CONTRATTO DEL SERVIZIO
CIG: 7195290D22
Numero d’ordine:
CONTRATTO DEL SERVIZIO
PUGLIA SVILUPPO S.P.A., con sede legale in via delle Dalie angolo via delle Petunie Z. I. – 70026 Modugno (BA), R.i./P.i./C.F. n. 01751950732, in persona del Direttore Generale, dott. Xxxxxxx De Xxxx, nato a Maglie (Le) il 15/08/1962 (carta di identità n. AO2469702 rilasciata dal Comune di Gravina in Puglia –BA- in data 21/05/2009) e domiciliato per la carica presso la sede della società medesima, giusta i poteri a Lui conferiti d'ora in poi denominata anche “Società”,
e
., con sede legale in – , P.iva./C.F. n. , in persona del procuratore, , nato a , e domiciliato per la carica presso la sede della società medesima, d'ora in poi denominata anche "Outsourcer"
PREMESSO CHE
- Puglia Sviluppo è una società per azioni soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’unico azionista Regione Puglia;
- La società espleta funzioni di Organismo Intermedio, ai sensi dei vigenti Regolamenti Comunitari, per l’attuazione di alcuni regimi di aiuto, previsti nella Programmazione Unitaria della Regione Puglia 2007-2013 e 2014-2020.
- La società è stata, inoltre, delegata della gestione di strumenti di ingegneria finanziaria ai sensi dei vigenti Regolamenti Comunitari.
- Nel corso dell’anno si prevede l’attivazione di nuove procedure relative a nuovi strumenti di
ingegneria finanziaria.
- Con l’introduzione delle nuove tipologie di attività connesse all’attuazione degli strumenti
finanziari, la società si è dotata di un nuovo assetto organizzativo (allegato 1).
- A seguito dell’adozione degli atti di riorganizzazione, si rende necessario ricorrere ad un servizio in outsourcing, finalizzato all’espletamento di limitate procedure di verifica annuali sui processi operativi aziendali dettagliati nell’allegato 2.
- A seguito della su indicata procedura negoziata, Puglia Sviluppo ha selezionato la società
, ai fini dello svolgimento delle verifiche periodiche interne sui processi aziendali. Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 – PREMESSE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente Accordo disciplina i rapporti tra Puglia Sviluppo e , al fine di dare attuazione a quanto previsto nella procedura di selezione.
ART. 3 – ATTIVITA’ DELL’OUTSOURCER
Le attività oggetto del presente atto sono state puntualmente descritte nel documento “SPECIFICHE TECNICHE” (All. 1), trasmesso all’Outsourcer a corredo della lettera di invito del , prot.
.
Nell specifico, l’Outsourcer con cadenza annuale, ed entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Responsabile dell’Area Audit, Trasparenza, Sicurezza e Formazione, propone all’AU il “Programma delle verifiche di audit” dell’anno in corso.
Il documento dovrà indicare quali processi saranno oggetto di verifica, descrivere i criteri di campionamento da adottare per l’effettuazione delle verifiche e prevedere un cronoprogramma mensile/settimanale delle attività da svolgere.
Al fine dell’individuazione dei processi da assoggettare a verifica, l’outsourcer effettuerà una ricognizione delle procedure operative ed organizzative vigenti.
L’outsourcer dovrà effettuare e verificare un minimo di 17 procedure all’anno.
Per l’individuazione delle procedure da esaminare, l’outsourcer dovrà tenere conto dei seguenti criteri e priorità:
a. Verifiche su commesse in affidamento dalla Regione Puglia con avvio più recente (anche attraverso analisi della Convenzione con la Regione Puglia e dei vari Accordi di finanziamento, timesheet, ecc..);
b. verifiche su procedure e/o processi che non sono stati assoggettati ad audit nell’anno precedente;
c. verifiche a campione sulle procedure operative relative alle attività svolte da Puglia Sviluppo in qualità di Organismo Intermedio, indicate nell’ultima Convenzione sottoscritta con la Regione Puglia;
d. Verifiche a campione sulle procedure operative riguardanti la gestione dei Fondi di Ingegneria finanziaria;
e. Verifica a campione sulle procedure organizzative centrali;
f. Follow-up su quanto riscontrato nel corso delle verifiche dell’anno precedente riguardanti eventuali azioni di miglioramento e/o integrazioni suggerite, anche da apportare nelle successive revisioni delle procedure.
