COPERTURA ASSICURATIVA VITA DIRIGENTI
COPERTURA ASSICURATIVA VITA DIRIGENTI
La presente polizza è stipulata tra
EUR SPA e Società controllate | |
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, 00 | |
00000 XXXX | |
Codice Fiscale 80045870583 - P. Iva 02117131009 |
e Società
………………………………………………
………………………………………………
Durata del contratto
Dalle ore 24 del 31.12.2019
alle ore 24 del 31.12.2022
con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati al 31.12 di ogni anno
Il presente contratto non è soggetto a tacito rinnovo ai sensi dell'art. 23 della Legge 62/2005
SEZIONE 1
Art.1 - Definizioni
Assicurato | persona fisica sulla cui testa ricade la copertura assicurativa | |||||||
Anniversario della polizza | ricorrenza annuale dalla data di decorrenza. E’ l’istante in cui avviene il rinnovo della copertura assicurativa, se è stato pagato il premio. | |||||||
Beneficiario /i o avente diritto alla prestazione | persona/e fisica/che o Giuridica/che che riceverà le somme assicurate dalla Società | |||||||
Capitale assicurato | prestazione erogata dalla Società al verificarsi di uno degli eventi assicurati, ossia il decesso o l’invalidità permanente da ogni causa. | |||||||
Carenza | periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. | |||||||
Caricamenti | parte del premio versato destinato a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società | |||||||
Condizioni di assicurazione | insieme delle clausole che disciplinano il contratto. | |||||||
Conflitto di interessi | insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Società può collidere con quello del Contraente o degli Assicurati. | |||||||
Contraente | persona Giuridica che stipula il contratto collettivo di assicurazione con la Società e che versa alla Società il premio. | |||||||
Polizza | accordo stipulato dalla Società e dal Contraente a copertura del rischio di morte e invalidità totale e permanente da ogni causa. | |||||||
Costi | oneri gravanti sui premi versati. | |||||||
Decorrenza della garanzia | momenti in cui le garanzie divengono efficaci e in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. | |||||||
Durata contrattuale | periodo durante il quale il contratto è efficace. | |||||||
Esclusioni | rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società | |||||||
Età assicurativa | viene determinata in anni interi, considerando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi. | |||||||
Grado di invalidità | riduzione in modo permanente della capacità di lavoro dell’Assicurato, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, per sopravvenutagli infermità o difetto fisico o mentale. Nel caso specifico deve essere in misura non inferiore al 66%. | |||||||
Impignorabilità e insequestrabilità | principio secondo cui le somme dovute al Contraente o al/i beneficiario/i non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare | |||||||
IVASS | istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. | |||||||
Liquidazione | pagamento al Beneficiario/i della prestazione dovuta al verificarsi di uno degli eventi assicurati, ossia il decesso o l’invalidità totale e permanente da ogni causa. E’ effettuata in Italia e in valuta italiana. | |||||||
Perfezionamento del contratto | momento i cui avviene il pagamento del premio pattuito. | |||||||
Polizza | documento che assicurazione | fornisce | la | prova | dell’esistenza | del | contratto | di |
Polizza caso morte (o decesso) | contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Società si impegna al pagamento della prestazione assicurata al/i Beneficiario/i qualora si |
verifichi il decesso dell’Assicurato. Nel caso specifico è di tipo temporanea, in quanto il pagamento è previsto qualora il decesso dell’Assicurato avvenga nel corso della durata del contratto | |||||
Polizza collettiva | contratto di assicurazione sulla vita nell’interesse di un gruppo di Assicurati | stipulato | da | un | Contraente |
Polizza di puro rischio | categoria di contratti di assicurazione caratterizzati da coperture finalizzate esclusivamente alla protezione da rischi attinenti alla vita dell’Assicurato quali il decesso o l’invalidità totale e permanente, e che prevedono il pagamento delle prestazioni esclusivamente al verificarsi di tale evento. | ||||
Premio | importo versato a fronte del capitale assicurato. | ||||
Prescrizione | estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. | ||||
Questionario | modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’Assicurato che la Società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione. | ||||
Recesso | diritto degli Assicurati di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti. Non esiste un diritto formale di recesso, ma esiste la possibilità di non accettazione della copertura da parte dell’Assicurando. | ||||
Revoca | non prevista non essendoci una proposta. | ||||
Ricorrenza annuale | l’anniversario della data di decorrenza del contratto. | ||||
Sinistro | verificarsi dell’evento di rischio assicurato (ovvero il decesso dell’Assicurato o l’invalidità totale e permanente da ogni causa ) oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata. | ||||
Società | impresa autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione | ||||
Società di revisione | società diversa dalla Società che controlla e certifica i risultati della gestione interna separata | ||||
Valuta di denominazione | valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali: è EURO |
ASSICURAZIONE TEMPORANEA MONOANNUALE DI GRUPPO IN CASO DI MORTE E INVALIDITÀ
EUR SPA -con sede in Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, 00 – C.A.P. 00141 – ROMA in seguito denominato per brevità "Contraente"
e
La Compagnia …………………………..
