ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L I B E R A Z I O N E
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 314 del 16/10/2023
OGGETTO: Approvazione dello schema di accordo quadro di collaborazione tra questo Istituto e l`IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Approvazione dello schema di accordo quadro di collaborazione tra questo Istituto e l`IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SS Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza.
Si premette che:
- l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito per brevità “IZSVe”) “opera nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, come strumento tecnico-scientifico dello Stato, della Regione del Veneto, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, delle Province autonome di Trento e Bolzano ed assicura agli enti cogerenti, ai dipartimenti di prevenzione ed ai servizi veterinari delle rispettive aziende unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all’espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione” (art. 1, comma 2, dello Statuto dell’Istituto);
- in particolare all’art. 3 lettera b) dell’Accordo per la Gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano (approvato con leggi della Regione del Veneto n. 5 del 18.03.2015, della Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx x. 0 xxx 00.00.0000, xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx n. 5 del 10.03.2015 e della Provincia di Bolzano n. 5 del 19.05.2015) è previsto che l’IZSVe presti servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;
- tra i compiti istituzionali di IZSVe rientrano, inoltre, l’effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze sulle zoonosi, secondo programmi e convenzioni con università, istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome e di enti pubblici e privati;
- presso l’IZSVe è, inoltre, attivo il Centro di referenza nazionale e Centro di collaborazione OIE per la ricerca scientifica sulle malattie infettive nell’interfaccia uomo/animale che si occupa anche di malattie trasmesse da vettori;
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
- l’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria (di seguito per brevità “IRCCS”) è Casa filiale della Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza, Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto (DPR 12.9.1952 n. 4113 modificato con DPR 22.11.1953 n. 1007) senza finalità di lucro;
- l’IRCCS è stato riconosciuto quale Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico, nella disciplina "malattie infettive e tropicali" con il Decreto del Ministero della Salute del 23 maggio 2018 ed è un Ospedale Classificato Equiparato, riconosciuto come Presidio Ospedaliero Accreditato della Regione del Veneto, la cui attività si inserisce nell’ambito del servizio pubblico ospedaliero e del servizio sanitario nazionale e regionale che persegue tra le altre, finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico anche al fine di trasferirne i risultati alla pratica clinica;
- l’IRCCS conformemente alla normativa nazionale e regionale di riferimento nonché al proprio Regolamento Interno per la generazione, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale sui risultati della ricerca, in coerenza con gli indirizzi del Ministero della Salute e della Regione del Veneto, promuove e organizza la ricerca inventiva all’interno dell’Istituto, nel campo delle malattie infettive e tropicali nell’ambito delle linee di sviluppo della programmazione della Regione del Veneto e del Ministero della Salute e promuove iniziative di collaborazione con ricercatori pubblici e privati al fine di potenziare le attività che favoriscano lo sviluppo di risultati, potenziali oggetto di tutela;
- fin dagli anni ’90 le malattie trasmesse da zecche costituiscono un rilevante problema di sanità pubblica nel Nordest Italiano, che rappresenta, ad esempio, la maggior parte della casistica a livello nazionale sia per la Malattia di Lyme sia per l’Encefalite Trasmessa da Zecche (TBE), e dove sono state individuati altri patogeni associati alle zecche e potenzialmente zoonosici;
- da oltre 10 anni il Piano Regionale per il controllo delle malattie trasmesse da vettori si avvale del supporto scientifico dell’IRCCS, che opera in stretto collegamento con la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria della Regione del Veneto, con il laboratorio dell’AOUI di Padova e con l’IZSVe;
- dall’ottobre 2021 la capacità diagnostica dell’IRCCS si è accresciuta notevolmente grazie al nuovo laboratorio virologico BSL2-BSL3, con la possibilità di effettuare, oltre alla diagnostica molecolare, anche test sierologici di neutralizzazione su colture cellulari.
