DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
27000 - SETTORE PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI, SPORT
22301 - SERVIZIO SPORT
22301 - SERVIZIO SPORT
Responsabile: XXXXXXXX XXXXXXX
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
Protocollo N° 0118430/2019 del 01/07/2019 10:19:24 - DETERMINA
OGGETTO: CONCESSIONE D'USO ESCLUSIVO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI CALCIO DI QUARTIERE SITO IN VIA PAISIELLO/GENTILI A MONZA
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che il Comune di Monza è proprietario del campo sportivo di calcio di via Paisiello, la cui gestione è stata affidata all´Associazione sportiva dilettantistica San Xxxxx calcio sino al 30/06/2019 (convenzione prot. n. 15862 del 10/02/2015 reg. n. 42);
Atteso che l´Amministrazione comunale ritiene, non disponendo di risorse interne per la conduzione diretta degli impianti, di poter conseguire risultati di efficacia, efficienza ed economicità nella gestione dell´impianto sportivo, avvalendosi di soggetti privati che possano altresì garantire le finalità pubbliche di tali strutture;
Preso atto che, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 153/2019 del 18/06/2019, è stato disposto di rinnovare l´assegnazione in concessione dell´impianto sportivo di quartiere di via Paisiello mediante una procedura ad evidenza pubblica che garantisca i principi di trasparenza e di parità di trattamento;
Ritenuto pertanto di provvedere all´indizione della selezione pubblica di affidamento dell´impianto sportivo oggetto del presente provvedimento, sulla base dei seguenti indirizzi approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 153/2019:
- provvedere all´aggiudicazione mediante il criterio dell´offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di garantire l´analisi ottimale delle proposte di gestione dell´impianto;
- mettere a disposizione gratuitamente l´impianto al mattino dei giorni feriali, su richiesta del Comune, per le scuole dell´obbligo e/o le Associazioni di volontariato per lo svolgimento di attività a favore di diversamente abili e di anziani;
- riservare al Comune l´accesso incondizionato e gratuito, fatta salva la priorità dei campionati di calcio societari, per attività organizzate direttamente dal Comune o dalle istituzioni scolastiche con il patrocinio dello stesso, a livello sportivo e ricreativo, con preavviso di almeno 15 giorni, salvo causa di forza maggiore e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse, per un numero massimo di 8 giornate annue (utilizzi compresi nella sola fascia antimeridiana o pomeridiana saranno computati come mezza giornata);
- stabilire, quale requisito per la partecipazione alla selezione pubblica, la condizione di non essere già titolare della gestione di impianti sportivi nel territorio del Comune di Monza, comprendenti almeno un campo di calcio regolamentare a 7, con contratto di gestione in scadenza a partire dalla fine della prossima stagione sportiva (2019/2020);
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- prevedere, tra gli oneri a carico della concessionaria, gli interventi di manutenzione ordinaria dell´edificio, delle attrezzature e degli impianti sportivi per il mantenimento in funzionamento degli stessi nonchè la voltura e i consumi delle utenze;
- mantenere, entro il limite massimo del 10% dei ricavi, l´entità delle attività commerciali, pena la revoca della concessione e il conseguente avvio della procedura per un nuovo affidamento;
- porre a carico del nuovo aggiudicatario, nel caso l´impianto venisse affidato a soggetto diverso dall´attuale concessionario, l´obbligo di corrispondere al concessionario uscente il valore delle opere autorizzate con deliberazione di Giunta Comunale n. 153/2019, determinato in misura corrispondente al residuo valore non ammortizzato pari a € 69.852,23.=;
Considerato che:
- il canone annuo, calcolato sulla base dei criteri fissati con propria deliberazione di indirizzo n. 98/2017, corrisponde ai seguenti valori:
· € 6.904,79 oltre iva, determinato abbattendo il valore di € 8.123,28.= (pari al 30% dei costi di ammortamento del bene, determinati sulla base del valore fiscale residuale definito nel conto patrimoniale dell´Ente) in funzione dello stato di conservazione dell´impianto, valutato come "buono" (abbattimento del 15%);
- a fronte dell´obbligo di riconoscimento delle opere realizzate dalla concessionaria uscente, è previsto uno scomputo parziale, rispetto al canone per l´intera durata della concessione, nella misura di € 69.852,23.=;
- il canone annuo dovuto, che sarà soggetto al rialzo in sede di offerta economica in sede di gara, corrisponderà pertanto al valore di € 2.247,97 + iva (cioè € 6.904,79 - € 69.852,23:15) e sarà corrisposto in interventi di manutenzione straordinaria, da concordare con l´Amministrazione Comunale;
Ritenuto congruo stabilire, in esecuzione delle già citate linee di indirizzo, valutato l´ammortamento delle opere sopra citate e realizzate a proprie spese dalla concessionaria uscente, la durata della concessione in anni 15;
Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne
Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne
Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad altri soggetti interni e/o esterni all'Ente
Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell´unità organizzativa SERVIZIO SPORT come da vigente funzionigramma;
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Vista la deliberazione di Giunta n. 41 del 26.02.2019 con la quale è stato approvato il PEG / PIANO delle PERFORMANCE 2019 - 2021 e successive variazioni;
Accertata la propria competenza in ordine all´adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e dell´art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Visto l´art. 90 comma 25 della Legge 289/2002;
Vista la L.R. 27 del 14/12/2006 che ha prescritto il principio di selezione pubblica per l´affidamento in concessione degli impianti sportivi di proprietà dell´Ente, in attuazione della Legge Finanziaria 289/2002;
Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:
E3A0601c - Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino (Dal 2019 comprende Strategia (E3B) ed Obbiettivo Operativo E3B0601f - Realizzazione e manutenzione delle strutture per la pratica sportiva);
D E T E R M I N A
1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa e parte integrante del presente provvedimento, una selezione pubblica per l´affidamento della concessione in uso esclusivo dell´impianto comunale di quartiere di via Paisiello, da aggiudicarsi con il criterio dell´offerta economicamente più vantaggiosa, ad un canone annuo pari a € 2.247,97 + iva (importo a base d´asta soggetto al rialzo in sede di offerta economica);
2) di stabilire che il pagamento del canone avverrà con la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria a carico del concessionario, previa autorizzazione dell´Amministrazione Comunale, con la possibilità di utilizzare le quote relative agli anni successivi. Diversamente la quota di opere non realizzate che dovesse risultare a credito dell´Amministrazione, al termine della concessione, verrà corrisposta in moneta;
3) di prevedere una durata contrattuale in anni 15;
4) di mettere a disposizione gratuitamente gli impianti al mattino dei giorni feriali, su richiesta dal Comune, per le scuole dell´obbligo e/o le Associazioni di volontariato per lo svolgimento di attività a favore di diversamente abili e di anziani;
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5) di riservare al Comune l´accesso incondizionato e gratuito, fatta salva la priorità dei campionati di calcio societari, per attività organizzate direttamente dal Comune o dalle istituzioni scolastiche con il patrocinio dello stesso a livello sportivo e ricreativo, con preavviso di almeno 15 giorni, salvo causa di forza maggiore e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse per un numero massimo di 8 giornate annue (utilizzi compresi nella sola fascia antimeridiana o pomeridiana saranno computati come mezza giornata);
6) di stabilire, quale requisito per la partecipazione alla selezione pubblica, la condizione di non essere già titolare della gestione di impianti sportivi comunali presente sul territorio di Monza, comprendenti almeno un campo di calcio regolamentare a 7, con contratto di gestione in scadenza a partire dalla fine della prossima stagione sportiva (2019/2020);
7) di prevedere, tra gli oneri a carico della concessionaria, gli interventi di manutenzione ordinaria dell´edificio, delle attrezzature e degli impianti sportivi per il mantenimento in funzionamento degli stessi e l´obbligo della voltura delle utenze;
8) di fissare l´obbligo per il concessionario di mantenere, entro il limite massimo del 10% dei ricavi, l´entità dei ricavi da attività commerciali, pena la revoca della concessione e il conseguente avvio della procedura per un nuovo affidamento;
9) di porre a carico del nuovo aggiudicatario, nel caso l´impianto venisse affidato a soggetto diverso dal concessionario uscente, l´obbligo per l´aggiudicatario subentrante di corrispondere al concessionario uscente il valore delle opere realizzate, determinato in misura corrispondente al residuo valore non ammortizzato pari a € 69.852,23.=(in ragione dell´ammortamento annuo previsto per legge);
10) di approvare la bozza di avviso di selezione ed i relativi modelli di partecipazione alla gara, allegati al presente provvedimento;
11) di dare atto che l´entrata annua complessiva prevista verrà accertata con separato atto contestualmente all´aggiudicazione della concessione;
