Scheda informativa sul prodotto 1 Sezione I. Tabella delle prestazioni / panoramica delle tariffe 2 Avvertenze importanti 3 Informazioni importanti in caso di sinistro 3 Informazioni importanti sul contratto di assicurazione 3 Sezione II. Disposizioni...
Condizioni di assicurazione CareMed PREMIUM 2021/22
Indice
Scheda informativa sul prodotto 1
Sezione I. Tabella delle prestazioni / panoramica delle tariffe 2
Informazioni importanti in caso di sinistro 3
Informazioni importanti sul contratto di assicurazione 3
Sezione II. Disposizioni generali 5
Sezione III “Descrizione delle prestazioni” 7
RKV Assicurazione sanitaria di viaggio (HA) 7
RRV Assicurazione spese di recesso dal contratto di viaggio (TC) 9
UV – Assicurazione contro gli infortuni in viaggio (I) 10
HAFT – Assicurazione di responsabilità civile in viaggio (3) 12
NFV – Assicurazione emergenze (E) 14
RNFV Assicurazione per il viaggio di ritorno a causa di emergenza (T) 15
RGV – Assicurazione bagagli (L) 15
Sezione IV Estratto della legge sul contratto d’assicurazione 16
Modulo di notifica medica del sinistro 19
La presente polizza è valida per assicurati con inizio
dell’assicurazione tra il 1o marzo 2021 e il 31 dicembre 2022.
Scheda informativa sul prodotto
Tutte le coperture assicurative riportate di seguito sono valide esclu- sivamente nel caso in cui esse siano state concluse concretamente, ovvero siano contenute esplicitamente nella copertura assicurativa scelta (cfr. certificato d’assicurazione). I dettagli sono indicati nelle Condizioni di assicurazione riportate di seguito.
Di quale tipo di assicurazione si tratta?
L’assicurazione in oggetto è un’assicurazione viaggi a tempo deter- minato. L’estensione del contratto e le singole prestazioni sono definite dalla tariffa scelta.
Qual è l’estensione della copertura assicurativa?
Assicurazione sanitaria di viaggio
Assicura i necessari trattamenti medici di malattie insorte durante il soggiorno all’estero. Rimborsiamo i costi dovuti a malattie e infortu- ni verificatisi durante il periodo coperto dall’assicurazione. Ne sono un esempio i trattamenti presso un medico, in ospedale o i farmaci.
Assicurazione spese di recesso dal contratto di viaggio
Questa copertura assicurativa viene stipulata separatamente. Qua- lora a causa di un evento assicurato (ad es. malattia grave e inattesa, incidente grave) non fosse possibile iniziare il viaggio prenotato come previsto, le spese di annullamento o di recesso verranno rim- borsate fino al prezzo del viaggio assicurato.
Assicurazione contro gli infortuni in viaggio
Quando si stipula un’assicurazione contro gli infortuni in viaggio,
viene corrisposto un importo una tantum (prestazione d’invalidità) qualora si subisca una menomazione permanente in seguito a un infortunio (ad es. a causa di mobilità ridotta, paralisi o amputazioni). L’ammontare della prestazione d’invalidità dipende dalla somma assicurata concordata e dal grado di menomazione.
Assicurazione di responsabilità civile in viaggio
Se nell’assicurazione di viaggio è compresa un’assicurazione di re- sponsabilità civile in viaggio, si è coperti durante il viaggio contro i danni derivanti dai pericoli della vita quotidiana, per i quali si è responsabili e che si devono quindi risarcire a terzi. Non ci limitiamo a liquidare il danno, ma verifichiamo anche se e in quale misura vi sia un obbligo di risarcimento danni. Proteggiamo l’assicurato da richieste di risarcimento danni ingiustificate e offriamo quindi anche protezione legale in caso di rivendicazioni di responsabilità infonda- te.
Assicurazione emergenze
Questa assicurazione complementare può essere stipulata separa- tamente se è già prevista una copertura assicurativa sanitaria per il soggiorno all’estero. In caso di stipula vengono forniti vari servizi di assistenza in caso di emergenza (ad es. trasferimento sanitario, visita al malato, spese di trasporto della salma e funerarie).
Assicurazione per il viaggio di ritorno a causa di emergenza
Se l’assicurazione per il viaggio di ritorno a causa di emergenza è inclusa nella copertura assicurativa, vengono rimborsati i costi per un viaggio di ritorno d’emergenza e per una visita al malato di una persona vicina alla persona assicurata.
Assicurazione bagagli
L’assicurazione bagagli copre la perdita o il danneggiamento del bagaglio registrato o la perdita o il danneggiamento del bagaglio a causa di furto, incendio o calamità naturali.
A cosa si deve prestare attenzione al momento del pagamento del premio?
L’ammontare del premio dipende dalla copertura assicurativa scelta
che inizia non prima del pagamento del premio.
Cosa non è coperto da assicurazione?
Alcuni casi sono esclusi dalla copertura assicurativa, i dettagli sono riportati nella rispettiva assicurazione.
Quali obblighi comporta la stipulazione del contratto?
Tutte le informazioni da voi fornite al momento della stipulazione dell’assicurazione devono essere complete e veritiere. Contravve- nendo a ciò, mettete in pericolo la vostra copertura assicurativa.
A quali obblighi si deve prestare attenzione nel momento in cui subentra un sinistro?
Mantenere il danno al livello minimo possibile. Evitare tutto ciò che potrebbe comportare un aumento inutile dei costi. Notificare im- mediatamente i danni all’ufficio preposto. Ulteriori obblighi sono
riportati nel paragrafo “Obblighi” delle presenti condizioni di assicu-
razione.
Quali sono le conseguenze legali di una mancata osservanza degli obblighi?
Molto importante: In caso di violazione di uno degli obblighi, Han- seMerkur ha la facoltà di ridurre le prestazioni conformemente alla gravità della colpa. Questo può arrivare anche alla perdita dell’intera prestazione assicurativa.
Quando ha inizio e termine la copertura assicurativa?
La copertura assicurativa ha inizio non prima del pagamento del premio, in ogni caso non prima della data concordata e termina in corrispondenza della scadenza concordata.
Sezione I. Tabella delle prestazioni / panoramica delle tariffe
Assicurazione sanitaria di viaggio (HA) CareMed 2020 RKS | CareMed PREMIUM |
Al momento della proposta, sono assicurabili persone che non abbiano ancora compiuto | 65 anni |
Durata massima dell’assicurazione | 24 mesi |
Franchigie per ogni sinistro, per quanto non sia stato preso un accordo diverso | Secondo il certificato d’assicurazione |
2.1 Costi di trattamento ambulatoriali | |
2.1.1 Trattamenti medici | 100% |
2.1.2 Psicoterapia massimo 6 sedute | € 1.000 |
2.1.3 Trattamenti di riabilitazione | 100% |
2.2 Costi di trattamento con ricovero in ospedale | 100% |
2.2.1 Trasporto malati | 100% |
2.2.2 Trattamenti medici | 100% |
2.2.3 Trattamenti di riabilitazione | 100% |
2.2.4 Indennità giornaliera di degenza ospedaliera a partire dal 6o giorno per un massimo di 90 giorni | - |
2.2.5 Visita al malato | - |
2.3 Costi delle cure dentarie | |
2.3.1 Cure dentarie analgesiche al 100% per anno assicurativo fino a | € 1.000 |
2.3.2 Riparazioni di protesi dentarie esistenti 50% per anno assicurativo fino a | € 2.000 |
2.3.3 Protesi dentarie in seguito a infortunio per anno assicurativo fino a | € 2.000 |
2.3.4 Protesi dentaria (termine di aspettativa 6 mesi) | € 2.000 |
2.4 Farmaci, materiale da medicazione, presidi e ausili sanitari | |
2.4.1 Farmaci e materiale da medicazione | 100% |
2.4.2 Presidi sanitari per anno d’assicurazione | 100% |
2.4.3 Ausili sanitari in seguito a infortunio | 100% |
2.5 Costi per trattamenti in gravidanza | |
2.5.1 Trattamenti di complicazioni in gravidanza | 100% |
2.5.2 Esami preventivi e parto (termine di aspettativa 8 mesi) | 100% |
2.6 Trasferimento prescritto dal medico | 100% |
2.7 Spese di trasporto della salma e funerarie | € 30.000 |
Assicurazione contro gli infortuni in viaggio (I) | |
1.1 Prestazione di invalidità | € 40.000 |
1.2 Progressione in caso di invalidità totale | 350% |
1.3 Indennità in caso di decesso | € 5.000 |
1.4 Spese di ricerca, salvataggio e recupero | € 2.500 |
Assicurazione di responsabilità civile in viaggio (3) | |
1.1 Danni a persone e cose | € 2.500.000 |
1.2 Danni agli oggetti in locazione (franchigia del 20% almeno € 50 per ogni sinistro) incl. danni alle apparecchiature mobili | € 25.000 |
1.3 Danni alla comunione domestica della famiglia ospite (franchigia 20% minimo € 50 per ogni sini- stro) | € 25.000 |
1.4 Spese di rimpatrio (franchigia del 10%, almeno € 100) | € 5.000 |
1.5 Perdita delle chiavi | € 250 |
1.6 Attività professionali (franchigia del 10% almeno € 250 per sinistro) | € 10.000 |
Assicurazione per il viaggio di ritorno a causa di emergenza (T) | |
1.1 Viaggio di ritorno a casa a causa di emergenza | € 1.000 |
1.2 Visita al malato | 100% |
Assicurazione bagagli (L) | |
Somma assicurata | € 2.000 |
4.1 Danni dovuti al superamento del termine di consegna (acquisti sostitutivi necessari) | € 500 |
4.2 Oggetti di valore (ad es. gioielli) | 50% della somma assicurata |
4.3 Xxxxxxxx, apparecchi acustici, telefoni cellulari | € 250 per oggetto |
Assicurazione emergenze (E) | |
2.1 Spese di ricerca, salvataggio e recupero | € 5.000 |
2.2 Costi aggiuntivi per un trasferimento | 100% |
2.3 Visita al malato | 100% |
2.4 Spese funerarie o di trasporto della salma | 100% |
2.5 Perdita di mezzi di pagamento per il viaggio | € 1.500 (prestito) |
Il contenuto delle Condizioni di assicurazione CareMed 2020 RKS e il certificato d’assicurazione sono determinanti per l’estensione della coper- tura assicurativa. Si prega di notare anche le restrizioni delle prestazioni.
Avvertenze importanti
Chi può essere assicurato
Persone di età compresa tra 3 mesi e 64 anni (65o compleanno), che si trovano temporaneamente all’estero per un soggiorno. Un Paese straniero non è il Paese in cui la persona ha la sua residenza perma- nente.
Z1: Meta di viaggio: tutto il mondo inclusi USA e Canada Z2: Meta di viaggio: tutto il mondo esclusi USA e Canada
Viaggio di ritorno anticipato
Se la persona assicurata torna a casa anticipatamente, dopo la notifi- ca scritta a CareMed, e in assenza di inoltro di sinistro, verrà effet- tuato un rimborso per il restante periodo di assicurazione al netto di una commissione amministrativa. Il periodo minimo è di 31 giorni. Il rimborso non può essere effettuato retroattivamente.
Nota ai sensi della Legge federale sulla protezione dei dati (BDSG) Segnaliamo che in caso di contratto o di sinistro, i dati saranno me- morizzati e, se necessario, trasmessi alle associazioni di categoria del settore assicurativo e ai relativi riassicuratori per lo stesso scopo, nella misura in cui ciò sia necessario per la corretta esecuzione del rapporto contrattuale. Le disposizioni della Legge federale sulla protezione dei dati concernenti la trasmissione degli stessi rimango- no invariate. L’indirizzo dei rispettivi destinatari dei dati sarà fornito su richiesta.
Informazioni importanti in caso di sinistro
Gli assicurati CareMed sono assicurati dalla HanseMerkur Reiseversi- cherung AG.
1. Scelta del medico / ospedale
La persona assicurata è libera di scegliere se farsi visitare da un me- dico o in ospedale.
2. Conteggio delle prestazioni
Il rimborso delle prestazioni mediche viene generalmente effettuato all’assicurato su presentazione dei documenti di cui al punto 6. Se il contraente desidera un rimborso diretto al fornitore di servizi, que- sto deve essere annotato opportunamente sul modulo di notifica del sinistro.
3. Approvazione da parte di CareMed Assist
Il Centro di Assistenza deve autorizzare i seguenti costi prima di un trattamento medico
− Ricovero in ospedale e intervento
− Trasferimento nel Paese d’origine dell’assicurato in caso di
malattia
− Funerale
− Trasferimento in caso di morte
Una dichiarazione scritta di assunzione dei costi da parte
dell’assicuratore è il requisito per le prestazioni per i trattamenti medici e i casi di emergenza summenzionati. La dichiarazione di assunzione dei costi deve essere ottenuta prima del ricorso ai se- guenti servizi rivolgendosi a:
Numero di telefono assicuratore: x00(0)00-0000-0000
E-mail assicuratore: XxxxXxxXxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
In caso di emergenza:
Numero d’emergenza CareMed Assist 24 ore su 24:
x00 (0)000-00000-00
E-mail: xxxxxxx-xxxxxx@xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx
4. Certificato d’assicurazione
Si prega di presentare il certificato d’assicurazione CareMed al pro- prio medico. Questo serve al medico come prova della copertura assicurativa.
5. Modulo di notifica del sinistro
Compilare il modulo di notifica del sinistro per ogni danno subito. Il modulo è disponibile in allegato.
6. Presentazione di casi di sinistro
Inviare i seguenti documenti all’ufficio sinistri entro 60 giorni dal
trattamento medico. È possibile inviare i documenti in anticipo via e-
mail, il nostro ufficio sinistri richiederà eventualmente i documenti originali:
− modulo di notifica del sinistro compilato dall’assicurato
− tutte le fatture e i giustificativi relazionati allo stesso caso di sinistro
− referti medici, compresi i referti dell’intervento, di laborato-
rio e le radiografie, ecc.
A: HanseMerkur Reiseversicherung AG, Abtlg. RLK 4/CareMed Claims, Xxxxxxxxx-Xxxxxxx-Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx, Xxxxxxx XxxxXxxXxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
7. Contatti ufficio sinistri
In caso di domande su un caso di sinistro esistente, rivolgersi
all’ufficio sinistri.
Ufficio sinistri 1
Sinistri avvenuti negli USA MedCare International, Inc.
