CONTRATTO DI COMODATO
CONTRATTO DI COMODATO
TRA
l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo, con sede legale in Bergamo, xxx Xxxxxxxxxxxx x. 0, C.F. e P. I.V.A. n. 04114400163, in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott.ssa Xxxx Xxxx, nata a Viadana (MN) il 08.06.1959, domiciliata per la carica in Bergamo, via Gallicciolli n. 4 (di seguito anche il “Comodante”)
E
Il Centro Studi GISED, con sede legale in Bergamo, Pad. Mazzoleni - PO Xxxxxx Xxxx, Xxx Xxxxxxxxx 00/00, C.F. e P. I.V.A. n. 02274270988, in persona del Legale Rappresentante Xxxx. Xxxxx Xxxxx, nato a Chioggia (VE) il 20/11/1954, domiciliato per la carica in Bergamo, via Garibaldi 13/15 (di seguito anche il “Comodatario”) di seguito, congiuntamente definiti anche le “Parti” e, ciascuna, la “Parte”.
PREMESSO CHE
a) a seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale n. 23/2015 dell’11.08.2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e al titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” ed in forza dei Decreti della Direzione Generale Welfare n. 11991 del 31.12.2015 e n. 5190 del 07.06.2016, a decorrere dall’01.01.2016 la ATS di Bergamo è proprietaria, tra l’altro, della porzione di immobile ubicata in Via Xxxxx Xxxxxx n. 4 a Bergamo censita catastalmente con il Fg. 52 Mapp.2516 sub.702;
b) l’ATS di Bergamo, con deliberazione n. del . .2018, ha approvato la sottoscrizione del presente contratto di comodato d’uso gratuito;
TUTTO CIO’ PREMESSO
tra le Parti come sopra individuate si conviene e stipula quanto segue.
Art. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e contribuiscono alla sua interpretazione.
Art. 2 - Oggetto
L’ATS di Bergamo concede in comodato d’uso gratuito al Centro Studi GISED, con sede legale in Bergamo, Pad. Mazzoleni - PO Xxxxxx Xxxx, Xxx Xxxxxxxxx 00/00, quanto segue:
• due locali ubicati al piano seminterrato con superficie utile di circa mq. 86,17, per l’attività di collaborazione inerente la prevenzione in dermatologia ai sensi della deliberazione ATS n. 119/2018, oltre alle parti accessorie di comune utilizzo attribuite (ingressi, disimpegno, servizi igienici), allocati nell’immobile di via Xxxxx Xxxxxx n° 4 a Bergamo, di proprietà della stessa ATS, censiti catastalmente al Foglio 52 Mappale 2516 Subalterno 702 ed evidenziati in colore rosso nell’Allegata “Planimetria piano seminterrato”;
• un locale ubicato al piano terzo, con superficie utile di circa mq. 16 da adibire ad archivio, allocato sempre nell’immobile di via Xxxxx Xxxxxx n° 4 a Bergamo, censito catastalmente al Foglio 52 Mappale 2516 Subalterno 703 ed evidenziato in tratteggio al numero 23, nell’Allegata “Planimetria del piano terzo”, per la cui disponibilità è stata acquisita dall’ATS apposita autorizzazione da parte del proprietario, ARPA Lombardia, come da nota prot. n. 32170 del 01/03/2018, prot. ATS n. I.022691 in pari data;
Il Centro Studi GISED di Bergamo accetta i locali dell’immobile sopra riportato (di seguito anche i “Locali”) nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, e, pertanto, dichiara espressamente che quanto oggetto del presente contratto è idoneo agli usi cui
verrà adibito.
Il comodato viene concesso al Comodatario per i locali sopra riportati affinché li utilizzi con la dovuta diligenza esclusivamente per l’espletamento delle attività di ricerca epidemiologica in carico al “Centro Studi Gised” di Bergamo.
Art. 3 - Durata e cessazione del comodato
Il presente contratto di comodato d’uso gratuito ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso. Nel periodo considerato il Centro Studi GISED trasferirà la propria sede legale presso i locali in comodato.
Al termine del comodato, il Comodatario dovrà restituire al Comodante i Locali liberi da persone e cose, nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento della concessione in comodato, congruamente con il normale deperimento d’uso. Viene fatto salvo il diritto del Comodante di ritenere gratuitamente ogni opera autorizzata ed eseguita dal Comodatario o di richiedere la messa in pristino a spese e cura dello stesso Comodatario.