L’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria e l’IZSVe, nel rispetto delle rispettive finalità, intendono avviare una vantaggiosa e reciproca collaborazione allo scopo di promuovere l’approccio One Health per il controllo e la prevenzione delle malattie trasmesse da vettori, in particolare da zecche, attraverso la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività scientifiche, anche di tipo formativo, ovvero progetti e programmi congiunti nell’ambito della ricerca scientifica.
Al fine di disciplinare le attività di comune interesse e regolamentare la reciproca collaborazione, questo Istituto e l’IRCCS hanno provveduto a concordare, per vie brevi, lo schema di “Accordo quadro di collaborazione”, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1).
Con la sottoscrizione dell’Accordo in parola l’IZSVe e l’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria si impegnano a collaborare nelle seguenti principali attività di interesse comune:
- miglioramento e sviluppo di metodi di sorveglianza sui patogeni tick-borne nelle zecche e negli animali al fine della valutazione del rischio di infezione umana;
- miglioramento e sviluppo dei metodi diagnostici sulle malattie da zecche nell’uomo, sia come diagnostica di prima istanza sia nel follow up clinico;
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
- studio dei fattori alla base dell’efficienza della trasmissione di patogeni dalla zecca all’uomo e all’occorrenza di manifestazioni cliniche, sia legati al parassita (es. comunità microbica delle zecche), sia all’anamnesi del paziente;
- sviluppo di un sistema sostenibile di supporto integrato alla gestione e alla comunicazione al personale del SSN di casi di esposizione, avvenuta o possibile, a patogeni trasmessi da zecche.
Tale accordo - che avrà durata di tre anni a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione, eventualmente prorogabile per un ulteriore periodo massimo di tre anni previo accordo scritto - non comporta flussi finanziari tra le Parti e, pertanto, il costo per la realizzazione delle attività oggetto della collaborazione rimane a carico di ciascuna delle Parti, per la rispettiva competenza, in quanto comprese nell’ambito delle attività facenti parte del mandato istituzionale, per le motivazioni di interesse pubblico esplicitate nelle premesse, che si intendono integralmente trasfuse.
Tale collaborazione potrà avere specifica concretizzazione anche tramite successive convenzioni attuative che disciplineranno attività ed eventuali impegni di tipo economico.
Con ticket intranet n. 207186 del 06.10.2023 il xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, dirigente veterinario presso la “SCT2 – Sezione di Belluno”, ha richiesto a questa Struttura di procedere con gli adempimenti necessari alla stipula dell’Accordo in parola, allegando lo schema contrattuale condiviso.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al Direttore generale quanto segue:
1. di approvare, per le motivazioni in premessa evidenziate che si intendono integralmente trasfuse, lo schema di “Accordo quadro di collaborazione” tra l’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria – Ospedale Classificato e Presidio Ospedaliero Accreditato – Regione del Veneto, rappresentato dall’Amministratore delegato xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, per l’avvio di una collaborazione finalizzata a promuovere l’approccio One Health per il controllo e la prevenzione delle malattie trasmesse da vettori, in particolare da zecche, attraverso la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività scientifiche, anche di tipo formativo, ovvero progetti e programmi congiunti nell’ambito della ricerca scientifica, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione dell’Accordo di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sottoscrizione che avverrà, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata;
3. di prendere atto che l’Accordo in parola decorrerà dalla data di ultima sottoscrizione per il periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per un ulteriore periodo massimo di tre anni previo accordo scritto;
4. di prendere atto, altresì, che l’Accordo in parola non comporta flussi finanziari tra le Parti e, pertanto, il costo per la realizzazione delle attività oggetto della collaborazione rimane a carico di ciascuna delle Parti, per la rispettiva competenza, in quanto comprese nell’ambito
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
delle attività facenti parte del mandato istituzionale, per le motivazioni di interesse pubblico esplicitate nelle premesse, che si intendono integralmente trasfuse;
5. di prendere atto, inoltre, che la collaborazione potrà avere specifica concretizzazione anche tramite la stipula di specifici accordi attuativi, per disciplinare specifici progetti ed ogni aspetto connesso alle peculiarità di ogni singola iniziativa.
