PARTE I - AMMINISTRATIVA
PARTE I - AMMINISTRATIVA
DISCIPLINA GENERALE DELLA GARA E DELL'ESECUZIONE CONTRATTO
CAPO 1 – PRESCRIZIONI GENERALI IN ORDINE AI LAVORI E ALLE RESPONSABILITA'.
Art. 1 – Oggetto dell’appalto Art. 2 – Ammontare dell’appalto
Art. 3 - Termini per l'ultimazione dei lavori
Art. 4 - Dichiarazione impegnativa dell’appaltatore
Art. 5 - Funzioni, compiti e responsabilità del committente Art. 6 - Funzioni, compiti e responsabilità del R.U.P.
Art. 7 - Direzione dei lavori
Art. 8 - Funzioni, compiti e responsabilità del direttore dei lavori
Art. 9 - Funzioni, compiti e responsabilità dell'eventuale direttore operativo Art. 10 - Funzioni, compiti e responsabilità dell’eventuale ispettore di cantiere
Art. 11 - Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione
Art. 12 - Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori
Art. 13 - Riservatezza del contratto Art. 14- Difesa ambientale
Art. 15- Trattamento dei dati personali
Art. 16 - Protocollo d’intesa contro il lavoro nero
CAPO 2 – PROCEDURA DI GARA E CONTRATTO
Art. 17 - Metodo di gara Art. 18 - Norme di gara
Art. 19 - Aggiudicazione dei lavori
Art. 20 - Documenti da presentare per la stipula del contratto Art. 21 - Stipulazione ed approvazione del contratto
Art. 22 - Documenti facenti parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto Art. 23 - Documenti estranei al rapporto negoziale
CAPO 3 – ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 24 - Consegna, inizio ed esecuzione dei lavori
Art. 25 - Impianto del cantiere e programma dei lavori
Art. 26 - Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori Art. 27 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
Art. 28 – Subappalto Art. 29 – Penali
Art. 30 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore Art. 31 – Custodia del cantiere
Art. 32 – Cartello di cantiere
CAPO 4 - SOSPENSIONI, PROROGHE, VARIANTI E RIPRESE DEI LAVORI
Art. 33 - Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori Art. 34 – Varianti in corso d’opera
Art. 35 - Sospensione illegittima
CAPO 5 - CONTABILITA’ DEI LAVORI
Art. 36 - Lavori a misura
Art. 37 - Lavori a corpo – Riferibili a quelli oggetto del presente bando Art. 38 - Lavori in economia
Art. 39 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera Art. 40 – Accertamento e registrazione dei lavori
Art. 41 – Contabilità dei lavori Art. 42 – Anticipazione
Art. 43 – Pagamenti in acconto
Art. 44 - Conto finale e pagamento a saldo Art. 45 - Eccezioni dell’appaltatore
CAPO 6 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 46 - Norme di sicurezza generali Art. 47 - Sicurezza sul luogo di lavoro
Art. 48 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento Art. 49 - Piano operativo di sicurezza
Art. 50 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
Art. 51 – Personale dell’appaltatore - contratti collettivi, disposizioni sulla manodopera, manodopera in caso di xxxxxxxxxx
Art. 52 - Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore Art. 53 - Durata giornaliera dei lavori
CAPO 7 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO DELLE OPERE
Art. 54 - Ultimazione dei lavori
Art. 55 - Presa in consegna dei lavori ultimati
Art. 56 - Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata Art. 57 – Collaudo
Art. 58 - Ulteriori provvedimenti amministrativi Art. 59 - Svincolo della cauzione
CAPO 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 60 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Art. 61 – Danni alle opere
Art. 62 - Cause di forza maggiore
Art. 63- Vicende soggettive dell'esecutore del contratto e cessione del contratto Art. 64 – Forma e contenuto delle riserve
Art. 65 – Controversie
Art. 66 – Risoluzione del contratto Art. 67 – Recesso
Art. 68 - Disposizioni finali e rinvio
DISCIPLINA GENERALE DELLA GARA E DELL'ESECUZIONE CONTRATTO CAPO 1 – PRESCRIZIONI GENERALI IN ORDINE AI LAVORI E ALLE RESPONSABILITA'
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
1. L'Appalto ha per oggetto i lavori di “Messa in sicurezza parte edificio e miglioramento funzionale della Scuola Secondaria di Baiso” sita in Xxx Xxxxxx, 00 xxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx.
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata nel rispetto della vigente normativa in ma- teria e secondo le regole dell'arte. L'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
5. Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all’Appaltatore di valutare l’oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell’Appalto anche quanto non espressamen - te indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere.
6. Le opere saranno eseguite a perfetta regola d’arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l’Appaltatore dichiara di essere a perfetta cono - scenza.
7. Il contratto è stipulato interamente “a misura”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee). L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettiva- mente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
8. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 65, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:
Codice identificativo della gara (CIG) | Codice Unico di Progetto (CUP) |
E53B18000060001 |
Art. 2 – Ammontare dell’appalto
1. L’importo complessivo dei lavori ammonta a Euro 262.397,37 a base d'Appalto, di cui Euro 256.703,97 per lavori ed Euro 5.693,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
QUADRO ECONOMICO
Importo lavori | Costi sicurezza | Importo Totale | |
LAVORI | |||
Totale opere compiute da imprenditore edile | 200.513,97 | ||
Totale opere compiute impianti termo-idraulici | 21.190, |
00 | |||
Totale opere compiute impianti elettrici | 35.000 ,00 | ||
Importo complessivo lavori e costi sicurezza | 256.703,97 | 5.693,40 | 262.397,37 |
SOMME A DISPOSIZIONE | |||
IVA su Lavori in appalto (10% ) | 26.239,74 | ||
Spese tecniche (Progetto esecutivo, Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza) | 25.521,60 | ||
Spese tecniche (Collaudi statico e specialistici) | 3.000,00 | ||
Contributi su spese tecniche (4%) | 1.140,86 | ||
IVA su spese tecniche e contributi (22%) | 6.525,74 | ||
Spese per pubblicità, commissioni, ecc. comprese IVA (22%) | 3.760,00 | ||
Imprevisti, non compresi nei lavori in appalto | 4.013,35 | ||
IVA su Lavori imprevisti (10%) | 401,34 | ||
Totale somme a disposizione | 70.602,63 | ||
TOTALE QUADRO ECONOMICO | 333.000,00 |
CATEGORIA DELLE OPERE
n. | Descrizione categorie | Categoria ex allegato A DPR 34/2000 | LAVORI Importo in euro | Incidenza | Classifiche | SICUREZZA Importo in euro (NON SOGGETTI A RIBASSO) |
percentuale dei lavori | ||||||
1 | EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI | OG 1 | 200.513,97 | 78,11% | I | 4.447,17 |
2 | IMPIANTO IDRICO - SANITARIO | OS 3 | 5.980,00 | 2,33% | I | 132,63 |
3 | IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO | OS 28 | 15.210,00 | 5,93% | I | 337,34 |
4 | IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI | OS 30 | 35.000,00 | 13,63% | I | 776,26 |
Percentuale di incidenza presunta della manodopera: 22,39%
1. Ai sensi degli articoli 83, 84 del D.Lgs. 50/2016 ed in conformità al predetto Decreto i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI “OG 1”
2. Oltre alla categoria prevalente è individuata la categoria specializzata a qualificazione obbligatoria “OS 30” IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori a base di gara, scorporabili con obbligo di qualificazione in pro- prio o mediante RTI. Per queste categorie sussiste il divieto di avvalimento e divieto di subappalto oltre il 30% dell’importo dei lavori.
3. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a) al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sui prezzi unitari offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, colonna b) e non soggetto al ribasso d’asta di cui decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
4. Nel prezzo convenuto a titolo esemplificativo si intendono compensate:
5. tutte le spese per la fornitura e per il trasporto da e per il cantiere, nessuna eccettuata, indispensa - bili per dare manufatti, materiali, apparecchiature, componenti ed ogni altro accessorio pronti all'impiego, derivanti anche da eventuali difficoltà di accesso ai cantieri e di trasporto dei materiali e delle forniture;
6. le spese per indagini geognostiche e geotecniche aggiuntive a quelle allegate al progetto sia preli- minari che in corso d'opera e rilievi di qualsiasi genere;
7. le spese per il controllo di qualità e relative certificazioni;
8. i costi degli interventi necessari per lo spostamento, in tempo utile, di ogni servizio, attraversamen - to, interferenza, ecc., pubblico o privato interessato dalle opere;
9. gli oneri sociali, previdenziali, assicurativi e trattamenti sindacali in genere;
10. oneri di fidejussione ed eventuali maggiori costi dalla stessa derivanti per qualsiasi ragione;
11. i danni di qualunque genere derivanti a terzi in dipendenza della esecuzione delle opere;
12. gli oneri derivanti dalla caratterizzazione dei materiali di scavo;
13. gli oneri di ricerca ed ottenimento delle aree di discarica, sia pubbliche che private;
14. tutti gli oneri e i costi per garantire le condizioni di sicurezza e igiene dei lavoratori;
15. tutti gli oneri e i costi per garantire le condizioni di sicurezza e igiene dei terzi afferenti all’attività didattica e potenzialmente interferenti con le lavorazioni;
16. tutti i costi e gli oneri per la progettazione, il noleggio, il trasporto, il montaggio a norma, la manu - tenzione, lo smontaggio e qualsiasi altro onere relativo ai ponteggi di qualsiasi tipo e dimensione e, più in generale, di apprestamenti e opere provvisionali necessari all’esecuzione delle opere;
17. l'onere di maggiore costo dell'esecuzione delle opere di progetto e di quelle provvisionali da ese - guirsi in giorni festivi e comunque al di fuori dei normali orari di lavoro;
18. tutti gli oneri diretti ed indiretti, i mancati utili, ed ogni altra spesa derivante dall'eventuale sposta - mento del tempo di esecuzione delle opere, salvo solo quanto imputabile a colpa della Stazione Ap- paltante, ivi incluso in via esemplificativa e non esaustiva quelli derivanti dal maltempo, dalla ne- cessità di apportare variazioni necessarie alla funzionalità delle opere, da difficoltà geologiche etc., sospensioni e proroghe;
19. gli oneri che dovessero derivare da aumenti o diminuzioni del costo del materiale o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione del corrispettivo dell'appalto, restando espressamente esclusa l'applicabilità dell'art. 1664, comma 1, del Codice Civile;
20. tutte le spese per fornire mano d'opera, attrezzi, macchinari idonei all'esecuzione dell'opera nel ri - spetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
21. tutte le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavori ed accessori, compresi nell'opera, come definita ai sensi del precedente articolo 1;
22. tutte le spese derivanti dagli oneri di cui ai successivi articoli 38,39;
23. tutte le spese relative alla progettazione costruttiva e di dettaglio necessaria in corso d’opera ed all’esecuzione, al termine dei lavori, degli elaborati “as built” relativi alle opere civili ed impiantisti- che;
24. le spese conseguenti agli adempimenti ed apprestamenti per la sicurezza;
25. tutti gli oneri conseguenti alla predisposizione delle pratiche autorizzative presso gli Enti di Control - lo dovute alle proposte migliorative accettate dalla Stazione Appaltante;
26. tutti gli altri oneri ed obblighi indicati come a carico dell'Appaltatore nel presente schema di con - tratto ovvero nel Capitolato Generale di Appalto delle opere pubbliche e, più in generale, ogni altro onere, anche se non espressamente posto a carico della Stazione Appaltante, dal presente schema di contratto;
27. tutti gli oneri derivanti dall’esecuzione di prove sui materiali.
Art. 3 - Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’Appalto è fissato in giorni 196 (centonovantasei) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo utile per l’ultimazione dei lavori si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie condizioni stagionali.
3. L’Appaltatore si obbliga per ogni ordinativo alla rigorosa ottemperanza del crono-programma dei lavori, che può fissare scadenze inderogabili anche per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.
Art. 4 - Dichiarazione impegnativa dell’Appaltatore
Costituiscono parte integrante del presente “Capitolato speciale d’Appalto”, i seguenti documenti, che debbono intendersi qui espressamente richiamati e ai quali si fa espresso rinvio:
• elaborati grafici progettuali, coerenti con quanto indicato all’art. 34 del DLgs n. 50/2016 altrimenti denominato “nuovo Codice Appalti”;
• specifiche tecniche e relazioni tecniche di progetto;
• l’elenco dei prezzi unitari o la stima economica complessiva dell’intervento;
• il Piano di sicurezza e di coordinamento ex art. 100 del DLgs 81/08, il Piano di sicurezza sostitutivo (ove previsto) e il Piano operativo di sicurezza;
• il Computo metrico estimativo delle opere relative alla sicurezza;
• il Programma integrato dei lavori;
• il Fascicolo conforme all’art. 91 comma 1 lettera b) del DLgs 81/08.
L’Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.
L’Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione dell’area di lavoro e dei disegni di progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell’Appalto.
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
Salvo quanto previsto dal presente Capitolato e dal Contratto, l’esecuzione dell’opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.
Le parti si impegnano comunque all’osservanza:
a) delle Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
b) delle Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l’Appalto;
c) delle Norme tecniche e Decreti di applicazione;
d) delle Leggi e Normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
e) di tutta la Normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate).
Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere
da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente Capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell’opera già definite nei disegni contrattuali.
Art. 5 - Funzioni, compiti e responsabilità del Committente
Il Committente è il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera, titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’Appalto.
Al Committente, fatte salve le attività delegate attraverso la nomina di un Responsabile dei Lavori incaricato ai sensi dell’art. 89 del DLgs81/08, compete con le conseguenti responsabilità di:
• provvedere a predisporre il Progetto esecutivo delle opere date in appalto;
• provvedere alla stesura dei Capitolati tecnici e in genere degli allegati al Contratto di appalto;
• svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo e sostenere le relative spese per l’ottenimento, da parte delle competenti Autorità, dei permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, ecc., necessari per la costruzione ed il successivo esercizio delle opere realizzate;
• nominare i Progettisti;
• nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali Assistenti coadiutori;
• nominare il Collaudatore delle opere;
• individuare il Responsabile Unico del Procedimento;
• nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori nei casi previsti dall’art. 90 del DLgs81/08 e verificarne i requisiti minimi richiesti;
• verificare le competenze professionali dei Progettisti, del Direttore dei Lavori ed eventuali coadiutori, dei Collaudatori e dei Coordinatori in fase di Progettazione ed Esecuzione;
• provvedere a comunicare all’Impresa appaltatrice i nominativi dei Coordinatori in materia di sicurezza e salute per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori;
• sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori;
• chiedere all’Appaltatore una dichiarazione contenente l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge;
• chiedere all’Appaltatore un certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INPS, dall'INAIL o dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;
• chiedere all’Appaltatore di attestare parimenti l’idoneità professionale delle imprese a cui intende affidare dei lavori in subappalto;
• trasmettere all’organo di vigilanza territorialmente competente la notifica preliminare di cui all’art. 99 8 del DLgs 81/08.
Art. 6 - Funzioni, compiti e responsabilità del R.U.P.
Il Responsabile Unico del Procedimento è incaricato dal Committente ai fini della progettazione, della esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera.
Il Responsabile Unico del procedimento è individuato ai sensi dell’art. 31 del DLgs 50/2016 (nuovo Codice Appalti).
Al R.U.P. spettano tutte le funzioni previste dall'ordinamento vigente, tra cui il DLgs 50/2016 sopra richiamato e le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capo I del DPR n. 207/2010.
Art. 7 - Direzione dei lavori
Il Committente istituisce un ufficio di direzione dei lavori per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dell’intervento costituito da un Direttore dei lavori, con eventuali assistenti con compiti di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere.
Il Committente riconosce l’operato del Direttore dei lavori quale Suo rappresentante, per tutto quanto attiene all’esecuzione dell’Appalto.
Art. 8 - Funzioni, compiti e responsabilità del Direttore dei lavori
Il Direttore dei lavori è un ausiliario del Committente e ne assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico vigilando sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza al progetto e alle norme contrattuali, con funzione, per l’Appaltatore, di interlocutore esclusivo relativamente agli aspetti tecnici ed economici del Contratto.
Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di quanto svolto dall’ufficio della direzione dei lavori ed in particolare relativamente alle attività dei suoi assistenti con funzione di Direttore Operativo e dell’eventuale Ispettore di cantiere.
