STATUTO DI PREVEDI
STATUTO DI PREVEDI
Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Redatto secondo lo schema deliberato dalla Covip il 19 maggio 2021
INDICE PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti Art. 2 - Forma giuridica
Art. 3 - Scopo
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Regime del Fondo
Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione Art. 6 - Scelte di investimento
Art. 7 - Spese
PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8 - Contribuzione
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
Art. 11 - Erogazione della rendita
Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale Art. 13 - Anticipazioni
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO
Art. 14 - Organi del Fondo
Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni
Art. 21 - Consiglio di amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità Art. 22 – Presidente
Art. 23 - Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione Art. 24 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
Art. 25 - Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità Art. 26 - Direttore generale
Art. 27 - Funzioni fondamentali
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 28 - Incarichi di gestione Art. 29 - Depositario
Art. 30 - Conflitti di interesse Art. 31 - Gestione amministrativa
Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio Art. 33 - Esercizio sociale e bilancio d’esercizio
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 34 - Modalità di adesione
Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari Art. 36 - Comunicazioni e reclami
PARTE VI – NORME FINALI
Art. 37 - Modifica dello Statuto
Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio Art. 39 - Rinvio
PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede
1. È costituito il “Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini – PREVEDI”, in forma abbreviata “Fondo Pensione Prevedi” di seguito denominato “Fondo” in attuazione dei seguenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e Accordi (di seguito denominati “fonti istitutive”):
- CCNL edili industria stipulato da FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL con ANCE in data 29 gennaio 2000;
- CCNL edili artigianato stipulato da FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL con ANAEPA -CONFARTIGIANATO, ANSE- CNA, ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, in data 1° giugno 2000;
- nonché dell’Accordo del 9 aprile 2001 sottoscritto da ANCE, ANAEPA CONFARTIGIANATO, ANSE CNA, ASSOEDILI CNA, FIAE CASA, CLAAI e da FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL, modificato dall’Accordo del 3 ottobre 2001.
Sono altresì fonti istitutive i seguenti Accordi:
- Accordo del 18 novembre 2014 sottoscritto da ANCE, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA-COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI e da FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL relativo ai destinatari del Fondo.
2. Il Fondo è anche destinatario di contributi a carico del datore di lavoro che generano l’adesione al Fondo, c.d. “contributo contrattuale”. L’indicazione della fonte, contrattuale o normativa, che li ha introdotti e l’ambito dei lavoratori a cui la stessa si applica è indicato nella Nota informativa del Fondo.
3. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 38.
4. Il Fondo ha sede in Roma.
5. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è xxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Art. 2 - Forma giuridica
1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il numero 136.
Art. 3 - Scopo
1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente.
2. Il Fondo non ha scopo di lucro.
3. Il Fondo non può assumere o concedere prestiti né compiere atti non inerenti allo scopo di cui al precedente comma 1.
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Regime del Fondo
1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.
Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione
1. Sono destinatari del Fondo:
a) i lavoratori operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato, in contratto di apprendistato, in contratto di formazione e lavoro che abbiano superato il periodo di prova, nonché i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a tre mesi, ai quali si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all’art. 1 del presente Statuto;
b) i lavoratori dipendenti delle organizzazioni sindacali e datoriali, nazionali e territoriali, firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al precedente art. 1, sulla base dell’adozione di specifiche fonti istitutive;
c) i lavoratori, assunti a tempo indeterminato, dipendenti degli Enti paritetici del settore ai quali si applichi uno dei Contratti di cui all’articolo 1 ovvero sulla base di una specifica delibera degli Organi di amministrazione dei suddetti Enti, ove non sussistano o non operino diverse previsioni di merito;
d) i lavoratori dipendenti del Fondo assunti a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova.
e) i lavoratori dipendenti di aziende che applichino i contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all’art. 1 del presente Statuto, in distacco, ai sensi della legge 300 del 20.5.1970, presso le Organizzazioni Sindacali firmatarie di tali contratti.
f) i lavoratori in somministrazione presso aziende che applicano i CCNL di cui al precedente art. 1.
g) i professionisti e i lavoratori autonomi che collaborano con imprese che applicano i CCNL di cui al precedente art. 1, e che non abbiano un proprio fondo pensione negoziale di riferimento.
h) i titolari delle imprese individuali e i familiari partecipanti alle imprese familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile che applicano i CCNL di cui al precedente art. 1.
i) gli amministratori e i soci partecipanti al lavoro delle società che applicano i CCNL di cui al precedente art. 1;
l) i familiari fiscalmente a carico, ai sensi delle disposizioni vigenti, degli iscritti al Fondo Prevedi.