IL DIRETTORE GENERALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della SS Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx quale Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 141 del 19 aprile 2023 con la quale il xxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxx è stato nominato Direttore sanitario dell’Istituto.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 101 del 10 marzo 2021 con la quale il xxxx.
Xxxxxxx Xxxxxx è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15 dello Statuto dell’Istituto, adottato con delibera del CdA n. 12 del 24 maggio 2021 e approvato con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1308 del 28 settembre 2021.
VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
D E L I B E R A
1. di approvare, per le motivazioni in premessa evidenziate che si intendono integralmente trasfuse, lo schema di “Accordo quadro di collaborazione” tra l’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria – Ospedale Classificato e Presidio Ospedaliero Accreditato – Regione del Veneto, rappresentato dall’Amministratore delegato xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, per l’avvio di una collaborazione finalizzata a promuovere l’approccio One Health per il controllo e la prevenzione delle malattie trasmesse da vettori, in particolare da zecche, attraverso la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività scientifiche, anche di tipo formativo, ovvero progetti e programmi congiunti nell’ambito della ricerca scientifica, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione dell’Accordo di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sottoscrizione che avverrà, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata;
3. di prendere atto che l’Accordo in parola decorrerà dalla data di ultima sottoscrizione per il periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per un ulteriore periodo massimo di tre anni previo accordo scritto;
4. di prendere atto, altresì, che l’Accordo in parola non comporta flussi finanziari tra le Parti e, pertanto, il costo per la realizzazione delle attività oggetto della collaborazione rimane a carico di ciascuna delle Parti, per la rispettiva competenza, in quanto comprese nell’ambito delle attività facenti parte del mandato istituzionale, per le motivazioni di interesse pubblico esplicitate nelle premesse, che si intendono integralmente trasfuse;
5. di prendere atto, inoltre, che la collaborazione potrà avere specifica concretizzazione anche tramite la stipula di specifici accordi attuativi, per disciplinare specifici progetti ed ogni aspetto connesso alle peculiarità di ogni singola iniziativa.
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa 🞏 su Finanziamento istituzionale 🞏
Finanziamento vincolato 🞏
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa x
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.
dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 314 del 16/10/2023
OGGETTO: Approvazione dello schema di accordo quadro di collaborazione tra questo Istituto e l`IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria
Pubblicata dal 16/10/2023 al 31/10/2023 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxxxxx Xxxxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx - Servizio Affari generali, anticorruzione e trasparenza Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx - Direzione Amministrativa
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx - Direzione Sanitaria Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Generale Xxxxxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxxx Atti
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA
L’IRCCS OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA E
L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria – Ospedale Classificato e Presidio Ospedaliero Accreditato - Regione Veneto, con sede in Xxx Xxx Xxxxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx (XX) C.F./P.IVA 00280090234 PEC xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx nella persona dell’Amministratore delegato xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx domiciliato per la carica c/o la sede dell’Azienda/Ente (di seguito “IRCCS”)
E
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie CF/P.IVA 00206200289, con sede legale in Xxxxx xxxx’Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx (XX), PEC: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, nella persona della dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, domiciliata per la sua carica presso la sede di Legnaro (PD), (in seguito per brevità denominato “Istituto” e/o “IZSVe”);
di seguito denominate separatamente anche “la Parte” e congiuntamente “le Parti”.
