ENERGICA MOTOR COMPANY S.P.A.
ENERGICA MOTOR COMPANY S.P.A.
PROCEDURA RELATIVA ALLA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E OPERAZIONI SUL CAPITALE
Premessa
In applicazione dell’art. 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (il “Regolamento Emittenti AIM Italia”) e del Regolamento 596/2014/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito “Regolamento”), il Consiglio di Amministrazione di Energica Motor Company
S.p.A. (di seguito la “Società”), nella riunione del 01 luglio 2016 ha approvato la presente procedura per la gestione delle informazioni privilegiate e delle operazioni sul capitale ai sensi dell’art. 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia (la “Procedura”). La presente Procedura entra in vigore a far tempo dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
L'Amministratore Delegato della Società è stato autorizzato con la delibera del 01 luglio 2016 ad apportare alla presente Procedura le modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari ovvero ancora le modifiche ed integrazioni richieste da Borsa Italiana S.p.A., anche a seguito dell’integrazione o modificazione del Regolamento Emittenti AIM Italia.
Per quanto non esplicitamente previsto nella presente procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell’informativa price sensitive e di informazione societaria previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
Articolo 1
Definizioni
1. I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto. “Amministratore Delegato” indica ogni amministratore munito di deleghe di gestione della Società. “Azioni” indica le azioni della Società.
“Collegio Sindacale” indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.
“Consiglio di Amministrazione” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.
“Controllate” indica le società controllate dalla Società ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.. “Dipendenti” indica i dipendenti della Società non compresi tra i Soggetti Rilevanti. “Fatti Rilevanti” ha il significato indicato nell’Articolo 5.
“Gruppo” indica la Società e le sue Controllate.
“Informazione Privilegiata” indica un’informazioni di carattere preciso, che non sia resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società o una delle sue Controllate o gli Strumenti Finanziari della stessa che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari.
In particolare, si deve intendere quale informazione avente “carattere preciso” quella che:
a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno a prodursi o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e
b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto
(a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati. A tal proposito, nel caso di un processo prolungato volto a concretizzare una particolare circostanza o un particolare evento o nel caso di un processo prolungato che li determini, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie del medesimo processo, collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.
Inoltre, per “informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari” è da intendersi l’informazione che, presumibilmente, un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.
“Informazione Rilevante” indica ogni informazione idonea a diventare un’Informazione Privilegiata ma che non presenti ancora il sufficiente carattere di precisione richiesto per essere considerata come tale.
“Investor Relator” indica il responsabile della funzione investor relation della Società. “Nomad” indica il nominated adviser della Società.
“Presidente del Consiglio di Amministrazione” indica il presidente del consiglio di amministrazione della Società.
“Responsabile” ha il significato indicato nell’articolo Articolo 3.3.
“Soggetti interessati” indica i soggetti di cui all’Articolo 2, comma 1, nn. i, ii, iii. “Soggetti Rilevanti” indica:
a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale del Gruppo:
c) i soggetti che svolgono le funzioni di cui alle lettere a) e b) che precedono in una società controllata direttamente o indirettamente dalla Società.
“SDIR” indica il servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata ai sensi della normativa applicabile CONSOB.
“Strumenti Finanziari” indica complessivamente gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE e citati nella sezione C dell’allegato I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
“TUF” indica il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).
Destinatari della Procedura
1. La presente Procedura è destinato:
2. È fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 8 della Procedura che contiene le disposizioni relative alla gestione e al trattamento delle Informazioni Privilegiate nonché le modalità di comunicazione all’esterno dei documenti e delle informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate.
Obblighi e divieti dei destinatari
1. I Soggetti Interessati, al fine sia di tutelare l’interesse della Società e del Gruppo al riserbo sui propri affari sia di evitare abusi di mercato, devono trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Rilevanti e/o le Informazioni Privilegiate di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni.
2. È fatto divieto ai Soggetti Interessati:
i. di utilizzare Informazioni Privilegiate al fine di acquisire o cedere gli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente o divulgandole a terzi, e prima della loro diffusione ai sensi della presente Procedura e secondo le disposizioni di legge applicabili;
ii. di utilizzare Informazioni Privilegiate, annullando o modificando un ordine concernente uno Strumento Finanziario al quale le informazioni si riferiscono, qualora tale ordine sia stato
inoltrato prima che lo stesso Xxxxxxxx Interessato entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate;
iii. di raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Rilevanti e/o delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari cui tali Informazioni si riferiscono.
3. La Società comunica al pubblico senza indugio le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società e le sue Controllate, secondo le modalità previste dall’Articolo 7.