In particolare il Direttore dei Lavori è tenuto a:
• accertare che, all’atto dell’inizio dei lavori, siano messi a disposizione dell’Appaltatore, da parte del Committente, gli elementi grafici e descrittivi di progetto necessari per la regolare esecuzione delle opere in relazione al programma dei lavori;
• attestare, all’atto dell’inizio dei lavori, la disponibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, ’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto e la realizzabilità del progetto stesso, anche in relazione alle caratteristiche ambientali e a quanto altro occorre per la corretta esecuzione dei lavori;
• fissare il giorno e il luogo per la consegna dei lavori all’Appaltatore, redigere il verbale di consegna dei lavori e verificarne la rispondenza con l’effettivo stato dei luoghi. Il Direttore dei lavori verifica altresì la rispondenza tra il Progetto esecutivo e l’effettivo stato dei luoghi e in caso di differenze riscontrate ne riferisce immediatamente al Committente o al R.U.P.;
• vigilare perché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformità al Progetto, al Contratto ed al programma dei lavori, verificandone lo stato e richiamando formalmente l’Appaltatore al rispetto delle disposizioni contrattuali in caso di difformità o negligenza;
• effettuare controlli, quando lo ritenga necessario, sulla quantità e qualità dei materiali impiegati ed approvvigionati, avendone la specifica responsabilità dell’accettazione degli stessi;
• dare le necessarie istruzioni nel caso che l’Appaltatore abbia a rilevare omissioni, inesattezze o discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;
• coordinare l’avanzamento delle opere;
• ordinare le eventuali sospensioni e riprese dei lavori;
• redigere tutti i documenti di sua competenza in relazione allo svolgimento dei lavori;
• disporre le eventuali variazioni o addizioni al progetto previa approvazione del Committente, vigilare sulla messa in pristino di varianti arbitrarie apportate dall’Appaltatore e sull’attuazione delle variazioni ordinate dal Committente;
• redigere, in contraddittorio con l’Appaltatore, il verbale di ultimazione dei lavori ed il verbale di verifica provvisoria dei lavori ultimati;
• redigere la relazione finale sull’andamento dei lavori e sullo stato delle opere, comprendente il giudizio sulle riserve e la proposta di liquidazione;
• svolgere la contabilizzazione delle opere e redigere i documenti contabili di sua competenza;
• emettere il certificato di regolare esecuzione nei casi previsti;
• assistere ai collaudi;
• controllare e verificare con continuità la validità, ed in particolare al termine dei lavori con gli eventuali aggiornamenti resisi necessari in corso d’opera, del programma di manutenzione, del Manuale d’uso e del Manuale di manutenzione nonché la regolarità da parte dell’Appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti.
Art. 9 - Funzioni, compiti e responsabilità dell'eventuale Direttore Operativo
Il Direttore Operativo, eventualmente nominato dal Committente, è un assistente del Direttore dei lavori ed a lui risponde direttamente in relazione all’attività svolta relativamente alla verifica ed al controllo della regolarità e della corrispondenza di quanto realizzato alle clausole contrattuali.
Al Direttore Operativo competono, con le conseguenti responsabilità, i compiti espressamente affidatigli dal Direttore dei Lavori ed in particolare:
• verificare che l’Appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture, per i lavori edili;
• programmare e coordinare le attività dell’eventuale Ispettore di cantiere;
• verificare e controllare l’aggiornamento del programma dei lavori, segnalando eventuali slittamenti e difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi al Direttore dei lavori;
• assistere il Direttore dei lavori nell’identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti di progetto ovvero esecutivi;
• individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori, proponendo al Direttore dei lavori adeguate azioni correttive;
• assistere ai collaudi;
• esaminare ed approvare il programma delle prove di collaudo e di messa in servizio degli impianti;
• collaborare alla tenuta dei libri contabili.
Art. 10 - Funzioni, compiti e responsabilità dell’eventuale Ispettore di cantiere
L’Ispettore di cantiere, eventualmente nominato dal Committente, è un assistente del Direttore dei Lavori ed a lui risponde direttamente in relazione all’attività svolta relativamente alla sorveglianza dei lavori, in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale d’appalto.
All’Ispettore di cantiere competono le funzioni indicate dall’art. 101 del DLgs 50/2016 con le conseguenti responsabilità.
Art. 11 - Funzioni, compiti e responsabilità del Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione
Il Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione, designato dal R.U.P. (artt. 91 e 98 DLgs 81/08), deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 DLgs 81/08.
Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:
• la redazione del piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi dell’art. 100 DLgs 00/00 x xxx xxxx XX xxx XXX 000/00;
• la predisposizione di un Fascicolo con le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, che dovrà essere considerato anche all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera.
Art. 12 - Funzioni, compiti e responsabilità del Coordinatore in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori
Il Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori, designato dal R.U.P. (art. 90 del DLgs 81/08), è il soggetto incaricato dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92 del DLgs81/08 e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 dello stesso decreto.
Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:
• la verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizione loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
• la verifica dell’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento assicurandone la coerenza con quest’ultimo e adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza;
• l’organizzazione tra i Datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
• la verifica di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza, così da migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere;
• segnalare e proporre al R.U.P., previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del Contratto. Qualora il Committente o il R.U.P. non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza all’ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro;
• la sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, delle singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Art. 13 - Riservatezza del contratto
Il Contratto, come pure i suoi allegati, deve essere considerato riservati fra le parti. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell’esecuzione del Contratto, non potranno essere rivelati a terzi senza il preventivo accordo fra le parti. In particolare l’Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell’Appalto né autorizzare terzi a farlo.
Art. 14- Difesa ambientale
L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l’integrità dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.
In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a:
• evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
• effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
• segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei lavori il ritrovamento, nel corso degli scavi, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.
Art. 15- Trattamento dei dati personali
Ai fini e per gli effetti del DLgs196/2003, il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell’Impresa appaltatrice nell’elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento di futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all’art. 13 del decreto citato.
L’Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato DLgs 196/2003; in particolare potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.
Art. 16 - Protocollo d’intesa contro il lavoro nero
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono, relativi all'applicazione del Protocollo d'Intesa contro il Lavoro Nero approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 300 del 3/10/2006, esecutiva ai sensi di legge, che costituisce parte integrante del presente Capitolato:
a) Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore presenta la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici, ivi incluse le casse edili di Reggio Xxxxxx o del territorio relativo alla sede della ditta in caso di opere la cui durata stimata è inferiore ai 90 gg o nel caso che 14 l’impresa possa avvalersi degli accordi sperimentali regionali sulla trasferta.
b) Prima dell’inizio dei lavori e ad ogni nuova assunzione, l’Appaltatore presenta l’elenco nominativo dei lavoratori trasfertisti che si impiegheranno in cantiere.
c) Ogni impresa presente in cantiere ha l’obbligo di tenere nell’ambito del cantiere stesso:
1 - estratto del Libro matricola di cantiere (l’originale del Libro matricola potrà essere sostituito da fotocopia autenticata mediante autocertificazione, conservando l’originale presso la sede aziendale), con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere. Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sarà segnalato dalla Direzione lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro - Settore Ispettivo;
2 - registro delle presenze debitamente vidimato dall’INAIL; in tale documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata;
3 - attestazione della formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere;
4 - copia dei contratti di subappalto e fornitura con posa in opera.
d) Tutti i lavoratori presenti nel cantiere, compresi i lavoratori autonomi, saranno dotati di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dall’impresa di appartenenza e composto da: - nome e cognome; - fotografia; - impresa di appartenenza; - numero di matricola.
e) L'Impresa dovrà utilizzare la procedura di rilevazione delle presenze tramite registro giornaliero che individui univocamente il lavoratore ed il cantiere ove presta servizio e dovrà inviarne estratto settimanale alla D.L. ed al R.U.P.
g) Xxxx'ambito dei compiti attribuiti dalla legislazione vigente, l'Impresa dovrà eseguire gli ordini della Direzione lavori in merito ai controlli in ordine alla rispondenza dello stato di fatto del cantiere con quanto previsto all'atto dell'Appalto e delle eventuali fasi lavorative affidate a terzi e sulla presenza della manodopera. A tale fine la Ditta esecutrice dei lavori è obbligata a mettere a disposizione del Direttore lavori la seguente documentazione: 1. copia dei libri matricola; 2. fotocopia della comunicazione di assunzione; 3. copia della giornaliera di presenza mensile, delle denunce e dei versamenti mensili INPS; 4. estremi del CCNL e del Contratto Integrativo Provinciale (C.I.P.) applicati ai dipendenti.
h) Qualora le Imprese che svolgono attività nel cantiere oppongano rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, dopo formale richiamo e diffida la Direzione lavori effettuerà la segnalazione agli uffici competenti per gli accertamenti di legge ed alla Stazione appaltante per il blocco dei pagamenti SAL e SFL.
i) Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’imprenditore un Processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del Verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei lavori nel termine di otto (8) giorni dalla data del ricevimento. In 15 mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate
j) L’Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il Processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.
k) Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
Ad integrazione di quanto prescritto alla precedente lettera d), nonché di quanto previsto in materia di tessera di riconoscimento dall'articolo 18, comma 1, lettera u), del DLgs 81/2008, quest'ultima dovrà contenere, ai sensi dell'art. 5 della L. 136/2010, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’art. 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 dovrà contenere anche l’indicazione del Committente.
