Comune di Vicenza
Comune di Vicenza
Regolamento per la gestione dei Patti di collaborazione tra cittadini e Amministrazione comunale per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni
Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 5
del
13 gennaio 2022
Indice
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Finalità, oggetto e ambito di applicazione Articolo 2 – Definizioni
Articolo 3 – Principi generali
Articolo 4 – Cittadini Attivi e Cittadine Attive Articolo 5 – Patto di Collaborazione
CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE
Articolo 6 – Disposizioni generali
Articolo 7 – Patti di Collaborazione semplici Articolo 8 – Patti di Collaborazione complessi
CAPO III - FORME DI SOSTEGNO
Articolo 9 – Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno Articolo 10 – Beni strumentali e dispositivi di protezione individuale Articolo 11 – Autofinanziamento
CAPO IV - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE
Articolo 12– Comunicazione
Articolo 13 - Trasparenza, misurazione e valutazione
CAPO V - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA
Articolo 14 - Prevenzione dei rischi
Articolo 15 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità Articolo 16 - Tentativo di conciliazione
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 17 - Entrata in vigore e sperimentazione
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Finalità, oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini, le cittadine e l’Amministrazione comunale per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani, avviati su proposta dell’Amministrazione o per autonoma iniziativa dei/delle cittadini/e, in attuazione degli articoli 118, comma 4, 114, comma 2 e 117, comma 6 della Costituzione.
2. Resta escluso dal presente Regolamento quanto già previsto da specifiche norme regolamentari che disciplinano l’erogazione di contributi e altri benefici economici a sostegno delle associazioni, in attuazione dell’articolo 12 della Legge 241 del 7 agosto 1990 e sue successive modificazioni.
Articolo 2 – Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
a) Beni comuni urbani (o beni comuni): i beni, materiali e immateriali, che i/le cittadini/e e l’Amministrazione riconoscono essere funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo e alla tutela dell’interesse delle generazioni future.
b) Cittadini/e attivi/e (o cittadini/e): tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali anche informali che si attivano e si impegnano per garantire e migliorare la fruizione collettiva dei beni comuni e per condividere la responsabilità della loro cura, rigenerazione e gestione.
c) Comune o Amministrazione comunale: il Comune di Vicenza nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
d) Amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini/e e all’Amministrazione di condividere, su un piano paritario, risorse e responsabilità nell’interesse generale.
e) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai/dalle cittadini/e, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione dei beni comuni in forma condivisa con l’Amministrazione. Gli interventi condivisi non devono configurarsi come forme di sostituzione di servizi essenziali, che devono essere invece garantiti dal Comune, secondo le leggi e i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea, oppure formulata in risposta a una sollecitazione del Comune.
f) Programmazione condivisa (o programmazione): percorso di co-costruzione dei progetti di cura, rigenerazione dei beni comuni, successivo all’accoglimento di una o più proposte di collaborazione e che ha come protagonisti attivi l’Amministrazione e i/le cittadini/e attivi/e.
g) Patto di collaborazione: l’atto mediante il quale l’Amministrazione e i/le cittadini/e definiscono l’ambito degli interventi di cura, gestione o rigenerazione di beni comuni in forma condivisa.
h) Cura: attività finalizzata alla conservazione, manutenzione e valorizzazione dei beni comuni, che facilita l’inclusione e rafforza i legami di comunità.
i) Rigenerazione: attività di recupero e trasformazione dei beni comuni finalizzata alla fruizione collettiva e definita su criteri di inclusività e sostenibilità economica, sociale e ambientale.
l) Fruizione collettiva: disponibilità e godimento di un bene comune da parte di tutte le persone appartenenti alla comunità.
n) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi, immobili e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica, o assoggettati a uso pubblico.
o) Servizi pubblici: attività, iniziative, programmi di intervento e servizi di interesse generale.
p) Rete civica: formata da piattaforme e ambienti digitali che promuovono e facilitano lo scambio di informazioni ed esperienze.
Articolo 3 – Principi generali
La collaborazione e la programmazione condivisa tra cittadini/e e Amministrazione si ispirano ai seguenti valori e principi generali:
a) Partecipazione: i Patti di collaborazione si propongono di promuovere la partecipazione dei/delle cittadini/e alla vita della comunità. Il presupposto della partecipazione dei/delle cittadini/e è la conoscenza diffusa di attività e interventi avviati o in fase di programmazione da parte del Comune nel territorio, relativamente al patrimonio artistico, architettonico e archeologico disponibile e ritenuti prioritari ed eseguibili dal Comune, che potranno essere oggetto di Patti di collaborazione.
b) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di programmazione, vigilanza e verifica, l’Amministrazione e i/le cittadini/e attivi/e improntano i loro rapporti sulla fiducia reciproca, presupposto per la reciproca volontà di collaborazione e programmazione condivisa, orientate al perseguimento di finalità di interesse generale.
