COMUNE DI AVELLA
COMUNE DI AVELLA
PROVINCIA DI AVELLINO
REGOLAMENTO COMUNALE
IN MATERIA DI LOCAZIONE E CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO, DISPONIBILE ED INDISPONIBILE, DEL COMUNE DI AVELLA
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 23.12.2014
PREMESSA GENERALE
Il presente Regolamento si inserisce nel quadro di una complessiva rivisitazione delle logiche e degli strumenti applicativi utilizzati nella gestione del Patrimonio immobiliare del Comune di Avella, orientata al raggiungimento di più elevati standard di efficienza e maggiori livelli di rendimento delle concessioni immobiliari pubbliche e di uso dei beni disponibili del Comune. La Civica Amministrazione coniuga tale scelta con l’intento di sostenere l'attività di Associazioni e Organismi che validamente perseguono scopi di rilevante utilità sociale o caratterizzate da fini istituzionali rientranti fra quelli perseguiti dal Comune e comunque ritenuti meritevoli di tutela e promozione.
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1. Oggetto del Regolamento.
Il Presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità, l’utilizzo, la valorizzazione e la concessione dei beni comunali patrimoniali, disponibili e indisponibili, che per loro natura e/o per determinazione degli organi comunali competenti siano suscettibili di uso da parte di privati, sia come singoli cittadini sia come organizzazioni sociali riconosciute, nel rispetto dei principi di economicità di gestione, di efficienza, di produttività, di redditività e di razionalizzazione delle risorse.
Art. 2. Soggetti interessati.
I soggetti interessati dal campo di applicazione delle norme del presente Regolamento sono individuati come segue:
• Il Comune di Avella;
• Soggetti utilizzatori, qualificati come persone fisiche o giuridiche, tra cui:
o Associazioni di volontariato e ONLUS;
o Associazioni riconosciute o non riconosciute che operano nel campo della tutela ambientale, sociale, culturale, sanitaria, o nel settore sportivo e ricreativo;
o Organizzazioni sindacali, imprenditoriali e/o di categoria;
o Partiti politici;
o Enti pubblici e Fondazioni;
o Organismi di partecipazione la cui istituzione è prevista per legge, statuto o regolamento;
o Strutture scolastiche, in particolar modo l’Istituto comprensivo Statale Mons. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx;
o Comitati spontanei di cittadini;
o Singoli soggetti che intendono svolgere attività rivolte alla comunità locale dirette alla valorizzazione, tutela e recupero di usi e tradizioni locali, aventi carattere religioso e/o civile, ed a privati cittadini che ne facciano regolare richiesta per svolgervi conferenze, convegni, riunioni e comunque attività che abbiano un carattere sociale e culturale.
Art. 3. Tipologia di beni assegnabili in uso a terzi.
Tutti i beni immobili appartenenti a qualsiasi titolo al Comune, strumentalmente finalizzati per legge al soddisfacimento dei bisogni della collettività, si suddividono, ai sensi degli artt. 822 e seguenti del Codice Civile, in beni soggetti al regime del demanio pubblico, beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili.
Si intendono per beni del demanio pubblico comunale quei beni destinati, per loro natura o per le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività. Stante tale particolare destinazione, questi beni non sono commerciabili e possono essere dati in uso a soggetti diversi dal Comune proprietario soltanto con provvedimenti di diritto pubblico, tra i quali rientra in particolare la concessione amministrativa.
Si intendono per beni del patrimonio indisponibile quei beni destinati ai fini istituzionali del Comune e al soddisfacimento di interessi pubblici, non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui agli art. 822 e 823 del Codice Civile. Tali beni possono essere dati in uso a terzi, in base all'art. 828 del Codice Civile tramite concessione amministrativa.
Si intendono per beni del patrimonio disponibile quei beni posseduti dal Comune in regime di diritto privato, che possono essere assegnati in uso a terzi tramite contratti di diritto privato previsti dal Codice Civile, previa istruttoria del Responsabile del procedimento e adozione del provvedimento finale del responsabile competente, ai sensi della legge 241/90.
Art. 4. Finalità perseguite.