00000 Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx 0 Xxxxx Xxxxxxx, XX 00000, XXX
Attention to Mrs Xxxxxxx/Mrs Xxxxxxx
Tel.: 0-000 000 0000 (chiamata gratuita)
E-mail: XxxxXxxXxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx Ufficio sinistri 2
Sinistri avvenuti in tutto il mondo esclusi gli USA
HanseMerkur Reiseversicherung AG Abtlg. RLK4 /CareMed Claims Xxxxxxxxx-Xxxxxxx-Xxxxx 0
00000 Xxxxxxx, Xxxxxxx
Tel.: x00(0)00-0000-0000
E-mail: XxxxXxxXxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Informazioni importanti sul contratto di assicura- zione
Identità dell’assicuratore (nome, indirizzo):
HanseMerkur Reiseversicherung AG (forma giuridica: società per azioni)
Xxxxxxxxx-Xxxxxxx-Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx
Telefono 000 0000-0000
Fax 000 0000-0000
Iscrizione nel registro delle imprese:
Amtsgericht Hamburg, numero di registrazione “HRB 19768” Xxxxxxxxx eletto e aventi diritto di rappresentanza di HanseMerkur Reiseversicherung AG:
HanseMerkur Reiseversicherung AG Xxxxxxxxx-Xxxxxxx-Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx
rappresentata dal Consiglio di amministrazione:
Xxxxxxxx Xxxxxxx (Pres.), Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxx- xxx, Xxxx Xxxxxxx
Attività principale della HanseMerkur Reiseversicherung AG, di
seguito denominata “HanseMerkur”:
HanseMerkur assicura rischi connessi ai viaggi.
Fondi di garanzia o altri regimi di indennizzo:
Non esistono fondi di garanzia o altri regimi di indennizzo.
Caratteristiche essenziali delle prestazioni:
A seconda dell’estensione della copertura assicurativa scelta, Han- seMerkur eroga le prestazioni secondo le Condizioni di assicurazione allegate.
L’estensione della copertura assicurativa viene definita dal contraen- te dell’assicurazione. Informazioni più dettagliate sul tipo e
sull’estensione della copertura assicurativa scelta dal contraente sono riportate nella descrizione delle prestazioni e nelle Condizioni di assicurazione.
Se l’obbligo di indennizzo di HanseMerkur è stato accertato riguardo a motivazione ed entità, il pagamento dell’indennizzo avviene entro 2 settimane. Il decorso del termine è sospeso fintanto che Hanse- Merkur sia impossibilitata a verificare il diritto per cause imputabili alla persona assicurata.
Prezzo complessivo e prezzo dei singoli moduli:
Il premio complessivo dovuto risulta dall’estensione della copertura assicurativa scelta dal contraente dell’assicurazione. I rispettivi premi per i singoli moduli della copertura assicurativa sono riportati nella panoramica dei premi.
L’importo dei premi indicati comprende l’imposta sull’assicurazione
legale attualmente in vigore.
Costi aggiuntivi, imposte o tasse:
Non vengono addebitati altri costi, imposte o tasse, ad esempio per
l’utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza, ad eccezione del servizio di chiamata d’emergenza.
Per chiamate dall’estero: telefono x00 000-00000-00 Per chiamate dalla Germany: telefono 0000-00000-00 Dettagli del pagamento e dell’adempimento:
Il pagamento del primo premio o del premio una tantum, indipen- dentemente dall’esistenza di un diritto di revoca, va effettuato im- mediatamente. Se sono stati concordati premi successivi in caso di contratti assicurativi stipulati per un periodo di tempo più lungo, questi sono dovuti alla data concordata. Se è stato concordato il pagamento di un premio annuale a rate, solo la prima rata del primo premio annuale è considerata come primo premio. Se non è possibile riscuotere il premio a causa di motivi non imputabili al contraente, il pagamento è considerato avvenuto in tempo utile anche se effettua- to immediatamente su richiesta di pagamento scritta da parte dell’assicuratore. Ulteriori dettagli sono disponibili nei documenti assicurativi.
Limitazione del periodo di validità delle informazioni messe a di- sposizione:
Le informazioni messe a disposizione sono valide senza limitazioni temporali.
Inizio del contratto, inizio della copertura assicurativa, durata del
periodo di validità dell’offerta al momento della proposta:
Il contratto è formato con il ricevimento del pagamento del premio dovuto. La copertura assicurativa inizia alla data indicata dal con-
traente dell’assicurazione, tuttavia non prima del pagamento del premio. Inoltre, nel caso dell’assicurazione sanitaria di viaggio, la copertura assicurativa inizia solo dopo che la persona assicurata ha attraversato il confine nazionale ed è entrata nella zona di applica- zione assicurata. Ulteriori dettagli sono riportati nelle Condizioni di assicurazione allegate.
I requisiti per la stipula dell’assicurazione sono reperibili nelle Condi- zioni di assicurazione allegate. Non è previsto un particolare periodo di validità dell’offerta.
Indicazione importante ai sensi dell’art. 37, cpv. 2 della Legge tede- sca sul contratto d’assicurazione (VVG): nel caso in cui il sinistro si verifichi in seguito alla stipulazione del contratto e qualora il primo premio assicurativo o il premio unico non sia ancora stato pagato, HanseMerkur non è tenuta a fornire alcuna prestazione, a meno che il contraente dell’assicurazione non sia responsabile per il mancato pagamento.
Se è stato concordato l’addebito del premio su un conto corrente, questo verrà effettuato immediatamente dopo il conferimento del mandato mediante la procedura di addebito diretto SEPA, con indi- cazione del riferimento del mandato. Il riferimento del mandato SEPA è identico al numero di assicurazione. Il pagamento si intende come avvenuto in tempo utile se è possibile riscuotere il premio il giorno dell’addebito e il contraente dell’assicurazione non contesta l’addebito legittimo della somma dovuta.
Politica di revoca
Diritto di revoca
In caso di contratti d’assicurazione con scadenza minima di un mese, è possibile revocare la dichiarazione contrattuale entro 14 giorni in forma scritta (ad es. tramite lettera, fax, e-mail) senza doverne indi- care i motivi. Il termine decorre dopo aver ricevuto le disposizioni contrattuali, incluse le Condizioni generali di assicurazione, le altre informazioni ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 e 2 della Legge tedesca sul contratto d’assicurazione (VVG) in combinato disposto con gli artt. 1
- 4 del Regolamento sugli obblighi informativi per il contratto d’assicurazione e le presenti istruzioni (tutto in forma scritta). In caso di contratti perfezionati per via elettronica, il termine decorre tutta- via non prima che siano adempiuti gli obblighi di HanseMerkur ai sensi del § 312i cpv. 1 comma 1 del Codice civile in combinato dispo- sto con l’art. 246c della Legge introduttiva al Codice civile. Affinché il termine risulti adempiuto è sufficiente il puntuale invio della revoca. La revoca va inoltrata a:
CareMed GmbH, Xxxxxxxxxx Xxx. 0, 00000 Xxxx, Xxxxxxx E-mail: xxxx@xxxxxxx-xxxxxx.xxx, fax: 0000-00000000
Conseguenze della revoca
In caso di revoca efficace, la copertura assicurativa cessa e la Han- seMerkur rimborsa i premi versati. Il rimborso degli importi dovuti viene effettuato tempestivamente, al più tardi 30 giorni dopo il ricevimento della revoca. Se la copertura assicurativa non inizia prima che scada il termine di revoca, la revoca valida ha come conse- guenza la restituzione delle prestazioni ricevute e la cessione delle utilità ottenute (ad es. gli interessi).
Se è stato esercitato validamente il diritto di revoca ai sensi del § 8 della Legge sul contratto d’assicurazione, non si è più vincolati nep- pure a un contratto correlato al contratto d’assicurazione. Esiste un contratto correlato qualora esso sia in connessione con il contratto revocato e riguardi un servizio dell’assicuratore o di un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e l’assicuratore. Non è possibile né pattuire né esigere una penale contrattuale.
Avvertenze particolari
Il diritto di revoca decade quando il contratto viene completamente adempiuto, su esplicito desiderio del contraente, sia da parte del contraente sia della HanseMerkur, prima che l’assicurato abbia eser- citato il proprio diritto di revoca.
Fine della politica di revoca
Informazioni sulla validità temporale dell’assicurazione: Il contratto è a tempo determinato, in base alla durata scelta.
Termine del contratto, diritto di recesso, tassa amministrativa: Se viene stipulata un’assicurazione una tantum, il contratto dell’assicurazione spese di recesso dal contratto di viaggio termina
con l’inizio del viaggio, per tutte le altre assicurazioni con la fine del
viaggio o alla scadenza concordata.
Legge applicabile e foro competente:
Per il rapporto contrattuale si applica il diritto tedesco. Eventuali azioni contro HanseMerkur possono essere intentate ad Hamburg o nel luogo in cui il contraente ha la sua residenza al momento dell’azione o, in mancanza di questa, il suo luogo di residenza abitua- le.
Lingua del contratto:
La lingua impiegata per il rapporto contrattuale e la comunicazione con il contraente durante la durata del contratto è il tedesco.
Autorità di vigilanza ed enti di reclamo:
Se non siete soddisfatti di un servizio o di una decisione di Hanse- Merkur, contattate direttamente HanseMerkur. Eventuali richieste di conciliazione e reclami (ove non sia possibile raggiungere un accordo con HanseMerkur) possono essere indirizzati ai seguenti enti di conciliazione e di reclamo:
Versicherungsombudsmann e.V.
Xxxxxxxx 00 00 00, 00000 Xxxxxx (Xxxxxxx);
Tel.: 0000 0000000
Fax: 0000 0000000
E-mail: Xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Ulteriori informazioni sono disponibili online: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
La partecipazione si basa sull’adesione volontaria a Versiche-
rungsombudsmann e.V. (ombudsman delle assicurazioni). Possibilità di reclamo presso l’autorità di vigilanza competente:
Può essere presentato reclamo contro HanseMerkur presso l’autorità
di vigilanza competente:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx 000, 00000 Bonn xxx.xxxxx.xx
Ciò non pregiudica la possibilità di intraprendere un’azione legale.
Sezione II. Disposizioni generali
1 Contraente dell’assicurazione, persone assicurate e
assicurabilità
1.1. Il contraente è la persona fisica o giuridica che ha stipulato il contratto di assicurazione con noi. Gli assicurati sono le perso- ne indicate sul certificato d’assicurazione per le quali è stato pagato il premio. Le presenti Condizioni di assicurazione valgo- no per i contraenti e le persone assicurate.
1.2. Possono essere assicurate le persone che soggiornano tempo-
raneamente all’estero.
– Ai fini delle presenti Condizioni di assicurazione, per “estero” si intendono i Paesi in cui la persona assicurata non ha la residenza al momento della proposta (Paese d’origine).
– Questo include anche i volontari che lavorano con gli animali selvatici sotto la supervisione professionale.
1.3. Non sono assicurabili le persone che esercitano un’attività sportiva dietro compenso, così come le persone che necessita- no di assistenza permanente e le persone, la cui partecipazione alla vita in generale è definitivamente esclusa. Per la classifica- zione, occorre considerare in particolare lo stato mentale e le circostanze oggettive della vita della persona. Una persona bi- sognosa di cure è una persona che ha bisogno di aiuto per lo svolgimento della vita quotidiana, soprattutto da parte di altri.
1.4. Per le persone che non soddisfano i requisiti di assicurabilità secondo queste condizioni, il contratto di assicurazione non sa- rà attuato neanche con il pagamento del premio. Se il premio viene tuttavia pagato per una persona non assicurabile,
l’importo è a disposizione di chi l’ha versato.
2 Stipula e termine del Contratto di assicurazione
2.1. Stipula del Contratto di assicurazione La proposta deve pervenirci
– per iscritto oppure
– online
debitamente compilata. Per poter esaminare correttamente la
proposta d’assicurazione, è necessario che il richiedente ri- sponda in modo veritiero e completo alle domande contenute nella proposta d’assicurazione. Devono essere indicate anche circostanze alle quali si attribuisce un’importanza minima. Si prega di notare che la copertura assicurativa è a rischio se si forniscono informazioni errate o incomplete. Le disposizioni in materia sono contenute nel §19 della Legge tedesca sul con-
tratto d’assicurazione (VVG), disponibile in appendice alle pre-
senti Condizioni di assicurazione.
2.1.1. Un’assicurazione spese di recesso dal contratto di viaggio deve
essere stipulata
– immediatamente al momento della prenotazione del viaggio oppure
– entro 30 giorni prima dell’inizio dello stesso
.
2.1.2. Per le altre assicurazioni è necessario presentare la proposta di stipula di un Contratto di assicurazione per l’intera durata del soggiorno all’estero.
Si prega di osservare i tempi di attesa per le polizze assicurative non richieste prima dell’inizio del viaggio ai sensi del punto 4.2.1
2.1.3. In caso di prolungamento del soggiorno, la copertura assicura- tiva non può essere prolungata. La nuova copertura assicurati- va può essere stipulata solo tramite una nuova assicurazione.
La proposta per la nuova copertura assicurativa deve essere presentata prima della scadenza dell’assicurazione originaria. La nuova copertura assicurativa diviene efficace solo con il no- stro esplicito consenso.
2.1.4. Se viene pagato un premio per un’assicurazione non accettata,
il mittente ha diritto di ottenere il rimborso di tale premio.
2.2. Inizio del Contratto di assicurazione Il Contratto di assicurazione inizia
– dopo il pagamento tempestivo del premio e
– alla data concordata e
– quando inviamo un certificato d’assicurazione.
2.3. Durata del Contratto di assicurazione
L’assicurazione ha validità per la durata concordata.
2.4. Fine del Contratto di assicurazione
Il Contratto di assicurazione cessa alla scadenza concordata. Le disposizioni di legge relative al diritto di recesso straordinario rimangono invariate.
3 Premio
3.1. Pagamento del primo premio o del premio unico
3.1.1. Il primo premio o il premio unico è dovuto immediatamente dopo aver ricevuto il certificato d’assicurazione e la conferma del pagamento.
3.1.2. Qualora non si provveda al pagamento del primo premio o del premio unico, possiamo recedere dal contratto e siamo esenta- ti dalla prestazione fin quando il premio non verrà pagato. A ta- le proposito osserviamo le norme di cui al § 37 della Legge te- desca sul contratto d’assicurazione (VVG), disponibili in appen- dice.
3.2. Pagamento dei premi successivi
3.2.1. I premi successivi sono dovuti alle date concordate.
3.2.2. Se il premio successivo non viene pagato o non viene pagato in tempo, possiamo disdire il contratto e non dobbiamo corri- spondere le prestazioni. A tale proposito osserviamo le norme di cui al § 38 della Legge tedesca sul contratto d’assicurazione (VVG), disponibili in appendice.
