non assicurabilità per la presente garanzia, rimborserà all’Assicurato la quota parte di Premio non goduta. Si rinvia al successivo art. 5.4 per gli aspetti di dettaglio.
Art. 5.4 - Cambio di attività o professione
La presente garanzia opera esclusivamente per gli Assicurati che risultino Lavoratori dipendenti assunti con con- tratto a tempo indeterminato. Qualora nel corso della durata del contratto si verifichi un cambiamento dell’attività professionale che determini la non assicurabilità, l’Assicurato deve darne tempestiva comunicazione all’Impresa.
La comunicazione dovrà essere inviata per iscritto mediante raccomandata a/r a:
Poste Assicura S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx
L’Impresa, informata dall’Assicurato o venuta a conoscenza della variazione in occasione di Sinistro, rimborserà all’Assicurato la quota parte di Premio pagata e non goduta relativa alle garanzia Disoccupazione non più applicabile.
Art. 5.5 - Termini di Carenza
In caso di licenziamento comunicato all’Assicurato o di cui lo stesso sia venuto a conoscenza durante il periodo di Xxxxxxx, pari a 60 giorni, perché lo stesso abbia diritto agli Indennizzi, dovrà essere stato nuovamente assun- to come Lavoratore dipendente a tempo indeterminato e conseguentemente a ciò dovrà avere prestato servizio per un periodo pari ad almeno 60 giorni consecutivi (Ripresa di occupazione).
Art. 6 - Opzione 2
Assicurazione di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia
(garanzia opzionale e facoltativa valida esclusivamente per i Lavoratori)
Art. 6.1 - Prestazione assicurata
Esclusivamente con riferimento agli Assicurati che siano Lavoratori, Poste Assicura S.p.A. in caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, verificatasi prima della scadenza della Copertura, che comporti rico- vero, liquiderà, mensilmente una somma pari all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportato in dodicesimi) in scadenza come da piano di ammortamento e dovute dall’Assicurato all’Ente Erogante trascorsi 60 giorni di Franchigia assoluta dalla data di ricovero con il limite massimo di 2.000,00 Euro per singola rata mensile. Gli Indennizzi successivi saranno liqui- dati per ogni successivo periodo intero di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale, con un massimo di 12 Indennizzi mensili per ogni Sinistro e 18 nel corso della singola Copertura assicurativa. Pertanto, l’Assicurato prende espressamente atto ed accetta che l’Indennizzo liquidabile in ipotesi di Sinistro, con riferimento alla Co- pertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, potrà essere inferiore all’ammontare residuo del debito in linea capitale alla data del Sinistro.
Nessuna prestazione sarà corrisposta se per lo stesso periodo Poste Assicura S.p.A. abbia pagato altri importi
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a titolo di Indennizzo per il caso di Malattia Grave o di Disoccupazione.
Tale garanzia cessa la sua efficacia in caso sia già stato liquidato da Poste Vita S.p.A. un Sinistro a causa di Morte oppure qualora sia già stato liquidato un Sinistro per Invalidità Totale e Permanente.
Art. 6.2 - Esclusioni
Le Coperture non saranno operative nei casi indicati agli artt. 1.11 e 3.2 delle Condizioni di Assicurazione.
Art. 6.3 - Tumulti
In deroga all’art. 1912 del Codice Civile e a parziale deroga dell’art. 3.2 delle Condizioni di Assicurazione, sono compresi i sinistri determinati da tumulti popolari o atti di terrorismo, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
Art. 6.4 - Denuncia del Sinistro e relativi obblighi
In caso di Infortunio o Malattia, l’Assicurato o chi per esso deve darne avviso scritto a Poste Assicura S.p.A., entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza utilizzando l’ap- posito Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Xxxxxxxxx, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. La denuncia dell’Infortunio o della Malattia deve contenere l’indicazione del luo- go, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. I certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. L’Assicurato, o chi per esso, deve consentire a Poste Assicura S.p.A. le indagini e gli accertamenti necessari.
Nessun Indennizzo sarà inoltre corrisposto per successivi Sinistri per Inabilità Temporanea Totale se, dal termi- ne del Sinistro precedente non è trascorso un termine di Ripresa di occupazione di 60 giorni consecutivi.