Completamento delle verifiche di audit e archiviazione.
A conclusione di ciascun audit effettuato, l’outsourcer dovrà redigere un memorandum sulle verifiche svolte contenente le informazioni sul lavoro svolto e l’indicazione di eventuali criticità e/o azioni di miglioramento da attuare. Il documento, unitamente alle check list di controllo, dovrà essere trasmesso per e-mail, in formato PDF, al Responsabile dell’Area Audit, Trasparenza, Sicurezza e Formazione. Il documento dovrà fornire almeno le informazioni riguardanti l’obiettivo della verifica, il contenuto del lavoro svolto e le relative conclusioni.
A conclusione di tutte le verifiche annuali, l’outsourcer dovrà predisporre, entro il 28 febbraio dell’anno
successivo, il Rapporto finale delle verifiche di Audit, nel quale confluiscono sia le attività di audit
effettuate nel corso dell’anno, con indicazione delle metodologie di campionamento, di espletamento delle verifiche, nonché di eventuali rilievi e azioni correttive da intraprendere. Il documento dovrà essere inviato al Responsabile dell’Area Audit, Trasparenza, Sicurezza e Formazione che lo propone al presidente del CdA.
L’outsourcer dovrà, inoltre, conservare per almeno 5 anni tutta la documentazione in originale delle verifiche effettuate e dovrà rendere disponibile alla società la suddetta documentazione in formato PDF.
ART. 4 - ATTIVITÀ DI PUGLIA SVILUPPO
In relazione all'assistenza dell’Outsourcer, la Stazione Appaltante dichiara e garantisce che metterà a disposizione tutte le informazioni ritenute necessarie. L’Outsourcer si rende disponibile sin d’ora a sottoscrivere un Confidentiality Agreement, qualora la Stazione Appaltante ne faccia richiesta, in funzione delle informazioni dallo stesso messe a disposizione.
ART. 5 - PRESUPPOSTI DEL PROGETTO
Qualora la Società non intenda dare visibilità all’Outsourcer di talune informazioni ritenute strettamente confidenziali, ciò non sarà causa ostativa alla realizzazione dei Servizi; tuttavia, poiché, in tal caso, l’Outsourcer si troverà costretto a fornire i Servizi in maniera non efficiente, le conseguenze di un atteggiamento non collaborativo da parte della Società non potranno essere attribuite all'attività svolta da quest’ultimo.
ART. 6 - APPROCCIO AL PROGETTO E PERSONALE
Ai fini dell’espletamento delle verifiche si prevede il seguente numero minimo di gg/anno suddivise per i profili professionali di seguito riportati:
Inquadramento professionale | Numero gg. uomo/anno |
Senior | 13 |
Junior | 30 |
Sulla base del programma approvato, l’outsourcer svolgerà le verifiche con cadenza mensile/settimanale.
L’avvio di ciascuna verifica verrà notificato al PM/Resp. Commessa a mezzo e-mail, contenente le informazioni sul tipo di verifica prevista (ad esempio: procedura operativa , fase n.
) e la contestuale richiesta di “dati” quantitativi relativi alla popolazione necessari per la selezione del campione da assoggettare a verifica (ad esempio: tabella riepilogativa progetti presentati nel primo quadrimestre 2014 relativi alla procedura ).
Una volta selezionato il campione da assoggettare a verifica, l’outsourcer procederà con la richiesta
della documentazione relativa al suddetto campione.
Nel contempo, l’outsourcer dovrà elaborare il documento nel quale sono esplicitati i criteri di campionamento adottati per la selezione del campione, che verrà successivamente allegato alla check list di controllo.
L’outsourcer elaborerà, quindi, apposite Check-list di controllo in relazione alle procedure esaminate, alle quali dovrà allegare le evidenze documentali relative alle verifiche.
Qualora i dati ricevuti necessitino di ulteriori integrazioni necessarie al completamento delle verifiche
avviate, l’outsourcer dovrà richiederle sempre a mezzo e-mail.