12) di prevedere eventuale proroga tecnica, ai sensi dell´art .106 comma 11 del
D. Lgs 50/2016 della concessione in scadenza (Rep. 15862 del 10/02/2015 reg.
n. 42) con la società ASC San Xxxxx calcio fino ad espletamento della selezione di affidamento della concessione in uso.
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG)
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Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP)
Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale
(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall’Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.
La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.
Il documento informatico originale è stato sottoscritto con i seguenti certificati di firma digitale:
Nome e cognome: XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX Codice fiscale: XXXXXX00X00X000X
Autorità Certificativa: Namirial CA Firma Qualificata Sottoscritto il: 01/07/2019 10:09:24 CEST
Numero di serie del certificato di firma digitale: 4EB42C9BF0D6C249
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*(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)
Copia prodotta in data: 01/07/2019
CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO
IN CONCESSIONE D’USO ESCLUSIVO DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI CALCIO DI QUARTIERE
SITO IN VIA PAISIELLO/GENTILI
- MONZA -
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INDICE
Parte I - Prestazioni oggetto della concessione
Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE Art. 2 - FINALITÀ DELLA CONCESSIONE
Art. 3 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA´ SPORTIVE E RICREATIVE
Art. 4 - PROMOZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA´ E UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
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Art. 5 - ONERI DEL CONCEDENTE
Art. 6 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO Art. 7 - ONERI DEL CONCESSIONARIO
Art. 8 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA Art. 9 - INNOVAZIONI E/O MIGLIORIE
Art. 10 - BAR RISTORO
Art. 11 - STRUMENTI DI CONTROLLO DEGLI INTERVENTI
Art. 12 - GESTIONE DELLA SICUREZZA - REGISTRI ANTINCENDIO Art. 13 - MANIFESTAZIONI APERTE AL PUBBLICO
Art. 14 - TARIFFE DI ACCESSO ED ORARI Art. 15 - PUBBICITA´
Art. 16 - SUB CONCESSIONE
Art. 17 - VERBALE DI CONSEGNA E RESTITUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO
Parte II - Clausole contrattuali
Art. 18 - DURATA DELLA CONCESSIONE
Art. 19 - PERSONALE ADDETTO E TUTELA DELLO STESSO Art. 20 - DEPOSITO CAUZIONALE
Art. 21 - RESPONSABILITA´ E ASSICURAZIONI Art. 22 - CANONE DI CONCESSIONE
Art. 23 - FATTURAZIONE ELETTRONICA
Art. 24 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE Art. 25 - SURROGHE E PENALI
Art. 26 - REVOCA PER PUBBLICO INTERESSE
Art. 27 - VICENDE SOGGETTIVE DEL CONCESSIONARIO Art. 28 - RECESSO
Art. 29 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA´ DEI FLUSSI FINANZIARI
Art. 30 - CONTROVERSIE Art. 31- PRIVACY
Art. 32 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE
Art. 33 - STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE - SPESE, IMPOSTE E TASSE
Parte I - PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Art. 1 - Oggetto della concessione
Il Comune di Monza concede alla società/associazione la
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gestione in concessione d´uso esclusivo del campo sportivo di calcio sito in via Paisiello/Gentili, identificato nel Foglio 117 Mappale 377 e Foglio 116 Mappale 213, e composto da:
- un campo di calcio regolamentare a 7 in superficie sintetica, dotato di impianto di illuminazione;
- un campo di calcetto in superficie sintetica;
- un corpo fabbricato in muratura comprendente: n. 2 spogliatoi atleti con relativi servizi e docce e uno spogliatoio arbitro con relativo servizio e doccia;
- locale uffici/segreteria;
- locale magazzino;
- locale bar;
- 2 locali con gruppi di servizi igienici;
- una tribunetta esterna;
il tutto su un´area di mq 7.520, oltre alle aree di accesso, vialetti pedonali, alberature, impianti elettrici, idraulici e qualsiasi altro impianto od attrezzatura accessoria compresi entro le recinzioni del centro sportivo.
L´impianto, meglio individuato e descritto nell´allegata planimetria, è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e perfettamente noto al Concessionario.
Art. 2 - Finalità della concessione
Interesse e obiettivo principale del concedente è quello di favorire, nell´ambito dell´utilizzo, la promozione sportiva di base e lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con le destinazioni d´uso delle strutture e delle attrezzature. Il concessionario si obbliga ad utilizzarli e gestirli secondo le previsioni di cui alla presente convenzione, nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all´avviso di selezione pubblica, nonché della proposta di gestione pluriennale (all. c) presentata dal "Concessionario" in sede di selezione.
È quindi vietata, pena la risoluzione della concessione, ogni destinazione diversa della struttura, non autorizzata dal concedente.
Art. 3 - Programmazione delle attività sportive e ricreative
In attuazione della proposta di gestione pluriennale di cui al precedente articolo 2, il Concessionario trasmette al Concedente, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione (per il primo anno) e successivamente entro il 30 luglio di ogni anno, il programma dettagliato di utilizzo degli impianti sportivi e degli spazi ricreativi per la stagione sportiva dell´anno successivo. Sono escluse dal suddetto programma le attività dipendenti da calendari che, alla data del 30 luglio, siano ancora in corso di definizione in quanto in attesa di convalide da parte delle Federazioni o di
calendari sovra territoriali. Per tali attività il concessionario ne trasmette la programmazione entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui i calendari predetti siano stati resi ufficiali.