c) Pubblicità e trasparenza: l’Amministrazione garantisce la massima diffusione delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare imparzialità nei rapporti con i/le cittadini/e e chiarezza sulla possibilità di accesso e verifica in merito alle azioni svolte e ai risultati ottenuti.
d) Responsabilità reciproca: presupposto necessario per la collaborazione tra Amministrazione e cittadini/e e per la programmazione condivisa, orientata ai risultati utili e misurabili.
e) Inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni sono organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, le persone interessate possano partecipare alle attività e dare il proprio contributo alle stesse.
f) Promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione e la programmazione condivisa tra Amministrazione e cittadini/e favoriscono le pari opportunità per tutti, indipendentemente da genere, origine, età, lingua, condizione sociale e psico-fisica, credo religioso, orientamento sessuale.
g) Sostenibilità: l’Amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità di decisione, assicura che la collaborazione con i/le cittadini/e non generi oneri e costi superiori ai benefici previsti e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull’utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future.
h) Proporzionalità: l’Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l’istruttoria e lo svolgimento dei Patti di collaborazione.
i) Informalità: l’Amministrazione prevede che il rapporto con i/le cittadini/e avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità, chiarezza e semplicità nella relazione, garantendo il rispetto dell’etica pubblica dettata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.
l) Autonomia civica: l’Amministrazione riconosce il valore dell’autonoma iniziativa di tutti i/le cittadini/e e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l’esercizio effettivo.
m) Innovazione sociale: la collaborazione e la programmazione condivisa tra cittadini/e e Amministrazione promuovono innovazione sociale, attivano connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per offrire servizi che soddisfino bisogni sociali e che attivino legami e forme inedite di collaborazione civica, in grado di creare opportunità di lavoro per giovani e adulti non occupati.
n) Creatività urbana: forme di collaborazione tra cittadini/e e Amministrazione per promuovere la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica, in particolare quella giovanile, quali strumenti fondamentali per la riqualificazione di aree urbane o di singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e lo sviluppo delle capacità e dei talenti.
o) Innovazione digitale: forme di collaborazione e programmazione condivisa tra cittadini/e e Amministrazione per promuovere l’innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all’ideazione, alla progettazione e alla realizzazione di servizi pubblici e di applicazioni per la rete civica a favore della comunità.
Articolo 4 – Cittadini e cittadine attivi
1. Gli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani, intesi quali concrete manifestazioni della partecipazione alla vita della comunità e strumenti per il pieno sviluppo della persona, sono aperti a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I/le cittadini/e attivi/e possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni in forma condivisa, come singoli o attraverso aggregazioni sociali, anche informali, in cui esprimono la propria personalità e competenza.
3. Nel caso in cui i/le cittadini/e si attivino attraverso aggregazioni sociali formali, i sottoscrittori dei Patti di collaborazione rappresentano, nei rapporti con l’Amministrazione, la formazione sociale che assume l’impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa di beni comuni.
4. I Patti di collaborazione riconoscono e valorizzano gli interessi di cui sono portatori i/le cittadini/e attivi/e e concorrono al perseguimento dell’interesse generale.
5. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai/dalle cittadini/e attivi/e non comportano in alcun modo la costituzione di rapporti di lavoro, né di rapporti di committenza con il Comune. I soggetti aventi natura imprenditoriale sono considerati cittadini attivi ai fini del presente Regolamento, solo qualora non ricavino vantaggi economici diretti o indiretti dalla cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani.
Articolo 5 – Patto di collaborazione
1. Il Patto di collaborazione è lo strumento con cui il Comune e i/le cittadini/e attivi/e concordano modalità, regole, contenuti e tempi per la realizzazione degli interventi di cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni in forma condivisa.
2. Il contenuto del Patto è definito nel percorso di programmazione condivisa e può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.
3. Il Patto, relativamente alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta in termini di complessità e durata, definisce in particolare:
a) gli obiettivi della collaborazione e le azioni di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa previste;
b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
c) le modalità di azione, il ruolo e i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti e i limiti di intervento;
d) gli strumenti per garantire la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del Patto;
e) l'eventuale introduzione, per lo specifico Patto, di strumenti di governo e coordinamento (denominati cabina di regia, comitato di indirizzo, etc.), nonché di partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);
f) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del Patto e dei suoi risultati;
g) le misure di pubblicità del Patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati raggiunti;
h) l'eventuale affiancamento del personale comunale ai/alle cittadini/e attivi/e, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie secondo quanto previsto dal Patto;
i) le cause e le modalità di esclusione di singoli/e cittadini/e per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del Patto e le implicazioni inerenti la conclusione della collaborazione;
l) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili a eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 14 e 15 del presente Regolamento;
m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE
Articolo 6 – Disposizioni generali
1. La collaborazione con i/le cittadini/e attivi/e è prevista quale funzione istituzionale dell’Amministrazione ai sensi dell’articolo 118, ultimo comma della Costituzione.
