CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. Ambito di applicazione.
1.1. Le presenti Condizioni Generali si applicano a tutte le vendite e, comunque, a tutte le relazioni commerciali, nessuna esclusa, intrattenute da Xxxxx Ferlatta S.p.A. CF. 02214300168, con sede legale in Cologno al Serio (BG), Xxx Xxxxxxxx, 00/00/00, quale “Venditore”, da un lato, e qualsiasi altro soggetto, dall’altro lato, quale “Acquirente”.
2. Conclusione del contratto in presenza di offerte da parte di Xxxxx Ferlatta.
2.1. In presenza di offerte da parte di Xxxxx Ferlatta S.p.A., queste si perfezionano in contratto solo con la ricezione da parte di Xxxxx Ferlatta della accettazione dell’Acquirente munita di tutti i requisiti previsti da Xxxxx Ferlatta e, sino a quel momento, possono essere revocate da Xxxxx Ferlatta.
2.2. Qualora nell’offerta sia indicato un termine di validità, le offerte si perfezionano in contratto solo ed esclusivamente se l’accettazione da parte dell’Acquirente perviene entro il termine fissato, salva diversa e successiva comunicazione di Xxxxx Xxxxxxxx che decida di dare efficacia alla accettazione ancorchè tardiva
3. Conclusione del contratto in presenza di ordini da parte dell’Acquirente.
3.1. L’invio di un qualsiasi ordine da parte dell’Acquirente costituisce piena ed incondizionata accettazione delle presenti Condizioni Generali.
3.2. Le presenti Condizioni Generali sono da intendersi inderogabili ed inderogate salvo diversa previsione scritta tra le parti; in quest’ultimo caso, le medesime continueranno ad applicarsi nelle parti non espressamente derogate.
3.3. Le Condizioni Generali si presumono conosciute e accettate per mezzo della pubblicazione sul sito internet del Venditore – xxx.xxxxxxx.xxx – ovvero se comunicate per iscritto all’Acquirente e da esso non contestate o riservate entro l’invio del primo ordine.
3.4. Eventuali Condizioni Generali dell’Acquirente, ivi inclusi gli allegati e ogni documento complementare o di diversa natura che limitino o escludano diritti del Venditore, non trovano applicazione, né totale né parziale, se non sono espressamente accettate per iscritto dal Venditore, le cui Condizioni Generali prevalgono su quelle altrui
3.5. L’inizio di esecuzione del contratto da parte del Venditore non si intende, salvo diversa ed esplicita previsione dello stesso, accettazione presunta o adesione alle condizioni dell’Acquirente.
3.6. In presenza di ordini dell’Acquirente, la conclusione del contratto avviene solo nel momento in cui Comal Ferlatta comunica per iscritto all’Acquirente la accettazione dell’ordine.
4. Modifiche del contratto.
4.1. L’Acquirente è obbligato a informare, per mezzo di comunicazione scritta, il Venditore su ogni modifica che intenderebbe apportare al contratto originariamente concluso.
4.2. Il Venditore si riserva il diritto di non accettare le modifiche richieste di cui al paragrafo precedente.
5. Esecuzione del contratto.
5.1. Il peso totale di ogni carico è il solo riconosciuto ed è quello certificato dal Venditore con i propri mezzi.
5.2. La differenza di pesatura non dà diritto a reclami di ammanco se è contenuta nel limite del 3 (tre) per mille, in più o in meno del carico totale.
5.3. Le operazioni di verifica devono essere effettuate su pese pubbliche o equivalenti e le spese sono da ritenere a completo carico dell’Acquirente.
5.4. I termini di consegna dei prodotti, in qualsiasi modo siano indicati nell’offerta del Venditore o nell’ ordine dell’Acquirente l, hanno natura meramente indicativa, salvo che la loro essenzialità non sia espressamente convenuta per iscritto, con idonea formula. Anche nel caso in cui i termini di consegna siano stati pattuiti come essenziali, il Venditore ha diritto di posticipare le scadenze in tutti i casi in cui l’adempimento non risulterà possibile per cause indipendenti dalla volontà del medesimo, incluse la causa di forza maggiore ed il caso fortuito, quali, a titolo meramente esemplificativo, scioperi, serrate, disordini di carattere nazionale o internazionale, impossibilità o difficoltà di approvvigionamento o di provvedere alle consegne. Appena a conoscenza del problema il Venditore provvederà ad avvisare tempestivamente il cliente per iscritto.
5.5. Quanto espresso nel paragrafo precedente si estende anche alla forza maggiore sopravvenuta, ove il Venditore si riserva la facoltà di prorogare o posticipare il termine di consegna fino al momento della cessazione dell’evento impediente, escludendo ogni diritto dell’Acquirente di annullare l’ordine, risolvere il contratto o chiedere il risarcimento del danno.
