CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
ALLEGATO B
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER LA L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO FINANZIATO DAL PON INCLUSIONE – SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA (SIA) – ANNI 2017/2019 – PRESSO I COMUNI DELL’AMBITO DISTRETTUALE DI MANTOVA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I.
CIG: 710805695D
ART. 1 – SOGGETTO APPALTANTE
Il Consorzio “Progetto Solidarietà” di seguito denominato “Consorzio” affida il servizio per l’attuazione del progetto finanziato dal Pon inclusione – sostegno per l’inclusione attiva (SIA) – anni 2017/2019 – presso i comuni dell’ambito distrettuale di Mantova, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Il servizio sarà svolto nella sede operativa del Consorzio Progetto Solidarietà situata in San Giorgio di Mantova – Xxx Xx Xxxxxx, 00 – 46030.
ART. 2 – OGGETTO E DURATA
L’appalto ha per oggetto il servizio per l’attuazione del progetto finanziato dal Pon inclusione – sostegno per l’inclusione attiva (SIA) – anni 2017/2019 – presso i comuni dell’ambito distrettuale di Mantova, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.
L’affidamento in gestione del servizio è quindi finalizzato alla costituzione di due equipe multidisciplinari che avranno il compito di prendere in carico i nuclei famigliari residenti nel Distretto di Mantova, che sono risultati beneficiari del SIA.
I riferimenti normativi sono: Avviso n. 3/2016 Programma Operativo Nazionale (PON) inclusione” approvato con Decreto della Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali – presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 229 del 03.08.2016.
2. L’appalto ha durata di n. 30 mesi e precisamente dal luglio 2017 dicembre 2019.
il Consorzio Progetto Solidarietà si riserva di chiedere, ad avvenuta aggiudicazione ed in attesa della stipula del contratto di appalto, l’attivazione del servizio ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; in tal caso l’impresa si impegna a rispettare tutte le norme previste dal capitolato.
3. Alla naturale scadenza, senza che l’ente appaltante si sia avvalso delle facoltà di cui ai successivi commi, il contratto si intende risolto di diritto senza bisogno di alcuna disdetta da una delle parti.
ART. 3 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. art. 95, comma 2 D. Lgs. 50/2016 , sulla base del miglior rapporto qualità prezzo . Non sono ammesse offerte in aumento. I prestatori di servizi offerenti saranno vincolati alla propria offerta per 180 giorni. L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.
ART. 4 – AMMONTARE DELL’APPALTO E REVISIONE PREZZI
L’importo dell’appalto che costituisce l’importo a base è fissato in € 220.000,00 = oltre IVA prevista per
legge, non sono previsti oneri per la sicurezza.
Con tale corrispettivo l’appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere alle Amministrazioni Comunali per il servizio svolto, senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi.
L’importo di aggiudicazione è fisso e non revisionabile.
Il prezzo è comprensivo di ogni onere e spesa necessari per l’espletamento del servizio ed è stato calcolato nel seguente modo:
N° 2 assistenti sociali a 36 ore settimanali cad. al costo orario di € 18,92 (+ Iva 5%) per numero 130 settimane.
N° 1 educatore professionale a 18 ore settimanali al costo orario di € 18,32 ( + Iva 5%) per numero 130 settimane.
ART. 5 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Per una risposta più appropriata alle necessità del territorio, si vuole sperimentare la “strutturazione di equipe multidisciplinari”, che possano intercettare risorse di diversa provenienza e renderle funzionali al sistema locale preso nel suo insieme ed ai cittadini beneficiari degli interventi sociali.
Un luogo che accoglierà funzioni differenti, uno strumento polifunzionale al tempo stesso sociale, economico, progettuale e di servizio che punta sull’effetto sinergico di collocare tutte queste funzioni in un unico luogo “sensibile”.
L’equipe dovrà organizzarsi come uno spazio aperto alla partecipazione di molteplici attori, sia pubblici che privati, che a vario titolo affrontino le tematiche sociali con un approccio interdisciplinare flessibile e sistemico derivante da una forte integrazione della cultura tecnico sociale con le competenze economiche e organizzative.
Dovrà governare processi operativi in termini di competenza, reti e soluzioni.