PREMESSO CHE
- IRCCS è Casa filiale della Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza, Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto (DPR 12.9.1952 n. 4113 modificato con DPR 22.11.1953 n. 1007) senza finalità di lucro;
- IRCCS è un Ospedale Classificato Equiparato, riconosciuto come Presidio Ospedaliero Accreditato della Regione Veneto, la cui attività si inserisce nell’ambito del servizio pubblico ospedaliero e del servizio sanitario nazionale e regionale;
- IRCCS è stato riconosciuto quale Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico, nella disciplina "malattie infettive e tropicali" con il decreto del Ministero della Salute del 23 maggio 2018;
- l’IRCCS è un ospedale di eccellenza che persegue finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico anche al fine di trasferirne i risultati alla pratica clinica;
- a tal fine l’IRCCS conformemente alla normativa nazionale e regionale di riferimento nonché al proprio Regolamento Interno per la generazione, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale sui risultati della ricerca, in coerenza con gli indirizzi del Ministero della Salute e della Regione Veneto, promuove e organizza la ricerca inventiva all’interno dell’Istituto, nel campo delle malattie infettive e tropicali nell’ambito delle linee di sviluppo della programmazione della Regione Veneto e del Ministero della Salute e promuove iniziative di collaborazione con ricercatori pubblici e privati al fine di potenziare le attività che favoriscano lo sviluppo di risultati, potenziali oggetto di tutela;
- da oltre 10 anni il Piano Regionale per il controllo delle malattie trasmesse da vettori si avvale del supporto scientifico dell’IRCCS, che opera in stretto collegamento con la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria della Regione Veneto, con il laboratorio dell’AOUI di Padova e con l’IZSVE di Legnaro (PD);
- dall’ottobre 20121 la capacità diagnostica IRCCS si è accresciuta notevolmente grazie al nuovo laboratorio virologico BSL2-BSL3, con la possibilità di effettuare, oltre alla diagnostica molecolare, anche test sierologici di neutralizzazione su colture cellulari;
- l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è ente di diritto pubblico e costituisce struttura di eccellenza per l’intero sistema sanitario nazionale e possiede una consolidata esperienza di ricerca che garantisce l’affidabilità scientifica delle proprie strutture;
1
- l’IZSVe “opera nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, come strumento tecnico-scientifico dello Stato, della Regione del Veneto, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, delle Province autonome di Trento e Bolzano ed assicura agli enti cogerenti, ai dipartimenti di prevenzione ed ai servizi veterinari delle rispettive aziende unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all’espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione” (art. 1, comma 2, dello Statuto dell’Istituto);
- in particolare all’art. 3 lettera b) dell’Accordo per la Gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano (approvato con leggi della Regione del Veneto n. 5 del 18/03/2015, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 9 del 24/04/2015, della Provincia di Trento n. 5 del 10/03/2015 e della Provincia di Bolzano n. 5 del 19/05/2015) è previsto che IZSVe presti servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;
- tra i compiti istituzionali di IZSVe rientrano, inoltre, l’effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze sulle zoonosi, secondo programmi e convenzioni con università, istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome e di enti pubblici e privati;
- presso IZSVe è attivo il Centro di referenza nazionale e Centro di collaborazione OIE per la ricerca scientifica sulle malattie infettive nell’interfaccia uomo/animale che si occupa anche di malattie trasmesse da vettori;
- all’art. 6 del suddetto Accordo è previsto che l’Istituto attivi iniziative coordinate con i Dipartimenti di Prevenzione delle aziende unità sanitarie locali del territorio e le altre strutture delle Regioni e delle Province autonome;
- fin dagli anni ’90 le malattie trasmesse da zecche costituiscono un rilevante problema di sanità pubblica nel Nordest Italiano, che rappresenta ad esempio la maggior parte della casistica a livello nazionale sia per Malattia di Lyme sia per Encefalite Trasmessa da Zecche (TBE), e dove sono state individuati altri patogeni associati alle zecche e potenzialmente zoonosici;
- da molti anni IZSVe si occupa di sorveglianza e ricerca sugli artropodi vettori di malattia negli animali e nell’uomo;
- IRCCS e IZSVe sono attivamente impegnati in attività istituzionali nel campo della sanità pubblica, e sono interessate a stabilire un’intesa che abbia come obiettivo generale la promozione dell’approccio One Health per il controllo e la prevenzione delle malattie trasmesse da vettori, in particolare da zecche
- le Parti convengono che il presente Accordo può essere lo strumento ideale per attuare una fattiva collaborazione, avente la finalità di potenziare collaborazioni future e di individuare sinergie operative, con l’intento di garantire un miglioramento dei risultati delle attività svolte nel settore di interesse;
- le Parti, nel rispetto delle rispettive finalità, intendono pertanto avviare una collaborazione al fine di sviluppare singole iniziative anche di tipo formativo, ovvero, progetti e programmi congiunti nell’ambito della ricerca scientifica;
- la collaborazione tra le Parti sarà svolta secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e risponderà ad un interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione di attività nei rispettivi campi di azione;
Tutto quanto sopra esposto,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2
Le Parti si impegnano alla collaborazione reciproca finalizzata a promuovere l’approccio One Health per il controllo e la prevenzione delle malattie trasmesse da vettori, con particolare riguardo alle zecche, attraverso la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività scientifiche, programmi, partecipazione a bandi di r icerca nazionali e/o internazionali, attivazione di progetti di ricerca, organizzazione di corsi di formazione, nonché la promozione e l’attivazione di altre iniziativedi interesse comune alla promozione della salute pubblica, basate su un’equa compartecipazione.