Le disposizioni riguardanti i beni immobili di proprietà del Comune sono finalizzate al perseguimento dei seguenti interessi pubblici e obiettivi programmatici:
1) Assistenza, sostegno o aiuto a specifiche categorie sociali, quali bambini, ragazzi, anziani, portatori di handicap;
2) Attività ricreative e sportive;
3) attività culturali;
4) attività di tutela dell'ambiente e fruizione di beni ambientali, anche attraverso la riqualificazione di spazi urbani pubblici,
5) Attività finalizzate alla diffusione dei valori storici, monumentali, tradizionali della nostra terra, alla organizzazione di eventi culturali, alla tutela, conservazione e fruizione di beni culturali;
6) attività educative, didattiche e di sensibilizzazione, finalizzate alla conservazione ed al miglioramento degli aspetti storici, culturali, ambientali delle nostre terre.
Art. 5. Utilizzo dei beni: modalità e durata dell’uso.
Il Comune di Avella, in qualità di Ente proprietario di beni immobili, decide e concede l’uso degli stessi, ai soggetti richiedenti, in modo saltuario, mediante utilizzo una tantum e non ripetitivo della struttura, ovvero, continuativo, per un periodo definito e/o variabile e rinnovabile secondo le esigenze.
L’uso dei beni immobili può essere concesso in modo saltuario per riunioni, assemblee, mostre, manifestazioni di vario genere, sempre che le stesse siano consentite dalla legge, non in contrasto con l’ordine e la sicurezza pubblica. In casi particolari, valutate le oggettive esigenze del richiedente, nonché gli interessi e le finalità pubbliche, l’Amministrazione Comunale potrà concedere i beni in uso continuativo e/o esclusivo.
Art. 6. Individuazione degli immobili.
Il Consiglio Comunale, unitamente all’approvazione annuale del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”, individua i beni immobili in proprietà o in disponibilità al Comune che possono essere concessi in uso o affidati a terzi. Sulla base di tale individuazione si procede ad aggiornare gli elenchi dei beni immobili che possono formare oggetto di convenzione e/o contratti di diritto privato previsti dal Codice Civile.
TITOLO II
Concessione di beni immobili appartenenti al patrimonio demaniale e indisponibile
Art. 7. Concessione amministrativa per uso dei beni immobili appartenenti al patrimonio demaniale e indisponibile.
L’assegnazione in uso a terzi di beni demaniali e di beni patrimoniali indisponibili è effettuata attraverso la “concessione amministrativa”, in seguito a esperimento di “procedura ad evidenza pubblica”.
Le eccezioni alla procedura di evidenza pubblica e la possibilità di procedere a “trattativa privata” sono sottoposte al verificarsi delle seguenti due condizioni, anche disgiuntamente:
a) nel caso in cui la procedura ad evidenza pubblica sia risultata infruttuosa;
b) assoggettamento ad un canone annuo uguale o inferiore a 3.000,00 euro. In tale caso, la scelta del soggetto concessionario è determinata in considerazione dei seguenti requisiti:
I. rilevanza istituzionale del richiedente;
II. grado di utilità e/o interesse dell’attività svolta dal richiedente in relazione alle finalità istituzionali del Comune;
III. possibilità di fruizione dei servizi offerti dal richiedente da parte del Comune e dei cittadini;
IV. livello di affidabilità tecnico organizzativa del richiedente;
V. data di presentazione della richiesta di concessione.
Il rapporto così instaurato è sottoposto a regole di diritto pubblico. La concessione amministrativa è sempre revocabile per esigenze di interesse pubblico in qualunque momento, senza diritto ad indennizzo alcuno e senza necessità di congruo preavviso, non determinando in alcun modo la cessione o rinuncia alla supremazia sui detti beni né ad alcun diritto o tutela giurisdizionale azionabile ad essi ricollegabile.
La procedura ad evidenza pubblica si svolge con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il canone annuo stimato per la concessione del bene e con le altre regole indicate espressamente nel bando. In caso di offerte di pari importo, si procede a richiedere ai soggetti che abbiano presentato tali offerte, se tutti presenti alla seduta di gara, un’offerta migliorativa. Nel caso in cui i soggetti che abbiano presentato offerte uguali non siano presenti o nessuno di essi voglia migliorare l’offerta, si procede ad estrazione a sorte.
Art. 8. Contenuto della concessione.