Gli obblighi assunti da Poste Assicura S.p.A. con la presente Polizza Collettiva sono definitivamente esauriti al raggiungimento del massimale di 18 Indennizzi mensili.
Se l’Impresa, in sede di gestione del Sinistro, viene a conoscenza di cambiamenti di professione che determini- no la non assicurabilità per la presente garanzia, rimborserà all’Assicurato la quota parte di Premio non goduta. Si rinvia al successivo art. 6.5 per gli aspetti di dettaglio.
Art. 6.5 - Cambio di attività o professione
La presente garanzia opera esclusivamente per gli Assicurati che risultino Lavoratori. Qualora nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx verifichi un cambiamento dell’attività professionale tale da identificare l’Assicurato come Non Lavoratore, l’Assicurato deve darne tempestiva comunicazione all’Impresa.
La comunicazione dovrà essere inviata per iscritto mediante raccomandata a/r a:
Poste Assicura S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx
L’Impresa, informata dall’Assicurato o venuta a conoscenza della variazione in occasione di Sinistro, rimborserà all’Assicurato la quota parte di Premio pagata e non goduta relativa alle garanzia Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia non più applicabile.
Art. 6.6 - Termini di Carenza
Poste Assicura S.p.A., pagherà l’Indennizzo solo se il Sinistro, per una Inabilità causata da Malattia, si è verifi- cato dopo il periodo di Carenza di 60 giorni.
Mod. 0139 Ed. luglio 2017 Data ultimo aggiornamento: luglio 2017
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Per tutte le finalità sopra descritte il conferimento dei dati è necessario, in assenza del conferimento, non sarà possibile fornire il prodotto assicurativo e/o il servizio richiesto.
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1. per comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale e l’offerta diretta di prodotti o servizi del Gruppo Assicurativo Poste Vita e/o di Poste Italiane e/o delle società del Gruppo Poste Italiane - mediante l’impiego del telefono e della posta cartacea, nonché mediante sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore e mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Sms, Mms o di altro tipo oltrechè mediante altri canali come ad esempio le aree riservate dei siti di Poste e/o del Gruppo Poste e/o i canali social di Poste- e inoltre, con gli stessi mezzi, per indagini statistiche e di mercato volte anche alla rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti o servizi di Poste Italiane e/o delle società del Gruppo Poste Italiane;
2. per comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale e l’offerta di prodotti o servizi di soggetti terzi, non appartenenti al Gruppo Poste Italiane - mediante l’impiego del telefono e della posta cartacea, nonché mediante sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore e mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo SMS, MMS, o di altro tipo oltrechè mediante altri canali come ad esempio le aree riservate dei siti di Poste e/o del Gruppo Poste e/o i canali social di Poste- e inoltre, con gli stessi mezzi, per loro indagini statistiche e di mercato volte alla rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei loro prodotti o servizi;
3. per svolgere attività di profilazione consistente nell’individuazione di preferenze, gusti, abitudini, necessità e scel- te di consumo e nella definizione del profilo dell’Interessato, in modo da soddisfare le esigenze dell’interessato medesimo, nonché per effettuare, previo lo specifico consenso di cui ai punti 1 e/o 2, comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale personalizzate, con i mezzi indicati ai precedenti punti 1 e 2;
4. per comunicare i dati di profilazione dell’interessato alle società del Gruppo Poste Italiane e consentire a queste ultime di conoscerne preferenze, gusti, abitudini, necessità e scelte di consumo in modo da miglio- rare i prodotti o servizi offerti nel Gruppo Poste Italiane e soddisfare le esigenze dell’interessato medesimo, nonché per effettuare, previo specifico consenso, comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale personalizzate, con i mezzi di cui al punto 1.
• Particolari categorie di Dati:
Dati sensibili e giudiziari
Per la fornitura di prodotti e/o servizi assicurativi ed in particolare sia per alcune tipologie di prodotto offerte nell’ambito della linea Protezione sia nell’ambito del servizio di liquidazione sinistri, il Gruppo Assicurativo Poste Vita ha la necessità di trattare anche dati di natura “sensibile” (cioè dati personali idonei a rivelare l’ori- gine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale), come ad esempio nel caso di perizie me- diche. Il consenso espresso per il trattamento di tali dati (ex Art. 23 del Codice) e raccolto nei limiti delle sole finalità assicurative sopra descritte, verrà richiesto all’interno di specifica modulistica (es. Dichiarazione stato di buona salute e Xxxxxx Denuncia Sinistri) messa a disposizione dell’Interessato.