Le parti hanno definito quali principali attività di interesse comune:
- Miglioramento e sviluppo di metodi di sorveglianza sui patogeni tick-borne nelle zecche e negli animali al fine della valutazione del rischio di infezione umana
- Miglioramento e sviluppo dei metodi diagnostici sulle malattie da zecche nell’uomo, sia come diagnostica di prima istanza sia nel follow up clinico
- Studio dei fattori alla base dell’efficienza della trasmissione di patogeni dalla zecca all’uomo e all’occorrenza di manifestazioni cliniche, sia legati al parassita (es. comunità microbica delle zecche), sia all’anamnesi del paziente
- Sviluppo di un sistema sostenibile di supporto integrato alla gestione e alla comunicazione al personale del SSN di casi di esposizione, avvenuta o possibile, a patogeni trasmessi da zecche
e, in generale,
- individuazione di aspetti tecnici e scientifici di comune interesse relativi alle zecche e patogeni trasmessi, per la promozione della visione “One Health” e dell’interdisciplinarietà.
Questi obiettivi saranno sviluppati attraverso la definizione di programmi di collaborazione specifici concordati tra le parti; l’attività di programmazione sarà definita su base annuale di comune accordo e terrà conto sia degli interessi delle parti che di eventuali indicazioni da parte del Ministero della Salute, della Regione Veneto o di altri enti.
A tal scopo, entrambe le Parti operano e collaborano, per propria competenza, per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti per una corretta e integrata visione unitaria degli impegni previsti nel presente accordo, nello spirito di leale collaborazione e nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti interni alla propria Amministrazione.
ART. 3 CONVENZIONI ATTUATIVE
La collaborazione e la cooperazione di cui all’art. 2 potranno avere specifica concretizzazione anche tramite le successive convenzioni attuative che disciplineranno le attività dell’IZSVe e dell’IRCCS e gli eventuali impegni di tipo economico. Le convenzioni attuative dovranno definire e dettagliare i singoli obiettivi della cooperazione scientifica, tempi e modalità del suo svolgimento, le condizioni e i requisiti di realizzabilità della collaborazione nell’ambito degli spazi di competenza, le rispettive responsabilità, gli eventuali impegni economici ed i risultati attesi. Previa valutazione congiunta delle Parti, le singole convenzioni attuative potranno coinvolgere altri soggetti pubblici quali Aziende, Enti ed Istituzioni locali, nazionali, europee, internazionali e Università.
In caso di contrasto tra una condizione pattuita in una convenzione attuativa e una disposizione del presente accordo, prevale la disposizione contenuta nella convenzione attuativa, purché sia fatta espressa menzione della deroga al presente accordo.
Il presente accordo avrà una durata triennale a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione dello stesso, eventualmente prorogabile, per un ulteriore periodo massimo di ulteriori tre anni, tramite accordo scritto tra le Parti da comunicarsi almeno 2 (due) mesi antecedenti alla naturale scadenza, previa valutazione favorevole da parte dei competenti organi.
Il presente accordo quadro non comporta flussi finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte sopporta i costi relativi all’esecuzione delle attività di propria competenza.