Il contenuto dell’atto di concessione deve essenzialmente prevedere:
• l’oggetto, le finalità e le modalità della concessione;
• la durata della concessione;
• la clausola espressa di revocabilità della concessione da parte della stessa Amministrazione per ragioni di interesse pubblico;
• il corrispettivo della concessione;
• tutto quanto ritenuto essenziale per la corretta disciplina del rapporto.
Le spese dell’atto di concessione (imposta di registro, di bollo, diritti di rogito) sono a carico del concessionario.
Art. 9. Determinazione canone ordinario di concessione.
Il canone stabilito nell’atto di concessione di norma corrisponde a quello di mercato (canone non ricognitorio) legato ai parametri del beneficio economico e dell’utilità. Il canone di concessione annuo “non ricognitorio” è quantificato in misura proporzionale rispetto al valore commerciale dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili oggetto di concessione, determinato da una perizia di stima redatta dall’ufficio tecnico comunale, ovvero, per stime di particolare complessità, da tecnici formalmente incaricati dal medesimo ufficio. In ogni caso, il canone annuo non ricognitorio non potrà essere inferiore a € 1.200,00. Il giudizio di stima costituisce documento endoprocedimentale. Il canone è adeguato automaticamente e annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell’anno precedente.
Art. 10. Determinazione canone in casi particolari.
Salvo quanto previsto dall’articolo precedente, il canone è “ricognitorio” quando rappresenta esclusivamente la somma dovuta a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà del Comune di Avella sul bene oggetto della concessione e la cui determinazione avviene senza alcuna relazione con i parametri del beneficio economico e dell’utilità da conseguire. In particolare, potranno essere ammesse riduzioni rispetto ai valori del canone non ricognitorio, da un minimo del 50% ad un massimo del 70%, per le seguenti categorie di soggetti:
a. Enti Pubblici;
b. Associazioni, Fondazioni, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le altre Istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica acquisita ai sensi dell’art. 12 del Codice Civile, senza fini di lucro;
c. Associazioni non riconosciute, di cui all’art. 36 del Codice Civile che siano dotate di proprio strumento statutario dal quale sia possibile, in modo inequivocabile, desumere l’assenza totale di finalità lucrative;
d. Altri enti o organismi non compresi nei punti precedenti la cui attività assume le caratteristiche di interesse pubblico o sociale, sempre che operino senza fine di lucro.
I soggetti di cui al precedente comma per essere ammessi alla riduzione del canone dovranno comunque svolgere un’attività rientrante nelle seguenti tipologie:
a. attività di assistenza sociale e socio sanitaria;
b. attività di tutela dell’ambiente;
c. attività di protezione civile;
d. attività di promozione, tutela, sviluppo dei diritti umani;
e. attività culturali o scientifiche;
f. attività promozionali nel campo turistico, ricreativo, sportivo;
L’effettiva determinazione del canone agevolato nei limiti percentuali sopra stabiliti viene effettuata dalla “Unità organizzativa responsabile della gestione del Patrimonio” in base ai seguenti criteri oggettivi:
a. riduzione del 70% per i soggetti di cui alle lettere a., b. e d. del presente articolo;
b. riduzione del 50% per i soggetti di cui alle lettere c., e., f. del presente articolo.
Art. 11. Deroghe alla corresponsione monetaria del canone.
Il Consiglio Comunale può, in ogni caso, scegliere di concedere il bene in uso ai soggetti indicati nel presente Regolamento in deroga alle disposizioni sulla determinazione del canone, sia ordinario che ridotto, ogni qual volta ciò si renda necessario in un’ottica di razionalizzazione della spesa pubblica e dell’interesse pubblico finale.
Nei casi di controprestazioni erogate dal richiedente la concessione, la valutazione di stima di quanto dovuto a titolo di canone costituisce parte totale o parziale dell’eventuale agevolazione concessa dal Comune.
In questi casi, deve essere contemperato il rispetto dei principi generali di cui all’art. 1 del presente regolamento.
Art. 12. Regolamentazione dei rapporti con la Fondazione “Avella Città d’Arte”.
Ai fini della determinazione del canone di concessione per la Fondazione “Avella Città d’Arte”, rileva la connotazione degli scopi perseguiti dal medesimo Organismo, qualificati di “rilevante interesse pubblico” in quanto conseguenti a funzioni di cui è titolare il Comune di Avella che le esercita mediante l’ausilio della stessa Fondazione.