CAPO 2 – PROCEDURA DI GARA E CONTRATTO
Art. 17 - Metodo di gara
L'affidamento dei lavori avviene mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera
d) del DLgs 50/2016.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016
Art. 19 - Norme di gara
NORME GENERALI
La documentazione di gara da presentare dovrà essere inviata a: UNIONE TRESINARO SECCHIA, secondo le indicazioni contenute nell’Avviso pubblicato sul profilo del Committente.
Validità dell'offerta: la Ditta potrà svincolarsi dalla propria offerta decorso il termine di giorni 180 (centottanta) dalla data della gara se, nel frattempo, non sarà intervenuta l'aggiudicazione definitiva.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Sono riportate nel Disciplinare/bando di gara.
ALTRE INFORMAZIONI DI GARA
a) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola Offerta valida ed idonea;
b) l'aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione non costituisce la conclusione del contratto che sarà stipulato dopo l'intervenuta esecutività della determinazione dirigenziale di affidamento dell'appalto;
c) in caso di Xxxxxxx uguali si procederà al sorteggio nella stessa seduta pubblica;
d) il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
e) trascorso il termine fissato dal Bando di gara, l'Offerta presentata non è più revocabile e non può essere ritirata dall'Impresa; inoltre non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
f) non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento a offerta di altro appalto;
g) la documentazione prescritta nel presente Capitolato Speciale d'Appalto non può essere sostituita da alcuna dichiarazione che faccia riferimento a documenti esibiti per partecipare ad altre gare, anche se effettuate nel medesimo giorno o già esistenti presso questo Ente a qualsiasi titolo;
h) per il soccorso istruttorio si procede ai sensi dell’art. 83, comma 9, del DLgs 50/2016;
Trattamento dei dati: i dati forniti dai partecipanti alla gara, ai sensi dell’art. 10 del DLgs 196/2003, e s.m.i., sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. I diritti di cui all’art. 13 del DLgs 196/2003 e s.m.i. sono esercitabili con le modalità di cui al DLgs 267/2000.
Art. 19 - Aggiudicazione dei lavori
L'aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione non sostituisce la conclusione del contratto, che sarà stipulato dopo l'intervenuta esecutività della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva dell'appalto.
Art. 21 - Documenti da presentare per la stipula del Contratto
L’aggiudicazione definitiva efficace, disposta ai sensi della normativa vigente in materia ivi compreso il DM 25 settembre 2015 del Ministro dell’Interno dal Dirigente competente, viene comunicata all’Impresa con la trasmissione via fax, o tramite posta elettronica certificata, appositamente autorizzata dalle Imprese partecipanti come unica forma di comunicazione. Unitamente a tale comunicazione, viene presentata la richiesta dei documenti da presentare, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni, per la stipula del Contratto. Si riportano di seguito i documenti da presentare:
• Cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto contrattuale mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria. Qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta di ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali secondo quanto riportato nella vigente normativa sui lavori pubblici. La cauzione definitiva deve avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici (mesi) dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
La cauzione deve essere prestata:
- a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
Si applica l'art. 103 del DLgs 50/2016.
Il Comune di Baiso ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell’Appaltatore. Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Il Comune di Baiso può richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non dev’essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. Nel testo della garanzia fidejussoria deve essere espressamente indicato che la stessa garanzia è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP. e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto.
Qualora per l’aggiudicatario ricorra la fattispecie di cui all’art. 103, comma 1, del Codice, che richiama l’art. 93, comma 7 del codice stesso, l’importo della cauzione è ridotto del 50%.
L'importo della cauzione è ridotto al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del DLgs n. 163/2006.
• n. 1 Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/20, dove l’Impresa dichiara l'ottemperanza alle norme di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
• n. 1 Polizza, ex art. 103, comma 7 del DLgs 50/2016 sottoscritta “ad hoc” per il presente appalto, "tutti i rischi del costruttore (CAR)". Tale Polizza deve essere proposta in conformità allo schema tipo del DM 123/2004 e deve coprire i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il Responsabile di Procedimento può chiedere con la stessa Polizza, ovvero con altra Polizza, la copertura dei rischi dell'incendio, dello scoppio, del furto, del danneggiamento vandalico e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere, per un importo del valore da assicurare definito dal Responsabile di Procedimento in accordo con la Ditta appaltatrice. La Polizza deve, inoltre, assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata per la Sezione A, Partita 1 "Opere" non deve essere inferiore all'importo contrattuale al lordo dell'IVA, per la sezione A, Partita 2 "Opere preesistenti" non deve essere inferiore ad Euro 500.000,00, per la Sezione A, Partita 3, "demolizione e sgombero" non deve essere inferiore ad Euro 30.000,00 Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi, Sezione B, non dovrà essere inferiore ad Euro 1.000.000. Tale Polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le Polizze di cui al presente punto devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante. La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di consegna dei lavori e deve cessare solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici (12) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la Polizza assicurativa è sostituita da una Polizza che tenga indenni le Stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore deve coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Nel testo della polizza deve essere espressamente indicato quanto segue:
- la Polizza di cui al presente articolo è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP.(D.M.123/04) e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d’appalto; 26
- la copertura è garantita indipendentemente dal pagamento dei premi da parte dell’Impresa;
- la Compagnia assicurativa non può esercitare il diritto di recesso in caso di sinistro. L’Appaltatore trasmette al Comune la Polizza in parola prima della stipula del contratto, o comunque almeno dieci (10) giorni prima della consegna dei lavori, in caso di consegna dei lavori in via d’urgenza.
Gli importi dei danni non coperti a seguito dell’inserimento di franchigie o massimali rimangono a carico dell’Appaltatore. Eventuali massimali e franchigie aggiuntive o diverse rispetto a quelle previste, possono essere inserite solo previa accettazione esplicita da parte del Responsabile del procedimento.
• n. 1 Polizza assicurativa di copertura di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO per i rischi inerenti la propria attività) con un massimale unico minimo di Euro
2.582.284,50). Tale polizza potrà essere prodotta in copia autenticata. Le garanzie e i massimali per le coperture R.C.T.- O possono essere proposti con Xxxxxx e a secondo rischio nel caso che l’Impresa appaltatrice sia in possesso di Polizza di responsabilità civile, fermo le condizioni normative e massimali in aumento richiesti dal presente capitolato.
Possono essere inserite le seguenti limitazioni:
FRANCHIGIE:
1.1.1 Per sinistro: Xxxxxxx di Euro 5.000,00;
Eventuali massimali e franchigie aggiuntive o diverse rispetto a quelle previste, possono essere inserite solo previa accettazione esplicita da parte del Responsabile del procedimento. Nel testo della polizza deve essere espressamente indicato quanto segue:
- la presente polizza è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP(D.M123/04). e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d’appalto.
• in caso di Società: comunicazione da rendersi ai sensi del DPCM n.187 emesso in data 11 Maggio 1991 ed inerente "la propria composizione societaria, l'esistenza dei diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto".
Dette informazioni devono essere fornite anche con riguardo ad eventuali società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'opera, nonché alle Imprese sub- appaltatrici;
• Piano operativo di sicurezza e di coordinamento ai sensi dell’art. 12 del DLgs 494/1996;
• eventuale crono-programma;
• in caso di Imprese riunite: Contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito dalle imprese mandanti all'Impresa mandataria, in originale o copia autenticata. La procura, da rilasciare obbligatoriamente mediante Atto Pubblico, dovrà essere espressamente conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo;
• (solo nel caso di firma da parte di un Procuratore) n. 2 originali o copie autenticate in bollo della procura rilasciata mediante Atto Pubblico al Procuratore che stipulerà l'atto;
• obblighi di tracciabilità: ai sensi della Legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari nella documentazione da presentare per la stipula del contratto si dovrà indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via 27 esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al lavoro oggetto del Contratto dovranno essere registrati sul Conto Corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del Bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG), attribuito dall’ Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e, ove obbligatorio, il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico. Dovranno inoltre essere comunicati le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 gg dalla loro accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa
pubblica. E’ fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. A pena di nullità assoluta, la ditta assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
L’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata, oltre che nel Contratto di mandato collettivo con rappresentanza in caso di ATI, in tutti i Contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al lavoro di cui al presente Capitolato e il Comune potrà verificare in ogni momento tale adempimento.