3
Le Parti - nell’ambito della propria autonomia gestionale e delle risorse finanziarie di cui dispongono - potranno sostenere progetti particolarmente significativi nell’ottica dello sviluppo e del potenziamento del presente accordo, anche attraverso la stipula di ulteriori specifici accordi con soggetti terzi. Eventuali disponibilità e impegni economici saranno definiti di volta in volta negli accordi suddetti.
ART 5. REFERENTI SCIENTIFICI
Al fine di perseguire il generale sviluppo delle attività di collaborazione e l’efficace coordinamento delle stesse, l’IZSVe individua quale Referente Scientifico il xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, dirigente veterinario presso- SCT2 Sezione di Belluno e direttore del Centro Specialistico Fauna Selvatica; l’IRCCS individua quale Referente Scientifico la dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (Direttore UOC Microbiologia).
L’eventuale sostituzione dei Referenti dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti.
Fatto salvo quanto previsto dagli accordi precedentemente sottoscritti tra le Parti e, in particolare dall’accordo di segretezza sottoscritto il 17.12.2020 e dal Material and Data Transfer Agreement for Biological Samples del 27.8.2020, le Parti rimarranno esclusive titolari delle conoscenze scientifiche e tecniche, del know how, dei diritti di proprietà intellettuale/industriale in possesso alla data della stipula del presente accordo e il relativo uso che dovesse essere consentito all’altra Parte nell’ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alla stessa. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale/industriale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dall’altra Parte per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della parte proprietaria e in conformità alle regole da quest’ultima indicate.
Gli eventuali risultati realizzati nell’ambito della presente collaborazione saranno in comproprietà delle Parti. IZSVe e IRCCS potranno pubblicare, anche autonomamente i risultati, previo assenso scritto dell’altra Parte. Nella diffusione dei dati, ciascuna delle Parti dovrà menzionare che questi sono il frutto della loro collaborazione.
I dati utilizzati per le attività di studio non possono comunque essere comunicati a terzi se non previo accordo delle Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre Pubbliche Amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi in mancanza di autorizzazione scritta dell’amministrazione interessata.
Le Parti concorderanno in un documento a parte le clausole specifiche relative alle modalità di protezione, di ripartizione degli oneri e dei proventi derivanti dallo sfruttamento e le regole per la tutela e difesa della proprietà intellettuale, nonché eventuali attività di co-sviluppo o di trasferimento tecnologico in generale. In caso di brevettazione dei risultati conseguiti, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei dati.
ART. 7. ASSICURAZIONE E ONERI DI SICUREZZA
Ciascuna delle Parti assicura il proprio personale, propri collaboratori e consulenti, tramite adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni per il caso in cui gli stessi debbano eseguire qualsiasi tipo di attività all’interno dei locali dell’altra Parte, comprese le mere visite e i sopralluoghi.
Ciascuna delle Parti è tenuta a provvedere per il rispettivo personale ad inoltrare direttamente la denuncia di infortunio o malattia professionale alla propria Compagnia di Assicurazione/INAIL. Analogo obbligo di segnalazione sussiste a carico di IRCCS e di IZSVe in caso di evento che possa comportare una richiesta di risarcimento di danni procurati a terzi. Nell’ipotesi che l’Ente ospitante venga a conoscenza dell’avvenuto infortunio o malattia professionale o evento che possa comportare responsabilità civile verso terzi provvederà tempestivamente a darne comunicazione all’Ente di appartenenza presso il domicilio indicato all’art.16.
Le Parti si esonerano reciprocamente da ogni responsabilità di cui sopra e garantiscono la manleva da qualsiasi pretesa che le proprie compagnie assicuratrici potranno avanzare nei propri confronti per qualsiasi motivo o titolo.
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Le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare all’interno dei propri locali la normativa nazionale e i regolamenti interni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e salute dei lavoratori. Nel caso in cui i dipendenti, collaboratori o consulenti di una Parte eseguano, previo accordo scritto tra le Parti, qualsiasi attività all’interno dei locali dell’altra Parte - comprese mere visite e sopralluoghi – la stessa si impegna a far rispettare al proprio personale la predetta normativa.