I dati di natura “giudiziaria”(cioè dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad o) e da r) ad u), del X.X.X. 00 xxxxxxxx 0000, x. 000, xx xxxxxxx di casellario giudiziale, di ana- grafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale potranno essere trattati dal Gruppo Assicurativo esclusivamente nei casi autorizzati da espressa disposizione di legge o provvedimento dell’Auto- xxxx Garante per la protezione dei dati personali. In tali casi il conferimento è obbligatorio.
Dati biometrici
Il Gruppo Assicurativo Poste Vita intende mettere a disposizione dei propri clienti un servizio di firma elettronica avanzata (FEA) realizzato da Poste Italiane e fornito dal Gruppo Assicurativo in qualità di erogatore della stessa, ai sensi e per gli effetti del DPCM 22 febbraio 2013. Tale soluzione implica il trattamento di dati “biometrici” (velo- cità di scrittura, pressione esercitata, angolo di inclinazione della penna, accelerazione dei movimenti, numero di volte che la penna viene sollevata) dettagliatamente indicato nell’Informativa per il trattamento dei dati biometrici di Poste Italiane. In tale informativa - cui si fa rinvio - viene dettagliatamente illustrato tutto il processo di gestio- ne della FEA ivi comprese le operazioni di decifratura della firma stessa da parte di periti grafometrici in sede di
contenzioso che vengono, comunque, effettuate nel rispetto di idonee misure di sicurezza previste dalla legge.
Il sistema FEA garantisce una maggiore certezza giuridica nei rapporti intercorrenti con i clienti con riferimento in particolare alla rigorosa identificazione del firmatario e alla sua connessione univoca alla firma.
Laddove il cliente intendesse aderire al suddetto Servizio FEA, dovrà esprimere esplicita accettazione attraver- so apposita modulistica fornita da Poste Italiane, dopo aver preso visione dell’informativa sul trattamento dati personali e aver rilasciato nella medesima occasione il consenso per il trattamento dei dati biometrici.
Tale consenso è revocabile in qualsiasi momento, secondo le modalità rese note da Poste Italiane e sul sito Internet xxx.xxxxx.xx e sul sito internet del Gruppo Assicurativo.
• Modalità di trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali (compresi quelli sensibili e biometrici) avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
• Soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali in qualità di Responsabili o Incaricati e soggetti o categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati
In considerazione della complessità organizzativa e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali il Gruppo Assicurativo Poste Vita informa che i dati personali saranno trattati (il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’Art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, bloc- co, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati) da dipendenti e/o collaboratori designati quali Responsabili o Incaricati nell’ambito delle rispettive mansioni ed in conformità alle istruzioni ricevute nel rispetto delle finalità sopra descritte. Inoltre, il Gruppo Assicurativo Poste Vita potrà comunicare i dati personali a soggetti terzi, ivi comprese Poste Italiane e/o le società del Gruppo Poste Italiane, per lo svolgimento di alcune attività (o parte di esse) strettamente necessarie per dar corso alla richiesta dell’Interessato e/o essenziali in relazione all’esecuzione del contratto. I predetti soggetti opereran- no in qualità di Responsabili esterni, appositamente nominati dal Gruppo Assicurativo Poste Vita, oppure in qualità di Titolari autonomi del trattamento; in tale ultimo caso, provvederanno a rendere all’Interessato idonea informativa ai sensi dell’Art. 13 del Codice. Tali soggetti, anche esteri e/o appartenenti a gruppi societari esteri, in relazione al prodotto o al servizio richiesto, saranno individuati nell’ambito delle seguenti categorie:
A) intermediari assicurativi e riassicurativi ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; consulenti tec- nici ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto del Gruppo Assicurativo Poste Vita, quali professio- nisti legali, periti e medici; cliniche convenzionate; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di consulenza per tutela giudiziaria.
