R E G O L A M E N T O
C O M U N E D I O R T E
R E G O L A M E N T O
C O M U N A LE
D E L
S E R V I Z I O
I D R I C O
PROVINCIA DI VITERBO
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 26 Aprile 2007
Art. 1
Concessione e distribuzione dell’acqua e pressione in rete
1. Il Comune di Orte concede ai privati cittadini e agli Enti che ne facciano richiesta l’acqua potabile nei limiti della disponibilità e compatibilmente con la possibilità di derivazione delle reti di distribuzione comunali in esercizio previa attestazione dell’Ufficio Tecnico Comunale, con regolari contratti di somministrazione alle condizioni tutte del presente Regolamento.
2. Per le zone non servite da reti comunali, e per le quali il Comune non stia comunque procedendo all’urbanizzazione, si potrà concedere la somministrazione idrica,”solo dalla rete di distribuzione” a condizione che l’impianto di distribuzione sia realizzato a cure e spese del richiedente previe specifiche prescrizioni e verifiche dell’Ufficio Tecnico Comunale.
3. In tutti i casi nei quali per temporanea deficienza di pressione in rete non sia possibile alimentare i piani più elevati dei fabbricati, gli utenti dovranno provvedere al sollevamento dell’acqua fino al raggiungimento della pressione necessaria per una regolare alimentazione dei fabbricati.
4. L’acqua è somministrata con le norme del presente Regolamento che verrà consegnato in copia all’atto della stipula del contratto.
5. In caso di utenze particolari il contratto di somministrazione sarà disciplinato oltre che dalle norme del presente Regolamento, anche da altre eventuali norme di carattere tecnico che il Comune riterrà opportuno inserire nel contratto stesso, ferme restando le tariffe e le condizioni economiche.
Art. 2
Uso e misurazione dell’acqua
1. L’acqua viene somministrata con il sistema di misura a contatore, con le modalità specificate dal presente Regolamento.
2. L’acqua somministrata non può essere utilizzata per immobili o usi diversi da quelli specificati dal contratto, anche se i vari immobili appartengono allo stesso proprietario.
3. Si fornisce inoltre erogazione a bocca libera per esercizio di estinzione di incendi con le modalità specificate nel successivo art. 4.
Art. 3
Accettazione del Regolamento
1. Le erogazioni vengono accordate sotto la stretta osservanza del presente Regolamento e di eventuali norme speciali che saranno stabilite caso per caso per urgenti ragioni tecniche e di interesse generale.
2. Con la firma della domanda di concessione l’utente implicitamente riconosce il Regolamento e le rispettive norme.
Art. 4
Concessioni di acqua per uso antincendio
1. Si concedono erogazioni a bocca libera per esercizio di estinzione degli incendi.
Le bocche da presa sono fornite esclusivamente per il servizio di estinzione degli incendi.
I rubinetti delle singole bocche saranno sigillati e solo in caso d’incendio l’utente potrà rompere il sigillo e servirsi dell’acqua dandone però immediato avviso al Comune il quale provvederà all’apposizione del nuovo sigillo.
2. L’utilizzo degli idranti senza il consenso del Comune per uso diverso da quello antincendio comporterà l’applicazione di una sanzione di €. 150,00 salvo sempre le azioni civili che il Comune o chi per esso credesse esperire.
3. Le domande per tali concessioni vanno fatte secondo tutte le modalità contemplate per quelle di acque ad uso potabile.
Art. 5
Concessioni provvisorie
1. Possono essere effettuate concessioni provvisorie di acqua per uso gestione circhi, luna-park, giostre, manifestazioni varie ecc.
Il consumo dell’acqua sarà accertato in base alla lettura dell’apposito contatore effettuata da incaricati del Comune.
Il Comune pretenderà dal richiedente una cauzione infruttifera di importo pari: come da tabella
(A) allegata.
2. In caso di allaccio per uso cantiere la somministrazione potrà aver luogo soltanto in presenza di apposita concessione edilizia.
Chi richiede una somministrazione di acqua per uso cantiere, dovrà versare un deposito cauzionale infruttifero di importo pari alla tabella (A) allegata.
Il contratto di somministrazione per uso cantiere si intenderà risolto di diritto dal Comune, alla fine della costruzione dell’immobile ed il proprietario o i proprietari di esso dovranno subito richiedere la regolarizzazione definitiva dell’impianto e provvedere alla sottoscrizione del nuovo contratto.
Art. 6
Domanda di concessione – Contratti
1. L’erogazione verrà concessa in seguito a domanda diretta al Comune presso l’Ufficio Tecnico Comunale, riempita e firmata dall’interessato su moduli rilasciati dal Comune stesso.
2. Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti che possono essere sostituiti con apposita autocertificazione:
a) copia del documento comprovante la conformità edilizia dell’immobile (concessione edilizia, domanda di concessione in sanatoria, concessione in sanatoria) – nel caso di immobili costruiti prima del 1976 dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
b) copia del titolo di proprietà, di enfiteusi, di usufrutto o del contratto di locazione debitamente registrato.
c) copia del certificato di agibilità della unità immobiliare.
Per le persone giuridiche, inoltre deve essere allegata copia del certificato in cui risulti che il richiedente è il Legale rappresentante dell’Ente in questione.
3. L’utente dovrà corrispondere un deposito cauzionale infruttifero di importo pari a: come da tabella (A) allegata.
Art. 7
Trasferimento e soppressione di utenza
1. Nel caso di trasferimento della proprietà dell’immobile provvisto di acqua o qualora l’utente cessi per qualunque ragione di abitare la casa o di occupare i locali per i quali ha sottoscritto la concessione, dovrà darne tempestivo avviso al Comune su moduli predisposti dall’Ufficio competente o a mezzo di lettera raccomandata con R.R. chiedendo la risoluzione del contratto.
2. Il titolare della concessione, fino a quando il suo contratto non sarà risolto, sarà tenuto alla piena osservanza delle clausole contrattuali e in particolare al pagamento di tutte le somministrazioni fatte all’immobile e risponderà anche di eventuali danni e/o delle infrazioni prodotte da lui o dai suoi aventi causa.
Art. 8
Decesso dell’utente
1. In caso di decesso dell’utente i suoi eredi sono responsabili, a norme di legge, verso il Comune di tutte le somme dovute dal titolare deceduto.
2. Gli eredi devono entro 180 giorni dal decesso, volturare il contratto ad uno degli stessi allegando la documentazione di cui all’art. 6, nel caso non sia già in possesso dell’Ufficio .
3. Qualora l’Ufficio venga a conoscenza del decesso, senza che esso sia stato comunicato dagli eredi, il contratto sarà risolto automaticamente.
Art. 9
Fallimento dell’utente
1. In caso di fallimento del titolare del contratto di somministrazione il curatore, con l’autorizzazione del giudice delegato al fallimento, potrà subentrare nel contratto di somministrazione assumendone tutti gli obblighi ovvero risolvere il contratto.
2. Il curatore che subentri dovrà previamente pagare integralmente al Comune quanto dovuto dal fallito.
Art. 10
Ubicazione e tipologia dell’apparecchio di misurazione
1. Spetta al Comune stabilire il luogo dove dovrà essere installato il contatore.
2. I contatori dovranno essere installati in luoghi dove il personale del Comune o chi per esso potrà liberamente accedere per procedere alla lettura e all’ispezione indipendentemente dalla presenza degli utenti.
3. I contatori sono installati al limite della proprietà privata in apposite nicchie predisposte a carico dell’utente e munite di scarico dell’acqua secondo le disposizioni impartite dall’Ufficio Tecnico Comunale.
4. La manutenzione del manufatto, costruito a protezione del contatore, sarà a carico dell’utente.
5. Il Comune può imporre all’utente di installare a monte del contatore un rubinetto di misura.
6. Tutti gli apparecchi misuratori verranno muniti dal Comune del sigillo metallico onde poter accertare eventuali manomissioni.
7. Il Comune ha la facoltà di imporre, a spese dell’utente, il cambiamento di posto del contatore qualora la primitiva installazione, a causa di opere dell’utente, non permetta più la verifica o la lettura del contatore.
8. Gli apparecchi misuratori potranno essere rimossi o spostati solo per disposizione del Comune e sotto la vigilanza del suo personale.
9. Il contatore resta di proprietà dell’utente e deve essere installato dal Comune o chi per esso a spese dell’utente.
10. L’apparecchio di misurazione dovrà essere a lettura diretta e con quadrante asciutto.
Art. 11
Opere di presa e di riparazione
1. I nuovi allacci sono a cura del Comune e spese dell’utente dalla presa principale fino al limite perimetrale della proprietà.
2. Le riparazioni delle condutture portatrici sono a cura e spese del Comune, dalla presa principale fino al limite perimetrale della proprietà.
3. Per situazioni preesistenti in cui il contatore non è a confine della proprietà, tutte le eventuali opere di riparazioni interne alla proprietà ed a monte del contatore saranno eseguite a cura e spese dell’utente previa verifica e controllo dell’Ufficio Tecnico.