La formazione e informazione, nonché la sorveglianza sanitaria sui rischi generali dell’attività è in capo, relativamente al proprio personale, a ciascuna delle Parti in qualità di datore di lavoro.
Le Parti si riservano il diritto di recedere unilateralmente dal presente accordo, in qualsiasi momento, con preavviso minimo di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa. Le attività eventualmente in corso dovranno essere portate a conclusione secondo gli accordi presi e gli obiettivi previsti.
Il recesso non avrà effetto sulle eventuali convenzioni attuative già sottoscritte dalle Parti in attuazione al presente accordo, salva diversa volontà delle Parti da accordarsi per iscritto.
ART. 9. INVALIDITA’ DELL’ACCORDO
L’invalidità, l’inefficacia o la nullità, parziale o totale, di una o più disposizioni del presente accordo non pregiudichernno la validità e l’efficacia di quest’ultimo, salvo che tali clausole abbiano carattere essenziale. Le clausole invalide, inefficaci o nulle dovranno essere sostituite con disposizioni pienamente valide ed efficaci.
ART. 10. CESSIONE DELL’ACCORDO
E’ fatto divieto alle Parti di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente accordo nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano, senza previo consenso scritto dell’altra Parte.
Le Parti espressamente convengono che la natura giuridica del rapporto disciplinato dal presente accordo non è di società, né di associazione, né di lavoro, né di agenzia, né di rappresentanza. Le eventuali clausole di difficile interpretazione pertanto non potranno essere interpretate con riferimento ad alcuno dei rapporti sopra indicati.
ART. 12. DIVIETO UTILIZZO DEL LOGO
Nessuna Parte può utilizzare il nome o il logo dell’altra Parte o il nome dei suoi dipendenti/collaboratori, in ogni pubblicità, nuova release, pubblicazione o pubblicità senza l'espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte. Le Parti riconoscono e concordano che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al logo rimarranno di proprietà esclusiva della Parte proprietaria.
L'utilizzo del logo di una Parte non trasferisce alla Parte utilizzatrice nessun diritto o titolo connessoallo stesso.
ART. 13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza alle condizioni previste dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), le Parti si impegnano reciprocamente a trattare ed eventualmente a comunicare a terzi i dati personali contenuti nel presente accordo, ovvero, comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo scopo di adempiere agli impegni con lo stesso assunti o per gli adempimenti allo stesso connessi. Ciascuna Parte presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati da parte dell’altra Parte, direttamente o, eventualmente, indirettamente attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla predetta normativa, per le finalità necessarie alla gestione del presente accordo.
Le parti si impegnano altresì ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a trattare e proteggere tali dati ai sensi della normativa vigente sulla protezione dei dati, e a cooperare in caso di richieste provenienti all’una o all’altra Parte dall’Autorità Garante o dall’Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto del presente accordo.
Ciascuna Parte potrà esercitare i propri diritti di accesso, rettifica e cancellazione, opposizione e diritto alla limitazione del trattamento dei dati personali raccolti dall’altra Parte.
IZSVe può esercitare i propri diritti contattando xxx@xxxxxxxxxx.xx IRCCS può esercitare i propri diritti contattando xxx@xxxxxxxxxx.xx
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ART. 15 CONFIDENZIALITA’
Tutte le informazioni scambiate tra le Parti per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma durante l’esecuzione del presente accordo s’intendono confidenziali. Le Parti si impegnano ad utilizzare le predette informazioni confidenziali unicamente per gli scopi previsti dal presente accordo e garantiscono l’adozione di tutte le misure adeguate ad evitare la diffusione non autorizzata delle informazioni confidenziali.
In nessun caso le Parti potranno rivelare e/o divulgare le Informazioni Confidenziali ricevute se non a quei propri impiegati, dirigenti e/o collaboratori e/o borsisti che abbiano un’effettiva necessità di conoscerle e nella misura strettamente necessaria all’esecuzione del presente Accordo, assicurando altresì che ciascuno di tali soggetti sia soggetto e vincolato a rispettare la riservatezza delle Informazioni Confidenziali ricevute.
Tale dovere di riservatezza vincolerà le Parti anche per i tre anni successivi alla conclusione delle attività, poste in essere in esecuzione del presente Accordo, sempre che le Informazioni non diventino parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti.
Resta intesto che non sono qualificabili come Informazioni Confidenziali le informazioni che:
a) siano già di pubblico dominio prima della divulgazione da parte della Parte Divulgante, o diventino di pubblico dominio successivamente al trasferimento dell’informazione da una Parte all’altra per fatto non imputabile alla Parte Ricevente;
b) siano già note o in possesso della Parte Ricevente al momento o prima della divulgazione da parte della Parte Divulgante, come dimostrabile da documentazione antecedente al tempo della comunicazione;
c) siano legittimamente ottenute da una delle Parti ad opera di un terzo che non abbia obblighi di riservatezza;
d) siano sviluppate indipendentemente dalla Parte Ricevente senza uso o riferimento alle informazioni Confidenziali della Parte Divulgante, come dimostrato da documenti o altre prove evidenti in possesso della Parte Ricevente;
e) una Parte debba fornire all’Autorità Giudiziaria o Amministrativa per obbligo imposto da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle stesse Autorità Giudiziaria o Amministrativa; in tal caso la Parte destinataria dell’obbligo dovrà tempestivamente informare per iscritto l’altra Parte prima della divulgazione in relazione alla tempistica e ed alle relative modalità; nel caso in cui tale comunicazione preventiva sia oggettivamente impossibile, la comunicazione verrà data immediatamente dopo al fine di limitare il più possibile la diffusione.
ART. 14. MODIFICHE E COMUNICAZIONI
Il presente accordo potrà essere modificato e derogato solamente per accordo tra le Parti. Tutte le modifiche, deroghe, integrazioni e tutte le ulteriori notifiche o comunicazioni relative al presente accordo dovranno essere effettuate mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ai recapiti sopra indicati (o a diverso recapito successivamente indicato per iscritto) ovvero esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), laddove l’utilizzo di tale strumento sia obbligatorio per legge, ai seguenti indirizzi.
Per l’IZSVe:
Servizio Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza PEC: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Per l’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria PEC xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx
ART. 15. CONTROVERSIE E LEGGE APPLICABILE
Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana ed alle norme del codice civile, in quanto compatibili, a cui si rinvia.
Le Parti si impegnano nello spirito di collaborazione a risolvere e definire in via amichevole eventuali controversie nascenti tra le Parti in merito alla formazione, interpretazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo.
Nel caso di mancata composizione amichevole, tutte le controversie insorte tra le Parti relative all’interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex artt. 133 e 13 del Codice del processo amministrativo.
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ART. 18 ONERI PER LA STIPULA E REGISTRAZIONE
In ottemperanza all’art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990, il presente accordo viene sottoscritto ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.
Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del DPR 131/1986 e smi. Le spese di registrazione saranno a carico del richiedente
Le ulteriori spese contrattuali e fiscali, compresa l’imposta di bollo ex art. 2 Allegato A Tariffa Parte I DPR n. 642/1972, che derivano dal presente accordo sono a carico delle Parti per metà.
L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall’IZSVe, ex art. 15 del DPR n. 642/1972 – Autorizzazione dell’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx 0 n. 6069 del 17/01/2013.
IRCCS si impegna a corrispondere al IZSVe - entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo - un importo pari alla metà dell’imposta complessiva dovuta.
ART. 17. NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente accordo, le parti concordemente rinviano alle norme del codice civile in materia, in quanto compatibili.
Il presente accordo è stato liberamente negoziato tra le Parti e rispecchia la loro volontà,chiaramente e correttamente riportata nel testo contrattuale.
Il presente atto, è sottoscritto digitalmente.
IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
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