Il mancato utilizzo del Bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne darà immediata comunicazione al Comune di Baiso e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Reggio Xxxxxx.
Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali - al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.
Art. 21 - Stipulazione ed approvazione del Contratto
La stipulazione del Contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta (60) giorni dalla aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del DLgs 50/2016.
Se la stipula del Contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati precedentemente per colpa imputabile al Comune, l’impresa può, mediante atto notificato alla Stazione appaltante, sciogliersi da ogni impegno o recedere dal Contratto. In caso di mancata presentazione dell’istanza, all’Impresa non spetta alcun indennizzo.
L’Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisionali.
Se la stipulazione del Contratto non avviene entro il termine prima indicato per colpa della Ditta, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Art. 22 - Documenti facenti parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto
Xxxxx parte integrante e sostanziale del Contratto d’appalto:
a) il presente Capitolato Speciale d’Appalto, comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
c) la descrizione dei lavori, per l’eventuale parte di lavori "a corpo" e l’elenco dei prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara per la parte di lavori "a misura";
d) il crono-programma;
e) il Piano di sicurezza e coordinamento nonché l'eventuale Piano sostitutivo e il Piano operativo di sicurezza redatti dall'Appaltatore ai sensi del DLgs 494/1996.
f) le polizze di garanzia.
Art. 23 - Documenti estranei al rapporto negoziale
Non fanno parte del Contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la suddivisione per categorie degli stessi, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi del subappalto e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori o delle varianti in corso d’opera di cui all’articolo 106 del Codice.
- la descrizione delle singole voci elementari, le quantità delle stesse, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, sia quelle risultanti dalla "lista", predisposta dalla Stazione appaltante e completata con i prezzi dall’aggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta, per la parte di lavori "a corpo".
CAPO 3 – ESECUZIONE DEI LAVORI
ART. 24 - Consegna, inizio ed esecuzione dei lavori
Il Direttore dei lavori comunica all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Su indicazione del Direttore dei lavori devono essere collocati a cura dell'Appaltatore, picchetti, capisaldi, sagome, termini, ovunque si riconoscano necessari.
Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento.
Il Direttore dei lavori, previa autorizzazione del RUP, provvede alla consegna dei lavori ed è responsabile della corrispondenza del relativo Verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi. Il Processo verbale di consegna, che deve essere redatto in duplice esemplare ed in contraddittorio con l’esecutore, deve contenere:
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
b) le aree, i locali, l’ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell’esecutore, unitamente ai mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori;
c) la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori;
d) le modalità di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo prevedendo anche i casi in cui il Direttore dei lavori può procedere alla consegna dei lavori parziale o alla consegna d’urgenza. In tale ultimo caso il Xxxxxxx di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire e, in caso di mancata stipula del contratto, il Direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall’esecutore, ai fini del rimborso delle relative spese.
Il Direttore dei lavori cura, quindi, la consegna dei lavori comunicando all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori
secondo i piani, profili e disegni di progetto; sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini dal Direttore dei lavori, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
Il Verbale di consegna contiene l'indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi. Contiene inoltre l'indicazione delle aree, delle eventuali cave, dei locali e quant'altro concesso all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori oltre alla dichiarazione che l'area oggetto dei lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
Il Direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del Verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Qualora l’Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul Verbale di consegna all’atto della sua redazione.
In caso di consegne parziali l’Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito Verbale in contraddittorio con entrambi gli Appaltatori per accertare la reale consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, oltre ad indicare eventuali indennità da corrispondersi.
Subito dopo la consegna dei lavori l’Appaltatore darà inizio alle opere, che dovranno essere ultimate entro i tempi precisati nel programma dei lavori a partire dalla data indicata nel verbale di consegna.
Art. 25 - Impianto del cantiere e programma dei lavori
L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma dei lavori redatto dall'Appaltante sulla base di quanto definito in sede di progettazione esecutiva dell'intervento ed allegato ai documenti progettuali consegnati per la gara d'appalto.
Il programma dei lavori è un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione di un'opera.
Il programma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli infortuni che devono essere predisposte dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima e durante lo svolgimento delle opere. In questo senso il programma dei lavori dovrà essere definito negli stessi casi previsti per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
In base all'art. 90 del DLgs81/08 questo documento deve essere approntato dal Responsabile Unico del Procedimento parallelamente alla redazione del Progetto ed in accordo con le date di inizio e fine dei lavori stabilite dal Contratto principale, individuando nel dettaglio tutti i tempi necessari per l'esecuzione delle parti dell'opera. In mancanza di tale programma l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dalla Direzione dei lavori, senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi.
In presenza di particolari esigenze il Committente si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al programma predisposto.
Art. 26 - Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori
Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'Appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della Stazione appaltante ai sensi dell'art. 153, commi 8 e 9 del DPR 207/2010, l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali sostenute ai sensi dell'articolo 139 del DPR n. 207/2010, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alla percentuale del 1,00 per cento, calcolata sull'importo netto dell'appalto.
Art. 27 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
I lavori devono essere ultimati entro il termine indicato all’art. 3 del presente Capitolato. In caso di consegna parziale il termine per l’esecuzione decorre dall’ultimo dei Verbali di consegna. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei lavori o concordati con questa;
c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d’appalto;
e) le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i Fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. 28 – Subappalto
L’affidatario del contratto per l’esecuzione dei lavori di cui al presente documento, esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto.
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.
E’ consentito ricorrere al subappalto esclusivamente nei limiti e con le modalità stabilite dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016, cui si rinvia; fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del citato art. 105, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori; Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare;
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub- Appaltatore, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 in parola.
L’Aggiudicatario può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Nel caso specifico tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016.
Per quanto attiene le modalità di presentazione della richiesta di subappalto e della sua successiva autorizzazione si rimanda integralmente a quanto previsto dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell’Amministrazione committente, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale, alle seguenti condizioni alle seguenti condizioni:
che l’affidatario abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
che l’affidatario provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate (nel quale saranno indicati distintamente l’importo dei lavori e l’importo relativo agli oneri di sicurezza), unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio.
che l’affidatario, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in relazione alla categoria e all’importo dei lavori (da realizzare in subappalto o in cottimo e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D.lgs. n.50/2016; che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dagli articoli 67 , 84 co.3 e 91 co.6 del D.lgs. 6 Settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della L. 13 Agosto 2010 n.136) come modificato dal D.lgs. n.218/2012; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a Euro 150.000 l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.lgs. n.159/2011. Resta fermo che, ai sensi dell’articolo 94, comma 1, dello stesso D.lgs. n.159/2011, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 91 del citato D.lgs. n.159/2011.
l’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016;
Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso tale termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. In caso di subappalti o cottimi di importo inferiore a € 100.000 o di importo inferiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti alla metà.
L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
ai sensi dell’articolo 105 comma 14 del D.lgs. 50/2016l’affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento, mentre gli oneri di sicurezza devono essere corrisposti senza alcun ribasso sul costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
l’affidatario, e per suo tramite le imprese subappaltatrici, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici nonché copia del piani di sicurezza di cui al Capo 8 del presente capitolato; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
l’affidatario è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate (le fatture quietanzate dal subappaltatore dovranno evidenziare la voce relativa agli oneri di sicurezza). Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. La stazione appaltante si riserva di pagare direttamente i subappaltatori in caso di violazione da parte dell’appaltatore delle condizioni di cui al presente articolo e del successivo art. 43 o di violazione delle altre disposizioni di legge in materia di regolarità degli appalti.
I piani di sicurezza sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di dei cantieri. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’ affidatario.
Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l’associante non intende
eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli affidamenti con procedura negoziata.
I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
Art. 29 – Penali
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, viene applicata una penale pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e complessivamente non superiore al 10% da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.
Art. 30 - Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore
Oltre agli oneri generali indicati nel presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono.