3.3. Addebito del premio
Se si è concordato l’addebito del premio su conto corrente, tale addebito verrà eseguito immediatamente dopo il conferimento del mandato. Il pagamento viene considerato come avvenuto tempestivamente quando è possibile riscuotere il premio il
giorno dell’addebito e qualora il contraente non contesti la ri- scossione. Se non si è potuta effettuare la riscossione del pre- mio per motivi non riconducibili alla responsabilità del con- traente, il pagamento viene comunque considerato come effet- tuato tempestivamente, se questo è stato eseguito immedia- tamente dopo il ricevimento di un sollecito da parte nostra.
4 Inizio, durata e cessazione della copertura assicurativa
4.1. Inizio della copertura assicurativa
La copertura assicurativa inizia nel momento indicato nel certi- ficato d’assicurazione (inizio dell’assicurazione), non prima dell’entrata in vigore del Contratto di assicurazione e
4.1.1. dopo il pagamento puntuale del premio
4.1.2. nell’assicurazione spese di recesso dal contratto di viaggio con la stipula del Contratto di assicurazione
4.1.3. nell’assicurazione sanitaria di viaggio, con il passaggio della frontiera dal Paese d’origine all’estero, tuttavia dopo eventuali termini di attesa
4.1.4. nelle assicurazioni rimanenti con l’inizio del viaggio.
Per gli eventi assicurati verificatisi prima dell’inizio della coper- tura assicurativa o prima della scadenza del termine di attesa non vengono erogate prestazioni.
4.2. Termini di attesa
Nell’assicurazione sanitaria di viaggio, la copertura assicurativa non inizia prima della fine dei seguenti termini di attesa. I ter- mini di attesa iniziano con l’inizio della copertura assicurativa.
4.2.1. Termine di attesa in seguito a inizio del contratto posticipato
Se la proposta di copertura assicurativa viene presentata solo dopo aver lasciato il Paese, il termine di attesa è di 31 giorni. Dal termine di attesa detraiamo un’assicurazione precedente comparabile esistente, che sia dimostrabilmente in vigore da quando è stato lasciato il Paese, senza alcuna interruzione, fino all’inizio dell’assicurazione.
4.2.2. Periodo di attesa in caso di parto
Il termine di attesa in caso di parto è di 8 mesi
4.2.3. Periodo di attesa per protesi dentaria
In caso di malattia acuta e potenzialmente letale o di incidenti, il termine di attesa non è applicabile.
Il termine di attesa per le protesi dentarie non dovute a un in- cidente è di 6 mesi
4.3. Fine della copertura assicurativa
La copertura assicurativa termina anche per gli eventi assicurati in corso
4.3.1. dopo la durata concordata, ma al più tardi alla fine del soggior- no assicurato
4.3.2. in caso di decesso della persona assicurata
4.3.3. se i requisiti per l’assicurabilità non sono più validi.
5 Area di validità della copertura assicurativa
5.1. La copertura assicurativa è valida per l’area di validità geografi-
ca pattuita contrattualmente per il viaggio assicurato.
5.2. Se il sinistro si verifica nel proprio Paese d’origine, non è previ- sta alcuna copertura assicurativa. Ai fini delle presenti disposi- zioni contrattuali, al momento della presentazione della propo- sta il Paese d’origine è il Paese in cui
– si ha la residenza permanente oppure
– si è soggetti all’assicurazione sociale obbligatoria.
5.3. In caso di contratti d’assicurazione di almeno un anno, la co-
pertura assicurativa è valida anche in caso di ritorno tempora- neo nel proprio Paese d’origine, in deroga al punto 5.2. La co- pertura assicurativa nel Paese d’origine è limitata a un massi- mo di sei settimane per tutti i soggiorni nel Paese d’origine per anno assicurativo. Per anno assicurativo si intende un periodo di dodici mesi calcolato a partire dall’inizio dell’assicurazione.
6 Limitazioni generali della copertura assicurativa
6.1. La copertura assicurativa non viene concessa se il sinistro è stato causato da evento bellico, guerra civile, situazioni bellico- se, disordini interni, sciopero, energia nucleare, requisizione, confisca o altre cause di forza maggiore.
6.2. Siamo esonerati dall’obbligo alla prestazione se il sinistro era prevedibile per il contraente dell’assicurazione al momento della stipula dell’assicurazione.
6.3. Siamo esonerati dall’obbligo di prestazione nel caso in cui il
contraente abbia provocato intenzionalmente il sinistro.
6.4. Non siamo tenuti all’erogazione della prestazione in caso di frode riguardo a circostanze che sono decisive ai fini del motivo o dell’importo della prestazione.
7 Obblighi generali e conseguenze delle violazioni degli obblighi
7.1. Obbligo di limitare il danno
Mantenere il danno al livello minimo possibile ed evitare tutto ciò che potrebbe portare a un aumento inutile dei costi.
7.2. Obbligo di informazione sull’esistenza di un danno
Tutte le informazioni relative al danno devono essere veritiere e complete. Le ulteriori ricevute e informazioni utili, da noi ri- chieste al riguardo, dovranno essere fornite con la stessa mo- dalità.
7.3. Obbligo di garanzia per richieste di risarcimento nei confronti di terzi
Qualora si abbia diritto a presentare una richiesta di risarci- mento nei confronti di terzi, tale diritto verrà trasferito a noi nella misura in cui il danno venga da noi risarcito. Il diritto tra- sferito non può essere esercitato a proprio svantaggio. La ri- chiesta di risarcimento o un diritto funzionale alla garanzia di tale richiesta dovranno essere sostenuti osservando le prescri-
zioni relative alla forma e al termine di presentazione degli stessi, collaborando per quanto necessario a farne riconoscere la legittimità. Ove la richiesta di risarcimento sia rivolta contro una persona con la quale, al momento del verificarsi del sini- stro, il contraente viveva in comunione domestica, il diritto tra- sferito non può essere esercitato, a meno che questa persona non abbia provocato intenzionalmente il sinistro.
7.4. Altri obblighi
Nota: si prega di osservare anche le “Informazioni importanti in caso di sinistro” allegate ai documenti contrattuali e i rispettivi obblighi particolari per le singole polizze assicurative nella se- zione III delle presenti Condizioni di assicurazione.
7.5. Conseguenze in caso di mancata osservanza degli obblighi
Nel caso in cui sia stato violato uno degli obblighi di cui sopra in modo intenzionale, saremo esonerati dall’obbligo di prestazio- ne. In caso di grave violazione colposa degli obblighi, siamo au- torizzati a ridurre la prestazione in misura corrispondente alla gravità della colpa. Nel caso in cui sia possibile provare che l’obbligo non sia stato violato per colpa grave, la copertura as- sicurativa rimane valida.
8 A cosa si deve prestare attenzione nel pagamento
dell’indennizzo?
Le nostre somme assicurate e gli importi d’indennizzo riportati
alla sezione I. sono in euro.
8.1. Scadenza del pagamento
Non appena sia disponibile il certificato d’assicurazione e la prova di avvenuto pagamento del premio e non appena sia sta- to da noi accertato il nostro obbligo di pagamento e l’importo dell’indennizzo, eseguiremo il pagamento dello stesso entro 2 settimane.
Ove sia stato accertato l’obbligo di pagamento, ma non sia sta- to ancora stabilito l’importo dell’indennizzo entro un mese dal ricevimento della denuncia del sinistro, sarà possibile richiede- re un anticipo adeguato sul risarcimento.
Nel caso in cui, in relazione al sinistro, siano stati avviati accer- tamenti burocratici o un procedimento penale contro il con- traente, abbiamo la facoltà di rimandare la liquidazione del danno alla conclusione definitiva di tali procedimenti.
8.2. Costi in valuta estera
Convertiamo i costi sostenuti al tasso di cambio dell’euro del giorno in cui riceviamo le ricevute. S’intende valido il tasso di cambio ufficiale, a meno che sia stata acquistata la valuta per i pagamenti a un cambio più sfavorevole.
Abbiamo la facoltà di detrarre dalle prestazioni i costi supple- mentari generati dal fatto che effettuiamo bonifici all’estero o scegliamo particolari forme di pagamento richieste dal con- traente.
8.3. Indennizzo derivante da altri contratti di assicurazione
Qualora per un sinistro si possa rivendicare un risarcimento sul- la base di un altro contratto di assicurazione, l’altro contratto ha la precedenza sul presente contratto. Se si comunica il sini- stro prima a noi, risarciremo le spese assicurate nella presente tariffa. Xxxxxxxxxx successivamente con gli altri assicuratori se e come essi contribuiranno alle spese. Non condividiamo i costi con un’assicurazione sanitaria privata se ciò comporta degli svantaggi per il contraente, ad esempio la perdita del rimborso dei premi.
9 Compensazione
La compensazione con i nostri crediti è possibile solo se la con- tropretesa è incontestata o è stata stabilita legalmente.
10 A cosa si deve prestare attenzione nelle comunicazioni? Tutte le denunce e le dichiarazioni a noi destinate devono esse- re indirizzate in forma scritta (lettera, fax, e-mail, supporto dati elettronico, ecc.) all’amministrazione generale o all’indirizzo in- dicato nel certificato di assicurazione. La lingua del contratto è il tedesco.
11 Qual è il diritto applicabile e quando cadono in prescri- zione le pretese derivanti dal contratto? Per chi valgono le disposizioni?
È applicabile il diritto tedesco, per quanto non in contrasto con il diritto internazionale. La lingua del contratto è il tede- sco.
Avviso sulla protezione dei dati: memorizziamo i dati personali del contraente ai fini dell’esecuzione del contratto. Ulteriori in- formazioni sulla protezione dei dati e sui diritti in materia di protezione dei dati possono essere consultati sul sito web: xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx
oppure richiesti direttamente a noi.
11.1. I diritti posti in essere dal presente contratto di assicurazione cadono in prescrizione dopo 3 anni. La prescrizione inizia a de- correre dalla fine dell’anno in cui si può richiedere la prestazio- ne. Qualora ci venga comunicata una richiesta di far valere un diritto, la prescrizione sarà interrotta fino al momento in cui non si riceverà la comunicazione scritta della nostra decisione.
11.2. Tutte le disposizioni adottate si applicano mutatis mutandis alle persone assicurate.
Sezione III “Descrizione delle prestazioni”
Le seguenti assicurazioni sono valide solo se coassicurate nella tariffa sottoscritta. Le prestazioni che sono coperte da più assicurazioni in queste Condizioni di assicurazione possono essere rivendicate da una sola assicurazione in caso di sinistro.
RKV Assicurazione sanitaria di viaggio (HA)
1 Disposizioni generali sulla copertura assicurativa
1.1. Che cosa è un sinistro?
Un sinistro è il trattamento medico necessario in seguito a una malattia o alle conseguenze di un infortunio. Il sinistro inizia con il trattamento sanitario e termina quando non vi è più ne- cessità di trattamento sulla base di un parere medico. Sono considerati sinistri anche
– gravidanza e parto, a condizione che la gravidanza sia av-
venuta dopo l’inizio della copertura assicurativa;
– trattamenti necessari dal punto di vista medico a causa di disturbi in gravidanza;
– parto prematuro fino alla 36a settimana di gravidanza;
– aborto spontaneo;
– aborti necessari dal punto di vista medico;
Al punto 2 è descritto quali prestazioni eroghiamo esatta- mente in caso di sinistro. Si invita a leggere attentamente anche il punto 3, dove sono disciplinate le prestazioni che non vengono erogate, anche se il sinistro si è verificato.
– decesso.
1.2. Quali medici e ospedali è possibile scegliere?
È possibile scegliere liberamente tra le seguenti cure mediche legalmente riconosciute e approvate:
– medici,
– dentisti,
– naturopati,
– chiroterapisti,
– osteopati e
– ospedali.
Presupposto fondamentale è che questi
– fatturino secondo le tariffe ufficiali (laddove disponibili) o
– secondo le usuali tariffe locali.
L’ospedale nel Paese estero deve
– essere riconosciuto e abilitato
– essere diretto da personale medico permanente
– disporre di adeguate strutture diagnostiche e terapeuti- che
– gestire un registro di cartelle cliniche.
1.3. Quali sono i metodi coperti quando si ha bisogno di essere visitati e curati?
Eroghiamo prestazioni per
– visite mediche,
– trattamenti,
– farmaci,
riconosciuti dalla medicina classica. Eroghiamo prestazioni an-
che per altri metodi e farmaci,
– che si sono affermati nella pratica o
– che sono solo disponibili al posto della medicina conven- zionale.
Tra questi metodi vi sono ad es.
– il trattamento omeopatico oppure
– la medicina antroposofica oppure
– la fitoterapia.
In questi casi, possiamo ridurre le prestazioni all’importo che
sarebbe dovuto se la medicina convenzionale fosse disponibile.
2 Prestazioni assicurate
In caso di sinistro, vengono erogate le seguenti prestazioni, a condizione che siano assicurate secondo la tariffa scelta e che il sinistro si sia verificato dopo l’inizio della copertura assicurativa e dopo la scadenza dei termini di attesa. Una panoramica al ri- guardo con l’importo delle nostre prestazioni è disponibile nella sezione I delle presenti Condizioni di assicurazione. Se non ven- gono specificati limiti massimi, rimborseremo le tariffe generali massime secondo il rispettivo tariffario ufficiale vigente
dell’ordine dei medici e/o dentisti tedeschi (GOÄ/GOZ), e per i trattamenti al di fuori della Germany secondo i costi usuali vi- genti in loco.
Nella misura in cui sono previste prestazioni tariffarie per i mez- zi ausiliari, sono considerati tali le seguenti voci: bende, cinti er- niari, tendicollo, stampelle e calze a compressione, apparecchi acustici, stecche correttive, arti artificiali/protesi, materassini e sedute, carrozzelle, dispositivi di monitoraggio respiratorio, pompe infusionali, dispositivi per inalazione, apparecchiature per l’ossigeno, monitor per neonati, apparecchi ortopedici di so- stegno per busto, braccia e gambe e ausili per il linguaggio.
2.1. Quali prestazioni eroghiamo in caso di trattamento ambulato- riale?
Rimborsiamo i costi per
2.1.1. il trattamento medico,
2.1.2. trattamenti psicoanalitici o psicoterapeutici,
2.1.3. misure di riabilitazione necessarie sotto il profilo medico.
2.2. Quali prestazioni eroghiamo in caso di trattamento con ricove- ro in ospedale?
Rimborsiamo i costi per
2.2.1. il trasporto
– presso l’ospedale più vicino e
– e per il ritorno in alloggio.
In caso di mancato ricovero, rimborseremo anche le spese di
trasporto al pronto soccorso dell’ospedale.