B) società di servizi informatici, telematici e di telecomunicazione; società per la lavorazione, elaborazione e archiviazione dei dati; società di servizi postali per le comunicazioni dirette agli interessati; società (es. call center) per attività di assistenza, pubblicità, promozioni, ricerche di mercato e rilevazioni del grado di sod- disfazione della clientela; società di revisione e certificazione delle attività svolte dal Gruppo Assicurativo Poste Vita anche nell’interesse della clientela; società di assistenza e consulenza; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; soggetti che svolgono attività di garanzia assegni.
C) autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (es. IVASS, CONSOB, COVIP, ANIA, CIRT, CONSAP, Banca d’Italia, UIF, ecc.); soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni degli intermediari finanziari.
Per conoscere l’elenco aggiornato dei soggetti che possono trattare i dati personali e/o dei soggetti ai quali gli stessi possono essere comunicati è possibile rivolgersi al Referente Privacy Xxxxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, Fax 00.00.00.00.00 o in alternativa al seguente indirizzo di posta elettronica xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
• Esercizio dei diritti ex Art. 7, D.lgs. n. 196/03
Presso il sopra indicato Referente Privacy, l’Interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D. Lgs.
n. 196/2003, quali ad esempio il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali, della loro comu- nicazione, il diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica o integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco per i trattamenti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento dei dati per finalità promozionali.
FAC-SIMILE DA FOTOCOPIARE PRIMA DELLA COMPILAZIONE
Posteprotezione prestito flessibile Modulo di Denuncia Sinistro
Garanzia A - Assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente
N° Polizza: .......................................................... Ufficio Postale N° ..................................................................
Indirizzo: ...............................................................................................................................................................
N° Prestito Personale Flessibile (riportato nella lettera di benvenuto del finanziamento): ..................................
Cognome e Nome dell’Assicurato Cod. Fisc.
Il presente Xxxxxx è da spedire
- a mezzo raccomandata a/r a: Poste Vita S.p.A. - Ufficio Gestione Liquidazioni Vita - Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
- 00000 Xxxx, oppure
- a mezzo fax al numero 00.0000.0000.
BENEFICIARIO/I
1) Cognome e Nome ............................................................. sesso ❑M ❑F data di nascita ……. /……. /……..
Comune di nascita .................................... Prov Cod. Fisc.
Comune di residenza ................................. Cap. ........... Prov.........................................................................
Tel.: (casa) .................................. (ufficio) ............................................ (cell) ................................................
Indirizzo ............................................................................................................................................................
2) Cognome e Nome ............................................................ sesso ❑M ❑F data di nascita ……. /……. /……..
Comune di nascita .................................... Prov Cod. Fisc.
Comune di residenza ................................. Cap. ........... Prov.........................................................................
Tel.: (casa) .................................. (ufficio) ............................................ (cell) ................................................
Indirizzo.............................................................................................................................................................
GARANZIA
❑ Decesso (documenti da presentare dagli Aventi diritto):
- indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento;
- il certificato di morte dell’Assicurato;
- la relazione dell’ultimo medico curante sulle cause del decesso redatta su apposito modulo di seguito allegato (se il decesso è avvenuto a seguito di malattia);
- la copia del Verbale delle Autorità competenti (in caso di morte violenta);
- la documentazione completa di carattere sanitario (referti di pronto soccorso, esami clinici ed eventuali cartelle cliniche relative agli ultimi 5 anni di vita dell’Assicurato);
- per le designazioni di Beneficiari effettuate con il riferimento alla qualità di eredi testamentari o legittimi:
- nel caso in cui l’Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento:
(i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui xxxxxxx, sotto la propria responsabilità, che l’Assicurato è deceduto senza lasciare testamento, che il beneficiario ha espletato ogni tentativo ed ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie da parte dell’Assicurato e quali sono gli eredi legittimi, il loro grado di parentela, la loro data di nascita e capacità di agire;
- nel caso in cui l’Assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti:
(i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui xxxxxxx, sotto la propria responsabilità:
- che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l’unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre ai beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche o modifiche della designazione dei beneficiari;
- quali sono gli eredi testamentari, la loro data di nascita e capacità di agire;
- copia autentica o estratto autentico dell’atto di ultima volontà;
- per le designazioni di Beneficiari effettuate in modo diverso dal riferimento alla qualità di eredi legittimi o testamentari (ad esempio, beneficiario individuato nominativamente oppure “figli nati e nascituri” etc.):
- nel caso in cui l’Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento:
42/28
(i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui risulti, sotto la propria responsabilità, che l’Assicurato è deceduto senza lasciare testamento, che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie da parte dell’Assicurato nonché l’indicazione di tutte le persone nominate come beneficiari per quanto a conoscenza del dichiarante, con indicazione della loro data di nascita e capacità di agire;
- nel caso siano presenti disposizioni testamentarie da parte dell’Assicurato:
(i) dichiarazione sostitutiva autenticata dell’atto di notorietà da cui risulti, sotto la propria responsabilità, quali sono i beneficiari e che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l’unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre ai beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche o modifiche della designazione dei beneficiari;
(ii) copia autentica o estratto autentico dell’atto di ultima volontà.