Dovrà costruire uno strategico modello trasversale di gestione del territorio capace di far colloquiare e integrare i diversi apporti di natura specialistica necessari alla composizione
della risposta.
ART. 6 – MODALITÀ DI ESECUZIONE
L’equipe multidisciplinare avrà il compito della presa in carico dei nuclei famigliari ai quali è stato riconosciuto il contributo del SIA e dovrà essere composta dalle seguenti figure professionali:
2 assistenti sociale per 36 ore
1 educatore professionale per 18 ore
L’educatore professionale dovrà attivare specifici progetti educativi riabilitativi nell’ambito di un progetto elaborato da un’equipe multisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della persona con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana: dovrà curare il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà. Avrà il compito di gestire, e verificare interventi educativi mirati al recupero delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento sempre più avanzato di autonomia; organizza, gestisce e verificano le loro attività professionale all’interno dei servizi socio-sanitari e socio-educative, in modo coordinato e integrato con altre figure professionali presenti in equipe, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie.
L’ assistente sociale aiuta gli utenti ad utilizzare in modo valido tali risorse e a sviluppare la propria autonomia e responsabilità, organizzando e promuovendo prestazioni e servizi il più possibile rispondenti alle esigenze delle persone, valorizzando e coordinando a tale scopo tutte le risorse pubbliche che private.
All’interno dell’equipe multidisciplinare si configura come il case manager sul caso e avrà il compito di organizzare gli incontri di rete e di predisporre il progetto personalizzato di ogni membro che compone il nucleo famigliare in collaborazione con gli altri componenti dell’equipe. Mantenere i rapporti con le Istituzioni e seguire tutta la parte procedurale e di rendicontazione richiesta dal progetto Pon Xxx.
l’orario di servizio è indicativamente così articolato:
• Per le Assistenti sociali n° 22 ore in orario anti meridiano e n° 14 ore in orario pomeridiano
• Per l’Educatore Professionale n° 15 ore in orario anti meridiano e n° 03 ore in orario pomeridiano
La Ditta Appaltatrice dovrà garantire nell’ambito dell’articolazione oraria sopra indicata anche le attività di coordinamento e collaborazione con i comuni del Distretto.
ART. 7 – OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE
La Ditta Appaltatrice è tenuta:
1. a dare immediata notizia al Consorzio Progetto Solidarietà in merito a qualsiasi problema/inconveniente che si dovesse verificare nel corso dell’appalto;
2. a comunicare i nominativi delle figure professionali richieste dal presente appalto impegnandosi a mantenerle per tutta la durata del contratto fatto salvo nei casi di comprovata impossibilità
3. a garantire l’immediata sostituzione del personale in caso di prolungata assenza
4. a individuare un referente incaricato di tenere i rapporti tra la ditta appaltatrice e il committente
5. a collaborare con gli uffici amministrativi del Consorzio per la predisposizione della rendicontazione del progetto
ART. 8 – PERSONALE
1. Per tutte le attività di gestione dei servizi oggetto del Capitolato, la Ditta Appaltatrice si avvale di personale qualificato idoneo allo svolgimento degli stessi, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell’area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori. La Ditta Appaltatrice è pertanto responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico – professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.
2. Il personale deve essere in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento della professione di assistente sociale ed di educatore professionale.
3. L’Appaltatore, almeno sette (sette) giorni lavorativi prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto si impegna a fornire al Consorzio l’elenco nominativo del personale impiegato per il servizio, con gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi e gli estremi dei titoli di studio posseduti.
4. Il personale addetto deve essere:
- munito di distintivo di riconoscimento, riportante il proprio nominativo e l’indicazione della Ditta che gestisce il servizio;
- dotato di telefono cellulare di servizio con spese a carico della ditta appaltatrice
L’impresa, inoltre dovrà altresì produrre, a norma dell’art. 26, comma 1 lett. a) n.2) apposita autocertificazione (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) inerente il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in relazione al servizio in oggetto.
5. Il personale mantiene la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante
l’espletamento del servizio e, se del caso, ne dà comunicazione alla Ditta che provvede a formalizzare, mediante comunicazione al Consorzio, fatti e circostanze che possono interferire o compromettere il buon andamento del servizio.