2.2.2. cure mediche, inclusi vitto, alloggio e assistenza ospedaliera
2.2.3. misure di riabilitazione necessarie sotto il profilo medico
2.2.4. un indennità giornaliera di degenza ospedaliera a partire dal 6o giorno di un ricovero ospedaliero per un massimo di 90 giorni
2.2.5. il mezzo di trasporto per la visita al malato da parte di una persona cara, se la permanenza in ospedale è prevista per più di 14 giorni.
2.3. Quali prestazioni eroghiamo in caso di trattamento odontoia- trico?
Rimborsiamo i costi per
2.3.1. interventi di odontoiatria conservativa antidolorifica, incluse otturazioni,
2.3.2. misure per ripristinare la funzione delle protesi dentarie esi- stenti (riparazioni),
2.3.3. protesi xxxxxxxx conseguenti a un incidente
2.3.4. protesi dentarie dopo un termine di aspettativa di 6 mesi
2.4. Quali prestazioni eroghiamo per medicinali, materiale da medi- cazione, presidi o ausili sanitari?
Se prescritto da uno dei professionisti elencati al punto 1.2 e in caso di necessità sotto il profilo medico, eroghiamo prestazioni per
2.4.1. farmaci e materiale da medicazione. I farmaci vanno acquistati in farmacia. Non valgono come medicinali, anche ove siano prescritti da un medico:
– integratori alimentari, ricostituenti e
– preparazioni cosmetiche.
2.4.2. Sono considerati presidi sanitari
– radioterapia, fototerapia e altri trattamenti fisici
– massaggi, impacchi e inalazioni
2.4.3. presidi medici semplici che si rendano necessari per la prima
volta esclusivamente a conseguenza di un incidente e servano al trattamento diretto delle sue conseguenze.
2.5. Quali prestazioni eroghiamo in caso di gravidanza?
2.5.1. Rimborsiamo i costi per
– un trattamento in gravidanza,
– in caso di aborto spontaneo,
– un aborto necessario dal punto di vista medico,
– per un parto prima della 37a settimana di gravidanza,
che sono necessari dal punto di vista medico a causa di disturbi
acuti o complicazioni della gravidanza e la cui necessità di trat- xxxxxxx non era ancora stata determinata all’inizio del con- tratto di assicurazione.
2.5.2. Se la gravidanza non esisteva all’inizio del contratto di assicura-
zione, rimborseremo
– i costi per gli esami prenatali,
– i parti dopo la scadenza del periodo d’attesa.
Il rimborso delle relative spese di visita e di trattamento da par-
te delle ostetriche è possibile solo se le spese non vengono fat- turate contemporaneamente da un medico.
2.6. Quali prestazioni eroghiamo in caso di trasferimento?
Rimborsiamo i costi aggiuntivi per un trasferimento dall’estero al Paese d’origine, a condizione che questo sia prescritto da un medico, ragionevole e giustificabile dal punto di vista medico.
2.7. Quali prestazioni eroghiamo in caso di decesso dell’assicurato? Rimborsiamo le spese supplementari necessarie determinate in caso di decesso di una persona assicurata dal trasferimento della salma nel Paese d’origine o copriamo le spese di un fune- rale nel Paese di soggiorno.
2.8. Responsabilità ulteriore
Se una malattia richiede un trattamento curativo oltre la fine della copertura assicurativa perché il viaggio di ritorno non è possibile a causa di una dimostrata inidoneità della persona a essere trasportata, il nostro obbligo di indennizzo nell’ambito di questa tariffa continua a sussistere fino al ripristino dell’idoneità al trasporto, ma per un periodo massimo di 3 me- si.
3 Quali prestazioni non forniamo o forniamo in maniera limitata?
3.1. In quali casi possiamo ridurre le prestazioni a un importo ade- guato?
Possiamo ridurre le prestazioni a un importo adeguato se
– il trattamento supera la misura necessaria dal punto di vi- sta medico oppure
– i costi del trattamento sanitario superano la misura usuale nel luogo.
Se non si fa uso di medicina convenzionale, possiamo ridurre le prestazioni all’importo che risulterebbe dall’impiego di metodi o farmaci della medicina classica, se fossero stati disponibili. (Per maggiori dettagli, cfr. punto 1.3.)
3.2. In quali casi non eroghiamo prestazioni?
Nei seguenti casi non eroghiamo prestazioni anche se il sinistro si è verificato:
3.2.1. per trattamenti
– effettuati in quanto unica ragione o
– una delle ragioni
dell’inizio del viaggio.
3.2.2. per trattamenti
– la cui necessità è stata stabilita all’inizio del viaggio, e
– che sono dovuti a una malattia già diagnosticata all’inizio
del viaggio.
Eccezione:
Il viaggio è dovuto alla morte del coniuge o di un parente di primo grado.
3.2.3. per malattie e disturbi esistenti al momento della stipulazione del contratto o della registrazione come persona assicurata in un contratto collettivo e noti alla persona assicurata e le loro conseguenze prevedibili, nonché le conseguenze prevedibili per la persona assicurata di malattie e infortuni che sono stati trattati negli ultimi sei mesi prima della stipulazione del con- tratto.
Ciò non si applica a trattamenti per l’eliminazione delle condi- zioni di pericolo di vita che si sono verificate in modo grave du- rante il viaggio all’estero. Sono considerate pericolose per la vi- ta le condizioni di salute che, secondo l’esperienza generale della vita (ad es. infarto cardiaco) o sulla base di una diagnosi di un terzo medico che non cura direttamente la malattia (ad es. medico di fiducia dell’assicuratore competente), possono por- tare alla morte della persona malata in connessione temporale diretta;
3.2.4. per la cura della tubercolosi, del diabete, dei tumori e per la dialisi, a condizione che la malattia o la necessità di trattamen- to esistessero già all’inizio dell’assicurazione;
3.2.5. per le cure e gli esami dovuti alla gravidanza, se questa esisteva già all’inizio dell’assicurazione, a meno che la tariffa assicurata non preveda diversamente;
3.2.6. per le malattie, comprese le loro conseguenze, nonché le conseguenze di incidenti causati da una guerra prevedibile o dalla partecipazione attiva alla violenza durante i disordini. La guerra o i disordini civili sono considerati prevedibili se il Mini- stero degli Esteri tedesco emette un avviso di viaggio per il ri- spettivo Paese prima dell’inizio del viaggio.
3.2.7. per le cure termali, i trattamenti in casa di cura e la riabilitazio- ne.
Eccezione:
I seguenti trattamenti vengono effettuati a seguito di un trat- tamento ospedaliero in seguito a
– ictus grave,
– infarto grave o
– una grave malattia dello scheletro (intervento a un disco
intervertebrale, endoprotesi dell’anca)
e servono ad abbreviare il ricovero nella struttura di cura per malattie acute. In questi casi si è coperti se
– veniamo informati del soggiorno previsto prima del trat- tamento e
– abbiamo promesso le prestazioni per iscritto.
3.2.8. per programmi di disintossicazione, incluse cure disintossicanti.
3.2.9. per trattamenti terapeutici ambulatoriali in una struttura o località termale.
Eccezione:
– Il trattamento è necessario a causa di un incidente che si è verificato in quel luogo.
– Si è soggiornato nelle terme o nei centri di cura solo tem- poraneamente e non a scopo di cura e ci si è poi ammala- ti.
3.2.10.per trattamenti da parte di
– coniugi,
– genitori,
– figli,
– persone con le quali il contraente convive nell’ambito
della propria famiglia o della famiglia ospite.
In questi casi pagheremo anche i costi materiali comprovati.
3.2.11.per trattamenti o sistemazioni in seguito a
– malattia cronica,
– bisogno di cure o
– ricovero.
3.2.12.per terapie di immunizzazione o check-up.
Eccezione:
Si tratta dei controlli di gravidanza elencati al punto 2.5.2. 3.2.13.per il trattamento di disturbi e danni agli organi riproduttivi,
compresa la sterilità, l’inseminazione artificiale e i relativi trat- tamenti di screening e follow-up.
3.2.14.per
– denti a perno,
– otturazioni,
– incapsulamenti,
– trattamenti ortodontici,
– prestazioni di profilassi,
– bite per bruxismo e stecche,
– prestazioni di analisi e terapie funzionali e
– prestazioni di implantologia ortodontica. 3.2.15.per la donazione di organi e le conseguenze.
0.0.00.Xx presenza di un diritto a prestazioni dell’assicurazione obbli- gatoria contro gli infortuni o della previdenza sociale, all’assistenza sanitaria obbligatoria o della previdenza infortuni, possiamo detrarre le prestazioni di legge dalle prestazioni assi- curative.
4 Cosa occorre osservare in caso di sinistro (obblighi)?
4.1. Contatto tempestivo
Si invita a contattare immediatamente il nostro servizio di emergenza
– in caso di ricovero in ospedale.
– prima di avviare ampie misure diagnostiche e terapeuti- che.
– in caso di trasferimento necessario per ragioni mediche. In tutti gli altri casi è possibile anche contattarci dopo il ritorno a casa.
4.2. Obbligo di informazione
La denuncia di xxxxxxxx dovrà essere debitamente compilata e rispedita. Se lo riteniamo necessario, si è obbligati a farsi visita- re da uno dei nostri medici. Richiediamo la seguente prova, che diventa di nostra proprietà:
4.2.1. giustificativi originali
– con il nome della persona trattata,
– che indichino la malattia e
– con le prestazioni fornite dal curante per
– tipo,
– luogo e
– periodo di trattamento.
Se esiste un’altra copertura assicurativa per i costi delle cure mediche e questa viene rivendicata per prima cosa, come pro- va è sufficiente la copia delle fatture, sulle quali occorre indica- re quali voci vengono rimborsate.
4.2.2. Prescrizioni insieme alla fattura del trattamento e le fatture per i presidi sanitari o gli ausili insieme alla prescrizione.
4.2.3. Un certificato ufficiale di morte e un certificato medico atte- stante la causa del decesso, se deve essere pagato un trasferi- mento della salma o una sepoltura.
4.2.4. Altre prove e giustificativi da noi richieste e di cui abbiamo bisogno per verificare il nostro obbligo di indennizzo. Questo
vale solo se l’acquisto è ragionevole per il contraente procurare
quanto richiesto.
4.3. Conseguenze in caso di mancata osservanza degli obblighi
Le conseguenze giuridiche in caso di violazione di uno di questi obblighi sono riportate al punto 7.5 della Parte generale.
RRV Assicurazione spese di recesso dal con- tratto di viaggio (TC)
1 Quali prestazioni sono assicurate?
L’importo della somma assicurata deve corrispondere al costo
del viaggio. Se si stipula una somma assicurata inferiore,
l’importo dell’indennizzo è ridotto in base alla proporzione tra somma assicurata e costo del viaggio (sottoassicurazione). In ca- so di sinistro, ci assumiamo le spese di annullamento contrat-
tualmente dovute fino all’ammontare della somma assicurata. Questo include anche una possibile tassa di mediazione fino a un massimo di 100 EUR per persona o per proprietà in affitto.
2 Quando si è in presenza di un sinistro?
Sussiste un sinistro quando un evento assicurato si verifica dopo l’inizio della copertura assicurativa. L’evento assicurato riguarda il contraente o una persona a rischio e
– pertanto il contraente non parte.
– pertanto il contraente non parte nella data prevista.
– pertanto la prenotazione del viaggio viene cambiata. Consideriamo persone a rischio:
– le persone che abbiano prenotato un viaggio insieme al contraente. Ciò non vale quando più di 5 persone, o più di 2 famiglie in caso di tariffe per famiglie, prenotano un viaggio insieme.
– i parenti e i parenti del/della coniuge o partner. Tra cui:
– coniuge o partner in una convivenza simile al matri-
monio,
– figli, figli adottivi, figliastri, bambini in affidamento,
– genitori, genitori adottivi, xxxxxxxx e xxxxxxxx, genito- ri affidatari, nonni, suoceri,
– fratelli, xxxxxx, generi e nuore, cognati,
– zie, zii, nipoti, se si è verificato l’evento assicurato "decesso”,
– le persone che assistono i figli minorenni o i parenti non autosufficienti del contraente, che non prendono parte al viaggio.
Sussiste un evento assicurato
2.1. in caso di malattia grave inaspettata. Si prega di tenere presen- ti a tale scopo le nostre spiegazioni di cui alla sezione V.
2.2. in caso di decesso.
2.3. in caso di grave lesione dovuta a incidente.
2.4. in caso di gravidanza o complicazioni durante la gravidanza.
2.5. se non si tollera o non si può tollerare una vaccinazione.
2.6. in caso di protesi rotte.
2.7. in caso di risoluzione del contratto di lavoro per motivi azienda- li imprevisti da parte del datore di lavoro.
2.8. se si inizia un rapporto di lavoro soggetto ai contributi dell’assicurazione sociale di almeno un anno dopo la disoccu- pazione. È assicurata anche l’attività con indennità di spesa supplementare (i cosiddetti 1-EUR-job).
2.9. in caso di cambio del datore di lavoro. Ciò vale se
– il periodo di viaggio è compreso nel periodo di prova.
– il periodo di viaggio è compreso nei primi 6 mesi del nuo- vo incarico lavorativo.
– l’assicurazione è stata stipulata prima che il cambiamento
fosse noto.
2.10. in caso di un esame
– scolastico
– universitario
– politecnico
– al college
che il contraente non ha superato e intende ripetere. Ciò vale
se la ripetizione
– cade entro il periodo di viaggio assicurato o
– entro 14 giorni dalla fine del viaggio.
2.11. se non si è promossi come alunni o non si è ammessi all’esame, qualora si tratti di una gita scolastica / di classe o di un soggior- no all’estero per le scuole superiori.
2.12. in caso di danni considerevoli di almeno 2.500 EUR alla propria proprietà a seguito di
– incendio,
– guasti idraulici,
– eventi naturali oppure
– reati da parte di terzi (ad es. furto con scasso).
3 Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da tenere presente?
3.1. Reazioni psichiche
Non eroghiamo prestazioni per malattie che si presentino in seguito alle circostanze come una reazione psichica ai seguenti eventi:
– attacchi terroristici,
– incidenti aerei o in autobus,
– paura di disordini civili,
– eventi bellici,
– eventi naturali,
– malattie o epidemie.
3.2. Allentamento o perdita di protesi di qualsiasi genere
3.3. Quando è dovuta una franchigia?
A meno che non sia stato concordato diversamente con il con-
traente nel certificato dell’assicurazione,
– la franchigia è dovuta se
– il sinistro si è verificato a causa di una malattia grave
e inaspettata e
– la malattia grave e inaspettata è stata curata in am- bulatorio.