- il decreto di autorizzazione del Xxxxxxx Xxxxxxxx a riscuotere la somma dovuta (nel caso di eredi minori);
- la copia del piano di ammortamento sottoscritto all’atto della stipula del prestito personale;
- la copia di un documento identificativo e il codice fiscale di ogni beneficiario.
Si precisa che richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.
Indicare l’Ufficio Postale presso cui inviare l’assegno relativo alla liquidazione
................................................................................................................................................................................
Data Gli Aventi Diritto
.................... ......................................................
......................................................
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FAC-SIMILE DA FOTOCOPIARE PRIMA DELLA COMPILAZIONE
(Questionario da compilare a cura del medico curante a seguito di decesso per malattia)
Relazione del medico curante sulle cause di decesso dell’Assicurato
Il medico deve redigere il rapporto con ogni scrupolosità, mettendo in rilievo tutte le circostanze che possono illustrare la genesi, l’inizio o il decorso dell’ultima malattia dell’Assicurato.
Cognome e nome dell’Assicurato/a .......................................................................................................................
Età ……………………. Professione ......................................................................................................................
Data del decesso …………………………………….…. Luogo del decesso ............................................................
Causa di morte .....................................................................................................................................................
1. Era Lei il medico abituale dell’Assicurato/a? .....................................................................................................
In caso affermativo, da quanto tempo?..............................................................................................................
In quali epoche visitò l’Assicurato/a? ................................................................................................................
2. Quando è stato consultato per la prima volta in relazione alla malattia che determinò la morte?
...........................................................................................................................................................................
3. Da quali sintomi venne dedotta la natura dell’ultima malattia?
.........................................................................................................................................................................
4. In base ai dati anamnestici ed ai sintomi osservati, a quale data doveva presumibilmente riportarsi l’inizio dell’ultima malattia?
...........................................................................................................................................................................
5. Quando e dove è stata diagnosticata la malattia? ............................................................................................
Quale ne fu il decorso? .....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
6. Nell’anamnesi familiare dell’Assicurato/a vi sono precedenti che avrebbero potuto aumentare il rischio? In caso affermativo si prega di specificare quali malattie, grado di parentela e a quale età è stata formulata la diagnosi.
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
7. L’Assicurato/a era a conoscenza della natura del male che ha causato il decesso o della natura di eventuali condizioni morbose precedenti? ........................................................................................................................
In caso affermativo, da quando?........................................................................................................................
8. L’Assicurato/a, per quanto Le è dato di sapere, fumava o aveva mai fumato? .................................................
In caso affermativo:
- quantità giornaliera .........................................................................................................................................
- da quanto tempo..............................................................................................................................................
Qualora avesse smesso di fumare, può precisare quando e per quale motivo?
...........................................................................................................................................................................
9. L’Assicurato/a per quanto Le è dato di sapere, ha mai abusato di alcool o droghe?
...........................................................................................................................................................................
In caso affermativo si prega dare indicazioni sul tipo di abuso e da quanto tempo.
...........................................................................................................................................................................