2. Tipologie di adesione:
a) Adesione contrattuale: sono iscritti contrattualmente a Prevedi tutti i lavoratori ai quali si applichino i CCNL di cui all’art. 1, per effetto del versamento del contributo contrattuale previsto dagli Accordi tra le Parti Sociali firmatarie di tali Contratti;
b) Adesione tacita: sono iscritti tacitamente a Prevedi i lavoratori ai quali si applichino i CCNL di cui all’art. 1, che abbiano tacitamente conferito al Fondo il TFR maturando secondo l’art. 8, co. 7 lett. b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252.
c) Adesione esplicita: sono iscritti esplicitamente a Prevedi gli iscritti di cui alle precedenti lettere a) e b) che abbiano sottoscritto il modulo di integrazione contributiva allegato alla Nota Informativa e i destinatari del Fondo Prevedi non soggetti ai CCNL di cui all’art. 1, che abbiano sottoscritto l’apposita modulistica di adesione allegata alla Nota Informativa;
Sono inoltre associati a Prevedi:
- le aziende che abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore associato al Fondo;
- i beneficiari delle prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo Pensione.
3. In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa permane la condizione di associato al Fondo, mentre l’obbligo contributivo di cui all’articolo 8 del presente Statuto viene rapportato alla effettiva retribuzione percepita, ad eccezione delle categorie di cui alle precedenti lettere g), h), i) ed l) per le quali l’entità della contribuzione è liberamente stabilita dall’iscritto nei limiti di quanto previsto dalle fonti istitutive e regolamentari del Fondo.
Art. 6 – Scelte di investimento
1. Il Fondo è strutturato secondo una gestione multi-comparto che prevede comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta:
La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento sono descritti nella Nota informativa.
2. È previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, e, salvo diversa volontà dell’iscritto, il contributo dell’aderente contrattuale che abbia già compiuto 55 anni al momento dell’adesione contrattuale. Tale comparto è individuato nella Nota informativa. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma 3.
3. L’aderente, all’atto dell’adesione esplicita, sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi, con possibilità di modificare nel tempo tale destinazione. In caso di mancata scelta si intende automaticamente attivata l’opzione verso il comparto identificato dal Fondo e indicato nella Nota Informativa. L’aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.
4. Per gli iscritti contrattuali, la destinazione iniziale del contributo contrattuale è diversificata in base all’età degli stessi al momento dell’adesione contrattuale, secondo le regole indicate nella Nota Informativa, fino ad eventuale diversa scelta dell’aderente.
5. Qualora, per effetto del meccanismo di conferimento tacito del TFR di cui al precedente comma 2, affluiscano al Fondo quote di TFR ascrivibili ad un lavoratore già associato al Fondo medesimo, le stesse saranno investite nel comparto garantito di cui al precedente comma 2. Qualora la posizione individuale di tale iscritto, costituita prima del tacito conferimento citato, risulti investita in un comparto diverso dal citato comparto garantito, la stessa verrà unificata su quest’ultimo. L’aderente potrà inoltre variare il comparto di investimento secondo le disposizioni di cui al precedente comma 3.
Art. 7 – Spese
1. L’iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
a) spese da sostenere all’atto dell’adesione: un costo “una tantum” in cifra fissa a carico dell’aderente.
b) spese relative alla fase di accumulo:
b.1) direttamente a carico dell’aderente: una quota associativa annuale in cifra fissa.
b.2) indirettamente a carico dell’aderente: una quota % del patrimonio del singolo comparto.
c) spese in cifra fissa a carico dell’aderente collegate all’esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
c.1) trasferimento ad altra forma pensionistica;
c.2) riscatto della posizione individuale;
c.3) anticipazioni;
c.4) riallocazione della posizione individuale tra i comparti previsti dal Fondo.
d) spese relative alla fase di erogazione delle rendite.
e) spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata di forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
e.1) oneri amministrativi sostenuti per l’erogazione della singola rata di XXXX.