ART. 7 – RECESSO
, con la sottoscrizione del presente contratto, espressamente accetta che Puglia Xxxxxxxx possa recedere, totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, dal presente Contratto dandone avviso, comunque, mediante lettera raccomandata A/R, almeno 90 (novanta) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In tal caso, Puglia Xxxxxxxx riconoscerà a
esclusivamente i corrispettivi relativi alla parte del Servizio eseguita ed alle prestazioni effettuate fino al momento del recesso. La società appaltatrice rinuncia, sin d’ora, a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso a qualsiasi titolo.
ART. 8 - DURATA DEL CONTRATTO E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Il presente contratto avrà decorrenza dal e si concluderà con la fine dell'attività descritta nell’art. 3, orientativamente alla data del .
ART. 9 - CONDIZIONI ECONOMICHE
L'offerta economica complessiva per lo svolgimento delle attività descritte nel paragrafo 3 è pari a Euro ( euro) che verranno corrisposti a 30 (trenta) giorni dalla presentazione della fattura, in ratei semestrali anticipati.
Gli importi, di cui sopra, si intendono al netto di IVA e delle spese che sosterrà per lo svolgimento dell'incarico, comunque contenute entro un limite massimo del 2% dell'importo netto del corrispettivo.
In riferimento alle attività, oggetto del presente contratto, si impegna a predisporre una relazione annuale in ordine al lavoro svolto.
ART. 10 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. L. 136/2010.
L’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n. 187, che ha modificato l’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti sottoscritti da Pubbliche Amministrazioni o Società da esse partecipate, prevede al comma 4) che “gli strumenti di pagamento devono riportare in relazione a ciascuna transazione, posta in essere dalla Stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture…….”
Con determinazione n. 8 del 18/11/2010, l’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici ha chiarito che il CIG va richiesto e riportato sugli atti e sulle operazioni finanziarie correlate anche ai contratti di forniture, lavori e servizi affidati direttamente, a prescindere dall’entità del contratto;
Il predetto D.L. n. 187/2010 prevede inoltre, all’art. 7 comma 7, che “la Stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, servizi e forniture inserisce, a pena di nullità assoluta un’apposita clausola con la quale essi assumo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge….”
Ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge 136/2010, “i soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.”
Per quanto innanzi detto, si impegna:
• a comunicare a Puglia Sviluppo gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ove verranno regolati i flussi finanziari relativi al contratto, entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale dei soggetti autorizzati ad operare su di essi;
• a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
• a riportare sui documenti contrattuali in oggetto, il CIG rilasciato dalla scrivente Puglia Sviluppo;
• ad apporre, in eventuali contratti di sub-fornitura connessi al presente incarico, a pena di nullità assoluta, una clausola risolutiva espressa con la quale ognuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i..
Tali obblighi vengono assunti a pena di nullità assoluta del presente contratto.
Inoltre, ove siano eseguite operazioni finanziarie connesse al predetto contratto non avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., lo stesso si intenderà automaticamente risolto di diritto.
ART. 11 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.
Il Contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità. E’ fatto divieto di subappaltare il servizio di fornitura di cui al presente contratto. Nell’eventualità in cui il fornitore del servizio contravvenga a tale divieto ci sarà, da parte della Società, la risoluzione “ipso iure” del contratto.
ART. 12 - MODIFICHE AL CONTRATTO
Nel corso del progetto, ciascuna parte potrà richiedere per iscritto, variazioni, modifiche, integrazioni ed eliminazioni da apportare ai Servizi (d'ora in poi "Modifiche"). Resta comunque escluso qualsiasi obbligo dell’outsourcer relativamente alle modifiche sino a quando le Parti non abbiano raggiunto un accordo scritto in ordine a tali modifiche, ivi inclusi i termini e le condizioni, anche temporali ed economiche, delle stesse.
ART. 13 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA
L’Outsourcer si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti da Puglia Sviluppo, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del presente Contratto, le informazioni relative all’attività svolta da Puglia Sviluppo, delle quali sia venuta a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il presente Contratto.
ART. 14 – RISOLUZIONE DI DIRITTO
In caso di grave inadempimento, ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli, la
Puglia Sviluppo invierà a ______________________, a mezzo raccomandata, diffida ad
adempiere nel termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione. Qualora, quest’ultima non dovesse procedere all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 C.C..