10. Si prega di fornire dettagli in merito ad eventuali ricoveri in ospedale e/o case di cura (nome dell’Istituto, date, motivo e durata del ricovero ecc.).
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
11. L’Assicurato/a soffriva di malattie pregresse? ..................................................................................................
In caso affermativo si prega specificare quali e l’epoca di insorgenza.
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
La preghiamo di fornire qui di seguito ulteriori informazioni che, a Xxx giudizio, possano aiutare il nostro comitato medico nella valutazione del sinistro.
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
IL MEDICO CURANTE
Luogo e data ………………………… /....../....../.......... …………………………………………..
(firma)
………………………………………….. (timbro)
FAC-SIMILE DA FOTOCOPIARE PRIMA DELLA COMPILAZIONE
Posteprotezione prestito flessibile Modulo di Denuncia Sinistro
Garanzia B - Assicurazione di Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia Garanzia C - Assicurazione Malattia Grave
Opzione 1 - Assicurazione di Disoccupazione
Opzione 2 - Assicurazione di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia
N° Polizza: …………......................................................... Ufficio Postale N° ...................................................
N° Prestito Personale Flessibile (riportato nella lettera di benvenuto del finanziamento): ........................
Il presente Xxxxxx è da spedire:
- a mezzo lettera raccomandata a/r a:
Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, oppure a mezzo fax al numero 06/5492.4475
L’ASSICURATO
Cognome e Nome ................................................................. sesso ❑M ❑F data di nascita ……. /……. /……..
Comune di nascita .......................................... Prov Cod. Fisc.
Comune di residenza ............................................................................ Cap......................... Prov. .....................
Tel.: (casa) ........................................ (ufficio) ............................................. (cell) ..............................................
Indirizzo ................................................................................................................................................................
Occupazione ........................................................................................................................................................
GARANZIE
❑ Invalidità Totale Permanente (tutti gli assicurati)
- indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento;
- certificato medico;
- eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario ritenuta necessaria dalle Società.
❑ Malattia grave (tutti gli assicurati)
- certificato medico;
- eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario ritenuta necessaria dalle Società.
❑ Opzione 1 Disoccupazione (lavoratori dipendenti a tempo indeterminato)
- copia del documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro riportante la motivazione;
- copia dell’iscrizione alla lista di collocamento o l’inserimento nelle liste di mobilità e la permanenza in tali liste da presentare con cadenza bimestrale;
- copia della lettera di assunzione e/o busta paga.
Modalità di pagamento prescelta e riferimenti per la liquidazione (barrare con “x” la modalità prescelta):
❑ Accredito sul conto corrente dell’Assicurato IBAN .........................................................................................
❑ Accredito sul Libretto di Risparmio dell’Assicurato (Libretto N° )
❑ Assegno intestato all’Assicurato
In conformità alle finalità espresse nell’informativa privacy relativa alle attività di liquidazione dei sinistri, si rilascia il consenso al trattamento dei miei dati personali e sensibili.
Data L’Assicurato (o chi ne fa le veci)
.................... ........................................................................................
