Contract
IL COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
- Prof. Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx Presidente
- Prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Guastalla Membro designato dalla Banca d'Italia
- Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
- Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxx Membro designato dal C.N.C.U. (Estensore)
nella seduta del 12 luglio 2011 dopo aver esaminato
• il ricorso e la documentazione allegata;
• le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
• la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.
FATTO
Il 6.11.2010 il ricorrente ha stipulato un contratto di compravendita con una società terza per l’acquisto di un’opera editoriale multimediale, unitamente ad altri beni (“n° 1 forno/cucina della SMEG, n° 1 PSP della Sony, n° 5 giochi per la PSP, n° 1 lettore dvd/blu ray della Samsung”). In relazione a tale acquisto, il ricorrente ha richiesto un finanziamento all’intermediario convenuto, prestito che è stato concesso in data 9.11.2010 per un importo di € 5.400,00.
Con il ricorso il ricorrente lamenta la mancata consegna di parte dei beni acquistati e chiede “la risoluzione/cancellazione del contratto [di compravendita] per inadempienza del fornitore e contestualmente, anche la risoluzione/cancellazione del contratto di finanziamento con la [convenuta]. Richied[e] inoltre, anche il rimborso delle rate effettivamente pagate, in quanto tali contratti sono da ritenersi nulli come previsto anche dall’art. 125 quinques del D.Lgs. 1-9-1993 n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e artt. 1454 1455 del codice civile”.
L’intermediario convenuto respinge le richieste del ricorrente, osservando “che la doglianza del [ricorrente] si fonda sulla condotta attribuita alla società [fornitrice], cui controparte imputa un grave inadempimento rispetto al contratto di fornitura tra le parti”. A parere dell’intermediario “In queste condizioni, risulta evidente la lesione del diritto di difesa [della convenuta] che, essendo estranea ai rapporti intercorsi tra l’odierno ricorrente e la [società fornitrice], non è posta … nelle condizioni di poter verificare se le contestazioni sollevate dal cliente siano fondate. Si ritiene, dunque, che il ricorso al quale si replica avrebbe dovuto essere rivolto anche al [fornitore] e che, conseguentemente, le
domande del ricorrente avrebbero dovuto essere azionate avanti all’Autorità Giudiziaria al fine di consentire l’intervento della società venditrice”.
Ciò premesso, nel merito l’intermediario sottolinea che il cliente «conferma di aver ricevuto la consegna … dell’enciclopedia su CD pacificamente acquistata presso la ditta venditrice
... La doglianza del cliente risiede solamente nella circostanza per la quale [il fornitore] non avrebbe consegnato ‘n° 1 forno/cucina della SMEG, n° 1 PSP della Sony, n° 5 giochi per la PSP, n° 1 lettore dvd/blu ray della Samsung’”. A tale riguardo, l’intermediario precisa che “il contratto di finanziamento sottoscritto dal [ricorrente] ed allegato al ricorso introduttivo reca quale bene finanziato solamente del ‘Materiale didattico’ e, dunque, la più volte citata enciclopedia su CD ... Anche il contratto di fornitura allegato agli atti [dal ricorrente] indica espressamente quale bene acquistato solo la nota ‘Opera editoriale EXPLORER NEWMEDIA – la tua biblioteca multimediale’ e, quali meri omaggi (testuale sul contratto: ‘AGG. GRATUITO’), il forno di marca SMEG, il lettore dvd/blu ray ed una PSP completa di giochi”. In conclusione l’intermediario sostiene che: (a) “non pare vi sia stato alcun inadempimento da parte del [fornitore], attesa la circostanza per la quale il bene effettivamente acquistato da parte del [cliente] – l’enciclopedia multimediale – è stata pacificamente consegnata ed installata al domicilio del cliente”; (b) “a tutto voler concedere, i beni dei quali il cliente lamenta la mancata consegna ... sono solamente una parte di quelli che il [ricorrente] assume aver acquistato e, dunque, non potrà farsi luogo a risoluzione del contratto di vendita e di finanziamento in ragione di un presunto inadempimento parziale”; (c) “il contratto di finanziamento … è stato stipulato solamente al fine di acquistare l’enciclopedia multimediale ... e, dunque, l’eventuale omessa consegna degli omaggi … non incide in alcun modo sulla validità e sull’efficacia del rapporto intercorrente con l’esponente società”.