6. Il personale osserva nei rapporti con l’utenza un comportamento di civile rispetto della persona ed un contegno, sempre e comunque decoroso.
7. il Consorzio si riserva il diritto di effettuare i controlli ritenuti opportuni e richiedere alla Ditta Appaltatrice di predisporre provvedimenti nei confronti del personale adibito al servizio, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio; ciò avverrà in contraddittorio fra le parti.
8. In caso di comportamento scorretto o lesivo dell’incolumità, della moralità e della personalità degli utenti, ancorché non certificati nella fattispecie penale, l’Amministrazione procede alla risoluzione del contratto.
9. La Ditta Appaltatrice è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligata a sollevare e tenere indenne il Consorzio da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell’Amministrazione in qualità di ente appaltante.
10. La Ditta è tenuta ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, anche nel caso che l'impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro.( art. 30. Comma 4 del D. Lgs.50/2016) E’ altresì tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e future in materia di assunzione di personale. E’ responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dallo stesso ente appaltante e comunque s'impegna a mantenere indenne xxx Xxxxxxxxx da ogni conseguenza.
11. La Ditta Appaltatrice è obbligata ad esibire in qualsiasi momento e a semplice richiesta le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio nel periodo di valenza del contratto.
ART. 9 – NORME DI COMPORTAMENTO
Durante lo svolgimento del servizio, i professionisti osservano le seguenti prescrizioni:
- rispettare rigorosamente, durante lo svolgimento del servizio, le norme del vigente Codice deontologico delle rispettive professioni;
- non fumare o bere bevande alcoliche durante lo svolgimento del servizio;
- consegnare immediatamente al Consorzio eventuali oggetti rinvenuti nei locali in cui si svolge il servizio qualunque ne sia il valore o lo stato;
- rispettare gli orari di lavoro nonché gli orari per gli appuntamenti fissati con gli utenti;
Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, il concessionario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell’art. 2, comma 3 dello stesso DPR.
La violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62, sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.
Il Consorzio, verificata l’eventuale violazione, contesterà per iscritto alla ditta contraente il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
La ditta appaltatrice è tenuta al rispetto dell’art. 25 bis del D.P.R. n. 313/2002, introdotto dal decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014, con cui si è previsto che chi intende impegnare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e
regolari con minori, deve chiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l’assenza di condanne ai sensi degli articoli 000 xxx, 000xxx , 000 quater, 600 quinquies, 609 undieces del codice penale e l’assenza di misure interdittive che comportino il divieto di contatti diretti e regolari con minori.
ART. 10 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione dell’appalto del servizio oggetto della presente procedura verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Le procedure di gara saranno espletate dal RUP e da una Commissione aggiudicatrice appositamente nominata con determinazione del Direttore del Consorzio.
L’aggiudicazione del servizio verrà disposta a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio sui 100 punti disponibili e suddivisi in 70 punti per la parte tecnico-qualitativa e 30 per la parte economica.
L’aggiudicazione verrà effettuata anche nel caso di una sola offerta purché ritenuta congrua.
A) | OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA | |
L’offerta tecnica sarà valutata sulla base dei seguenti componenti: | ||
1. | Organizzazione ed esperienza Aziendale | punti 25 |
2. | modalità di espletamento del servizio | punti 25 |
3. | Migliorie e servizi aggiuntivi | punti 20 |
OFFERTA TECNICA: massimo punteggio attribuibile 70
L’offerta tecnica verrà valutata sulla base delle seguenti componenti:
N° | CRITERI | PUNTEGGIO | PUNTEGGIO |
1 | Organizzazione ed esperienza Aziendale (Professionalità e adeguatezza dell’offerta) | 25 | |
1.1 | Organigramma e Funzionigramma del gruppo di lavoro: numero, qualifiche, mansioni ed esperienza degli operatori da utilizzare nell’appalto | 10 | |
1.2 | Esperienza nella progettazione e gestione di servizi sociali analoghi a quelli oggetto dell’appalto | 15 | |
2 | MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO (caratteristiche metodologiche) | 25 | |
2.1 | Identificazione e misurazione degli obiettivi intermedi e finali in termini del benessere dei cittadini | 15 | |
2.2 | Metodologia di facilitazione della partecipazione degli attori collettivi locali e di attivazione/implementazione rispetto alle reti | 10 | |
3 | MIGLIORIE E SERVIZI AGGIUNTIVI (senza oneri per la S.A.) | 20 | |
TOTALE | 70 |
Nell’attribuzione dei punteggi si terrà conto sino alla seconda cifra decimale, senza procedere ad arrotondamento.