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. Il Consiglio di Amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
3. Il Consiglio di Amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.
PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8 - Contribuzione
1. Il finanziamento del Fondo è attuato mediante il versamento del contributo contrattuale a carico del datore di lavoro di cui all’art. 5 co. 2 lett. a) e, su richiesta del lavoratore, degli ulteriori contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro, e/o del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito “Decreto”).
3. Per l’adesione contrattuale di cui all’art. 5, co. 2 lett. a), la misura della contribuzione è indicata dalla fonte istitutiva di riferimento e riportata nella Nota informativa, nella quale è indicato anche il comparto a cui affluiscono i contributi contrattuali. Qualora l’aderente contrattuale esprima la volontà di versare il contributo a proprio carico di cui al comma 2, in aggiunta al contributo contrattuale, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro e, ove previsto, il versamento del TFR.
4. La contribuzione di cui alle disposizioni contrattuali citate all'art. 1 co. 2 non può essere revocata né sospesa e non è portabile ad altre forme pensionistiche complementari, ad esclusione dei fondi pensione negoziali territoriali, secondo quanto previsto dall’art.1, comma 171, primo periodo della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
5. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico.
6. È prevista la destinazione al Fondo Pensione del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota Informativa. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.
7. L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né di quella a carico del datore di lavoro di cui al comma 2 (ad eccezione del contributo contrattuale di cui all’art. 5 co. 2 lett. a), salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
8. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, ad eccezione del contributo contrattuale di cui all’art. 5 co.
2 lett. a). L’aderente può riattivare la contribuzione a proprio carico in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
9. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall’art.8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzioni da abbuoni).
10. L’aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
11. In caso di mancato o ritardato versamento dei contributi, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell’aderente secondo modalità operative definite dal Consiglio di Amministrazione del Fondo con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
12. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di retribuzione intera o ridotta, la contribuzione è commisurata al trattamento retributivo a carico dell’azienda effettivamente corrisposto, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dagli accordi collettivi di lavoro.
13. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con sospensione integrale della retribuzione o in caso di aspettativa non retribuita, la contribuzione al fondo a carico dell’azienda è sospesa ma i lavoratori iscritti possono proseguire volontariamente la contribuzione a proprio carico secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.
14. La cessazione del rapporto di lavoro comporta la contestuale interruzione del rapporto contributivo con il Fondo Pensione, il quale si riattiva all’atto di una nuova assunzione del lavoratore da parte di un’impresa che applichi uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all’articolo 1 del presente Statuto, con obbligo contributivo decorrente dalla data di assunzione del lavoratore medesimo.
15. Per i lavoratori associati in distacco, ai sensi della legge 300 del 20.5.1970, presso le Organizzazioni Sindacali firmatarie dei contratti di cui all’art. 1 del presente Statuto, la contribuzione al Fondo viene versata dal soggetto che eroga all’iscritto la retribuzione utile ai fini del calcolo del tfr.
16. Il Consiglio di Amministrazione può stipulare convenzioni per la riscossione dei contributi con le Casse Edili, previo accordo in materia tra le Parti firmatarie dei CCNL e degli Accordi di cui al precedente art. 1. Il Consiglio di Amministrazione, previo accordo tra le Parti citate può inoltre deliberare che il contributo a carico del lavoratore sia riscosso dalla Cassa Edile presso la quale è iscritto mediante prelievo del relativo importo dagli accantonamenti contrattualmente ad esso spettanti presso la Cassa medesima.
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell’aderente, di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) e b.1), e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10,12 e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell’aderente.
Art. 10 – Prestazioni pensionistiche
1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposti in un altro Stato membro dell’Unione europea. L’aderente che decida di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 10 del precedente art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L’aderente che abbia cessato l’attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX), con un anticipo massimo di 5 anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4. L’aderente che abbia cessato l’attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell’aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L’aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
6. Nel corso dell’erogazione della XXXX l’aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell’erogazione delle rate residue.
7. Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di XXXX, l’aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l’anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la XXXX si intende automaticamente revocata e viene trasferita l’intera posizione individuale.