La partecipazione del Comune alla Fondazione, in qualità di Socio Unico Fondatore, legittima la concessione in uso dei beni immobili conferiti al Fondo di dotazione dell’Organismo, in deroga alle procedure di scelta del concessionario e ai criteri di determinazione del canone stabiliti per i beni immobili del patrimonio indisponibile.
I Beni immobili concessi in uso alla Fondazione sono gestiti dalla stessa nel rispetto delle norme del presente regolamento, e comunque in conformità alle norme primarie vigenti.
Art. 13. Disciplina della concessione: garanzia, durata e rinnovo.
L’atto di concessione prevede di norma la prestazione di una cauzione stabilita e ritenuta congrua dalla unità organizzativa responsabile della gestione del Patrimonio. La cauzione deve essere prestata contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione.
La durata delle concessioni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili è stabilita dal Consiglio Comunale. Questa varia da un minimo di uno ad un massimo di quattro anni. Eventuali tempi superiori devono essere motivati.
Le concessioni non si rinnovano mai tacitamente. Le concessioni possono essere rinnovate non più di una volta per lo stesso termine di durata originariamente stabilito ovvero per quello eventualmente stabilito dall’Amministrazione, in favore del soggetto concessionario, previa rideterminazione del canone e verifica del comportamento tenuto dall'utilizzatore, nonché
dell'inesistenza di domande di altri soggetti pubblici o privati interessati alla concessione. Il rinnovo deve comunque essere formalizzato con un nuovo atto di concessione.
Art.14. Decadenza e revoca.
Il concessionario si intende decaduto, con l’obbligo della restituzione immediata dell’immobile libero da persone e cose e salvi gli eventuali altri danni, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
a. mancato pagamento del canone, per due scadenze consecutive;
b. riscontro di inadempimento grave;
c. eventuale subconcessione;
d. mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel contratto;
E’ sempre possibile la revoca della concessione in presenza di motivi di interesse pubblico, la quale potrà essere esercitata in ogni tempo dall’Amministrazione senza la creazione di alcun diritto da parte del concessionario.
Art. 15 - Diritto di recesso.
E’ data facoltà al concessionario di poter recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso scritto motivato al concedente, almeno tre mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In tal caso, il concessionario non potrà pretendere la restituzione di quanto eventualmente versato a titolo di canone per il periodo pregresso.
Art. 16 - Obblighi del concessionario.
Gli atti di concessione in uso a terzi dei beni comunali, per qualsiasi attività, così come sopra definiti, salvo i casi espressamente richiamati nel presente regolamento, devono prevedere a carico del concessionario:
a. l'obbligo di pagamento del canone o del corrispettivo per l'utilizzo;
b. l'onere delle spese inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria (quest’ultima solo in caso di canone agevolato);
c. il pagamento delle utenze;
d. il pagamento delle spese di gestione;
e. la stipulazione dell'assicurazione contro i danni, ove necessario;
f. la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso;
g. il divieto di subconcedere i beni a terzi a qualsiasi titolo, anche di fatto, salvo che non sia diversamente disposto dal Consiglio Comunale.
Il concessionario deve altresì garantire una utilizzazione dei beni compatibile con le disposizioni legislative in materia di sicurezza, dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni degli impianti o quant’altro.
Il concessionario è tenuto ad accettare di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi dei Servizi o uffici comunali competenti.
Art. 17 - Concessioni temporanee e/occasionali.
Per concessione “temporanea” ed “occasionale” si intende l’uso di beni immobili per un periodo continuativo inferiore a sei mesi da parte di Associazioni, Fondazioni, Comitati, ed altre persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta per attività culturali, formative, ricreative, sportive ed amatoriali e per convegni, congressi, riunioni e mostre, svolte senza fini di lucro.
Per l’uso temporaneo di detti beni e per le sopradescritte finalità è previsto il pagamento di un canone rapportato al tempo di utilizzo e calcolato sulla base delle tariffe vigenti per la Tassa di Occupazione degli Spazi ed Aree pubbliche (TOSAP), e ridotto dal 30% al 70%.