Il programma dettagliato di utilizzo dovrà indicare gli orari di apertura degli impianti sportivi di calcio e gli utilizzi del Concessionario per la realizzazione delle attività sportive, in modo da garantire sempre il servizio sul territorio comunale per la libera utenza e favorire la fruizione da parte degli utenti, nei limiti di cui al successivo art. 6, penultima alinea.
Al fine della verifica dell´attuazione della proposta di gestione pluriennale, il Concessionario trasmette al Concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, la relazione analitica riportante i dati numerici relativi all´utilizzo degli impianti sportivi (gruppi e numero utenti medi settimanali distinti per periodo invernale ed estivo, tipologia di attività svolta, numero accessi alla struttura, ecc.…).
Art. 4 - Promozione ed organizzazione delle attività e utilizzo degli impianti
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Il Concessionario conviene con il Concedente che l´impianto deve mantenere una funzione pubblica; lo stesso, infatti, deve consentire che, per tutta la durata della convenzione, il centro sportivo sia realmente aperto alla comunità e all´intero associazionismo sportivo sociale e culturale senza distinzione di sorta (fede, razza, sesso od altro) nei limiti e con le modalità previsti dalla presente concessione. Sono escluse feste, quali manifestazioni partitiche e/o di movimenti politici, con il conseguente divieto di utilizzare, in tutto od in parte, gli impianti concessi per attività non direttamente riconducibili al corretto utilizzo delle strutture o ed alla loro permanente disponibilità nel patrimonio indisponibile dell´Ente, salvo quando richiesto dal Concedente per scopi di interesse pubblico.
Il Concessionario, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi sugli impianti, è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni:
- al mattino dei giorni feriali, se richiesto dal Concedente, l´impianto sarà messo a disposizione gratuitamente delle scuole dell'obbligo e/o delle Associazioni di volontariato per lo svolgimento di attività a favore di portatori di handicap e di anziani.
Il Concedente si riserva l´accesso incondizionato e gratuito, fatta salva la priorità dei campionati di calcio societari, per attività/manifestazioni organizzate direttamente dal Comune e/o organizzate da Associazioni sportive locali o dalle istituzioni scolastiche con il patrocinio dello stesso Comune a livello sportivo e ricreativo, con preavviso di almeno 15 giorni, salvo causa di forza maggiore, e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse per un numero massimo di 8 giornate annue (utilizzi compresi nella sola fascia antimeridiana o pomeridiana saranno computati come mezza giornata). Il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità degli impianti sportivi ed è tenuto a provvedere direttamente all´eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente al Concedente situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte dello stesso, al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia.
Art. 5 - Oneri del Concedente
Sono a carico del Concedente gli interventi di manutenzione straordinaria relativamente alla copertura e alle strutture portanti.
Ogni altro intervento non compreso fra quelli indicati è a carico del Concessionario, nei limiti di cui al successivo art. 8.
Per i fabbricati ed impianti eventualmente realizzati dal concessionario, previa procedura autorizzativa da parte del Concedente, la manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico del Concessionario stesso sino alla scadenza della convenzione, senza diritto al riconoscimento di corrispettivo alcuno da parte dello stesso.
Art. 6. - Obblighi del Concessionario
Con la sottoscrizione del presente atto, il Concessionario si obbliga:
- ad installare, all´ingresso di ciascun impianto, un cartello recante la dicitura "Comune di Monza- campo di calcio via Paisiello/Gentili" delle dimensioni di mt. 2 per mt. 1 circa, che contenga gli orari di apertura del centro (assumendo come standard minimo l´offerta di gara) e il simbolo del Comune di Monza, nonché a citare tale intestazione in tutte le comunicazioni al pubblico;
- a non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo preventivo consenso scritto da parte del Concedente;
- ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all´atto della consegna ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;
- a segnalare immediatamente al Concedente tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
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- a tenere indenne il Concedente da qualunque azione che possa essere loro intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall´esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;
- ad applicare le tariffe di accesso agli impianti per servizi indifferenziati allegate alla presente convenzione (Allegato B);
- a segnalare al Concedente le necessità di interventi straordinari alle strutture ed ai campi di gioco e a richiedere l´autorizzazione qualora siano di competenza del concessionario;
- a non introdurre veicoli a motore (a qualsiasi titolo e causa) nell´area di sedime degli impianti, ad eccezione delle aree di parcheggio limitrofe esterne, salvo che per l´ingresso e la sosta esclusivamente deputate al carico ed allo scarico delle merci, limitatamente al tempo per ciò necessario;
- ad effettuare gli interventi ed a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, nei limiti di cui al successivo art. 8, comprese le alberature e le aree verdi, necessarie ed indispensabili per il buon funzionamento degli impianti oggetto della presente convenzione e al fine di assicurare costantemente la loro agibilità, il mantenimento in stato di perfetta efficienza, oltre l´idoneità all´uso della struttura, delle sue pertinenze e degli impianti in essa presenti, anche sotto il profilo igienico sanitario;
- ad assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile;
- a stipulare i contratti ed assumere a proprio carico le spese di pulizia, di telefono, per l´energia elettrica, per il riscaldamento, per la fornitura di acqua potabile, compresi i consumi e le quote fisse, e comunque tutte le spese per le utenze di cui necessitano gli impianti;
- a provvedere, entro la data di affidamento delle attività, ad intestare a proprio nome i contratti di utenza relativi agli impianti esistenti, ovvero a rimborsare integralmente all´attuale intestatario, previo accordo con il medesimo, le spese nel frattempo da esso sostenute a tale titolo e, in ogni caso, a provvedere alla diretta intestazione dei contratti di utenza entro 30 giorni dalla data di approvazione dell´affidamento in uso;
- a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza;
- ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico del Concedente, senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo;
- a garantire che le attività poste in essere nell´ambito della normale gestione del centro sportivo non comportino inconvenienti o disagi di sorta ai residenti nelle aree limitrofe;
- a garantire, nel caso di gare e/o manifestazioni aperte al pubblico, il rigoroso rispetto
della normativa vigente in materia di sicurezza per gli spettatori, assicurando la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza o danni verso persone o cose;
- ad assumere a proprio carico l´onere, nel caso di gare e/o manifestazioni aperte al pubblico, dell´ottenimento delle prescritte autorizzazioni di legge;
- a prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport che il Concedente proporrà di attuare, in accordo con le parti, nel corso di ogni anno;
- a presentare entro il 30 luglio di ogni anno, oltre alla programmazione delle attività prevista dall´art. 3, una relazione riepilogativa delle iniziative effettuate per l´uso pubblico del centro;
- a presentare annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo di gestione della società come specificato all´articolo 11 "strumenti di controllo degli interventi";
- a presentare annualmente entro il 30 settembre una relazione analitica riportante i dati numerici come previsto dall´art. 3 comma 2 "programmazione delle attività sportive e ricreative";
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- mantenere nel limite massimo del 10% dei ricavi complessivi, l´entità dei ricavi da attività commerciali, pena la revoca della concessione e il conseguente avvio della procedura per un nuovo affidamento;
- a restituire gli immobili e gli impianti, al termine della convenzione, in condizioni tali da essere funzionalmente adeguati alla loro destinazione.