9. L’aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
10. L’aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
11. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
12. L’aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall’art. 12 commi 5 e 6.
Art. 11 - Erogazione della rendita
1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all’aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell’eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
3. L’aderente può richiedere comunque l’erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.
Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale
1. L’aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l’aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
d) Riscattare la posizione individuale maturata nella misura del 50%, 75%, 95% (riscatto parziale) o 100% (riscatto totale) ai sensi dell’art. 14, comma 5 del Decreto; il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro;
e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell’iscritto. Nell’ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all’importo di una mensilità dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n.335, il Fondo informa l’aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell’intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
3. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di cinque mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo Pensione, salvo quanto previsto nel successivo comma 7 con riferimento al contributo contrattuale.
7. Il contributo contrattuale di cui all’art. 5 comma 2 lett. a) del presente Statuto continuerà ad essere versato al Fondo Prevedi anche a seguito di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, rinnovando l’iscrizione contrattuale al Fondo medesimo ai sensi di quanto previsto dalle Fonti istitutive, salvo quanto previsto dall’art. 1 commi 171 e 172 della legge 205/2017 con riferimento ai fondi pensione negoziali territoriali ivi indicati per i lavoratori che, avendone titolo, si iscrivano ai medesimi fondi e destinino agli stessi fonti contributive aggiuntive al contributo contrattuale.
Art. 13 - Anticipazioni
1. L’aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di cinque mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO
Art. 14 – Organi del Fondo
1. Sono organi del Fondo:
a) l’Assemblea dei Delegati;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente e Vicepresidente;
d) il Collegio dei Sindaci.
Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione
1. L’Assemblea è formata da 60 componenti, di seguito denominati "Delegati", dei quali 30 in rappresentanza dei lavoratori e 30 in rappresentanza delle imprese, eletti sulla base del Regolamento elettorale predisposto dalle fonti istitutive, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all’elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all’elettorato passivo l’equilibrio tra i generi. Il Regolamento forma parte integrante del presente Statuto.
2. I Delegati restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall’incarico per qualsiasi motivo, si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente comma cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all’atto della sua elezione.
Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
1. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L’Assemblea in seduta ordinaria:
a) approva il bilancio di esercizio, corredato degli allegati di cui al successivo art. 32 co. 2, sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
b) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione.
c) determina il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione stesso.
d) varia, a seguito di apposita modifica statutaria, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione stesso.
e) elegge i componenti del Collegio dei Sindaci.
f) determina il compenso dei componenti il Collegio dei Sindaci, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
g) revoca gli amministratori e i sindaci ai sensi dell’art. 2383 del codice civile.
h) delibera su ogni altra questione sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.
3. L’Assemblea in seduta straordinaria:
a) esercita l’azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2392 e 2393 del codice civile, e nei confronti dei membri del Collegio dei Revisori Contabili per le responsabilità di cui all’articolo 2407 del codice civile.
b) delibera la modifica dello Statuto e dei Regolamenti Elettorali su proposta del Consiglio di Amministrazione.
c) delibera lo scioglimento e le modalità di liquidazione del Fondo.
Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni
1. L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e dell’elenco delle materie da trattare, da comunicare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.
Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sussistano ragioni di urgenza, la convocazione, contenente in ogni caso l’ordine del giorno, può essere effettuata a mezzo telegramma o fax da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.
La partecipazione all’Assemblea può avvenire anche in modalità telematica, quando ciò sia previsto nell’atto di convocazione.
2. L’Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio.
3. L’Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero dal Consiglio di Amministrazione.
4. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% dei Delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del fondo l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.
6. Ogni Delegato ha diritto ad un voto; il Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
7. Il verbale di riunione dell’Assemblea ordinaria è redatto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e da un segretario ed è sottoscritto dagli stessi.
8. Il verbale di riunione dell’Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.
Art. 18 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione
1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da 12 componenti di cui metà eletti dall’Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e l’altra metà eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati al Fondo.