1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile. Per minimizzare gli impatti durante le fasi di cantiere andranno messe in atto tutte le azioni di 32 mitigazione previste nel progetto e di seguito riportate:
- nell’ubicazione delle aree di cantiere andranno evitate le aree a ridosso dei canali, al fine di ridurre i pericoli di inquinamento delle acque superficiali;
- il traffico legato alle attività di cantiere andrà opportunamente pianificato allo scopo di evitare disturbi ai residenti e limitare i disagi al traffico locale;
- al fine di ridurre il disagio sul traffico e sulla popolazione l’impresa dovrà pianificare congiuntamente alla stazione appaltante il tempi e le modalità di intervento e quest’ultima, ove lo ritenga potrà affiancare alla normale segnaletica di cantiere, prevista e a carico dell’impresa esecutrice, ulteriore segnaletica e/o comunicazione alla cittadinanza oltre che eventuale personale di polizia municipale per la regolamentazione del traffico;
- al fine di ridurre al minimo le interferenze con la viabilità esistente, si provvederà a deviazioni temporanee o restringimenti della carreggiata, evitando interruzioni di traffico;
- al fine limitare gli impatti dovuti all’attività dei mezzi di cantiere andranno utilizzati macchinari rispondenti alle normative, dotati di tutti gli accorgimenti utili per limitare il rumore e le emissioni in atmosfera;
- per limitare il diffondersi delle polveri, saranno eseguite periodiche bagnature delle piste di cantiere e di eventuali cumuli di materiale;
2. I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione
dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante
3. L’assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dovute dall’impresa appaltatrice a termini di contratto;
4. Durante la fase di sostituzione degli apparecchi illuminanti il ripristino a regola d’arte delle connessione elettriche tra la linea di derivazione ed il punto luce, in prossimità dell’eventuale morsettiera, relativamente all’allaccio dell’apparecchio illuminante stesso, questo anche nel caso in cui la lavorazione includa la sostituzione di una quota parte di cavo che risultasse danneggiato.
5. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
6. Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.
7. Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore.
8. Concedere, su richiesta della Direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle 33 impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.
9. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
10. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
11. L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
12. Lo smaltimento presso discariche autorizzate e secondo le prescrizioni di legge vigenti, di tutti gli apparecchi illuminanti sostituiti. Resta facoltà del Direttore dei Lavori richiedere che una parte delle lampade dismesse siano consegnate presso il magazzino comunale e poste a riserva dell’amministrazione pubblica.
13. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere.
14. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le
tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.
15. La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato al 50% del prezzo di contratto.
16. L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
17. L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; sicurezza sul lavoro e nei cantieri, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
18. L’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti 34 diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
19. La predisposizione di max 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici, nel numero e contenuti definito dal Responsabile del Procedimento.
20. La custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
21. Tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
22. Xxxxxxxx, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'Appaltatore - fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore:
a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei lavori o dal Responsabile del
Procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le spese per le vie di accesso al cantiere; qualora esistenti sarà cura dell'Appaltatore riportarle allo stato di finitura e manutenzione originarie;
f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di Direzione lavori;
g) le spese ed i permessi necessari per ottenere il passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; saranno a cura e spese della ditta Appaltatrice gli oneri derivanti dal ripristino dello status quo ante in caso i lavori interessino proprietà non dell'Ente Appaltante;
h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
L'Appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal Direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto. 35 La Stazione appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'Appaltatore.
23. Disciplina e buon ordine dei cantieri - l'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
24. L’Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
25. Le spese per gli allacciamenti provvisori e per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, del telefono, della fognatura occorrenti per il funzionamento del cantiere.
26. Ogni onere e spesa per rilievi, tracciamenti, frazionamenti e quanto altro necessario alla realizzazione dell’opera.
27. La realizzazione di tutti i sondaggi e le prove geologiche integrative che si rendessero necessarie per la realizzazione dei manufatti.
28. Prima di procedere alla realizzazione delle opere d'arte, andranno eseguiti i relativi rilievi e tracciamenti, nonché adeguatamente approfondite tutte le necessarie indagini geognostiche di dettaglio, in sito, o in laboratorio, sulla base delle cui risultanze l'impresa procederà alla redazione del progetto costruttivo, previa verifica del progetto esecutivo, da
sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione lavori. Tale progetto dovrà essere definito sulla base delle effettive risultanze presenti in loco, comprese opere e condizioni al contorno (tralicci ENEL, canali, ecc.), e dovrà approfondire e prevedere, adeguatamente calcolare e verificare tutte le fasi di realizzazione e le relative opere provvisionali eventuali in corso d'opera.
29. Le indagini verranno affidate a ditte o laboratori certificati o abilitati e i progetti costruttivi da sviluppare conformemente al presente elaborato di progetto esecutivo, verranno elaborati e sottoscritti dall'impresa e da un suo ingegnere specialista abilitato.
30. Tutti tali oneri e responsabilità si intendono compensati e compresi nei prezzi di offerta.
31. La verifica dei calcoli relativi a tutti gli impianti e della relativa progettazione esecutiva nel rispetto delle leggi vigenti compreso ogni onere per denunce, approvazioni, licenze, collaudo, ecc. che al riguardo fossero prescritti dalle leggi in vigore.
32. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le pratiche amministrative necessarie ad ottenere dagli enti terzi tutte le autorizzazioni ad eseguire tutti i lavori sia provvisori che definitivi (fanno eccezione le 36 autorizzazioni già ottenute).
33. Si ricordano in particolare: le concessioni, le autorizzazioni, i nullaosta, le comunicazioni in merito alle opere nelle pertinenze dei corsi d’acqua, le pratiche con i gestori di canali, fognature e sotto- servizi, i materiali per l’esecuzione dei rilevati e lo sminamento (genio militare competente).
34. Redigere il Programma dettagliato ed eseguire i lavori inserendo le fasi e le interruzioni che necessitano agli enti gestori di servizi interferenti per la rimozione, per l’adeguamento ed il mantenimento in esercizio dei servizi intercettati (compreso enti idraulici).
35. Consultare gli enti gestori di servizi interferenti in modo da concordare le modalità di esecuzione di eventuali lavorazioni interferenti, concedendo agli enti stessi l’autorizzazione all’accesso alle aree oggetto dei lavori di competenza dell’Appaltatore.
36. Organizzare i lavori in modo tale da consentire fino all’ultimo momento il mantenimento degli accessi alle proprietà private interessate dai lavori (anche realizzando opportune rampe di accesso a fondi e proprietà intercluse).
37. Mantenere gli allacci ai servizi che interessano le proprietà private interferenti con i lavori fino all’avvenuto spostamento e/o adeguamento da parte degli enti gestori (anche realizzando opportune protezioni a cavi e tubazioni).
38. Nel caso durante le operazioni di scavo vi siano rinvenimenti particolari, compresi ordigni bellici, è onere dell’impresa l’attivazione di tutte le procedure per lo smaltimento in accordo con la normativa di legge;
39. Per l’esecuzione degli scavi di fondazione dei manufatti dovranno essere eseguite delle opere provvisionali tali da permettere lo scavo in verticale. E’ fatto onere all’impresa di studiare la soluzione tecnica ritenuta più idonea, senza che nessun altro onere, oltre a quello previsto in contratto, sia dovuto dalla stazione appaltante. In caso di franamenti o cedimento delle pareti degli scavi non verranno riconosciuti maggiori oneri di riempimento dei cavi risultanti.
40. A richiesta della Direzione lavori dovrà essere fornito materiale video e fotografico comprese riprese aeree ,che illustrino lo stato dei lavori.
41. Si ritiene a carico dell’Appaltatore, i cui costi sono compresi nei prezzi unitari offerti in sede di gara, la verifica della presenza di ordigni bellici su tutta l'area e la bonifica della zona di intervento fino ad un massimo del 20% dell’area indagata, oltre tale limite il costo di bonifica sarà posto a carico della del Comune.
I tempi necessari all’ottenimento di pareri, autorizzazioni, ecc. e i tempi necessari per la bonifica sono compresi nel tempo contrattuale di cui all’art.4.
Art. 31 – Custodia del cantiere
E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, per i lavori di particolare delicatezza e rilevanza che richiedano la custodia continuativa, la stessa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da Euro 51,65 a Euro 516,46.
Art. 32 – Cartello di cantiere
L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla stazione appaltante, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
CAPO 4 - SOSPENSIONI, PROROGHE, VARIANTI E RIPRESE DEI LAVORI
Art. 33 - Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori
Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei lavori ai sensi dell’art. 107 del DLgs 50/2016 può ordinarne la sospensione redigendo apposito Verbale in contraddittorio con l’Appaltatore (il quale può apporre le proprie riserve), indicandone le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Nel Verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
I termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente si procederà nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili all'Appaltatore.