TOTALE E PERMANENTE DI GRADO SUPERIORE AL 66%
PREMESSO
• che il Contraente in ottemperanza alle disposizioni del C.C.N.L. di categoria oppure in base al Contratto e/o Accordo e/o Regolamento Aziendale in vigore, intende stipulare sulla vita dei propri dirigenti , una assicurazione per il caso di morte e invalidità totale e permanente di grado superiore al 66%;
• che la Compagnia …………….. ha confermato di essere disponibile a fornire le prestazioni richieste a condizioni di particolare favore;
• che il Contraente ha conferito mandato ad …..……per la predisposizione e la gestione delle suddetta polizza assicurativa;
VIENE STIPULATA UNA POLIZZA COLLETTIVA ALLE CONDIZIONI CHE SEGUONO:
Art.1- Obblighi e modalità di consegna delle Condizioni di Assicurazione da parte del Contraente agli Assicurati
Il Contraente prende atto che gli assicurati del presente contratto, direttamente o tramite i loro aventi causa, sono portatori di un interesse alla prestazione. In ottemperanza a quanto disposto dalla Circolare IVASS n. 551/D sulla trasparenza il Contraente si impegna a consegnare agli assicurati copia delle condizioni dell’assicurazione stipulata con , integrate dalle eventuali Clausole Speciali di
seguito indicate.
Il Contraente è tenuto a consegnare tali condizioni a ciascun assicurato entro 30 giorni dal ricevimento della presente polizza. La comunicazione ai dipendenti conterrà anche l’indirizzo della Società e i dati per eventuali reclami, indicando che qualunque comunicazione tra l’Assicurato e la Società dovrà avvenire esclusivamente per il tramite dell’Azienda Contraente e del Broker incaricato.
E’ in facoltà dell’Assicurato o dei suoi eredi di contattare direttamente la Società nel caso di sinistro o per eventuali reclami, come previsto dalle norme vigenti.
Sezione 2 - Condizioni di assicurazione
Art. 1 – Prestazioni assicurate:
L’assicurazione di cui al presente contratto è un’assicurazione collettiva monoannuale, che
GARANTISCE LA COPERTURA DEL RISCHIO DI MORTE E DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE DA OGNI
CAUSA a un gruppo di persone aventi caratteristiche omogenee, sempreché l’evento avvenga prima della scadenza annuale dell’assicurazione.
Più precisamente:
PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO: consiste nell'impegno della Società a pagare al Beneficiario designato il capitale assicurato, nel caso di decesso dell’Assicurato stesso, avvenuto nel periodo di validità della copertura.
PRESTAZIONE IN CASO DI INVALIDITA’ TOTALE E PERMANENTE: consiste nell’impegno della Società a pagare all’Assicurato il capitale designato in polizza, in caso di infortunio o malattia dell’Assicurato stesso che abbia come conseguenza una invalidità permanente di grado superiore al 66%. Eseguito il pagamento del capitale la garanzia si estingue e nulla è più dovuto per il caso di morte dell’Assicurato. Si intende colpito da invalidità permanente l’Assicurato che, per sopravvenutagli infermità o difetto fisico o mentale, comunque indipendente dalla sua volontà e oggettivamente accertabile, abbia ridotto in modo permanente la propria capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue normali attitudini, in misura non inferiore al 66%.