Per quanto riguarda l’attribuzione del punteggio relativo alla voce 3, ciascun membro della commissione
esprimerà il proprio giudizio, sulla base del maggiore o minore interesse dell’amministrazione alla proposta
Eccellente | 1.0 |
Molto buono | 0.8 |
Buono | 0.6 |
Discreto | 0.4 |
Sufficiente | 0.2 |
Insufficiente | 0.0 |
Successivamente la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; sarà trasformata in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media le medie provvisorie prima calcolate.
B) OFFERTA ECONOMICA
I 30 punti attribuibili complessivamente saranno assegnati al concorrente che avrà presentato il maggiore ribasso. Alle altre offerte il punteggio sarà determinato con il criterio proporzionale con l’applicazione della seguente formula:
Pi = 30 x Ri
R max
Dove:
Pi = punteggio della ditta in questione
Ri = percentuale di ribasso offerto dalla ditta in questione R max = percentuale di xxxxxxx xxxxxxx offerto
ART. 11 - CONTROLLI
1. Il Consorzio si riserva la più ampia facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal presente Capitolato e secondo le disposizioni di legge in materia di assistenza sociale.
2. Il Consorzio si riserva inoltre il diritto di richiedere alla Ditta Appaltatrice di predisporre nei confronti del personale dipendente dalla stessa i provvedimenti di cui all’art. 8, C.7, del presente Capitolato.
4. E’ facoltà del Consorzio di richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio.
5. La Ditta Appaltatrice è tenuta ad esibire all'Unione tutti gli atti e i documenti richiesti tutte le informazioni che siano pertinenti ai servizi svolti.
Art. 12 – Oneri a carico della ditta appaltatrice
1. Nel prezzo contrattuale è compreso ogni onere, nessuno escluso, previsto dal presente Capitolato ivi comprese le spese per la dotazione dei cellulari di servizio e relativo traffico.
2. Costituiscono oneri a carico della Ditta Appaltatrice tutte le spese relative alla gestione del personale;
3. La Ditta Appaltatrice, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato ha l’obbligo di uniformarsi alle Leggi e Regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente appalto, a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto nonché alle istruzioni che le vengano
comunicate verbalmente o per iscritto dal Consorzio.
4. La Ditta Appaltatrice è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in materia di tutela minori in rapporto alle responsabilità specifiche connesse al servizio.
Art. 13 – Obblighi assicurativi e responsabilità
1. E’ a carico della Ditta Appaltatrice ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi, per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza del successivo c.2, sollevando in tal senso il Consorzio ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l’eventuale lite. 2. Il prestatore del servizio dovrà garantire idonea polizza assicurativa per la copertura di qualsiasi rischio derivante dall’espletamento del servizio oggetto del presente appalto. A fronte delle responsabilità evidenziate al precedente comma 1, la Ditta Appaltatrice è tenuta a stipulare un'assicurazione per responsabilità civile verso i terzi (persone e cose), con un idoneo massimale per danni alle persone e che preveda che l’Istituto assicurativo provvederà alla formalizzazione della proposta liquidativa o della contestazione, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione da parte del terzo reclamante, della documentazione completa per l’eventuale risarcimento del danno. Copia della polizza dovrà essere consegnata all’ente appaltante contestualmente alla stipula del contratto d’appalto, ovvero prima dell’affidamento del servizio qualora esso avvenga prima della stipula del contratto stesso.
3. La sorveglianza sul rispetto del Capitolato non diminuirà in nulla la responsabilità della Ditta Appaltatrice per tutto quanto attiene lo svolgimento del servizio, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico della stessa.