In occasione dell’evento per il quale è previsto l’utilizzo del bene immobile è vietata la pubblicità con qualsiasi mezzo, se non autorizzata preventivamente dal Comune e previa corresponsione della relativa tassa.
Sarà cura del concessionario ottenere permessi, nullaosta, e ogni altro atto di assenso e/o autorizzazione necessari per lo svolgimento della manifestazione. Il concessionario rimane responsabile dell’agibilità dell'immobile senza rischi per l'Amministrazione Comunale.
Il Comune si riserva la più ampia facoltà di revocare la concessione per motivi di pubblico interesse senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
TITOLO III
Uso di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile
Art. 18. Forme di utilizzo dei beni disponibili.
L’utilizzo da parte di terzi di beni patrimoniali disponibili è, di norma, effettuata nella forma e con i contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dal titolo III del libro IV del Codice Civile e più precisamente:
a) Contratto di locazione (artt. 1571 e segg. C.C.);
b) Contratto di affitto (artt. 1615 e segg. C.C.);
c) Comodato (artt. 1803 e segg. C.C.)
Art. 19. Xxxxxx e revoca dei contratti.
La durata e la risoluzione dei contratti di locazione, affitto, comodato, sono disciplinate dal Codice Civile e dalla normativa generale in materia. L’Amministrazione comunale può richiedere la revoca del contratto in qualsiasi momento, con preavviso, di norma, di almeno quattro mesi, qualora intervengano necessità di interesse pubblico o comunque necessità prevalenti dell’Amministrazione comunale, senza che il concessionario possa avanzare pretese di compensi, indennizzi, risarcimenti o altro. Si applica in quanto compatibile l’art. 14 del presente Regolamento.
Non è consentito il rinnovo tacito dei contratti e l’istanza di rinnovo deve essere presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del contratto, senza che ciò comporti alcun vincolo per l’Amministrazione comunale.
Art. 20. Criteri per l'assegnazione di beni per attività aventi scopo di lucro.
L’assegnazione di beni di proprietà comunale appartenenti al patrimonio disponibile, per attività a scopo di lucro, sono assegnati di norma con preceduta ad evidenza pubblica, previa pubblicazione di un bando che indichi i requisiti necessari dei concorrenti ed i criteri di assegnazione.
La gara pubblica si effettua per mezzo di offerte segrete in aumento da confrontarsi con il canone base indicato nell’avviso d’asta e l’aggiudicazione avviene a favore dell’offerta che presenta il
canone di importo più elevato, con esclusione delle offerte al ribasso rispetto al canone a base d’asta.
La stipulazione del contratto di locazione deve aver luogo entro 90 (novanta) giorni dalla data di aggiudicazione e comunque entro il termine indicato dall’Amministrazione comunale nell’avviso pubblico.
L’Amministrazione comunale ha facoltà di dichiarare decaduto l’aggiudicatario, qualora lo stesso non si rendesse disponibile alla stipula del contratto entro il termine suddetto, procedere ad una nuova gara, addebitando all’aggiudicatario decaduto tutte le spese ed i danni che dovessero derivare.
Art. 21. Canone di locazione.
Per la determinazione del canone di locazione si rinvia all’art. 9 del presente Regolamento.
Art. 22. Modalità di presentazione della richiesta di utilizzo saltuario.
Per l’utilizzo di beni disponibili del Comune di Avella, la richiesta di uso saltuario, compilata sull'apposito stampato fornito dall'Amministrazione Comunale, dovrà essere indirizzata all’unità organizzativa responsabile della gestione del Patrimonio, che gestirà tale istanza ai sensi della legge 241/90 sul procedimento amministrativo.
In caso di richiesta per uso saltuario del bene immobile, la richiesta deve pervenire presso l’Ufficio competente almeno 5 giorni prima della data fissata per la manifestazione stessa. Essa dovrà indicare:
• le generalità del Rappresentante legale dell’associazione e/o del richiedente;
• il periodo di tempo durante il quale si intende occupare il locale stesso;
• lo scopo della richiesta;
• l’assunzione di ogni responsabilità compatibile con l’attività che si intende svolgere.