Art. 7 - Oneri del Concessionario
Il Concessionario è tenuto a provvedere ai seguenti interventi di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, da effettuare nel rispetto della normativa vigente, di cui si dà un elenco a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
- riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni;
- riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;
- riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzioni di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di riscaldamento;
- manutenzione di quadri elettrici in genere, con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;
- manutenzione dei gruppi elettrogeni;
- verifica periodica degli idranti e degli estintori;
- verniciatura periodica dei pali in ferro, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti: riparazione e sostituzione della rete di recinzione e reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree;
- manutenzione dei pozzi artesiani;
- riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde (il concessionario si impegna a conservare e migliorare il patrimonio e gli spazi verdi esistenti nell´impianto al momento della consegna);
- riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva, quali: panchine, porte di gioco, ecc.;
- vuotatura delle fosse biologiche e pulizia periodica dei pozzetti;
- verifica periodica annuale degli impianti elettrici;
- verifica biennale di impianti di messa a terra.
È fatto divieto al Concessionario di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti esistenti senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta dell´Ufficio Concessioni impianti sportivi a terzi.
Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive il concessionario potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando il Concedente estraneo a qualsiasi rapporto con essi, restando altresì indenne e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, fatta salva l´osservanza di quanto disposto al successivo art. 16.
Art. 8 - Interventi di manutenzione straordinaria
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Spetta al Concessionario la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria dell´intero complesso sportivo, identificati dall´Amministrazione Comunale e/o che si rendessero necessari durante il periodo contrattuale, per un importo annuo pari a € 2.247,97. = esclusa iva (importo a base d´asta a soggetto a rialzo) per tutta la durata della concessione, al fine di intervenire tempestivamente in caso di necessità nonché di adeguamento normativo. Qualora fosse necessario, si utilizzeranno le quote relative agli anni successivi, solo a seguito di specifica autorizzazione da parte dell´Amministrazione Comunale.
L´indicazione di massima delle opere di manutenzione straordinaria a carico del concessionario, con relativa stima di massima del loro valore è la seguente:
Sostituzione caldaia e installazione di estrattori d´aria per spogliatoi | € 30.000,00 | (tempistica da concordare) |
Omologazioni e certificazioni componenti impiantistiche ed edilizie comprensive di professionali | € 3.700,00 | (entro un anno dalla data di consegna impianto) |
Su opportuna indicazione dell´Ufficio tecnico competente, o comunque con cadenza annuale, saranno fissate delle riunioni tra Concessionario e Direttore del contratto finalizzate alla verifica dell´andamento del contratto sia per gli aspetti gestionali che per gli aspetti tecnici legati alle opere conto canone, definendone la loro programmazione.
Qualora la cifra prevista per manutenzione straordinaria non venga spesa nel corso di una stagione, la stessa andrà a sommarsi alla cifra dell´anno successivo e così via per tutta la durata della concessione. La somma residua non spesa al termine della Concessione dovrà essere corrisposta in moneta al Concedente entro il termine di tre mesi dalla data di riconsegna dell´impianto.
In linea di massima la programmazione degli interventi dovrà garantire l´efficienza delle componenti dei fabbricati al termine della concessione.
Qualsiasi necessità di intervento dovrà essere preventivamente segnalata dal Concessionario al Concedente e viceversa, e gli interventi dovranno essere effettuati, previa autorizzazione, in accordo e sotto il diretto controllo dell´Amministrazione Comunale.
Le opere saranno riconosciute solo se preventivamente autorizzazione e documentate, a consuntivo, sull’avvenuta spesa e relative certificazioni.
Sono comprese nelle spese a contratto gli oneri per eventuali incarichi professionali.
Sono a carico del Concessionario anche tutti gli adempimenti di cui al decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Le opere e gli interventi, una volta positivamente collaudati, faranno parte del patrimonio del Comune di Monza ed andranno ad aggiungersi alla dotazione di concessione.
Art. 9 - Innovazioni e/o migliorie
Qualsiasi innovazione, modifica, miglioria o addizione il concessionario volesse apportare all'impianto, a proprie spese, dovrà comunque essere preventivamente autorizzata dal Concedente.
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Il progetto definitivo di eventuali opere di miglioria dovrà, nella versione definitiva (quale risulta descritta dall´Articolo 23, settimo comma, d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni regolamentari), essere corredato, ove necessario, dal piano di sicurezza ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. Tale progetto sarà sottoposto al preventivo esame dell´Amministrazione che provvederà a formulare la propria valutazione, con le eventuali indicazioni modificative e sostitutive, entro trenta giorni dal ricevimento del progetto completo in ogni sua parte. Il Concessionario si impegna a produrre gli elaborati corretti o modificati secondo le indicazioni impartite dal Concedente; dette correzioni o modificazioni non dovranno comportare una spesa complessiva - per ciascun intervento - inferiore a quanto previsto dal progetto presentato.
Il Concedente dovrà approvare il progetto esecutivo delle opere, con conseguente avvio dell´iter autorizzatorio.
Per ciascun opera dovrà essere predisposto, se ritenuto necessario dal RUP, il progetto esecutivo redatto con le modalità previste dal quinto comma del richiamato Articolo 23 del d.lgs. n. 50/2017 e successive modifiche e integrazioni. I lavori saranno eseguiti in conformità alle prescrizioni del Concedente in ottemperanza alla normativa vigente. Le operazioni di collaudo saranno effettuate, a spese del concessionario, a cura di collaudatore/i nominato/i dal Concedente. Le operazioni di collaudo, alle quali il concessionario si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione (ivi comprese le opere di rifacimento e/o di integrazione ordinate dal collaudatore per rendere le opere conformi al progetto e perfettamente utilizzabili), dovranno essere ultimate entro sessanta giorni dal loro inizio, salve le prove che richiedono particolari condizioni per essere eseguite.
Art. 10 - Bar-ristoro
Al Concessionario è affidata la gestione del bar ristoro all´interno dell´impianto sportivo. Alla scadenza del presente contratto il bar e i suoi arredi diverranno di proprietà comunale, senza che alcun indennizzo sia dovuto al Concessionario.
Al Concessionario è riconosciuta, altresì, la facoltà di installare, in luoghi del Centro sportivo, preventivamente concordati con i competenti uffici comunali, distributori automatici di bevande e alimenti.