Tale assicurazione presuppone inoltre che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
• un unico Contraente;
• copertura di categorie nella loro totalità;
• determinazione del capitale assicurato su ogni testa, in base a criteri uniformi, indipendenti dalla diretta volontà dei singoli.
Art. 2 – Esclusioni dalla copertura per il caso di morte e invalidità totale e permanente
I rischi di morte e di invalidità totale e permanente sono coperti qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.
Sono esclusi dalla garanzia soltanto il decesso o l’invalidità causati da:
• dolo del contraente o del beneficiario;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
• partecipazione dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata solo alle condizioni stabilite dal competente Ministero e su richiesta del Contraente;
• incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
• uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico, o casi di alcolismo acuto o cronico.
Art. 3 – Limiti di età
Possono essere inclusi nell’assicurazione tutti gli appartenenti al gruppo aventi età non superiore a 70 anni. L’assicurazione non è rinnovabile nei confronti degli Assicurati che abbiano superato il settantesimo anno di età. Tuttavia, per il solo caso morte, la copertura è estesa fino ad anni 75.
L’età dell’Assicurato viene determinata in anni interi, considerando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi.
Art. 4 – Diritto di revoca e di recesso
Non è prevista la revoca per mancanza di proposta.
Non esiste un diritto formale di recesso, ma esiste la possibilità di non accettazione della copertura da parte dell’Assicurando. Entro 30 giorni dalla data da cui è venuto a conoscenza della stipula del presente contratto l’Assicurando può esercitare presso il Contraente il proprio diritto di non accettazione della copertura. Il Contraente comunica alla Società i nominativi di coloro che hanno esercitato tale diritto e la Società provvede a escluderli dalla copertura con effetto immediato.
Art. 5 – Capitali assicurati
I capitali assicurati sono quelli comunicati dal Contraente come da stato di rischio allegato e sono stabiliti in base alle norme contenute nei CCNL di categoria oppure nel Contratto e/o Accordo e/o Regolamento Aziendale. Essi saranno comunque rispondenti a criteri uniformi, indipendenti dalla volontà dei singoli Assicurati; tali criteri vengono resi noti agli Assicurandi a mezzo appropriata comunicazione aziendale.
Art. 6 – Denuncia
Verificatasi l’invalidità dell’Assicurato, il Contraente o l’Assicurato deve farne denuncia entro i successivi due mesi alla Società, per gli opportuni accertamenti, facendo pervenire alla Direzione Generale della Società medesima, a mezzo lettera raccomandata, il certificato del medico curante, redatto sul modulo speciale fornito dalla Società. La Società si impegna ad accertare in via diretta (con eventuale costituzione di un apposito collegio arbitrale medico), l’invalidità permanente dell’Assicurato entro 180 giorni dalla data del timbro postale della lettera raccomandata di cui sopra. L’accertamento del grado di invalidità permanente sarà fatto in Italia e la relativa liquidazione avverrà in valuta italiana.
Il decesso dell’Assicurato che intervenga prima che venga riconosciuta l’invalidità equivale ad avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità.
Art. 7 – Accertamento dello stato di invalidità
Si definisce invalidità totale permanente la riduzione superiore a 2/3 (maggiore 66%) della capacità lavorativa generica dell’individuo a causa di malattia o infortunio, indipendente dalla sua volontà ed oggettivamente accertabile, sopravvenuta a quanto dichiarato in fase assuntiva.
Tale condizione deve essere oggetto di una verifica medico legale che attesti la permanenza dei postumi permanenti, quale una riduzione dell’integrità psicofisica dell’individuo.