La domanda così composta dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'Ente Organizzatore o dal richiedente. Alla stessa andranno allegati i seguenti documenti:
• per gli enti e le associazioni, dichiarazione dell’iscrizione in Albo delle Associazioni riconosciute ed accreditate dall’Amministrazione Comunale, ovvero copia dell'affiliazione a federazioni sindacali, politiche, sportive o culturali;
• per le persone fisiche, dichiarazione attestante l’attività lavorativa svolta dalla persona che presenta l’istanza e dello scopo lucrativo o meno derivante dall’uso del bene.
In casi particolari, valutate le esigenze pubbliche e la natura dell’attività svolta, potranno essere richieste idonee polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi che coprano i danni a persone e cose derivanti dall’attività svolta.
Alla presentazione dell’istanza si instaura il procedimento amministrativo articolato nelle fasi di seguito descritte:
• Analisi dei contenuti formali e sostanziali dell’istanza;
• Eventuale coinvolgimento dell’ufficio tecnico per l’analisi e l’accertamento dello stato dei luoghi di cui si redige apposito verbale;
• Rilascio dell’autorizzazione;
• Diniego dell’autorizzazione previa comunicazione all’interessato.
Il provvedimento finale di rilascio o diniego dell’autorizzazione dovrà essere adottato dal Responsabile dell’unità organizzativa deputata alla gestione del Patrimonio.
Art. 23. Canone per uso saltuario.
È facoltà dell’Amministrazione comunale concedere in uso saltuario beni disponibili con una riduzione del canone tenendo conto dell’esistenza o meno dello scopo di lucro.
Tale riduzione potrà essere applicata secondo le percentuali di seguito indicate:
• riduzione del 100% (comodato gratuito) per i soggetti operanti nei settori previsti dalle leggi speciali vigenti in materia di tossicodipendenze e di pubblica assistenza; soggetti convenzionati con il Comune per progetti di particolare rilevanza sociale, senza finalità di lucro, finalizzati alla prestazione di servizi d’interesse pubblico e/o di carattere istituzionale, da svolgere con il coinvolgimento diretto o meno della struttura comunale;
• riduzione dell’80% per i soggetti operanti nell’area della inabilità, emarginazione e patologie gravi;
• riduzione dal 30% al 70% per i soggetti operanti nei settori ricreativo, aggregativi, sociale, ambientale e nel campo dell’istruzione pubblica e della cultura.
Art. 24. Adempimenti preliminari all’autorizzazione d’uso del bene. Obblighi del Comune.
A cura del Responsabile del procedimento viene tenuto un calendario di utilizzo del bene oggetto della richiesta. In caso di concomitanti richieste dello stesso bene, le autorizzazioni all’uso dello stesso seguiranno l’ordine cronologico della richiesta, così come risulta dal numero assegnato dal protocollo generale dell’Ente.
Prima dell’utilizzo di qualsiasi bene viene redatto un verbale di consegna a cura del Responsabile del procedimento contenente l’analitica descrizione dello stato dei luoghi, della loro conservazione, dei mobili e delle suppellettili ivi contenute. Tale verbale deve essere sottoscritto dal richiedente.
Art. 25. Garanzia; decadenza e revoca. Recesso. Obblighi del locatario
Per quel che riguarda la disciplina della locazione si rinvia a quanto previsto per la disciplina della concessione amministrativa per quel che riguarda garanzia; decadenza e revoca; diritto di recesso; e obblighi del concessionario.
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI
Art. 26. Norme transitorie e finali.
Ai fini dell’adeguamento dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’unità organizzativa responsabile della gestione del Patrimonio effettua una ricognizione di tutte le situazioni di fatto e di diritto esistenti in ordine all’uso di immobili appartenenti al demanio civico e patrimonio disponibile ed indisponibile del Comune.
All’esito della ricognizione, il responsabile propone le contromisure per l’adeguamento formale giuridico dei rapporti in essere, avviando e finalizzando le procedure burocratico amministrative necessarie ad assicurare la piena conformità della gestione alle norme del presente regolamento.
E’ facoltà del responsabile suddetto proporre modifiche al presente regolamento secondo le disposizioni del Testo Unico degli EE.LL. approvato con D.lgs. 267/2000.
Dall’entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le norme secondarie precedenti disciplinanti la medesima materia.
Art. 27. Entrata in vigore.
Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.