5.6. Qualora il ritardo nella consegna sia imputabile esclusivamente al Venditore ed ecceda il termine di tolleranza, l’Acquirente può richiedere il risarcimento del danno effettivo e dimostrato a livello documentale entro il limite massimo del 5% del prezzo dei beni oggetto del ritardo e comunque non oltre quanto ragionevolmente prevedibile dal Venditore al momento dell’offerta/ordine.
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6. Esecuzione del contratto: minimi garantiti
6.1 Se l’offerta o l’ordine prevede l’acquisto di un quantitativo minimo garantito concordato tra le parti, l’Acquirente si impegna a soddisfarlo nella sua totalità, preso atto che tale pattuizione incide sull’organizzazione e attività gestionale del Venditore.
6.2 Nell’ipotesi di cui al paragrafo precedente, se, al termine di ciascun periodo di riferimento, il quantitativo di prodotti effettivamente acquistati dall’Acquirente risulta inferiore al minimo garantito, il Venditore ha diritto, comunque, a ottenere il pagamento del prezzo anche del residuo.
7. Modalità di trasporto
7.1. Il Venditore è libero di determinare le modalità di trasporto e di scegliere gli spedizionieri e dei vettori.
7.2. Ogni diversa determinazione accordata tra le parti, in deroga al precedente paragrafo, esonera il Venditore da ogni responsabilità.
7.3. Le merci sono fornite secondo i termini di resa riportati nella Conferma d’Ordine. I termini di resa come qualunque altra indicazione al riguardo sono disciplinati dagli INCOTERMS ICC 2010
8. Condizioni di pagamento
8.1. Le condizioni e modalità di pagamento sono quelle indicate nell’offerta di Comal Ferlatta o nell’ordine dell’Acquirente accettato da Xxxxx Ferlatta.
8.2. Il trasferimento della proprietà dei beni e della fornitura oggetto dell’ordine evaso si perfeziona esclusivamente in seguito al pagamento integrale da parte dell’Acquirente, aumentato eventualmente degli interessi legali e moratori in caso di inosservanza della scadenza di pagamento concordata.
8.3. La previsione del precedente paragrafo si applica anche in caso di vendita a esecuzione ripartita o periodica.
8.4. In ogni caso, salvo diverso accordo tra le parti, il passaggio del rischio a carico dell’Acquirente avviene immediatamente nel momento in cui i beni sono stati consegnati al vettore o allo spedizioniere, ivi compreso il rischio di perimento per causa non imputabile al Venditore al momento della consegna stessa.
9. Garanzie di pagamento
9.1. Il Venditore, a sua insindacabile scelta, ha il diritto di non accettare l’ordine se il pagamento non viene preventivamente garantito da idonea garanzia, di natura e tipologia individuata dal Venditore stesso, anche bancaria o assicurativa, personale o reale.
9.2. Se il Venditore ha già provveduto a parziale esecuzione dell’ordine, qualora l’Acquirente non conceda la garanzia secondo i termini e le forme indicate dal Venditore, quest’ultimo ha diritto di sospendere l’esecuzione delle proprie obbligazioni, senza che l’Acquirente abbia nulla a pretendere e con espressa rinuncia di quest’ultimo ad ogni e qualsiasi pretesa.
9.3. Il Venditore ha, in ogni caso, diritto di risolvere il contratto e chiedere il risarcimento dei danni patiti, se il
ritardo nella consegna delle garanzie supera i 10(dieci) giorni dal termine previsto per il rilascio della garanzia.
10. Ritardi di pagamento e risoluzione del contratto.
10.1. In caso di pagamento effettuato oltre la data di scadenza indicata in fattura, il Venditore ha diritto a percepire gli interessi moratori al tasso preveduto dalla Direttiva 2000/35/CE e degli interessi legali fino alla data di effettivo pagamento.
10.2. Il percepimento degli interessi di cui al precedente paragrafo non esclude il diritto del Venditore al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
10.3. Qualora venga specificamente pattuita una clausola penale, questa si intende sempre senza alcun pregiudizio al diritto al risarcimento del danno ulteriore.
10.4. Il ritardato o il mancato pagamento legittima il Venditore a sospendere l’esecuzione degli ordini in corso e a non accettare nuovi ordini fino alla totale corresponsione del debito scaduto.
10.5. Il ritardo di pagamento superiore ai 10 (dieci) giorni conferisce il diritto al Venditore di risolvere il contratto con l’Acquirente, previo invio di comunicazione scritta, e di richiedere, anche cumulativamente, il pagamento dell’intero debito scaduto e a scadere, oltre interessi moratori
10.6. La prosecuzione dei rapporti commerciali può essere subordinata, per insindacabile scelta del Venditore, al pagamento anticipato o al rilascio di una garanzia nella forma indicata dal Venditore.