– la franchigia ammonta
– al 20% del sinistro rimborsabile;
– ad almeno 25 EUR per persona assicurata o per cia- scun immobile assicurato preso in locazione.
4 Cosa occorre osservare in caso di sinistro (obbli- ghi)?
4.1. Annullamento tempestivo
Si è verificato un evento assicurato? Per mantenere i costi al minimo possibile, il contraente deve provvedere tempestiva- mente all’annullamento presso il servizio prenotazioni.
4.2. Prova dell’ammontare del sinistro
È necessario presentare gli originali di tutti i documenti relativi all’entità del danno, ad esempio la fattura della tassa di annul- lamento.
4.3. Prova degli eventi assicurati
Per dimostrare un evento assicurato, chiediamo di inviarci
l’originale di tutte le ricevute. I certificati medici devono conte- nere i dati di diagnosi e di trattamento. Se lo riteniamo neces- sario, occorre
– sollevare il curante dall’obbligo del segreto professionale.
– farsi visitare da un medico da noi incaricato.
4.4. Conseguenze in caso di mancata osservanza degli obblighi
Le conseguenze giuridiche in caso di violazione di uno di questi obblighi sono riportate al punto 7.5 della Parte generale.
UV – Assicurazione contro gli infortuni in viaggio (I)
1 Quali prestazioni sono incluse nell’assicurazione contro gli infortuni in viaggio? Quali scadenze e altri requisiti si applicano ai singoli tipi di prestazioni?
1.1. Prestazione per invalidità
Un’invalidità si considera sussistente se, a seguito di un inci-
dente
– le abilità fisiche o
– mentali
sono compromesse in modo duraturo. Una compromissione si considera duratura quando permarrà prevedibilmente per più di 3 anni e non ci si aspetta un cambiamento di tale condizione.
In caso di invalidità in seguito a infortunio, la prestazione d’invalidità viene corrisposta fino a concorrenza della somma d’assicurazione convenuta.
1.1.1. L’invalidità deve essere avvenuta entro 15 mesi dall’infortunio
e deve essere confermata per iscritto da un medico.
1.1.2. Le richieste d’invalidità devono essere notificate entro 6 mesi dalla constatazione della stessa. In caso di mancato rispetto di questo termine, la richiesta di prestazioni d’invalidità è esclusa.
1.1.3. In caso di decesso a seguito dell’incidente entro un anno dallo stesso, non si ha diritto ad alcuna prestazione di invalidità. In questo caso, pagheremo una prestazione in caso di decesso (punto 1.3), laddove concordato.
1.1.4. La prestazione d’invalidità viene corrisposta come pagamento una tantum. La base per il calcolo della prestazione è costituita dalla somma assicurata convenuta e dal grado d’invalidità cau- sato dall’infortunio.
1.1.5. Il grado di invalidità è determinato dalla seguente scala di invalidità, se le parti del corpo o gli organi sensoriali interessati vi sono elencati, altrimenti dalla misura in cui le normali abilità fisiche o mentali sono permanentemente compromesse (punto 1.1.6). Decisivo è lo stato di salute in seguito all’incidente, che è identificabile al più tardi entro la fine del terzo anno dall’incidente.
In caso di perdita o di completa incapacità funzionale delle se- guenti parti del corpo o degli organi sensoriali, valgono solo i gradi di invalidità qui elencati.
Scala di invalidità:
a un braccio nell’articolazione della spalla | 70% |
a un braccio fino a sopra l’articolazione del gomito | 65% |
a un braccio fino a sotto l’articolazione del gomito | 60% |
a una mano nell’articolazione della mano | 55% |
a un pollice | 20% |
a un indice | 10% |
a un altro dito | 5% |
a una gamba fino a oltre metà coscia | 70% |
a una gamba fino a metà coscia | 60% |
a una gamba fino a sotto il ginocchio | 50% |
a una gamba fino a metà coscia | 45% |
a un piede nell’articolazione del piede | 40% |
a un alluce | 5% |
a un altro dito del piede | 2% |
a un occhio | 50% |
dell’udito a un orecchio | 30% |
dell’olfatto | 10% |
del gusto | 5% |
In caso di perdita parziale o parziale compromissione funziona- le, si applica la parte corrispondente dei gradi d’invalidità indi- cati.
1.1.6. Per le altre parti del corpo o gli organi sensoriali, il grado di invalidità dipende dalla misura in cui le normali abilità fisiche o mentali sono nel complesso durevolmente compromesse. Il punto di riferimento è una persona media della stessa età e dello stesso sesso. La valutazione si basa esclusivamente su aspetti medici.
1.1.7. Esiste una preinvalidità se le parti del corpo o gli organi senso- riali interessati erano già compromessi in modo durevole prima dell’incidente. Essa è calcolata conformemente al punto 1.1.5 e al punto 1.1.6. Il grado di invalidità è ridotto da questa preinva- lidità.
1.1.8. Grado di invalidità in caso di compromissione di diverse parti del corpo o organi sensoriali
Diverse parti del corpo o organi sensoriali possono essere inte- ressati da un incidente. I gradi d’invalidità determinati secondo le disposizioni di cui sopra vengono poi sommati. In ogni caso non si considereranno gradi di invalidità superiori al 100%.
1.1.9. Se il decesso avviene prima della valutazione dell’invalidità, pagheremo le prestazioni d’invalidità se il decesso non avviene entro il primo anno dall’infortunio a causa dello stesso (cifra 1.1.3) e se sono soddisfatte le altre condizioni per le prestazioni d’invalidità ai sensi del punto 1.1.
Paghiamo in base al grado di invalidità che ci si sarebbe aspet- tato sulla base dei referti medici.
1.1.10.Dopo aver valutato il grado di invalidità, possono verificarsi cambiamenti nello stato di salute. Il contraente e noi abbiamo il diritto di far rivalutare annualmente il grado di invalidità da un medico. Si ha diritto a questa rivalutazione per un massimo di 3 anni dall’incidente. Se richiediamo una nuova valutazione, informeremo il contraente di questo insieme alla dichiarazione del relativo obbligo di indennizzo. Se si desidera avere una nuova valutazione, è necessario comunicarcelo entro 3 anni dall’incidente.
Se dalla valutazione finale risulta una prestazione d’invalidità più elevata di quella già versata, sull’importo aggiuntivo viene corrisposto un interesse del 4% annuo.
1.2. Assicurazione infortuni con scala d’invalidità progressiva (pro-
gressione del 350%)
Se è stata stipulata con noi un’assicurazione contro gli infortuni con scala d’invalidità progressiva, integreremo il grado
d’invalidità determinato secondo il punto 1.1 come segue:
1.2.1. Per ogni punto percentuale che supera il grado d’invalidità dovuto all’infortunio del 25%, paghiamo un ulteriore 2% della somma assicurata.
1.2.2. Per ogni punto percentuale che supera il grado d’invalidità dovuto all’infortunio del 50%, paghiamo un ulteriore 2% della somma assicurata.
La prestazione supplementare è limitata ad un massimo di
150.000 EUR per ogni persona assicurata. Se la persona assicu- rata dispone di altre assicurazioni contro gli infortuni presso la HanseMerkur Reiseversicherung AG, l’importo massimo vale per tutti contratti di assicurazione insieme.
L’effetto di questo supplemento sull’importo della prestazione d’invalidità è il seguente:
GII* | PSA* | GII* | PSA* | GII* | PSA* | GII* | PSA* |
1 | 1 | 26 | 28 | 51 | 105 | 76 | 230 |
2 | 2 | 27 | 31 | 52 | 110 | 77 | 235 |
3 | 3 | 28 | 34 | 53 | 115 | 78 | 240 |
4 | 4 | 29 | 37 | 54 | 120 | 79 | 245 |
5 | 5 | 30 | 40 | 55 | 125 | 80 | 250 |
6 | 6 | 31 | 43 | 56 | 130 | 81 | 255 |
7 | 7 | 32 | 46 | 57 | 135 | 82 | 260 |
8 | 8 | 33 | 49 | 58 | 140 | 83 | 265 |
9 | 9 | 34 | 52 | 59 | 145 | 84 | 270 |
10 | 10 | 35 | 55 | 60 | 150 | 85 | 275 |
11 | 11 | 36 | 58 | 61 | 155 | 86 | 280 |
12 | 12 | 37 | 61 | 62 | 160 | 87 | 285 |
13 | 13 | 38 | 64 | 63 | 165 | 88 | 290 |
14 | 14 | 39 | 67 | 64 | 170 | 89 | 295 |
15 | 15 | 40 | 70 | 65 | 175 | 90 | 300 |
16 | 16 | 41 | 73 | 66 | 180 | 91 | 305 |
17 | 17 | 42 | 76 | 67 | 185 | 92 | 310 |
18 | 18 | 43 | 79 | 68 | 190 | 93 | 315 |
19 | 19 | 44 | 82 | 69 | 195 | 94 | 320 |
20 | 20 | 45 | 85 | 70 | 200 | 95 | 325 |
21 | 21 | 46 | 88 | 71 | 205 | 96 | 330 |
22 | 22 | 47 | 91 | 72 | 210 | 97 | 335 |
23 | 23 | 48 | 94 | 73 | 215 | 98 | 340 |
24 | 24 | 49 | 97 | 74 | 220 | 99 | 345 |
25 | 25 | 50 | 100 | 75 | 225 | 100 | 350 |
* GII = grado d’invalidità in seguito a infortunio in %
* PSA= prestazione dalla somma assicurata in %
1.3. Indennità in caso di decesso
Se il decesso avviene entro 1 anno dall’infortunio, la prestazio- ne in caso di decesso viene corrisposta nella misura della som- ma di assicurazione convenuta:
1.4. Costi delle operazioni di ricerca, salvataggio o recupero Nel caso in cui un incidente abbia comportato dei costi per
– operazioni di ricerca, salvataggio o recupero da parte di servizi di soccorso organizzati in base al diritto pubblico o privato,
– il trasporto dell’infortunato ordinato dal medico all’ospedale o alla clinica specializzata,
– il trasporto della salma all’ultimo luogo di residenza, rimborsiamo i costi dimostrati per un importo complessivo pari al massimo alla somma assicurata convenuta qualora questi
– non siano coperti da terzi oppure
– da noi tramite altre assicurazioni
.
La copertura assicurativa copre anche nel caso in cui ci fosse un’immediata minaccia di sinistro o quest’ultimo potesse esse- re ipotizzato dalle circostanze specifiche.
2 Quando si è in presenza di un evento assicurato (sini- stro)?
2.1. Definizione di sinistro
Si è in presenza di un sinistro quando il contraente subisce in- volontariamente un danno alla salute determinato da un even- to esterno che ha effetti sul suo corpo (incidente).
2.2. Definizione estesa di sinistro
Si ritiene che si sia verificato un sinistro anche se, a causa di un maggiore sforzo, un’articolazione sugli arti o sulla colonna ver- tebrale è lussata o i muscoli, i tendini, i legamenti, le capsule sugli arti o la colonna vertebrale sono stirati o strappati.
I menischi e i dischi non sono né muscoli, né tendini, né lega- menti, né capsule. Essi non sono pertanto coperti dal presente regolamento.
Un maggiore sforzo è un movimento in cui l’uso dei muscoli va oltre le normali attività della vita quotidiana. Le condizioni fisi- che individuali sono decisive per la valutazione dell’uso dei mu- scoli.
3 Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da tenere presente?
3.1. Sinistri esclusi
La copertura assicurativa non copre i seguenti sinistri:
3.1.1. incidenti dovuti a disturbi della coscienza nonché causati da ictus, attacchi epilettici o altre convulsioni che interessano l’intero corpo. Un disturbo della coscienza è presente se la
propria capacità di assimilare e reagire è talmente compromes- sa che non si è più in grado di far fronte alle esigenze della si- tuazione di pericolo concreta. Le cause del disturbo della co- scienza possono essere:
– un danno alla salute,
– l’assunzione di farmaci,
– il consumo di alcol,
– consumo di droghe o altre sostanze che influenzano la coscienza.
Eccezione:
Il disturbo della coscienza o l’attacco sono stati causati da un incidente secondo il punto 2.1 per il quale esiste una copertura assicurativa ai sensi del presente contratto. In questi casi l’esclusione non si applica.
3.1.2. incidenti subiti dal contraente per aver commesso o causato intenzionalmente un reato.
3.1.3. sinistri
– in veste di pilota di un aereo o di un’attrezzatura sportiva di volo, a condizione che sia richiesto un permesso ai sensi della legge tedesca.
– in qualità di altro membro dell’equipaggio di un aereo.
– in caso di attività professionali da svolgere con un aero- mobile.
3.1.4. infortuni dovuti alla partecipazione a corse con veicoli a moto- re come
conducenti, copiloti o passeggeri. Le gare sono corse o relative corse di prova in cui il raggiungimento delle velocità massime è importante.
3.1.5. danni alla salute dovuti alle radiazioni.
3.1.6. infezioni.
Eccezione:
Si contrae un’infezione
– di rabbia o tetano.
– attraverso altri agenti patogeni che sono entrati nel cor- po non solo per piccole ferite accidentali. Le ferite acci- dentali di lieve entità sono quelle che non richiedono cu- re mediche senza l’infezione e le sue conseguenze.
– in seguito a misure terapeutiche o interventi per i quali esiste una copertura assicurativa in via eccezionale (pun- to 3.1.11).
In questi casi l’esclusione non si applica.
3.1.7. avvelenamento dovuto all’ingestione di sostanze solide o
liquide attraverso la gola (ingresso dell’esofago).
3.1.8. ernia addominale o inguinale. Eccezione:
Sono state causate da un violento impatto esterno e l’impatto è coperto da assicurazione ai sensi del presente contratto. In questo caso l’esclusione non si applica.
3.1.9. danni ai dischi intervertebrali, nonché emorragie da organi interni ed emorragie cerebrali, a condizione che nessun inci- dente di cui al punto 2 abbia causato questi danni alla salute in modo preponderante (cioè: oltre il 50%).
3.1.10.disturbi patologici come risultato di reazioni psichiche, anche se questi sono stati causati da un incidente.
3.1.11.danni alla salute causati da misure terapeutiche o interventi sul corpo della persona assicurata, a condizione che nessun inci- dente di cui al punto 2 abbia causato questi danni alla salute in modo preponderante (cioè: oltre il 50%). Anche i trattamenti radiodiagnostici e radioterapeutici sono considerati misure te- rapeutiche o interventi.
3.2. Concorso di più cause
Se al danno alla salute provocato da un sinistro o alle conse- guenze di tale danno hanno concorso malattie o malanni, la prestazione verrà ridotta in proporzione corrispondente alla quota della malattia o del malanno, ove tale quota corrisponda almeno al 25%.