L’Appaltatore è comunque tenuto a provvedere alla custodia del cantiere, dei materiali e alla conservazione delle opere eseguite. Tale obbligo cessa solo dopo l’approvazione dell’atto di collaudo.
Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori.
La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei lavori, redigendo opportuno Verbale di ripresa dei lavori in contraddittorio con l’Appaltatore (il quale può apporre le proprie riserve), non appena sono cessate le cause della sospensione, nel quale è indicato il nuovo termine contrattuale.
Qualora successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili mediante apposito verbale.
Nel caso che i lavori debbano essere totalmente o definitivamente sospesi per cause di forza maggiore o per cause dipendenti direttamente od indirettamente dal Committente, l'Appaltatore, oltre alla corrispondente proroga dei tempi di consegna, ha diritto dopo 90 (novanta) giorni consecutivi di sospensione o dopo la notifica da parte del Committente della definitiva sospensione dei lavori:
- al rimborso delle spese vive di cantiere sostenute durante il periodo di sospensione;
- al pagamento del nolo per le attrezzature installate, oppure al pagamento delle spese di rimozione, trasporto e ricollocamento in opera delle stesse e ciò a scelta del Direttore dei lavori;
- al pagamento, nei termini contrattuali, dell'importo delle opere, prestazioni e forniture eseguite fino alla data di sospensione dei lavori.
Qualora la sospensione non fosse totale, il Direttore dei lavori previo accordo fra le parti stabilirà l'entità della proroga dei termini di consegna e l'ammontare dell'indennizzo da corrispondere all'Appaltatore stesso.
Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente riconosciuti come tali con annotazione del Direttore dei lavori sul Giornale dei lavori.
In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
Il Direttore dei lavori, potrà disporre eventuali sospensioni dei lavori, oltre nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, anche nell'eventualità in cui, seppur in presenza di adeguata copertura finanziaria, non ci fossero le condizioni per poter liquidare le somme dovute, a causa dei vincoli prescrittivi introdotti dalla normativa sul patto di stabilità, senza che l'Impresa possa vantare alcunché per lucro cessante o danno emergente.
Art. 34 - Varianti in corso d’opera
Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l’applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti
alla tutela di interessi rilevanti;
b) non è alterata la natura generale del contratto;
c) non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice;
d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati
o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono
notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 39 del presente Capitolato.
La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43 del32presente Capitolato, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché l’adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 45 del presente Capitolato.
La perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione.
Come previsto dall’art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016, l’Amministrazione Committente potrà sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell’importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo.
Durante il corso dei lavori l’appaltatore può proporre alla D.L. eventuali variazioni migliorative, nell’ambito del limite di cui al comma 5, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della D.L. devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l’approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per metà a favore della Stazione appaltante e per metà a favore dell’appaltatore.
Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal Direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 106 del D.lgs. 50/2016.
Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.
L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'Appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del D.lgs. n. 50/2016, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei
requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4, 5 e 6 del presente Capitolato Speciale.
Art. 35 – Sospensione
Il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 107 del DLgs 50/2016. 39
CAPO 5 - CONTABILITA’ DEI LAVORI
Art. 36 - Lavori a misura
In corso d’opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 33 o 39, e queste non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 33, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dallo schema di contratto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente schema di contratto.
Art. 37 - Lavori a corpo – Riferibili a quelli oggetto del presente bando
La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dallo schema di contratto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella soprastante tabella parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era
tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
Art. 38 - Lavori in economia
La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’articolo 153 del regolamento generale.
Art. 39 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
Art. 40 – Accertamento e registrazione dei lavori
1. Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, delle espropriazioni, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione; sia le perizie che le contabilità devono distinguersi in altrettanti capi quanti sono i titoli diversi di spesa.
2. Gli atti contabili redatti dal Direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge e hanno ad oggetto l’accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
3. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verificazione richieda scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio di Direzione lavori si trovi sempre in grado:
a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed ì certificati per il pagamento degli acconti;
b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.
4. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono.
Art. 41 – Contabilità dei lavori
I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:
a) il Giornale dei lavori compilato dal Direttore dei Lavori che annoterà l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'Appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sugli stessi e gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del Direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al Committente, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti, le modifiche od aggiunte ai prezzi. Durante il corso dei lavori il Giornale dei lavori resterà in cantiere, in consegna all'Appaltatore; al termine dei lavori lo stesso verrà ritirato dal Direttore dei lavori che lo terrà a disposizione delle parti contraenti; b) i Libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste, che dovranno contenere la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste secondo la denominazione di contratto nonché eventuali altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la
forma ed il modo di esecuzione. Tali documenti dovranno essere aggiornati quotidianamente dalla Direzione dei lavori in contraddittorio con l'Appaltatore sotto la diretta responsabilità del Direttore dei lavori. Le lavorazioni e le somministrazioni che per loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei lavori in modo da verificarne la congruenza con 40 quanto precedentemente concordato e allo stato di fatto. I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale d'appalto, che è stata eseguita. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità. c) le Liste settimanali nelle quali, a cura dell’Appaltatore, sono indicate le lavorazioni eseguite e le risorse impiegate nell’esecuzione dei lavori. d) il Registro di contabilità contiene la trascrizione delle annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni contenute nei libretti delle misure e compilato secondo le modalità indicate dalla normativa di riferimento, segnando per ciascuna partita il richiamo della relativa pagina del libretto ed il corrispondente prezzo unitario di appalto. L'iscrizione delle partite deve essere in ordine cronologico. Il registro è tenuto dal Direttore dei lavori ed è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve. e) il Sommario del registro di contabilità, contenente ciascuna partita classificata secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia ed indica, per ogni stato di avanzamento dei lavori, la quantità di ogni lavorazione eseguita ed i relativi importi. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione secondo il capitolato speciale, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo. f) gli Stati d'avanzamento dei lavori, nei quali sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'Appalto sino alla data di redazione degli stessi ed ai quali è allegata una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione. Gli stati di avanzamento lavori sono redatti dal Direttore dei Lavori quando, in relazione alle modalità specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto, si debba effettuare il pagamento di una rata di acconto. Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario del registro di contabilità; g) i Certificati per il pagamento delle rate di acconto, rilasciati dal Committente sulla base degli stati di avanzamento dei lavori per l'emissione del mandato di pagamento. I certificati di pagamento devono essere annotati nel registro di contabilità. h) il Conto finale e la relativa Relazione, redatti dal Direttore dei lavori entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori. La relazione finale deve indicare le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, ed in particolare: - i Verbali di consegna dei lavori; - gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'impresa; - le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione; - gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione; - gli Ordini di servizio impartiti; - la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l’indicazione delle eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti; - i Verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il Certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause; 41 - gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze; - i Processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; - le richieste di Xxxxxxx e le relative determinazioni della Stazione appaltante; - gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità); - tutto ciò che
può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo. Nel caso di Appalto comprendente lavori da tenere distinti, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentirne una gestione separata. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto. Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato.
Art. 42 – Anticipazione
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016, sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti, mediante trattenute sui pagamenti in conto effettuate in una percentuale pari a quella dell’anticipazione stessa. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui Imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
In ogni caso l’erogazione dell’anticipazione è subordinata all’avvenuta consegna dei lavori e alla costituzione dell’appaltatore di idonea garanzia fideiussoria di un importo di almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge; l’importo della garanzia è gradualmente ridotto in corso d’opera dal totale dell’anticipazione ancora da recuperare.
L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell’emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi legate alle somme anticipate con decorrenza della data di erogazione dell’anticipazione.
Art. 43 – Pagamenti in acconto
I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 35, 36, 37, 38, al netto del ribasso d’asta e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore al 30% dell’importo contrattuale con avanzamento dei lavori di importo pari alla contabilità dei lavori stessi, fatta salva l’applicazione delle eventuali penali.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.lgs. 50/2016.
Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del D.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura;
b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del D.P.R.
n.207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione;
c) l’appaltatore dovrà presentarsi nel giorno stabilito per la firma della contabilità; eventuali ritardi modificheranno i termini indicati nel presente articolo.