11. Contestazioni
11.1. Le contestazioni attinenti la qualità, la conformità o i vizi possono essere indirizzate al Venditore solamente entro e non oltre i termini di legge, specificando le ragioni delle contestazioni e potendo chiedere la riparazione o la fornitura di altri beni a titolo di sostituzione.
11.2. Il Venditore si riserva il diritto e la facoltà, a propria insindacabile discrezione, di visionare e di procedere a verifica dei beni oggetto di contestazione. Qualora dall’esito dei controlli, il Venditore non riscontri i vizi comunicati dall’Acquirente, le parti si impegnano a tentare di addivenire a una soluzione amichevole della contestazione entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione delle conclusioni del Venditore.
11.3. Le Parti si riservano la facoltà di nominare, congiuntamente o disgiuntamente, un esperto perito indipendente se l’accordo non è raggiunto entro il termine previsto al 11.2. In caso di disaccordo sull’individuazione del perito, il medesimo è nominato a cura della Camera Arbitrale di Milano, su istanza della parte più diligente. Il professionista così nominato dovrà decidere la vertenza entro 20 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria. Le spese sono ripartite secondo soccombenza. La decisione è vincolante per le parti.
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11.4. Il Venditore risponde della materia prima fornita solo allo stato di fornitura e presso i magazzini di consegna. Non si accettano reclami su prodotti trasformati e/o lavorati a seguito di accettazione da parte dell’Acquirente.
12. Responsabilità del Venditore
12.1. In caso di pretese o di contestazioni sorte tra le parti, all’Acquirente non è consentito di effettuare compensazioni sui pagamenti spettanti al Venditore, salvo autorizzazione scritta del Venditore e limitatamente all’importo da quest’ultimo approvato.
12.2. Nei casi espressi nel punto precedente, all’Acquirente non è altresì consentito sospendere, ritardare ovvero posticipare l’obbligo di pagare alle date previste le somme dovute, né gli altri obblighi assunti contrattualmente, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.
12.3. Se l’Acquirente ha patito un danno al cui risarcimento è tenuto il Venditore, tale danno non può superare il valore dei beni forniti oggetto di contestazione e, in ogni caso, quanto ragionevolmente prevedibile dal Venditore al momento della fornitura.
13. Recesso
13.1. È riconosciuto al Venditore il diritto di recesso dal rapporto contrattuale o dagli ordini accettati secondo le presenti Condizioni Generali di vendita per insolvenza, dichiarazione di fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale, liquidazione volontaria o giudiziale, incorporazione, cessione, trasferimento parziale o totale dell’Acquirente a una società non gradita al Venditore o concorrente ad esso.
13.2. Il recesso previsto dal paragrafo precedente è consentito in ogni momento e mediante comunicazione scritta senza dovere alcun preavviso.
13.3. Il Venditore potrà, altresì, recedere dal rapporto per qualsiasi motivo mediante comunicazione scritta, con un preavviso di 20 (venti) giorni.
13.4. Nei casi di cui ai punti precedenti, il Venditore non sarà tenuto a corrispondere alcun risarcimento, indennizzo, penale o importo di altra natura all’Acquirente, ma
unicamente a concludere l’esecuzione degli ordini in essere.
13.5. L’ Acquirente non può recedere o annullare alcun ordine accettato, senza il consenso del Venditore.
14. Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001.
14.1 In caso di mancata osservanza da parte dell’Acquirente delle regole poste dal Codice Etico e dal Modello ex D.Lgs. 231/2001 adottati dal Venditore, quest’ultimo ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art.1456 c.c. e/o di recedere dallo stesso mediante semplice comunicazione scritta senza dovere alcun preavviso.
14.2 Resta fermo il diritto del Venditore di ottenere dall’Acquirente il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza di tale mancata osservanza.
15. Legge applicabile e giurisdizione.
15.1. Gli ordini, le offerte e, comunque, tutti i rapporti commerciali regolati dalle presenti Condizioni Generali di vendita e, dunque, tutti i rapporti commerciali intercorrenti tra il Venditore e l’Acquirente, nessuno escluso, sono regolati in via esclusiva dalla legge italiana e sono, altresì, sottoposti alla giurisdizione esclusiva del Giudice Italiano
16. Foro competente
16.1. Su ogni e qualsiasi controversia, nessuna esclusa, relativa alle presenti Condizioni Generali o, comunque, a tutti i rapporti commerciali intercorrenti tra il Venditore e l’Acquirente, nessuno escluso, è competente in via esclusiva il Foro di Bergamo per quanto riguarda le azioni promosse dall’Acquirente.
16.2. Il Venditore ha facoltà di agire nei confronti dell’Acquirente, a sua insindacabile scelta, oltre che nel Foro di Bergamo, anche in uno qualsiasi dei Fori previsti dalla legge, nonché nel Foro di Milano.
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