Le Parti convengono espressamente che il contratto potrà cessare, inoltre, per i sotto indicati motivi:
a) per giustificato motivo sopravvenuto unilateralmente o consensualmente da una o più Parti, la quale provvederà a trasmettere la comunicazione di rescissione all’altra Parte mediante lettera raccomandata A/R o PEC con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi;
b) per variazioni da parte del Comodatario nell’utilizzo dei locali della sede di via Xxxxx Xxxxxx n° 4 a Bergamo, di cui al precedente articolo 2;
In tali ultimi casi, il Comodatario dovrà restituire i Locali al Comodante al termine del periodo convenuto, senza poter vantare alcun diritto di indennizzo.
Le Parti si danno reciprocamente atto, che il presente contratto, una volta sottoscritto,
costituisce anche verbale di consegna.
Art. 4 - Obblighi del Comodatario
Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire i beni in comodato obbligandosi ad utilizzare i locali di cui all’articolo 2 esclusivamente per l’uso convenuto a pena di immediata risoluzione del presente contratto, così come previsto nel successivo articolo 6. Dalla data di sottoscrizione del presente contratto il Comodatario assume, in via esclusiva, l’obbligo di custodia degli stessi, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2051 del codice civile.
Il Comodatario, previo congruo preavviso, dovrà consentire al Comodante di accedere ai locali per ispezione in ogni momento, anche tramite soggetti terzi.
Art. 5 - Responsabilità e manleva
Il Comodante risponde in via esclusiva di tutti i danni a persone o cose derivanti dalle strutture murarie (compresi tetti e cornicioni) e dagli impianti in esse conglobati, salvo il caso in cui il Comodatario abbia effettuato opere non autorizzate sulle strutture e sugli impianti stessi.
Fermo restando quanto sopra, il Comodatario assume ogni responsabilità diretta e indiretta per eventuali danni derivanti a persone e cose, ai prestatori d’opera e/o a terzi in genere, che utilizzino o accedano ai locali, manlevando espressamente il Comodante da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole per qualsivoglia motivo e/o ragione e/o derivante dal mancato rispetto di norme, leggi e/o regolamenti vigenti, provocati da parti ed accessori dell’immobile diverse da strutture murarie o impianti in esse conglobati, o provocati da attività svolta nei locali, o da sostanze o macchinari presenti nell'immobile, o da incendio o spandimento d’acqua che non abbiano origine da strutture murarie o da impianti in esse conglobati. Il Comodatario si impegna, inoltre, ad avvisare il Comodante dell’esistenza di un’eventuale situazione di pericolo
che possa cagionare danni a cose e/o persone.
In relazione alle sopra richiamate responsabilità gravanti in via esclusiva rispettivamente sul Comodante e sul Comodatario, le parti si obbligano, sin d’ora, a tenersi reciprocamente indenni e manlevate da qualsiasi pretesa risarcitoria o di altra natura che dovesse essere mossa nei loro confronti da terzi in genere e/o da persone che abbiano accesso ai Locali, sia di natura civile, amministrativa e/o penale, per qualsivoglia motivo, ragione e/o causa.
Il Comodatario espressamente si obbliga a fornire al Comodante, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, copia di idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per danni a persone, compresi anche i prestatori d’opera, o a cose derivanti dalla conduzione dell’immobile, ivi compreso il rischio locativo.
Art. 6 - Clausola risolutiva espressa
Ai sensi dell’art. 1456 del codice civile le Parti convengono espressamente che il contratto di comodato si risolverà di diritto nel caso in cui il Comodatario utilizzi i locali per uso diverso da quello pattuito, nel caso in cui esegua lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie o senza aver informato il Comodante, ovvero violi il divieto di cessione di cui al successivo art. 8, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
Art. 7 - Oneri e spese
Dalla data di sottoscrizione del presente contratto, le competenze degli oneri e delle spese relative ai Locali di via Xxxxx Xxxxxx n° 4 a Bergamo sono definite nei seguenti paragrafi.
7.1 Spese di manutenzione ordinaria e di gestione.
Le spese di manutenzione ordinaria e di gestione dei servizi relative ai Locali
competono al Comodatario (GISED di Bergamo), e sono stabilite in € 5.330,00 per le pulizie, ed € 3.000,00 per utenze, da pagarsi in unica rata entro il 30 giugno di ogni anno.
7.2 Spese di natura straordinaria.
Sono a carico del Comodante gli interventi edili di cui all’art. 27 della Legge Regionale n. 12 del 11.03.2005, così classificati: b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento conservativo, d) ristrutturazione edilizia, e) ampliamenti e nuova costruzione, f) ristrutturazione urbanistica.