Per la gestione del bar-ristoro, il concessionario deve chiedere ed ottenere le prescritte autorizzazioni di legge, così come relativamente ai distributori automatici di alimenti e bevande.
Il Concessionario, contestualmente alla presentazione delle istanze volte ad ottenere il rilascio da parte dei competenti uffici delle licenze e/o autorizzazioni prescritte, per lo svolgimento delle predette attività, dalla legge o dai regolamenti e, in particolare, dal Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S), deve presentare al Settore Progettazioni, Manutenzioni, Sport specifica comunicazione relativa all´avvenuta presentazione delle stesse.
Sono a carico del concessionario gli adeguamenti necessari ad ottenere le licenze e le autorizzazioni necessarie all´esercizio del bar.
Eventuali spese di arredo e di adeguamento della zona bar/ristorante sono a totale
carico del Concessionario. Alla scadenza del presente contratto il bar ed i suoi arredamenti diverranno di proprietà dell´Amministrazione, senza che alcun indennizzo sia dovuto al concessionario e non si sommano alle spese di cui all´art. 7.
Quando lo svolgimento di tale attività complementare comporti la trasformazione a carattere permanente della destinazione di alcuni locali, il Concessionario, prima di avviare i relativi iter autorizzatori presso i competenti uffici, deve ottenere apposito "nulla osta" dal Settore Progettazioni, Manutenzioni, Sport del Comune, volto a verificare il carattere non pregiudizievole delle attività stesse nei confronti del servizio in gestione.
I prezzi delle consumazioni devono essere esposti in modo visibile e non devono superare quelli di mercato degli esercizi pubblici privati. Non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore a quanto disposto dalla normativa vigente.
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Il concessionario, ai sensi dell´art. 9 del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, deve rispettare, oltre alla normativa stabilita dalla legge vigente in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, tutte le prescrizioni che la autorità di pubblica sicurezza preposta riterrà di imporgli, nel pubblico interesse. Le autorizzazioni in argomento saranno rilasciate al Concessionario e non potranno avere validità superiore al periodo di durata del presente contratto.
L´espletamento delle attività complementari dà diritto al concessionario di trattenere per sé gli introiti derivanti dalla gestione, nei limiti di cui all´art. 6 penultimo alinea.
Il Concessionario può svolgere l´attività in oggetto direttamente o affidandola a terzi, senza che ciò costituisca sub-concessione o cessione parziale del presente contratto, nel rispetto delle procedure di cui al successivo art. 16.
Art. 11- Strumenti di controllo degli interventi
Il Concessionario deve presentare al Concedente, entro il 30 settembre di ogni anno di durata del contratto, il bilancio consuntivo relativo all´anno sportivo passato corredato dal relativo verbale di approvazione dell´organo statutario preposto e il bilancio preventivo. Il concessionario è obbligato a fornire, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento di un´eventuale specifica richiesta scritta, i chiarimenti ed i documenti che il Concedente riterrà necessari per il completo esame del quadro di cui sopra.
Su indicazione del competente Ufficio tecnico, o comunque a cadenza annuale, saranno stabilite riunioni tra il Concessionario e il Direttore del contratto finalizzate alla verifica dell´andamento del contratto, sia per quanto riguarda gli aspetti gestionali che per quelli tecnici legati alla realizzazione delle opere conto canone.
Il Concedente, a mezzo dei propri funzionari o di incaricati autorizzati, può accedere all´impianto sportivo e ai singoli impianti o locali del medesimo, in qualunque tempo e senza obbligo di preavviso, allo scopo di accertare:
- l´esatta osservanza da parte del concessionario delle prescrizioni previste nel presente atto;
- la regolare effettuazione delle operazioni di manutenzione atte a mantenere l´impianto in condizioni di funzionalità ed efficacia e ad adeguarlo alle prescrizioni previste dalla legge o dai regolamenti.
Il Concessionario dovrà, inoltre, tenere un libretto manutenzioni aggiornato e compilato dalle ditte specializzate che dovessero intervenire.
A seguito delle ispezioni e dei controlli effettuati, qualora venissero accertate inadempienze contrattuali o, comunque, situazioni di pericolo per gli utenti dell´impianto e per il personale ai medesimi adibito, il Concedente intima al Concessionario l´esecuzione dei lavori dovuti in base alla presente convenzione e comunque necessari a garantire la sicurezza nell´impianto gestito, inviando formale diffida e assegnando un termine temporale per provvedere. Nel caso di persistenza nel comportamento omissivo, allo scadere del periodo indicato nella diffida, il Concedente si riserva di valutare l´applicazione di penali proporzionate alla gravità dell´inadempimento commesso, salvo i casi di revoca previsti dalla presente convenzione.
Nelle more di realizzazione degli interventi volti al ripristino della sicurezza negli impianti sportivi, qualora la situazione di pericolo sia confermata dal Comune, il Concessionario ha l´obbligo di interdire l´accesso agli impianti da parte degli utenti fruitori.
Il Concessionario non avrà diritto ad alcun corrispettivo, rimborso o indennizzo nel caso in cui si rendesse necessaria l´interruzione, anche solo parziale, del servizio per consentire la realizzazione di interventi presso gli immobili affidati.
Art. 12 - Gestione della sicurezza - registri antincendio
Per tutta la durata del presente contratto, il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza, ai sensi dell´art.19 del DM 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l´esercizio degli impianti sportivi" e, alla luce del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151, deve provvedere a:
- nominare il Responsabile della Sicurezza, il quale deve espressamente accettare l'incarico;
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- predisporre il Piano di Gestione della Sicurezza, finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza;
- installare/integrare la necessaria segnaletica di sicurezza, per l´individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso e dei mezzi e impianti antincendio;
- predisporre la planimetria generale per le squadre di soccorso, da esporre all´ingresso dell´impianto, con l´indicazione di: scale e vie di esodo; dei mezzi e degli impianti di estinzione degli incendi; dei dispositivi di arresto dell´impianto elettrico, dell´impianto di distribuzione del gas e del sistema di ventilazione; del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme; degli impianti e dei locali con rischio speciale; degli spazi calmi;
- predisporre le planimetrie d'orientamento, da esporre in prossimità delle vie di esodo dallo spazio riservato agli spettatori, con l´indicazione di: spazi calmi;
- posizionare la planimetria stessa ("voi siete qui");
- nominare il "terzo responsabile", deputato alla manutenzione e alle verifiche periodiche della centrale termica;
- aggiornare il libretto di centrale termica, con la registrazione delle verifiche periodiche e degli interventi di manutenzione effettuati;
- richiedere alla Autorità sanitaria competente (o ad altro organismo abilitato) le verifiche periodiche dell´impianto di terra e dell´impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (se presente) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 462/2001, e successive modifiche ed integrazioni, e alla conservazione dei verbali rilasciati;
- conservare le dichiarazioni di conformità degli impianti, ai sensi della vigente normativa, complete degli allegati obbligatori (certificazione requisiti professionali
C.C.I.A. e relazione materiali), rilasciate dagli installatori a seguito degli interventi effettuati sugli impianti tecnologici;
- predisporre i registri dei controlli antincendio, uno per ogni sito delle attività soggette alla prevenzione incendi, e tenerli aggiornati rendendoli disponibili in occasione dei controlli delle Autorità competenti.