Art. 14 – Garanzie
La ditta partecipante all’appalto dovrà presentare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di presentazione di polizza fideiussoria, la stessa dovrà prevedere espressamente una validità di 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione offerte. Questa cauzione sta in garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con la partecipazione alla gara e del risarcimento dei danni che possono derivare all’amministrazione per l’inadempimento. La cauzione prestata dall’aggiudicatario è svincolata automaticamente all’atto della sottoscrizione del contratto; agli altri partecipanti verrà restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione. A garanzia degli obblighi derivanti dal presente appalto la ditta aggiudicataria si impegna a costituire una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, prima dell’inizio del servizio, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il Consorzio è autorizzato dall’aggiudicatario, con l’accettazione dell’appalto, a rivalersi, per l’intero od in parte, sulla somma depositata come cauzione acquisendo direttamente penalità, rimborsi e ristori previsti nel presente disciplinare. L’aggiudicatario è obbligato a reintegrare entro e non oltre trenta giorni dall’avvenuta rivalsa, l’ammontare della cauzione nella misura come sopra fissata, provvedendo a versare numerario o consegnare una nuova fideiussione. La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla certificazione della regolare esecuzione (pagamento dell’ultima fattura). La cauzione garantirà anche il pagamento di penali di cui al precedente articolo, l’eventuale risarcimento dei danni come definiti, nonché il rimborso delle spese che il Consorzio dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell’Appaltatore, a causa dell’inadempimento o cattiva esecuzione del contratto.
Nel caso dovessero essere operati prelevamenti per eventuali inadempienze, la cauzione dovrà essere reintegrata, pena decadenza, entro quindici giorni consecutivi dal ricevimento da parte dell’appaltatore di apposita comunicazione da parte del Consorzio.
Resta salvo per il Consorzio l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione fosse insufficiente.
Art. 15 – Pagamenti Pagamenti
I pagamenti saranno effettuati mensilmente in via posticipata sulla base elle ore effettivamente prestate, previa verifica della corretta esecuzione del servizio ed acquisizione di DURC regolare, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della L. 163/2010, si specifica che alla liquidazione delle spettanze derivanti dal presente appalto si procederà nel rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari attraverso pagamenti in conto bonifico bancario e/o postale.
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sarà operata una ritenuta dello 0.50%; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale alla scadenza del contratto, dopo l’approvazione da parte della Stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
La ditta appaltatrice dovrà emettere un’unica fattura intestata al Consorzio Progetto Solidarietà indicando la spesa relativa al servizio.
Art. 16 – Subappalto e di cessione del contratto
E’ vietata la cessione del contratto, a pena della sua nullità.
2. E’ ammesso il subappalto dei servizi oggetto del presente capitolato, salvo disposizioni speciali che vi facciano divieto, in misura non superiore al 30% del loro valore complessivo.
3. L’affidamento in subappalto è ammesso a condizione che l’appaltatore abbia rispettato tutti gli adempimenti e condizioni di cui all’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Art. 17 - Penalità
Qualora si riscontrassero eventuali inadempienze e/o deficienze nell’effettuazione del servizio, il RUP provvederà ad inoltrare all’impresa richiamo scritto nel quale verranno contestualizzate le eventuali manchevolezze nelle prestazioni eseguite e verrà accordato un termine di giorni 5 per la risoluzione delle problematiche evidenziate; oltre tale termine, l’Ente si riserva la facoltà di applicare una penale da € 100,00 a
€ 1.000,00 per ogni singola inadempienza contrattuale. Tale penale sarà applicata, previa contestazione, sulla prima fattura da emettere.
Art. 18 – Risoluzione dell’appalto
Il committente, nei casi previsti di seguito e/o indicati in altri articoli del presente capitolato, può procedere alla risoluzione dell’appalto senza che l’appaltatore possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere, previa regolare diffida ad adempiere:
- abbandono arbitrario del servizio;
- applicazione di penalità oltre il limite massimo del 10% dell’importo dell’appalto (IVA esclusa), come da precedente articolo;
- assenza delle coperture assicurative di cui ai successivi articoli;
- accertamento di inadempienza con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, qualora non regolarizzata;
- mancata presentazione o ritardo nella presentazione delle certificazioni e della documentazione da esibire secondo quanto previsto nel presente Capitolato;
- impedimento in qualsiasi modo dell’esercizio del potere di controllo da parte del Consorzio Progetto
Solidarietà;
- violazione dell’obbligo di sollevare e tenere indenne l’ente appaltante da qualsiasi azione o pretesa di terzi;
Inoltre l’appalto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. salvo il diritto del committente di pretendere il risarcimento dei danni subiti nei casi di seguito previsti:
- quando l’Appaltatore abbia cessato l’attività;
- accertamento non veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara;
- quando l’appaltatore abbia ceduto a terzi, comprendendo tra questi eventuali ditte consociate, tutti o parte degli obblighi contrattuali;
- frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia.
- In caso di mancata ottemperanza agli obblighi di condotta previsti dal DPR 16 aprile 2013
n.62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell’art.2, comma 3 dello stesso DPR (art. 5 ultimo capoverso)
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
Nei casi di cui al presente articolo è facoltà del Consorzio Progetto Solidarietà di risolvere anticipatamente il contratto con diritto al risarcimento dei danni e incameramento della cauzione definitiva quale risarcimento, fatto salvo l’eventuale richiesta di ulteriori risarcimenti per i danni subiti.
La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da contestazione dell'addebito, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all’appaltatore, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni 8 (otto) per eventuali controdeduzioni.
Art.19 - Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio legale
L'Appaltatore in sede di gara dovrà indicare il nominativo del Referente Unico del Servizio. Dovrà altresì comunicare all'Unione il relativo recapito telefonico (cellulare e fisso), numero di fax, indirizzo posta elettronica certificata ed indirizzo di posta elettronica, per tutti gli adempimenti inerenti l'esecuzione del contratto spettanti ad esso Appaltatore, compreso il proprio domicilio legale, dove il Consorzio Progetto Solidarietà, in ogni tempo, potrà indirizzare ordini e notificare atti giudiziari. Il Referente Unico ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate e all’accertamento di eventuali danni.
Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio col Referente Unico, dovranno intendersi essere fatte direttamente all’Appaltatore stesso.
Art. 20 - Responsabilità dell'Appaltatore
Xxxxx restando gli obblighi di cui ai precedenti articoli, ogni responsabilità inerente alla gestione fa interamente carico all’Impresa aggiudicataria; in questa responsabilità è compresa quella relativa agli infortuni del personale addetto al servizio, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito, anche in materia di sicurezza e salute, in relazione al D.Lgs. 09.04.2008, n. 81. L’impresa è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a Lei imputabili che risultino arrecati dal proprio personale a persone o cose, sia dell’Amministrazione che di terzi, a causa di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione. L’Ente resterà al riguardo esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità.
L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.
Art. 24 – Spese contrattuali e accessorie
Sono a carico della Ditta Appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, eventuali copie e registrazione del contratto pubblico in modalità elettronica, i diritti di segreteria e quant’altro dovuto, secondo le tariffe di legge. L’Appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all’appalto di cui trattasi, ad eccezione della sola IVA.
Art. 21 – Tracciabilità dei flussi
Entrambe le parti si assumeranno obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., con la conseguenza che il contratto sarà risolto di diritto laddove si avverasse la condizione della violazione della tracciabilità dei flussi finanziari.
Tutti i pagamenti inerenti il presente contratto compresi tutti i rapporti negoziali accessori avverranno secondo quanto disposto dalla normativa 136/2010 e conterranno il seguente codice CIG: 710805695D. A garanzia della piena tracciabilità delle operazioni finanziarie e pena risoluzione del contratto, il pagamento avverrà attraverso bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato all’Impresa aggiudicataria, la quale darà immediata comunicazione degli estremi bancari e delle persone delegate ad operare sul conto corrente indicato.
Art. 22 – Trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati dal Consorzio Progetto Solidarietà anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
Il responsabile del procedimento è Xxxxxxx Xxx Xxxxx Direttore del Consorzio Progetto Solidarietà con sede in Xxx Xx Xxxxxx 00, Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx – Tel. 0376/0000000 – Fax 0376/0000000 -