4. La Società impartisce per iscritto alle proprie Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione al mercato.
Articolo 4
Valutazione del carattere “privilegiato” delle informazioni e trattamento delle Informazioni Privilegiate
1. I responsabili degli uffici e gli amministratori delegati della Società e del Gruppo devono informare senza indugio il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società nonché l’Investor Relator di tutte le informazioni riguardanti la Società e/o le società del Gruppo che essi ritengono potenzialmente privilegiate ovvero i Fatti Rilevanti (come definiti all’Articolo 5) e di cui vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte. Allo stesso modo, i Dipendenti della Società sono tenuti a segnalare al proprio responsabile le informazioni che considerino potenzialmente di natura privilegiata ovvero i Fatti Rilevanti e di cui siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa.
2. La valutazione del carattere privilegiato delle informazioni e, pertanto, la necessità di procedere ad una comunicazione al mercato, è effettuata:
i. dall’organo collegiale, contestualmente al momento di valutazione della stessa, per quanto concerne le informazioni emergenti nel corso delle riunioni di organi collegiali, mentre la gestione della comunicazione all’esterno avverrà a cura degli amministratori delegati, di concerto con il Nomad;
ii. dal Presidente dell’assemblea, contestualmente al momento di valutazione della stessa, per quanto concerne le informazioni emergenti nel corso delle assemblee dei soci, mentre la gestione della comunicazione all’esterno avverrà a cura degli amministratori delegati, di concerto con il Nomad;
iii. dagli amministratori delegati, di concerto con il Nomad, per quanto concerne i dati contabili e di periodo; e
iv. dagli amministratori delegati, di concerto con il Nomad, per quanto concerne ogni altra informazione.
I Soggetti Rilevanti, quanto ai casi di cui ai punti iii. e iv. dovranno comunicare tempestivamente il contenuto dell’Informazione Rilevante e/o dell’Informazione Privilegiata agli amministratori delegati e, in seguito, informare gli stessi in merito allo stato di avanzamento, qualora l’Informazione Rilevante e/o l’Informazione Privilegiata abbia ad oggetto eventi o operazioni a formazione progressiva, da aggiornare periodicamente, almeno una volta ogni 7 (sette) giorni, o con la diversa cadenza richiesta dalla natura dell’evento o dell’operazione.
3. Spetta all’Amministratore Delegato provvedere al trattamento e alla gestione delle Informazioni Privilegiate concernenti la Società e le sue Controllate. In sua assenza, assume tale responsabilità il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, l’Investor Relator. Ciascuno di essi, nei momenti di competenza, assumono il compito di responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate (“Responsabile”).
4. L’Amministratore Delegato provvede alla diffusione delle Informazioni Privilegiate solamente attraverso i canali e i presidi interni alla Società autorizzati, e vigila affinché la circolazione all’interno della Società di dette Informazioni Privilegiate sia svolto senza pregiudizio del loro carattere privilegiato.
5. Le altre società facenti parte del Gruppo, e in particolare i soggetti responsabili in virtù dell’organizzazione interna dell’ente, sono tenute ad informare prontamente gli Amministratori Delegati dell’insorgere di un complesso di circostanze o di un evento che costituisca o possa costituire un’Informazione Rilevante e/o un’Informazione Privilegiata. La valutazione in merito alla rilevanza di un’informazione è comunque rimessa agli Amministratori Delegati di concerto con il Nomad.
6. È fatto divieto ai Soggetti Interessati e a tutti Dipendenti venuti a conoscenza di Informazioni Privilegiate in ragione dell’ufficio ricoperto all’interno della Società o del Gruppo di divulgare, diffondere o comunicare in qualunque modo tali informazioni a persone diverse da quelle nei cui confronti la comunicazione si rende necessaria per consentire l’esercizio delle relative funzioni nell’ambito della Società o del Gruppo.