La compilazione dei suddetti registri è a carico del Concessionario e riguarda tutti i controlli e gli interventi di manutenzione effettuati sugli impianti e le relative componenti, con specifica funzione antincendio.
I suddetti registri devono essere tenuti presso il Centro sportivo e, ogni sei mesi, devono essere consegnati in copia all´Ufficio Concessioni impianti sportivi a terzi gli aggiornamenti (le pagine compilate e firmate, secondo la normativa vigente).
Art. 13 - Manifestazioni aperte al pubblico
Per lo svolgimento di manifestazioni con presenza di pubblico il Concessionario dovrà
preventivamente ottenere le autorizzazioni previste dalla normativa in merito e, in qualità di soggetto responsabile, dovrà conformarsi agli obblighi di legge vigenti in materia.
Art. 14 - Tariffe di accesso ed orari
Spettano al Concessionario i proventi derivanti dall´applicazione delle tariffe per l´accesso e per l´uso dell´impianto sportivo indicate nell´allegato "B" TARIFFE, parte integrante della presente convenzione, nei limiti di cui all´ art 6 penultima alinea.
Le tariffe proposte potranno essere riviste a partire dal terzo anno di gestione sulla base degli indici ISTAT. La revisione non potrà essere superiore all´incremento, tra il dicembre dell´annualità precedente e il dicembre dell´anno antecedente a quello in cui viene operata la revisione stessa, dell´indice di variazione ISTAT dei canoni di locazione, e dovrà essere autorizzata dal Dirigente del Settore Progettazioni, Manutenzioni, Sport.
L´accertamento di applicazione di tariffe diverse da quelle prescritte, comporta l´immediata risoluzione della convenzione, previa semplice comunicazione raccomandata.
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Gli orari di apertura dovranno essere esposti su un pannello chiaramente leggibile all´ingresso di ciascun impianto (pannello recante la dicitura "Comune di Monza- campo di calcio via Paisiello/Gentili" delle dimensioni di 2 mt. per 1 mt. circa che contenga il simbolo del Comune di Monza) e dovranno rispettare quanto formulato nel progetto gestionale presentato in sede di gara.
Art. 15 - Pubblicità
È consentito al Concessionario l'esercizio di pubblicità all'interno dell´impianto sportivo, nel rispetto delle vigenti norme e tariffe in materia, previa comunicazione all´Ufficio Concessioni Impianti sportivi a terzi per quanto concerne il prodotto reclamizzato, la composizione grafica, le dimensioni e la quantità della pubblicità, nei limiti di cui all´art. 6 ultima alinea.
I contratti di pubblicità che coinvolgessero a qualunque titolo le strutture, i locali, le attrezzature o le aree pertinenti l´impianto, devono avere una durata non eccedente la durata della presente convenzione e dovranno contenere la clausola di risoluzione automatica nel caso di cessazione anticipata della presente convenzione.
È fatto obbligo al Concessionario di fornire entro i termini di legge il dettaglio della pubblicità esposta all´Ufficio Tributi del Comune, ai fini dell´applicazione della relativa imposta.
È facoltà del Comune di poter procedere a verifiche e sopralluoghi per il controllo delle suddette disposizioni.
Il Concessionario concede spazi pubblicitari idonei, in forma gratuita, al Comune per l´affissione di materiale informativo pubblicitario dello stesso, il cui contenuto non sia in contrasto o, comunque, di nocumento per l´attività commerciale eventualmente svolta dallo stesso.
Il Concessionario è tenuto al ripristino originale degli spazi utilizzati per la pubblicità.
Art. 16 - Sub-concessione
È fatto espressamente divieto al Concessionario di sub-concedere tutto o in parte e sotto qualsiasi forma il presente atto, pena di risoluzione immediata dello stesso.
È data facoltà al Concessionario di affidare a terzi i servizi sottoelencati, mediante procedura di evidenza pubblica con le modalità previste dal D.lgs. 50/2016, a soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dal suddetto decreto:
- manutenzioni;
- conduzione caldaie;
- pulizie;
- custodia e servizi di controllo.
I contratti di servizio, corredati dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Sport del Comune di
Monza - Ufficio Concessioni impianti sportivi a terzi, prima dell´attivazione del servizio.
Art. 17 - Verbale di consegna e restituzione del centro sportivo Contestualmente alla stipulazione del presente atto, viene redatto il verbale di consegna degli immobili, delle attrezzature e degli arredi di proprietà comunale, che dovranno essere riconsegnati, alla scadenza della convenzione, nelle medesime condizioni e quantità. Tale verbale, redatto e sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e, come tale, allo stesso materialmente allegato.
Il Concessionario si impegna a sostituire a cura e spese proprie i beni mobili non più utilizzabili a seguito di rottura o manomissione. Nessuna manchevolezza o inefficienza potrà essere eccepita dall´Affidatario se non segnalata nel verbale di consegna e riconosciuta dal Concedente. Resta fatta salva la disciplina dei vizi occulti.
Il Concessionario è obbligato a riconsegnare all´Amministrazione Comunale gli impianti, comprese le addizioni e migliorie, in perfetto stato di manutenzione e conservazione, libero da persone o cose, unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata.
Protocollo N° 0118430/2019 del 01/07/2019 10:19:24 - DETERMINA
Nel caso di inottemperanza l´Amministrazione Comunale procederà allo sgombero d´ufficio a spese del Concessionario, rivalendosi sulla cauzione versata e senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che gli potesse competere. All´atto della riconsegna degli impianti sportivi e dei beni mobili costituenti i centri oggetto della presente convenzione, verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale di restituzione regolare da cui si evinca la consistenza e lo stato di conservazione dei beni. Ogni danno accertato comporterà per il Concessionario, oltre al pagamento dei costi necessari per il ripristino del corretto stato manutentivo e di efficienza, l´obbligo del risarcimento.
Parte II - CLAUSOLE CONTRATTUALI
Art. 18 - Durata della concessione
La concessione avrà durata di anni ( ) dalla data di consegna del servizio e comunque sino al / / in considerazione del valore delle opere di manutenzione straordinarie che saranno poste a carico del concessionario, quale unico canone in conto opere da corrispondere al Concedente, opere definite in base allo stato di conservazione degli impianti oggetto della presente concessione al momento del loro affidamento.
È, in ogni caso, escluso il tacito rinnovo.