Art. 12
Ispezione degli apparecchi di misura e degli impianti interni – Penali
1. Il Comune si riserva la facoltà di fare ispezionare e verificare dal proprio personale, o chi per esso, gli apparecchi di misurazione e gli impianti interni, onde constatare la regolarità del loro funzionamento.
2. Gli utenti dovranno permettere ai tecnici il libero accesso a tutti i locali in cui sono installati apparecchi e condutture facenti parte dell’impianto.
3. In caso di impedimento o opposizioni ingiustificate a tali verifiche il Comune potrà sospendere l’erogazione dell’acqua dandone notizia all’utente, fino a che le ispezioni non siano state eseguite e ciò senza che gli utenti possano pretendere indennizzi di sorta o cessino di essere vincolati all’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.
4. Nel caso che dal personale del Comune venga constatata l’infrazione o l’alterazione dei sigilli apposti a garanzia della registrazione dei consumi delle utenze a contatore sarà dovuta dall’utente una penale di €. 500,00.
5. Nel caso che dal personale del Comune sia constata la manomissione o l’alterazione delle condutture portatrici o qualunque altro accorgimento atto a consentire un prelievo incontrollato dell’acqua sarà dovuta dall’utente una penale di €. 1.000,00.
6. Nel caso che dal personale del Comune sia accertato che l’utente utilizzi l’acqua per fornitura a terzi, per immobili e/o per scopi diversi da quelli specificati nel contratto sarà dovuta una penale di €. 2.000,00.
Art. 13
Sospensione dell’erogazione e successivo ripristino
1. Nei casi in cui ai commi 4 – 5 e 6 del precedente articolo 12 si procederà immediatamente alla sospensione dell’erogazione dell’acqua.
2. La fornitura dell’acqua sarà ripristinata dopo l’eliminazione dell’abuso e il pagamento delle penali applicate.
3. Le penali di cui ai precedenti commi 4 – 5 e 6 del precedente articolo 12 sono dovute anche se il fatto è commesso da terzi.
4. Il Comune qualora l’utente non paghi quanto dovuto o sia recidivo nel commettere infrazioni, ha facoltà di risolvere il contratto.
5. In tutti i casi di cui i precedenti commi 4 – 5 e 6 del precedente articolo 12 è fatta salva la facoltà del Comune di esperire eventuale azione penale.
Art. 14
Sospensione temporanea della somministrazione di acqua o riduzione di pressione
1. Il Comune non risponde dei danni conseguenti all’interruzione del flusso dell’acqua o alla diminuzione di pressione, da qualsiasi causa provocata, ma s’impegna a provvedere con la maggior sollecitudine possibile a ripristinare la regolarità del flusso.
2. Per quanto possibile il Comune cercherà di avvertire preventivamente dell’interruzione, tuttavia l’utente non potrà pretendere per l’interruzione del flusso, anche non prevista e non preannunciata, alcun risarcimento di danni o rimborso spese.
Art. 15
Pagamenti e rateizzazione
1. Il consumo dell’acqua sarà accertato in base alla lettura dei contatori effettuata da incaricati del Comune o direttamente dall’utente con le modalità di cui all’art. 16.
2. Le somme dovute per la somministrazione dell’acqua e le altre somme dovute al Comune per l’utenza dovranno essere pagate entro la relativa scadenza a mezzo di c.c.p. intestato al Comune di Orte.
3. I pagamenti avvenuti dopo tale scadenza saranno assoggettati agli interessi legali maturati dalla predetta data e ad indennità di mora del 5% se effettuati entro 15 giorni e del 10% dal sedicesimo giorno.
4. Il Comune è in diritto di sospendere l’erogazione dell’acqua agli utenti morosi, salva ogni altra azione per il recupero del credito e degli interessi legali sullo stesso maturati.
5. I pagamenti, ove non comprendano tutto quanto dovuto, saranno accettati in conto della maggior somma dovuta fermo restando il diritto del Comune alla sospensione della somministrazione dell’acqua.
6. La riattivazione della somministrazione dell’acqua interrotta per morosità in ogni caso sarà subordinata al versamento di quanto spettante al Comune e della quota fissa di €. 50,00 oltre IVA per rimborso spese di accesso del fontaniere.
7. Il Comune o chi per esso ha facoltà di pretendere dagli utenti morosi, ai quali venga concesso il ripristino dell’erogazione, una cauzione infruttifera pari all’importo delle somme precedentemente contestate.
8. Su richiesta dell’utente e per gravi motivi di disagio economico attestati dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune, l’importo dovuto potrà essere rateizzato applicando un tasso pari all’interesse legale.