Se al danno alla salute provocato da un incidente o alle conse- guenze di tale danno hanno contribuito malattie o malanni, de- cadrà ogni diritto alla prestazione qualora tale quota corri- sponda a più del 50% o se tale evento è esplicitamente escluso ai sensi del punto 3.1.
4 A cosa si deve prestare attenzione dopo un sinistro (ob- blighi)?
Le scadenze e altri requisiti per i singoli tipi di prestazione sono disciplinati al punto 1. Dopo un sinistro è necessario osservare le seguenti regole di comportamento (obblighi).
4.1. Dopo un sinistro che può comportare una prestazione, è ne- cessario consultare immediatamente un medico, seguire le sue istruzioni e informarci.
4.2. Incaricheremo i medici se ciò è necessario per l’esame del nostro obbligo di indennizzo. L’assicurato deve consentire a questi medici di visitarlo. Ci facciamo carico dei costi necessari e del mancato guadagno derivante dall’esame.
4.3. Per verificare l’obbligo di indennizzo, potremmo aver bisogno di informazioni da parte dei medici che hanno curato o visitato il contraente prima o dopo il sinistro, nonché da parte di altri assicuratori, enti assicuratori e autorità.
Il contraente deve consentirci di ottenere le informazioni ne- cessarie. A tal fine, deve autorizzare i medici e gli organi sud- detti a fornirci direttamente le informazioni. In alternativa, può reperire autonomamente le informazioni e metterle a nostra disposizione.
Le spese mediche sostenute per comprovare il proprio diritto alle prestazioni in caso d’invalidità sono a nostro carico fino all’1% della somma assicurata. I costi per operazioni cosmeti- che nonché per operazioni di ricerca, salvataggio e recupero, sono coperti fino all’1% della rispettiva somma assicurata.
Non copriamo altri costi.
4.4. Se l’incidente porta alla morte, è necessario comunicarcelo entro 48 ore. Nella misura in cui è necessario esaminare l’obbligo di indennizzo, abbiamo il diritto di far eseguire un’autopsia da un medico da noi incaricato.
4.5. Conseguenze in caso di mancata osservanza degli obblighi
Le conseguenze giuridiche in caso di violazione di uno di questi obblighi sono riportate al punto 7.5 della Parte generale.
HAFT – Assicurazione di responsabilità civile in viaggio (3)
1 Quali sono le prestazioni incluse nell’assicurazione di
responsabilità civile in viaggio?
1.1. Esame dei diritti rivendicati contro di voi
Si è coperti per le conseguenze assicurate dei rischi di respon- sabilità civile durante il viaggio.
Controlliamo innanzitutto se si è verificato un sinistro e se il contraente è obbligato a pagare un indennizzo secondo le di- sposizioni di legge.
1.1.1. Se l’esame dimostra che le rivendicazioni contro il contraente sono infondate, le respingeremo. Ciò include le controversie con i ricorrenti e gli avvocati, nonché eventuali chiarimenti le- gali.
1.1.2. Se viene stabilito l’obbligo di risarcimento e si verifica un sinistro, pagheremo le richieste fondate fino alla somma assi- curata concordata (massimale). Una richiesta fondata sussiste in seguito a
– un riconoscimento espresso o autorizzato da noi,
– un accordo di composizione da noi siglato o autorizzato o
– una decisione giudiziale.
1.1.3. In caso di controversie legali riguardanti un sinistro, ce ne
occuperemo per conto del contraente e ne sosterremo i costi. I costi non vengono aggiunti alla somma assicurata (massimale). Se le richieste di risarcimento fondate superano la somma assi- curata, le spese sono a nostro carico solo in proporzione alla somma assicurata (massimale) rispetto all’importo totale delle richieste. In tali casi, avremo la facoltà di svincolarci dall’obbligo di erogare ulteriori prestazioni pagando la somma assicurata (massimale) e la nostra quota dei costi risultanti fino a quel momento, calcolata in base alla somma assicurata (mas- simale).
1.1.4. Se è stata versata una rendita dovuta a causa di un sinistro
– per prestare una garanzia per forza di legge oppure
– è consentito al contraente di evitare l’esecuzione di una decisione giudiziale prestando una garanzia o costituen- do un deposito,
ci impegneremo a prestare detta garanzia o a costituire il de- posito al posto suo.
1.2. Ampliamento per includere i danni materiali del locatario L’esclusione ai sensi del punto 3.1.3 non è valida per danni ma- teriali del locatario.
I danni materiali del locatario si verificano se si causano danni agli alloggi in affitto. La copertura assicurativa vale anche per le camere che possono essere utilizzate in relazione all’alloggio (ad es. sale da pranzo o bagni in comune). I danni agli apparec- chi mobili sono assicurati solo se ciò è stato espressamente concordato nella sezione I.
Danni a
– impianti di riscaldamento, macchinari, caldaie e sistemi di
riscaldamento dell’acqua
– apparecchi elettrici e a gas
nonché danni dovuti a logorio, usura e sollecitazione eccessiva
non sono assicurati.
1.3. Danni nell’ambito domestico della famiglia ospite
In deroga al punto 1.2 e al punto 3.1.7, le richieste di risarci- mento nei confronti del contraente per danni
– a beni mobili (ad es. quadri, mobilio, TV, stoviglie, tappe- ti),
– a locali della famiglia ospite, il cui uso è previsto e con- sentito in relazione all’alloggio,
si intendono assicurate.
Il nucleo domestico della famiglia ospite comprende la casa o l’appartamento occupato dalla famiglia ospitante (abitazione principale, secondaria e di vacanza), compresi i terreni di sua proprietà e gli annessi o i locali di servizio che vi si trovano.
La prestazione totale per tutti i danni ai beni mobili e ai locali della famiglia ospite entro un anno di assicurazione o un perio- do di assicurazione più breve eventualmente concordato è limi- tata al doppio dell’importo indicato nella sezione I. Per anno assicurativo si intende un periodo di 12 mesi, calcolato a parti- re dall’inizio dell’assicurazione, comprese tutte le proroghe del contratto.
1.4. Spese di rimpatrio
L’assicurazione copre il rimpatrio nel vostro Paese d’origine, come ordinato dalle autorità della Repubblica Federale Tede- sca. La copertura assicurativa per le spese di rimpatrio copre solo se il rimpatrio è stato ordinato
– entro il periodo assicurato e il periodo del contratto con la famiglia ospite e
– entro il periodo di soggiorno indicato nel permesso di soggiorno o nel visto
dalle autorità.
In caso di sinistro, HanseMerkur rimborsa al contraente (fami- glia ospite) i costi supplementari dimostrati (spese di rimpatrio) ai sensi dei §§ 765, 773 BGB in combinato disposto ai §§ 82 cpv. 2, 83 e 84 della Legge sugli stranieri.
1.5. Perdita delle chiavi
La responsabilità civile legale derivante dalla perdita di chiavi altrui (comprese la chiave principale generale per un impianto di chiusura centralizzato e le schede di codifica) che erano le- galmente in custodia della persona assicurata è considerata coperta dall’assicurazione. La copertura assicurativa è limitata alle richieste di risarcimento per responsabilità civile legale a causa dei costi
– per la necessaria sostituzione di serrature e sistemi di chiusura;
– per misure di sicurezza temporanee (blocco di emergen- za);
– per una protezione degli oggetti fino a 14 giorni, calcolata a partire dal momento in cui è stata scoperta la perdita della chiave.
L’indennizzo massimo per sinistro ai sensi della sezione I si ap-
plica a tutti i sinistri verificatisi nell’arco di un anno assicurativo
- o di un periodo assicurativo eventualmente più breve concor- dato. Per anno assicurativo si intende un periodo di 12 mesi, calcolato a partire dall’inizio dell’assicurazione.
Restano escluse le richieste di assunzione della responsabilità civile
– per danni conseguenti alla perdita di una chiave (ad es. a causa di un furto con scasso);
– per la perdita delle chiavi della cassaforte e dei mobili;
– per la perdita di altre chiavi per beni mobili.
1.6. Attività professionali
La copertura assicurativa è valida nell’ambito
– dell’esercizio di una professione,
– dell’attività di volontariato nel servizio sociale o ecologi-
co,
– di un tirocinio,
– di un’attività Work & Travel oppure
– alla pari (au pair).
Sono considerate assicurate solo le richieste di risarcimento per
responsabilità civile derivanti da attività che il contraente è au- torizzato a svolgere in base al suo livello di formazione. Questa copertura assicurativa è valida solo se vengono avanzate prete-
se nei confronti del contraente e non esiste un’altra copertura
assicurativa.
2 Quando si è in presenza di un sinistro?
2.1. Un sinistro si ha quando, in qualità di privati, si è obbligati a risarcire i danni ad altri in seguito a pericoli della vita quotidia- na in base alle disposizioni di responsabilità civile di diritto pri- vato vigenti nel luogo del sinistro.
2.2. Sono assicurati gli eventi causati che hanno provocato diretta- mente la morte, lesioni o danni alla salute delle persone (lesio- ni personali) oppure danni o distruzione di cose (danni materia- li).
2.3. Più eventi sono considerati come un unico sinistro se sono attribuibili alla stessa causa.
3 Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da tenere presente?
3.1. Non è assicurata la responsabilità civile
3.1.1. su stipendio, pensione, xxxxxxx o altri emolumenti stabiliti, vitto, trattamento medico in caso di impedimento allo svolgi- mento del servizio, richieste assistenziali e richieste in base alle leggi sui danni provocati dai tumulti.
3.1.2. in seguito alla partecipazione a
– corse di cavalli, di biciclette o di veicoli a motore,
– incontri di pugilato o lotta,
– sport di combattimento di qualsiasi tipo, inclusa la prepa- razione ad essi (allenamenti).
3.1.3. per danni a cose altrui che sono state noleggiate, prese in affitto, prese in prestito o ottenute in virtù di atti di spoglio o molestia nel possesso o che siano oggetto di un particolare contratto di deposito.
3.1.4. se non espressamente coassicurati, in seguito alla locazione, al noleggio o alla cessione in uso di altro genere di beni a terzi.
3.1.5. per danni da esposizione ambientale di suolo, aria o acque
(inclusi corsi d’acqua) e tutti i danni ulteriori da essi derivanti.
3.1.6. per sinistri subiti dai familiari, con cui il contraente viva in comunione domestica. Si considerano familiari
– il coniuge,
– il partner in una convivenza simile al matrimonio,
– i figli,
– i genitori, i genitori adottivi, i patrigni e le matrigne,
– i fratelli e le sorelle,
– i nonni,
– i nipoti,
– i suoceri, i generi e le nuore o i cognati.
3.1.7. tra più persone che abbiano prenotato insieme ed effettuino
insieme un viaggio, xxxxxx non espressamente compreso
dall’assicurazione.
3.1.8. che deriva da una malattia che è stata contagiata ad altri.
3.1.9. per l’uso
– di un veicolo a motore (ad es. auto, moto o camion),
– di un aeromobile o
– di un’imbarcazione.
In questo contesto, è irrilevante se come proprietario, posses-
sore, detentore o conducente del veicolo.
0.0.00.xx seguito alla proprietà, alla detenzione o all’allevamento di
animali e alla pratica della caccia.
0.0.00.xx non espressamente compreso nell’assicurazione,
nell’esercizio di una professione, un servizio, una carica (anche carica onoraria) o nello svolgimento di un’attività in associazio- ni di ogni genere.
3.1.12.per l’utilizzo di armi di qualsiasi tipo.
3.1.13.per tutti i danni al patrimonio risultanti.
3.2. Limiti delle prestazioni
3.2.1. L’indennizzo è limitato in ciascun caso di sinistro alle somme assicurate convenute. Ciò vale anche quando la copertura assi- curativa si estenda a più persone dello stesso contratto assicu- rativo tenute al pagamento di indennizzo.
3.2.2. Le prestazioni di indennizzo per tutti i sinistri all’interno del periodo assicurato sono limitate al doppio delle somme assicu- rate convenute. Più eventi sono considerati come un unico si- nistro se sono attribuibili alla stessa causa.
3.2.3. Qualora il contraente sia tenuto al pagamento di una rendita alla parte lesa e il valore capitale della rendita superi la somma assicurata (massimale) o l’importo rimanente della somma as- sicurata in seguito alla detrazione di eventuali altre prestazioni derivanti dal sinistro, la rendita da pagare sarà indennizzata da noi solo nella proporzione della somma assicurata (massimale) o del suo importo rimanente rispetto al valore capitale della rendita.
Per il calcolo del valore della rendita vale la corrispondente di- sposizione del regolamento tedesco sulla copertura assicurati- va dell’assicurazione RCA nella versione valida al momento del sinistro. Nel calcolo dell’importo con il quale il contraente dell’assicurazione debba contribuire ai pagamenti correnti del- la rendita, quando il valore netto attuale della rendita supera la somma assicurata (massimale) o l’importo rimanente della somma assicurata (massimale rimanente) in seguito alla detra- zione di altre prestazioni, queste ultime saranno detratte dalla somma assicurata (massimale) per il loro importo totale.
3.2.4. Qualora il soddisfacimento di una richiesta di assunzione di responsabilità civile mediante riconoscimento, soddisfazione o composizione amichevole, da noi avanzata, non vada a buon fine a causa del comportamento del contraente, non saremo tenuti ad accollarci la maggiorazione degli oneri di risarcimen- to, di interessi e costi insorta a causa del rifiuto.
3.2.5. Se si effettua un riconoscimento senza il nostro consenso, siamo vincolati solo nella misura in cui il reclamo sarebbe esi- stito anche senza il riconoscimento. Ciò vale anche per le com- posizioni concluse senza il nostro consenso.
4 A cosa si deve prestare attenzione in caso di sinistro (obblighi)?
4.1. Segnalazione tempestiva del sinistro
Qualora venga fatta valere nei confronti del contraente una ri- chiesta di risarcimento danni, il contraente deve comunicarci tempestivamente il sinistro oggetto della stessa.
4.2. Segnalazione tempestiva nella causa giuridica
Qualora venga avviato un procedimento istruttorio o emanata un’ordinanza penale o un’ingiunzione di pagamento, il con- traente dovrà segnalarcelo tempestivamente, anche ove abbia già segnalato il sinistro stesso.
Allo stesso modo, qualora nei confronti del contraente sia fatta valere una pretesa per vie legali o mediante ingiunzione di pa- gamento, sia richiesto il gratuito patrocinio o quando il con- traente riceva la citazione in giudizio, dovrà comunicarlo tem- pestivamente.