2. L’organizzazione di tale funzione deve:
a) consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e la trasversalità del suo esercizio;
b) garantire ai/alle cittadini/e proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l’Amministrazione.
3. Al fine di semplificare la relazione con i/le cittadini/e attivi/e e di coordinare le proposte di collaborazione e l’esecuzione dei Patti, il Servizio preposto si occuperà di:
a) diffondere le iniziative dell'Amministrazione potenzialmente interessate da possibili Patti di collaborazione e pubblicizzare quelli già individuati dalla stessa Amministrazione o già presentati da cittadini/e;
b) attivare e supportare gli altri uffici comunali nella relazione con i/le cittadini/e, nell’individuazione di strumenti di sponsorizzazione e di raccolta fondi, nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale dei risultati dell’attività;
c) raccogliere le proposte di collaborazione avanzate dai/dalle cittadini/e attivi/e, verificarne e valutarne il contenuto. Spetta al Direttore Generale individuare il dirigente o funzionario responsabile del confronto con
il soggetto proponente e della elaborazione condivisa con i/le cittadini/e per la definizione del Patto di collaborazione sulla base della tipologia di progetto proposta;
d) monitorare le fasi del processo di programmazione ed esecuzione condivisa dei Patti di collaborazione;
e) raccogliere i dati necessari per l’elaborazione degli indicatori di processo e di impatto.
4. Le Proposte di collaborazione possono essere presentate sia su sollecitazione del Comune sia su iniziativa della cittadinanza. Nel caso di sollecitazione del Comune l’iter procedurale è definito dall’avviso con cui il Comune invita a presentare progetti di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento. Nel caso di iniziativa diretta di cittadini/e, i possibili iter procedurali sono definiti dagli articoli 7 e 8.
Articolo 7 – Patti di Collaborazione semplici
1. Con deliberazione di Giunta comunale viene definito l’elenco delle collaborazioni semplici in ragione della loro maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni e iter istruttorio per la loro attivazione.
2. Nel sito del Comune viene pubblicato l’elenco delle collaborazioni semplici che i/le cittadini/e attivi/e possono realizzare e indica i presupposti, le condizioni e l’iter istruttorio per la loro realizzazione.
3. I/le cittadini/e che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione, redatta secondo le modalità indicate nel sito del Comune. Entro 10 giorni dal ricevimento, la proposta viene trasmesse al Direttore generale che, nei successivi 20 giorni, individua il Servizio competente alla valutazione e il/la dirigente responsabile delegato/a alla sottoscrizione del Patto, il quale, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica della proposta, sottoscrive il Patto di collaborazione che viene pubblicato nel sito del Comune.
5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del Patto di collaborazione, il/la dirigente responsabile lo comunica ai proponenti, chiedendo integrazioni o fornendo le motivazioni del diniego.
Articolo 8 – Patti di Collaborazione complessi
1. I Patti di Collaborazione complessi riguardano beni comuni che hanno un riconosciuto valore storico e culturale o che, per il valore economico significativo, comportano attività complesse o innovative di recupero, trasformazione e gestione continua nel tempo.
2. Il Comune può individuare autonomamente beni comuni da proporre ai/alle cittadini/e attivi/e per la sottoscrizione di Patti di collaborazione complessi.
3. Qualora la proposta di Patto di collaborazione complesso sia formulata direttamente dal Comune, il Servizio proponente provvede a sottoporla alla Giunta per una valutazione circa la congruità con il perseguimento dell’interesse generale. Successivamente, procede alla pubblicazione dell'avviso nel sito del Comune con l’invito a manifestare il proprio interesse entro il termine indicato nello stesso.
4. Qualora per la medesima proposta di Patto di collaborazione complesso siano presentate più manifestazioni di interesse, il dirigente del Servizio proponente avvia un confronto tra i diversi interessati per verificare la possibilità di formulare una proposta condivisa tra gli stessi. Il processo di confronto deve essere concluso entro 45 giorni dal ricevimento delle proposte.
5. Definita la proposta il dirigente del Servizio proponente provvede alla stipula del Patto di collaborazione complesso con il soggetto individuato.
6. La proposta di Patto di Collaborazione complesso può essere formulata, con le modalità indicate nel sito del Comune, anche dai/dalle cittadini/e che individuano i beni comuni oggetto di intervento. Entro 10 giorni dal ricevimento, la proposta viene trasmesse al Direttore generale che, nei successivi 20 giorni, individua il Servizio competente alla valutazione e il/la dirigente responsabile delegato/a alla sottoscrizione del Patto, il quale provvede entro 30 giorni ad avviare l’attività istruttoria, da concludersi al massimo entro i successivi 45 giorni.
9. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del Patto di collaborazione, il/la dirigente responsabile lo comunica ai proponenti, chiedendo integrazioni o fornendo le motivazioni del diniego.
10. Il/la dirigente competente predispone, entro 15 giorni dalla conclusione dell’attività istruttoria con esito positivo, una proposta di delibera di Giunta comunale per la valutazione in merito all’interesse generale alla sottoscrizione del Patto di collaborazione complesso.
11. Dopo l'approvazione da parte della Giunta, il/la dirigente competente sottoscrive il Patto di collaborazione complesso con gli interessati.
CAPO III - FORME DI SOSTEGNO
Articolo 9 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno
1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di Patti di collaborazione semplici o complessi.
2. Nell'ambito dei Patti di collaborazione, non è prevista l'assegnazione di contributi in denaro.
Articolo 10 – Beni strumentali e dispositivi di protezione individuale
1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali per lo svolgimento delle attività e i dispositivi di protezione individuale.
Articolo 11 – Autofinanziamento
1. Il Comune agevola le iniziative dei/delle cittadini/e per a reperire risorse per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni, a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione di tali risorse e sul loro corretto utilizzo.
2. Nel rispetto di quanto previsto al comma precedente, il Patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche a carattere temporaneo o permanente, purché accessorie rispetto al programma di azioni e interventi previsti dal Patto e finalizzate all’autofinanziamento.
CAPO IV - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE
Articolo 12 - Comunicazione
1. Il Comune, per favorire la conoscenza e la diffusione del modello di amministrazione condivisa previsto dal presente Regolamento, si avvale di tutti i canali di comunicazione a disposizione per informare e interagire con la città sulle opportunità e sulle modalità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione in forma condivisa dei beni comuni.
2. L’attività di comunicazione è finalizzata, in particolare, a:
a) consentire ai/alle cittadini/e di acquisire maggiori informazioni, anche grazie alla conoscenza delle diverse esperienze realizzate;
b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini/e per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
c) mappare le esperienze di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni per facilitare l’individuazione di possibili beni comuni per i quali realizzare Patti di collaborazione;
d) mettere a sistema le conoscenze acquisite in tema di patti di collaborazione, anche attraverso nuovi strumenti e modalità digitali.
Articolo 13 - Trasparenza, misurazione e valutazione
1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate sono essenziali per garantire la trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati ottenuti dai Patti di collaborazione.
2. Il Comune provvede alla diffusione degli esiti dei Patti di collaborazione, attraverso i canali comunicativi istituzionali a disposizione.
3. Le modalità di svolgimento dell’attività di documentazione e di rendicontazione sono definite nel Patto di collaborazione.
4. La rendicontazione delle attività realizzate è svolta secondo i seguenti principi generali:
a) chiarezza: le informazioni e i dati devono rispettare i criteri di chiarezza, comprensibilità e accessibilità;
b) tempistica: la rendicontazione deve avvenire a conclusione del Patto di collaborazione secondo i termini previsti, ferma restando la possibilità di prevedere anche rendicontazioni intermedie.
5. La rendicontazione deve documentare i seguenti aspetti:
a) obiettivi, indirizzi e priorità dell’intervento;
b) azioni e servizi resi;
c) risultati raggiunti;
d) risorse utilizzate rispetto a quelle disponibili;
e) criticità e punti di forza rilevati nell'attuazione del Patto.
CAPO V - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA
Articolo 14 - Prevenzione dei rischi
1. Il Comune promuove attività di formazione dei/delle cittadini/e attivi/e sui rischi potenzialmente connessi alla realizzazione dei Patti di Collaborazione e sulle misure di prevenzione e sicurezza.
2. Il Comune provvede, sostenendone i relativi costi, alla copertura assicurativa dei/delle cittadini/e attivi/e che sottoscrivono un Patto di collaborazione, tranne i casi in cui il patto sia stipulato con un’organizzazione dotata di propria e conforme copertura assicurativa.
Articolo 15 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità
1. Il Patto di collaborazione prevede e disciplina dettagliatamente i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani e le relative responsabilità.
2. I/le cittadini/e attivi/e che collaborano con l’Amministrazione alla cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani nell'ambito del Patto di collaborazione sottoscritto, rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, nell’esercizio delle attività previste.
Articolo 16 - Tentativo di conciliazione
1. Qualora insorgano controversie tra le parti del Patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi, può essere esperito un tentativo di conciliazione davanti a un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai/dalle cittadini/e attivi/e, uno dall’Amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti soggetti terzi, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro 30 giorni dall’istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione che non è vincolante.
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 17 - Entrata in vigore e norme finali
1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia.