SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
(Il presente schema di Contratto, sottoscritto in ogni sua pagina dal concorrente, deve essere inserito nella busta n.1, pena l’ esclusione)
“SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ED ELETTRICI RELATIVO ALL’XXXXXXXXX XXXXXX “X. XXXXXX” XX XXXXXXX - XXXXX”.
CIG 6302424CCD
Con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge,
TRA
La AIRGEST S.p.A. (inde cit. “AIRGEST” o “Committente” o “Stazione Appaltante”), Società di gestione dell’Aeroporto di Trapani Birgi, con sede legale in Xxxxxxxxx Xxxxxx X. Xxxxxx 00000 Xxxxxxx Birgi, iscritta al R.E.A. n. TP-94348, codice fiscale e P. IVA n. 01613650819, in persona dell’Amministratore Delegato dell’AIRGEST SPA, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, domiciliato per la carica presso la suddetta sede sociale, il quale interviene al presente atto munito di idonei poteri, da una parte
E
L’Impresa , d’ora in avanti denominata anche “Appaltatore” o “Affidatario” o “Prestatore del sevizio” o “Impresa”, con sede legale in , n. – CAP città di – ( ), iscritta al Registro delle imprese di
con numero di REA n. ed avente numero di C.F. e P. IVA n. , in persona del Legale Rappresentante dell’Impresa, per l’altra parte
congiuntamente denominati “le Parti”
PREMESSO
- che con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione del 27 aprile 2015, esecutiva ai sensi legge, è stato approvato il procedimento per l’affidamento del “Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici ed elettrici relativo all’Aeroporto Civile “X. Xxxxxx” di Trapani – Birgi”, da espletarsi presso l’aeroporto civile di Trapani – Birgi;
- che la AIRGEST ha indetto gara di appalto, ai sensi del D.Lgs. n.163/2006, per l’affidamento dell’esecuzione del servizio di cui al presente contratto, con Bando pubblicato su GURI n. 95 del 14/08/2015 nonché con avviso pubblicato sui n. 1 quotidiano nazionale “La Repubblica” in data 15/08/2015 e sui n. 1 quotidiano locale “La Repubblica - Palermo” in data 14/08/2015 nonché all’Albo Pretorio del Comune di Trapani e sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx;
- che la gara, mediante procedura aperta, per il conferimento in appalto del servizio in parola, per un valore complessivo dell’appalto biennale pari ad € 367.087,00 (euro trecentosessantasettemilaottantasette/00), comprensivi di costo del personale biennale, non soggetto a ribasso d’asta, stimato in € 14.683,48 (euro quattordicimilaseicentoottantatre/48) ed € 20.008,28 (euro ventimilaotto/28) per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, con la conseguente graduatoria, è stata esperita in seduta pubblica il giorno
/ /2015, giusto verbale redatto dalla commissione di gara appositamente nominata dalla stazione appaltante;
- che, all’esito della predetta gara, il servizio in oggetto venne aggiudicato provvisoriamente all’Impresa - per avere questa offerto il prezzo complessivo di euro oltre a euro 20.008,28 per oneri per la sicurezza ed euro 14.683,48 per costo del personale, non soggetti a ribasso d’asta, come di seguito specificato, in seguito all’offerta di ribasso pari al
%;
- che l’Impresa ha presentato la documentazione prescritta dal Disciplinare di gara;
- che l’Impresa ha accettato tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati;
- che la Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi AIRGEST ha concluso positivamente l’istruttoria di verifica delle autodichiarazioni rese dall’Impresa , in ordine alla sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- che la Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi AIRGEST ha aggiudicato definitivamente l’appalto di cui trattasi all’Impresa stessa;
- che l’Appaltatore ha preso visione dei luoghi in cui devono essere eseguiti i servizi ed è a conoscenza dei limiti e dei vincoli operativi che ne derivano, ed ha inoltre preso visione della situazione in essere ai fini della sicurezza, come dichiarato nel certificato di avvenuto sopralluogo e dà atto di essere a perfetta conoscenza dell’ubicazione, dell’estensione e della natura del servizio da erogare, e di essere edotto di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente al servizio stesso. Conseguentemente nessuna obiezione potrà essere sollevata dallo stesso, per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell’espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all’ubicazione, articolazione, specifica destinazione od altre caratteristiche in genere del servizio da erogare;
- che l’Appaltatore è in possesso dell’idonea struttura tecnica ed organizzativa nonché dell’esperienza e dei mezzi necessari per la prestazione di tali servizi;
- che l’Appaltatore ha dichiarato di conoscere ed accettare senza riserva alcuna le condizioni tutte che regolano l’appalto;
- che l’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano l’accesso e la circolazione di persone e mezzi nell’area aeroportuale, delle norme e delle procedure per stati di emergenza e di incidente e dei rischi esistenti nelle aree in cui andrà ad operare;
- che l’Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, degli adempimenti connessi alle clausole del presente Contratto, restando implicitamente inteso che le norme contenute nel Capitolato Tecnico Prestazionale sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento dell’oggetto dell’appalto e che la loro osservanza non ne limita né riduce comunque la responsabilità;
- che AIRGEST, pertanto, intende affidare all’appaltatore l’esecuzione delle attività oggetto d’appalto ed alle condizioni di seguito specificate;
Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.
ART. 1: OGGETTO DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto ha per oggetto l’espletamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici ed elettrici, presso l’Aeroporto di Trapani Birgi, secondo gli standards, modalità, termini e condizioni tutte previste secondo le specifiche minime di cui al Capitolato Tecnico Prestazionale (C.T.P.) e relativi allegati, nella “Scheda di Offerta economica”, presentata in sede di gara, nonché secondo le previsioni di dettaglio di cui la Piano Dettagliato di Lavoro (PDL), quali prestazioni contrattuali vincolanti per l’Appaltatore stesso, che, ancorché non materialmente allegati al presente Contratto, si uniscono al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, ai quali integralmente si rinvia.
2. Gli impianti tecnologici ed elettrici di pertinenza dell’AIRGEST, oggetto del presente contratto, sono i seguenti:
- Parcheggi Automatici;
- Impianti Trasporto Bagagli in Partenza ed in Arrivo;
- Sistemi di Automazione per Porte Scorrevoli, Serrande Avvolgibili e Cancelli a Battente;
- Cabina Elettrica MT/BT;
- Impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva;
- Impianti Elevatori e scale mobili in uso pubblico;
- Impianti di protezione antincendio attivi e passivi;
- Sistemi TVCC, Videosorveglianza ed Antintrusione;
- Sistema Controllo Accessi e Porte Allarmate;
3. Le attività di manutenzione hanno come obiettivo il mantenimento degli impianti affidati all’Impresa, in modo da assicurare il perfetto funzionamento di ogni singolo apparato e di Sistemi composti da più apparati e strutture di cui alle più precise indicazioni reperibili negli allegati al presente Contratto, atti che, ancorché non materialmente allegati al presente Contratto, si uniscono al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
4. Si precisa che anche le apparecchiature e gli impianti connessi a quelli elencati negli allegati richiamati, ancorché non espressamente citati, fanno parte del servizio di cui al presente Contratto e sono soggetti a intervento manutentivo da parte dell’Appaltatore.
5. In particolare, l’attività manutentiva dovrà garantire, anche mediante controlli visivi, prove funzionali, controlli strumentali, gestione informatizzata (software/hardware), assistenza telefonica e remota per gestione anomalie e supporto tecnico, e tutto quant’altro ritenuto necessario per il corretto funzionamento in sicurezza, secondo le disposizioni normative vigenti ovvero successive disposizioni emesse dalle competenti autorità nazionali e/o internazionali di settore, le condizioni di funzionamento e di conservazione del patrimonio impiantistico oggetto di contrattualizzazione, al fine di:
- ridurre al minimo indispensabile dei tempi di fermo impianto grazie alla prevenzione del guasto;
- assicurare la continuità del servizio operativo;
- assicurare maggior durata dell’impianto data l’applicazione di una corretta manutenzione;
- garantire una consistente riduzione dei costi di esercizio.
6. L’Appaltatore assume il ruolo di “TERZO RESPONSABILEʺ dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici, ai sensi dell’art. 31, commi 1 e 2, della Legge 10/91 e s.m.i. (rif. art. 6 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74), per tutti gli impianti oggetto del Servizio, con la sola esclusione dei casi espressamente segnalati. Si intendono pertanto a carico dell’Affidatario tutti gli oneri indicati all’art. 11 del DPR 412/93 e s.m.i..
7. L’Affidatario, in qualità di “TERZO RESPONSABILEʺ, dovrà amministrare il “Libretto d’Impianto”, i rapporti d’intervento e di efficienza energetica (D.P.R. 16.04.2013 n.74 e Decreto 10.02.2014 del Ministero dello Sviluppo Economico e ss.mm.ii.).
8. Costituisce specifico onere dell’Appaltatore la rilevazione in sede di controllo non solo dello stato di fatto degli impianti, delle eventuali situazioni non sicure e/o dell’obsolescenza delle apparecchiature, avanzando, se richieste, proposte di migliorie degli stessi impianti, ma anche di ogni eventuale difformità rispetto alle prescrizioni normative vigenti e, più in generale, di qualunque necessità di carattere straordinario, eccedente gli oneri contrattuali ed occorrente per garantire la funzionalità, il funzionamento, l’efficienza e la sicurezza degli impianti, con relativa immediata segnalazione, al Direttore dell’esecuzione del contratto, del doveroso obbligo di adeguamento tecnico delle stesse apparecchiature ai nuovi standard vigenti al momento dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
9. Si rimanda a quanto riportato agli artt. 1 e 4 del Capitolato Tecnico Prestazionale.
ART. 2: MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
1. I servizi di cui al superiore art. 1 dovranno essere espletati, in ogni caso, secondo standard di qualità adeguati ai livelli di servizio richiesti dal Committente, rimanendo a carico dell’Impresa tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera, nessuno escluso, necessari per l’esecuzione delle suddette operazioni.
2. Sarà cura dell’Appaltatore predisporre e consegnare alla Committente un Piano Dettagliato di Lavoro (PDL), parte integrante del presente contratto, che dovrà ricomprendere la struttura organizzativa, le procedure, le attività, le risorse ritenute dall’Appaltatore idonee ad assicurare l’adempimento di tutte le obbligazioni oggetto del presente contratto, rispetto agli standards, modalità, termini e condizioni tutti previsti nell’allegato C – Capitolato Tecnico Prestazionale al quale si rinvia integralmente.
3. L’esecuzione degli interventi manutentivi, laddove essi si discostino da quanto indicato nel Piano Dettagliato di Lavoro, dovrà
essere comunicata e concordata preventivamente con l’Ufficio Direzione dell’Esecuzione del Contratto e dovrà, altresì, essere comunicata, sempre per iscritto, l’avvenuta ultimazione degli stessi, in accordo alle disposizioni regolate all’atto dell’affidamento del servizio, fermo restando l’obbligo del tempestivo ripristino delle regolari condizioni di funzionamento degli impianti.
4. I suddetti interventi manutentivi dovranno essere riportati in apposite schede (report di lavoro) firmate dal tecnico dell’Impresa, consegnate e vistate dagli addetti alla manutenzione di Airgest S.p.A. per presa visione.
5. L’Appaltatore si impegna a relazionare, per tutta la gestione dell’appalto, all’Ufficio Direzione dell’Esecuzione del Contratto, lo stato di fatto degli impianti e sistemi, con annessi sottosistemi, le situazioni non sicure, le eventuali difformità rispetto alle norme vigenti e leggi, l’obsolescenza e qualunque necessità di carattere straordinario, eccedente agli oneri contrattuali ed occorrente per garantire la funzionalità, il funzionamento, l’efficienza e la sicurezza degli impianti e così pure avanzerà proposte di migliorie degli stessi (rif. art. 9 del presente Contratto).
6. Le segnalazioni e le proposte dovranno essere corredate da offerte analitiche con dettagliata descrizione dei materiali, dei tempi e dei costi specifici dei ricambi voce per voce (rif. pag. 8 del Capitolato Tecnico Prestazionale).
7. Nessun diritto sorge per la sola presentazione dell’offerta, restando facoltà dell’AIRGEST la possibilità di richiedere ulteriori preventivi e di affidare a terzi l’esecuzione degli interventi.
8. Poiché il fine principale di tutti gli interventi/prestazioni è la garanzia del livello di efficienza e sicurezza degli impianti ed il confort e la salubrità dei luoghi di lavoro, la rimozione di situazioni anomale segnalate dalle richieste di intervento, dovrà essere attivata e risolta in ogni momento, con l’avvertenza di comunicare all’AIRGEST, l’intervento iniziato e ultimato.
9. Airgest S.p.A. non assume alcuna responsabilità verso l’impresa esecutrice a seguito dell’eventuale chiusura al traffico aereo civile dell’aeroporto, ovvero della eventuale limitazione dell’attività aerea civile dell’aeroporto stesso.
00.Xx rimanda a quanto riportato agli artt. 6, 7, 14, 15, 16 e 23 del Capitolato Tecnico Prestazionale.
ART. 3: DURATA
1. Il presente contratto avrà la durata di mesi 12 (dodici) decorrenti a far data dal 1° gennaio 2016 , giusto avvio dell’esecuzione del Contratto, come attestata con il verbale di cui all’art. 304 D.P.R. n. 207/10, sino al 31 dicembre 2016.
2. Resta salva, ad esclusivo beneficio di AIRGEST S.P.A., la facoltà di esercizio dell’opzione di rinnovo per un ulteriore periodo rispetto a quello contrattuale, pari ad ulteriori mesi 12 (dodici), decorrenti a far data dal 1° gennaio 2017 sino al 31 dicembre 2017, alle medesime condizioni contrattuali di cui all’affidamento originario.
3. È escluso il rinnovo tacito.
4. Alla scadenza naturale del contratto, ovvero in ogni altro caso di risoluzione anticipata del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell’Airgest S.p.A.
5. Non è richiesto, pertanto, alcun preavviso o notifica per la scadenza del contratto.
6. L’Appaltatore si obbliga a produrre, al termine dell’affidamento ovvero a certificazione delle attività di verifica di conformità in corso di esecuzione di periodo e straordinarie, indicazioni circa lo stato manutentivo degli impianti in affidamento nonché storico degli interventi di manutenzione ordinaria, correttiva e straordinaria eseguiti ed anomalie non già oggetto d’avvenuto rientro.
ART. 4: ESCLUSIONE DELLA REVISIONE PREZZI
1. Il corrispettivo, nella misura contrattualmente stabilita, è fisso ed invariabile per l’intera durata del Contratto.
2. Non si darà luogo a revisione dei prezzi, per qualsivoglia motivo, intendendosi compresa la relativa xxxx xxxxxxx dall’Appaltatore per l’intera durata del Contratto e sue eventuali proroghe e ciò in deroga all’art. 1664 c.c. e ad ogni altra disposizione di legge.
ART. 5: CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
1. Il corrispettivo complessivo per l’espletamento del servizio, oggetto del presente Contratto, è pari ad € , (diconsi euro / ), oltre all’importo pari ad € 20.008,28 quali oneri per la sicurezza, nonché € 14.683,48 quale stimato costo del personale, entrambi non soggetti a ribasso d’asta, corrispondente all’importo offerto in sede di gara. Detto importo è relativo all’intero periodo contrattuale, ivi incluso quello dell’eventuale proroga e, quindi, è espresso in ragione di mesi 24 ed è comprensivo della remunerazione della:
Manutenzione Ordinaria, secondo la programmata cadenza degli interventi manutentivi,
Reperibilità H24, con diritto di chiamata ed intervento garantito on-site ed obbligo di rilascio del rapporto tecnico d’intervento eseguito,
N. 30 interventi di Manutenzione Straordinaria, per tutta la durata del servizio, a intervento richiesto in qualsiasi ora diurna e notturna
Smaltimento materiali di risulta, presso discarica autorizzata e rilascio attestazione di avvenuto smaltimento;
Rilascio di documentazione, rilascio dei fascicoli tecnici e registro di controlli, verifiche ed interventi manutentivi previsti dalla legge in vigore, relazione sulle condizioni dell’impianto in riferimento alle normative tecniche esistenti.
2. Nei prezzi netti contrattuali sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Contratto e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri, che se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione del servizio nel suo complesso.
3. Il contratto è stipulato a “corpo”.
4. Nel corrispettivo a corpo, è ricompreso anche il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta.
5. L’ammontare dell’appalto è costituito da una quota fissa a corpo, necessaria per garantire la manutenzione ordinaria, programmata e preventiva, e da una o più quote variabili a seconda della tipologia di intervento ed in funzione degli interventi di manutenzione straordinaria eventualmente necessari al corretto uso degli impianti in questione.
6. Per eventuale sostituzione di apparecchiature guaste sarà applicato un ribasso percentuale unico del:
- …………….% (………….percento), offerto in sede di gara dall’Appaltatore, sul prezzo di listino di ogni singolo materiale, che sarà fisso e invariabile per l’intero periodo di affidamento del servizio ed in particolare per il periodo
contrattuale e per l’eventuale ulteriore periodo contrattuale, in caso di esercizio dell’opzione di proroga, dal 01 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
7. I prezzi di riferimento, relativi agli interventi di manutenzione straordinaria e/o nuove forniture, saranno quelli contenuti nel Prezziario dei Lavori Pubblici in Sicilia (edizione vigente), nel tariffario DEI (edizione vigente) e i prezzi ASSISTAL – listino prezzi edito da Associazione Nazionale Costruttori di Impianti (edizione vigente), nonché Listini Ufficiali Case Costruttrici/Fornitrici, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante (edizione vigente).
8. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per servizi eseguiti in più, oltre quelli previsti e regolarmente autorizzati.
9. Per gli interventi effettuati con chiamata di pronta reperibilità non sarà riconosciuto alcun onere aggiuntivo.
10.Ogni diritto di chiamata fuori la manutenzione programmata è gratuito.
11.Resta inteso che l’Appaltatore non è manlevato da responsabilità e da incombenza tecnica-amministrativa per servizi non resi.
12.L’esatta quantificazione dei servizi, oggetto del Contratto, regolarmente espletati, accertati ed accettati dal Committente, costituiranno oggetto di verifica di conformità del servizio in corso d’esecuzione, vincolante ai fini della contabilizzazione trimestrale degli stessi servizi.
00.Xx rimanda a quanto riportato agli artt. 3 e 25 del Capitolato Tecnico Prestazionale.
ART. 6: FATTURAZIONE E PAGAMENTO – MODALITÀ
1. Per il servizio di MANUTENZIONE ORDINARIA, il pagamento delle spettanze dovute, dedotte le eventuali penalità, avverrà dietro presentazione di n. 4 regolari fatture, emesse trimestralmente e posticipatamente, che verranno liquidate a trenta (30) giorni dalla data fattura fine mese, solo a seguito di trasmissione - da parte di AIRGEST - del certificato di verifica di conformità, di periodo ovvero straordinario, della fornitura dei servizi stessi, ovvero conclusiva certificazione di regolare esecuzione dei servizi, in entrambi i casi relativi ai servizi e alle ore effettivamente prestate e certificate nei mesi di riferimento.
2. Le fatture dovranno essere dettagliate per attività svolte presso le strutture oggetto d’appalto, tali da consentire un facile riscontro con le attività richieste e risultanti dai controlli da Airgest S.p.A..
3. Le fatture consegnate dall’Appaltatore dovranno essere necessariamente accompagnate dai seguenti documenti:
o i rapporti tecnici d’intervento attestanti le prestazioni effettuate;
o l’indicazione delle mensilità di effettuazione degli interventi di manutenzione;
o l’attestazione/autodichiarazione del regolare versamento dei contributi INPS e INAIL a favore delle stesse unità di personale e della Regolarità Contributiva, contenente tutti gli elementi per poter consentire al Committente di poter effettuare i relativi accertamenti d’ufficio (a titolo esemplificativo e non già esaustivo: numero di dipendenti impiegati in azienda, matricola INPS, INAIL), ovvero allegando un DURC in corso di validità;
o eventuali altri documenti previsti dalla normativa di riferimento.
4. Si intendono non pervenute le fatture non corredate da quanto richiesto e difformi dalle precedenti indicazioni.
5. Tutte le fatture relative alla manutenzione programmata, emesse dalla Ditta appaltatrice, dovranno riportare, altresì, il codice CIG 6302424CCD del presente appalto, essere intestate all’Airgest S.p.A. e riportare gli estremi identificativi del c/c bancario o postale dedicato (codice IBAN).
6. I pagamenti saranno sospesi in caso di constatazione di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate o di richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte. Il termine inizia a decorrere nuovamente dal momento dell’accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate o dal ricevimento dei chiarimenti richiesti.
7. Per il servizio di MANUTENZIONE STRAORDINARIA, saranno fatturati separatamente i relativi interventi, i cui materiali saranno quotati come da listini prezzi di cui sopra (Prezziario dei Lavori Pubblici in Sicilia, edizione vigente, tariffario DEI, edizione vigente, prezzi ASSISTAL – listino prezzi edito da Associazione Nazionale Costruttori di Impianti, edizione vigente, nonché Listini Ufficiali Case Costruttrici/Fornitrici, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, edizione vigente), ai quali verrà applicato il ribasso percentuale unico, pari al …………….% (… percento), offerto in sede di gara dall’Appaltatore, sul prezzo di
listino di ogni singolo materiale, che sarà fisso e invariabile per l’intero periodo di affidamento del servizio ed in particolare per il periodo contrattuale e per l’eventuale ulteriore periodo contrattuale, in caso di esercizio dell’opzione di proroga, dal 01 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
8. Tale somma dovrà essere fatturata solo ad intervento effettuato, dietro rilascio di certificato di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 6 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
9. Nel corrispettivo “a corpo”, relativo a ciascun intervento di manutenzione straordinaria, deve essere ricompreso anche il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta.
10. Il pagamento delle spettanze dovute, dedotte le eventuali penalità, avverrà dietro presentazione di regolari fatture, emesse sulla scorta del numero d’interventi effettuati, che verranno liquidate a trenta (30) giorni dalla data fattura fine mese ed a seguito di verifica di regolare fornitura dei servizi, allegando tassativamente i dati necessari alla verifica dell’importo di fatturazione reso, fatto salvo il buon esito dell’attestazione di regolare esecuzione dei servizi.
11. Gli importi relativi agli eventuali interventi di manutenzione straordinaria, la cui spesa dovrà essere di volta in volta approvata da AIRGEST, sulla base dei preventivi predisposti dall’Appaltatore, verranno liquidati dopo la verifica dell’effettiva conclusione degli interventi e il rilascio da parte dell’Appaltatore delle certificazioni di legge.
12. L’Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per servizi eseguiti in più, oltre quelli previsti e regolarmente autorizzati.
13. Si applicano gli articoli 310 e 311 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
14. Per tutto quanto non espressamente ivi previsto, si rimanda a quanto riportato nel Capitolato Tecnico Prestazionale.
ART. 7: VARIAZIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE A SEGUITO DI DISMISSIONI
1. Le eventuali dismissioni degli impianti soggetti a contratto di manutenzione verranno comunicate con lettera raccomandata a.r. ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC).
2. La quota parte dell’impianto dismesso verrà detratta dall’importo contrattuale a partire dal periodo di fatturazione successivo alla data di ricevimento della raccomandata a.r. ovvero della posta elettronica certificata (PEC) dal parte di Airgest S.p.A..
ART. 8: ALTRE VARIAZIONI E/O MODIFICHE DEI SERVIZI
1. A fronte di variazioni e/o modifiche normative, regolamentari e/o disposizioni, emanate dalle competenti Autorità Amministrative e dallo stesso Committente, AIRGEST si riserva la facoltà di comunicare all’Appaltatore, che nulla potrà eccepire, l’eventuale variazione dei servizi di cui al presente Contratto per adeguarli alle nuove disposizioni.
2. Tali cambiamenti non produrranno effetti economici, restando i corrispettivi fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto, senza che ciò possa determinare l’insorgere, in capo alla Committente, di responsabilità a qualsiasi titolo, per il caso che tale circostanza si verifichi e senza che l’Appaltatore possa, comunque, avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione nei confronti di AIRGEST per tale ragione.
3. Le previsioni del presente articolo sono riferite a tutti servizi oggetto dell’appalto.
4. E’ vietato all’Appaltatore estendere e/o ridurre il servizio a locali, aree e/o impianti non previsti nel presente Contratto, senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante.
5. Si rimanda a quanto riportato all’art. 6 del Capitolato Tecnico Prestazionale.
ART. 9: MANUTENZIONE STRAORDINARIA OLTRE IL 30° INTERVENTO EXTRA – CANONE
1. Per interventi di manutenzione extra-canone si intendono quelli derivanti da richiesta della Committente per la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti tecnologici, da ricondursi anche a danneggiamenti causati da eventi naturali ed atti vandalici.
2. Tutti gli interventi di manutenzione extra-canone dovranno essere preventivamente concordati con l’Ufficio Direzione dell’Esecuzione del Contratto.
3. L’esecuzione dei singoli interventi manutentivi extra-canone verrà attivata dalla Committente mediante formale incarico che, nei casi d’urgenza, sarà anticipato via fax o e-mail. Per ogni intervento extracontratto l’Appaltatore, su richiesta della Committente, dovrà fornire alla Committente stessa (prima dell’inizio delle lavorazioni), specifico piano operativo della sicurezza ed una autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., che costituiranno aggiornamento del D.U.V.R.I., allegato al presente contratto.
4. L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, si obbliga ad eseguire tutti gli interventi manutentivi extra- canone, superato il 30° intervento di manutenzione straordinaria, in occasione della programmata manutenzione ordinaria, senza alcun ulteriore compenso ad esclusione del riconoscimento del costo del materiale di ricambio, ribassato della percentuale di sconto offerto, in sede di gara, sui prezzi unitari di riferimento dei materiali di cui ai prezziari previsti nel presente Contratto e nel modello di Offerta Economica e sopra indicati.
5. Per tutti gli interventi di manutenzione extra-canone dovrà essere emesso e consegnato alla Committente un bollettino delle lavorazioni eseguite con indicato il nominativo del personale impiegato, data ed ora di inizio e fine lavori e materiale utilizzato, e relativo conferimento in apposita discarica autorizzata a cura dello stesso Appaltatore.
6. All’incarico formale potrà seguire la compilazione di una apposita check-list o altra documentazione tecnica a supporto dell’intervento.
7. Al termine degli interventi di manutenzione straordinaria, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità degli impianti tecnologici ed elettrici, qualora queste abbiano esito positivo, l’impresa installatrice rilascerà al Committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 6 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. Tale dichiarazione dovrà essere resa sulla base del modello “Allegato I” di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 maggio 2010 (pubblicato nella G.U.R.I. al n. 161 del 13 luglio 2010) recante “Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”.
8. In ogni caso, le attività dovranno svolgersi secondo standard di qualità adeguati ai livelli di servizio richiesti dal Committente.
9. La Committente si riserva la facoltà di valutare eventuali segnalazioni e proposte di migliorie degli impianti tecnologici avanzate dall’Appaltatore, anche al fine di conseguire l’adeguamento degli stessi che si dovesse rendere necessario a seguito di successiva modifica legislativa intervenuta.
10. Le segnalazioni e le proposte dovranno essere corredate da offerte analitiche con dettagliata descrizione dei materiali, dei tempi e dei costi specifici dei ricambi voce per voce, al fine di consentire di valutare la congruità economica e la finalità dell’intervento, producendo un executive summary, evidenziando punti di forza e di debolezza in caso di attuazione del progetto. Tutto ciò, in ogni caso, fermo restando che venga garantito il mantenimento dell’attività manutentiva ordinaria, in adempimento degli obblighi assunti.
11. Tali adempimenti non vincolano in alcun modo la Committente ad affidare il relativo incarico all’Appaltatore.
12. Per tutto quanto non espressamente ivi previsto, si rimanda a quanto riportato nel Capitolato Tecnico Prestazionale.
ART. 10: OBBLIGHI SPECIFICI DELL’APPALTATORE
1. Il servizio deve essere eseguito con l’osservanza di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previsti dagli allegati al presente Contratto, secondo standard di qualità adeguati ai livelli di servizio richiesti dal Committente - anche in recepimento delle prescrizioni provenienti dagli Enti di competenza -, ivi compresi i livelli qualitativi e quantitativi di servizio ulteriori eventualmente indicati dallo stesso Appaltatore nel presentato Piano Dettagliato di Lavoro.
2. L’Affidatario si impegna, in particolare, ad effettuare il servizio con perfetta regolarità ed efficienza e sotto la personale sorveglianza di un responsabile Direttore Tecnico a ciò espressamente delegato.
3. Nell’espletamento delle operazioni di manutenzione in oggetto, l’Appaltatore dovrà:
1) assicurare l’esecuzione del servizio, con personale abilitato, formato e informato delle operazioni programmate di manutenzione da eseguire secondo le prescrizioni di cui agli allegati “C – Capitolato Tecnico Prestazionale” e “PDL”, finalizzate all’accertamento della perfetta funzionalità ed efficienza, di tutti gli impianti e sistemi, con annessi sottosistemi, anche avvalendosi, laddove necessario, delle case produttrici e/concessionarie degli impianti;
2) provvedere alla rilevazione, in sede di sopralluogo preliminare alla consegna degli impianti tecnologici ed elettrici, per il successivo avvio operativo del servizio e controllo successivo, di ogni eventuale situazione di difformità rispetto alle prescrizioni normative che dovrà essere immediatamente segnalata all’Ufficio Direzione dell’Esecuzione del Contratto;
3) mettere a disposizione della Committente, per lo svolgimento delle attività manutentive ordinarie e straordinarie, una squadra composta da personale qualificato, con le competenze specifiche richieste per le diverse tipologie di impianti, garantendo esatta compatibilità tra requisiti professionali e formativi posseduti ed attività assegnata;
4) assicurare tutte le prescritte qualificazioni professionali, licenze certificazioni o autorizzazioni, nessuna esclusa, necessarie e richieste per l’espletamento dei servizi manutentivi specialistici, come indicate nel Capitolato Tecnico Prestazionale, di cui le risorse indicate e da impiegare nella commessa dovranno essere in possesso;
5) attenersi alle disposizioni che le preposte figure del gestore, e/o degli Enti di Stato, vorranno attribuire per il mantenimento dell’operatività aeroportuale, senza nulla a pretendere. L’incaricato ha, inoltre, l’obbligo di coordinamento preventivo e nel corso dello svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico, con l’Ufficio Direzione dell’Esecuzione del Contratto e con le figure Airgest preposte al mantenimento di adeguati livelli di servizio e di sicurezza dell’aeroporto, individuate a tal proposito dal Gestore.
2. L’Affidatario si obbliga inoltre:
- ad ottenere e mantenere, per tutta la durata dell’affidamento del servizio, il riconoscimento, sia dei requisiti di idoneità professionale di tutto il personale, sia dei requisiti tecnico-professionali dell’impresa, da parte delle competenti Autorità, per l’espletamento del servizio affidato. Le qualificazioni professionali, licenze, autorizzazioni e certificazioni possedute dovranno essere esibite, in originale o copia autentica, a semplice richiesta del Committente.
- a portare tempestivamente a conoscenza del Committente il verificarsi delle seguenti situazioni: revoca, decadenza o annullamento delle eventuali licenze, autorizzazioni e certificazioni di legge, abilitanti lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, rilasciate dalle competenti autorità amministrative. In caso di inosservanza di tale obbligo, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., e di chiedere all’Appaltatore il risarcimento di ogni danno e spesa a ciò conseguente.
- a trasmettere alla AIRGEST, all’inizio del rapporto contrattuale ed in ogni caso prima dell’affidamento del sevizio, le generalità del personale che verrà occupato nel servizio, nonché a segnalare le eventuali successive variazioni; la comunicazione dovrà riportare anche l’iter formativo, regolarmente documentato da attestazioni ed abilitazione di ciascuna risorsa.
- ad inserire il detto personale in uno specifico programma formativo che ne assicuri una costante e aggiornata formazione ed aggiornamento, e che lo stesso personale si sottoponga ai corsi di specifica formazione al fine di conoscere le procedure di safety e security in materia aeroportuale in base alle funzioni che deve svolgere.
- a far pervenire tempestivamente all’Airgest S.p.A., alla Direzione Aeroportuale ed all’Autorità di Pubblica Sicurezza, comunicazione scritta di ogni fatto di rilievo riscontrato durante l’effettuazione del servizio;
- ad accettare, con immediatezza, richieste di temporanee variazioni e/o modifiche, in presenza di sopraggiunte necessità operative;
- al rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Capitolato Tecnico Prestazionale e PDL e relativi allegati.
3. Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato nel Capitolato Tecnico Prestazionale, cui si rimanda integralmente, l’Appaltatore dovrà:
A) consegnare ad AIRGEST i libretti di centrale o di impianto compilati con le modalità previste con DPR 412/1993, così come integrato dal DPR 551/99 e dalla normativa di riferimento, da predisporre successivamente all’aggiudicazione.
B) predisporre e fornire all’AIRGEST tutte le documentazioni previste dalle normative vigenti in materia di conformità, verifiche periodiche e prevenzione incendi di tutti gli impianti.
4. L’Affidatario è sempre direttamente responsabile di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di Polizia ed alle norme legislative e regolamentari comunque inerenti ai servizi di pronto soccorso sanitario in ambito aeroportuale in generale, ed a quelli specificatamente previsti nel presente Contratto ed in tutti gli atti da esso richiamati o ad esso allegati, nonché di tutte le disposizioni ENAC ed, in particolare, di sicurezza aeroportuale.
5. Si rimanda a quanto riportato agli artt. 5, 6, 7, 16, 23 e 26 del Capitolato Tecnico Prestazionale.
6. Sono altresì a carico dell’Impresa gli oneri di cui all’art. 41 del presente Contratto.
ART. 11: ONERI SPECIFICI DI AIRGEST
1. 1. AIRGEST si impegna ad eseguire, con oneri a proprio carico, tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, che, ad insindacabile giudizio della stessa AIRGEST, si rendessero necessari per il ripristino delle previste condizioni d’uso degli impianti ad eccezione degli interventi resi necessari a causa dei danni provocati da un cattivo utilizzo da parte del personale dell’Appaltatore, il cui onere economico sarà interamente sopportato dall’Appaltatore.
2. Sono a carico della Committente la messa a disposizione dell’energia elettrica necessaria per l’esecuzione delle attività.
3. Si rimanda a quanto riportato all’art. 9 del Capitolato Tecnico Prestazionale.
ART. 12: ATTREZZATURE DI LAVORO E GESTIONE DEI MATERIALI TECNICI
1. I mezzi d’opera e le attrezzature di cui l’Appaltatore dovrà disporre nello svolgimento del servizio e nell’effettuazione delle lavorazioni dovranno essere preventivamente indicati nel Piano Dettagliato di Lavoro (PDL) ed essere comunque adeguati per numero e tipologia in base alle esigenze di cui al presente Contratto ed al Capitolato Tecnico Prestazionale e relativi allegati richiamati.
2. Tutti i mezzi d’opera dovranno essere conformi alle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in regola con la prescritta manutenzione, regolarmente assicurati e conformi alle prescrizioni ENAC.
3. I materiali di uso e consumo da impiegare per l’esecuzione delle attività manutentive degli impianti e sistemi, con annessi sottosistemi manutenuti dovranno essere scelti tra quanto di meglio il mercato nazionale ed estero possa mettere a disposizione, e,
comunque, nuove se non necessariamente prodotte dalla stessa casa produttrice di ogni singolo apparato, tenendo anche conto che dovranno garantire la necessaria continuità di servizio e la facilità di manutenzione, dovranno altresì essere garantiti per almeno 24 (ventiquattro) mesi dalla consegna per i difetti di conformità non riscontrabili al momento dell’installazione.
4. Le attrezzature e, in particolare, le piattaforme di sollevamento, saranno come numero e come caratteristiche tali da poter eseguire i servizi alle varie quote in tutte le zone dell’aeroporto.
5. I mezzi di trasporto messi a disposizione dovranno essere idonei in numero e capacità di carico alla movimentazione in ambito aeroportuale di ogni tipologia di materiale oggetto del Contratto.
6. Nessun onere aggiuntivo verrà riconosciuto per l’utilizzo di utensili di lavoro e qualsiasi altra attrezzatura tecnica necessaria all’esecuzione a regola d’arte del servizio affidato.
7. Si rimanda a quanto riportato agli artt. 12 e 13 del Capitolato Tecnico Prestazionale.
ART. 13: SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA
1. Tutti i materiali di risulta conseguenti a lavorazioni, sostituzioni o quant’altro (componenti gli impianti di che trattasi, ovvero dei materiali metallici, dei materiali plastici, ecc.,) devono essere smaltiti, in conformità alle specifiche normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, a cura e spese dell’Appaltatore, rimanendo anche a suo carico l’asporto, il trasporto ed il conferimento in discarica autorizzata dei medesimi, anche a mezzo di impresa specializzata ed autorizzata alla raccolta ed al trasporto, nel rispetto della normativa vigente.
2. A tale riguardo l’Impresa dovrà fornire i documenti attestanti il prelievo, il trasporto e lo smaltimento.
3. L’Appaltatore si impegna altresì manlevare e tenere indenne il Committente – nel modo più ampio e completo ed anche dopo la scadenza del presente contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) in relazione all’inadempimento di tale obbligo.
4. Si rimanda a quanto riportato all’art. 15 del Capitolato Tecnico Prestazionale.
ART. 13 BIS: GARANZIA DELLE OPERE
1. I materiali di uso e consumo da impiegare per l’esecuzione delle attività manutentive dovranno essere scelti tra quanto di meglio il mercato nazionale ed estero possa mettere a disposizione, tenendo anche conto che dovranno garantire la necessaria continuità di servizio e la facilità di manutenzione, dovranno altresì essere garantiti per almeno 24 mesi dalla consegna per i difetti di conformità non riscontrabili al momento dell’installazione.
2. Per garanzia degli impianti ed apparecchiature interessate dall’appalto entro il termine precisato, si intende, l’obbligo che incombe all’Impresa di riparare tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di verifica, tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetto di montaggio, escluse soltanto le riparazioni dei danni che non possono attribuirsi all’ordinario esercizio, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale dell’AIRGEST stessa che ne fa uso, oppure a normale usura.
ART. 14: VERIFICHE DI CONFORMITA’ DEL SERVIZIO
1. AIRGEST effettuerà nel corso dell’espletamento del servizio, anche tramite suo personale, controlli sulla qualità, frequenza e tipologia dei servizi affidati, al fine di accertare la corrispondenza dei servizi svolti ai requisiti stabiliti dal Contratto, dal Capitolato Tecnico Prestazionale e relativi allegati, da tutti i contenuti formulati dall’Appaltatore di cui al PDL nonché dalle vigenti norme di legge, in qualsiasi momento lo ritenga più opportuno, nonché ai fini della verifica di congruità della fatturazione.
2. I predetti controlli non liberano l’Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal Contratto.
3. L’AIRGEST S.p.A. e l’Appaltatore dovranno verificare l’esatta quantificazione dei servizi che formeranno oggetto del contratto, per la contabilizzazione degli stessi, controllando le quantità puramente indicative riportate nel Capitolato Tecnico Prestazionale e negli allegati.
4. L’accertamento della regolare esecuzione del servizio di cui al presente Contratto avverrà a valle dell’attività di verifica di conformità, effettuata dall’Ufficio Direzione dell’Esecuzione del Contratto (in sigla U.D.E.C.), finalizzata a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte, fermo restando quanto previsto nelle norme del Titolo IV del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (artt. 312 – 324).
1. La verifica di conformità del servizio in corso d’esecuzione (periodica e, dunque, con frequenza trimestrale, ovvero straordinaria, ove ricorra il caso) e’ effettuata entro 20 (venti) giorni dall’ultimazione delle prestazioni oggetto di verifica di conformità, fatto salvo la messa a disposizione da parte dell’Appaltatore di tutti i dati necessari per una completa, efficace ed efficiente conduzione delle attività di verifica di che trattasi, attraverso accertamenti e riscontri che l’U.D.E.C. ritenga necessari.
5. Tali attività di verifica di conformità costituiranno altresì atto vincolante per l’emissione della fattura da parte dell’Appaltatore e, dunque, per la decorrenza dei termini contrattuali previsti per il pagamento dei servizi oggetto d’accertamento.
6. Nel corso delle verifiche di periodo ovvero straordinarie, qualora si verifichino inadempienze nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, con l’Appaltatore, il D.E.C. di Airgest S.p.A. promuoverà la contestazione degli addebiti in contraddittorio con l’impresa appaltatrice, che dovrà fornire le proprie controdeduzioni nella stessa seduta d’incontro, di cui verrà redatto apposito processo verbale, ovvero, in forma scritta, entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della contestazione.
7. In mancanza di controdeduzioni dell’Appaltatore o di sua figura delegata, entro il termine stabilito (nella stessa seduta d’incontro ovvero entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della contestazione), l’Airgest S.p.A. procederà direttamente all’applicazione delle eventuali penali di cui al pertinente articolo del presente contratto e all’addebito dei danni derivanti dalle inadempienze riscontrate.
8. Copia delle comunicazioni connesse alle verifiche periodiche ovvero straordinarie verranno trasmesse al RUP entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, anche al fine della verifica dell’espletamento delle operazioni di previo accertamento da parte del D.E.C. della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto a tutte le prescrizioni previste nei documenti contrattuali e dalla normativa di settore, da parte dell’Appaltatore, ed eventuali avvenuti adempimenti di prescrizioni impartite.
9. La verifica finale e definitiva di conformità del servizio e’ effettuata entro 45 (quarantacinque) giorni dall’ultimazione dell’ultima delle prestazioni, attraverso accertamenti e riscontri che l’U.D.E.C. ritenga necessari.
10. In caso di esito positivo, ossia quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, il RUP rilascia il verbale di verifica di conformità, attestante le regolare esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 325
D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., ovvero il verbale viene emesso dall’ U.D.E.C. e confermato dal RUP.
11. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
12. Si applicano, nei limiti della compatibilità, le disposizioni dettate dalla Parte IV, Titolo IV del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (artt. 312 – 324).
13. Successivamente all’emissione del verbale di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo residuo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in Contratto, ai sensi dell’art. 324 del D.P.R. n. 207/2010.
14. Si rimanda a quanto riportato agli artt. 6, 8, 10 e 16 del Capitolato Tecnico Prestazionale.
ART. 15: PENALI
1. La mancata esecuzione dei servizi secondo le prescrizioni indicate nel presente Contratto ed in tutti gli allegati da esso richiamati o ad esso acclusi, ivi compreso l’allegato C “Capitolato Tecnico Prestazionale” (C.T.P.) e allegati richiamati, nonché nei contenuti formulati dall’Appaltatore di cui al PDL comporterà la facoltà in capo ad AIRGEST di comminare all’Appaltatore, all’esito delle verifiche di conformità in corso d’esecuzione di periodo e straordinarie, condotte ai sensi e per gli effetti dell’art. 317 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, penalità variabili secondo la tipologia e gravità dell’irregolarità commessa, del danno arrecato alla normale esecuzione del servizio e del ripetersi delle manchevolezze.
2. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 298 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
3. AIRGEST S.p.A. promuoverà la contestazione degli addebiti, a seguito di accertamento della violazione, in contraddittorio con l’Appaltatore, il quale dovrà fornire, in forma scritta, le proprie eventuali controdeduzioni nella stessa seduta d’incontro, convocata dall’U.D.E.C. - di cui verrà redatto processo verbale - ovvero entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della contestazione.
4. In mancanza di tali controdeduzioni entro il termine stabilito, l’Airgest S.p.A. procederà direttamente all’applicazione delle penali ed all’addebito dei danni derivanti dalle inadempienze riscontrate ovvero accoglierà le giustificazioni addotte.
5. AIRGEST S.p.A. potrà rinunciare all’applicazione delle penali e delle sanzioni qualora le controdeduzioni presentate dall’Impresa evidenzino l’assenza di colpe e responsabilità da parte della stessa.
6. Tuttavia in nessun caso potrà esimersi dall’annotare le inadempienze riscontrate.
7. L’Appaltatore è obbligato a conformarsi all’applicazione della penale irrogata, a meno di palesi illogicità nelle motivazioni indicate per l’individuazione della tipologia di penale prevista, sulla base della classificazione rinvenibile al presente articolo e di seguito indicata:
In caso di ritardo nell’inizio dell’esecuzione del servizio di manutenzione: € 500,00 per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, decorsi i quali il Committente avrà la facoltà di risolvere automaticamente il Contratto di diritto per colpa dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti e salva ogni altra azione che la Società ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi;
In caso di ritardo nella presentazione della documentazione necessaria per il controllo del servizio (es.: Piano Dettagliato di Lavoro, completo di tutti gli elementi previsti, Dichiarazioni di conformità alla regola d’arte, ecc., ecc.) e/o per documentare variazioni di personale e/o mezzi impiegati, verrà applicata una penale di:
- € 250,00= per ogni giorno di ritardo;
In caso di mancato utilizzo della divisa di lavoro e/o del cartellino di riconoscimento, verrà applicata una penale di:
- € 100,00= al verificarsi del 1° episodio;
- € 500,00= al verificarsi del 2° episodio;
- € 1.000,00= al verificarsi del 3° episodio;
- € 1.000,00= al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°;
In caso di lamentele (oggettivabili), da parte dell’utenza aeroportuale o di Enti di Stato, rispetto agli applicabili obblighi di legge in ambito aeroportuale ovvero connessi alla gestione dei servizi affidati, ovvero condotte non decorose, verrà applicata una penale di:
- € 100,00= al verificarsi del 1° episodio;
- € 200,00= al verificarsi del 2° episodio;
- € 500,00= al verificarsi del 3° episodio;
- € 500,00= al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°;
In caso di inadempimento parziale / totale per ogni prestazione non conforme alle prescrizioni di cui al Capitolato Tecnico Prestazionale e/o al Piano Dettagliato di Lavoro ed alla regola d’arte, verrà applicata una penale di:
- € 200,00= al verificarsi del 1° episodio;
- € 300,00= al verificarsi del 2° episodio;
- € 500,00= al verificarsi del 3° episodio;
- € 1.000,00= al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°;
In caso di impiego di personale tecnicamente non qualificato e/o mancata sostituzione del personale assente e/o mezzi inadeguati e/o insufficienti a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale di:
- € 1.000,00=/episodio;
In caso di irreperibilità del Referente Responsabile del Servizio e/o mancato presidio dei recapiti forniti dall’Appaltatore, verrà applicata una penale di:
- € 100,00= al verificarsi del 1° episodio;
- € 500,00= al verificarsi del 2° episodio;
- € 1.000,00= al verificarsi del 3° episodio;
- € 1.000,00= al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°;
In caso di gestione non corretta, in riferimento alla funzionalità ed alla sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 di attrezzature e materiali nell’area di intervento, verrà applicata una penale di:
- € 100,00= al verificarsi del 1° episodio;
- € 500,00= al verificarsi del 2° episodio;
- € 1.000,00= al verificarsi del 3° episodio;
- € 1.000,00= al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°;
In caso di ritardo nell’intervento sul luogo dell’accadimento dalla chiamata. L’intervento deve attivarsi (partenza dell’unità) entro un termine massimo di 2 ore dalla chiamata. Il tempo di intervento è mera funzione oggettiva del tempo tecnico per il raggiungimento di tale area. Pertanto l’eventuale penale si calcola non sul tempo di arrivo sul luogo dell’accadimento ma sul momento di partenza dell’unità operativa in seguito alla chiamata. Per ogni partenza dell’unità di intervento successiva alle 2 ore, sono previste le seguenti penali:
- fino a 2 ore dalla chiamata: tempo congruo
- da 2 ore a 4 ore dalla chiamata: penale di € 100,00=/episodio
- da 4 ore a 6 ore dalla chiamata: penale di € 250,00=/episodio
- da 6 ore a 12 ore dalla chiamata: penale di € 500,00=/episodio
- oltre 12 ore dalla chiamata: penale € 1.000,00=/episodio.
15. 1 MODALITÀ DI CALCOLO DELLE PENALITÀ
1. In caso di plurime inadempienze riscontrate in corso d’esecuzione, trova applicazione il principio di cumulabilità della valorizzazione economica di ciascuna delle singole penali rispetto a ciascuna inadempienza rilevata, che verranno contestate nel corso dell’incontro - convocato ai sensi del precedente art. 14 del presente Contratto - per la verifica di conformità dei servizi resi, con contestuale indicazione, ad insindacabile giudizio dell’U.D.E.C., della misura compensativa delle criticità contestate ed un termine perentorio entro il quale è fatto obbligo all’Impresa della relativa adozione.
2. Qualora l’Impresa si renda responsabile degli inadempimenti determinanti l’applicazione delle penali di cui al presente articolo, dopo che siano stati superati i termini per l’eliminazione delle inadempienze per le quali l’Impresa abbia ricevuto comunicazione di costituzione in mora, salva l’applicazione delle penali, l’Airgest S.p.A. avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 15. 2 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ
1. L’importo recato da ciascuna fattura dovrà tenere già conto dell’ammontare delle eventuali penalità, notificate all’esito delle verifiche di conformità in corso d’esecuzione del servizio, di periodo e straordinarie, condotte secondo la periodicità di cui all’art. 14 del presente Contratto.
2. In mancanza, l’ammontare delle penalità, di qualsiasi entità esse siano, verrà addebitato direttamente, sul credito vantato dall’Appaltatore per i servizi svolti, in occasione del primo pagamento utile dei canoni trimestrali in cui si articola il corrispettivo del servizio fornito, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
3. Ciascuna penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari.
4. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche nel caso di contestazione o gravame.
5. Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente tre gravi inadempienze, nel corso dell’esecuzione del servizio, la Società ha facoltà di considerare il Contratto risolto di diritto per colpa dell’Affidatario e, conseguentemente, di procedere senza bisogno di messa in mora e con lettera raccomandata all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la società ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
6. La penalità massima non potrà superare, in ogni caso, il 10% dell’importo contrattuale complessivamente considerato, pena la risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
7. Le Parti concordano e si danno reciproco atto che tutti i termini e le comminatorie contenuti nel presente Contratto e nei relativi allegati sono accettati e riconosciuti essenziali e operano di pieno diritto, senza obbligo per AIRGEST di costituzione in mora dell’Appaltatore.
8. Il pagamento delle penali non esonera, in nessun caso, l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
9. Si rimanda a quanto riportato all’artt. 22 del Capitolato Tecnico Prestazionale.
ART. 16: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. L’AIRGEST S.p.A. ha la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a.r., senza bisogno di adire l’autorità giudiziaria, in caso di reiterate inadempienze da parte dell’Appaltatore. In tal caso, l’Airgest S.p.A. avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno.
2. In ogni caso si conviene che l’Airgest S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti tecnico-professionali a seguito di revoca, decadenza o annullamento delle eventuali licenze, autorizzazioni e certificazioni di legge, abilitanti lo svolgimento delle attività oggetto del presente
appalto, rilasciate dalle competenti autorità amministrative e la cui sussistenza è necessaria ai fini del corretto espletamento del servizio oggetto del presente Contratto;
c) frode nell’esecuzione dei servizi, grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi contrattuali da parte dell’impresa e di mancata reintegrazione nei termini del deposito cauzionale;
d) grave inadempimento alle disposizioni dell’Ufficio Direzione dell’Esecuzione del Contratto d’appalto riguardo ai tempi di esecuzione;
e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;
f) morte, interdizione o inabilitazione del titolare di qualcuno dei soci nelle imprese individuali o costituite in società di fatto;
g) perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero le altre ipotesi previste dalla legge;
h) revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente Contratto;
i) esecuzione dei servizi con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato ovvero privo di titoli abilitativi e/o dei requisiti professionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
j) violazione del canone di diligenza professionale o grave inosservanza dei requisiti ed indici di qualità del servizio;
k) violazione degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali e di sicurezza riguardanti i lavoratori;
a) inadempienza accertata agli obblighi di riservatezza, di assicurazione contro i rischi da responsabilità civile, secondo i massimali previsti dal Contratto, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, di divieto di cessione del contratto e cessione del credito;
l) adozione da parte dei dipendenti, incaricati o rappresentanti dell’Appaltatore di gravi inadempienze comportamentali pregiudizievoli per l’immagine, i livelli di safety, security e di servizio e l’affidabilità di Airgest S.p.A. dinnanzi all’Amministrazione concedente, alla Direzione d’Aeroporto o agli utenti;
m) sospensione dei servizi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo. I servizi dovranno essere svolti senza alcuna interruzione per qualsiasi circostanza. L’eventuale sospensione per decisione unilaterale dell’impresa costituisce inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del Contratto per fatto e colpa dell’Appaltatore. In tal caso, l’Airgest S.p.A. procederà ad incamerare la cauzione definitiva, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell’impresa per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale;
n) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle lavorazioni nei termini previsti dal Contratto;
o) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, divieto di cessione anche parziale del Contratto e cessione del credito;
p) non rispondenza delle prestazioni fornite alle specifiche di Contratto e allo scopo dello stesso ovvero fornitura di prodotti risultati, in corso di approvvigionamento, non più corrispondenti alle documentazioni e/o schede tecniche presentate ovvero fornitura di prodotti qualitativamente insoddisfacenti, il cui uso abbia avuto ripercussioni sulla normale attività dell’AIRGEST;
q) mancata comunicazione, nei termini prestabiliti (entro e non oltre sette giorni dal trasferimento), della cessione o dell’affitto d’azienda, anche di un solo ramo d’azienda e di qualsiasi atto di trasformazione e delle eventuali modificazioni dell’assetto societario;
r) mancato adempimento di cui alle disposizioni antimafia sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle citate norme nazionali e regionali;
s) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Airgest S.p.A.;
t) penalità superiori al 10% dell’importo contrattuale complessivamente considerato;
u) applicazione delle misure o delle condanne di cui all’art. 135 del D.Lgs. 163/2006;
v) sopravvenienza a carico dell’Appaltatore di provvedimenti di cui alla normativa vigente in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
w) nel caso di ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 1453 del c.c..
3. L’AIRGEST, per i casi di cui ai predetti punti, una volta comunicata all’Impresa la risoluzione del Contratto, ferma restando l’applicazione delle penali eventualmente maturate dall’Appaltatore, avrà la facoltà di affidare l’esecuzione del servizio a Terzi, in danno dell’Appaltatore stesso, e di addebitargli i relativi costi sostenuti, detraendo il corrispondente importo dai crediti nascenti per l’Appaltatore dal presente Contratto, anche mediante incameramento della cauzione definitiva di cui infra, da quest’ultimo prestata, salvo sempre impregiudicato il diritto al risarcimento del danno e delle maggiori spese da ciò derivanti.
4. Nei casi di risoluzione di cui al presente Contratto, l’Appaltatore dovrà garantire il regolare adempimento di tutte le prestazioni a suo carico fino al subentro del nuovo affidatario secondo i tempi e le modalità comunicate da AIRGEST.
5. L’Appaltatore sarà tenuto altresì a risarcire ad AIRGEST i maggiori costi (ed ogni altra conseguenza pregiudizievole) che quest’ultima, a seguito dell’inadempimento del primo, dovesse sopportare per assicurare la regolare continuità ed il completamento del servizio oggetto del Contratto, e di ogni ulteriore o maggior danno comunque sofferto da AIRGEST in conseguenza dell’inadempimento dell’Appaltatore.
6. L’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni regolarmente eseguite sino al giorno della risoluzione, ai prezzi di Contratto, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo, ogni ragione e/o pretesa di qualsiasi genere.
7. Le somme a carico dell’Appaltatore saranno compensate con eventuali crediti di quest’ultimo nei confronti della AIRGEST.
8. Ai sensi dell’art. 297 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 135-140 del codice.
9. In ogni caso resta fermo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti ai sensi dell’art. 1382 del c.c..
ART. 17: REVOCA E RECESSO
1. AIRGEST si riserva la facoltà di procedere alla revoca del Contratto, anche nel corso dello stesso, qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
- ragioni di forza maggiore attinenti alla revoca o risoluzione della convenzione ministeriale e/o dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile;
- chiusura definitiva dello scalo all’esercizio della attività aerea civile;
- in ogni altro caso di pubblico interesse.
2. La revoca del Contratto da parte di AIRGEST verrà comunicata all’Appaltatore mediante lettera raccomandata A.R. ovvero con posta elettronica certificata (PEC), contenente il motivo o i motivi della revoca stessa. In tal caso, all’Affidatario spetterà il solo corrispettivo della prestazione già eseguita, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo, ogni ragione e/o pretesa di qualsiasi genere.
3. AIRGEST si riserva, inoltre, la piena ed insindacabile facoltà di recedere dall’affidamento del servizio oggetto del presente Contratto, in qualsiasi momento, in presenza di una giusta causa oggettiva.
4. Le Parti possono recedere anticipatamente dal Contratto previa comunicazione formale da inviare all’altra parte con anticipo di almeno 120 (centoventi) giorni.
5. In tale caso, per le prestazioni regolarmente erogate verrà corrisposto l’importo contrattualmente previsto al termine del servizio stesso.
ART. 18: GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, nonché al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento, nonché del rimborso delle somme che AIRGEST dovesse eventualmente sostenere per fatto dell’appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, l’Impresa ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva), con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. n.163/2006, mediante Polizza fidejussoria n. , rilasciata dalla compagnia di assicurazioni , agenzia di per euro pari al
- per cento dell’importo aggiudicato al netto dell’iva, del presente contratto avente validità temporale almeno pari alla durata del contratto (gg/mm/aa).
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Committente, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. In caso di inadempimento a tale obbligo il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del precedente art. 16.
3. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità di benestare della Committente, con la sola condizione della preventiva consegna ad Airgest S.p.A., da parte dell’Impresa, del documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venticinque percento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la vigente normativa.
4. Detta garanzia, previe eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio e comunque fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo.
5. In ogni caso, ed in relazione al’art. 1382, comma 1, del c.c., la predetta cauzione è indipendente e non può in alcun modo essere considerata quale clausola penale, e/o limitare in alcun modo l’importo del risarcimento dei danni che possono essere richiesti, da parte della Committente in presenza d’inadempimento contrattuale, relativo e/o assoluto, da parte dell’Impresa.
ART. 19: RESPONSABILITÀ’ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE
1. L’Affidatario è responsabile della corretta e perfetta esecuzione a regola d’arte del servizio oggetto del presente Contratto, e dell’assolvimento di ogni obbligo direttamente o indirettamente derivante dall’affidamento.
2. L’Affidatario s’impegna e si obbliga a tenere indenne la AIRGEST da ogni e qualsiasi onere o responsabilità per danni di qualsiasi specie che derivassero a persone e/o cose verificatisi in dipendenza diretta o indiretta dell’esecuzione dei servizi che formano oggetto della presente procedura, da qualsivoglia causa determinati.
3. L’Appaltatore ha stipulato apposita copertura assicurativa, sottoscrivendo polizza di responsabilità civile RCT – RCO, per tutti i rischi connessi allo svolgimento, nell’area aeroportuale, dell’attività di cui all’appalto, nonché per tutti i danni che possono derivare a persone, cose e animali tanto proprie, quanto all’AIRGEST ed ai Terzi, con particolare riguardo ai danni da interruzione e/o sospensione di attività (con particolare riferimento agli aeromobili, ai passeggeri ed agli equipaggi) con esplicita clausola ricomprendente AIRGEST fra i Terzi, i suoi dipendenti e i suoi consulenti, ivi comprese le attrezzature di proprietà di Airgest S.p.A. impiegate per lo svolgimento del servizio e causati da cattivo uso o incuria del personale dell’Appaltatore ovvero in dipendenza e/o conseguenza del comportamento doloso o colposo, anche omissivo e/o negligente del personale dell’Appaltatore, sollevando Airgest
S.p.A. da ogni responsabilità al riguardo.
4. La copertura assicurativa prevede, in particolare, l’estensione di garanzia alle opere, impianti e attrezzature fissi e mobili, aeromobili presenti sul luogo o nelle immediate vicinanze dal luogo dei servizi, di proprietà della Committenza o comunque da essa tenuti, nonché di proprietà di Enti terzi e di altre Compagnie operanti nel sedime aeroportuale.
5. La predetta copertura assicurativa RCT/O è identificata dal n. , rilasciata dalla compagnia di assicurazioni , agenzia di , avente validità per tutta la durata del presente Contratto ed in particolare fino al …./…./….., reca esplicita previsione che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurative, né disdetta del Contratto senza previo consenso di AIRGEST ed impegno della Compagnia assicuratrice ad avvisare AIRGEST dell’eventuale interruzione della copertura assicurativa a seguito del mancato pagamento del relativo premio.
6. Il massimale RCT e RCO non è inferiore a € 5.000.000,00 (€ cinquemilioni/00) per sinistro e per ciascun anno, né vi sono limiti al numero dei sinistri, avente validità non inferiore alla durata del Contratto d’appalto con l’esclusione della facoltà di recesso da parte della Compagnia assicuratrice e dell’azione di rivalsa nei confronti di AIRGEST e copre anche un periodo non inferiore a
12 mesi dopo la consegna dei servizi.
7. L’Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di essere stato reso edotto che non saranno accettate forme di riduzione per i diversi rischi e pertanto, nel caso di presenza di franchigie e scoperti, dovrà apporsi la clausola che gli stessi saranno apposti esclusivamente al Contraente e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza.
8. In ogni caso si conviene e si precisa che l’Appaltatore sarà responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza.
9. L’Appaltatore rimarrà altresì responsabile anche in caso di inoperatività della polizza dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al ritardato o mancato pagamento dei premi.
10. Si intendono in garanzia, a solo titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità del Contraente e/o dell’Assicurato:
I. quali produttori dei beni e dei servizi oggetto del presente appalto, per danni derivanti dalla gestione dei servizi previsti nell’appalto;
II. per danni da inquinamento ambientale, fino ad un massimo del 10% del massimale per evento;
III. per fatti dolosi dei soggetti dei quali il Contraente e/o l’Assicurato debbano rispondere;
IV. per danni derivanti dalla violazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e di tutta la normativa in materia di sicurezza;
V. per danni causati dalla violazione della vigente normativa sulla Privacy;
VI. per danni che generino rivalsa degli enti di previdenza o assistenza di personale dipendente del Contraente, dell’Assicurato o di Terzi (o richieste dei dipendenti medesimi o dei loro aventi causa) anche se coinvolti nell’esecuzione delle forniture e servizi oggetto del contratto;
VII. per fatti, non rientranti in assicurazioni obbligatorie, la cui responsabilità venga addebitata al Contraente e \ o all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 C.C,;
VIII. per danni rientranti in assicurazioni obbligatorie alle quali sia consentito, per diritto o per fatto, la rivalsa nei confronti di uno dei soggetti tutelati dalla presente copertura;
IX. per danni derivanti dallo smaltimento di ogni tipo di rifiuto;
X. per danni conseguenti alla violazione e\o uso non autorizzato di marchi di fabbrica, brevetti, diritti d’autore, diritti di disegno nonché alla divulgazione di segreti commerciali e\o informazioni commerciali confidenziali sempre ché non costituiscano ipotesi di dolo a carico dell’Assicurato e con rivalsa nei confronti del Contraente qualora sia configurabile un dolo di quest’ultimo;
XI. per danni causati da soggetti dei quali il Contraente debba rispondere, commessi al di fuori degli impegni di cui al contratto ma in qualche modo ad esso riconducibili;
XII. per danni a persone e a cose (anche non di proprietà dell’Assicurato) causate nell’esecuzione dell’Appalto (incendio, danni da acqua, mancata o carente custodia, rumore, vibrazione etc.).
11. Resta inteso che:
a) l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto di affidamento del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggiore danno subito.
b) qualora l’Appaltatore non provveda a rinnovare per tempo la copertura assicurativa di cui si tratta, l’Airgest S.p.A. procederà all’immediata risoluzione in danno del Contratto di affidamento del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
c) [se ricorre il caso] qualora l’Appaltatore non provveda a rinnovare per tempo la copertura assicurativa di cui si tratta, atteso che il frazionamento del premio è semestrale e che, alla data di sottoscrizione del presente Contratto, il termine di scadenza della 2° rata di premio è prevista per il …./…./……., l’Airgest S.p.A. procederà all’immediata risoluzione in danno del Contratto di affidamento del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
12. L’Appaltatore si impegna e si obbliga al totale rispetto di tutti gli obblighi connessi con le polizze assicurative.
ART. 20: DANNI CAUSATI DALL’AFFIDATARIO DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI – ASSICURAZIONE RC AUTO
1. La polizza di cui al precedente articolo è ad integrazione di quelle da possedersi da parte dei mezzi da autorizzarsi all’accesso nelle aree sterili per l’esecuzione dei servizi di cui al presente Contratto (vedasi xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxx-xx-xxxxxxx.xxx).
2. L’Affidatario sarà responsabile per tutti i rischi relativi all’espletamento, nell’ambito aeroportuale, delle attività ad esso affidate, che possono derivare a persone e/o cose dell’AIRGEST, nonché per i danni a persone e/o cose e/o animali di Terzi, in conseguenza diretta o indiretta dell’esecuzione del servizio in oggetto e derivanti dalla circolazione degli autoveicoli, strumentali all’espletamento del servizio, oggetto del presente Contratto.
3. La copertura prevede massimali annui non inferiori ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00 euro) per sinistro e con validità non inferiore alla durata del Contratto d’appalto.
4. Ciascun mezzo è provvisto di polizza per RC Auto, recante l’espressa inclusione, tra i sinistri coperti dalla polizza assicurativa, anche i sinistri che possano verificarsi nel sedime aeroportuale e senza diritto di rivalsa nei confronti di AIRGEST.
5. Rischi, scoperti e franchigie eventuali non coperti dalla polizza sono apposti esclusivamente al Contraente e rimarranno a suo esclusivo carico, non essendo accettate forme di riduzione per i diversi rischi.
6. La polizza assicurativa prevede che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta dei contratti, senza il consenso di AIRGEST.
7. Resta ferma la responsabilità dell’Impresa per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.
8. L’Appaltatore rimarrà altresì responsabile anche in caso di inoperatività della polizza dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al ritardato o mancato pagamento dei premi.
9. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggiore danno subito.
10. Il conducente si obbliga ad essere provvisto, oltre che di regolare patente di guida, di “airside driving certificate” rilasciato da ENAC, previo specifico addestramento.
11. L’Affidatario assumerà, a proprio carico, le conseguenze delle eventuali infrazioni del suo personale alle leggi, regolamenti e prescrizioni in vigore, ordinanze aeroportuali incluse.
ART. 21: PERSONALE DELL’AFFIDATARIO
1. Il personale utilizzato è alle dipendenze o sotto esclusiva responsabilità dell’Impresa, e, pertanto, nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Committente ed il personale addetto all’espletamento delle prestazioni assunte dall’Appaltatore.
2. Le prestazioni oggetto del presente contratto verranno realizzate dall’Appaltatore in piena autonomia organizzativa e gestionale, con propri mezzi tecnici e proprie capacità professionali, – con diligenza e professionalità – avvalendosi di personale di provata capacità tecnica ed esperienza, e con l’ausilio di attrezzature adeguate.
3. E’ inteso che lo stesso personale non avranno nulla a pretendere dalla Società Airgest S.p.A.
4. Resta espressamente escluso qualsivoglia intervento, rapporto, azione e/o direttiva di personale AIRGEST nei confronti del personale dipendente dell’Appaltatore.
5. L’impresa assume su di sé il rischio di malattia e infortuni degli addetti al servizio appaltato, assicurando, in ogni caso, la continuità e l’efficienza del servizio stesso e qualora sia necessario sostituire uno degli addetti al servizio, l’Impresa si impegna a sostituirlo con persona dotata dei medesimi requisiti di formazione, dando preventiva comunicazione all’AIRGEST.
6. Il Responsabile dell’Appalto, referente delegato dell’Appaltatore, provvederà tra gli altri compiti a far rispettare prescrizioni, obblighi e divieti connessi ai luoghi di lavoro, impartendo al dipendente personale le necessarie disposizioni e prescrizioni al riguardo.
7. Si rimanda a quanto riportato agli artt. 5, 6, 7, 8, 17, 18 e 19 del Capitolato Tecnico Prestazionale.
ART. 22: ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA
1. L’Impresa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i servizi.
2. L’Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55.
3. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla propria natura giuridica, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
4. La Committente potrà procedere, periodicamente, alla verifica delle dichiarazioni rese dall’Appaltatore al quale, qualora non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, verrà sospeso il pagamento delle fatture, assegnando all’interessato un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.
5. L’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne l’Airgest – nel modo più ampio e completo ed anche dopo la scadenza del presente contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata dal personale impiegato dall’Appaltatore nonché da parte dell’INAIL, dell’INPS e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e/o dei servizi ispettivi di quest’ultimo, a qualunque titolo, nel caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi anzidetti e/o, comunque, agli obblighi di legge.
6. Ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., tutto il personale dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori, dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
7. In ogni caso, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto per grave inadempimento dell’Appaltatore, intendendosi tale pattuizione clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c., senza che da tale risoluzione possano, comunque, conseguire all’Appaltatore diritti o pretese di sorta ad eccezione del pagamento del corrispettivo previsto dal Contratto per le prestazioni rese fino al giorno di efficacia della risoluzione stessa, dedotte le spese sostenute dalla Committente per sopperire alle inadempienze verificatesi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni subiti.
8. In ogni caso, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto per grave inadempimento dell’Appaltatore, intendendosi tale pattuizione clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c., senza che da tale risoluzione possano, comunque, conseguire all’Appaltatore diritti o pretese di sorta ad eccezione del pagamento del corrispettivo previsto dal contratto per le prestazioni rese fino al giorno di efficacia della risoluzione stessa, dedotte le spese sostenute dalla Committente per sopperire alle inadempienze verificatesi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’Amministrazione stessa.
9. Il Referente Responsabile del Servizio, referente delegato dell’Appaltatore, provvederà tra gli altri compiti a far rispettare prescrizioni, obblighi e divieti connessi ai luoghi di lavoro, impartendo al dipendente personale le necessarie disposizioni e prescrizioni al riguardo.
10.Sono altresì a carico dell’Impresa gli oneri di cui all’art. 41 del presente Contratto.
ART. 23: SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI DELL’IMPRESA
1. L’Impresa è tenuta all’osservanza delle norme e dei regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
2. A tal fine, l’Impresa è tenuta a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto, tutte le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alla suddetta normativa, nonché quelle che dovessero essere emanate.
3. L’Impresa appaltatrice si obbliga a ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni svolte, e si obbliga a adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette allo svolgimento delle suddette prestazioni e di terzi.
4. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., l’Appaltatore si dichiara in perfetta conoscenza dei rischi esistenti nell’area ove dovranno operare i propri addetti, nelle relative adiacenze e zone di transito, di aver ricevuto da AIRGEST S.p.A. dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui i propri addetti sono destinati ad operare e nei quali devono essere effettuati gli interventi ed i servizi, sulle normative particolari e sulle misure generali di prevenzione ed emergenza adottate da AIRGEST in relazione alla propria attività; di averne dato puntuale e senz’altro adeguata informazione ai propri addetti, obbligandosi a non impiegare addetti senza previa adeguata informazione.
5. L’Appaltatore è obbligato ad informare il proprio personale sul contenuto del DUVRI predisposto dalla AIRGEST e a far rispettare le prescrizioni in esso contenute al fine di limitare i rischi dovuti ad interferenze lavorative, così come previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ovvero come integrato sulla scorta delle condivise attività d’aggiornamento condotta tra Appaltatore e Committente.
6. E’ unito al presente contratto, per farne parte integrale e sostanziale, il “Documento unico di valutazione dei rischi” (DUVRI) e delle misure adottate per eliminare le interferenze predisposto da AIRGEST.
7. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, punto 5, D.lgs. 81/2008, le parti dichiarano che i costi relativi alla sicurezza del lavoro relativi ai servizi oggetto del presente contratto sono quelli specificati nel suddetto allegato che sono stati dichiarati in modo analitico da AIRGEST.
8. L’Appaltatore si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri addetti, ed in genere a tutte le persone che per suo conto hanno facoltà di accesso nel sedime aeroportuale, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni svolte, e si obbliga a adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette allo svolgimento delle suddette prestazioni e di terzi.
9. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell’Impresa intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
10.L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Airgest da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
00.Xx rimanda a quanto riportato agli artt. 5, 7, 13, 16, 24 e 27 del Capitolato Tecnico Prestazionale.
ART. 24: SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
1. Il servizio dovrà essere svolto senza alcuna interruzione per qualsiasi circostanza, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con AIRGEST.
2. L’eventuale sospensione per decisione unilaterale del Prestatore del servizio costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la conseguente risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del contratto per colpa dell’Affidatario, stante la compromissione della tutela della sicurezza pubblica, attuata per mezzo della continua efficienza degli apparati tecnologici ed elettrici in uso presso il plesso aeroportuale nonché degli adeguati livelli di sicurezza che il Committente ha, istituzionalmente, il dovere di garantire in ambito aeroportuale, ove le operazioni di safety e security aeroportuale sono rigidamente regolamentate.
3. In tal caso AIRGEST si riserva la facoltà di procedere nei confronti dell’impresa per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, ivi compresa l’imputazione diretta nei confronti dell’Appaltatore, da far valere in tutte le competenti sedi, di ogni responsabilità e dei maggiori oneri che dovessero essere sostenuti da AIRGEST, nei confronti dell’utenza in transito e degli Entri Terzi Verificatori, ed in particolare dell’Ente di Vigilanza ENAC, per carenze nella gestione degli impianti tecnologici.
ART. 25: SUBAPPALTO
1. Per particolari esigenze dell’Appaltatore è ammesso il subappalto, previa necessaria autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante, entro i limiti fissati dalle disposizioni di legge (art.118 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/06 e s.m.i.) e della legislazione antimafia.
2. Sono vietati, sotto pena di risoluzione del contratto, i subappalti, in tutto o in parte, del servizio salvo specifica autorizzazione dell’Airgest S.p.A., che potrà essere rilasciata nei limiti ed in presenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’articolo 118 del d.lgs. 163/2006 e successive modifiche e della legislazione antimafia.
3. L’Affidataria che desidera avvalersi del subappalto deve obbligatoriamente indicarlo con apposita dichiarazione da inserire nella “Busta n. 1 – Documentazione amministrativa”.
4. Resta comunque inteso che ove venga concessa l’autorizzazione, l’Affidatario non sarà sollevata dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti l’esecuzione del servizio.
ART. 26: CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
1. E’ vietata, da parte dell’Appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatte salve le ipotesi di cessione e affitto d’azienda o trasformazione, fusione o scissione della società di cui al successivo articolo.
2. E’ fatto altresì divieto di cedere a terzi, al di fuori dei casi previsti dall’art. 117 del DLgs 163/06, i crediti derivanti dal contratto stipulato con la Stazione Appaltante.
3. In caso di inosservanza da parte dell’Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di AIRGEST
S.p.A. ad ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni, il presente contratto si intende risolto di diritto con perdita del deposito cauzionale definitivo.
4. I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dalla società e comunicati senza bisogno di messa in mora, né di pronuncia giudiziale.
ART. 27: CESSIONI E MODIFICAZIONI AZIENDALI
1. In caso di cessione o affitto dell’azienda dell’Appaltatore, e nelle ipotesi in cui lo stesso proceda alla trasformazione, fusione o scissione della società, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 51 del DLgs 163/06 e s.m.i.
2. L’Appaltatore è tenuto a comunicare all’AIRGEST la cessione o l’affitto d’azienda, anche di un solo ramo d’azienda, entro e non oltre sette giorni dal trasferimento stesso. L’Appaltatore dovrà, inoltre, comunicare alla Stazione Appaltante qualsiasi atto di trasformazione e le eventuali modificazioni dell’assetto societario, entro e non oltre sette giorni dal compimento di tali atti.
3. L’AIRGEST si riserva il diritto di recedere dal contratto stipulato nel caso in cui l’Appaltatore, a seguito delle trasformazioni e modificazioni suddette, non abbia più i requisiti richiesti in sede di gara.
4. La mancata comunicazione, nei termini prestabiliti, di quanto precedentemente previsto, costituisce inadempimento da parte dell’Appaltatore con relativa facoltà dell’AIRGEST di risoluzione contrattuale e perdita del deposito cauzionale definitivo, salva ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni e salvo l’esperimento di ogni altra azione che la società ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
5. Le prescrizioni del presente articolo trovano applicazione nei confronti di tutte le imprese partecipanti all’associazione temporanea eventualmente costituita.
ART. 28: PERMESSI – ONERI CONSEGUENTI ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI, FORNITURE E SERVIZI IN AREA AEROPORTUALE
1. Le prestazioni derivanti dal servizio in affidamento dovranno essere fornite all’interno dell’aerostazione e/o comunque all’interno del sedime aeroportuale.
2. L’accesso di persone nell’area è quindi soggetto al rispetto delle norme in materia emanate dal Ministero dei Trasporti – DA di Palermo, che l’Affidatario si obbliga a rispettare.
3. Rimangono totalmente a carico dell’Affidatario gli oneri ed i costi connessi all’espletamento del servizio in area aeroportuale (p.e. procedimenti di rilascio pass, autorizzazione alla guida in airside, corso security, etc.).
4. Per ulteriori riferimenti si rimanda all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxx-xx-xxxxxxx.xxx. ove è possibile reperire il listino prezzi ufficiale per l’emissione dei badge.
5. L’Impresa dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano l’accesso e la circolazione di persone e mezzi nell’area aeroportuale, delle norme e delle procedure per stati di emergenza e di incidente e dei rischi esistenti nelle aree in cui andrà ad operare.
6. Le operazioni dovranno essere condotte in presenza ed in concomitanza dell’esercizio dell’attività aeroportuale e dell’utilizzo delle aree limitrofe alle infrastrutture da parte della Società di gestione e degli altri utenti.
7. Si rimanda a quanto riportato all’art. 17 del Capitolato d’Oneri Prestazionali.
ART. 29: RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice degli Appalti e s.m.i., il Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i., il Bando, Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico Prestazionale, il Piano di Sicurezza dell’aeroporto di Airgest S.p.A. (ed. vig.) e tutti gli atti ad essi allegati o da essi richiamati, il Protocollo di Legalità sottoscritto in data 4 dicembre 2006 dalla Airgest e dal Prefetto di Trapani e tutta la normativa di settore e la normativa emanata dagli organi competenti ENAC su tutte, su base Nazionale (Regolamenti, Circolari, ecc.) e locale (Ordinanze D.A.).
2. La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le specifiche norme tecniche vigenti in materia di impianti tecnologici ed elettrici e alle specifiche norme sulla sicurezza, anche per quanto non espressamente riportato nel presente documento.
3. Le norme sopracitate devono intendersi a titolo esemplificativo in quanto nella esecuzione delle attività di manutenzione, gestione e conduzione dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti e s.m. e i., nonché quelle disposizioni che saranno impartite dall’Ufficio Direzione della corretta esecuzione del Contratto.
4. Si rimanda a quanto riportato all’art. 28 del Capitolato Tecnico Prestazionale.
ART. 30: CONFERMA DELLE DICHIARAZIONI DELL’IMPRESA IN SEDE D’OFFERTA
1. In adempimento agli obblighi assunti con la formulazione dell’offerta e delle dichiarazioni in essa contenute l’Appaltatore conferma espressamente tutte le dichiarazioni già rese in sede di presentazione dell’offerta.
ART. 31: DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell’AIRGEST, i seguenti documenti allegati al presente Contratto:
1. Allegato B Offerta Economica;
2. Allegato C Capitolato Tecnico Prestazionale / Programma di manutenzione degli impianti tecnologici ed elettrici;
3. Piano Dettagliato di Lavoro o PDL, a cura dell’Appaltatore;
4. Prezziario dei Lavori Pubblici in Sicilia, il tariffario DEI e i prezzi ASSISTAL;
5. Listini Ufficiali Case Costruttrici/Fornitrici, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante;
6. Cauzione Definitiva;
7. Polizza Assicurativa RCT/O dell’Appaltatore;
8. Polizza Assicurativa RCAuto dei mezzi dell’Appaltatore;
9. Allegato D Planimetria degli impianti;
10. Allegato E D.U.V.R.I.;
11. Allegato F Protocollo di Legalità.
2. Nell’ipotesi in cui si riscontrassero disposizioni discordanti negli atti di cui al comma precedente l’Appaltatore rispetterà, nell’ordine, il Contratto e gli altri documenti contrattuali secondo l’ordine di esposizione infra indicato. Qualora i documenti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà alla Committente.
3. Per tutto ciò che non viene contemplato in questo documento, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alla buona tecnica.
ART. 32: VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
ART. 33: CLAUSOLA DI AUTOTUTELA - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
1. Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto d’appalto, la Stazione Appaltante recederà in qualsiasi tempo dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dalla legislazione antimafia (D. Lgs. 159/11 e normativa da essa richiamata).
2. La validità del presente Contratto è subordinata, quindi, all’assenza di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla normativa “antimafia” (D.Lgs. 159/11 e normativa da essa richiamata).
3. Il riscontro negativo alla richiesta di informazioni di cui al D.Lgs. 159/11 e normativa da essa richiamata o la sopravvenienza di tali provvedimenti o procedimenti, in qualsiasi momento accertata, a carico dei soggetti interessati saranno causa di immediata risoluzione del presente contratto, senza che l’Appaltatore possa nulla pretendere per alcuna ragione o titolo e di contestuale escussione della cauzione definitiva, fatti salvi gli ulteriori danni.
4. La Stazione Appaltante, in conformità all’art. 2 della legge Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00 del 20/11/2008 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 54, provvederà alla risoluzione di diritto del Contratto d’appalto nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento o altro grave reato nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata durante l’esecuzione del Contratto.
5. L’Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p..
6. La Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p. e 353-bis c.p..
7. La Stazione appaltante, in conformità all’art. 32 del decreto legge n. 90 del 24/06/2014, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 144 del 24/06/2014provvederà all’esclusione del soggetto risultato aggiudicatario, ovvero alla risoluzione del Contratto, senza nulla a pretendere da parte dell’aggiudicatario, previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 32 del decreto legge.
8. L’Appaltatore assume l’obbligo di uniformarsi al Protocollo di Legalità del 04/12/2006 della Prefettura di Trapani - Ufficio Territoriale del Governo cui la Committente ha aderito, e di ottemperare, dunque a tutto quanto nello stesso previsto, con la conseguenza che le clausole del citato protocollo diventeranno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto e degli eventuali subcontratti che l’Appaltatore stipulerà in corso d’esecuzione del servizio.
9. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art.6 del protocollo di legalità sottoscritto in data 4 dicembre 2006 dalla Airgest e dal Prefetto di Trapani, il contratto d’appalto verrà rescisso nel caso in cui venga accertata, nei confronti dell’impresa appaltatrice, grave e reiterata violazione delle norme vigenti poste a tutela dei lavoratori ed il mancato rispetto degli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalla contrattazione collettiva di settore.
ART. 34: OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’
1. Con la sottoscrizione del presente contratto l’incaricato assume su di sé l’obbligo incondizionato di osservare e fare osservare, senza alcuna eccezione, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
ART. 35: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA (ex art 3, co. 8, L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.)
1. La mancata apertura ed il non corretto utilizzo di un numero di conto corrente unico da parte dell’affidatario sul quale obbligatoriamente fare confluire tutte le somme relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, costituisce grave inadempimento contrattuale e produce ipso iure la risoluzione del contratto, fermo restando l’obbligo dell’affidatario di risarcire tutti i danni patiti da Airgest in ragione della risoluzione anticipata dell’appalto.
2. Il contratto verrà, altresì risolto di diritto con l’obbligo dell’affidatario di risarcire tutti i danni patiti da Airgest in ragione della risoluzione anticipata dell’appalto, nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’Affidatario siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
ART. 36: REGOLAMENTO DI SCALO
1. L’Incaricato prende atto che la Società di Gestione ha approntato il documento “Regolamento di Scalo” per l’Aeroporto dalla stessa gestito, il rispetto delle cui disposizioni è obbligatorio per tutti gli Affidatari e gli Enti che svolgono attività su tale Aeroporto.
2. A tal fine l’Incaricato dichiara di aver preso visione del Regolamento di Scalo, pubblicato al seguente indirizzo internet xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e d’impegnarsi ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dallo stesso.
ART. 37: CODICE ETICO
1. Con la sottoscrizione della presente, l’incaricato dichiara di aver preso visione del Codice Etico, pubblicato al seguente indirizzo internet xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxx-xxxxx.xxx e d’impegnarsi ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dallo stesso.
ART. 38: OSSERVANZA MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX DLGS. N. 231/2001
1. Ai sensi e per gli effetti del DLgs n. 231/01 e s.m.i., l’Appaltatore si impegna, anche per i propri dipendenti e sub contraenti, ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e da tutti gli atti ad esso allegati o da esso richiamati nel rispetto delle regole, procedure e principi, per quanto applicabili, contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo che verrà adottato da AIRGEST ex D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i., nel corso della durata del presente accordo, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni, giusta consultazione del documento sul sito xxx.xxxxxxx.xx.
2. E’, a tal fine consapevole, sin d’ora, che la violazione di una qualsiasi delle previsioni del predetto Modello legittimerà AIRGEST a recedere dal rapporto contrattuale, e, nei casi più gravi, di dichiararlo risolto ipso iure e con effetto immediato, ex art. 1456 Cod. Civ., a mezzo di semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax o PEC, fatto salvo ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti e denuncia all’autorità giudiziaria penale.
3. L’Appaltatore si impegna a consultare costantemente il Modello pubblicato sul sito xxx.xxxxxxx.xx per recepire eventuali aggiornamenti dello stesso, sulla base dell’evoluzione normativa.
4. L’Appaltatore dovrà inoltre adeguare le modalità di svolgimento delle prestazioni ad eventuali specifici modelli di organizzazione e gestione adottati da AIRGEST, divulgati tramite il menzionato sito, o di cui venga messo a conoscenza a cura di AIRGEST stessa nell’ambito del perfezionamento o dell’esecuzione del Contratto.
ART. 39: TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 196/2003, in materia di “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, l’ente appaltante procederà al trattamento dei dati personali. I suindicati dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti agli adempimenti di legge. I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge.
2. Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’art 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dagli artt. 7 e 8 DLgs 196/2003.
3. Titolare del trattamento è il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Airgest S.p.A., Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, con sede in Aeroporto Civile di Trapani Birgi – 91020 Trapani.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. n. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure di sicurezza da adottare.
ART. 40: CLAUSOLA DI RISERVATEZZA – ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE EX L. 196/2003
1. È fatto divieto all’Affidatario ed ai suoi collaboratori e dipendenti di divulgare e pubblicizzare, con qualsiasi mezzo, informazioni, notizie, e dati, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui sia venuta in possesso o, comunque, a conoscenza per effetto del presente Contratto e dei rapporti con la Stazione Appaltante, senza preventiva autorizzazione scritta della Stazione Appaltante stessa, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto e relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie che siano ritenute riservate e che, comunque, non siano finalizzate alla pubblica diffusione.
3. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Committente.
ART. 41: SPESE CONTRATTUALI
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) compresa la registrazione del presente atto, sono a totale carico dell’Appaltatore, che si impegna a provvedervi nei termini di legge, restando a suo carico le sanzioni per eventuali ritardi.
2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
ART. 42: I.V.A.
L’Impresa prende atto che trattasi di attività non imponibili ad IVA ai sensi dell’art.9 - 2°comma, giusta dichiarazione del Committente, del DPR n.633/72 e s.m.i..
ART. 43: ELEZIONE DEL DOMICILIO - COMUNICAZIONI
1. Qualsiasi comunicazione tra l’AIRGEST e l’Impresa derivante, collegata o connessa al Contratto, dovrà essere effettuata per iscritto al domicilio delle Parti come qui di seguito indicato:
- AIRGEST S.P.A.: Ufficio Direzione dell’Esecuzione del contratto:
1) Impianto …………………………………………..: (nome e cognome del referente) , tel. cell. e-mail ;
2) Impianto …………………………………………..: (nome e cognome del referente) , tel. cell. e-mail ;
3) Impianto …………………………………………..: (nome e cognome del referente) , tel. cell. e-mail ;
4) Impianto …………………………………………..: (nome e cognome del referente) , tel. cell. e-mail ;
5) Impianto …………………………………………..: (nome e cognome del referente) , tel. cell. e-mail ;
6) Impianto …………………………………………..: (nome e cognome del referente) , tel. cell. e-mail ;
- : Referente dell’Appaltatore:
1) (nome e cognome del referente) , tel. cell. e-mail ;
2. Ogni modifica al domicilio dell’AIRGEST o dell’Appaltatore, come sopra indicato, dovrà essere comunicata all’altra Parte.
ART. 44: LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE
1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto si rendono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali applicabili in materia di contratti in generale.
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione, all’esecuzione, alla risoluzione, allo scioglimento ed alla invalidità e/o inefficacia del presente contratto o all’applicazione delle penali previste sarà competente in via esclusiva il Foro di Trapani.
L’Ufficio Direzione dell’Esecuzione del Contratto è costituito dai seguenti componenti: ……………………………
In fede di quanto sopra, il presente atto, redatto in quadruplice originale, viene firmato dai contraenti. Letto, confermato e sottoscritto.
Trapani, lì / /2015
AIRGEST S.p.A. L’Appaltatore
L’Amministratore Delegato Il legale rappresentante
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx