S O M M A R I O
II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
S O M M A R I O
SEDE CONSULTIVA:
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell’organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l’Agenzia spaziale europea sulle strutture dell’Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento Memorandum d’intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all’uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015. C. 3764 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Xxxxx e rinvio) .......................................... | 173 |
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013. C. 3767, Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio) . | 177 |
Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi. C. 3209, approvata dal Senato (Parere alla VI Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole) ........ | 179 |
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (Esame emendamenti e conclusione – Parere contrario) .............. | 179 |
ALLEGATO 1 (Emendamenti) ................................................................ | 185 |
SEDE REFERENTE: | |
Modifiche all’articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne. C. 3862 Xxxxxxxx (Xxxxx e rinvio) ............... | 182 |
Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi. C. 2937, approvata dal Senato (Seguito dell’esame e conclusione) ........ | 183 |
ATTI DELL’UNIONE EUROPEA:
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo. (COM (2015) 625 final) (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 127, comma 1,
del Regolamento e conclusione) ........................................................... 184
ALLEGATO 2 (Parere approvato) ............................................................. 191
SEDE CONSULTIVA
Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del presidente Xxxxxxxxx XXXXXXXX. – In- terviene il sottosegretario di Stato alla Giu- stizia Xxxxxxx Xxxxxxxx.
La seduta comincia alle 12.40.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Ac- cordo tra la Repubblica italiana e Bioversity Inter- national relativo alla sede centrale dell’organizza- zione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l’Agenzia spaziale europea sulle strutture dell’Agenzia spaziale europea in Ita- lia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e
Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento Memorandum d’intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all’uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, uma- nitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015.
C. 3764 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.
Xxxxxxxxx XXXXXXXX, presidente, in so- stituzione dell’onorevole Zan, impossibili- tato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge recante Ratifica ed ese- cuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell’organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l’Agenzia spaziale europea sulle strutture dell’Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emen- damento all’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 set- tembre 2003, emendato il 28 settembre
2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memoran- dum d’intesa fra il Governo della Repub- blica italiana e le Nazioni Unite relativo all’uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di manteni- mento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con
Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015, trasmesso dal Senato.
Rammenta che si tratta, in particolare, di un aggiornamento di Accordi già stipu- lati, che necessitano di una revisione alla luce dell’emergere di nuove esigenze.
Nel passare a trattare della prima In- tesa in titolo – l’Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell’organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015 – ricorda che Bioversity International, fondata nel 1974, dal 1994 organismo indipendente, e dal 2001 con sede centrale a Maccarese, opera nel settore della tutela della biodiversità in agricoltura per la promozione della sicu- rezza alimentare e rafforza il polo romano delle Nazioni Unite sulla sicurezza alimen- tare, interagendo efficacemente con FAO, IFAD e numerosi altri autorevoli centri accademici e di ricerca italiani. La revi- sione dell’Accordo in titolo mira ad assi- curare maggiore stabilità finanziaria ad un’importante organizzazione internazio- nale ed a consolidare la sua presenza in Italia, tenuto conto che, in base all’attuale Accordo di sede, Bioversity non gode, a differenza di FAO, IFAD, WFP ed altre organizzazioni internazionali basate in Italia, di un contributo fisso da parte del Governo italiano che ne possa garantire l’operatività istituzionale, considerato che si tratta di un polo di eccellenza.
Nel passare al contenuto del nuovo Accordo di sede tra Italia e Bioversity International, che si compone di un breve preambolo e 19 articoli, segnala di soffer- marsi soltanto sugli aspetti relativi alla Commissione giustizia. In particolare, l’ar- ticolo V dispone che l’Organizzazione go- drà dell’immunità giurisdizionale di qual- siasi genere, con riferimento a qualsiasi atto sia di natura pubblica sia privata, tranne in quei casi particolari in cui il Direttore Generale vi abbia rinunciato espressamente (paragrafo 1). L’articolo VI prevede che il Governo riconosce che l’Organizzazione è una organizzazione in- ternazionale con personalità giuridica in- ternazionale e capacità di porre in essere gli atti giuridici necessari all’adempimento delle sue funzioni istituzionali e, in par-
ticolare, di concludere accordi, di stipulare contratti, di acquistare beni mobili ed immobili e di disporne e di stare in giudizio nei casi in cui il Direttore Gene- rale abbia rinunciato all’immunità dalla giurisdizione, l’articolo XII concerne i pri- vilegi accordati al personale di Bioversity International nel territorio della Repub- blica italiana: questi comprendono anzi- tutto l’immunità da ogni forma di custodia cautelare, salvo il caso di flagranza o di reato che comporti una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni; l’immunità da ispezione e sequestro del bagaglio ufficiale; l’immunità giurisdizio- nale per parole dette e scritte e per tutti gli atti compiuti nell’esercizio delle fun- zioni ufficiali. Il paragrafo 3 del medesimo articolo stabilisce, altresì, che oltre ai privilegi e alle immunità specificate nel citato articolo, al Direttore Generale, al Vice Direttore Generale o al solo funzio- nario dell’Organizzazione che sostituirà il Direttore Generale durante la sua assenza, saranno accordati i privilegi e le immunità concessi ai membri delle missioni diplo- matiche di rango equivalente sempre che non siano cittadini italiani o residenti permanenti in Italia. L’articolo XIII, spe- cifica ulteriormente in ordine ai privilegi e immunità dei membri del Consiglio diret- tivo dell’Organizzazione nello svolgimento delle loro funzioni: si tratta, in particolare, dell’inviolabilità personale, inclusa l’immu- nità dall’arresto e dal fermo; dell’immu- nità giurisdizionale di qualsiasi genere – salvo il caso di un’azione promossa per danni derivanti da un incidente causato da un automezzo, un natante o un aereo, utilizzato da o di proprietà delle persone interessate, ove tali danni non siano ri- sarcibili da assicurazione. L’articolo XIV precisa che i privilegi e le immunità pre- visti dall’Accordo sono conferiti nell’inte- resse di Bioversity International e non dei singoli membri del personale di essa; i vertici dell’Organizzazione hanno pertanto il diritto-dovere di togliere l’immunità se questa impedisca il corso della giustizia, e comunque di cooperare con le Autorità
italiane per evitare abusi connessi ai pri-
vilegi e alle immunità concessi. I benefi-
ciari dei privilegi e delle immunità, inoltre, hanno comunque l’obbligo di rispettare leggi e regolamenti della Repubblica ita- liana, e soprattutto di non interferire negli affari interni dello Stato italiano.
Segnala che la seconda Intesa all’esame della Commissione – l’Accordo con l’A- genzia spaziale europea sulle strutture dell’Agenzia spaziale europea in Italia, fatto a Roma il 12 luglio 2012, ed il relativo Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015 – è volta a definire i termini della concessione dei terreni e delle strutture per l’espansione e funzio- namento della sede dell’European Space Research Institute (ESRIN) sul territorio italiano e precisamente a Frascati, in pro- vincia di Roma. Con riferimento al con- tenuto del nuovo Accordo tra Italia ed ESA, esso si compone di un breve pream- bolo, 28 articoli e 2 Allegati, ed è inoltre accompagnato da uno Scambio di Note del
13 e del 22 aprile 2015.
Nel soffermarsi sugli aspetti di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che ai sensi dell’articolo 14 i membri del personale dell’ESRIN go- dranno dei privilegi e immunità già pre- visti dall’articolo XVI dell’allegato I alla Convenzione istitutiva dell’ESA (paragrafo I). Per quanto riguarda invece il Direttore generale dell’ESA durante le sue visite in Italia, in base all’articolo 15 egli gode dei privilegi e immunità riconosciuti ai capi delle missioni diplomatiche accreditate nel nostro Paese. Il Capo dell’ESRIN gode dei medesimi privilegi, in quanto rappresen- tante in Italia del Direttore generale. Il personale dirigente dell’ESRIN, non ita- liano né residente permanentemente nel nostro Paese, gode dei medesimi privilegi e immunità riconosciuti agli agenti delle missioni diplomatiche sul territorio ita- liano – salvo il caso di reati stradali o di danni provocati da veicoli da essi condot- ti. L’articolo 22 specifica che i privilegi e le immunità riconosciuti in base all’Accordo in esame non sono conferiti a beneficio personale dei singoli individui bensì nel- l’interesse dell’Agenzia, e resta dovere del-
l’Agenzia e di tutti i soggetti che ne godono di osservare per ogni altro riguardo leggi e regolamenti italiani.
Quanto all’Emendamento del 20 marzo 2015 all’Accordo tra Italia e Nazioni Unite del 16 settembre 2003, emendato nel 2006, relativo allo status dello Staff College del- l’ONU in Italia, fa presente che esso non modifica alcuna parte del vigente Accordo, ma introduce un nuovo articolo, nel quale si prevede il versamento da parte italiana allo Staff College di un regolare contributo annuo di 500.000 euro, senza precludere la possibilità di versare ulteriori contributi volontari in base alla disponibilità finan- ziarie dell’erario italiano.
Nel passare al Protocollo di emenda- mento del Memorandum d’intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all’uso da parte delle Nazioni Unite di locali d’installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015, segnala che esso è volto ad enunciare i termini e le condi- zioni di base in virtù dei quali il Governo metterà a disposizione delle Nazioni Unite locali ad uso esclusivo e non esclusivo al fine di sostenere operazioni di pace ed umanitarie.
Al riguardo, fa presente che, nel mu- tato quadro internazionale, nell’ambito delle Nazioni Unite è in corso da tempo un processo di revisione delle modalità con cui l’Organizzazione opera nella gestione delle crisi e nella risposta alle situazioni di emergenza umanitaria. Il provvedimento in esame si colloca nell’ambito della nuova strategia per il supporto logistico, cosid- detto « Global Field Support Strategy », presentata dal Segretario Generale Ban Ki-moon nel 2010, al fine di prevedere un accentramento e una standardizzazione nella gestione delle attività di supporto logistico, con l’obiettivo di migliorare gli aspetti logistici delle missioni ONU. Nel sottolineare solamente gli aspetti di stretta competenza della Commissione Giustizia relativi al Protocollo in titolo, evidenzia che l’articolo II del Protocollo emenda
l’articolo III del Memorandum aggiun- gendo un periodo in cui viene chiaramente ribadito che nel caso di procedimento legale nei confronti delle Nazioni Unite in relazione all’utilizzazione dei locali, le competenti Autorità italiane adotteranno le idonee misure protettive dei privilegi e immunità riconosciute alle Nazioni Unite nei confronti dell’autorità giudiziaria ita- liana. La relazione tecnica che accompa- gna il disegno di legge precisa che tale impegno rafforzato è stato espressamente richiesto dal Segretariato Generale delle Nazioni Unite nel dicembre 2011. L’arti- colo XVII del Memorandum regola i pri- vilegi e immunità del personale della base e degli esperti in missione, in conformità alla Convenzione del 1946. In tale ambito, l’articolo IX del Protocollo modifica so- stanzialmente l’articolo XVII del Memo- randum: più precisamente, oggetto di mo- difiche sono le lettere d) e g) del paragrafo 1, nonché il paragrafo 2; viene inoltre aggiunto il paragrafo 3. Più in dettaglio, la modifica alla lettera d) del paragrafo 1 dispone la procedura per consentire ai familiari residenti in Italia dei membri del personale dell’ONU assegnati alla Base la possibilità di trovare un impiego nel ter- ritorio della Repubblica italiana, specifi- cando che i privilegi e le immunità di cui al Memorandum d’Intesa non si appliche- ranno a questo tipo di impiego. La mo- difica al paragrafo 2 del medesimo arti- colo XVII estende i privilegi e immunità accordate in Italia ai membri del corpo diplomatico di grado comparabile, non solo – come già previsto – al funzionario direttivo della Nazioni Unite e ai suoi familiari, ma anche ai membri del perso- nale dal grado P5 a salire (compresi i familiari).
Fa presente, infine, per quel che attiene
al contenuto del disegno di legge di rati- fica, che gli articoli 1 e 2 recano l’auto- rizzazione alla ratifica e l’ordine di ese- cuzione, mentre gli articoli 3 e 4 recano la copertura finanziaria e l’entrata in vigore. Nessuno chiedendo di intervenire, rin-
via il seguito dell’esame ad altra seduta.
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla coopera- zione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013.
C. 3767, Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.
Xxxxxx XXXXXXXXX (PD), relatore, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell’Accordo Italosvizzero di coo- perazione di polizia e in materia doganale, fatto a Roma il 14 ottobre 2013 (A.C. 3767). Come evidenzia la relazione intro- duttiva al disegno di legge, segnala che l’Accordo sancisce l’impegno dei due Paesi a rafforzare la cooperazione transfronta- liera, anche sul versante degli scambi di informazioni e di esperienze, con la fina- lità di contrastare efficacemente la crimi- nalità nelle sue varie forme e le attività di carattere terroristico. Sempre la relazione introduttiva ricorda come nella materia sia già in vigore tra Italia e Svizzera un Accordo del 1998, che l’intesa attualmente all’esame del Parlamento intende superare e aggiornare. I legami storici e soprattutto la continuità territoriale tra Italia e Sviz- zera rendono l’Accordo in esame oltre- modo necessario, e a questo scopo l’Ac- cordo stesso trae spunto anche da stru- menti giuridici già esistenti in ambito internazionale con riguardo ai profili di collaborazione transfrontaliera di polizia. Ciò premesso, segnala che l’Accordo italo-svizzero si compone di 43 articoli,
raggruppati in 8 titoli.
Il Titolo I (articoli 1-4) è dedicato alle definizioni e agli obiettivi della coopera- zione: si prevede, in particolare, l’attua- zione tra le Parti della cooperazione tran- sfrontaliera tra i rispettivi organi compe- tenti, anche definendo nuove modalità di cooperazione di polizia, in particolare me- diante le attività del centro di coopera- zione di polizia e doganale istituito sulla
base del Protocollo del 17 settembre 2002 tra Svizzera e Italia, e denominato « centro comune ». Le autorità competenti all’at- tuazione dell’Accordo sono individuate per l’Italia nel Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, e, li- mitatamente ai profili doganali, nelle ri- spettive articolazioni del Ministero dell’e- conomia e delle finanze; e per la Confe- derazione svizzera le autorità federali ma- teria di polizia, immigrazione e dogana, soprattutto il Corpo delle guardie di con- fine, ma anche le polizie cantonali e le locali autorità in materia di immigrazione. Viene altresì espressamente delimitata la zona della frontiera italo-elvetica cui si limiteranno le modalità di cooperazione definite nell’Accordo in esame. Il Titolo II (articoli 5-10) contiene disposizioni gene- rali sulla cooperazione: vengono enume- rati i settori nell’ambito dei quali le Parti assumono l’impegno di collaborare a fini preventivi e repressivi – si tratta in so- stanza della lotta a molteplici forme di criminalità, cui si aggiunge il contrasto alle reti terroristiche in ottemperanza ai ri- spettivi ordinamenti interni, al diritto in- ternazionale vigente in materia e alle per- tinenti risoluzioni del Consiglio di sicu- rezza dell’ONU. In ogni caso la coopera- zione prevista dall’Accordo in esame avrà luogo sulla base di richieste di assistenza della Parte interessata: una richiesta potrà anche essere rigettata, se si ritenga che dall’esecuzione di essa possano essere compromessi la sovranità, la sicurezza, l’ordine pubblico o altri interessi fonda- mentali della Parte adita. È anche previsto che in casi particolari le autorità compe- tenti possano spontaneamente comuni- carsi informazioni utili a prevenire mi- nacce concrete alla sicurezza, all’ordine pubblico e al contrasto alla criminalità. Il Titolo III (articoli 11-22) concerne parti- colari modalità della cooperazione di po- lizia, a partire dall’osservazione transfron- taliera, che prevede che gli agenti di una delle Parti, in conformità all’articolo 40 della Convenzione applicativa dell’Accordo di Schengen e delle rispettive normative
nazionali di attuazione possano, previa
autorizzazione se non nei casi di partico-
lare urgenza, proseguire nel territorio del- l’altra Parte contraente l’osservazione nei confronti di un soggetto sospettato di aver partecipato alla commissione di un reato passibile di estradizione in base alla Con- venzione europea del 1957, ovvero nei confronti di una persona che possa con- durre all’identificazione o localizzazione di detto soggetto. È altresì prevista la possibilità dell’inseguimento transfronta- liero di uno dei soggetti colti in flagranza di reato passibile di estradizione, ovvero di persone evase – qui il riferimento è al- l’articolo 41 della Convenzione applicative dell’Accordo di Schengen. Le attività tran- sfrontaliere si estendono poi alle consegne sorvegliate, che possono essere autorizzate sul territorio di una Parte previa richiesta delle autorità competenti dell’altra Parte contraente – si tratta in questo caso delle tecniche di infiltrazione di agenti in reti criminali allo scopo di cogliere la fla- granza dei reati. Per tutte queste attività che, si ricorda, vanno comunicate al cen- tro comune di cui al successivo articolo 27, è possibile anche la formazione di gruppi misti di analisi e di indagine nei quali gli agenti di una Parte assumono in occasione di interventi sul territorio dell’altra Parte contraente funzioni di consulenza e assi- stenza. È altresì previsto che le Parti cooperino in base alle rispettive normative nazionali per la protezione dei testimoni e dei loro familiari, soprattutto mediante lo scambio delle necessarie informazioni. Qualora sussista un pericolo grave ed imminente per la vita o l’integrità fisica delle persone gli agenti di una Parte po- tranno attraversare la frontiera comune senza la preventiva autorizzazione dell’al- tra Parte contraente, per adottare le più opportune misure. Gli agenti che interven- gono in questo ambito sono comunque tenuti a rispettare la normativa nazionale della Parte sul cui territorio operano, e successivamente a informare con solleci- tudine le competenti autorità. È anche previsto che in caso di eventi catastrofici dovuti alla natura o all’attività dell’uomo o di sinistri gravi, salvaguardando le dispo-
sizioni della Convenzione italo-elvetica del
1995 in materia, le autorità competenti si
assistano reciprocamente con lo scambio di informazioni e il coordinamento delle misure da adottare. È anche prevista la possibilità che agenti di una Parte inviati nel territorio dell’altra Parte contraente possano a tali scopi esercitare compiti esecutivi. Tale facoltà vale anche nel caso in cui le autorità di una Parte contraente, in presenza di un reato valutato come pericolo imminente o reale per le persone, le proprietà, le infrastrutture o le istitu- zioni della Parte interessata, richiedano il sostegno di unità speciali dell’altra Parte contraente. Il Titolo IV (articoli 23-26) concerne la specifica cooperazione nella zona frontaliera tra Italia e Svizzera, nella quale è previsto che agenti delle due Parti possano partecipare a pattugliamenti misti
– ma gli agenti italiani in Svizzera o gli
agenti elvetici in Italia non potranno ese- guire autonomamente misure di polizia, dovendosi limitare ai ruoli di osservazione e consultazione. Sono altresì previste mi- sure di carattere transfrontaliero in am- bito ferroviario e lacustre, particolarmente rilevante quest’ultimo proprio per la zona frontaliera italo-elvetica. La cooperazione transfrontaliera potrà infine estendersi an- che ai servizi di scorta a favore di perso- nalità particolarmente esposte di una delle due Parti contraenti – con il limite che nel territorio dell’altra Parte gli agenti di scorta dovranno essere accompagnati e controllati da agenti di polizia della Parte territorialmente interessata. Strettamente correlati appaiono il Titolo V (articoli 27 e 28) e il Titolo VI (articoli 29 e 30), rispettivamente concernenti l’organizza- zione e il funzionamento del centro co- mune di cooperazione di polizia e doga- xxxx xxxxx-elvetico – con particolare ri- guardo alla gestione delle informazioni – e la protezione dei dati scambiati nell’am- bito della cooperazione bilaterale. È pre- visto in particolare che le autorità com- petenti dei due Paesi si impegnino a ga- rantire un livello di protezione dei dati personali conforme a quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 1981 in materia. I dati personali sensibili, in particolare, do- vranno essere utilizzati solo per gli scopi
previsti dall’Accordo, ottemperando alle condizioni poste dalla Parte che li ha trasmesse. Le informazioni e i documenti trasmessi in base all’Accordo in esame non potranno essere divulgati a terzi né uti- lizzati per finalità diverse da quelle del- l’Accordo, se non previa approvazione scritta dell’autorità competente che li ha forniti. Il Titolo VII (articoli 31-36) con- cerne i rapporti giuridici nel corso di atti ufficiali nel territorio dell’altra Parte con- traente, e comprende previsioni sull’en- trata, l’uscita e il soggiorno, nonché sulle uniformi e le armi di servizio degli agenti impiegati, così come in ordine all’utilizza- zione di mezzi terrestri, navali ed aerei. Il Titolo VIII (articoli 37-43) contiene le disposizioni finali, tra le quali si prevede che la Parte richiesta di cooperazione sostenga le spese relative, salvo diversa intesa scritta tra le Parti.
Quanto al disegno di legge di autoriz- zazione alla ratifica, fa presente che lo stesso si compone di quattro articoli: i primi due, come di consueto, recano ri- spettivamente l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo; l’ar- ticolo 3 reca la norma di copertura finan- ziaria dell’Accordo; l’articolo 4, infine, prevede l’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Xxxxxxxxx XXXXXXXX, presidente, xxx- xxxx chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi.
C. 3209, approvata dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 giugno 2016.
Xxxxxx XXXXX (PD), relatore, propone di esprimere parere favorevole sul prov- vedimento in discussione.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del re- latore.
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi deri- vanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea
– Legge europea 2015-2016.
C. 3821 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame emendamenti e conclusione – Pa- rere contrario).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.
Xxxxxxxxx XXXXXXXX, presidente, fa presente che la Commissione esaminerà oggi gli emendamenti di competenza della Commissione Giustizia presentati alla XIV Commissione (vedi allegato 1).
Ricorda che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell’espressione del parere, che assume una peculiare valenza proce- durale. A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commis- sione. L’espressione di un parere favore- vole, ancorché con condizioni o osserva- zioni, equivarrà pertanto ad una assun- zione dell’emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta ap- provazione di cui all’articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emenda- menti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano conside- rati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Com- missione in sede consultiva su tale emen- damenti avrà l’effetto di precludere l’ul- teriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.
Invita la relatrice ad esprimere il pa- rere di competenza sugli emendamenti presentati.
In sostituzione dell’onorevole Xxxxxx, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra le seguenti proposte emendative:
Xxxxxxxx Xxxx 4.1, volto a modificare il comma 1, capoverso comma 2-bis, del-
l’articolo 4, nel senso di prevedere l’appli- cazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 70.000 euro, a carico di chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, violi le disposizioni di cui al punto 3.3.2. numero iv) e al punto
3.3.3. dell’allegato all’articolo 1 del rego- lamento (UE) n. 1297/2014 della Commis- sione del 5 dicembre 2014, relativamente ai detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori in imballaggi solubili mo- nouso;
Ferraresi 11.7, volto a sostituire inte- gralmente gli articoli 11, 12, 13 e 14 del disegno di legge;
Xxxxxxxx Xxxx 11.4, volto a prevedere l’erogazione dell’indennizzo di cui all’arti- colo 11 del provvedimento anche in favore delle vittime dei reati di percosse e lesione personale;
Ferraresi 11.3, volto a sostituire il comma 2 dell’articolo 11 del provvedi- mento, prevedendo che l’indennizzo pre- visto dal medesimo articolo sia compren- sivo di quanto dovuto alla vittima, ovvero agli aventi diritto, nella misura del danno patrimoniale e non patrimoniale, cagio- nato dal reato, riconosciuto con sentenza di condanna passata in giudicato, laddove il soggetto obbligato si sia sottratto all’a- dempimento ovvero sia rimasto ignoto e che lo stesso indennizzo sia, altresì, elar- gito per la rifusione delle spese mediche ed assistenziali sostenute dalle vittime ov- vero degli aventi diritto;
Xxxxxxxx Xxxx 11.5, volto a prevedere che l’indennizzo di cui all’articolo 11 del provvedimento sia comunque elargito an- che in assenza di spese mediche assisten- ziali;
Xxxxxxxx Xxxx 11.6, volto a prevedere che gli importi dell’indennizzo di cui al- l’articolo 11 del provvedimento siano de- terminati a prescindere dalle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 14 del prov- vedimento medesimo;
Ferraresi 12.4, volto a prevedere che l’indennizzo di cui all’articolo 11 del prov- vedimento sia determinato in misura in- versamente proporzionale al reddito an-
nuo della vittima risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi;
gli identici Ferraresi 12.1 e Xxxxxxxx 12.14, volti a prevedere che l’indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti sia erogato indipendentemente dal reddito annuo della vittima;
Xxxxxxxx Xxxx 12.13, 12.12, 12.10 e
12.11, nonché Ferraresi 12.3 e 12.2, volti ad incrementare, in diversa misura, il limite massimo di reddito annuo della vittima di reati intenzionali violenti, per l’accesso all’indennizzo di cui all’articolo
11 del provvedimento;
Xxxxxxxx Xxxx 12.15, volto a prevedere, tra le condizioni per l’accesso all’inden- nizzo di cui all’articolo 11 del disegno di legge, che la vittima sia titolare di un reddito annuo, risultante dall’ultima di- chiarazione, non superiore a quello pre- visto per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, come disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, « Testo unico in ma- teria di spese di giustizia »;
Xxxxxxxx Xxxx 12.16, volto a prevedere che la vittima abbia tentato di esperire l’azione esecutiva nei confronti dell’autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale, salvo che l’autore del reato sia rimasto ignoto;
Xxxxxxxx Xxxx 12.17, volto a prevedere che la vittima abbia già esperito infrut- tuosamente l’azione esecutiva nei con- fronti dell’autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto ob- bligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale, salvo che l’autore del reato sia rimasto ignoto o irreperibile;
Ferraresi 12.5, volto a prevedere che l’indennizzo di cui all’articolo 11 del prov- vedimento possa essere corrisposto anche alla vittima che colposamente abbia con- corso alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi del- l’articolo 12 del codice di procedura pe- nale;
gli identici Ferraresi 12.6 e Xxxxxxxx Xxxx 12.19, volti a sopprimere la lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 del provve- dimento, dove si prevede, tra le condizioni per l’accesso all’indennizzo, che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presenta- zione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di im- poste sui redditi e sul valore aggiunto;
Xxxxxxxx Xxxx 12.18, volto a soppri- mere, tra le condizioni previste per l’ero- gazione dell’indennizzo di cui all’articolo 11 del provvedimento, quella che stabilisce che la vittima alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a pro- cedimento penale per uno dei reati di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;
Ferraresi 12.7, volto a sopprimere, tra le condizioni previste per l’erogazione del- l’indennizzo di cui all’articolo 11 del prov- vedimento, quella che stabilisce che la vittima non sia stata condannata per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di im- poste sui redditi e sul valore aggiunto;
Ferraresi 12.9, volto a sopprimere, tra le condizioni previste per l’erogazione del- l’indennizzo di cui all’articolo 11 del prov- vedimento, quella di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 12 del disegno di legge, dove si dispone che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati. L’emendamento, inoltre, prevede, che, nei casi in cui il danno è parzialmente coperto da un contratto di assicurazione o, a qualsiasi altro titolo, sia stato liquidato un indennizzo, ristoro o rimborso da parte di una pubblica ammi- nistrazione o di altro fondo previsto dalla legislazione vigente, l’indennizzo di cui all’articolo 11 è elargito per la sola parte che eccede la somma liquidata fino a totale risarcimento;
Ferraresi 12.8, volto a sopprimere, tra le condizioni previste per l’erogazione del-
l’indennizzo di cui all’articolo 11 del prov- vedimento, quella di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 12 del disegno di legge, dove si dispone che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati;
Xxxxxxxx Xxxx 13.2, volto ad escludere l’inammissibilità della domanda di inden- nizzo, nel caso in cui la stessa non sia corredata degli atti e dei documenti spe- cificamente indicati al comma 1 dell’arti- colo 13 del disegno di legge;
Xxxxxxxx Xxxx 13.3, volto a prevedere che tra gli atti e i documenti di cui deve essere corredata la domanda di inden- nizzo vi siano gli estremi identificativi, anziché la copia, della sentenza di con- danna per uno dei reati di cui all’articolo
11 del provvedimento, ovvero del provve- dimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l’autore del reato;
Xxxxxxxx Xxxx 13.7, 13.6, 13.4 e 13.5, volti ad incrementare, in diversa misura, il termine entro cui deve essere presentata la domanda di indennizzo;
Xxxxxxxx Xxxx 14.1, volto a sostituire l’articolo 14 del provvedimento, preve- dendo l’istituzione, presso il Ministero della giustizia, del Fondo per l’indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, con una dotazione iniziale di 15 milioni di euro, ed alimentato, rispettiva- mente, da un contributo fisso a carico dello Stato, dagli introiti derivanti dall’ap- plicazione di un’aliquota dell’imposta di bollo sugli atti giudiziari, dagli introiti derivati dall’irrogazione delle sanzioni am- ministrative pecuniarie, dalle economie di gestione realizzate nel corso di ogni anno in relazione agli indirizzi non corrisposti o revocati, nonché alle somme provenienti da azioni di rivalsa, computate per intero o tenuto conto dei rimborsi già ricevuti, da donazioni e da lasciti da chiunque effet- tuati. L’emendamento, inoltre, prevede che l’indennizzo, comunque non superiore a
1.500.000 di euro, sia corrisposto in mi- sura proporzionale all’ammontare del danno e sia esente dal pagamento dell’im- posta sul reddito delle persone fisiche.
Ciò premesso, propone di esprimere parere contrario sulle proposte emenda- tive in discussione.
Il sottosegretario Xxxxxxx XXXXXXXX esprime parere conforme a quello della presidente.
La Commissione approva la proposta di parere contrario formulata dalla presi- dente.
La seduta termina alle 12.50.
SEDE REFERENTE
Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del presidente Xxxxxxxxx XXXXXXXX. – In- terviene il sottosegretario di Stato alla Giu- stizia Xxxxxxx Xxxxxxxx.
La seduta comincia alle 12.50.
Modifiche all’articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne.
C. 3862 Ferranti.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Xxxxxxxxx XXXXXXXX, presidente e re- latore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare la proposta di legge recante « Modifiche all’articolo 609- septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne » (C. 3862).
Segnala che il provvedimento in esame è stato presentato a seguito di alcuni gravi casi di cronaca che hanno evidenziato un vuoto legislativo in merito alla normativa sugli abusi sessuali in danno di minori. Si tratta, in particolare, dell’ipotesi in cui siano commessi atti sessuali, in cambio di un corrispettivo, nei confronti di un mi- nore di età compresa tra dieci e quattor-
dici anni, per la quale l’ordinamento pre- vede ancora la procedibilità a querela di parte.
Xxxxxxxx che, attualmente, il delitto di atti sessuali con minorenne, previsto dall’articolo 609-quater del codice penale, e relativo alle ipotesi nelle quali l’atto è compiuto da un adulto su un minore consenziente (altrimenti si applica il de- litto di violenza sessuale, previsto dall’ar- ticolo 609-bis) o tra minori consenzienti, è punito con la reclusione da 7 a 14 anni, quando l’atto sessuale è commesso nei confronti di persona che non ha ancora compiuto 10 anni (quinto comma). In questo caso il delitto è procedibile d’ufficio (articolo 609-septies, quarto comma, n. 5). Il reato è punito con la reclusione da 5 a
10 anni (la stessa pena prevista per la violenza sessuale), quando l’atto sessuale è commesso nei confronti di persona che non ha ancora compiuto 14 anni (primo comma, n. 1). Il delitto è punibile a que- rela della persona offesa (articolo 609- septies, primo comma). La pena è della reclusione da 5 a 10 anni, quando l’atto sessuale è commesso nei confronti di per- sona che non ha ancora compiuto 16 anni, della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convi- vente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con que- st’ultimo, una relazione di convivenza (primo comma, n. 2). Il delitto è punibile d’ufficio (articolo 609-septies, quarto comma, n. 2). La pena è della reclusione da 3 a 6 anni, quando l’atto sessuale è compiuto (sempre al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 609-bis) con persona minore che ha compiuto gli anni 16, dall’ascendente, dal genitore, anche adot- tivo, o dal di lui convivente, o dal tutore ovvero da altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigi- xxxxx o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza, con l’abuso dei poteri con- xxxxx alla sua posizione (secondo xxxxx). Il delitto è punibile d’ufficio (articolo 609- septies, quarto comma, n. 2).
Fa presente che l’articolo unico della proposta di legge modifica l’articolo 609- septies del codice penale, per escludere il delitto di atti sessuali con minorenne (ar- ticolo 609-quater del codice penale) dal catalogo dei reati punibili a querela della persona offesa (modifica del primo comma). Tale delitto sarà dunque, sempre, procedibile d’ufficio. Per questa ragione, la previsione che attualmente consente di procedere d’ufficio quando gli atti sessuali coinvolgano un minore di età inferiore a
10 anni diviene superflua ed è dunque abrogata dalla proposta di legge (abroga- zione del quarto comma, numero 5).
Rileva che nella relazione di accompa- gnamento si dichiara espressamente che si può arrivare a situazioni limite nelle quali, nonostante la flagranza del reato, la te- stimonianza del minore e prove schiac- cianti, abusi sessuali nei confronti, ad esempio, di un tredicenne, non possono essere perseguiti perché i genitori hanno paura di presentare la denuncia o, nel caso di minori stranieri non accompagnati, il genitore non c’è ed è necessario attivare la lunga procedura della nomina del cu- ratore speciale. La legge, peraltro, non consentendo al minore di proporre que- rela autonomamente, fa sì che la perse- guibilità di tali terribili reati sia rimessa per questa « fascia di mezzo » di minori, di età compresa tra dieci e quattordici anni, alla decisione degli adulti che hanno la responsabilità genitoriale, adulti che non sempre è possibile identificare con tem- pestività: inoltre, a volte, i medesimi adulti, per paura o addirittura, nei casi peggiori ma purtroppo non così rari, per coinvol- gimento e per interesse, non denunciano gli abusi.
Osserva, infine, che con la presente
proposta di legge si cerca di porre rimedio ad una lacuna normativa che danneggia i minori vittime di abusi sessuali.
Invita la Commissione a valutare se sia opportuno procedere a delle audizioni per valutare se il testo debba essere modifi- cato, prevedendo ad esempio una norma transitoria per i procedimenti in corso.