Lo stesso principio vale in caso di arresto, provvedimento
d’urgenza o incidente probatorio.
4.3. Affidamento della conduzione del procedimento
Qualora si giunga a un procedimento relativo alla richiesta di assunzione della responsabilità civile, il contraente dovrà affi- dare a noi la conduzione del procedimento, concedere delega all’avvocato da noi nominato o indicato e fornire tutte le delu- cidazioni da noi o da quest’ultimo ritenute necessarie.
Contro ingiunzioni di pagamento o disposizioni di risarcimento danni da parte dell’autorità amministrativa, il contraente dovrà presentare ricorso entro il termine di scadenza previsto oppure ricorrere ai mezzi di impugnazione richiesti, senza attendere nostre disposizioni.
4.4. Cessione dell’esercizio dei diritti in casi pensionistici
Qualora a causa di un cambiamento delle circostanze il con- traente ottenga il diritto di richiedere la revoca o la riduzione di una rendita da pagare, il contraente sarà tenuto a lasciare a noi l’esercizio di tale diritto per suo conto.
4.5. Delega
Siamo da considerare delegati a presentare a nome del con- traente tutte le dichiarazioni finalizzate alla composizione o al rifiuto della richiesta.
4.6. Conseguenze in caso di mancata osservanza degli obblighi
Le conseguenze legali in caso di violazione di uno di questi ob- blighi sono indicate al punto 7.5 della Parte generale.
NFV – Assicurazione emergenze (E)
1 Disposizioni generali sulla copertura assicurativa Eroghiamo prestazioni se si verifica un sinistro di cui al punto 2. Un prestito dovrà esserci restituito in un’unica soluzione entro un mese dalla conclusione del viaggio. Condizione necessaria per la concessione del prestito è la presentazione di una copia del proprio documento di identità o passaporto al nostro servi- zio per chiamate di emergenza.
2 Quando si è in presenza di un sinistro?
2.1. Spese di soccorso
Ove siano state sostenute spese in seguito a un incidente per operazioni di ricerca, salvataggio o recupero da parte di servizi di soccorso organizzati in base al diritto pubblico o privato, tali spese verranno rimborsate fino all’importo concordato.
2.2. Trasferimento
Salvo in caso di interruzione del viaggio all’estero, rimborsiamo i costi aggiuntivi per il trasferimento all’ospedale idoneo più vi- cino del vostro Paese, a condizione che il trasferimento sia sta- to prescritto da un medico e sia ragionevole e giustificabile dal punto di vista medico.
La valutazione sulla sensatezza dal punto di vista medico di un trasferimento sarà a cura di un consulente medico di Hanse- Merkur, in accordo con il medico curante nel Paese del sog- giorno.
2.3. Visita al malato
Rimborseremo i costi di una visita al malato se si stabilisce che occorre rimanere in ospedale per più di 5 giorni.
In tal caso, su richiesta,
– organizziamo il viaggio di una persona cara al luogo di ri- covero e il ritorno al luogo di residenza, e
– paghiamo le spese di andata e ritorno.
In ogni caso, è condizione necessaria che al momento
dell’arrivo della persona cara il contraente stia ancora presu-
mibilmente ricevendo cure ospedaliere.
2.4. Spese funerarie o di trasporto della salma
Organizziamo il trasferimento della salma alla residenza per- manente e ne sosteniamo le spese o ci accolliamo le spese per un funerale nel luogo di soggiorno fino all’importo delle spese che sarebbero state sostenute in caso di trasferimento della salma.
2.5. Perdita di mezzi di pagamento per il viaggio
Se a seguito della perdita dei mezzi di pagamento per il viaggio a causa di
– furto o
– rapina o
– altre perdite
il contraente si trova in condizioni di necessità finanziaria, lo
metteremo in contatto con la banca di fiducia tramite il nostro servizio per chiamate di emergenza.
– Se necessario, forniremo assistenza per il trasferimento di un importo messo a disposizione dalla banca di fiducia al contraente.
– Qualora non sia possibile stabilire un contatto con la ban- ca di fiducia entro 24 ore, attraverso il nostro servizio per chiamate di emergenza metteremo a disposizione del contraente un prestito fino all’importo convenuto.
3 Cosa occorre osservare in caso di sinistro (obblighi)?
3.1. Contattate il nostro servizio di emergenza in tutto il mondo Condizione necessaria per le prestazioni dell’assicurazione emergenze è che il contraente, o una persona da lui incaricata,
nel momento in cui si verifica il sinistro contatti telefonicamen- te o in altro modo il nostro servizio internazionale per chiamate di emergenza. Questo contatto deve essere effettuato imme- diatamente. Il numero di telefono è indicato nel paragrafo “Comportamento in caso di sinistro” nella documentazione contrattuale o sul nostro sito Internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx al- la voce “Reise-Notruf-Service”.
3.2. Dichiarazione di rimborso dei prestiti
Nel caso in cui si riceva un prestito, occorre presentarci una di- chiarazione di rimborso del prestito firmata.
3.3. Conseguenze in caso di mancata osservanza degli obblighi
Le conseguenze giuridiche in caso di violazione di uno di questi obblighi sono riportate al punto 7.5 della Parte generale.
RNFV Assicurazione per il viaggio di ritorno a causa di emergenza (T)
1 Quali prestazioni sono incluse nell’assicurazione per il
viaggio di ritorno a causa di emergenza?
1.1. Viaggio di ritorno a casa a causa di emergenza
Pagheremo il viaggio di ritorno d’emergenza dall’estero e co- priremo i costi fino all’importo concordato per anno assicurati- vo per:
1.1.1. il viaggio di ritorno intermedio del contraente nel Paese di origine, utilizzando una modalità di viaggio semplice, ad es. viaggio in treno di seconda classe o biglietto aereo a tariffa conveniente in classe turistica, in caso di malattia grave, conse- guenze di un incidente con pericolo di vita oppure decesso di un genitore o di un fratello/una sorella, a condizione che la ma- lattia grave o l’infortunio di un genitore o di un fratello/sorella si sia verificato solo dopo l’arrivo del contraente nel Paese ospitante e sia stato accertato da un medico, e inoltre salvo che il biglietto originario non possa essere utilizzato o cambia- to.
1.1.2. il viaggio di ritorno del contraente nel Paese ospitante in caso di viaggio di ritorno a casa a causa di un’emergenza, utilizzando una modalità di viaggio semplice, ad es. viaggio in treno di se- conda classe o biglietto aereo a tariffa conveniente in classe tu- ristica, se restano più di 30 giorni di permanenza nel Paese ospitante, prima del viaggio di ritorno previsto originariamen- te, oppure se il contraente deve ritornare nel Paese ospitante per sostenere un esame necessario per proseguire la carriera scolastica. Ci facciamo carico dei costi del viaggio di ritorno de- finitivo a casa se il biglietto di ritorno è stato utilizzato o cam- biato per il viaggio di ritorno dovuto all’emergenza.
1.2. Visita al malato
Qualora sia certo che il ricovero ospedaliero del contraente du- ri più di 14 giorni, organizziamo su sua richiesta, una sola volta, il viaggio di una persona cara al luogo del ricovero ospedaliero e da lì il viaggio di ritorno al luogo di residenza, assumendoci i costi del mezzo di trasporto per il viaggio di andata e ritorno (classe semplice). In ogni caso, è condizione necessaria che il ri- covero ospedaliero non sia ancora concluso al momento dell’arrivo della persona cara.
2 Cosa occorre osservare in caso di sinistro (obblighi)?
2.1. Condizione necessaria per le prestazioni è che il contraente, o una persona da lui incaricata, nel momento in cui si verifica il sinistro contatti telefonicamente o in altro modo il nostro ser- vizio internazionale per chiamate di emergenza.
2.2. Le conseguenze giuridiche in caso di violazione di uno di questi obblighi sono riportate al punto 7.5 della Parte generale.
RGV – Assicurazione bagagli (L)
1 Quali beni copre l’assicurazione bagagli?
1.1. Sono assicurati gli oggetti personali facenti parte
dell’occorrente che si porta con sé in viaggio, nonché regali e
souvenir acquistati durante il viaggio stesso.
1.2. Le attrezzature sportive, con i relativi accessori (tuttavia non i motori), sono assicurate soltanto quando non siano utilizzate secondo la destinazione d’uso prevista.
1.3. Gli oggetti di valore sono assicurati solo nella misura in cui
– vengano trasportati o usati in base alla loro destinazione, oppure
– siano sotto la custodia personale e vengano portati con sé custodendoli in modo sicuro oppure
– si trovino in un locale regolarmente chiuso di un edificio o di una nave passeggeri oppure
– siano stati affidati in custodia alla direzione del campeg- gio oppure
– si trovino, in posizione inaccessibile, dentro un camper o una roulotte regolarmente messi in sicurezza tramite una chiusura o in un autoveicolo ben chiuso e messo in sicu-
rezza tramite una chiusura, all’interno di un campeggio
ufficiale.
Per oggetti di valore si intendono pellicce, gioielli, oggetti in metallo prezioso, apparecchi fotografici e videocamere, dispo- sitivi di elaborazione elettronica dei dati (EDP), dispositivi elet- tronici di comunicazione e intrattenimento, inclusi i relativi ac- cessori.
Se gioielli e oggetti in metallo prezioso non si trovano sotto la custodia personale, sono assicurati solo laddove essi siano stati collocati in un contenitore chiuso, che garantisca una maggiore sicurezza anche contro la sottrazione del contenitore stesso.
2 Quali prestazioni sono incluse nell’assicurazione baga-
gli?
In caso di sinistro, indennizziamo fino a concorrenza della somma assicurata per
2.1. beni distrutti o smarriti, il loro valore assicurato al momento in cui si è verificato il sinistro. Per valore assicurato si intende
l’importo che è generalmente necessario per riacquistare nuovi beni dello stesso tipo e della stessa qualità presso il domicilio permanente della persona assicurata, deducendo un importo corrispondente (valore attuale) allo stato dei beni assicurati (età, usura, consumo, ecc.).
2.2. beni danneggiati che necessitano di riparazioni, le spese di riparazione necessarie ed eventualmente una perdita perma- nente del valore, in ogni caso al massimo fino al valore assicu- rato.
2.3. film, supporti fotografici, audio e dati, il valore materiale.
2.4. carte d’identità, passaporti, documenti di veicoli e altri docu- menti di identità, le tasse ufficiali per la loro riemissione.
3 Quando si è in presenza di un sinistro?
Si è coperti da assicurazione se il bagaglio è interessato da un evento assicurato. Sussiste un evento assicurato quando
3.1. il bagaglio affidato
– viene smarrito,
– distrutto o danneggiato,
mentre si trova sotto la tutela di un’impresa di trasporto, di un’azienda alberghiera o di un servizio di deposito bagagli.
3.2. il bagaglio affidato non raggiunge il luogo di destinazione il giorno stesso dell’arrivo del contraente (superamento del ter- mine di consegna).
3.3. il bagaglio viene smarrito, distrutto o danneggiato nel corso del resto del viaggio in seguito a
– reati da parte di terzi. Questi comprendono furto, furto con effrazione, rapina, estorsione e danneggiamento in- tenzionale di oggetti.
– un incidente del mezzo di trasporto (ad es. incidente stradale).
– incendio, fulmini, esplosione, tempesta, allagamento, frana, terremoto, valanghe.
4 Quali limitazioni di risarcimento sono da considerare? Per quanto non sia stato pattuito altrimenti, rimborsiamo per sinistro
4.1. in caso di superamento del termine di consegna, le spese do- cumentate per i necessari acquisti sostitutivi fino a 500 EUR.
4.2. i danni agli oggetti di valore fino al 50% della somma di assicu- razione.
4.3. i danni agli occhiali, alle lenti a contatto e agli apparecchi acu- stici, agli strumenti musicali, ai dispositivi EDP e alle apparec- chiature elettroniche di comunicazione e di intrattenimento, in ogni caso con accessori, fino a 250 EUR a pezzo.
4.4. i danni ad attrezzatura da golf e immersioni, biciclette, con i rispettivi accessori, fino al 50% della somma assicurata.
4.5. i danni ad attrezzature da surf e surf a vela, con i rispettivi accessori, fino al 50% della somma assicurata.
4.6. i danni a regali e souvenir, che sono stati acquistati durante il viaggio, fino a un massimo di 300 EUR.
5 Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da tenere presente?
5.1. Oggetti ed eventi non assicurati
Non sono assicurati
5.1.1. danni causati dallo smarrimento o dalla dimenticanza di ogget- ti.
5.1.2. danni causati dalla condizione naturale o carente dei beni assicurati, logorio o usura.
5.1.3. denaro contante, assegni, carte assegni, carte di credito, schede telefoniche, titoli (valori mobiliari), titoli di viaggio, cer- tificati e documenti di ogni tipo, oggetti di valore prevalente- mente artistico o amatoriale, protesi dentarie in oro, protesi di ogni tipo, armi da fuoco di ogni tipo, accessori compresi, veicoli di terra, aeromobili e natanti, deltaplani, alianti, paracadute, con i relativi accessori.
5.2. Limitazioni della copertura assicurativa per colpa grave
Se il sinistro è stato causato per colpa grave, abbiamo il diritto di ridurre la prestazione in proporzione alla gravità della colpa.
5.3. Restrizione della copertura assicurativa nei veicoli a motore, imbarcazioni da diporto e in campeggio a causa di atti criminali di terzi
5.3.1. La copertura assicurativa è valida per i danni al bagaglio
– in veicoli a motore,
– rimorchi e
– imbarcazioni da diporto.
Il presupposto è che il bagaglio non sia visibile e si trovi in un
vano interno o portabagagli ben chiuso e assicurato da serratu- ra, (in caso di imbarcazioni da diporto: cabina o cassa da imbal- laggio), oppure in portabagagli esterni saldamente assicurati al mezzo.
5.3.2. Se gli oggetti vengono lasciati incustoditi, la copertura assicura- tiva vale solo durante il giorno tra le ore 6.00 e le ore 22.00 e quando il veicolo, il rimorchio o la tenda sono chiusi. Tra le ore
22.00 e le ore 6.00 la copertura assicurativa vale a bordo di un veicolo a motore incustodito durante un’interruzione del viag- gio di non più di 2 ore. Per sorveglianza si intende soltanto la presenza costante del contraente o di una persona di fiducia da lui incaricata in prossimità dell’oggetto da custodire.
5.3.3. La copertura assicurativa per danni al bagaglio durante il campeggio è valida solo in caso di soggiorno in campeggi uffi- ciali (gestiti da autorità pubbliche, associazioni o imprese priva- te).