Tabella Inail - Allegato 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 | |
Lesione | Indennità a destra a sinistra |
Sordità completa di un orecchio | 15% |
Sordità completa bilaterale | 60% |
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35% |
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di protesi | 40% |
Altre menomazioni della facoltà visiva (si veda tabella specifica) | --- |
Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8% |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18% |
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 11% 30% |
Perdita di un rene con integrità di un rene superstite | 25% |
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15% |
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità | --- |
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio | 5% |
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favo- revole quando coesista immobilità della scapola | 50% 40% |
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favo- revole con normale mobilità della scapola | 40% 30% |
Perdita del braccio: a) per disarticolazione scapolo omerale b) per amputazione al terzo superiore | 85% 75% 80% 70% |
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio | 75% 65% |
Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano | 70% 60% |
Perdita di tutte le dita della mano | 65% 55% |
Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35% 30% |
Perdita totale del pollice | 28% 23% |
Perdita totale dell’indice | 15% 13% |
Perdita totale del medio | 12% |
Perdita totale dell’anulare | 8% |
Perdita totale del mignolo | 12% |
Perdita della falange ungueale del pollice | 15% 12% |
Perdita della falange ungueale dell’indice | 7% 6% |
Perdita della falange ungueale del medio | 5% |
Perdita della falange ungueale dell’anulare | 3% |
Perdita della falange ungueale del mignolo | 5% |
Perdita delle ultime due falangi dell’indice | 11% 9% |
Perdita delle ultime due falangi del medio | 8% |
Perdita delle ultime due falangi dell’anulare | 6% |
Perdita delle ultime due falangi del mignolo | 8% |
Tabella Inail - Allegato 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 | ||
Lesione | Indennità | |
a destra | a sinistra | |
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75°: | ||
a) in semipronazione | 30% | 25% |
b) in pronazione | 35% | 30% |
c) in supinazione | 45% | 40% |
d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 25% | 20% |
Anchilosi totale articolazione del gomito in flessione massima o quasi | 55% | 50% |
Anchilosi totale articolazione del gomito in estensione completa o quasi: | ||
a) in semipronazione | 40% | 35% |
b) in pronazione | 45% | 40% |
c) in supinazione | 55% | 50% |
d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 35% | 30% |
Anchilosi completa dell’articolazione radiocarpica in estensione rettilinea | 18% | 15% |
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: | ||
a) in semipronazione | 22% | 18% |
b) in pronazione | 25% | 22% |
c) in supinazione | 35% | 30% |
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45% | |
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi | 80% | |
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70% | |
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | 65% | |
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | 55% | |
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50% | |
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso | 30% | |
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso | 16% | |
Perdita totale del solo alluce | 7% | |
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove occorra perdita di più dita di ogni altro dito perduto è valutato il | 3% | |
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35% | |
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto | 20% | |
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | 11% |
In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell’attività di lavoro stabilite per l’arto superiore destro si intendono applicate al sinistro e quelle del sinistro al destro
Tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva
Visus perduto Indennizzo dell’occhio | Visus residuo | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva minore | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva maggiore |
1/10 | 9/10 | 1% | 2% |
2/10 | 8/10 | 3% | 6% |
3/10 | 7/10 | 6% | 12% |
4/10 | 6/10 | 10% | 19% |
5/10 | 5/10 | 14% | 26% |
6/10 | 4/10 | 18% | 34% |
7/10 | 3/10 | 23% | 42% |
8/10 | 2/10 | 27% | 50% |
9/10 | 1/10 | 31% | 58% |
10/10 | 0 | 35% | 65% |
Note:
1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2. La valutazione è riferita all’acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata: in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all’acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell’entità del vizio di rifrazione.
4. La perdita di 5/10 di visus di un occhio, essendo l’altro normale, è valutata il 16% se si tratta di un infortunio agricolo.
5. In caso di afachia monolaterale:
con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%
con visus corretto di 7/10 18%
con visus corretto di 6/10 21%
con visus corretto di 5/10 24%
con visus corretto di 4/10 28%
con visus corretto di 3/10 32%
con visus corretto inferiore a 3/10 35%
6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.
FAC-SIMILE DA FOTOCOPIARE PRIMA DELLA COMPILAZIONE
MODULO RICHIESTA MANTENIMENTO COPERTURA ASSICURATIVA
N° Polizza: ................................................ Ufficio Postale N° ............................................................................
Indirizzo .................................................................................................................................................................
N° Prestito Personale Flessibile (riportato nella lettera di benvenuto del finanziamento): .........................
Il presente Xxxxxx è da spedire, entro 10 giorni dalla data di estinzione anticipata totale del finanziamento:
- a mezzo lettera raccomandata a/r a:
Poste Assicura S.p.A. - Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
L’ASSICURATO
Cognome e Nome ................................................................ sesso ❑M ❑F data di nascita ……. /……. /……..
Comune di nascita .......................................... Prov Cod. Fisc.
Comune di residenza ............................................................................ Cap......................... Prov. .......................
Tel.: (casa) ......................................... (ufficio) ............................................. (cell).................................................
Indirizzo .................................................................................................................................................................