2. L’elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità: il Consiglio di Amministrazione è eletto a scrutinio palese dall’Assemblea. All’elezione dei consiglieri rappresentanti dei lavoratori associati e di quelli rappresentanti dei datori di lavoro associati partecipano rispettivamente i soli Delegati rappresentanti dei lavoratori e i soli Delegati rappresentanti dei datori di lavoro. La lista dei consiglieri da eleggere in rappresentanza dei lavoratori e quella dei Consiglieri da eleggere in rappresentanza dei datori di lavoro sono presentate rispettivamente da almeno cinque Delegati rappresentanti dei lavoratori e da almeno cinque Delegati rappresentanti dei datori di lavoro. In caso di presentazione di più liste, i seggi sono attribuiti in proporzione ai voti ricevuti.
3. Tutti gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente tempo per tempo vigente.
4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di 3 mandati consecutivi.
Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall’incarico per qualsiasi motivo, si procede all’elezione dei sostituti in occasione della prima riunione utile dell’Assemblea dei Delegati. Tale elezione avviene con le stesse modalità di elezione dei consiglieri decaduti.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del comma precedente decadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l’originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l’Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d’urgenza l’Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall’incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Art. 20 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni
1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione di quanto previsto dal presente Statuto; esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del fondo che non siano attribuiti all’Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
- elegge il Presidente, alternativamente fra i membri eletti in rappresentanza delle aziende associate ed i membri eletti in rappresentanza dei lavoratori associati; elegge inoltre il Vicepresidente fra i membri che non hanno espresso il Presidente;
- propone all’Assemblea dei Delegati il compenso per i propri membri e per i membri del Collegio dei Sindaci;
- definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna e, ove prevista, funzione attuariale) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e, ove prevista, all’attività attuariale;
- definisce la politica di remunerazione;
- definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
- definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- definisce i piani d’emergenza;
- effettua la valutazione interna del rischio;
- definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
- definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
- definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
- definisce il piano strategico sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
- definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- nomina il Direttore generale;
- modifica lo Statuto, ove ciò sia reso necessario da sopravvenute disposizioni normative, o direttive emanate dalla COVIP;
- segnala alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso e i provvedimenti ritenuti necessari;
- riferisce periodicamente sull’andamento generale del Fondo al Comitato Paritetico di cui all’art. 9 dell’Accordo sottoscritto in data 9 aprile 2001 tra le Parti Istitutive del Fondo.
Art. 21 – Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità
1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente a mezzo raccomandata, fax o posta elettronica, allegando l’ordine del giorno e l’eventuale documentazione, da spedire ai componenti del Consiglio ed ai membri del Collegio Sindacale almeno 15 giorni prima della data della riunione. La convocazione può essere effettuata, ad insindacabile giudizio del Presidente, in modalità urgente, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica, allegando in ogni caso l’ordine del giorno, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.
2. Il Consiglio si riunisce almeno 2 volte l’anno ed ogniqualvolta il Presidente ritenga utile convocarlo ai fini del corretto funzionamento del Fondo. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce altresì quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.
3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri (c.c. art. 2388) e decide ordinariamente a maggioranza dei Consiglieri che in caso di parità si raggiunge con il voto doppio del Presidente.
4. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
6. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione, ai sensi dell’art.5, comma 7, del Decreto, le disposizioni di cui agli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395, 2396 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabili.
7. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell’osservanza della normativa nazionale e delle norme dell’Unione europea direttamente applicabili.
8. È consentita agli Amministratori la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza ed in videoconferenza. Il Presidente accerta l’identità dei Consiglieri partecipanti alla riunione con le suddette modalità telematiche, dandone atto a verbale.
Art. 22 - Presidente
1. Il Presidente e il Vicepresidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta’ per esso in giudizio.
3. Il Presidente del Fondo:
a) sovrintende al funzionamento del Fondo;
b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea;
c) tiene i rapporti con la COVIP e con i soggetti firmatari delle Fonti Istitutive;
d) effettua le comunicazioni alla COVIP in materia di andamento della gestione;
e) trasmette alla COVIP le delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie, unitamente ad una nota illustrativa delle stesse, per la conseguente approvazione;
f) trasmette alla COVIP ogni variazione o innovazione delle fonti istitutive, unitamente ad una nota illustrativa delle stesse;
g) comunica alla COVIP le situazioni di conflitto di interesse che siano venute ad esistenza, specificandone la natura;
h) riferisce alla COVIP, in presenza di vicende che possano incidere sull’equilibrio del fondo, i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
i) cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
j) su esplicito mandato del Consiglio stipula le convenzioni in nome e per conto del fondo;
k) svolge ogni altro compito che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente.
5. Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare, per qualsiasi motivo, il Presidente o il Vicepresidente, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla loro sostituzione nel rispetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo. I sostituti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.
Art. 23 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione
1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 4 componenti effettivi e 4 supplenti eletti dall’Assemblea, di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e l’altra metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L’elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le stesse modalità previste per l’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione.
3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo 3 esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere eletti per non più di 3 mandati consecutivi.
7. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell’ambito della relativa componente.
8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
9. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente scelto fra i membri rappresentanti della parte sociale che non ha espresso il Presidente del Fondo.
Art. 24– Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull’osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di revisione legale dei conti.
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell’assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l’obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l’obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell’art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
Art. 25– Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità
1. Il Collegio si riunisce almeno ogni trimestre nel corso dell’esercizio. La riunione può svolgersi anche tramite videoconferenza o teleconferenza, ai sensi dell’art. 2404 comma 1 del Codice Civile.
2. Le convocazioni del Collegio sono fatte dal Presidente del Collegio medesimo.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell’Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
Art. 26–Direttore generale
1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore generale è preposto a curare l’efficiente gestione dell’attività corrente del Fondo, attraverso l’organizzazione dei processi di lavoro e l’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l’attuazione delle decisioni dell’organo di amministrazione. Supporta l’organo di amministrazione nell’assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni, in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dell’incarico.
Art. 27- Funzioni fondamentali
1. Nell’ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna.
2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il titolare della funzione della gestione dei rischi comunica, almeno una volta l’anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE Art. 28– Incarichi di gestione
1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo
2. Ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettere d) ed e) del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
5. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.
Art. 29 - Depositario
1. Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito “depositario”).
2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l’operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato al depositario.
3. Per la scelta del depositario il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall’art. 6, comma 6, del Decreto.
4. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di depositario.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di depositario.
6. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell’interesse degli stessi.
Art. 30- Conflitti di interesse
1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.
Art. 31 – Gestione amministrativa
1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con il depositario;
b) la tenuta della contabilità;
c) la raccolta e gestione delle adesioni;
d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
e) la gestione delle prestazioni;
f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.
Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.
Art. 33– Esercizio sociale e bilancio d’esercizio
1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Il Xxxxxxxx è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale.
3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di Revisione legale sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 34 – Modalità di adesione
1. L’adesione esplicita al Fondo di cui all’art. 5 comma 2 lettera c) avviene mediante sottoscrizione della modulistica ivi indicata e allegata alla Nota Informativa. L’adesione esplicita è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. All’atto dell’adesione esplicita il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione esplicita del lavoratore, anche per il tramite della competente Cassa Edile, viene indirizzata al Fondo e trasmessa al datore di lavoro e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo, anche con riferimento all’obbligo contributivo di cui all’art. 8 co. 2 del decreto; la domanda di adesione contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore, al fine di consentire il corretto e completo adempimento del citato obbligo contributivo.
5. La raccolta delle adesioni esplicite dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo, delle Casse Edili e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso il sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa.
6. In caso di adesione esplicita mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell’aderente all’utilizzo di tale strumento. L’aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l’esercizio di tale diritto, l’aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all’aderente il momento in cui l’adesione esplicita si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, e nel caso di adesione contrattuale, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all’aderente l’avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio delle scelte di sua competenza.
8. L’adesione del lavoratore al Fondo rimane valida e non deve, quindi, essere ripetuta in caso di passaggio dell’aderente dall’impresa presso la quale ha aderito al Fondo ad altra impresa che applichi uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all’art. 1 del presente Statuto.
9. L’aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all’aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
Art. 35 – Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari
1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l’attività di raccolta delle adesioni.
2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.
Art. 36 – Comunicazioni e reclami
1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.
PARTE VI - NORME FINALI
Art. 37 - Modifica dello Statuto
1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all’approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell’Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.
Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell’Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L’Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l’Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
Art. 39 – Rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.