6 A cosa si deve prestare attenzione in caso di sinistro (obblighi)?
6.1. Garanzia delle richieste di risarcimento danni nei confronti di xxxxx
I danni a un bagaglio affidato in custodia e quelli derivanti da una consegna del bagaglio stesso fuori dai termini stabiliti
– vanno denunciati tempestivamente all’ufficio preposto
– rilasciando una relativa conferma scritta.
A tale riguardo richiediamo un’attestazione. In caso di danni
non riconoscibili esteriormente, dopo averli notati, il contraen- te dovrà sollecitare tempestivamente la relativa impresa, nel rispetto del termine pertinente di reclamo ma non superando i 7 giorni, a prendere visione del danno e a certificarlo.
6.2. Denuncia alla polizia
I sinistri causati da azioni criminali da parte di terzi e da incen- dio devono
– essere notificati immediatamente al Commissariato di polizia competente e
– su presentazione di un elenco completo di tutti gli oggetti interessati dal sinistro, si dovrà rilasciare una certificazio- ne scritta.
L’elenco degli oggetti interessati dal sinistro, da presentare alla polizia, va compilato in modo particolareggiato e deve conte- nere anche informazioni sul momento e sul prezzo di acquisto dei singoli oggetti.
A tale riguardo richiediamo il verbale di polizia completo.
6.3. Conseguenze in caso di mancata osservanza degli obblighi
Le conseguenze giuridiche in caso di violazione di uno di questi obblighi sono riportate al punto 7.5 della Parte generale.
Sezione IV Estratto della legge sul contratto
d’assicurazione
§ 19 Obbligo di segnalazione
(1) Fino alla presentazione della sua dichiarazione d’assicurazione, il contraente è tenuto a indicare all’assicuratore le circostanze di ri- schio a lui note che sono rilevanti per la decisione dell’assicuratore di stipulare il contratto con il contenuto concordato e di cui
l’assicuratore ha chiesto la conferma per iscritto. 2Se l’assicuratore pone domande ai sensi del comma 1 dopo la dichiarazione contrat- tuale del contraente, ma prima dell’accettazione del contratto, il contraente è comunque tenuto a fornire le informazioni.
(2) Se il contraente viola l’obbligo di segnalazione di cui al capoverso 1, l’assicuratore può recedere dal contratto.
(3) 1Il diritto di recesso dell’assicuratore è escluso se il contraente non ha violato l’obbligo di segnalazione né intenzionalmente né per negligenza grave. 2In questo caso, l’assicuratore ha il diritto di disdire il contratto con un preavviso di un mese.
(4) Il diritto di recesso dell’assicuratore in caso di violazione per colpa grave dell’obbligo di segnalazione e il suo diritto di disdetta ai sensi del capoverso 3, comma 2, sono esclusi se egli avrebbe stipulato la polizza anche se avesse saputo delle circostanze non divulgate, sep- pure a condizioni diverse. 2Su richiesta dell’assicuratore, le altre condizioni diventano parte integrante del contratto con effetto retroattivo a partire dal periodo di assicurazione in corso, in caso di violazione di un obbligo non imputabile al contraente.
(5) L’assicuratore gode dei diritti di cui ai capoversi da 2 a 4 solo se ha informato il contraente delle conseguenze di una violazione dell’obbligo di segnalazione mediante una comunicazione separata in forma scritta. 2Tali diritti sono esclusi se l’assicuratore era a cono- scenza della circostanza di rischio non segnalata o dell’inesattezza della notifica.
(6) Se nel caso del capoverso 4 comma 2 il premio aumenta di oltre il 10 percento a causa di una modifica del contratto o se l’assicuratore esclude la copertura del rischio per la circostanza non rivelata, il contraente può disdire il contratto senza preavviso entro un mese dal ricevimento della notifica da parte dell’assicuratore.
2L’assicuratore deve informare il contraente di questo diritto nella
notifica.
§ 37 Ritardo nel pagamento del primo premio
(1) Nel caso in cui il primo premio assicurativo o il premio unico non sia versato tempestivamente, l’assicuratore ha il diritto di recedere dal contratto, fintantoché il pagamento non venga effettuato, salvo il
caso in cui il contraente dell’assicurazione non sia responsabile del
mancato pagamento.
(2) 1Nel caso in cui il primo premio assicurativo o il premio unico non sia ancora stato versato al momento del verificarsi del rischio assicu- rato, l’assicuratore non è tenuto a fornire alcuna prestazione, salvo il caso in cui il contraente dell’assicurazione non sia responsabile del mancato pagamento. 2L’assicuratore non è tenuto a fornire alcuna prestazione solo laddove egli abbia segnalato la conseguenza giuridi- ca del mancato pagamento del premio al contraente
dell’assicurazione tramite una comunicazione separata scritta o
tramite un avviso evidente nel certificato d’assicurazione.
§ 38 Ritardo nel pagamento dei premi successivi
(1) 1Se un premio successivo non viene pagato in tempo,
l’assicuratore può fissare al contraente un termine di pagamento in forma scritta a sue spese, che deve essere di almeno due settimane. 2La disposizione è efficace solo se specifica in dettaglio gli importi degli arretrati di premio, interessi e spese e indica le conseguenze giuridiche connesse alla scadenza del termine ai sensi dei capoversi 2 e 3; in caso di contratti riepilogativi, gli importi devono essere indica- ti separatamente in ciascun caso.
(2) Se il sinistro si verifica dopo la scadenza del termine e se il con- traente è in ritardo con il pagamento del premio o degli interessi o delle spese al momento del verificarsi dell’evento, l’assicuratore non è tenuto a risarcire l’evento.
(3) 1Dopo la scadenza del termine, l’assicuratore può disdire il con- tratto senza preavviso se il contraente è in mora con il pagamento degli importi dovuti. 2La disdetta può essere combinata con la de- terminazione del termine di pagamento in modo tale che diventi effettiva alla scadenza del termine se il contraente è in mora di pa- gamento in quel momento; il contraente deve esserne espressamen- te informato al momento della notifica della disdetta. 3La disdetta diventa inefficace se il contraente effettua il pagamento entro un mese dalla disdetta o, se questa era vincolata alla definizione di un termine, entro un mese dalla scadenza del termine; ciò non pregiudi- ca il capoverso 2.
Sezione V Spiegazioni
Desideriamo che il contraente comprenda bene la propria assicura- zione. Pertanto, spieghiamo il termine tecnico “malattia grave ina- spettata” e forniamo degli esempi. Si invita a notare che gli esempi non sono esaustivi.
L’assicurazione copre malattie gravi inattese. La malattia deve essere “inaspettata” e “grave”. Prima definiamo il criterio “inaspettato” e poi forniamo qualche esempio di malattie “gravi”.
Caso 1: Ogni prima comparsa di una malattia dopo che è stata stipu- lata l’assicurazione e dopo la prenotazione del viaggio si considera inattesa.
Caso 2: Altrettanto assicurata è la ricomparsa di una malattia, se per questa malattia non è stato eseguito alcun trattamento nelle ultime 2 settimane prima della stipulazione dell’assicurazione.
Caso 3: Se negli ultimi 6 mesi prima della stipula dell’assicurazione non è stato effettuato alcun trattamento per una malattia esistente, è assicurato anche l’inatteso peggioramento di questa malattia.
Le visite mediche regolari per determinare lo stato di salute non contano come trattamento. Le visite non vengono effettuate in seguito a un evento concreto e non sono destinate a curare la malat- tia.
Esempi di malattie gravi (elenco non esaustivo):
- Il medico curante ha certificato l’inidoneità a viaggiare.
- La compromissione della salute, certificata a livello medico, è talmente grave che la persona assicurata non può usu- fruire del servizio di viaggio principale previsto a causa dei sintomi e dei disturbi provocati dalla malattia.
- A causa di questa malattia, certificata a livello medico, di una persona a rischio, è richiesta in loco la presenza della persona assicurata.
Esempi di “malattia grave inaspettata” nell’Assicurazione spese di
recesso dal contratto di viaggio (elenco non esaustivo):
- La persona assicurata si assicura per un viaggio prenotato. Poco prima dell’inizio del suo viaggio subisce il suo primo infarto.
- Alla madre della persona assicurata viene diagnosticata una polmonite dopo la stipula dell’assicurazione e dopo aver prenotato il viaggio. A causa della malattia, la madre dipende dall’assistenza della persona assicurata.
- Al momento della stipula dell’assicurazione, la persona as- sicurata soffre di un’allergia. Negli ultimi 6 mesi prima della stipula dell’assicurazione non è stato effettuato alcun trat- tamento dell’allergia. Una forte reazione allergica si verifica prima dell’inizio del viaggio. Il medico curante determina l’inidoneità a viaggiare a causa della gravità della reazione allergica.
Esempi di “malattia grave inaspettata” nell’Assicurazione emergen-
ze (elenco non esaustivo):
- La persona assicurata si assicura per un viaggio prenotato.
Durante il viaggio subisce il suo primo infarto.
- Alla madre della persona assicurata viene diagnosticata una polmonite durante il viaggio della persona assicurata, dopo la stipula dell’assicurazione e dopo aver prenotato il viaggio. A causa della malattia, la madre dipende dall’assistenza della persona assicurata.
- Al momento della stipula dell’assicurazione, la persona as- sicurata soffre di un’allergia. Negli ultimi 6 mesi prima della stipula dell’assicurazione non è stato effettuato alcun trat- tamento dell’allergia. Durante il viaggio si verifica una forte reazione allergica. Il medico curante raccomanda un ritor- no a casa anticipato a causa della gravità della reazione al- lergica.
Non tutti i casi immaginabili sono assicurati. Esempio in cui non
sussiste una “malattia grave inaspettata” (elenco non esaustivo):
- La persona assicurata soffre di una malattia in cui le ricadu- te sono una caratteristica del decorso (ad es. sclerosi mul- tipla, morbo di Crohn). Negli ultimi 6 mesi prima della sti- pula dell’assicurazione o della prenotazione del viaggio è stato effettuato un trattamento della malattia esistente.
Pertanto tale malattia non è coperta da assicurazione.
Contatti
In caso di emergenza:
Numero d’emergenza CareMed Assist 24 ore su 24
x00 (0)000-00000-00
xxxxxxx-xxxxxx@xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx
Ufficio sinistri 1
Sinistri avvenuti negli USA MedCare International, Inc.
00000 Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx 0 Xxxxx Xxxxxxx, XX 00000, XXX
Attention to Mrs Xxxxxxx/Mrs Xxxxxxx
Tel.: 0-000 000 0000 (chiamata gratuita)
E-mail: XxxxXxxXxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Ufficio vendite internazionale XxxxXxx
XxxxXxx XxxX Xxxxxxxxxx Xxx. 0
00000 Xxxx, Xxxxxxx
Tel.: +49 (0)000-00 00 00-0
E-Mail: xxxx@xxxxxxx-xxxxxx.xxx
Ufficio CareMed
CareMed USA
0 Xxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx, XX 00000 XXX
Ufficio sinistri 2
Sinistri avvenuti in tutto il mondo esclusi gli USA HanseMerkur Reiseversicherung AG
Abtlg. RLK4 /CareMed Claims Xxxxxxxxx-Xxxxxxx-Xxxxx 0
00000 Xxxxxxx, Xxxxxxx
Tel.: x00(0)00-0000-0000
E-mail: XxxxXxxXxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Modulo di notifica medica del sinistro
Dati personali | ||
Cognome: | Nome: | |
Data di nascita (GG/MM/AA): | Sesso: | |
Giorno di partenza dal Paese natale*: | ||
*Si prega di allegare un giustificativo di viaggio per la partenza, ad esempio un biglietto aereo o ferroviario o una dichiarazione scritta separata | ||
Periodo di assicurazione da a | event. periodo di collegamento da a | |
Indirizzo nel Paese natale | Indirizzo nel Paese di destinazione | |
Via: | c/o: | |
CAP, città: | Via: | |
Stato federale/Provincia: | CAP, città: | |
Paese: | Stato federale/Provincia: | |
Numero di telefono: | Paese: | |
Indirizzo e-mail: | Numero di telefono: | |
Trattamenti sanitari | ||
Tipo di malattia o incidente: | ||
La malattia / l’incidente si è già verificato o è stato trattato prima dell’inizio del viaggio? Sì ❑ No ❑ Se sì, quando? | ||
In caso di incidente: Colpa propria ❑ Colpa di terzi ❑ | ||
Attualmente è ancora in essere una copertura assicurativa tramite un’altra assicurazione sanitaria (ad es. carta di credito)? Se sì, quale? | ||
Numero dei giustificativi allegati: | ||
Rimborso delle spese | ||
I pagamenti possono essere versati solo tramite bonifico bancario. | ||
Ha già pagato la fattura del medico? Sì ❑ No ❑ | ||
In caso contrario, la fattura viene rimborsata direttamente al fornitore del servizio: | ||
Nome del medico curante/ospedale: | ||
Indirizzo del medico curante/ospedale: | ||
In caso affermativo, il rimborso verrà effettuato tramite bonifico bancario sul conto indicato di seguito: | ||
Nome del titolare del conto: | ||
Nome della banca: | ||
Indirizzo e Paese della banca: | ||
SWIFT/BIC (campo obbligatorio): | ||
IBAN (campo obbligatorio): | ||
Documentazione sul sinistro | ||
Inviare il modulo debitamente compilato, nonché tutte le fatture, i giustificativi in originale e i referti medici disponibili relativi al presente sinistro al nostro ufficio sinistri. INFORMAZIONI INCOMPLETE O ERRATE POSSONO COMPORTARE RITARDI NELL’XXXXXXXX XXXXX XX- XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX. | Xxxxxxx xxxxxxxx 0 Sinistri avvenuti negli USA MedCare International, Inc. 00000 Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx 0 Xxxxx Xxxxxxx, XX 00000, XXX Attention to Mrs Xxxxxxx/Mrs Xxxxxxx Tel.: 0-000 000 0000 (chiamata gratuita) | Ufficio sinistri 0 XxxxxXxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx. XXX 4/CareMed Claims Xxxxxxxxx-Xxxxxxx-Xxxxx 0 00000 Xxxxxxx Xxxxxxx Tel.: x00(0)00-0000-0000 |
Con la presente, autorizzo qualsiasi ospedale, medico o altra persona che mi ha visitato, compresi quelli del mio Paese d’origine, a fornire al Centro di Assistenza o ai loro rappresentanti qualsiasi informazione riguardante malattie o lesioni, anamnesi, consulenza, prescrizioni o trat- tamenti e le copie di qualsiasi referto ospedaliero o medico. È valida anche una copia di questa procura. | ||
Data | Firma dell’assicurato |
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