Xxxxx XXXXXXXXXX (PD) rileva che il provvedimento in esame, del quale è co- firmataria, è volto a colmare una lacuna normativa che si perpetra a danno dei minori e della quale ha avuto modo di rendersene conto nel corso della sua at- tività professionale di avvocato. Osserva che, a causa dell’attuale regime di proce- dibilità previsto per gli abusi sessuali nei confronti di minori con età compresa tra dieci e quattordici anni, si possono veri- ficare situazioni nelle quali, nonostante la flagranza del reato, la testimonianza del minore e prove schiaccianti, gli abusi ses- suali nei confronti, ad esempio, di un tredicenne, non possono essere perseguiti in quanto i genitori hanno paura di pre- sentare la denuncia o, nel caso di minori stranieri non accompagnati, il genitore non c’è ed è necessario attivare la lunga procedura della nomina del curatore spe- ciale. Pertanto, considerato che la legge non consente al minore di proporre que- rela autonomamente, la perseguibilità di reati gravissimi a danno dei minori, di età compresa tra dieci e quattordici anni, è rimessa alla decisione degli adulti che hanno la responsabilità genitoriale. Questi possono non essere a conoscenza dei fatti, possono conoscerli e non presentare que- rela per le più svariate ragioni o addirit- tura possono essere coinvolti.
Auspica che il provvedimento possa trasformarsi in legge nei tempi più rapidi.
Xxxxxxxxx XXXXXXXX, presidente, xxx- xxxx chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell’esame ad altra se- duta.
Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi.
C. 2937, approvata dal Senato.
(Seguito dell’esame e conclusione).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 maggio 2016.
Xxxxxxxxx XXXXXXXX, presidente, av- verte che sono stati espressi i pareri da parte delle Commissioni competenti sul testo in esame.
Xxxxx XXXXXXX (PD), relatrice, nel prendere atto che la I Commissione ha espresso parere favorevole con una osser- vazione e che la XII Commissione ha espresso parere favorevole e dopo aver ricordato che il provvedimento è stato approvato all’unanimità dal Senato, evi- denzia l’opportunità di trasferire alla sede legislativa l’esame del medesimo, al fine di accelerarne l’approvazione definitiva.
Xxxxxxxxx XXXXXXXX, presidente, assi- cura la relatrice che la Presidenza della Commissione verificherà la sussistenza delle condizioni per poter trasferire l’e- same del provvedimento alla sede legisla- tiva. Ritiene comunque opportuno conclu- dere nel frattempo l’esame in sede refe- rente.
La Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, Xxxxx Xxxxxxx, di riferire in senso favorevole all’Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera al- tresì di chiedere l’autorizzazione a riferire oralmente.
Xxxxxxxxx XXXXXXXX, presidente, si ri- serva di designare i componenti del Co- mitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.
La seduta termina alle 12.55.
ATTI DELL’UNIONE EUROPEA
Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del presidente Xxxxxxxxx XXXXXXXX. – In- terviene il sottosegretario di Stato alla Giu- stizia Xxxxxxx Xxxxxxxx.
La seduta comincia alle 12.55.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/ 475/GAI sulla lotta contro il terrorismo.
(COM (2015) 625 final).
(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclu- sione).
La Commissione prosegue l’esame del- l’atto in oggetto, rinviato nella seduta del
3 maggio 2016.
Xxxxxxxxx XXXXXXXX, presidente, av- verte che il relatore, onorevole Xxxxxxx Xxxxxxxxx, ha presentato una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Xxxxxxx XXXXXXXXX (SCpI), relatore, preliminarmente sottolinea come la pro- posta di direttiva in esame sia pienamente condivisibile nelle finalità, traendo origine dalla constatata necessità di rafforzare gli strumenti normativi e operativi a disposi- zione dell’UE e dei suoi Stati membri per prevenire e contrastare la minaccia terro- ristica, divenuta particolarmente perico- losa per il ripetersi di terribili attentati. Per quanto attiene al contenuto, evidenzia come la normativa italiana in materia di terrorismo internazionale sia per molti versi più avanzata rispetto a quella degli altri Paesi europei, anticipando anche quanto previsto dalla proposta di direttiva in esame, come per esempio in tema di viaggi all’estero per terrorismo. Propone, quindi, l’approvazione della sua proposta di parere.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 13.
ALLEGATO 1
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’apparte- nenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015-2016.
C. 3821 Governo, approvato dal Senato.
EMENDAMENTI
ART. 4.
Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: all’articolo con le se- guenti: al punto 3.3.2. numeri i), ii) e iii) dell’allegato II all’articolo e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le dispo- sizioni di cui al punto 3.3.2. numero iv) e al punto 3.3.3. dell’allegato II all’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1297/2014 della Commissione del 5 dicembre 2014, è sog- getto alla sanzione amministrativa pecu- niaria del pagamento di una somma da
20.000 euro a 70.000 euro.
4. 1. Xxxxxxxx Xxxx, Guidesi, Xxxxx, Xxx- xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx.
ART. 11.
Sostituire l’articolo il con il seguente:
ART. 11.
(Diritto all’indennizzo in favore delle vit- time di reati intenzionali violenti, in attua- zione della direttiva 2004/80/CE. Procedura di infrazione 2011/4147).
1. È istituito presso il Ministero della giustizia un Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti, di seguito denomi- nato « Fondo », finalizzato a concedere adeguato indennizzo a ciascuna persona che non abbia potuto conseguire il risar- cimento del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato o la ri-
fusione delle spese e degli onorari di costituzione di parte civile.
Conseguentemente:
sostituire l’articolo 12 con il seguente:
« ART. 12.
(Presupposti per l’accesso al fondo).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle vittime di reati violenti commessi nel territorio dello Stato ita- liano.
2. Ai fini di cui alla presente legge, per vittima di reato violento si intende la persona offesa dal reato, quando:
a) il responsabile è deceduto;
b) il responsabile, successivamente alla sentenza di condanna, si è sottratto all’adempimento delle obbligazioni civili;
c) il responsabile è rimasto ignoto;
d) quando il giudice civile a seguito di proscioglimento per intervenuta prescri- zione ha condannato il prosciolto al xx- xxxxxxxxxx del danno a favore della vit- tima per il fatto dedotto nell’imputazione nel processo penale.
3. Hanno diritto di accesso al Fondo le vittime dei reati intenzionali violenti che abbiano riportato lesioni personali gravi, permanenti o gravissime. Nei casi in cui, in conseguenza dei delitti medesimi, la persona offesa abbia perso la vita, il diritto di accesso al Fondo è riconosciuto nell’or-
xxxx: a) al coniuge e ai figli; b) ai genitori;
c) al convivente more uxorio; d) ai fratelli e alle sorelle. »;
sostituire l’articolo 13 con il seguente:
« ART. 13.
(Disposizioni generali).
1. L’elargizione è corrisposta, in misura proporzionale all’ammontare del danno e comunque in una misura massima stabi- lita, tenuto conto della dotazione del fondo, con decreto del Ministro dell’in- terno, di concerto con il Ministro dell’e- conomia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il mede- simo decreto sono stabilite le modalità per la richiesta del contributo di cui all’arti- colo 11, l’istruttoria e la liquidazione del- l’indennizzo, nonché le procedure di re- cupera dell’eventuale provvisionale antici- patoria in ragione dell’esito del procedi- mento penale ovvero di provvedimenti cautelari anticipatori emessi dal Giudice nell’ambito del processo civile in attesa della sua definizione.
2. Nei casi in cui il danno è coperto da un contratto di assicurazione o se per lo stesso anno è stato riconosciuto il diritto a risarcimento, indennizzo, ristoro o rim- borso, a qualsiasi titolo, da parte di una pubblica amministrazione o da altro fondo previsto dalla legislazione vigente, l’inden- nizzo è concesso per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liquidata. L’elargizione è condizio- nata all’accertamento della sussistenza dei presupposti della stessa.
3. I soggetti di cui agli articoli 11 e 12 hanno, altresì, diritto ad accedere al gra- tuito patrocinio legale, a carico del Fondo medesima, qualora ne facciano richiesta, e nei loro confronti non si applicano le limitazioni di reddito previste dal testo unico delle disposizioni legislative in ma- teria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In casi motivati di necessità, il Fondo può prov- vedere a corrispondere una anticipazione. Le somme elargite sono esenti dal paga-
mento dell’imposta sul reddito delle per- sone fisiche e cumulabili con i trattamenti pensionistici previsti dalla normativa vi- gente. Restano ferme le disposizioni a tutela delle vittime di determinati reati previste dalla legislazione vigente. Quota parte del Fondo è utilizzata, nell’ambito della rete di strutture pubbliche esistenti, per la promozione e lo sviluppo di presìdi e servizi pubblici sul territorio dedicate all’ascolto, sostegno, l’assistenza e all’o- rientamento della vittima del reato, con le modalità definite dalla normativa vigente.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente, legge, il Ministro della salute adotta, di concerto con il Ministro dell’interno, un decreto volto a determinare le modalità di esenzione dal pagamento di ticket, per ogni tipo di prestazione sanitaria in favore dei cittadini che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza di aggressione. »;
sostituire l’articolo 14 con il seguente:
« ART. 14.
(Dotazione del fondo).