9. La rateizzazione non potrà avere durata superiore a 6 mesi.
Art. 16
Lettura contatori
1. Gli apparecchi di misura e di controllo vengono letti e verificati in ogni momento in cui il Comune lo ritenga opportuno e di norma almeno una volta ogni anno per effettuare la fatturazione a consuntivo.
2. Qualora il personale incaricato non abbia potuto accedere al contatore per effettuare la prevista lettura annuale, al fine di evitare l’emissione di fatture riferite a soli canoni, l’utente sarà invitato a comunicare la lettura entro 10 giorni mediante apposito avviso scritto.
3. Le letture potranno essere effettuate a discrezione del Comune da personale da esso dipendente o incaricato nonché dall’utente stesso (autolettura).
4. Qualora non sia stato possibile effettuare, per causa imputabile all’utente, la lettura del contatore o lo stesso risulti fermo e/o illeggibile sarà emessa fattura valutando il consumo dell’acqua nella misura del consumo medio giornaliero dell’ultimo periodo fatturato e non contestato.
Art.17
Verifica dei contatori
1. L’utente qualora ritenga erronee le indicazioni del contatore può chiederne la verifica.
2. Constata la fondatezza del reclamo il contatore sarà sostituito a cura e spese dell’utente a meno che non si tratti di fornitura difettosa effettuata dal Comune, da accertarsi entro 2 mesi dall’installazione,opportunamente segnalata dall’utente entro tale termine.
3. Il consumo dell’acqua sarà valutato nella stessa misura del consumo medio giornaliero dell’ultimo periodo fatturato e non contestato.
4. Il reclamo risulta infondato qualora la verifica accerti il regolare funzionamento del contatore entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno. In tal caso verrà addebitata in bolletta la quota fissa di €. 50,00 oltre IVA.
Art. 18
Rimozione e sostituzione dei contatori
1. In caso di rimozione o sostituzione del contatore verrà redatto il relativo verbale in due copie che, firmate dal personale del Comune o chi per esso e dall’utente, dovrà contenere le seguenti indicazioni: il tipo, il calibro e la matricola del nuovo contatore, le risultanze della lettura del vecchio, il motivo della sostituzione o della rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate.
2. Una delle due copie del verbale sarà consegnata all’utente, l’altra all’ufficio competente.
3. In seguito al verbale l’ufficio provvederà all’emissione della fattura comprensiva del costo del contatore, del costo della mano d’opera e del materiale eventualmente impiegato, o all’addebito della stessa sul ruolo successivo del canone dell’acqua.
Art. 19
Spese di allaccio ed interventi alle prese delle utenze
1. In caso di nuovi allacci all’acquedotto e/o rete fognaria e di interventi richiesti dall’utente o ritenuti necessari dal Comune per il regolare funzionamento delle prese, verrà redatto il relativo verbale in due copie che, firmate dal personale del Comune o chi per esso e dall’utente, dovrà contenere le seguenti indicazioni: il tipo di lavoro eseguito, le ore di mano d’opera, il materiale impiegato, il motivo dell’intervento.
2. In seguito al verbale l’Ufficio provvederà all’emissione della relativa fattura o all’addebito della somma sul ruolo successivo.
3. Gli importi della spesa sono così articolati:
a) Xxxxxxxx entro 5 ml. €. 65,00 + IVA 20%
b) Xxxxxxxx entro 10 ml. €. 85,00 + IVA 20%
c) Xxxxxxxx oltre 10 ml. €. 85,00 + IVA + ml. di tubo impiegato.
d) Contatore Acqua € (come da fornitura)
e) Sportello contatore o tombino €. (come da fornitura)
f) Interventi richiesti
(mano d’ opera oraria per n. 1 dipendente) con facoltà di aggiornamento annuale con
Delibera di Giunta Municipale. € 22,34 + IVA 20%
Art. 20
Situazioni particolari
1. Per situazioni di particolare emergenza segnalate e documentate all’Ufficio Tecnico Comunale, l’Amministrazione comunale può decidere in deroga al presente Regolamento.
Art. 21
Norme transitorie
1. Tutte le utenze intestate a persone decedute devono essere regolarizzate entro 45 giorni dall’approvazione del seguente Regolamento.
2. Le volture saranno concesse senza spese agli eredi della persona deceduta titolare dell’utenza all’atto dell’entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Eventuali situazioni pregresse non conformi alle prescrizioni del presente Regolamento saranno esaminate singolarmente dall’Ufficio Tecnico Comunale al fine della valutazione della loro regolarizzazione.
Art. 22
Decorrenza
1. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno dalla data di pubblicazione