I postumi permanenti verranno quindi valutati in base alle tabelle INAIL (ex D.M. 12/07/2000, D.L. 38/2000 e successive modifiche e integrazioni). Il danno viene inteso come danno alla persona nella sua globalità il quale pregiudica l’integrità fisica-psichica del soggetto ripercuotendosi di conseguenza su tutte le sue attività e capacità.
L’attività lavorativa dell’Assicurato riguarda il complesso di attività adeguate al patrimonio attitudinale-professionale del soggetto.
Verificatasi l’invalidità dell’Assicurato, il Contraente deve farne denuncia alla Società per gli opportuni accertamenti facendo pervenire alla Direzione della Società, a mezzo lettera raccomandata, il certificato del
medico curante, redatto su modulo speciale che la Società fornisce gratuitamente, sulle cause della lesione
che ha prodotto l’invalidità, nonché la data in cui si è verificato l’infortunio.
La Società si impegna ad accertare l’invalidità totale permanente entro 60 giorni dalla consegna della documentazione completa, come indicato al successivo articolo, ed a mettere a disposizione degli aventi diritto la prestazione dovuta entro 30 giorni dall’accertamento dell’invalidità stessa.
Il decesso dell’Assicurato che intervenga prima che venga riconosciuta l’invalidità equivale ad avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità.
La Società si riserva inoltre il pieno ed incondizionato diritto di accertare l’invalidità con i medici di sua fiducia.
Fino all’accertamento dello stato di invalidità da parte della Società tutti i premi della presente garanzia devono essere regolarmente corrisposti. L’accertamento di invalidità, però, avviene con effetto dal momento di ricezione della denuncia alla Direzione della Società che pertanto rimborsa i premi, in scadenza nel periodo intercorrente tra la denuncia e l’accertamento dell’invalidità, che siano stati nel frattempo corrisposti.
A richiesta della Società, il Contraente e l’Assicurato, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente assicurazione per il caso di invalidità, sono obbligati a:
a) rendere con verità ed esattezza qualsiasi dichiarazione richiesta dalla Società per gli accertamenti dello stato di invalidità dell’Assicurato;
b) fornire tutte le prove che dalla Società fossero ritenute opportune per stabilire le cause e gli effetti della malattia o della lesione fisica che hanno prodotto l’invalidità.
Art. 8 – Collegio arbitrale
Nel caso in cui l’invalidità non venga riconosciuta dalla Società, l’Assicurato ha facoltà, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione avutane, di promuovere, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita alla Direzione Generale della Società, la decisione di un Collegio arbitrale composto da tre medici di cui uno nominato dalla Società, l’altro dall’Assicurato e il terzo scelto di comune accordo tra le due parti. In caso di mancato accordo entro 20 giorni dalla richiesta di arbitrato, la scelta del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale ove ha sede la Direzione della Società.
Il Collegio arbitrale decide a maggioranza, entro il termine di 30 giorni, come amichevole compositore, senza formalità di procedura. Gli arbitri, ove lo credano, potranno esperire, senza obbligo di sentenza, qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche esami di laboratorio, ecc.).
Ciascuna delle parti sopporta le spese e competenze del proprio medico e la metà di quelle del terzo medico. Le altre spese sono a carico della parte soccombente.
Art. 9 – Sospensione del pagamento del premio nel corso dell’accertamento dell’invalidità arbitrale
Dalla data del timbro postale della raccomandata di cui all’Art. 8 il Contraente sospende il pagamento del premio, contrattualmente dovuto, relativo alla posizione assicurativa dell’Assicurato per il quale è in corso l’accertamento dell’invalidità, mentre la Società si impegna a mantenere in vigore le garanzie contrattualmente prestate; se l’invalidità è riconosciuta dalla Società o dal collegio arbitrale di cui all’Art. 8, l’obbligo al pagamento del premio, qualora contrattualmente dovuto, cessa definitivamente; se l’invalidità non viene invece riconosciuta, il Contraente è tenuto a corrispondere alla data di denuncia dell’invalidità, se contrattualmente dovuti, aumentati degli interessi di reintegro valuta.