7.3 Spese contrattuali.
Tutte le spese inerenti e/o conseguenti al presente atto, sono e saranno ripartite in parti uguali tra le Parti, comprese quelle di bollo e di registrazione.
7.4 Rendiconto delle spese.
Ai fini del rimborso, il Comodante emette, entro la fine del mese di dicembre di ogni anno la fattura elettronica relativa alle spese conglobate di cui sopra.
Art. 8 - Cessione del contratto
È fatto espresso divieto al Comodatario di cedere ad altri il presente contratto e/o a concedere l’uso dei Locali a qualsiasi titolo a terzi.
Qualora il Comodatario venga meno al divieto suddetto, il Comodante avrà diritto a pretendere l’immediata restituzione dei Locali concessi in comodato ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6, salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.
Art. 9 - Comunicazioni
Le comunicazioni da effettuarsi in esecuzione del presente contratto dovranno avvenire per raccomandata A/R o tramite PEC ai seguenti indirizzi:
Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo
xxx X. Xxxxxxxxxxxx, x. 0 - 00000 Xxxxxxx,
alla c.a. del Direttore Generale Dott.ssa Xxxx XXXX,
Settore Tecnico e Patrimoniale - Email: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx-xx.xx PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxx-xx.xx
Centro Studi GISED
Xxx Xxxxxxxxx x. 00/00 – PO Xxxxxx Xxxx – 00000 Xxxxxxx (XX) Alla c.a. del Dr. Xxxxx Xxxxx, Legale Rappresentante
Segreteria Generale: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
ovvero a quelli che verranno successivamente specificati per iscritto.
Art. 10 - Legge Regolatrice e Foro competente
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
Tutte le controversie concernenti il presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, efficacia, esecuzione, estinzione, interpretazione e risoluzione, nonché quelle derivanti da modificazione, integrazione dei patti contrattuali, saranno di competenza esclusiva del Foro di Bergamo.
Art. 11 - Patti aggiunti al presente contratto
Qualsiasi, modificazione, impegno e quant'altro in deroga al presente contratto o non previsto nello stesso, deve risultare da atto scritto.
Per tutto quanto non espressamente pattuito si farà riferimento alle norme del codice civile e alle altre leggi in materia.
Art. 12 - Norma finale
Il presente contratto, le clausole e gli elementi ivi contenuti sono il frutto di specifiche e puntuali trattative tra le Parti le quali hanno compiutamente valutato ciascun impegno ed obbligazione assunta, le onerosità e le conseguenze relative.
Le parti si danno reciprocamente atto che, qualora una o più clausole contenute nel presente contratto dovessero essere ritenute nulle o comunque inefficaci, tale nullità o inefficacia non determinerà l'invalidità integrale del contratto medesimo.
Art. 13 - Trattamento dati personali.
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive integrazioni e modificazioni, con la sottoscrizione del presente contratto entrambe le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali, comunque connessi con il presente comodato, siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità amministrative e gestionali inerenti l’adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi. Entrambe le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, in relazione al trattamento dei dati personali di cui al presente articolo, esse hanno il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei propri dati personali, nonché tutti gli altri diritti riconosciuti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 citato.
Art. 14 - Codice Etico Comportamentale ex D. Lgs. n. 231/2001
È stato adottato dall’ATS di Bergamo un Codice Etico Comportamentale quale insieme di valori di etica aziendale che la stessa ATS riconosce, accetta e condivide, in applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, il cui rispetto consente, fra l’altro, di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto citato.
È interesse primario dell’ATS di Bergamo che tutti coloro che incorrano in relazioni con l’ATS, svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico Comportamentale. Qualsiasi violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico Comportamentale è considerata un inadempimento degli obblighi scaturenti dal presente accordo e determina la
risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’ATS di Bergamo.
A tal fine, il Comodatario dichiara di aver preso conoscenza e si impegna a osservare il Codice Etico Comportamentale dell’ATS disponibile nel sito internet www.ats- xx.xx.
Art. 15 - Allegato
- Allegati “Planimetria piano seminterrato”; “Planimetria piano terzo”;
Letto, approvato e sottoscritto in duplice originale. Bergamo,
Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo
Il Direttore Generale dott.ssa Xxxx Xxxx
Centro Studi GISED Bergamo
Il Legale Rappresentante xxxx. Xxxxx Xxxxx