L’amministrazione committente provvede al pagamento, a favore dell’appaltatore, del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolari fatture fiscali, corredate dagli estremi del Contratto (numero e data) e dello Stato di Avanzamento Lavori cui si riferiscono, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
Ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, ai sensi di legge;
b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 70 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al
D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Le fatture dovranno essere emesse dall’Appaltatore in formato esclusivamente elettronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, e devono essere intestate come segue:
COMUNE DI BAISO
Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxx (XX)
Codice fiscale 80019170358 - Partita IVA 00237240353 Codice univoco IPA .......................................
- indicazione codice CUP E53B18000060001
- indicazione codice
- indicazione del conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010 e s.m.
Sospensione dei pagamenti in acconto quando il documento unico di regolarità contributiva (DURC), richiesto direttamente dalla Stazione appaltante, agli Enti competenti, comprese le Casse Edili di riferimento, risulti negativo, ossia attesti una posizione di irregolarità contributiva dell’impresa nei confronti di INPS, INAIL e CASSA EDILE.
Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all’art. 105, comma 18, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15(quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l’amministrazione committente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2 del presente Capitolato.
Art. 44- Conto finale e pagamento a saldo
Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 gg; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 102, comma 4, del D.lgs. 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile. Nel caso l’appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di trenta giorni decorre dalla data di presentazione della garanzia stessa.
La garanzia fideiussoria, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, deve avere validità ed efficacia non inferiore a trenta (30) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
L’importo della garanzia deve essere maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.
Sospensione dei pagamenti a saldo quando il documento unico di regolarità contributiva (DURC), richiesto direttamente dalla Stazione appaltante, agli Enti competenti, comprese le Casse Edili di riferimento, risulti negativo, ossia attesti una posizione di irregolarità contributiva dell’impresa nei confronti di INPS, INAIL e CASSA EDILE.
Sospensione del pagamento a saldo, nel caso di mancata trasmissione da parte dell’Appaltatore, entro venti giorni dalla data di pagamento del precedente acconto, di copia delle fatture
quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti nonché di quelli corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture e posa in opera (le cui prestazioni sono pagate in base alla stato avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture) con l’indicazione delle ritenute di garanzia.
Art. 45 – Revisione dei prezzi
E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, salvo quanto previsto al comma 4 e seguenti del medesimo articolo; non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. Per i lavori di cui al presente Capitolato, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a), del D.lgs. 50/2016, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
a.2) eventuali altre somme a disposizione dell’amministrazione committente per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne è stata prevista una diversa destinazione;
a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dell’amministrazione committente nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per l’amministrazione committente;
c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori se non è ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso;
Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento) all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta)
giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.
Capo 6 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 46 - Norme di sicurezza generali
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L’Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 47 - Sicurezza sul luogo di lavoro
L'appaltatore è obbligato a consegnare alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, il 43 documento di valutazione dei rischi di cui al DLgs 81/2008, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al DLgs 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
L’entità presunta dei lavori in oggetto non è inferiore a 200 uomini-giorno.
Art. 48 – Modifiche e integrazioni al Piano di sicurezza e di coordinamento
L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza.
L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci le proposte si intendono accolte.
L’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, ne maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
Art. 49 - Piano operativo di sicurezza
L'appaltatore entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei lavori o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano operativo di sicurezza redatto ai sensi del punto 3 dell’Allegato XV del DLgs 81/2008 ed aggiornato al DLgs 106/09 comprende il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 18 e gli adempimenti di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) DLgs 81/08 ed aggiornato al DLgs 106/09, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato rispetto alle previsioni originarie ad ogni mutamento delle lavorazioni. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei Contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i Piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese sub- appaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
Il Piano operativo di sicurezza costituisce Piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 91, comma 1, lettera a) ed all'art. 100 del DLgs 81/2008 ed aggiornato al DLgs 106/09.
L'Appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui ai provvedimenti sopra indicati, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati 44 miglioramenti alle misure di sicurezza. Alle citate modifiche e integrazioni si applica la medesima disciplina dell'art. 42.
Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
Il Direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della Legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta legge.
Al Direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla normativa vigente in materia e in particolare:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.
Art. 50 - Osservanza e attuazione dei Piani di sicurezza
L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del DLgs 81/2008 ed aggiornato al DLgs 106/09, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli art. 15 e 17 ed all'allegato XIII del decreto stesso (aggiornato al DLgs 106/09).
I Piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle Direttive 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al DLgs 81/2008 ed aggiornato al DLgs 106/09
L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del Coordinatore, l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed a presentare idonea certificazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piano redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Il Piano di sicurezza e di coordinamento, o il piano di sicurezza sostitutivo nei casi previsti, ed il Piano operativo di sicurezza formano parte integrante del Contratto di Appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previsa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Art. 51 – Personale dell’appaltatore - contratti collettivi, disposizioni sulla manodopera, manodopera in caso di xxxxxxxxxx
L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L’appaltatore dovrà applicare ai propri dipendenti impegnati nella esecuzione dell’appalto un CCNL che preveda nella sfera di applicazione le attività corrispondenti alla categoria prevalente oggetto dell’appalto.
b) I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) E’ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) E’ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per
iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
Dopo l’ultimazione dei lavori, su richiesta della Stazione Appaltante, l’impresa appaltatrice e, per suo tramite, le subappaltatrici invieranno all’Ente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, contenente il numero di ore complessive lavorate e il monte salari relativo all’opera oggetto dell’appalto.
Art. 52 - Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.
In ogni caso, per le inadempienze contributive e retributive dell'appalto e del subappalto si applica l’art. 30 del DLgs 50/2016.
Art. 53 - Durata giornaliera dei lavori
L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.
Capo 7 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO DELLE OPERE.
Art. 54 - Ultimazione dei lavori
La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori.
I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto.
Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto Certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei lavori procederà alla verifica
provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto.
Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti.
Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile.
Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo.
L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.
Art. 55 - Presa in consegna dei lavori ultimati
La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’Appaltatore per 47 iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.
Art. 56 - Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata
Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l’opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell’opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizioni che:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità di impianti od opere a rete;
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d’appalto;
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
A richiesta della stazione appaltante, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per
accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.
La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’Appaltatore.
Art. 57 - Termini per l’accertamento della regolare esecuzione
Per il collaudo dei lavori si applica la disciplina di cui alla parte II, titolo X, del D.P.R. n. 207/2010.
Art. 58 - Ulteriori provvedimenti amministrativi
Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento, i documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi:
a) il processo verbale di visita;
b) le proprie relazioni;
c) il certificato di collaudo;
d) il certificato dal responsabile del procedimento per le correzioni ordinate dall'organo di collaudo;
e) la relazione sulle osservazioni dell'Appaltatore al certificato di collaudo.
L'organo di collaudo restituisce al responsabile del procedimento tutti i documenti acquisiti.
La Stazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all’esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'Appaltatore.
Art. 59 - Svincolo della cauzione
Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.
L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla legge, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono-programma dei lavori. Tale garanzia deve recare la firma autenticata e la certificazione dei poteri di sottoscrizione da parte di un notaio, con l’indicazione del Repertorio.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.
La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dal comma 3. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Si applica inoltre la disciplina di cui all’art. 103 del Codice.
CAPO 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 60 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile, se non espressamente prevista dalla normativa dei Lavori Pubblici.
Tuttavia in caso di modifica del contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all’art. 106 del Codice.
Art. 61 – Danni alle opere
In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.
Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.
Il compenso che il Committente riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.
Art. 62 - Cause di forza maggiore
Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.
I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati.
L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dall'Appaltatore.
Art. 63 - Vicende soggettive dell'esecutore del contratto e cessione del contratto
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, i trasferimenti e gli affitti di azienda relativi all’Appaltatore sono regolati secondo le disposizioni vigenti in materia
E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è' nullo di diritto.
Art. 64 – Forma e contenuto delle riserve
L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Art. 65 - Controversie
La competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell'articolo 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.
In alternativa alla tutela giurisdizionale si applica la parte IV, titolo I, capo II del Codice
Art. 66 – Risoluzione del contratto
Per la risoluzione del contratto si applica la disciplina di cui all’art. 108 del codice.
Art. 67 – Recesso
La stazione appaltante può recedere dal contratto secondo la disciplina dell’art. 109 del Codice.
Art. 68 - Disposizioni finali e rinvio
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato troveranno applicazione le disposizioni contenute nel Codice, nel D.P.R. 207/2010, per le parti non abrogate e le ulteriori norme disciplinanti i lavori pubblici.