Possibili eventi generatori di Informazioni Privilegiate
1. Di seguito si indicano, a titolo esemplificativo, alcuni eventi che potrebbero configurarsi come evento o circostanza rilevante ai sensi della presente procedura (ciascuno, il “Fatto Rilevante” o cumulativamente i “Fatti Rilevanti”):
- ingresso in, o ritiro da, settori di business;
- dimissioni o nomina di consiglieri di amministrazione o di sindaci;
- acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda;
- rinuncia all'incarico da parte della società di revisione;
- operazioni sul capitale, ivi inclusi aumenti e riduzioni del capitale sociale;
- offerte pubbliche di acquisti o scambio o altre operazioni legate alla modifica del controllo della Società;
- emissioni di warrant, obbligazioni o altri titoli di debito;
- modifiche dei diritti degli Strumenti Finanziari quotati;
- perdite che incidono in modo rilevante sul patrimonio netto;
- operazioni di fusione e scissione;
- conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti;
- profit warning;
- conclusione di procedure relative a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;
- controversie legali;
- modifiche dei rapporti bancari in essere;
- cambiamenti nel personale strategico della società;
- operazioni sulle azioni proprie;
- cancellazione di ordini da parte dei clienti;
- presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
- richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
- operazioni con parti correlate (come definite nel regolamento adottato da CONSOB con delibera
n. 17221 del 12 marzo 2010 e successe modifiche, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate);
- rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con xxxxxxx, di un giudizio negativo ovvero la dichiarazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio;
- situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché le informazioni e le situazioni contabili qualora siano destinate a essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo il caso in cui i soggetti esterni siano tenuti ad obblighi di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza; e
- le deliberazioni con le quali il consiglio di amministrazione approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato e i resoconti intermedi di gestione:
- Fatti Rilevanti concernenti indirettamente il Gruppo e gli Strumenti Finanziari, quali:
i. dati o rapporti pubblicati da pubbliche autorità dedite alle rilevazioni statistiche;
ii. analisi delle società di rating, ricerche raccomandazioni concernenti valutazioni degli Strumenti Finanziari;
iii. decisioni di banche centrali relative ai tassi di interesse
iv. provvedimenti governativi di carattere fiscale, regolamentare o comunque concernenti i mercati di sbocco del Gruppo;
v. provvedimenti della società di gestione del mercato relativi alla regolamentazione dello stesso; nonché
vi. provvedimenti dell’autorità di vigilanza del mercato o della concorrenza.
Articolo 6
Riservatezza in fase di formazione di Informazioni Privilegiate
1. I Soggetti Rilevanti e i dipendenti pongono in essere ogni misura e cautela atta a:
- evitare l’accesso e la circolazione di informazioni riservate che possano avere natura di Informazioni Privilegiate a persone non autorizzate, mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti;
- utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell’espletamento delle loro funzioni;
- assicurare che l’apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale sia operata nel rispetto dei criteri di riservatezza.
2. I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti che dispongano di documenti o informazioni riservati devono
custodirli in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato.
3. Il mittente documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto Informazioni Privilegiate deve evidenziarne il carattere strettamente riservato apponendo la dicitura italiana ‘STRETTAMENTE RISERVATO’.
4. I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e curano che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentirne l’accesso solo alle persone autorizzate. In caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Privilegiate, i Soggetti Rilevanti e i Dipendenti coinvolti ne informano senza indugio il Responsabile, specificandone condizioni e circostanze, affinché questo possa adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato.
Comunicazione a terzi delle informazioni relative alla Società o al Gruppo
1. Il Responsabile procede, in nome della Società ed attraverso l’ufficio di Investor Relator della Società, a gestire ogni rapporto con gli organi di informazione, con gli investitori professionali, con gli analisti finanziari e con i soci.
2. La divulgazione delle Informazioni Privilegiate ai soggetti di cui al primo comma è in ogni caso effettuata senza indugio, in modo completo, tempestivo e adeguato, nonché in modo tale da evitare asimmetrie informative tra gli investitori o il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l’andamento delle quotazioni.
3. Qualora agli altri Soggetti Rilevanti sia richiesto da un terzo soggetto di divulgare informazioni, dati e documenti non riservati riferiti alla Società o alle sue Controllate, è necessario che tali Soggetti Rilevanti procedano alla richiesta del nulla osta al Responsabile e da quest’ultimo ricevano per iscritto l’assenso alla diffusione delle suddette informazioni.
4. Qualora le informazioni siano classificabili come Informazioni Privilegiate e ricadano nell’ambito delle Informazioni Privilegiate, ogni comunicazione all’esterno è di esclusivo compito del Responsabile, il quale, di concerto con l’Investor Relator e sentito il Nomad, determina l’assoggettamento alla disciplina di cui all’art. 7 del Regolamento, dandone comunicazione scritta agli interessati.
Articolo 8
Comunicazione confidenziale di Informazioni Privilegiate
1. La Società può comunicare confidenzialmente Informazioni Privilegiate, per il tramite degli
amministratori delegati, previa registrazione scritta dei loro dati e delle Informazioni Privilegiate da questi richieste sul Registro Insider e accertandosi che i destinatari delle stesse siano consapevoli che non possono negoziare i propri Strumenti Finanziari prima che le Informazioni Privilegiate siano state rese pubbliche, alle seguenti categorie di destinatari:
i. consulenti della Società e consulenti di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;
ii. soggetti con i quali la Società sta negoziando, o intende negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori dei propri Strumenti Finanziari);
iii. le banche, nell’ambito dell’attività di concessione degli affidamenti;
iv. le agenzie di rating;
v. rappresentanti dei dipendenti o sindacati che li rappresentano;
vi. qualsiasi ufficio governativo, Banca d’Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Borsa Italiana S.p.A. e ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità.