Art. 19 - Personale addetto e tutela dello stesso
Protocollo N° 0118430/2019 del 01/07/2019 10:19:24 - DETERMINA
Il Concessionario si impegna a garantire, permanentemente, la presenza in quantità e qualità non inferiore a quanto previsto nel progetto gestionale presentato in sede di gara dal concedente nonchè l´opera di tutto il personale necessario per assicurare la perfetta efficienza degli impianti e delle attrezzature, lo stato di perfetta manutenzione, igiene e pulizia dell´intero centro, ivi compresi gli spazi a verde, l´espletamento di tutte le attività (di istruzione, di formazione, di promozione, di assistenza e di sorveglianza) necessarie per l´integrale sfruttamento e per il positivo funzionamento del complesso sportivo, nel numero minimo e con la qualifica dichiarate in sede di gara nel progetto tecnico-gestionale; il personale dovrà essere dotato dei titoli e delle qualificazioni necessarie per l´espletamento delle attività allo stesso affidate. Il Concedente ha facoltà di chiedere e, in tal caso, il Concessionario è tenuto ad attuare - entro novanta giorni dalla richiesta - l´allontanamento di quelle persone (dipendenti od incaricati) che, con il loro comportamento, costituiscano ragione di giustificate lamentele da parte degli utenti o, comunque, intralcio al buon funzionamento dell´impianto sportivo ove, nonostante la diffida rivolta dal Concedente al Concessionario, la persona interessata non abbia adeguato il proprio comportamento alle esigenze del servizio pubblico.
Il Concedente resta estraneo a qualunque rapporto fra il Concessionario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.
Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
Articolo 20 - Deposito cauzionale
A garanzia dell´esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente
atto, il Concessionario presterà cauzione per complessive € (pari ad una
annualità di canone post abbattimento per stato di conservazione) mediante polizza fideiussoria rilasciata da banca o da primario istituto di assicurazione.
Copia della polizza dovrà essere trasmessa entro e non oltre 20 gg. dalla data di consegna degli impianti all´Ufficio Concessione impianti sportivi a terzi del Comune di Monza.
Il Comune provvederà allo svincolo della polizza al termine della concessione, previa verifica da parte degli Uffici Tecnici Comunali del puntuale e corretto adempimento degli obblighi assunti.
La garanzia prestata, contenente la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell´Ufficio Concessione impianti sportivi a terzi del Comune, garantisce la piena e perfetta esecuzione del presente atto.
Art. 21 - Responsabilità e assicurazioni
Il Concedente non assume responsabilità alcuna per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare al Concessionario nell´attuazione della convenzione per qualsiasi causa, eccezion fatta per le giornate di utilizzo gratuito dell´impianto a favore del Comune, secondo quanto previsto nel presente atto.
Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e prescrizioni impartite dall´Amministrazione, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando il Concedente da qualsivoglia responsabilità e conseguenza civile e penale.
Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezza nell´esecuzione dell´attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza.
A prescindere da eventuali conseguenze penali il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.
Protocollo N° 0118430/2019 del 01/07/2019 10:19:24 - DETERMINA
Il Concedente si riserva l´azione di rivalsa nei confronti del Concessionario, qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione dell´impianto sportivo dall´esecuzione dell´attività oggetto della convenzione.
Il Concessionario, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per l´esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, deve stipulare, per la sottoscrizione del presente contratto, una polizza assicurativa per responsabilità civile emessa da primaria compagnia di assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall´esecuzione del presente contratto, con un massimale unico per sinistro non inferiore a 3.000.000,00.= € senza limite per persona o cose.
Le polizze devono essere mantenute in vigore per l´intera durata del contratto e copia delle medesime deve essere consegnata all´Ufficio Concessione impianti sportivi a terzi. Il Concessionario deve, ogni anno, per tutta la durata della convenzione, consegnare all´amministrazione copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze.
Art. 22 - Canone di gestione
Il Concessionario si impegna a realizzare gli interventi obbligatori al fine di rendere funzionante l´impianto così come meglio descritti all´art. 8 del presente capitolato. La differenza tra il valore delle opere realizzate al netto degli ammortamenti previsti dalla vigente normativa e il canone di gestione, pari a € 2.247,97 + iva (importo a base d´asta soggetto a rialzo) dovrà essere, come risulta dall´offerta presentata in sede di gara, effettuato e contabilizzato in spese di interventi di manutenzione straordinaria autorizzati dall´Amministrazione Comunale e che saranno regolarizzati tra le parti.
Art.23 - Fatturazione elettronica
Ai sensi della legge n.244/2007 e del D.M. n.55 del 03/04/2013, le parti si danno reciprocamente atto che le fatture relative al presente contratto sono trasmesse solo ed esclusivamente in forma elettronica.
Il Codice Univoco Ufficio del Comune, al quale il Concessionario deve indirizzare le eventuali fatture elettroniche è il seguente: UF3A7H.
Art. 24 - Risoluzione della convenzione.
Oltre alle cause di risoluzione di cui all´art. 1453 del codice civile, sarà motivo di risoluzione della presente convenzione il verificarsi di uno dei seguenti casi:
- verificarsi, durante il periodo contrattuale, delle clausole di esclusione indicate dall´art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- mancata realizzazione entro i termini previsti dal presente capitolato delle opere di manutenzione straordinaria previsti all´art. 8, a seguito di diffida ad adempiere entro un congruo termine definito d´intesa tra il Servizio Sport e l´Ufficio tecnico competente;
- sospensione non autorizzata delle attività per più di n. 45 giorni consecutivi o n. 120 giorni totali non consecutivi nel corso dell´anno;
- utilizzo di personale privo dei requisiti di legge;
- ritardo nell´inizio dell´attività superiore a 90 gg. solari per cause imputabili al Concessionario;
- mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti;
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- mancata intestazione dei contratti di utenza entro il termine di 45 gg. dalla data di consegna degli impianti in concessione d´uso;
- affidamento a terzi dei servizi senza la prevista autorizzazione da parte dell´Amministrazione;
- cessione a terzi in tutto o in parte della presente convenzione;
- gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione;
- mancata presentazione delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative previste dalla presente convenzione nei termini ivi previsti e loro reintegro;
- mancato o ritardato pagamento del canone di concessione per più di due rate consecutive;
- diversa destinazione della struttura, non autorizzata dall´Amministrazione Comunale (art. 2);
- mancata osservanza dell´obbligo del concessionario relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 29).
Art. 25 - Surroghe e penali
In caso di inottemperanza ad uno o più degli obblighi di cui alla presente convenzione, il Comune provvede alla contestazione scritta, fissando un termine (che il Concessionario riconosce essere perentorio) entro il quale deve provvedere ad ottemperare alla prescrizione violata, nonché a rimuovere gli effetti perduranti della contestata violazione.
Ove il Concessionario non provveda, il Concedente procederà, mediante intervento (diretto od a mezzo di terzo all´uopo incaricato) volto a surrogare il Concessionario, erogando le prestazioni dovute e rivalendosi poi, per le spese sostenute, sulla cauzione. Entro i sessanta giorni successivi al prelievo della cauzione, il Concessionario è tenuto a reintegrare la cauzione stessa ed a consegnarla al Concedente nel suddetto termine, previo inserimento del titolo attestante l´avvenuta reintegrazione. In caso di mancata reintegrazione il rapporto di concessione s´intenderà di diritto risolto.