Occupazione ..........................................................................................................................................................
informa Poste Assicura S.p.A. di aver provveduto ad inoltrare all’Ente Erogante la domanda di Xxxxxxxxxx anticipata totale del prestito e pertanto, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 art. 49, chiede che in caso di esito positivo dell’operazione di cui sopra:
le Coperture della polizza continuino l’operatività fino alla naturale scadenza secondo quanto indicato all’art. 1.6.1 delle Condizioni di Assicurazione.
Si precisa che la scelta così effettuata avrà efficacia sia nei confronti di Poste Vita S.p.A. che nei confronti di Poste Assicura S.p.A.
Il presente modulo deve pervenire alla Società entro 10 giorni dalla data di estinzione anticipata totale del prestito. Le richieste pervenute dopo tale data non saranno prese in considerazione.
Allegati richiesti: copia del bonifico relativo all’estinzione anticipata totale del prestito
FAC-SIMILE DA FOTOCOPIARE PRIMA DELLA COMPILAZIONE
MODULO RICHIESTA RECESSO COPERTURA ASSICURATIVA
(utilizzabile entro 60 giorni dalla data di efficacia della copertura)
N° Polizza: ................................................ Ufficio Postale N° ............................................................................
Indirizzo .................................................................................................................................................................
N° Prestito Personale Flessibile (riportato nella lettera di benvenuto del Finanziamento): ........................
Il presente Xxxxxx è da spedire, entro 60 giorni dalla data di efficacia della copertura assicurativa:
- a mezzo lettera raccomandata a/r a:
Poste Assicura S.p.A. - Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
L’ASSICURATO
Cognome e Nome ................................................................ sesso ❑M ❑F data di nascita ……. /……. /……..
Comune di nascita .......................................... Prov Cod. Fisc.
Comune di residenza ............................................................................ Cap......................... Prov. .......................
Tel.: (casa) ......................................... (ufficio) ............................................. (cell).................................................
Indirizzo .................................................................................................................................................................
Occupazione ..........................................................................................................................................................
informa Poste Assicura S.p.A. di voler esercitare il recesso dal presente contratto assicurativo.
La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà il Premio pagato al netto delle imposte.
L’Assicurato chiede che il rimborso del Premio pagato al netto delle imposte avvenga secondo la seguente modalità (barrare con “x” la modalità prescelta):
❑ Accredito sul conto corrente dell’Assicurato IBAN .......................................................................................
❑ Accredito sul Libretto di Risparmio dell’Assicurato (Libretto N° )
❑ Assegno intestato all’Assicurato
❑ Rimborso diretto all’Ente Erogante che, effettuando il calcolo di un nuovo piano di ammortamento, provve- derà a ridurre la rata o la durata del Prestito Personale Flessibile
Si precisa che il recesso così esercitato avrà efficacia anche nei confronti di Poste Vita S.p.A., ai sensi del pre- sente contratto.
Poste Vita S.p.A. • 00144, Xxxx (XX), Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 • Tel.: (x00) 00 000000 • Fax: (x00) 00 00000000 • PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx • xxx.xxxxxxxxx.xx
• Partita IVA 05927271006 • Codice Fiscale 07066630638 • Capitale Sociale Euro 1.216.607.898,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07066630638, REA
n. 934547 • Iscritta alla Sezione I dell’Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00133 • Autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in base alle delibere ISVAP
n. 1144/1999, n. 1735/2000, n. 2462/2006 e n. 2987/2012 • Società capogruppo del gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all’albo dei gruppi assicurativi al n. 043
• Società con socio unico, Poste Italiane S.p.A., soggetta all’attività di direzione e coordinamento di quest’ultima.
Poste Assicura S.p.A.
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Poste Assicura S.p.A. • 00144, Xxxx (XX), Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 • Tel.: (x00) 00 000000 • Fax: (x00) 00 00000000 • PEC: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx
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• xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx • Partita IVA e Codice Fiscale 07140521001, Capitale Sociale Euro 25.000.000,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07140521001, REA
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n. 1013058 • Iscritta alla Sezione I dell’Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00174 • Autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in base alla delibera ISVAP
Mod. 0139 Ed. luglio 2017
n. 2788/2010 • Società appartenente al gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all’albo dei gruppi assicurativi al n. 043 • Società con socio unico, Poste Vita S.p.A., soggetta all’attività di direzione e coordinamento di quest’ultima.
Per informazioni:
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