ART. 15 - PRIVACY
15.1- Tutela dei dati personali
Fatte salve le disposizioni inderogabili di legge . dichiara che quest’ultima e/o i suoi ausiliari, con riguardo alle prestazioni oggetto del presente accordo, terranno indenne Puglia Sviluppo da qualsiasi pretesa avanzata nei confronti della stessa da terzi su informazioni di cui
dovesse venire a conoscenza nel corso dello svolgimento dei servizi. Fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, l’outsourcer, altresì, riconosce che: (i) il Cliente e/o i suoi ausiliari sono e saranno i soli responsabili nel procurare alla Società le indicazioni ed istruzioni sulle finalità e modalità di trattamento delle informazioni e sugli adempimenti previsti dalle leggi vigenti in materia, indicazioni ed istruzioni su cui farà esclusivo affidamento in caso di accesso, trattamento, elaborazione e trasferimento delle informazioni durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo; (ii) il Cliente sarà l'unico soggetto tenuto a verificare l'esistenza, e a garantire l'osservanza e a dare attuazione a qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare in materia di protezione delle informazioni suscettibili di applicazione ai Deliverables del Consulente e al successivo impiego degli stessi da parte del Cliente.
15.2 - Clausola per il consenso al trattamento di dati ex art. 23 D. Lgs n. 196/2003
Con la sottoscrizione del presente contratto per accettazione, dichiara di aver ricevuto la nota scritta (all. D), resa in base all'art. 13 della legge 196/2003, e di aver acquisito le relative informazioni e, ai sensi dell'art. 23 della legge stessa, rilascia il proprio consenso ai trattamenti dei propri dati personali indicati nell'informativa per le finalità e nei limiti indicati nella stessa. In particolare, consente alla comunicazione e diffusione per le finalità di cui alle lettere (c) ed (d) dell'informativa, ivi incluso l'inserimento del proprio nominativo nell'elenco dei clienti e delle credenziali del Consulente.
Art.16 – SPESE
Le spese di registrazione del presente contratto, nonché ogni altra inerente e conseguente, sono ad esclusivo carico ..
ART.17 - DOMICILIO LEGALE
A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio secondo quanto indicato nei commi seguenti.
• Per ________.: .;
• Per Puglia Sviluppo S.p.a., con sede in Modugno (BA), Z.I. via Delle Dalie, s.n.c.. tel.: 080/0000000 – fax: 080/00000000 – PEC: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Resta quindi inteso che ogni comunicazione sarà indirizzata al domicilio di cui al presente articolo.
ART. 18 - FORO COMPETENTE
accetta, per ogni e qualsiasi controversia relativa alla sottoscrizione, esecuzione, validità, interpretazione e risoluzione del presente Contratto, quale Foro competente, in via esclusiva, quello di Bari.
ART. 19 - CODICE ETICO
L’Impresa dichiara di aver preso in consegna il Codice Etico di Puglia Sviluppo – visionabile inoltre sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx – e si impegna pertanto, nell’esecuzione del presente contratto, a rispettare e a far rispettare da parte di chiunque operi per suo conto i principi e le regole in esso contenuti. Eventuali comportamenti volti a determinare, istigare, cooperare o facilitare la violazione di una qualsiasi delle regole e dei principi contenute nel suddetto Codice da parte dei soggetti Destinatari dello stesso, costituisce causa di risoluzione espressa del presente contratto.
ART. 20 – REFERENTE DEL CONTRATTO
Il referente del contratto è il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx- Dirigente Area Audit, trasparenza, formazione, divulgazione.
Letto, confermato e sottoscritto in Modugno, il
Puglia Sviluppo S.p.A.
Direttore Generale Il procuratore
______________________ ___________________
L’Impresa dichiara di conoscere e di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole e le condizioni previste ai seguenti articoli: art. 7 (Recesso), Art. 8 (Durata Del Contratto), Art. 9 (Condizioni Economiche), Art. 12 (Modifiche Al Contratto), Art. 14 (Risoluzione Di Diritto), Art. 16 (Spese), Art. 18 (Foro Competente).
Per accettazione
Il procuratore