1. Il Fondo è alimentato da un contri- buto dello Stato, determinato annualmente dalla legge di stabilità in proporzione alla dotazione complessiva del fondo, comun- que in misura annua non inferiore a 15 milioni di euro, nonché da:
a) quota parte dei proventi delle sanzioni derivanti dal processo penale e dalla cessione, da parte dello Stato, dei crediti vantati nei confronti di coloro che sono stati condannati in via definitiva a pene pecuniarie, mediante, l’applicazione di una aliquota obbligatoria, fissata an- nualmente dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
b) quota parte dei proventi derivanti dalla confisca e vendita dei proventi dei reati e dei mezzi utilizzati per l’esecuzione dei reati e dei proventi derivanti dal pagamento delle pene pecuniarie e delle somme versate per la multa o per l’am-
menda a titolo di responsabilità civile, mediante l’applicazione di una aliquota obbligatoria fissata annualmente dal Mi- nistro della giustizia di concerta con il Ministro dell’economia e delle finanze;
c) introiti derivanti dalla specifica destinazione di quota parte delle ritenute operate sulle retribuzioni dei condannati ammessi al lavoro ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifica- zioni, individuate con le modalità di cui alle lettere b) e c);
d) altre risorse individuate annual- mente dal Ministero della giustizia di con- certo con il Ministro dell’economia e delle finanze;
e) contribuzioni volontarie, dona- zioni, lasciti da chiunque effettuati con le modalità stabilite dal Ministro della giu- stizia di concerto con il Ministro dell’eco- nomia e delle finanze.;
f) dagli introiti derivanti dalla speci- fica destinazione di un’aliquota delle rite- nute erariali dei proventi dei giochi e scommesse determinata annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;
g) dai premi vinti e mai incassati del fondo giochi e scommesse istituito presso il Ministero dell’economia e delle fi- nanze. ».
11. 7. Ferraresi, Cominardi, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Colletti, Sarti, Gallinella, Battelli.
Al comma 1, sopprimere le parole: ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall’articolo 583 del codice penale.
11. 4. Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxx, Guidesi, Xxx- xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Allasia.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L’indennizzo elargito è comprensivo di quanto dovuto alla vittima, ovvero agli
aventi diritto, nella misura del danno patrimoniale e non patrimoniale, cagio- nato dal reato, riconosciuto con sentenza di condanna passata in giudicato, laddove il soggetto obbligato si sia sottratto all’a- dempimento ovvero sia rimasto ignoto. L’indennizzo è altresì elargito per la rifu- sione delle spese mediche ed assistenziali sostenute dalle vittime ovvero degli aventi diritto.
11. 3. Ferraresi, Cominardi, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Colletti, Sarti, Gallinella, Battelli.
Al comma 2, sopprimere le parole: per la rifusione delle spese mediche e assisten- ziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, in favore delle cui vittime, ovvero degli aventi diritto, l’inden- nizzo è comunque elargito.
11. 5. Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxx, Guidesi, Xxx- xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Allasia.
Al comma 3, sopprimere le parole: co- munque nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all’articolo 14, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio.
11. 6. Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxx, Guidesi, Xxx- xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Allasia.
ART. 12.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. L’importo dell’indennizzo è rappor- tato, in maniera inversamente proporzio- nale, al reddito annuo della vittima, risul- tante dall’ultima dichiarazione.
12. 4. Ferraresi, Cominardi, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Colletti, Sarti, Gallinella, Battelli.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 12. 1. Ferraresi, Cominardi, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Colletti, Sarti, Gallinella, Battelli.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 12. 14. Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxx, Guidesi, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Caparini, Xxx- xxxxx, Allasia.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non superiore a con le seguenti: non superiore a sette volte di.
12. 13. Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxx, Guidesi, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Caparini, Xxx- xxxxx, Allasia.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non superiore a con le seguenti: non superiore a sei volte di.
12. 12. Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxx, Guidesi, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Caparini, Xxx- xxxxx, Allasia.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non superiore a con le seguenti: non superiore al quintuplo di.
12. 10. Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxx, Guidesi, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Caparini, Xxx- xxxxx, Allasia.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non superiore a con le seguenti: non superiore al quadruplo di.
12. 11. Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxx, Guidesi, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Caparini, Xxx- xxxxx, Allasia.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a quello con le seguenti: al triplo di quello.
12. 3. Ferraresi, Cominardi, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Colletti, Sarti, Gallinella, Battelli.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a quello con le seguenti: al doppio di quello.
12. 2. Ferraresi, Cominardi, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Colletti, Sarti, Gallinella, Battelli.
Al comma 1 lettera a), dopo le parole: dello Stato aggiungere le seguenti: come disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
« Testo unico in materia di spese di giu- stizia ».
12. 15. Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxx, Guidesi, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Caparini, Xxx- xxxxx, Allasia.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: già esperito infruttuosamente con le seguenti: tentato di esperire.
12. 16. Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxx, Guidesi, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Caparini, Xxx- xxxxx, Allasia.
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: ignoto aggiungere le seguenti: o irreperi- bile.
12. 17. Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxx, Guidesi, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Caparini, Xxx- xxxxx, Allasia.
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: anche colposamente,.
12. 5. Ferraresi, Cominardi, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Colletti, Sarti, Gallinella, Battelli.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
* 12. 6. Ferraresi, Cominardi, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Colletti, Sarti, Gallinella, Battelli.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
* 12. 19. Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxx, Guidesi, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Caparini, Xxx- xxxxx, Allasia.
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a pro- cedimento penale per uno dei reati di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e.
12. 18. Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxx, Guidesi, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Caparini, Xxx- xxxxx, Allasia.
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’eva- sione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
12. 7. Ferraresi, Cominardi, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Colletti, Sarti, Gallinella, Battelli.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Nei casi in cui il danno è parzial- mente coperto da un contratto di assicu- razione o, a qualsiasi altro titolo, sia stato liquidato un indennizzo, ristoro o rim- borso da parte di una pubblica ammini- strazione o di altro fondo previsto dalla legislazione vigente, l’indennizzo di cui all’articolo 11 è elargito per la sola parte che eccede la somma liquidata fino a totale risarcimento.
12. 9. Ferraresi, Cominardi, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Colletti, Sarti, Gallinella, Battelli.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
12. 8. Ferraresi, Cominardi, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Colletti, Sarti, Gallinella, Battelli.
ART. 13.
Al comma 1, alinea, sopprimere le pa- role: , a pena di inammissibilità,.
13. 2. Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxx, Guidesi, Xxx- xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Allasia.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: copia della con le seguenti: estremi identificativi della.
13. 3. Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxx, Guidesi, Xxx- xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Allasia.
Al comma 2, sostituire la parola: ses- santa con la seguente: trecentosessantacin- que.
13. 7. Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxx, Guidesi, Xxx- xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Allasia.
Al comma 2, sostituire la parola: ses- santa con la seguente: duecentodieci.
13. 6. Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxx, Guidesi, Xxx- xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Allasia.
Al comma 2, sostituire la parola: ses- santa con la seguente: centottanta.
13. 4. Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxx, Guidesi, Xxx- xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Allasia.
Al comma 2, sostituire la parola: ses- santa con la seguente: centoventi.
13. 5. Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxx, Guidesi, Xxx- xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Allasia.
ART. 14.
Sostituirlo con il seguente:
ART. 14.
(Fondo per l’indennizzo in favore delle vittime).
1. Il fondo per l’indennizzo delle vit- time dei reati intenzionali violenti è isti- tuito presso il Ministero della giustizia.
2. Tale fondo, che prevede una dota- zione iniziale di 15 milioni di euro, è alimentato:
a) da un contributo fisso dello Stato, determinato annualmente dalla legge di stabilità in misura non inferiore al 50 per cento dell’ammontare complessivo dello stesso fondo;
b) dagli introiti derivanti dall’appli- cazione di un’aliquota dell’imposta di bollo sugli atti giudiziari, fissata annual- mente con decreto del Ministro dell’eco- nomia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;
c) dagli introiti derivanti dall’irroga- zione delle sanzioni amministrative pecu- niarie, in una quota fissata annualmente con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
d) dalle economie di gestione realiz- zate nel corso di ogni anno in relazione agli indirizzi non corrisposti o revocati,
nonché alle somme provenienti da azioni di rivalsa, computate per intero o tenuto conto dei rimborsi già ricevuti;
e) da donazioni e da lasciti da chiun- que effettuati.
3. Con decreto del Ministro della giu- stizia, di concerto con il Ministro dell’e- conomia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a disciplinare il funzionamento del fondo e a stabilire le modalità per la concessione dell’indennizzo.
4. L’indennizzo è corrisposto in misura proporzionale all’ammontare del danno e, comunque, non superiore a 1.500.000 euro.
5. Se il danno è coperto, anche in parte, da un contratto di assicurazione o se per lo stesso danno è stato ottenuto un rim- borso, a qualsiasi titolo, da parte di un’al- tra amministrazione pubblica, l’indennizzo è concesso per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liqui- data.
6. L’indennizzo è esente dal pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fi- siche.
Conseguentemente, sopprimere l’articolo
16.
14. 1. Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxx, Guidesi, Xxx- xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Allasia.
ALLEGATO 2
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo. (COM (2015) 625 final).