Al di là dei casi di risoluzione della convenzione e del risarcimento dei danni, il Concedente comminerà al Concessionario il pagamento delle seguenti penali:
- di 100,00 euro per ogni giorno di ritardo dalla richiesta, anche informale, del responsabile dell´Amministrazione nell´esecuzione di interventi posti a carico del Concessionario ai sensi della presente convenzione;
- di 100,00 euro, per ogni giorno di ritardo nell´intestazione dei contratti di utenza e nel rimborso di quanto dovuto al Concedente o al precedente intestatario;
- € 300,00 per ogni giorno di ritardo nell´avvio dell´attività sportiva della struttura dopo la data di consegna degli impianti fino ad un massimo di 90 giorni, decorsi i quali la concessione si intende risolta;
- € 300,00 per ogni mancata fruizione, imputabile al concessionario, di ogni singola giornata a disposizione del Concedente, ai sensi del precedente art. 4;
- da 100,00 euro a 300,00 euro secondo la gravità dell´infrazione, per ogni altra inosservanza degli obblighi e adempimenti contemplati dalla presente convenzione, non comportante la sua decadenza.
L´applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell´inadempienza, verso cui il concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre otto giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione della contestazione inviata dall´Amministrazione Comunale.
In caso di mancata presentazione o rigetto motivato delle controdeduzioni, l´Amministrazione Comunale procederà all´applicazione delle citate penali.
È fatto salvo il diritto dell´Amministrazione Comunale al risarcimento dell´eventuale ulteriore danno.
Art. 26 - Revoca della concessione
L´Amministrazione Comunale può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:
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1.per rilevanti motivi di interesse pubblico; 2.per gravi motivi di ordine pubblico o sanitario;
L´atto di revoca è preceduto da formale comunicazione al Concessionario con raccomandata A.R. Il Comune potrà revocare la concessione, con preavviso non inferiore ai 2 (due) mesi, per il sopravvenire di motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione. E´ prevista altresì la revoca d´ufficio in caso di inadempienza dall´obbligo di mantenimento delle attività commerciali nel limite massimo del 10% dei ricavi complessivi annuali del concessionario sulla gestione dell´impianto. La revoca della concessione da parte dell´Amministrazione Comunale sarà preventivamente comunicata ai sensi della Legge sul procedimento amministrativo (L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni).
Art. 27 - Vicende soggettive del concessionario
Tutte le operazioni societarie che comportino una variazione nell´assetto societario del concessionario, nonché gli atti di trasformazione, fusione e/o scissione che intervengano durante il periodo di vigenza del rapporto concessorio dovranno essere comunicati al Comune entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell´evento.
Entro i 60 (sessanta) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il Comune può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del rapporto concessorio, con effetti risolutivi della situazione in essere.
La tardiva comunicazione di quanto sopra comporta l´escussione della cauzione in percentuale proporzionata al numero dei giorni di ritardo.
L´importo della cauzione dovrà, quindi, essere immediatamente reintegrato dal concessionario.
L´omessa comunicazione di quanto sopra equivale, invece, a cessione della concessione e, come tale, sanzionata con l´immediata decadenza del rapporto concessorio, l´escussione della cauzione prestata a garanzia dell´adempimento contrattuale, nonché il risarcimento del danno.
Art. 28 - Recesso
Il Comune si riserva il diritto di recedere dal contratto, ai sensi dell´art. 1373 c.c., nei seguenti casi:
a) giusta causa;
b)reiterati inadempimenti del Concessionario, anche se non gravi.
Il Concessionario potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di 2
(due) mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata.
Dalla data del recesso il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune, restituendo immediatamente immobili ed attrezzature mobili e fisse adibite al servizio.
È fatta salva l´applicazione di sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni per i quali, oltre che con il deposito cauzionale ed eventuali crediti verso il Comune, il Concessionario risponde con proprio patrimonio.
Il diritto di recesso è riconosciuto altresì al Concessionario solo nel caso di cause di forza maggiore o altre gravi, sostanziali ed imprevedibili cause non imputabili allo stesso.
L´atto di recesso deve essere comunicato a mezzo di raccomandata A/R o PEC all´Amministrazione Comunale almeno 60 giorni prima.
Art. 29 - Obblighi del Concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
Protocollo N° 0118430/2019 del 01/07/2019 10:19:24 - DETERMINA
Ai sensi e per gli effetti dell´art. 3 della Legge n. 136/2010 il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque non oltre sette giorni ogni variazione relativa ai dati trasmessi (estremi del conto corrente dedicato, persone delegate ad operare sul conto e relativo codice fiscale).
Il Concessionario si impegna a richiedere analoghe dichiarazioni ai sensi del suddetto art. 3 della Legge n. 236/2010 ai soggetti terzi da lui individuati per la realizzazione dei vari servizi, assumendo tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 30 - Controversie
Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto o al medesimo connesso, fatta eccezione per quelle inerenti il corrispettivo dovuto e non contestato, saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 205 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno al Foro di Monza, fatta salva la previsione di cui all´art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Art. 31 - Privacy.
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L´Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L´informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell´ente all'indirizzo xxx.xxxxxx.xxxxx.xx.
Titolare del trattamento: Comune di Monza - Xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx - 00000 Xxxxx
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il seguente soggetto:
DPO | P.IVA | Via/Piazza | CAP | Comune | Nominativo del DPO |
LTA S.r.l. | 142433110 | Xxxxxx xxxxx Xxxxx, | 0000 | Xxxx | Xxxxxxxx Xxxxx |
09 | 25 | 6 |
Art. 32 - Rinvio a norme di diritto vigenti
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia e alle norme del codice civile in quanto applicabili.
Fanno parte integrante della presente convenzione la planimetria dell´impianto, il verbale di consegna e consistenza e gli allegati sotto elencati.
Art. 33 - Stipulazione della convenzione - spese, imposte e tasse
La convenzione è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.
Protocollo N° 0118430/2019 del 01/07/2019 10:19:24 - DETERMINA
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e dipendenti dal presente atto sono a carico del Concessionario.
≈≈ ∞∞ ≈≈
All. A: planimetrie All. B: tariffe
All. C: proposta di gestione pluriennale
Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale
(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall’Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.
La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.
Il documento informatico originale è stato sottoscritto con i seguenti certificati di firma digitale:
Nome e cognome: XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX Codice fiscale: XXXXXX00X00X000X
Autorità Certificativa: Namirial CA Firma Qualificata Sottoscritto il: 01/07/2019 10:09:51 CEST
Numero di serie del certificato di firma digitale: 4EB42C9BF0D6C249
Protocollo N° 0118430/2019 del 01/07/2019 10:19:24 - DETERMINA
*(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)
Copia prodotta in data: 01/07/2019