Art. 10 - Pagamento dei capitali assicurati
Al verificarsi dell’evento assicurato, sempreché l’Assicurato sia incluso in assicurazione e il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi, verrà corrisposto il capitale assicurato definito all’Art. 5.
Per tutti pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e a individuare gli aventi diritto, in originale o copia conforme.
Il pagamento è effettuato in Italia e in valuta italiana. Per i pagamenti conseguenti a DECESSO dell’Assicurato debbono inoltre essere consegnati:
• certificato di morte;
• relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo fornito dalla Società;
• ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario, eventualmente ritenuta necessaria dalla Società;
• eventuale atto notorio dal quale risulti se l’Assicurato abbia lasciato o meno testamento e l’indicazione degli eredi legittimi;
• eventuale copia del testamento pubblicato.
Per i pagamenti conseguenti ad accertata INVALIDITA’ dell’Assicurato, si rimanda ai precedenti Articoli 8 e 9. Ogni pagamento viene effettuato agli aventi diritto entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa richiesta dalla Società, per il tramite del Contraente, presso la Direzione di Roma. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso.
Art. 11 – Premi di assicurazione
Il premio di assicurazione per ogni Assicurato sarà determinato all'inizio di ciascun anno di assicurazione in base ai tassi di premio, con riferimento al sesso e all'età raggiunta dall'Assicurato/a e all'importo del capitale assicurato. L’età raggiunta è calcolata in anni interi trascurando la frazione di anno inferiore o uguale a sei mesi e computando come anno intero quella superiore a sei mesi.
Nel caso di copertura di durata inferiore all’anno si stabiliranno ratei di premio ottenuti riducendo i premi annui sopra definiti in proporzione alla durata della copertura.
Per le uscite in corso d’anno per cause diverse dagli eventi assicurati di cui verrà data comunicazione entro l’annualità assicurativa, verrà rimborsato il rateo di premio, al netto dell’importo fisso, relativo al periodo di mancata esposizione al rischio e determinato mediante riduzione proporzionale a tale durata, del premio corrisposto.
Art. 12 – Beneficiari dell’Assicurazione
I Beneficiari dell’assicurazione saranno:
per il caso di morte:
I soggetti indicati dall’Assicurato stesso o – in mancanza di designazione -gli eredi testamentari o – in mancanza di testamento – gli eredi legittimi;
per il caso di invalidità totale e permanente:
L’Assicurato stesso.
Il Contraente si impegna a comunicare al più presto alla Società ogni sinistro che si verifichi fra gli Assicurati nel corso dell'anno di assicurazione e provvede all'invio dei documenti necessari per la liquidazione del sinistro. La Società provvederà al pagamento delle prestazioni assicurate direttamente ai Beneficiari.
Art. 13 – Foro Competente
Per le controversie nascenti tra l’Assicurato i suoi eredi o il Beneficiario da una parte, e il Contraente o
la Società dall’altra, sarà competente il Foro nella cui giurisdizione si trova la residenza o il domicilio dell’Assicurato, dei suoi eredi o del Beneficiario.
Per qualsiasi controversia riguardante la Polizza, stipulata tra il Contraente e la Società, sarà competente il Foro nella cui giurisdizione si trova la sede legale del Contraente.
SEZIONE 3 - CLAUSOLE SPECIALI OPERANTI
Art. 1 – Sinistro che colpisca più teste
L’assicurazione comprende anche il sinistro che colpisca più persone a seguito di uno stesso evento accidentale, fino a un importo complessivo pari a otto volte il capitale medio assicurato. Detto importo andrà suddiviso in relazione al numero di teste colpite da sinistro e in proporzione ai rispettivi capitali assicurati.
