TITOLO 1: NORME RELATIVE ALL'AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO
Indice
Art. 1 - Definizioni
Art. 2 - Ambito di applicazione
TITOLO 1: NORME RELATIVE ALL'AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO
Art. 3 - Requisiti di ammissione ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico Art. 4 - Requisiti di ammissione ai corsi di laurea magistrale
Art. 5 - Requisiti di ammissione ai corsi di studio a numero programmato Art. 6 - Immatricolazione ai corsi di studio
Art. 7 - Immatricolazione a corsi post laurea: scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, master universitari e dottorati di ricerca
Art. 8 - Contemporanea iscrizione
Art. 9 - Immatricolazione con titolo di studio estero
Art. 10 - Immatricolazione a seguito di richiesta di riconoscimento di titolo accademico conseguito all'estero - equipollenza-
Art. 11 - Immatricolazione/iscrizione in regime di part time Art. 12 - Immatricolazione con abbreviazione di corso
Art. 13 - Immatricolazione con riconoscimento in crediti di attività extrauniversitarie Art. 14 - Iscrizione a singole attività formative (corsi singoli)
Art. 15 - Rilascio badge, indirizzo e-mail istituzionale, credenziali di accesso ai servizi online
TITOLO II: NORME RELATIVE ALLA CARRIERA DELLO STUDENTE
Art. 16 - Iscrizione ad anni di corso successivi al primo e regole per la progressione della carriera (studente in corso, ripetente, condizionato, fuori corso)
Art. 17 - Frequenza ai corsi
Art. 18 - Piano di studio: presentazione e accoglimento
Art. 19 - Riconoscimento di periodi di formazione effettuati all’estero nell’ambito di programmi di Mobilità internazionale
Art. 20 - Esami di profitto: definizione e regole, ammissione, verbalizzazione ed eventuale annullamento Art. 21 - Assicurazione studenti
Art. 22 - Trattamento dei dati personali
TITOLO III: NORME RELATIVE ALLA MODIFICAZIONE DELLA CARRIERA DELLO STUDENTE
Art. 23 - Passaggio di corso di studio Art. 24 - Trasferimento ad altro Ateneo Art. 25 - Trasferimenti da altro Ateneo Art. 26 - Sospensione degli studi
Art. 27 - Interruzione degli studi
TITOLO IV: NORME RELATIVE ALLA CESSAZIONE DELLA CARRIERA DELLO STUDENTE
Art. 28 - Prova finale: requisiti per l'ammissione
Art. 29 - Prova finale: caratteristiche e modalità di svolgimento Art. 30 - Relatore, correlatore, controrelatore
Art. 31 - Rilascio titoli accademici
Art. 32 - Laurea magistrale/Dottorato di ricerca ad honorem Art. 33 - Laurea alla memoria
Art. 34 - Rinuncia agli studi Art. 35 - Decadenza
TITOLO V: NORME RELATIVE AI BENEFICI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO
Art. 36 - Tasse, contributi
Art. 37 - Tipologie di esonero e forme di sostegno Art. 38 - Rimborsi
AMMINISTRAZIONE
Xxxxxx Xxxx 00 00000 Xxxxxx / Xxxxxx xxx.xxxxxx.xx
Art. 40 - Supplemento al diploma
TITOLO VII: DIRITTI E DOVERI DELLO STUDENTE
Art. 41 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi Art. 42 - Accesso agli atti amministrativi
Art. 43 - Diritti fondamentali Art. 44 - Norme di disciplina
Art. 45 - Provvedimenti disciplinari
Art. 46 - Registrazione dei provvedimenti disciplinari
TITOLO VIII: NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 47 - Norma transitoria Art. 48 - Entrata in vigore
Art. 49 - Modifiche al regolamento Art. 50 - Norma finale
Art. 1 - Definizioni
Ai sensi del presente Regolamento si intende per:
a) Attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall’Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento.
b) Xxxxxxxx: insieme degli aspetti preordinati al conseguimento del titolo accademico concernenti l’intero percorso dello studente a partire dall’immatricolazione.
c) Consiglio di Corso di Studio (CCS): insieme di docenti e rappresentanti degli studenti afferenti al corso di studio.
d) Consiglio Unificato di Corso di Studio CUCS: insieme di docenti e rappresentanti degli studenti afferenti al corso di studio dell'Organo collegiale.
e) Coorte: l’insieme degli studenti immatricolati al primo anno di un determinato Corso di studio, con riferimento ad uno specifico anno accademico.
f) Corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale/specialistica a ciclo unico e non.
g) Corsi di Laurea: xxxxx xx xxxxxx xxx 0x xxxxx, xx xxxxxx triennale.
h) Corso di Laurea Magistrale: Corso di Laurea del 2° ciclo, di durata biennale.
i) Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico: corso di laurea del 2° ciclo, di durata quinquennale o sessennale.
j) Credito: Credito formativo universitario (CFU) di cui all'art. 5 del DM 270/2004 ovvero la misura del volume di lavoro, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione
t) Sbarramento: Insieme di regole di natura didattica - acquisizione crediti e/o ottenimento frequenze - che impediscono l'iscrizione ad anni successivi di corso, determinate nei regolamenti Didattici dei corsi di studio.
u) Segreteria studenti: l’Ufficio di Segreteria competente per la gestione dei corsi di studio afferenti ad una specifica Facoltà o Dipartimento non coordinato in Facoltà.
v) Sito dell’Ateneo: xxx.xxxxxx.xx
w) Statuto: lo Statuto di autonomia dell’Università Politecnica delle Marche, con le modificazioni e integrazioni successive alla prima emanazione con decreto rettorale del 14 maggio 1998.
x) Struttura competente: struttura amministrativa o struttura didattica.
y) Struttura didattica: Facoltà ove costituita o Dipartimento non coordinato in Facoltà.
z) Studente: chi è iscritto a un corso di studio dell’Ateneo. aa) TAF A.: Attività in uno o più ambiti disciplinari di base.
bb) TAF B: Attività in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti.
cc) TAF C: Attività in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi. dd) TAF D: Attività autonomamente scelte dallo studente.
ee) Università o Ateneo: l’Università Politecnica delle Marche.
Art. 2 - Ambito di applicazione
1. In attuazione dell'articolo 31 del Regolamento Didattico di Ateneo, il presente regolamento definisce le procedure amministrative per l'iscrizione all'Università e per la gestione delle carriere degli studenti nel rispetto di quanto previsto dallo stesso Regolamento Didattico di Ateneo, dallo Statuto e dalla legislazione nazionale.
2. Le norme del presente regolamento si applicano agli studenti iscritti ai corsi di studio attivati presso l'Università. Esse si applicano altresì, qualora compatibili con la specifica normativa, agli studenti iscritti alle scuole di specializzazione, ai corsi di dottorato di ricerca, ai Master Universitari, ai Corsi di perfezionamento universitari e ad altre tipologie di corsi di formazione istituiti presso l'Università non espressamente richiamati.
TITOLO 1 - NORME RELATIVE ALL'AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO
Art. 3 - Requisiti di ammissione ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico
1. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea o di laurea magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso alternativamente di:
Diploma conseguito presso gli istituti italiani di istruzione secondaria di secondo grado, di durata
nelle norme di iscrizione.
5. Le strutture didattiche supportano gli studenti cui è stato attribuito un iniziale debito formativo, offrendo idonei corsi di recupero.
Art. 4 - Requisiti di ammissione ai corsi di laurea magistrale
1. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso alternativamente di:
laurea conseguita presso università italiane;
diploma universitario di durata triennale conseguito presso università italiane o di un titolo ad esso equivalente secondo la normativa vigente;
titolo di studio conseguito presso università estere riconosciuto equivalente al titolo accademico italiano dai competenti Organi Accademici.
2. È inoltre richiesto il possesso di requisiti curriculari e di un’adeguata preparazione personale, le cui definizioni e modalità di verifica sono stabilite nei Regolamenti didattici dei Corsi di studio e pubblicizzate annualmente nelle norme di iscrizione.
3. Il mancato soddisfacimento dei requisiti curriculari può comportare la necessità di integrare la carriera universitaria svolta nel precedente percorso accademico con il superamento di esami relativi a corsi singoli, suggeriti dalla Commissione deputata alla verifica del possesso dei requisiti di accesso. In tal caso il candidato è tenuto al recupero dei requisiti mancanti prima dell'immatricolazione, giacché non è prevista l'immatricolazione alla laurea magistrale con debiti formativi.
4. Il mancato superamento della prova prevista per l'accertamento dell'adeguata preparazione personale pregiudica la possibilità di procedere all'immatricolazione.
Art. 5 - Requisiti di ammissione ai corsi di studio a numero programmato
1. I corsi di studio ad accesso programmato sono corsi per l’ammissione ai quali è previsto il superamento di una selezione pubblica. Presso l’Ateneo possono essere istituiti corsi ad accesso programmato a livello locale o a livello nazionale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento.
2. Per i corsi a programmazione nazionale il numero dei posti e le norme concorsuali generali sono stabiliti di anno in anno da apposito decreto ministeriale.
3. L’Università emana annualmente i bandi di selezione in conformità alle prescrizioni dettate con il suddetto decreto, disciplinando i termini e le modalità di partecipazione alla selezione nonché le norme di espletamento delle prove concorsuali e le procedure successive alla pubblicazione delle graduatorie finali di merito.
4. I bandi sono tutti pubblicati sul sito dell’Ateneo.
5. Per essere ammessi ai corsi di studio a numero programmato, oltre al possesso del titolo di studio richiesto di cui agli articoli 3 e 4, occorre risultare in posizione utile nella graduatoria formulata a seguito del concorso espletato.
Art. 6 - Immatricolazione ai corsi di studio
1. L’immatricolazione è l’atto amministrativo con cui l’interessato acquisisce lo status di “studente universitario” mediante un’istanza da presentare secondo le modalità di accesso ed i termini stabiliti annualmente con provvedimenti adottati dagli Organi competenti. Sono fatte salve le disposizioni annuali disciplinate dagli specifici bandi per l’ammissione ai corsi di accesso a numero programmato a livello locale e nazionale nel rispetto della normativa vigente in materia.
disposizione dall’Ateneo con le modalità sotto indicate.
3. Il candidato che intende immatricolarsi deve registrarsi e compilare on line la domanda di immatricolazione. Immessi i dati richiesti, la conferma della domanda sarà effettuata seguendo le indicazioni riportate nelle norme annuali di iscrizione.
4. Alla domanda di immatricolazione, che costituisce dichiarazione sostitutiva di certificazione dei dati personali, del codice fiscale e del titolo di studio di accesso, va allegata la seguente documentazione, anche in formato elettronico, ove previsto:
documento di identità in corso di validità, in copia;
attestazione di versamento della prima rata delle tasse e contributi universitari, in copia;
una o più fotografie, formato tessera, secondo le indicazioni riportate nelle norme di iscrizione annuali;
permesso di soggiorno in corso di validità, in copia, o richiesta di rilascio presentata alla Prefettura di competenza (solo i candidati non comunitari);
Diploma di scuola media superiore, in originale, munito di traduzione, legalizzazione e dichiarazione di valore (solo per i candidati in possesso di titolo estero);
Altra documentazione, ove richiesta secondo le specifiche riportate nelle norme di iscrizione annuali.
5. A conclusione della procedura di immatricolazione sarà attribuito apposito numero di matricola progressivo. Tale numero identificativo di ciascuno studente permane anche nel caso di passaggio di corso all’interno dell’Ateneo. Nel caso invece di una nuova immatricolazione, a seguito di rinuncia agli studi o conseguimento di altra laurea, è attribuita una nuova matricola.
6. Non può immatricolarsi ad un corso di studio chi, in quel medesimo corso di studio, risulti essere docente.
7. Un laureato in un corso di studio, istituito in una determinata classe, o in un corso di studio di un ordinamento previgente ad esso equiparato, può immatricolarsi ad un altro corso di studio attivato nella medesima classe. Non è invece possibile immatricolarsi nuovamente allo stesso corso di studio, anche in presenza di percorsi formativi curriculari diversi.