Infine, l’intermediario precisa che l’erogazione del finanziamento avviene a favore della società fornitrice “con espressa dispensa da ogni verifica in relazione alla consegna del bene o alla prestazione del servizio, dal mancato completamento della fornitura/prestazione, dalla garanzia eventualmente concessa dal venditore e dalla casa fabbricante o, comunque, da qualsiasi difetto della cosa acquistata e dal rendimento della stessa, non essendo opponibili [all’intermediario] le eccezioni relative al rapporto di compravendita o di prestazioni di servizi intervenuto tra il cliente ed il fornitore, posto che non esiste tra quest’ultimo e [l’intermediario] alcun accordo di esclusiva per la concessione di credito”.
DIRITTO
Il Collegio ritiene opportuno valutare preliminarmente la legittimazione passiva dell’intermediario convenuto rispetto alle domande formulate dal ricorrente. Il ricorrente chiede sia (a) “la risoluzione/cancellazione del contratto [di compravendita] per inadempienza del fornitore”, sia (b) “la risoluzione/cancellazione del contratto di finanziamento”.
È con riguardo alla prima di tali domande – ossia la “risoluzione/cancellazione” del contratto di compravendita – che il Collegio ritiene non sussista la legittimazione passiva dell’intermediario convenuto, e ciò in quanto quest’ultimo non è parte del contratto di compravendita, che è stato stipulato dal ricorrente con una società terza, non convenuta avanti all’ABF. Come osservato in alcune precedenti decisioni (Pronuncia n. 1270/2011) “l’intermediario convenuto non può essere legittimato passivo rispetto alla domanda di annullamento di un contratto di cui non è parte e, specularmente, la domanda di annullamento non può essere nemmeno delibata in assenza della controparte contrattuale
la cui posizione giuridica sarebbe incisa dall’accoglimento della domanda e che evidentemente ha diritto a difendersi ed a contraddire”. La domanda deve pertanto ritenersi inammissibile.
Quanto invece alla domanda di “risoluzione/cancellazione” del contratto di finanziamento, sussiste la legittimazione passiva in capo all’intermediario convenuto che è parte del suddetto contratto. Con riferimento a tale domanda, inoltre, non merita accoglimento neppure l’eccezione sollevata dalla convenuta, che invoca una sorta di litisconsorzio necessario con la società venditrice, che tuttavia non trova alcun fondamento normativo. L’accertamento dell’inadempimento della società venditrice e della sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto di compravendita costituisce questione pregiudiziale per la decisione del caso in esame, ma tale accertamento non fa ovviamente stato nei confronti della società venditrice.
Passando al merito della domanda di “risoluzione/cancellazione” del contratto di finanziamento, ai fini di una corretta decisione il Collegio ritiene di dover preliminarmente rilevare quanto segue: (i) l’oggetto del contratto di compravendita consiste nell’“opera editoriale multimediale” e nelle “merci in abbinamento”, segnatamente una TV 42” Samsung, un forno SMEG, un lettore DVD blu-ray, una PSP e 5 giochi per PSP; (ii) la clausola “AGG. GRATUITO” riportata nel contratto, diversamente da quanto sostenuto dall’intermediario convenuto, parrebbe voler includere nell’oggetto del contratto altresì l’aggiornamento dell’opera multimediale; (iii) dalla documentazione in atti emerge che soltanto l’opera multimediale e la TV Samsung sono state effettivamente consegnate dalla società venditrice. Date queste premesse, il Collegio ritiene che la mancata consegna del forno SMEG, del lettore DVD blu-ray, della PSP e di 5 giochi per PSP rappresenti un inadempimento grave della società venditrice alle proprie obbligazioni contrattuali, tale da legittimare la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 cod. civ. Ciò tenuto conto del numero e del valore economico dei beni non consegnati, rispetto a quelli consegnati, ma soprattutto del fatto che in simili offerte l’acquirente è indotto all’acquisto proprio dalla molteplicità dei beni che compongono l’offerta, per cui è ragionevole ritenere che, in assenza dei beni non consegnati, il ricorrente non avrebbe concluso il contratto.
Ciò detto, come dedotto dal ricorrente, il Collegio ritiene che nel caso di specie trovi applicazione l’art. 125-quinquies del TUB, secondo cui “Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile”. Il Collegio dichiara dunque risolto il contratto di finanziamento tra il ricorrente e l’intermediario convenuto, con il conseguente “obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato”, ai sensi del secondo comma del citato art. 125-quinquies TUB.
Per completezza, il Collegio rileva che i diritti sanciti a favore del consumatore dall’art. 125-quinquies TUB possono essere fatti valere a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di esclusiva – che nel caso in esame non sussiste – tra il soggetto finanziatore e la società venditrice (Corte di Giustizia delle Comunità Europee, I sezione, 23 aprile 2009).
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario rimborsi al ricorrente le rate già versate del finanziamento che deve considerarsi risolto.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1