Art. 2 - Obblighi relativi al trattamento dei dati personali
1. In relazione al trattamento di dati personali, eventualmente anche sensibili, riguardanti gli Assicurati, [loro familiari, parenti o comunque Beneficiari della polizza collettiva] di cui alla presente polizza, il Contraente si impegna a:
a) raccogliere e trattare tali dati soltanto per le finalità e con le modalità strettamente necessarie all’esecuzione delle attività oggetto della presente polizza, conformandosi pienamente alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché del Regolamento UE n. 679/2016;
b) curare, per conto della Società e con specifico riferimento al trattamento dei predetti dati personali, l’adempimento di ogni obbligo richiesto dalla Normativa sulla privacy in relazione alle attività oggetto del contratto e, in particolare, degli obblighi di informativa alle persone cui si riferiscono i dati (es. i dipendenti) e, ove previsto, dell’acquisizione del loro consenso, secondo le prassi e la modulistica indicate dalla presente polizza o comunque dalla Società;
c) non divulgare o cedere a terzi i dati personali di cui sia venuto in possesso o a conoscenza in esecuzione delle attività di cui alla presente polizza, comunicando tali dati nei limiti ivi stabiliti o preventivamente autorizzati dalla Società e adottando ogni misura idonea ad assicurare la riservatezza e la sicurezza degli stessi dati.
2. Il Contraente dichiara inoltre di essere informato che i propri dati personali saranno necessariamente oggetto di trattamento da parte di strutture e personale preposti dalla Società, anche mediante strumenti elettronici, per l’esecuzione degli obblighi scaturenti dalla presente polizza e dai connessi adempimenti amministrativi, secondo le modalità e nei limiti indicati nella medesima polizza. Il Contraente potrà in qualunque momento rivolgersi a
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per ogni eventuale richiesta di accesso, rettifica o aggiornamento dei propri dati personali e per l’esercizio degli altri diritti previsti dalla Normativa sulla Privacy (art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, nonché del Regolamento UE n. 679/2016).
Art. 3 – Decorrenza e durata della Polizza
La presente polizza decorre dalle ore 24 del 31.12.2019 e scadrà alle ore 24 del 31.12.2022.
Il contratto avrà una durata di 12 mesi e cesserà irrevocabilmente e senza obbligo di disdetta alla scadenza delle ore 24 del 31.12.2022.
Ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 50/2016 xx.xx. e ii., l’Ente Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un ulteriore annualità, previa adozione di apposito atto. In questo caso la Società rinnoverà il contratto alle medesime condizioni normative, il premio verrà calcolato sulla base delle informazioni sullo stato del rischio fornito dal Contraente.
La facoltà di rinnovo non è esercitabile nel caso in cui il Contraente o la Società si siano avvalsi della facoltà di recesso prevista nella presente polizza.
La Società alla scadenza del contratto si impegna a concedere una proroga temporanea della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza, finalizzata all'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione della nuova assicurazione.
Gli iniziali aventi diritto entreranno in assicurazione con effetto dalle ore 24 del 31/12, dietro pagamento del relativo premio, come specificato al successivo punto. Per gli Assicurati che entreranno in garanzia successivamente, il premio iniziale sarà invece commisurato al periodo intercorrente tra la data di inizio delle rispettive coperture e la data di ricorrenza annuale immediatamente successiva.
Art. 4 – Variazione degli assicurati in corso di contratto
La copertura per ciascun Assicurato decorre dalla data comunicata dal Contraente e si intende:
a) dalle ore 24 della data di decorrenza della polizza per tutti coloro che rientrano nello stato del rischio al 31.12.2019 comunicato dal Contraente alla Compagnia precedentemente alla stipula del contratto o confermando lo stato di rischio pubblicato in sede di gara.
b) dalle ore 24.00 della data di acquisizione del diritto all’assicurazione per nuove assunzioni e promozioni successive alla data di cui al punto a)
e termina dalla data in cui è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro.
Alla data di inizio della presente polizza il Contraente fornisce alla Società l’elenco degli assicurati da includere in assicurazione precisando per ciascuno di essi: cognome, nome, data di nascita, sesso, codice fiscale, capitale da assicurare.
Il Contraente si impegna a comunicare alla Società ogni variazione in entrata e in uscita che intervenga nel corso dell’annualità assicurativa. Le variazioni del personale assicurato potranno essere fornite alla Società anche attraverso un tracciato riepilogativo che dovrà essere inviato, in formato elettronico, entro i cinque giorni successivi alla chiusura del mese a cui fanno riferimento.