PARERE APPROVATO
La II Commissione Giustizia, esaminata, ai sensi dell’articolo 127
del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo che sosti- tuisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrori- smo (COM(2015)625),
premesso che:
l’iniziativa, pienamente condivisi- bile nelle finalità, trae origine dalla con- statata necessità di rafforzare gli stru- menti normativi e operativi a disposizione dell’UE e dei suoi Stati membri per pre- venire e contrastare la minaccia terrori- stica, divenuta particolarmente pericolosa per il ripetersi di terribili attentati, per di più a distanza ravvicinata, in diversi paesi europei e in paesi vicini;
la natura sempre più marcata- mente transnazionale delle organizzazioni terroristiche che mirano a radicalizzare e reclutare, anche mediante il sistematico utilizzo della rete, i propri affiliati in diversi Paesi, mette a dura prova la ca- pacità dei singoli Stati europei di farvi fronte con le sole proprie forze e impone una intensificazione qualitativa e quanti- tativa degli scambi di informazione e delle forme di collaborazione, oltre che un ten- denziale allineamento degli ordinamenti giuridici e degli strumenti di intervento di natura preventiva e di contrasto;
ritenuto che:
la decisione quadro 2002/475/GAI, che si intende sostituire con la proposta di direttiva in esame – già modificata dalla decisione quadro del Consiglio 2008/919/ GAI – definisce già come reati l’esecuzione di attentati terroristici, la partecipazione alle attività di un’organizzazione terrori- stica compreso il sostegno finanziario a tali attività, la pubblica provocazione, il reclutamento e l’addestramento a fini ter- roristici, e stabilisce norme in materia di concorso, istigazione e tentativo di reati terroristici. Non prevede, però, esplicita- mente la qualifica come reato dei viaggi in Paesi terzi a fini terroristici, né prevede esplicitamente che sia qualificato come reato il fatto di ricevere un addestramento a fini terroristici, come stabilito dalla raccomandazione UNSCR 2178(2014) e come richiesto dal Protocollo addizionale. Inoltre, la decisione quadro 2002/475/GAI attualmente qualifica come reato il finan- ziamento del terrorismo soltanto nella misura in cui il finanziamento è fornito a un’organizzazione terroristica, ma non an- che il finanziamento dei reati di terrori- smo, né il finanziamento dei reati connessi ad attività terroristiche, quali il recluta- mento, l’addestramento attivo e passivo, i viaggi all’estero a fini terroristici e l’orga- nizzazione o agevolazione di questi ultimi;
con l’iniziativa legislativa in oggetto presentata dalla Commissione europea il 2
dicembre 2015, la Commissione ha rite- nuto necessario aggiornare tali previsioni al fine di rispondere efficacemente al fenomeno dei combattenti terroristi stra- nieri e ai rischi connessi non solo ai viaggi compiuti all’estero per intraprendere atti- vità terroristiche, ma anche alle crescenti minacce poste dal terrorismo endogeno, dagli attentatori isolati e radicalizzati e dai terroristi « frustrati » nel loro tentativo di recarsi all’estero (ad esempio a seguito del sequestro del passaporto). L’intervento normativo è stato proposto, infatti, per dare attuazione a regole e obblighi nuovi assunti dall’UE a livello internazionale e di gestire più efficacemente la minaccia ter- roristica in evoluzione, rafforzando in tal modo la sicurezza dell’Unione e dei citta- dini. In questo spirito, il progetto di di- rettiva propone di ampliare taluni ambiti di criminalizzazione già previsti dagli stru- menti dell’ONU e del Consiglio d’Europa, ed in particolare di rendere punibile il viaggio con finalità di terrorismo verso qualsiasi paese, compresi quelli nell’U- nione Europea e compreso il paese di cui l’autore del reato è cittadino o in cui risiede, e di criminalizzare il concorso nel reato, l’istigazione e il tentativo in rela- zione a molti dei reati previsti dal progetto di direttiva;
un altro obiettivo della proposta legislativa è quello di tutelare, sostenere ed assistere le vittime del terrorismo in fun- zione delle loro specifiche esigenze, ed in particolare di garantire alle stesse imme- diato accesso a servizi professionali e specialistici di sostegno che offrano trat- tamenti di natura medica e psico-sociale. La direttiva 2012/29/UE già stabilisce una serie di diritti vincolanti per tutte le vit- time di reato, tra cui il diritto alla pro- tezione, al sostegno e all’assistenza in funzione delle condizioni individuali di ciascuna di esse, ma tra le sue disposizioni non è prevista alcuna misura specifica. È quindi fondamentale che le autorità na- zionali competenti cooperino tra loro per garantire che tutte le vittime del terrori- smo siano adeguatamente informate e ri-
cevano l’assistenza necessaria indipenden- temente dal luogo dell’Unione Europea in cui vivono;
considerato, altresì, che:
il negoziato presso il Consiglio del- l’Unione Europea nel corso delle 6 riu- nioni del Gruppo DROIPEN tenutesi dal 7 gennaio al 26 febbraio 2016 ha purtroppo portato, da un lato, ad un sostanziale svuotamento di contenuti del testo propo- sto dalla Commissione, e dall’altro, ad una modesta integrazione di tale testo con le misure suggerite dalle delegazioni nazio- nali. In particolare, per quanto attiene alla criminalizzazione della condotta di viaggio all’estero con finalità di terrorismo (arti- colo 9 della proposta di direttiva), il testo iniziale proposto dalla Commissione pre- vedeva la punibilità del viaggio dalla UE verso Paesi terzi, del viaggio intra UE ovvero da uno Stato Membro ad un altro e del viaggio dei « returnees » ovvero di coloro che, dopo aver combattuto o essersi addestrati in zone controllate da gruppi terroristici, viaggiano verso l’Europa con finalità di terrorismo. Tale proposta ha tuttavia trovato una strenua opposizione da parte di talune delegazioni. Alla luce di ciò, la Presidenza olandese ha presentato al Consiglio GAI dell’11 marzo 2016, con- vocato per l’adozione dell’orientamento generale, un testo di compromesso che si limita ad incriminare il viaggio con finalità di terrorismo verso Paesi terzi (non UE), anche ove tale viaggio contempli uno scalo o più scali all’interno della UE. È stato, pertanto, significativamente ristretto l’am- bito di criminalizzazione inizialmente pro- posto dalla Commissione, determinando peraltro un sostanziale disallineamento della proposta di direttiva rispetto sia all’articolo 4 del Protocollo aggiuntivo del Consiglio d’Europa, sia alla Risoluzione 2178 dell’ONU: ai sensi di questi strumenti internazionali, invero, dovrebbe essere cri- minalizzato quanto meno il viaggio con finalità di terrorismo intra UE, ovvero da uno Stato Membro all’altro. Con riferi- mento, poi, alla criminalizzazione del fi- nanziamento del terrorismo (articoli 11 e
15 della proposta di direttiva), il testo
proposto dalla Commissione e sostenuto dall’Italia, mirava a trasporre nella legi- slazione UE gli standards di incrimina- zione previsti dalla raccomandazione n. 5 del FAFT/GAFI. Tale proposta è stata fortemente contrastata da talune delega- zioni, che hanno insistito per una lettura il più possibile restrittiva dei menzionati standards. Il testo di compromesso pre- sentato dalla Presidenza olandese al Con- xxxxxx XXX dell’11 marzo 2016 non sembra ancora recepirli interamente, laddove li- mita i requisiti richiesti dal paragrafo 2 dell’articolo 11 ai soli reati di cui agli articoli 3, 4 e 9. Si segnala in particolare che – secondo gli standards GAFI – il finanziamento dell’associazione terrori- stica e del terrorista individuale deve es- sere perseguibile indipendentemente dal fatto che i fondi siano destinati al com- pimento di uno specifico atto di terrori- smo (« financing for any purpose, inclu- ding but not limited to recruitment, trai- ning, or travel, even in the absence of a link to a specific terrorist act »). La cri- minalizzazione deve inoltre coprire il fi- nanziamento del reclutamento, dell’adde- stramento e del viaggio con finalità di terrorismo, anche in assenza di un colle- gamento con uno specifico atto terrori- stico;
la delegazione italiana ha espresso disaccordo sul compromesso al ribasso raggiunto dalla Presidenza olandese, che da un lato non appare recepire gli stan- dards internazionali delle risoluzioni ONU, del Protocollo del Consiglio d’Europa e del GAFI, e dall’altro non sembra offrire nuovi strumenti per fronteggiare le sempre più complesse minacce per i cittadini del- l’UE: in particolare, durante il negoziato non sono state recepite numerose inizia- tive italiane tese a rafforzare il contrasto al fenomeno terroristico. L’Italia ha sug- gerito di integrare la proposta di direttiva con una norma che prescrivesse agli Stati Membri di adottare le misure necessarie ad assicurare, a livello interno, che le informazioni acquisite dalle competenti autorità nazionali nell’ambito degli istituti penitenziari, riguardanti detenuti radica- lizzati o a rischio di radicalizzazione,
fossero efficacemente trasmesse, ove rile- vanti, alle autorità competenti per le at- tività di prevenzione, indagine e repres- sione in materia di reati terroristici. La messa in atto di tali misure avrebbe con- sentito agli Stati Membri di poter scam- biare queste informazioni, ove di rilevanza transnazionale, in maniera tempestiva, di- retta e anche bilaterale, tra le autorità nazionali centrali designate quali corri- spondenti per Eurojust, ogni qual volta l’autorità giudiziaria di uno Stato Membro fosse stata in possesso di elementi rilevanti ai fini dell’attività giudiziaria di contrasto al terrorismo in corso in un altro Stato Membro. Tale proposta, pur ritenuta in- teressante e meritevole di essere conside- rata non solo con riferimento al terrori- smo ma anche alla criminalità organizzata in generale, non è stata accolta nel corpo della direttiva, auspicandosene invece l’ap- profondimento in altro tavolo di lavoro del Consiglio;
l’Italia ha inoltre proposto, con- giuntamente alla Francia, una norma fi- nalizzata a criminalizzare la condotta di traffico illecito di beni culturali dai paesi in cui operano organizzazioni terroristiche ma anche tale proposta non ha trovato accoglimento nella parte operativa della direttiva (ovvero la parte vincolante per gli Stati membri), ricevendo solo menzione nell’undicesimo considerando;
la delegazione italiana ha altresì appoggiato le iniziative tese ad introdurre la criminalizzazione della condotta di apo- logia di terrorismo, l’adozione di misure di oscuramento dei siti internet e rimozione di contenuti che incitino a commettere condotte terroristiche, l’adozione di mezzi investigativi comuni a tutti gli Stati mem- bri nei procedimenti per reati di terrori- smo. Si segnala, con riferimento alle mi- sure relative ai siti internet, che esse non hanno trovato spazio nella parte operativa della direttiva, ma sono state richiamate nel settimo considerando. L’adozione di mezzi investigativi comuni è stata invece prevista solo nella misura di un generico obbligo di utilizzare quelli previsti per la criminalità organizzata, ma non si è rag-
giunto l’accordo su quali specifici mezzi investigativi debbano essere previsti dalle legislazioni nazionali per le indagini anti- terrorismo. La proposta spagnola di intro- durre nella lista degli atti di terrorismo tutti gli attacchi a sistemi informatici pre- visti dagli articoli da 3 a 7 della Direttiva 2013/40/EU è stata accolta solo con rife- rimento a due tipi di attacchi informatici che si concretizzano in un’interferenza illegale sui sistemi e sui dati;
nella riunione del Consiglio GAI dell’Unione Europea dell’11 marzo 2016 la Presidenza olandese ha presentato un te- sto di compromesso all’attenzione dei Mi- nistri della Giustizia al fine di adottare sulla base di questo l’orientamento gene- rale;
la Commissione europea ha eviden- ziato l’importanza dell’accordo, ma ha ribadito l’esigenza di completare il lavoro con riferimento alla criminalizzazione delle condotte di viaggio con finalità di terrorismo, considerandola troppo restrit- tiva nella versione di compromesso pro- posta dalla Presidenza olandese, e non in linea con gli strumenti internazionali del- l’ONU e del Consiglio d’Europa. In parti- colare molte delegazioni – pur avendo espresso parere favorevole all’approccio generale – hanno dichiarato di sostenere il testo di compromesso nell’ottica di una rapida adozione dello strumento, non mancando tuttavia di evidenziare perples- sità su vari aspetti, in particolare per quanto riguarda le norme sulla crimina- lizzazione del viaggio con finalità di ter- rorismo e di finanziamento del terrorismo;
il Ministro della Giustizia italiano ha sottolineato i limiti del testo di com- promesso soprattutto in materia di crimi- nalizzazione del viaggio con finalità di terrorismo e di finanziamento del terro- rismo, ed ha evidenziato la necessità di mantenere un approccio sistematico coe- rente: sul punto infatti occorre ricordare che è stata approvata la Direttiva sul PNR europeo, con la quale gli Stati Membri si impegnano a stabilire un sistema di con- trollo di polizia sui dati dei passeggeri dei
voli anche interni all’UE, e affermare, nell’ambito della direttiva sulla lotta al terrorismo, che questi trasferimenti – quando si tratta di soggetti collegati a gruppi terroristici o in fase di addestra- mento – sono irrilevanti, trasmetterebbe ai cittadini un messaggio confuso e con- traddittorio. Il Ministro ha pertanto espresso parere negativo all’adozione del- l’orientamento generale, rappresentando che in un momento in cui il livello euro- peo di ambizione nel contrasto al feno- meno terroristico dovrebbe essere mas- simo, il testo di compromesso appare del tutto insufficiente nella previsione di stru- menti di armonizzazione penale minima;
la Presidenza olandese ha concluso nel senso dell’esistenza di un sostegno sufficiente al testo presentato al Consiglio, indicando l’intenzione di avviare al più presto i triloghi con il Parlamento (come risulta dall’orientamento generale adottato dal Consiglio GAI dell’11 marzo 2016);
a seguito dell’adozione dell’orienta- mento generale da parte del Consiglio UE, la Commissione LIBE del Parlamento eu- ropeo ha iniziato l’esame della proposta di direttiva e la relatrice tedesca, Xxxxxx Xxxxxxxxx (Gruppo del Partito Popolare Europeo), ha formulato degli emenda- menti che sembrano andare nel senso auspicato dal Governo italiano. All’esito del voto in Commissione LIBE, verranno iniziati i triloghi con il Consiglio UE e con la Commissione europea;
rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempesti- vamente alla Commissione europea, nel- l’ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Con- siglio;
sottolineata l’esigenza di confermare il sostegno alla proposta della Commis- sione europea sulla criminalizzazione del viaggio con finalità di terrorismo (articolo 9), la quale appare in linea con il dettato dell’articolo 4 del Protocollo addizionale del Consiglio d’Europa e con la Risolu- zione 2178 dell’ONU nella misura in cui
sanziona anche il viaggio con finalità di terrorismo intra UE, ovvero da uno Stato Membro all’altro;
esprime una valutazione favorevole alla proposta di direttiva presentata dalla Commissione europea (COM(2015)625), con le seguenti condizioni:
a) confermare il sostegno alla pro- posta della Commissione europea sulla criminalizzazione del viaggio con finalità di terrorismo (articolo 9), la quale appare in linea con il dettato dell’articolo 4 del Protocollo addizionale del Consiglio d’Eu- ropa e con la Risoluzione 2178 dell’ONU nella misura in cui sanziona anche il viaggio con finalità di terrorismo intra UE, ovvero da uno Stato Membro all’altro;
b) prevedere meccanismi rafforzati di collaborazione e coordinamento, con i connessi scambi di informazioni, tra tutte le autorità giudiziarie dei diversi Paesi per l’accertamento dei reati di terrorismo, qualora tale accertamento coinvolga l’a- zione di autorità giudiziarie appartenenti a diversi Stati membri dell’Unione Europea;
c) estendere, con specifica iniziativa legislativa, l’ambito delle competenze della Procura europea includendovi i reati di terrorismo, anche ricorrendo, ove vi siano le condizioni previste dei Trattati, allo strumento della cooperazione rafforzata, con la partecipazione di almeno nove Stati membri, ai sensi del Trattato di Lisbona; e comunque proporre l’istituzione in sede europea di una struttura destinata al coor- dinamento delle indagini e alla raccolta delle informazioni, al fine di contrastare
più efficacemente i reati di terrorismo. Nelle more, può essere utilizzato in chiave più strategica il Sistema Informativo Schengen (SIS);
d) armonizzare a livello europeo le norme sulla punibilità del traffico illecito di beni culturali dai Paesi in cui operano organizzazioni terroristiche, essendo que- sta una delle principali fonti di finanzia- mento del terrorismo, come più volte evi- denziato dall’Italia sia a livello nazionale che internazionale e, in particolare, nel contesto della sua partecipazione alle Na- zioni Unite;
e) assicurare la possibilità di uti- lizzare tutti gli strumenti investigativi di ricerca della prova, al fine di consentire un rapido svolgimento delle indagini e la perseguibilità dei reati di terrorismo;
f) adottare, a livello europeo, mi- sure di oscuramento dei siti internet e rimozione di contenuti inerenti a condotte di sostegno e propaganda con finalità di terrorismo;
g) specificare – all’articolo 21 della proposta di direttiva concernente la giu- risdizione e l’esercizio dell’azione penale sulla base del principio di territorialità – le modalità procedurali mediante le quali può essere risolto un eventuale conflitto di giurisdizione tra i singoli Stati, ove un reato rientri nella competenza di più Stati membri, facendo esplicito richiamo alla decisione quadro 2009/948/GAI sulla pre- venzione e la risoluzione dei conflitti re- lativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.