Art. 7 - Immatricolazione a corsi post laurea: scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, master universitari e dottorati di ricerca
1. Per le procedure amministrative relative alle ammissioni, alle immatricolazioni e alle carriere degli studenti iscritti alle scuole di specializzazione, ai corsi di perfezionamento, ai master universitari e ai dottorati di ricerca si fa rinvio alla normativa nazionale di riferimento, agli appositi regolamenti di Ateneo e ai bandi di ammissione, nonché a quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento Didattico di Ateneo.
Art. 8- Contemporanea iscrizione
1. Salvo quanto previsto ai successivi commi e all’art. 26 - Sospensione -, è vietata la contemporanea iscrizione a più percorsi formativi che comportino il conseguimento di un titolo accademico o comunque l'acquisizione di crediti. In caso di contemporaneità di iscrizione, ovvero in presenza di versamento delle tasse e contributi effettuato per due o più corsi di studio nell’ambito dello stesso anno accademico, anche presso più sedi universitarie, lo studente decade dai percorsi formativi successivi alla prima iscrizione. In caso di contemporaneità di carriere attive per due o più corsi di studio, senza contemporaneità di iscrizione, risulta valida la carriera con l’iscrizione perfezionata, il cui atto viene considerato quale “rinuncia implicita” alla/e precedente/i.
2. È prevista la possibilità di contemporanea iscrizione:
a) a coloro che rientrino contemporaneamente nelle seguenti condizioni:
l'iscrizione al primo e secondo corso di studio si riferiscano ad anni accademici diversi;
il candidato all'immatricolazione ad un corso di studio ad accesso libero acquisisca il titolo accademico relativo al primo corso di studio entro l'ultima sessione utile dell'anno accademico di riferimento. Nel caso di immatricolazione ad un corso di studio ad accesso programmato lo studente deve essere in difetto del solo esame finale da superare entro la prima sessione utile successiva all'immatricolazione al nuovo corso di studio, o entro il termine stabilito dal bando di ammissione. In tal caso si configura la fattispecie di “immatricolazione condizionata” al conseguimento del titolo.
b) Agli iscritti agli Istituti superiori di studi musicali e coreutici secondo le disposizioni del D.M. 28/09/2011. L'interessato che rientra in questa fattispecie deve attenersi a quanto di seguito indicato:
effettua la preiscrizione al corso di studio prescelto entro le scadenze e secondo le modalità previste dall'Ateneo;
riferito al corso frequentato presso l'Istituto superiore di studi musicali e coreutici;
rimane iscritto con riserva fino all'approvazione di entrambi i piani di studio da parte delle rispettive strutture didattiche competenti;
non può, per ciascun anno accademico, superare la soglia complessiva di 90 CFU ad eccezione dei CFU ritenuti validi per entrambe le Istituzioni che verranno conteggiati una volta sola.
c) Agli iscritti a programmi di studio internazionali che rilasciano un titolo doppio/congiunto.
3. È altresì vietata la contemporanea iscrizione a un corso di studio e a uno o più corsi singoli, attivati dall’Ateneo.
4. Lo studente iscritto ad un corso di studio universitario è ammesso alla frequenza di un corso di perfezionamento di impegno inferiore a 1500 ore e con meno di 60 CFU, al termine del quale verrà rilasciato l’attestato di partecipazione con riconoscimento di crediti, qualora previsti nell’istituzione del Corso.
Art. 9 - Immatricolazione con titolo di studio estero
1. L'immatricolazione ai corsi di studio da parte di candidati stranieri - comunitari e non - in possesso di titolo conseguito all'estero è disciplinata da specifiche disposizioni ministeriali definite annualmente e rese note nelle norme di iscrizione.
2. Le disposizioni ministeriali relative all'ammissione degli studenti stranieri ai corsi universitari sono contenute nelle note ministeriali emesse a cadenza triennale, soggette ad aggiornamento annuale, e consultabili sul sito di ateneo. I candidati stranieri possono ottenere ulteriori informazioni presso le Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero.
3. La validità dei titoli di studio conseguiti all'estero, sia da cittadini stranieri che italiani, finalizzata all'immatricolazione, è valutata dalle strutture competenti nel rispetto delle predette disposizioni ministeriali e in attuazione di accordi internazionali vigenti.
4. L'immatricolazione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico è consentita solo al termine di un periodo di studi non inferiore a 12 (dodici) anni. Nel caso il sistema scolastico locale preveda percorsi di durata inferiore, il candidato è tenuto a dimostrare di aver frequentato l'università, superando i relativi esami, per un numero di anni pari al raggiungimento del requisito minimo dei dodici anni di scolarità prima di aver accesso ai corsi universitari. Per tali esami al candidato è inibita la possibilità di chiedere la convalida.
5. L’immatricolazione dei cittadini non comunitari residenti all'estero avviene nel rispetto del numero programmato annualmente dall'Ateneo e pubblicato sul sito MIUR e previa verifica del superamento della prova di conoscenza della lingua italiana, ove prescritta.
6. I cittadini comunitari ovunque residenti, i cittadini non comunitari con regolare permesso di soggiorno in Italia e i cittadini italiani con titolo di studio all'estero accedono direttamente ai corsi senza limitazione di contingente.
7. L'elenco della documentazione prescritta ai fini dell'immatricolazione è riportata nelle norme di iscrizione.
Art. 10 - Immatricolazione a seguito di richiesta di riconoscimento di titolo accademico conseguito all'estero - equipollenza-
1. Un titolo accademico conseguito presso università straniere può essere dichiarato equipollente, ovvero di pari valore, a tutti gli effetti giuridici, del titolo corrispondente rilasciato dall'Università, sulla base di specifiche disposizioni contenute in accordi internazionali bilaterali o plurilaterali. In tal caso il riconoscimento avviene con provvedimento rettorale.
2. Il candidato in possesso di titolo accademico conseguito all'estero richiede il riconoscimento del titolo stesso con il corrispondente titolo accademico italiano presentando domanda alla Segreteria Studenti nel rispetto delle modalità di seguito indicate e dei termini previsti nelle norme di iscrizione.
3. In virtù dell'autonomia riconosciuta alle Università, ope legis, ai fini dell'accesso, del proseguimento e del conseguimento dei titoli universitari italiani, la richiesta di equipollenza, previa deliberazione degli Organi Accademici competenti può concludersi con:
a) riconoscimento totale del percorso di formazione svolto all'estero e contestuale rilascio del titolo italiano equivalente, previa effettuazione di regolare immatricolazione e pagamento del contributo previsto per la stampa della pergamena di laurea, della tassa di iscrizione, della tassa regionale per il diritto allo studio e dell’imposta di bollo;
Consiglio di Amministrazione;
c) abbreviazione del percorso di formazione del corso, con valutazione e riconoscimento in crediti delle attività formative svolte nelle università straniere e l'ammissione ad un determinato anno di corso di studio. In tal caso il candidato deve procedere all'immatricolazione secondo quanto già disposto all'art. 6.
4. In assenza dei predetti accordi internazionali, ed in tutti i casi di cui al precedente comma 3, lettere a), b) e c), sulla richiesta di riconoscimento delibera caso per caso il Senato Accademico tenuto conto della coerenza degli studi compiuti all'estero. La delibera è assunta, previo parere favorevole del Consiglio di Facoltà/Dipartimento, su proposta del CCS/CUCS. La dichiarazione di piena equipollenza del titolo di studio estero con quello italiano è resa con decreto rettorale. Gli estremi normativi o del provvedimento rettorale sulla base dei quali è stata dichiarata l'equipollenza sono riportati nella pergamena di laurea in aggiunta ai dati ordinariamente presenti.
5. Avverso la delibera assunta dal Senato Accademico il candidato può presentare ricorso in opposizione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
6. I cittadini non comunitari residenti all'estero che chiedono il riconoscimento del titolo accademico estero devono dimostrare la conoscenza della lingua italiana, ove prescritta.
7. Alla domanda di riconoscimento del titolo accademico estero, rivolta al Magnifico Rettore, deve essere allegata la documentazione già prescritta per l'ammissione alle lauree magistrali dalle disposizioni ministeriali e secondo le modalità ivi riportate. Di seguito la documentazione di norma richiesta:
titolo di studio conseguito presso una Università o titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario che consenta in loco il proseguimento degli studi universitari nel livello successivo (solo se il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo di almeno 12 anni di scolarità), corredato da Dichiarazione di valore;
certificato rilasciato dalla competente Università - debitamente confermato dalla Rappresentanza diplomatica - attestante gli esami superati, nonché per ogni disciplina, i programmi dettagliati per il conseguimento del titolo ed il numero delle ore previste per ogni attività formativa e le votazioni conseguite. Tale certificato deve essere munito di traduzione ufficiale effettuata da parte delle Rappresentanze Diplomatiche competenti nel Paese di conseguimento del titolo di studio. I programmi possono essere prodotti in una delle seguenti lingue: italiano o inglese.
Gli studi post secondari (esami e crediti) già compiuti possono essere attestati dal “Diploma Supplement”, ove adottato.
Art. 11 - Immatricolazione/iscrizione in regime di part time
1. Le norme contenute nel presente articolo sono applicabili solo agli studenti che intendano immatricolarsi/iscriversi ad un corso di laurea o ad un corso di laurea magistrale, con esclusione dei corsi di studio a programmazione nazionale o locale.
2. L’attribuzione dello status di “studente part time” può essere richiesta da coloro che abbiano necessità di articolare la durata del corso di studio in un numero di anni superiore alla durata normale.
3. Tale status si acquisisce per un periodo minimo di due anni accademici consecutivi e può essere ottenuto per un periodo massimo pari al doppio della durata normale del corso di studio. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente in regime di studio a tempo parziale è pari di norma a 30 CFU e non può in ogni caso superare di norma i 60 CFU nel biennio. Agli studenti che optano per il regime di studio a tempo parziale viene assegnato lo stesso piano di studio offerto agli studenti full time ma un tempo più lungo entro il quale acquisire i crediti necessari per il conseguimento del titolo di studio.
4. L’attribuzione dello status di studente part time può essere richiesta al momento dell’immatricolazione o dell’iscrizione ad anno successivo, entro i termini ordinari fissati annualmente dal Senato Accademico. La qualifica di studente part time viene mantenuta per il periodo di cui al precedente comma 3, salvo eventuale rinuncia alla qualifica stessa che può avvenire soltanto alla conclusione del periodo minimo di due anni accademici.
5. Allo studente a tempo parziale si applica una riduzione sull’ammontare dei contributi nella misura percentuale prevista dal Regolamento contribuzione studentesca di cui all’art. 36 c.3. La predetta riduzione non è applicabile sulla tassa regionale per il diritto allo studio e sull’imposta di bollo.
Art. 12 - Immatricolazione con abbreviazione di corso
1. È concessa la possibilità di immatricolarsi con abbreviazione di corso, ovvero di seguire e concludere un percorso formativo in un numero di anni inferiore alla durata normale dello stesso a coloro che siano in possesso di conoscenze e competenze acquisite a seguito di:
a) studi universitari compiuti presso università italiane o straniere;
b) acquisizione di crediti a seguito di iscrizione a corsi singoli presso Università italiane;
Le predette conoscenze e competenze sono riconosciute in crediti purché coerenti con il percorso di studio intrapreso.
2. Lo studente che rientra anche in una sola delle condizioni di cui ai punti a) e b) del precedente comma, deve, all'atto della immatricolazione, richiedere il riconoscimento delle attività formative pregresse con un'istanza rivolta agli Organi Accademici competenti. L'istanza e la relativa documentazione vengono inoltrate alla Segreteria Studenti che, secondo i limiti stabiliti, dall'ordinamento didattico, dal percorso di formazione relativo alla coorte di appartenenza ed in base alla disponibilità di posti per i corsi a numero programmato, provvede all'immatricolazione condizionata dello studente all’anno di corso richiesto. Il riconoscimento dei crediti e l'assegnazione dell'anno di corso al quale immatricolare lo studente è deciso dal CCS/CUCS sulla base dei criteri stabiliti nei singoli Regolamenti didattici dei corsi di studio.