Sulla base di tali comunicazioni, la Società procederà all’emissione delle appendici di variazione.
La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Si ricorda che l’ammissione nell’assicurazione, in relazione all’entità dei capitali richiesti, avviene secondo i termini riportati nelle Condizioni di Assicurazione; la documentazione necessaria per la valutazione del rischio viene trasmessa alla Società dal Contraente, per il tramite del Broker incaricato.
Art. 5 - Pagamento del premio e delle regolazioni
La copertura verrà prestata dalla Società dietro pagamento da parte del Contraente di premi commisurati al tasso della tariffa adottata allegata alla presente polizza; la prima rata di premio e il premio delle rate successive e delle eventuali appendici devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di consegna del contratto delle quietanze o delle appendici al Contraente in deroga all’art.1901 c.c.
Il premio annuale alla data di decorrenza della copertura, verrà pagato in unica rata, dietro presentazione da parte della Società dell’elenco riepilogativo degli assicurati, dei capitali e dei premi dovuti per ciascun Assicurato.
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
• Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa. L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente Polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Il Premio alla firma decorre dalle ore 24 del 31/12/2019 fino alle ore 24 del 31/12/2022.
Art. 6 – Documenti contrattuali
La Società rilascerà al Contraente:
1) all’inizio del contratto e all’inizio di ogni anno successivo, la Polizza con elenco degli Assicurati risultanti in garanzia al 31/12, comprensiva dei capitali e dei premi;
2) in corso d’anno le appendici di variazione degli Assicurati;
Il premio relativo alle appendici di variazione di cui al punto 2 dovrà essere versato entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione stessa.
Art. 7 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società si obbliga a fornire al Contraente, alle scadenze annuali, il dettaglio di tutti i Sinistri denunciati così impostato:
- Sinistri riservati, con indicazione dell’importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del Sinistro stesso;
- Sinistri liquidati, con indicazione dell’importo liquidato;
- Sinistri respinti e senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni.
Tutti i Sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del Sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell’evento e data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d’accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i Sinistri denunciati.
Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.
In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso in caso di Sinistro, la statistica dettagliata dei Sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.
Art. 8 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società Aon Spa in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii. L’attuale remunerazione del Broker che resta a totale carico delle compagnie è stabilita nella misura pari all’4 % sul premio imponibile.
Il Contraente dichiara che è in corso la procedura di affidamento dell’incarico di brokeraggio, che prevede aliquota provvigionale nella misura del 12 % sul premio imponibile come indicato nel relativo disciplinare di gara, tale aliquota verrà riconosciuta dalla Società assicuratrice in occasione del primo rinnovo annuale utile successivo al nuovo incarico di brokeraggio.
Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Xxxxxx, alla Società.
Il Contraente, l’assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla Società si intenderà come fatta dal contraente/assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.
Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 xx.xx. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto.
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010 ss.mm.i.. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo.
Art. 10 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 11 — Assicurazioni presso diversi assicuratori
Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi.
Art. 12— Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 13 — Estensione territoriale
Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero.
Art. 14 — Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, e-mail, o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto, alla Società per il tramite del Broker. Analoga procedura sarà adottata dalla Società nei confronti del Contraente.
Art. 15— Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
STATO DEL RISCHIO – PERSONE ASSICURATE
CODICE FISCALE | Sesso | Capitale |
XXXXXX00X00X000X | F | € 220.000,00 |
CLMNLN62B03F205H | M | € 220.000,00 |
GRMGRG61H18D612R | M | € 220.000,00 |
FLZVCN55M01A110U | M | € 220.000,00 |
NZZDNT75E66H501A | F | € 220.000,00 |
MLCPLN52E27H501Z | M | € 220.000,00 |
Scomposizione del premio
Premio netto | Imposte | Premio LORDO |
€………….. | €………. | €…………. |
L'ASSICURATO LA SOCIETÀ