2. I soggetti di cui al primo comma sono tenuti a non diffondere in qualsivoglia maniera, in Italia o all’estero, le Informazioni Privilegiate relative alla Società o alle sue Controllate di cui siano venuti a conoscenza. A tale scopo, la Società informa per iscritto gli stessi e conclude accodi di riservatezza, in modo tale che questi acconsentano espressamente a (i) ricevere le stesse, (ii) a non utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno Strumento Finanziario e (iii) a mantenere riservate tali Informazioni. L’obbligo alla riservatezza comprende anche le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, compresi i contenuti delle discussioni svoltesi nell’ambito delle sedute consiliari.
3. Qualora gli Amministratori abbiano ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che venga violato il vincolo di riservatezza, e in ogni caso, la questione è tale che la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a un sostanziale movimento del prezzo degli Strumenti Finanziari, dovranno coordinarsi con il Nomad e l’Investor Relator affinché si proceda senza indugio a pubblicare tali Informazioni Privilegiate.
Articolo 9
Divulgazione delle Informazioni Privilegiate
1. La Società, quanto prima possibile, comunica al pubblico le Informazioni Privilegiate che la riguardano direttamente, secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva, nonché assicurandosi di non commercializzare le proprie attività. In particolare, la Società, avvalendosi dell’ufficio Investor Relator, deve procedere a comunicare al pubblico dette informazioni simultaneamente (nella medesima giornata), nel caso di divulgazione intenzionale, e
senza indugio (nello stesso giorno in cui gli amministratori delegati abbiano avuto notizia dell’avvenuta divulgazione), nel caso di divulgazione non intenzionale.
2. Nel caso la Società decida di ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, in quanto (a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società; (b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l’effetto di fuorviare il pubblico; e (c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate, la Società deve:
i. notificare la sua intenzione di ritardare la comunicazione delle Informazioni Privilegiate alla CONSOB tramite le modalità tecniche indicate sul sito web della stessa; e
ii. fornire per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui alle lettere (a), (b) e (c) presente comma, immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico.
In caso di ritardo della comunicazione di Informazioni Privilegiate, la Società dovrà attuare i presidi e applicare le procedure previste dal Regolamento di esecuzione 2016/1055/UE.
3. Il Responsabile provvede, altresì, con l’ausilio dell’Investor Relator, a predisporre una bozza di comunicato completa e corretta rispetto alle Informazioni Privilegiate da pubblicare e la invia al Nomad per sua opportuna conoscenza e commenti. Immediatamente dopo aver ricevuto l’assenso del Nomad sul contenuto di tale comunicato, l’Investor Relator provvede a rendere pubbliche le comunicazioni relative alle Informazioni Privilegiate mediante SDIR e a trasmetterle, tramite lo stesso Investor Relator, a Borsa Italiana S.p.A..
4. La Società, dopo aver pubblicato le Informazioni Privilegiate, le deve conservare sul proprio sito per un periodo di almeno cinque anni.
5. La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle altre società del Gruppo è in ogni caso responsabilità della Società. Le società del Gruppo, diverse dalla Società stessa, devono quindi astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia proprie Informazioni Privilegiate.
Articolo 10
Violazioni del divieto di comunicazione di Informazioni Privilegiate
1. Si rammenta che l’abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale (artt. 184, comma 3-bis e 185, comma 2-bis, TUF) e amministrativa (artt. 187-bis e 187-ter TUF) nei confronti di coloro che hanno commesso tali illeciti e possono, altresì, dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della Società (artt. 187- quinquies TUF e 25-sexies D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231).
2. La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall’autorità giudiziaria, costituisce un grave danno per la Società anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario, nonché causa di interruzione del rapporto in essere per giustificata causa. La violazione implica inoltre la possibilità di richiedere all’autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e/o dal Gruppo.
3. In caso di violazione da parte di un Amministratore, l’Amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.
4. Se commessa da altri Soggetti Rilevanti (diversi dagli amministratori e dai sindaci) e dai Dipendenti, la violazione degli obblighi di cui al presente regolamento può configurare per i soggetti tenuti alla sua applicazione illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento, esponendo inoltre la persona che ha commesso la violazione al rischio delle sanzioni penali e amministrative.
5. Qualora la Società fosse sanzionata per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all’inosservanza dei principi stabiliti dalla presente procedura, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni, fatto salvo ogni ulteriore reclamo per danni, anche d’immagine.
6. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Responsabile del trattamento delle Informazioni Privilegiate, provvede ad adottare nei confronti dei responsabili di violazione delle disposizioni sopra definite i provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti dei rispettivi dirigenti o dipendenti), nonché dalle disposizioni del Codice Civile.