3. Lo studente può, anche in un anno successivo all'immatricolazione, richiedere il riconoscimento delle attività di cui al comma 1 con le stesse modalità descritte al comma precedente; in tal caso, indipendentemente dal numero di crediti riconosciuti dal CCS/CUCS, non potrà essere consentita l'abbreviazione della normale durata del corso di studio.
4. Lo studente già in possesso di un diploma di laurea o di laurea magistrale non può accedere, rispettivamente per un ulteriore corso di laurea o di laurea magistrale, alle provvidenze destinate ai capaci e meritevoli privi di mezzi.
5. Le modalità di riconoscimento delle attività formative e di attribuzione delle votazioni conseguite sono disciplinate da apposite norme denominate “Linee guida per il riconoscimento di crediti formativi universitari”, allegate al presente Regolamento (allegato sub 1).
Art. 13 - Immatricolazione con riconoscimento in crediti di attività extrauniversitarie
1. È prevista la possibilità di immatricolarsi con riconoscimento in crediti di attività formative extrauniversitarie, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 15, del Regolamento Didattico di Ateneo, nel rispetto del limite previsto dal comma stesso di predetto regolamento, per coloro che:
a) hanno svolto attività formative volte all'acquisizione di conoscenze ed abilità professionali;
b) sono in possesso di conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione le Università abbiano concorso.
Per quanto riguarda le modalità di riconoscimento delle predette attività extrauniversitarie si fa espresso rinvio
all'apposito Regolamento denominato “Criteri per il riconoscimento delle conoscenze e delle abilità professionali certificate e formative finalizzate al conseguimento delle Lauree, delle Lauree Magistrali e Xxxxxx Xxxxxxxxxx a
ciclo unico presso l'Università Politecnica delle Marche” allegato al presente regolamento (allegato sub 2).
2. Lo studente che rientra anche in una sola delle condizioni di cui ai punti a) e b) del precedente comma, deve, ad avvenuta immatricolazione, richiedere anno per anno il riconoscimento delle attività formative pregresse extrauniversitarie entro i termini stabiliti dal Senato Accademico. L'istanza e la relativa documentazione, vengono presentate alla Segreteria Studenti che provvede all'inoltro all'Organo deliberante cui compete individuare quali attività formative curriculari possono essere riconosciute, sulla base di un'attenta valutazione della coerenza.
3. Le modalità di riconoscimento delle attività formative e di attribuzione delle votazioni conseguite sono disciplinate da apposite norme denominate “Linee guida per il riconoscimento di crediti formativi universitari”, allegate al presente Regolamento (allegato sub 1).
presso Università estere;
c) studenti universitari comunitari iscritti presso Università estere;
d) studenti universitari extracomunitari non regolarmente soggiornanti in Italia iscritti presso Università estere.
In riferimento alle modalità di iscrizione ed ai termini per i soggetti che rientrano nelle condizioni di cui ai punti c) e d), si fa espresso rinvio alle norme di accesso ai corsi universitari emanate annualmente dal MIUR in accordo con i Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Interno. Tali soggetti devono comunque presentare il certificato di laurea/iscrizione tradotto e legalizzato dall'Autorità Diplomatica italiana competente.
2. A colui che ha ottenuto l’iscrizione ai corsi singoli non può essere riconosciuto lo status di studente in quanto non è iscritto ad alcun corso di studio.
3. Le domande di iscrizione ai corsi singoli attivati in corsi di studio a numero programmato devono essere preventivamente valutate dagli Organi Accademici competenti della struttura didattica di afferenza dei corsi di studio. Nel caso dei corsi di Master o corsi di perfezionamento la valutazione sarà effettuata dal Comitato Ordinatore.
4. La domanda di iscrizione, rivolta al Magnifico Rettore, deve essere inoltrata alla Segreteria Studenti nei periodi temporali fissati annualmente dal Senato Accademico per ciascun semestre o altra modalità di organizzazione della didattica congrui con l'inizio delle lezioni. In casi eccezionali e debitamente documentati è consentito, previa autorizzazione rettorale, accogliere la domanda di iscrizione in data successiva all'inizio delle lezioni o fuori dal periodo didattico in cui è collocato l'insegnamento e consentire la registrazione del relativo esame.
5. Gli iscritti sono tenuti al pagamento delle tasse e contributi il cui importo viene fissato dal Consiglio di Amministrazione in sede di determinazione annuale della contribuzione studentesca.
6. Gli esami relativi alle attività di formazione, di cui si ottiene la frequenza tramite l'iscrizione, devono essere sostenuti entro l'ultima sessione utile dell'anno accademico di iscrizione. Per coloro che non sostengono gli esami entro detta scadenza la posizione amministrativa verrà chiusa d'ufficio e per l'acquisizione dei crediti i medesimi devono procedere ad una nuova iscrizione previo pagamento delle relative tasse e contributi.
7. Non possono iscriversi ai corsi singoli gli studenti già iscritti per lo stesso anno accademico ad un corso di studio di questo o altro Ateneo, principio già ribadito all'art. 8, titolato - Contemporanea iscrizione. Non è altresì consentita l'iscrizione ai corsi singoli in regime di interruzione o sospensione degli studi anche presso altro Ateneo.
8. L'interessato può ottenere l'iscrizione ad un numero di attività formative corrispondenti ad un numero di crediti non superiore a 30 per anno accademico. Tale limitazione vale anche per il laureato che, non in possesso dei requisiti curriculari necessari per l'accesso ad un corso di laurea magistrale, può integrare la propria formazione con l'acquisizione di crediti dei corsi singoli.
9. Dell'iscrizione ai corsi singoli e del superamento delle relative prove di valutazione del profitto gli studenti interessati hanno diritto di ottenere la certificazione secondo le vigenti norme.
10. I crediti acquisiti con il superamento degli esami dei corsi singoli possono essere riconosciuti allo studente che si iscrive successivamente ad un corso di studio dell'Università. Tale riconoscimento da parte del CCS/CUCS non potrà essere superiore a 60 cfu per la laurea ed a 30 per la laurea magistrale.
11. L'iscritto a corsi singoli non gode dell'elettorato passivo e attivo nelle elezioni delle rappresentanze studentesche né dei benefici in materia di diritto allo studio.
Art. 15 - Rilascio badge, indirizzo e-mail istituzionale, credenziali di accesso ai servizi online
1. Ad avvenuta immatricolazione, l'Università rilascia a tutti gli studenti le credenziali istituzionali per accedere ai servizi informatici. Vengono inoltre rilasciati, ove previsti, una tessera chip card - badge -, per l'utilizzo di alcuni servizi (parcheggio, accesso alle biblioteche, rilevazione presenza etc.) ed un ulteriore libretto in cui vengono registrate le attività formative professionalizzanti o il tirocinio o le attività di natura pratica. Dall’a.a. 2019-20 il libretto di iscrizione cartaceo sarà sostituito da un badge che ha anche funzione di tessera di riconoscimento.
richiesta la denuncia presentata alle Autorità competenti.
5. Lo studente è responsabile della corretta conservazione ed utilizzazione del libretto e del badge.
6. Allo studente è messa a disposizione un’area riservata dove è possibile utilizzare servizi riservati ed avere a disposizione informazioni relative alla propria carriera. All’area si accede tramite credenziali istituzionali rigorosamente personali. Tali credenziali sono utilizzate come strumento di autenticazione ai servizi on line offerti dall'Università. Le dichiarazioni e le richieste inoltrate tramite l’area riservata si ritengono soddisfare a tutti gli effetti di legge quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
7. Allo studente viene inoltre attribuito un indirizzo di posta elettronica che costituisce canale privilegiato per la comunicazione tra studente e Università.
8. Lo studente ha il dovere di controllare l'area riservata, il sito istituzionale e la propria casella di posta elettronica, giacché le strutture competenti utilizzano tali strumenti per comunicare agli studenti informazioni relative alla carriera universitaria.
TITOLO II: NORME RELATIVE ALLA CARRIERA DELLO STUDENTE
Art. 16 - Iscrizione ad anni di corso successivi al primo e regole per la progressione della carriera (studente in corso, ripetente, condizionato, fuori corso)
1. Lo studente è tenuto a rinnovare l'iscrizione con continuità e sino al conseguimento del titolo.
2. L'iscrizione ad anni successivi al primo si ottiene con il pagamento della prima rata di tasse e contributi universitari, da effettuarsi nel periodo di norma fissato dal 15 luglio al 5 novembre di ciascun anno. Con tale pagamento lo studente manifesta la volontà all'iscrizione e non corre l'obbligo per il medesimo di compiere alcun altro atto formale.
3. I termini e le modalità vengono stabiliti annualmente dal Senato Accademico in sede di definizione delle norme di iscrizione ai corsi di studio. Il rinnovo dell'iscrizione oltre i predetti termini comporta l'obbligo di versamento di un contributo di mora il cui importo viene fissato dal Consiglio di Amministrazione in sede di determinazione annuale della contribuzione studentesca.
4. L'introduzione di “sbarramenti” all'iscrizione all'anno successivo può aver luogo soltanto per motivi didattici. L'acquisizione del numero di crediti previsto per superare lo sbarramento deve avvenire entro il termine fissato nei Regolamenti Didattici dei corsi di studio o altra data deliberata dal Senato Accademico che non potrà comunque andare oltre il 31 ottobre.
5. La carriera dello studente segue, per quanto attiene alla didattica, le regole indicate nei Regolamenti Didattici dei corsi di studio.
6. Lo studente ottiene l'iscrizione nella posizione di “studente in corso”, “studente ripetente”, “studente fuori corso”.
7. È iscritto nella posizione di “studente in corso” lo studente che rinnova l'iscrizione e consegue il titolo in un numero di anni pari alla durata legale del corso di studi.
8. È iscritto nella posizione di “ripetente”:
a) lo studente che non assolve all'obbligo formativo aggiuntivo nel primo anno entro il termine stabilito al precedente comma 4;
b) lo studente che non ottenga le frequenze previste per il passaggio all'anno di corso successivo secondo quanto previsto dai Regolamenti didattici dei corsi di studio.
Gli anni di ripetenza sono, in ogni caso, computati ai fini del calcolo della decadenza.
9. È iscritto nella posizione di “fuori corso”:
corso dell'ultimo anno);
d) lo studente che, essendo stato iscritto ad un anno del proprio corso di studi ed essendo in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'anno successivo, non ha chiesto ed ottenuto tale iscrizione per tutta la durata dell'interruzione degli studi (fuori corso per gli anni di interruzione).
10. Lo studente in posizione di fuori corso non ha l'obbligo di frequenza alle lezioni. La struttura didattica di competenza può autorizzare il sostenimento degli esami anche nei periodi in cui si svolgono le lezioni.
11. Allo studente viene aggiornata la coorte di appartenenza quando il Regolamento didattico dei corsi di studio ha subito negli anni accademici una modifica di natura sostanziale tale da non garantire allo studente la permanenza nella coorte nativa. In tal caso lo studente sarà associato alla coorte degli studenti che, per quell'anno accademico, si iscrivono come regolari e la sua carriera pregressa sarà soggetta a convalida.
12. Lo studente si ritrova nella posizione di “iscritto sotto condizione” nel periodo che intercorre tra la data di iscrizione e la data di superamento dello sbarramento, ove previsto nel regolamento didattico del corso di iscrizione. Per tale studente, l'iscrizione condizionata è regolarizzata d'ufficio qualora abbia soddisfatto le condizioni prescritte. In difetto lo studente viene iscritto in posizione di fuori corso intermedio o ripetente.
Art. 17 - Frequenza ai corsi
1. L'Ateneo, nella propria organizzazione didattica, garantisce il diritto di frequenza per le attività formative comprese nell'Offerta Formativa e attivate nell'anno accademico.
2. Lo studente ha il diritto/dovere di frequentare le lezioni e di partecipare a tutte le attività formative previste dal Regolamento del corso di studio cui è iscritto secondo le modalità previste dal Regolamento stesso.
3. Limitatamente ai corsi di studio che prevedono l'obbligatorietà della frequenza, il docente è tenuto a verificare che lo studente frequenti l'attività formativa di cui risulta titolare/responsabile del corso. In tal caso la Segreteria Studenti invia all'inizio del relativo periodo didattico al docente l'elenco degli studenti che hanno ottenuto l'iscrizione al corso di insegnamento ed il medesimo deve, al termine del singolo periodo didattico, comunicare per iscritto alla Segreteria Studenti i nominativi degli studenti ai quali non è riconosciuta l'attestazione di frequenza. In mancanza di esplicita segnalazione la frequenza si intenderà acquisita e verrà registrata nel sistema gestionale della carriera studenti. La stessa procedura è prevista anche nel caso di singola attività formativa con frequenza obbligatoria.
Art. 18 - Piano di studio: presentazione e accoglimento
1. Ad avvenuta immatricolazione o iscrizione ad anni successivi al primo, lo studente è tenuto alla presentazione del piano di studi, in modalità telematica, nel termine annualmente fissato dal Senato Accademico, di norma al 30 novembre.
2. Lo studente è responsabile della corretta compilazione del piano di studi con particolare riferimento all'osservanza di tutte le regole previste dal Regolamento del corso di studio, pena la non ammissibilità all'esame di laurea.
3. Il piano di studi può essere presentato secondo le alternative modalità:
piano di studi standard. È un piano di studi che corrisponde a standard consigliati dai CCS/CUCS e viene approvato d'ufficio;
piano di studi individuale. È un piano di studi che non corrisponde a standard consigliati dai CCS/CUCS e viene sottoposto per l'approvazione al CCS/CUCS. In ogni caso non potranno essere derogati i CFU obbligatoriamente previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio.
didattici dei corsi di studio, dello stesso livello formativo al quale lo studente è iscritto; non è, pertanto, possibile di norma sostenere esami della laurea magistrale da parte dello studente iscritto ad una laurea triennale e viceversa. Gli insegnamenti in soprannumero non devono essere obbligatoriamente sostenuti ai fini del conseguimento del titolo di studio. La Segreteria Studenti è autorizzata ad accogliere la richiesta di annullamento di eventuali esami soprannumerari non sostenuti, e già approvati in fase di piano, contestuale alla domanda di laurea.
7. Tutte le attività formative afferenti all'Offerta Formativa relativa ai corsi dell'area medica e sanitaria a programmazione nazionale possono essere fruiti esclusivamente dagli studenti iscritti ai medesimi corsi.
Art. 19 - Riconoscimento di periodi di formazione effettuati all’estero nell’ambito di programmi di mobilità internazionale
1. Gli studenti ammessi a trascorrere un periodo di formazione all’estero ai sensi dell’art. 22 del Regolamento Didattico d’Ateneo, al rientro in Italia sono tenuti a consegnare all’Ufficio Relazioni Internazionali la certificazione dell’Ente ospitante relativa alle attività formative svolte positivamente e ai relativi crediti, ove previsti, al fine di ottenerne il “pieno riconoscimento accademico” da parte del CCS/CUCS. Tale Organo può deliberare che la valutazione dell’attività di formazione svolta all’estero sia effettuata dal Delegato per la Mobilità Internazionale, funzione che può essere svolta da un professore o ricercatore. Il “pieno riconoscimento accademico”, che è peraltro una delle condizioni esplicitamente contenute nella Carta Universitaria Xxxxxxx, è garantito dall’Università se l’attività formativa è preventivamente autorizzata nel Learning agreement o analogo documento che deve essere obbligatoriamente compilato prima dell’avvio della mobilità.
2. Per ciascun corso di laurea, di laurea magistrale le attività formative oggetto di riconoscimento sono individuate nelle seguenti tipologie:
a) attività in uno o più ambiti disciplinari di base (con esclusione dei corsi di laurea magistrale biennali);
b) attività in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti;
c) attività autonomamente scelte dallo studente;
d) attività in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi;
e) attività relative alla preparazione della prova finale;
f) ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, inclusi i tirocini formativi e di orientamento, o stage.
Per quanto riguarda la predetta tipologia e), al fine di permettere allo studente l'individuazione del numero dei crediti maturati durante la preparazione dell'elaborato finale nell'ambito di un programma di mobilità internazionale, la prova finale verrà ripartita in due distinti moduli cui sarà associato un numero di crediti così definito: 1° modulo, denominato “discussione tesi”, con peso pari ad 1 credito formativo universitario; 2° modulo, denominato “prova finale” con peso pari ad n-1 crediti formativi universitari, ove n è il numero totale dei crediti previsti per la prova finale in ciascun regolamento di corso di studi.
3. A riconoscimento avvenuto, la relativa documentazione viene trasmessa alla Segreteria Studenti a cura del CCS/CUCS o Delegato ai fini della registrazione della carriera dello studente.
4. Le attività formative riconosciute nell'ambito della mobilità internazionale sono registrate nel sistema gestionale sia nel caso di prove di valutazione che nel caso di frequenze:
− con la data in cui sono state effettivamente acquisite (data di superamento dell’esame) risultante nel certificato - Transcript of Records -;
− con la data di rilascio del certificato - Transcript of Records -, qualora in esso manchi la data dell’acquisizione;
Art. 20 - Esami di profitto: definizione e regole, ammissione, verbalizzazione ed eventuale annullamento
Definizione e regole
1. Per esame di profitto si intende qualsiasi prova o verifica volta all’accertamento dei risultati di apprendimento attesi dallo studente che venga svolta davanti ad una Commissione Giudicatrice secondo modalità stabilite dai Regolamenti didattici dei corsi di studio in accordo con le norme generali fissate dal Regolamento Didattico di Ateneo e nel rispetto dei diritti degli studenti.
2. Il docente responsabile della valutazione per ciascun esame è il docente responsabile dell’attività formativa. Per docente responsabile dell'attività formativa, ai fini del presente articolo, si intende:
a) il docente titolare dell'attività, ovvero il docente cui è affidato per compiti didattici, per supplenza o per contratto l'insegnamento monodisciplinare o il modulo coordinato, qualora erogato in modalità di didattica frontale;
b) il docente cui è affidata la responsabilità dell'insegnamento monodisciplinare o modulo coordinato erogato in modalità alternative alla didattica frontale (seminari, attività laboratoriale, stage etc.).
3. Per i corsi integrati la commissione è formata da tutti i docenti responsabili delle attività formative costituenti i corsi medesimi, con un minimo di due docenti, e presieduta dal Coordinatore del corso.
4. Per gli insegnamenti monodisciplinari la commissione è costituita da almeno due membri ed è presieduta dal docente responsabile dell'attività formativa.
5. Il docente responsabile della valutazione garantisce il corretto svolgimento della prova in base a quanto stabilito dal presente regolamento. Il risultato della prova viene registrato nelle carriere degli studenti interessati.
6. Nelle procedure di valutazione, il docente responsabile deve essere coadiuvato da altri docenti, giacché la commissione d’esame deve essere sempre costituita da almeno due docenti. Alla formazione del giudizio partecipano tutti coloro che hanno contribuito alle diverse fasi di valutazione. Prove scritte o altri elaborati sono conservati per un anno accademico a cura del docente responsabile dell'attività formativa.
7. Il docente è personalmente responsabile dell’adempimento delle norme, relative alla corretta verbalizzazione degli esami.
8. Il calendario degli esami di profitto è stabilito dal Dipartimento di riferimento o dalla Facoltà ove costituita, sentiti i docenti interessati, nei limiti di quanto previsto nel presente regolamento e nel regolamento didattico di Ateneo. Il calendario degli appelli di esame deve essere di norma pubblicato prima dell'inizio delle lezioni e comunque non oltre i due mesi precedenti la data di inizio sessione.
9. In ogni anno accademico sono previste più sessioni di esami e per ogni sessione si possono prevedere più appelli di esami.
10. In concomitanza delle scadenze per l’ammissione alla prova finale, nella definizione del calendario degli esami si tiene conto delle scadenze amministrative previste per coloro che presentano domanda di laurea e pertanto l'ultimo appello utile viene fissato non oltre il 15° giorno lavorativo precedente la data di inizio della sessione di esame di laurea.
Ammissione
11. Lo studente è ammesso a sostenere esami solamente per le attività formative presenti nel proprio piano di studi, comprese le attività a scelta o soprannumerarie, che siano state regolarmente frequentate, rispettando le prescritte propedeuticità e gli eventuali sbarramenti.
12. Per essere ammesso a sostenere gli esami di profitto lo studente deve essersi preventivamente iscritto all’appello, utilizzando le procedure online. Lo studente deve presentarsi agli esami di profitto munito di un documento di identità in corso di validità e il docente responsabile procede alla verifica dopo aver accertato l’identità dello studente.
13. Nel rispetto anche di quanto previsto dalla Carta dei diritti e doveri degli studenti e delle studentesse, nel corso dell’esame lo studente può ritirarsi per migliorare il possibile esito. L’esame in tal caso è verbalizzato come “ritirato” e non ha alcuna influenza sulla carriera.
14. Non può essere ripetuto un esame superato con esito favorevole né un esame riconosciuto tramite convalida da parte della struttura didattica competente.
15. Lo studente ha diritto a sostenere l’esame dell'attività formativa in anni successivi a quello nel quale ne ha ottenuto l'iscrizione o la frequenza con le modalità, programma e docente riferiti all’anno risultante dal piano degli studi. Qualora il docente, nell’anno di sostenimento dell’esame, non sia più titolare dell’insegnamento, la struttura didattica competente procede alla nomina di apposita commissione.
Verbalizzazione ed eventuale Annullamento
16. La verbalizzazione dell’esame di profitto avviene mediante l’utilizzo di una procedura telematica il cui esito è la produzione di un verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente della Commissione.
17. Il predetto Presidente:
in possesso della firma digitale, non ha l’onere di restituire il verbale alla Segreteria Studenti in quanto viene conservato secondo le norme che disciplinano la conservazione digitale dei documenti amministrativi;
non in possesso della firma digitale - docente a contratto -, ha l’onere di inviare il verbale entro 5 (cinque) giorni dalla data di chiusura dell’appello di esame alla Segreteria Studenti, per la sua conservazione presso gli archivi dell’Ateneo. Le Segreterie studenti non hanno responsabilità per esami non registrati qualora i verbali non risultino pervenuti entro i suddetti termini.
18. Per la verbalizzazione delle prove saranno seguite le indicazioni di seguito esposte:
a) nel caso in cui l’esame si svolga in sola forma orale la pubblicazione degli esiti dovrà essere effettuata entro 5 giorni dalla data di conclusione dell’appello;
b) nel caso in cui l’esame si svolga in sola forma scritta il termine e la modalità di notifica degli esiti della prova saranno comunicati allo studente il giorno stesso della prova. L’esito dell’esame verrà pubblicato entro e non oltre 20 giorni dalla data di sostenimento dello stesso;
c) nel caso in cui l’esame si svolga in forma scritta ed in successiva forma orale, l’esito della prova scritta sarà comunicato allo studente prima del sostenimento della prova orale, di norma entro 15 giorni;
Lo studente ha il diritto di accettare o rifiutare il voto proposto quale esito dell’esame di profitto, attraverso l’apposita procedura informatizzata, entro i 3 tre giorni successivi alla pubblicazione. In caso di mancato rifiuto da parte dello studente entro il termine suddetto il voto si intende accettato e il presidente della Commissione procede alla verbalizzazione definitiva del voto.
La data di verbalizzazione è sempre quella della prova.
Qualora il Presidente della Commissione ravvisi un errore materiale nella verbalizzazione del voto, la variazione potrà avvenire previa richiesta scritta del Presidente della Commissione e su parere favorevole espresso dai Presidi/Direttori di Dipartimento, da trasmettere agli Uffici Corsi di Studio competenti che provvederanno alla riapertura del verbale al fine di consentire al docente la modifica del voto.
In sede di esame il libretto universitario (qualora posseduto) sarà richiesto dai docenti solo successivamente all’espletamento della prova ed alla comunicazione allo studente del voto riportato.
Nel caso in cui, in fase di registrazione del voto nella carriera dello studente, si verifichi che lo studente non è in possesso dei requisiti di ammissione all’esame la Segreteria Studenti provvederà all'annullamento dell'esame con disposizione direttoriale. Di tale provvedimento verrà data comunicazione allo studente e al Presidente della Commissione d'esame.
Art. 21 - Assicurazione studenti
1. Durante lo svolgimento delle attività istituzionali all’interno delle proprie strutture, l’Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni a:
studenti iscritti ai corsi di studio compresi i corsi di dottorato di ricerca, le scuole di specializzazione;
soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento;
studenti collaboratori, ovvero studenti che svolgono la collaborazione a tempo parziale.
2. Le informazioni sulle polizze stipulate sono presenti all’interno dell’area riservata di ogni studente.
3. Sarà altresì garantita, sempre nell’ambito delle attività istituzionali, la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile di danni a Terzi (R.C.T.).
4. È previsto, su richiesta scritta dello studente interessato, il rilascio di apposita dichiarazione relativa alla propria posizione di assicurato.
14
Art. 22 - Trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali e sensibili degli studenti e dei laureati è effettuato in applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n° 196/2003.
TITOLO III: NORME RELATIVE ALLA MODIFICAZIONE DELLA CARRIERA DELLO STUDENTE
Art. 23 - Xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx
0. Il passaggio di corso si verifica quando lo studente, dopo aver regolarizzato l’immatricolazione al proprio corso di studi, ed in qualunque anno di corso, chiede presentando formale istanza presso la Segreteria Studenti, ed ottiene l’iscrizione ad altro Corso di studi dello stesso o di altro Dipartimento in Ateneo.
2. L’istanza, rivolta al Magnifico Rettore, va presentata nel periodo stabilito annualmente dal Senato Accademico, di norma dal 15 luglio al 5 novembre e secondo le modalità indicate dalla Segreteria Studenti di riferimento del corso di studio di provenienza. Sono accolte le istanze presentate successivamente al predetto termine e fino al mese di dicembre con pagamento di mora ordinaria. Il Rettore può autorizzare il passaggio richiesto anche oltre il mese di dicembre, in presenza di gravi e documentati motivi, con l'applicazione di un contributo di mora.
3. Per i corsi di studio a numero programmato, ai fini del passaggio di corso, è necessario sostenere e superare la prova di ammissione prevista ed essere collocato nella graduatoria in posizione utile.
4. Lo studente nello stesso anno accademico può chiedere un solo passaggio ad altro corso di studi, fatta eccezione per i candidati all'ammissione a corsi di studio a numero programmato. In ogni caso deve possedere i requisiti di accesso prescritti per l'ammissione al nuovo corso di studi: titolo di scuola media superiore per la laurea e i requisiti curriculari ed un'adeguata personale preparazione per la laurea magistrale.
5. Gli studenti iscritti ai corsi di studio interclasse che intendono transitare sull’altra classe prevista nel percorso di formazione, sono tenuti a presentare specifica istanza contestualmente alla domanda di convalida entro i termini di iscrizione.
6. Le modalità di riconoscimento delle attività formative e di attribuzione delle votazioni conseguite sono disciplinate da apposite norme denominate “Linee guida per il riconoscimento di crediti formativi universitari”, allegate al presente Regolamento (allegato sub 1).
Art. 24 - Trasferimento ad altro Ateneo
1. Lo studente può ottenere il trasferimento ad altra Università, presentando domanda rivolta al Magnifico Rettore nel periodo stabilito annualmente dal Senato Accademico, di norma dal 15 luglio al 5 novembre e secondo le modalità indicate dalla Segreteria Studenti di riferimento del corso di studio di partenza. Sono accolte le istanze presentate successivamente al predetto termine e fino al mese di dicembre con pagamento di mora ordinaria. Il Rettore può autorizzare il trasferimento richiesto anche oltre il mese di dicembre, in presenza di gravi e documentati motivi, con l'applicazione di un contributo di mora.
2. Nel caso in cui il corso di studio di destinazione del trasferimento è a numero programmato, alla domanda va obbligatoriamente consegnato il nulla osta dell'Università d'accoglienza.
3. Lo studente in trasferimento non è tenuto al pagamento della prima rata di tasse e contributi per l'anno accademico cui si riferisce l'istanza di congedo; è tenuto tuttavia a regolarizzare eventuali posizioni debitorie pregresse e a versare uno specifico contributo denominato “tassa di iscrizione finalizzata al trasferimento” il cui importo viene fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
4. A partire dalla data di presentazione della domanda di trasferimento allo studente non è più consentito compiere alcun atto di carriera.
5. Qualora lo studente trasferito ritorni presso l’Università senza aver compiuto alcun atto di carriera universitaria è reintegrato nella carriera precedente. Tale disposizione non si applica allo studente il cui corso di
Segreteria Studenti di riferimento del corso di destinazione. Sono accolte le istanze presentate successivamente al predetto termine e fino al mese di dicembre con pagamento di mora ordinaria. Il Rettore può accogliere il trasferimento richiesto anche oltre il mese di dicembre, in presenza di gravi e documentati motivi, con l'applicazione di un contributo di mora.
3. L’istanza di trasferimento viene accolta anche se lo studente non ha rinnovato l’iscrizione nell’Università di provenienza.
4. Per lo studente che abbia rinnovato l’iscrizione per l’anno accademico per il quale chiede il trasferimento, non si dà luogo al riconoscimento di quanto eventualmente versato nella sede di provenienza e lo studente deve quindi pagare l'intero importo comprensivo della tassa regionale per il diritto allo studio anche nel caso di trasferimento nella stessa Regione Marche, fatti salvi gli eventuali benefici di esonero concessi.
5. La struttura didattica competente si pronuncia sulla prosecuzione degli studi in conformità al regolamento didattico del corso di studio attribuito allo studente; la deliberazione di tale struttura didattica è esecutiva.
6. Nel caso di trasferimento per un corso di laurea magistrale, lo studente deve altresì possedere i requisiti curriculari previsti per l’accesso e può essere sottoposto a verifica della personale preparazione a discrezione del CCS/CUCS.
7. Lo studente può ritornare nell’Università di provenienza nell’anno accademico dell’avvenuto trasferimento, solamente nei casi in cui non abbia compiuto alcun atto di carriera, fatta eccezione per il pagamento della prima rata delle tasse e contributi.
8. Non è possibile effettuare due trasferimenti nello stesso anno accademico, fatta eccezione per i corsi ad accesso programmato.
9. Non sono accolti eventuali trasferimenti su corsi di studio disattivati.
10. Per i corsi di studio a numero programmato, ai fini del trasferimento, giacché le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento crediti da parte dell’Università di destinazione possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni nell’anno di corso di riferimento in relazione alla programmazione annuale, è necessario:
Per coloro che sono già iscritti ai medesimi corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico in altra sede universitaria ovvero comunitaria ovvero extracomunitaria, partecipare alla selezione per titoli ed essere collocati nella graduatoria in posizione utile;
Per coloro che non sono già iscritti ai predetti corsi, partecipare alla prova di ammissione per esami.
11. La richiesta dello studente che intende iscriversi ad un corso di studio a numero programmato, è accolta previo il rilascio del nulla-osta da parte delle Segreterie Studenti dell’Università di destinazione. I fogli di congedo privi del predetto nulla-osta vengono respinti.
12. È ammessa l’iscrizione condizionata del candidato collocato utilmente nella graduatoria di merito per l’accesso ad un corso di studio a numero programmato in attesa della trasmissione del foglio di congedo della sede universitaria di provenienza previa autocertificazione resa dal candidato stesso con cui attesta l’avvenuta richiesta di trasferimento o rinuncia agli studi.
13. Per le convalide/riconoscimenti di insegnamenti non presenti nell’Offerta dell’Università e quindi non convalidabili per attività formative dell’Università, oppure non più offerti nella coorte di riferimento dello studente, nella delibera di accoglimento delle domande di convalida le strutture didattiche competenti devono provvedere alla traduzione in lingua inglese della denominazione dell’attività formativa.
14. La struttura didattica competente esamina la carriera universitaria precedentemente svolta e ne determina
corso di studio di livello universitario presso un Ateneo estero;
corso previsto dal DM 249/2010.
La sospensione può essere richiesta anche nei casi di seguito indicati:
per nascita o adozione di un figlio nell'anno corrispondente o successivo alla data di nascita o di adozione;
per infermità gravi e debitamente documentate, per gli anni accademici nei quali si è avuta l'infermità;
per svolgimento del servizio volontario civile o militare, per l'anno accademico o gli anni accademici in cui avviene lo svolgimento.
2. L'istanza di sospensione deve essere presentata alla Segreteria Studenti entro i termini di iscrizione all'anno accademico ed esonera lo studente dal pagamento delle tasse non determinando un'iscrizione attiva all'anno corrente. La sospensione può essere richiesta in corso d'anno solo in casi eccezionali, condizionati dalle date di inizio dei corsi che si intendono frequentare o degli eventi che danno diritto alla sospensione, debitamente documentati. In tale caso viene riconosciuto il pagamento delle tasse e contributi per l'anno accademico di ripresa degli studi, salvo eventuale conguaglio.
3. Per gli studenti iscritti ai corsi di studio a frequenza obbligatoria la sospensione è accolta su deliberazione della struttura didattica competente.
4. Durante il periodo di sospensione non è consentito svolgere alcun atto di carriera né fruire di alcun servizio didattico e amministrativo. Gli eventuali esami sostenuti in violazione della predetta norma verranno annullati d'ufficio.
5. Il periodo di sospensione non viene preso in considerazione ai fini dell'ottenimento dei benefici per il diritto allo studio universitario e sospende i termini della decadenza degli studi.
6. La riattivazione della carriera è subordinata alla presentazione di apposita domanda nel rispetto dei termini e secondo le modalità previste nelle norme di iscrizione annuali. La riattivazione della carriera avviene d'ufficio fatta eccezione per quei corsi di studio per i quali la struttura didattica competente preveda forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di verificarne la non obsolescenza dei contenuti. In tale caso la competenza della riattivazione della carriera è attribuita al CCS/CUCS.
7. Se non ricorrono i requisiti per chiedere la sospensione, al fine di non incorrere nel divieto della contemporanea iscrizione, lo studente dovrà presentare istanza di rinuncia agli studi.
Art. 27 - Interruzione degli studi
1. Allo studente è consentita l'interruzione degli studi, che si realizza attraverso il mancato rinnovo dell'iscrizione, ovvero il mancato pagamento della prima rata delle tasse e contributi, per almeno due anni accademici consecutivi.
2. Se l'interruzione si protrae per un periodo inferiore ai due anni accademici, lo studente dovrà pagare l'intero importo di tasse e contributi dovuto per l'anno accademico di non iscrizione nella misura pari a quella prevista dal Regolamento contribuzione studentesca di cui all’art. 36 c.3. La predetta disposizione non si applica allo studente che abbia superato tutti gli esami previsti dall'ordinamento del proprio corso di studio e debba sostenere soltanto la tesi finale, il quale potrà riprendere gli studi anche dopo un solo anno di inattività.
3. Per gli anni accademici di interruzione lo studente è esonerato totalmente dai contributi e non può compiere in quel periodo alcun atto di carriera scolastica; nel caso in cui lo studente effettui atti di carriera, gli stessi saranno annullati d'ufficio a meno che lo studente non regolarizzi la sua posizione con il pagamento delle tasse e contributi dovuti per l'anno accademico cui gli atti si riferiscono, nella misura pari a quella prevista dal Regolamento contribuzione studentesca di cui all’art. 36 nel caso di interruzione.
8. Non è tenuto al pagamento della tassa di ricognizione lo studente costretto ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate e lo studente in situazione di disabilità.
9. I termini di scadenza per la presentazione della domanda di ricognizione sono coincidenti con quelli di iscrizione.
TITOLO IV: NORME RELATIVE ALLA CESSAZIONE DELLA CARRIERA DELLO STUDENTE
Art. 28 - Prova finale: requisiti e modalità per l'ammissione
1. Per l’ammissione alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti previsti dal Regolamento Didattico del corso di studio per le attività formative diverse dalla prova finale ed essere in regola con il versamento delle tasse e contributi dovuti per tutti gli anni di iscrizione presso l'Università. È responsabilità dello studente, ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento verificare nel corso della sua carriera, la rispondenza del piano degli studi ai requisiti curriculari previsti dal Regolamento del corso di studi.
Lo studente deve accedere alla procedura telematica appositamente predisposta, e inserire, entro i termini fissati
annualmente dal Senato Accademico, la domanda di ammissione all’esame di laurea, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni disponibili nella pagina appositamente prevista nel portale dell’Ateneo.
2. Entro 20 giorni lavorativi antecedenti la data di inizio dell’appello (entro 30 giorni lavorativi per i corsi di studio a numero programmato della Facoltà di Medicina e Chirurgia) è possibile inoltrare domanda tardiva previo pagamento del previsto contributo di mora.
3. Per gli studenti iscritti ai corsi di studio che prevedono il rilascio del doppio titolo, che all'atto della presentazione della domanda, siano già ritornati presso l’Ateneo di origine sono previste specifiche modalità di presentazione della documentazione di cui viene data pubblicità sulle pagine web dedicate.
4. Gli esami di profitto devono essere conclusi almeno 15 giorni lavorativi prima dell’inizio dell’appello dell’esame di laurea.
5. La domanda di conseguimento titolo, compilata e/o presentata per una determinata sessione, non vale per le sessioni successive, perciò occorre provvedere a rinnovare la domanda ed inserire nella procedura telematica appositamente predisposta una nuova domanda di conseguimento titolo.
Art. 29 - Prova finale: caratteristiche e modalità di svolgimento
1. Per prova finale si intende la prova che lo studente deve superare per il conseguimento del titolo accademico, i cui contenuti, le caratteristiche e le modalità di svolgimento sono fissati dai singoli regolamenti didattici di corsi di studio, anche con riferimento alla lingua comunitaria utilizzata, in accordo con le norme generali fissate dal Regolamento Didattico di Ateneo e nel rispetto dei diritti degli studenti. L'esito di tale prova è valutato dalla Commissione dell'esame finale.
2. Dello svolgimento e dell’esito della prova finale la Commissione redige apposito verbale.
3. La data ufficiale pubblicata non può essere in alcun modo anticipata; nel giorno fissato da calendario per l’esame finale devono obbligatoriamente iniziare i lavori, che potranno protrarsi anche in giorni successivi ma comunque non oltre i termini della sessione in corso.
4. Qualora la Commissione proceda all’esame dei candidati in più giornate per poi in un'unica giornata effettuare la proclamazione generale di tutti, la data di conseguimento del titolo, da inserire in carriera, sarà quella in cui il candidato si è presentato per la dissertazione davanti alla Commissione d’esame o, in assenza di dissertazione, la data di valutazione del candidato.
5. La prova finale è pubblica e può essere discussa o valutata dalla Commissione di esame finale, la cui composizione e le modalità di nomina sono disciplinate dal Regolamento Didattico di Ateneo.
6. Lo svolgimento dell’elaborato scritto o della tesi si effettua sotto il controllo diretto ed esclusivo del docente relatore; al docente relatore possono essere affiancati ulteriori relatori o correlatori.
7. I regolamenti didattici di ogni corso di studi, stabiliscono le modalità di redazione della tesi/elaborato finale, di presentazione alla Commissione d'esame e la previsione di redazione in una lingua dell’Unione Europea diversa da quella italiana. In tale ultimo caso la tesi di laurea deve essere comprensiva di un sunto in lingua italiana.
8. La mancata previsione normativa di qualsiasi attributo - dignità di stampa, menzione per la stampa, encomio etc. - concesso dalla Commissione in sede di esame finale non consente la certificazione dello stesso. Sarà eventualmente cura del Presidente della commissione giudicatrice dell’esame finale attestare l’avvenuto conferimento.
9. La conservazione della tesi di laurea è affidata alle Biblioteche che ne curano la gestione dell’informazione, della circolazione e diffusione nel rispetto della normativa vigente.
10. La consultazione delle tesi è possibile, salvo anticipo disposto espressamente dall’autore, solo dopo il trascorso di un intero corso di studi dalla data della discussione. Per le tesi cartacee non è consentita l’esecuzione di copie né il prestito esterno, a tutela dei diritti d’autore.
11. La tesi (o elaborato) prevista per la prova finale della laurea di primo e secondo livello e a ciclo unico nonché per i corsi di laurea vecchio ordinamento, deve essere depositata digitalmente a cura dello studente che è tenuto a caricare all’interno di ESSE3 nel formato PDF/A:
a) l’elaborato definitivo di tesi,
b) il frontespizio debitamente firmato dal relatore, dal laureando e dall’eventuale correlatore,
c) la dichiarazione di integrità, autenticità e conformità del file depositato con l’elaborato oggetto della valutazione della commissione d’esame.
Entro la data di discussione le biblioteche trasmetteranno alle segreterie nulla osta relativo all’insussistenza di pendenze dello studente verso le biblioteche stesse.
Art. 30 - Relatore, correlatore, controrelatore
1. Il relatore è il soggetto che assicura la necessaria assistenza scientifica e metodologica allo studente nella fase di elaborazione della tesi ed attesta, con la firma della stessa, la consistenza e la qualificazione del lavoro svolto dal candidato. Possono assumere la funzione di relatore le seguenti figure dell'Università:
a) Professore di ruolo
b) Ricercatore
c) Professore a contratto.
2. I soggetti di cui ai punti a) e b) mantengono la funzione di relatore anche nel caso in cui, successivamente all'assegnazione di tesi, chiedano ed ottengano un periodo di congedo per motivi di studio e ricerca o per anno sabbatico o cessano dal proprio ruolo di docente per dimissioni, pensionamento, trasferimento etc., purché la seduta di laurea si svolga entro le sessioni dell’anno accademico in cui il docente prestava servizio. Tali soggetti non possono tuttavia essere nominati Membri di commissione di esame.
3. Il soggetto di cui al punto c) mantiene la funzione di relatore fino alla conclusione della sessione straordinaria dell'anno accademico per il quale ha sottoscritto il contratto.
4. Può essere previsto anche un secondo relatore che assume gli stessi diritti e doveri del primo relatore e si individua nelle stesse figure del primo relatore.
5. Il correlatore è una figura facoltativa, che ha la funzione di affiancare il Relatore/secondo relatore nell’assistenza e guida del laureando durante lo svolgimento della tesi/elaborato finale. Egli viene approvato dal/i Relatore/i al laureando. Il relatore può esser affiancato da massimo due correlatori. Il suo nome deve comparire sul frontespizio dell’elaborato finale. In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo ed in applicazione delle delibere adottate in merito dal Senato Accademico, possono svolgere le funzioni di correlatore unicamente le figure sotto elencate:
Professore ufficiale o ricercatore dell’Università
Professore ufficiale o ricercatore di altra Università
Dottorando iscritto al terzo anno
Titolare di assegno di ricerca in corso
Titolare di contratto su corsi integrativi
Specializzando iscritto all’ultimo anno di corso
Tutore aziendale per l’espletamento dei tirocini purché i nominativi siano indicati nei progetti formativi
Tutore aziendale o figura equivalente per lo svolgimento della tesi purché i nominativi risultino da accordi convenzionali a tal fine
Dipendente di ente pubblico di ricerca (quale ad es. CNR, INFN) in quanto, a seguito di accordi di collaborazione con l’Università assuma funzioni equivalenti a quelle di tutor aziendale
Dipendente laureato tecnico almeno di categoria D di questa Università, in possesso del titolo di dottorato di ricerca o scuola di specializzazione medica
Xxxxxxxx che abbia svolto in precedenza la funzione di professore a contratto di insegnamento ufficiale
Soggetto autorizzato dal Consiglio di Facoltà o Consiglio di Dipartimento ove la Facoltà non sia costituita, con deliberazione assunta all'unanimità, su proposta motivata dal relatore.
6. In ossequio del Regolamento Didattico di Ateneo la funzione di Controrelatore non è prevista.
7. Nel caso in cui la funzione di correlatore sia iniziata durante il periodo di possesso dei requisiti, può essere utilmente portata a termine anche qualora la seduta di laurea sia in data successiva alla perdita dei requisiti.
8. Per i corsi di studio inter-ateneo il relatore può essere individuato nelle suddette figure dell’Ateneo partner.
honorem;
Rettore, Direttore Generale e Direttore della scuola di Dottorato relativamente al titolo di studio: dottorato di ricerca;
Rettore, Direttore Generale e Direttore della Scuola di Specializzazione relativamente al titolo di studio: scuola di specializzazione.
3. Per quanto riguarda le lauree di primo livello e di secondo livello ex DM 509/99 e DM 270/2004, sulla pergamena va indicato il titolo accademico finale conseguito dallo studente, la denominazione del corso di studio, la classe di appartenenza.
4. Nei casi di smarrimento o distruzione o danneggiamento o furto del diploma originale viene rilasciato un duplicato, che è la riproduzione esatta del diploma originale cui si aggiunge la seguente dichiarazione, firmata dal Rettore e dal Direttore Generale in carica alla data del rilascio del duplicato:
“Il presente diploma viene rilasciato ai sensi del Decreto rettorale N° …. del e costituisce duplicato del
diploma originale sostituito per smarrimento o distruzione o danneggiamento o sottrazione”. Tale dichiarazione è seguita dalle indicazioni relative al numero del Registro duplicati, numero del foglio nonché dal luogo, data di stampa che coincide con la data del provvedimento.
5. Diversamente nei casi di correzione dei dati anagrafici, solo se presenti fin dall'origine, o di variazione dei dati anagrafici, se intervenuta successivamente alla conclusione degli studi universitari e si accenda una nuova carriera o di autorizzazione del Rettore per giustificati motivi, viene rilasciato un nuovo diploma. A tale esemplare viene assegnato il numero del registro generale ed il numero del foglio risultanti alla data di stampa.
6. Sia il rilascio del “duplicato” che del “nuovo diploma” avviene su richiesta dell’interessato, che deve documentare i motivi giustificativi della richiesta stessa o presentare, nei casi previsti, dichiarazione sostitutiva di atto notorio e la ricevuta del versamento del contributo il cui importo viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
7. Il rilascio del “duplicato” o di “nuovo diploma” avviene solo previa restituzione alla Segreteria Studenti del precedente diploma, ove possibile, che viene conservato nel fascicolo personale dopo l'annullamento. Il richiedente verrà reso edotto di tale annullamento e delle sanzioni penali cui incorre nel caso di uso della precedente pergamena.
Art. 32 - Laurea magistrale/Dottorato di ricerca ad honorem
1. La laurea magistrale o il dottorato di ricerca “ad honorem” può essere conferita/o soltanto a persone che, con altissimo merito, hanno compiuto opere, svolto attività o pubblicato lavori nelle discipline del Corso di studio attivo nell'anno di concessione.
2. La proposta di conferimento onorario dei titoli accademici è avanzata dal Consiglio di Facoltà o del Dipartimento, non coordinato in Facoltà, con delibera approvata dai 2/3 dei suoi componenti, previo parere del Consiglio di corso di studio.
3. Tale proposta è sottoposta all'approvazione del Senato Accademico che delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consesso stesso.
4. La delibera del Senato Accademico viene trasmessa dal Rettore al Ministero dell’Università e della Ricerca per la prescritta autorizzazione.
5. La laurea magistrale o il dottorato di ricerca conferita/o “ad honorem” ha gli stessi effetti di legge dei corrispondenti titoli ordinari.
6. L'Università conferisce, in ogni anno accademico, titoli onorari per il numero massimo consentito dal Ministero.
Art. 33 - Laurea alla memoria
1. Nell’ipotesi in cui uno studente venga a mancare prima della conclusione del suo percorso formativo, può rilasciarsi, su istanza dei familiari o su proposta della struttura didattica, la laurea “alla memoria” qualora sussistano di norma le seguenti condizioni:
a) lo studente, al momento del decesso, sia regolarmente iscritto al corso di studi;
b) lo studente abbia svolto e superato tutte le attività didattiche previste dall’ultimo piano di studi approvato e relativo all’ultimo anno di corso;
c) la Commissione di laurea esprima un giudizio di completezza del lavoro di tesi.
Eventuali casi esulanti dalle precitate condizioni verranno esaminati dal Senato Accademico che deciderà valutando caso per caso.
2. Valutata la sussistenza delle condizioni elencate nei punti a) e b) e acquisito il parere di cui al punto c) del comma precedente, la Segreteria Studenti sottopone alla struttura didattica di afferenza del corso la richiesta pervenuta dai familiari dello studente deceduto e acquisisce la successiva delibera con cui si decide in merito al conferimento del titolo alla memoria. La Segreteria Studenti è autorizzata alla predisposizione della pergamena di laurea con la citazione degli estremi del provvedimento rettorale di conferimento del titolo accademico e l’ulteriore informazione che lo stesso titolo è conferito “alla memoria”.
Art. 34 - Rinuncia agli studi
1. Lo studente che per determinati e particolari motivi personali non intenda più continuare il corso degli studi universitari, può rinunciare al proseguimento degli studi. La rinuncia deve essere manifestata esclusivamente con atto scritto in modo chiaro ed esplicito senza l'apposizione sulla medesima di condizioni, termini e clausole che ne restringano l'efficacia, ed è irrevocabile. La rinuncia determina la perdita dello status di studente ed estingue la carriera, fatti salvi i crediti acquisiti, i quali possono essere sottoposti a successivo riconoscimento.
2. Lo studente rinunciatario non è tenuto al pagamento delle tasse e contributi di cui sia eventualmente in debito.
3. Lo studente rinunciatario non ha diritto alla restituzione di alcuna tassa universitaria, nemmeno nel caso in cui abbandoni gli studi prima del termine dell'anno accademico, con l'eccezione per lo studente che, regolarmente immatricolato, rinunci entro il decimo giorno lavorativo successivo alla data di immatricolazione, il quale può chiedere il rimborso della quota dei contributi universitari, qualora versati, previa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di non aver tratto dall'iscrizione alcuna agevolazione e/o servizio, giacché tale atto non costituisce rinuncia, ma annullamento di iscrizione.
4. Allo studente rinunciatario, in regola con il pagamento delle tasse sino all'ultima posizione scolastica regolare, possono essere rilasciati certificati relativi alla carriera scolastica precedentemente e regolarmente percorsa, integrati da una dichiarazione attestante la rinuncia agli studi.
5. Lo studente rinunciatario che abbia preso nuova iscrizione ai corsi di studio, può chiedere la valutazione della precedente carriera universitaria. In tal caso l'Organo della struttura didattica di afferenza del corso di studio verifica che le attività formative pregresse non siano dichiarate obsolete.
6. Lo studente non comunitario residente all’estero che abbia rinunciato agli studi e voglia richiedere una nuova iscrizione presso la stessa o altra Università non può utilizzare il permesso di soggiorno rilasciato in occasione della precedente immatricolazione e dovrà ripetere la preiscrizione presso la Rappresentanza Italiana nello stato estero di residenza.
7. Lo studente rinunciatario, che si immatricola allo stesso o ad altro corso di studio di questa sede e chieda il riconoscimento della carriera pregressa, è tenuto al pagamento delle tasse e contributi impostigli fino all'anno accademico di ultima iscrizione. Diversamente la carriera pregressa non potrà essere riconosciuta. La richiesta di riconoscimento deve essere effettuata contestualmente alla domanda di immatricolazione. Per i corsi di studio a numero programmato è necessario sostenere e superare il test d’ammissione previsto.
8. Lo studente che, a seguito della rinuncia agli studi, incorre nella revoca della borsa di studio erogata dall'Ente regionale, è tenuto a restituire le somme rimborsate dall'Università in quanto idoneo alla borsa di studio.
Art. 35 - Decadenza
1. Lo studente iscritto ad un corso di laurea dell'ordinamento previgente al DM 509/99 e successive modificazioni, che non sostenga esami di profitto per otto anni accademici consecutivi all'anno di sostenimento dell'ultimo esame decade dallo status di studente, anche se le tasse ed i contributi sono stati regolarmente pagati.
2. Lo studente iscritto ad un corso di studio dell'ordinamento del D.M. 509/99 e successive modificazioni, che non acquisisca crediti per otto anni accademici consecutivi all'anno di acquisizione dell'ultimo credito, decade dallo status di studente, anche se le tasse ed i contributi sono stati regolarmente pagati.
3. La decadenza si interrompe nel caso in cui lo studente chiede ed ottiene il passaggio ad altro corso di studio o acquisisce dei crediti prima di essere incorso nella decadenza.
4. La decadenza non colpisce coloro che abbiano superato tutti gli esami di profitto e che siano in debito unicamente dell'esame di laurea, cui potranno accedere qualunque sia il tempo intercorso dall'ultimo esame di profitto sostenuto.
5. Lo studente dichiarato "decaduto" che abbia preso nuova iscrizione ai corsi di studio disciplinati dal D.M. 509/1999 e successive modifiche, può chiedere la valutazione della precedente carriera universitaria, ancorché conclusa, al fine di ottenere il riconoscimento della stessa in termini di crediti formativi universitari. In tal caso la struttura didattica determinerà lo svolgimento della carriera dello studente alla luce della preventiva verifica di quali crediti relativi ad attività formative e pregresse non siano stati dichiarati obsoleti ai sensi dell'art. 6 comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo.
6. A coloro che siano incorsi nella decadenza possono essere rilasciati certificati relativamente alla carriera universitaria precedentemente percorsa con annotazione della sopravvenuta inefficacia della stessa.
7. Gli studenti, che dopo la decadenza hanno continuato a pagare le tasse e i contributi, hanno diritto al rimborso unicamente della tassa di iscrizione e contributi a partire dall’anno accademico successivo a quello in cui sono decaduti.
8. Gli studenti decaduti che chiedono di far rivivere la propria carriera universitaria su un corso di studio a numero programmato devono sostenere e superare l’esame di ammissione.
TITOLO V: NORME RELATIVE AI BENEFICI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO
Art. 36 - Tasse, contributi
1. Ogni studente contribuisce alla copertura del costo dei servizi offerti dall'Università e dalla Regione Marche mediante il pagamento dei contributi universitari e della tassa regionale per il diritto allo studio. I contributi universitari sono determinati autonomamente dall'Università in relazione ad obiettivi di adeguamento della didattica e dei servizi per gli studenti, nonché sulla base della specificità del percorso formativo.
2. In applicazione della normativa vigente, il Consiglio di Amministrazione stabilisce una gradualità degli importi attuata secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alle condizioni economiche dell’iscritto utilizzando metodologie adeguate a garantire un’effettiva progressività, anche allo scopo di tutelare gli studenti di più disagiata condizione economica.
3. Le norme relative alla contribuzione universitaria sono disciplinate da apposito Regolamento che viene approvato all'inizio di ogni anno accademico e pubblicato sul sito di Ateneo.
4. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre determinare ulteriori contributi a carico degli studenti, a ristoro dei costi sostenuti dall'Università per l'offerta di specifici servizi, e stabilire un addebito agli studenti di more di importo variabile per ritardato pagamento della contribuzione o per mancato rispetto di scadenze amministrative.
5. Gli importi delle tasse e dei contributi relativi all'iscrizione sono di norma ripartiti in tre rate: la prima da versare all'atto dell'immatricolazione o dell’iscrizione, la seconda e la terza secondo le scadenze previste nel Regolamento di cui al comma 3. La ripartizione in rate dell'importo complessivo annuale, cui lo studente è assoggettato, vincola il medesimo al pagamento delle successive una volta effettuato il pagamento della prima rata. Il debito non è esigibile allo studente nell’ipotesi di trasferimento ad altra sede universitaria o per rinuncia agli studi, salvo quanto previsto all’art. 34.
6. La prima rata prevede un importo uguale per tutti gli iscritti ai corsi di studio. Il mancato pagamento della prima rata inibisce allo studente il sostenimento delle prove di valutazione del profitto, il riconoscimento delle frequenze e l'effettuazione di atti di carriera.
7. La seconda e terza rata prevedono un importo differenziato sulla base delle condizioni economiche, delle condizioni di merito degli studenti e del corso di studio di iscrizione.
8. Coloro che si immatricolano o che si iscrivono ad anni successivi al primo sono tenuti ad effettuare il pagamento delle tasse e contributi secondo le scadenze previste nel Regolamento di cui al comma 3.
9. Lo studente non in regola con il pagamento di tutte le tasse e contributi non può effettuare alcun atto di carriera negli anni accademici successivi, compreso il sostenimento dell'esame di laurea. In tale condizione lo studente potrà ottenere certificazione relativa alla propria carriera universitaria con menzione della irregolarità amministrativa.
10. Lo studente proveniente da altra sede universitaria è tenuto al versamento di tasse e contributi previsti dall’Università di destinazione, anche nel caso in cui il medesimo abbia già provveduto al pagamento presso l'Università di provenienza con riferimento all'anno accademico di arrivo. Solo nel caso di passaggio da un corso
di studio ad altro dell’Università le tasse e i contributi già versati per l'anno accademico di riferimento restano validi per il corso di destinazione, fatto salvo eventuale conguaglio.
Art. 37 - Tipologie di esonero e forme di sostegno
1. L’Università, nell’autonomo esercizio delle funzioni ad essa assegnate in materia di diritto agli studi universitari dalla normativa vigente, fissa norme per la concessione dell’esonero dalle tasse e contributi. Tali norme regolamentari tengono conto del bando per l’attribuzione di borse di studio approvato annualmente dall'Ente Regionale; in particolare sono integralmente recepiti i criteri per la formulazione delle graduatorie degli idonei posti a base del detto bando con riferimento specifico all’esonero dalle tasse e dai contributi previsto dalle vigenti disposizioni per vincitori ed idonei.
2. Le norme relative alla previsione di benefici o forme di esonero a favore degli studenti sono disciplinate da apposito Regolamento che viene approvato all'inizio di ogni anno accademico e pubblicato sul sito di Ateneo.
3. Sulla base di quanto previsto da appositi bandi, gli studenti dei corsi di studio internazionali dell'Università possono beneficiare della riduzione delle tasse e contributi, nonché della corresponsione di borse di studio fatta salva l'assoggettabilità ai contributi ed alle imposte fisse previsti dagli Atenei sottoscrittori dell'Accordo di scambio per il rilascio delle pergamene.
4. L’Università attiva, ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n° 68, rapporti di collaborazione studentesca retribuita (attività a tempo parziale degli studenti) che riguardano attività connesse ai servizi universitari, con esclusione delle attività inerenti alla docenza, allo svolgimento di esami, nonché all’assunzione di responsabilità amministrative. L’assegnazione delle collaborazioni avviene nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel budget dell’Università e sulla base di una procedura selettiva che prevede requisiti di merito e di reddito. La prestazione richiesta allo studente non può superare le 150 ore per ciascun anno accademico. Il numero delle collaborazioni, l’importo del compenso vengono definiti annualmente da specifico bando.
5. Nell’ambito delle iniziative per il sostegno agli studenti universitari individuate dall’art 1 legge 170/2003 l’Università eroga agli studenti capaci e meritevoli assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato disciplinate da apposito regolamento di ateneo. Il Senato Accademico determina ogni anno, la quota dello stanziamento da attribuire a ciascuna struttura didattica secondo criteri predefiniti. La struttura didattica sulla base dello stanziamento ricevuto stabilisce il numero di assegni da mettere a concorso e le modalità di assegnazione degli stessi mediante procedure selettive organizzate dalle singole strutture. L’attività di tutorato è incompatibile con la predetta attività a tempo parziale degli studenti.
6. L’Università, tra le iniziative volte al miglioramento della condizione studentesca, promuove attività culturali e ricreative assegnando annualmente alle associazioni studentesche un fondo, finalizzato a realizzare iniziative culturali e ricreative nei limiti dello stanziamento assegnato a ciascuna associazione. I criteri di accesso alla selezione e le modalità di assegnazione del fondo sono disciplinati da apposito regolamento di Ateneo.
Art. 38 - Rimborsi
1. Lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso, non ha diritto alla restituzione di quanto versato, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. Ha diritto alla restituzione di tasse e contributi versati, con esclusione dell'imposta di bollo lo studente che rientri nelle seguenti condizioni:
Ad avvenuto pagamento della prima rata di immatricolazione, non ottiene l'iscrizione per mancato perfezionamento della pratica amministrativa o per carenza dei requisiti di accesso al corso;
Ad avvenuta immatricolazione ad un corso di studi, rinunci entro il decimo giorno lavorativo successivo alla data di immatricolazione.
Ad avvenuta iscrizione al nuovo anno accademico, si laurei entro l'ultima sessione dell'anno accademico precedente;
Ad avvenuta immatricolazione o iscrizione rientri in particolari casi, non espressamente richiamati nel presente articolo, autorizzati di volta in volta dal Rettore, su istanza dello studente adeguatamente motivata.
Lo studente accede al rimborso solo a condizione che non abbia tratto dal pagamento delle tasse alcuna agevolazione né goduto di alcun servizio.
3. Sono altresì rimborsabili le somme già versate e non dovute nel caso in cui l'ammontare annuo della contribuzione studentesca, a seguito di concessione di esoneri o riduzioni, risulti inferiore all'importo versato.
4. Le istanze di rimborso di cui al comma 2 del presente articolo devono essere inoltrate alla Segreteria Studenti, diversamente per i rimborsi di cui al comma 3 per i quali si procederà d'ufficio. Nel caso di pagamenti effettuati
per mero errore o comunque non espressamente richiesti dall'Università, lo studente ha diritto al rimborso, che verrà effettuato su richiesta dell'interessato.
TITOLO VI: RILASCIO CERTIFICAZIONE
Art. 39 - Certificazioni
1. Lo studente ha diritto ad ottenere la certificazione del suo status di studente, degli studi compiuti e di tutti gli atti relativi alla carriera svolta, nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.
2. Lo studente la cui carriera è cessata a seguito di rinuncia, congedo o decadenza, può ottenere la certificazione che attesta la causa della chiusura della propria carriera e tutti gli atti compiuti fino alla data di chiusura della carriera.
3. Nel caso in cui lo studente non sia in regola con la propria posizione amministrativa, di tale irregolarità verrà fatta menzione nel certificato.
4. Le certificazioni ufficiali relative alla carriera dello studente possono essere rilasciate unicamente dalla Segreteria Studenti su richiesta dell’interessato, prodotta in bollo in caso di rilascio di certificati in bollo, o prodotta non in bollo in caso di rilascio del certificato in carta libera.
5. Tutte le istanze rivolte al Magnifico Rettore debbono essere in regola con la normativa di disciplina dell’imposta di bollo.
Art. 40 - Supplemento al diploma
1. L’Università predispone il Diploma Supplement che sarà a disposizione di tutti coloro che hanno conseguito il titolo di laurea e laurea magistrale.
2. Il Diploma è rilasciato secondo le modalità indicate dalla Segreteria Studenti sulla pagina di ateneo dedicata, in italiano ed inglese senza alcun onere.
TITOLO VII: DIRITTI E DOVERI DELLO STUDENTE
Art. 41 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi
1. L’Università assicura forme e strumenti di pubblicità e di comunicazione dei procedimenti e delle decisioni assunte in merito alle carriere degli studenti.
2. L’Università, altresì, promuove la partecipazione degli studenti ai procedimenti relativi allo svolgimento della loro carriera.
3. Agli studenti è consentito presentare richieste e ricorsi al Rettore per ottenere deroghe alle norme concernenti la carriera universitaria. Le richieste vanno rivolte alla Segreteria Studenti che ne curerà l'istruttoria.
4. I provvedimenti rettorali sono definitivi. Avverso i provvedimenti relativi alla carriera degli studenti, è ammesso ricorso giurisdizionale.
5. I procedimenti amministrativi relativi alla carriera dello studente sono conclusi nei termini previsti dal Regolamento adottato in attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e consultabile sul sito di ateneo.
Art. 42 - Accesso agli atti amministrativi
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 6 del decreto legislativo n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”, il diritto di accesso può essere esercitato dallo studente o dal laureato o da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento oggetto dell'accesso.
2. Tale diritto è esercitato presentando apposita domanda rivolta al Magnifico Rettore in cui siano riportati gli estremi dei documenti oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione e ben specificato o, ove occorra comprovato, l'interesse connesso all'oggetto della richiesta. L'ufficio competente, accertata la fondatezza della pretesa del richiedente, consente l'accesso agli atti, nei modi e nelle forme previste dalla legge, entro il termine di 30 giorni dalla data della presentazione della richiesta.
3. In caso di diniego della richiesta, sempre nel termine predetto, l'Ufficio competente provvede ad inviarne comunicazione motivata all'interessato.
studentesse consultabile sul sito di ateneo.
Art. 44 - Norme di disciplina
1. Gli studenti sono tenuti a uniformarsi alle norme di legge, statutarie, regolamentari e alle norme previste dal Codice Etico in vigore presso l'Università nonché ai principi sanciti dalla Carta dei Diritti e dei doveri degli studenti e delle studentesse di cui al precedente articolo 46.
2. La violazione di tali norme comporta a carico dei trasgressori l'applicazione di sanzioni disciplinari, fatta salva l'applicazione delle norme civili e penali vigenti in materia.
3. Agli effetti del presente articolo e del successivo per studenti si intendono tutti coloro che sono iscritti ai Corsi di laurea, Corsi di laurea magistrale, corsi di Master, corsi di Dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, corsi singoli ed altri corsi di formazione comunque denominati.
Art. 45 - Provvedimenti disciplinari
1. Xxxxx e comportamenti che vengano ritenuti irregolari e tali da dar luogo alle sanzioni disciplinari vanno segnalati al Rettore per iscritto dai singoli docenti o dai Responsabili dei corsi di Studio o dai Responsabili delle strutture didattico scientifiche o dai Responsabili delle strutture amministrative.
2. La giurisdizione disciplinare può essere esercitata anche per fatti compiuti dagli studenti al di fuori delle sedi universitarie, quando i fatti siano riconosciuti connessi allo status di studente universitario e siano lesivi della dignità e dell'onore dell'Università.
3. L’azione disciplinare è esercitata secondo i principi del giusto procedimento e le sanzioni che l’Università può comminare sono:
a) l’ammonizione;
b) l’interdizione temporanea da uno o più corsi di insegnamento (attività formative);
c) l'esclusione da uno o più esami di profitto, per una o più sessioni, o per uno o più appelli;
d) l'esclusione dalla prova finale per una o più sessioni;
e) l’esclusione temporanea dall’Università con conseguente impossibilità di frequentare qualunque attività formativa e sostenere esami. In questo caso lo studente, alla ripresa della carriera scolastica, è tenuto al versamento di un contributo di ricognizione, per gli anni in cui è rimasto sospeso;
f) l’esclusione definitiva da tutti i corsi di studio attivati presso l’Università.
4. La giurisdizione disciplinare nei confronti degli studenti viene esercitata:
dal Rettore per le sanzioni di cui al precedente comma 3, lettere a), b), c) e d)
dal Senato Accademico per le sanzioni di cui al precedente comma 3, lettere e) ed f).
5. Nell’esercizio dell’azione disciplinare gli Organi si avvalgono di apposita Commissione di disciplina, presieduta dal Rettore e composta da due docenti, da un’unità di personale tecnico-amministrativo e da uno studente. Tale commissione, nominata con decreto rettorale, viene designata dal Senato Accademico su proposta del Rettore.
6. L'applicazione delle sanzioni disciplinari deve rispondere a criteri di proporzionalità, ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura delle violazioni, allo svolgimento dei fatti ed alla loro reiterazione.
7. Nella valutazione dei fatti sanzionabili la Commissione deve tenere conto dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.
8. Nel caso in cui la condotta dello studente possa integrare anche una fattispecie di reato, l'Ateneo provvederà alla segnalazione e trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria competente.
9. La violazione deve essere formalmente contestata allo studente che deve essere informato dell'avvio del procedimento disciplinare a suo carico. Il Rettore invia quindi allo studente l’avviso di avvio del procedimento, tramite raccomandata A/R, che contiene la contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato.
10. L’avviso indica la data in cui deve avvenire l’audizione dello studente sottoposto al procedimento, nonché rende noto al medesimo che è in sua facoltà:
a) presentarsi dinanzi alla Commissione per essere ascoltato in ordine ai fatti che sono contestati;
b) farsi assistere da persona di sua fiducia;
c) presentare memorie difensive ed eventuali documenti a discolpa ed indicare eventuali prove da assumere;
d) prendere visione ed estrarre copia degli atti del fascicolo che lo riguarda e di prendere visione delle attività sino a quel momento compiute.
Tra la data di ricevimento dell’avviso e l’audizione dello studente deve intercorrere un termine non inferiore a 10 giorni. Con l’invito a comparire si comunica che, nel caso lo studente non si presenti all'audizione o non produca memorie scritte o non chieda un motivato rinvio, il medesimo decadrà dall'esercizio del diritto di difesa.
11. Dell'audizione è redatto verbale in forma riassuntiva.
12. La sanzione disciplinare è resa esecutiva dal Rettore e comunicata allo studente con raccomandata A/R e alla struttura didattica di competenza. Allo studente dovrà essere data comunicazione che, ferma restando la ricorribilità in sede giurisdizionale, contro il provvedimento disciplinare è ammesso reclamo al Senato Accademico.
13. Dell’applicazione della sanzione della sospensione temporanea dall’Ateneo e dell’esclusione definitiva da tutti i corsi di studio attivati presso l’Università viene data comunicazione a tutti gli Atenei dello Stato.
Art. 46 - Registrazione dei provvedimenti disciplinari
1. Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera universitaria dello studente e riportate nel foglio di congedo in caso di trasferimento ad altra sede.
TITOLO VIII: NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 47 - Norma transitoria
1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere applicazione le norme regolamentari precedentemente emanate e con esso incompatibili.
Art. 48 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento viene adottato in attuazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n° 270 (art. 11, comma 9), dello Statuto dell’Università (art. 48) nonché in esecuzione del regolamento Didattico d'Ateneo (art. 31).
2. Il presente Regolamento è emanato dal Rettore ad avvenuta approvazione da parte del Senato Accademico, e viene pubblicato nei modi e nelle forme previsti dalla normativa vigente.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.
Art. 49 - Modifiche al regolamento
1. Il presente Regolamento è modificato con decreto rettorale ad avvenuta approvazione da parte del Senato Accademico.
Art. 50 - Norma finale
1. Per quanto non esplicitamente disciplinato all'interno del presente Regolamento, si rinvia ai Regolamenti di Ateneo, allo Statuto e alla normativa vigente in materia.