CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
G389 - PROCEDURA IN ECONOMIA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO A MEZZO ACCORDO QUADRO, DELLA FORNITURA DI CONSUMABILI PER LE UNITA’ AMMINISTRATIVE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE PER LA DURATA DI ANNI UNO E COMUNQUE FINO ALLA CONCORRENZA DEL CORRISPETTIVO MASSIMO STIMATO DI € 207.000,00 (DUECENTOSETTEMILA/00), OLTRE IVA, DI CUI € 0,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO – CODICE CIG 6400158974
INDICE
1) Oggetto dell’accordo quadro – descrizione della prestazione;
2) Ammontare dell’accordo quadro;
3) Descrizione della fornitura
4) Condizioni generali e particolari - Norme regolatrici dell’accordo quadro;
5) Ordine di prevalenza delle norme contrattuali;
6) Responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione dell’accordo quadro;
7) Tempi – modalità di esecuzione della fornitura e ritiro del materiale esaurito;
8) Verifica di conformità e di regolare esecuzione della fornitura e resi per merce non conforme
9) Termini per l’ esecuzione della fornitura;
10) Termini di consegna delle singole forniture e penali;
11) Cauzione definitiva e assicurazioni;
12) Garanzie danni e assicurazione obbligatoria;
13) Pagamenti, contabilizzazione e liquidazione;
14) Tracciabilità dei flussi finanziari;
15) Revisione prezzi e concordamento nuovi prezzi
16) R.T.I. A.T.I. e consorzi – società tra concorrenti riuniti o consorziati;
17) Cessione dell’ accordo quadro;
18) Cessione del credito;
19) Recesso;
20) Esecuzione in danno - scorrimento graduatoria;
21) Cause di risoluzione dell’accordo quadro;
22) Foro di competenza ed esclusione clausola compromissoria;
23) Spese di contratto;
24) Stipula dell’accordo quadro in forma elettronica
25) Riservatezza;
26) Patto di integrità;
27) Allegati
PREMESSA
L’Università degli Studi di Firenze attiva la presente procedura in attesa di espletare una gara pubblica, in una fase transitoria verso la centralizzazione delle procedure di gara e della relativa gestione dei contratti la cui organizzazione è finalizzata da un lato al contenimento della spesa, sia in termini di risorse umane che finanziarie, dall’altro alla semplificazione e allo snellimento dell’iter procedurale a vantaggio degli operatori economici.
Art. 1 - Oggetto dell’accordo quadro
L’accordo quadro consiste nella fornitura di CONSUMABILI per la durata di anni uno, che si esaurirà comunque al raggiungimento del corrispettivo massimo fissato di € 207.000,00 (duecentosettemila/00) oltre IVA, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per le Unità Amministrative e i Dipartimenti dell’Università’ degli Studi di Firenze.
Art. 2 - Ammontare dell’accordo quadro
Il corrispettivo massimo spendibile per l’intera durata dell’ accordo quadro è pari a € 207.000,00 oltre IVA, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Non sono previsti oneri per la sicurezza ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., in quanto non si ravvisano interferenze che possano comportare dei rischi riconducibili alla normativa sopra citata, pertanto non si è proceduto alla redazione del DUVRI.
Trattasi di accordo quadro da stipularsi a misura. Le previsioni si devono intendere indicative, calcolate sulla base della spesa media
storica e possono subire variazioni in diminuzione o in aumento senza che il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta. Le previsioni non vincolano in alcun modo l’Amministrazione universitaria all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del fornitore di accettare mediante esecuzione, gli ordini di fornitura trasmessi dalle Unità Amministrative durante il periodo di validità dell’accordo quadro.
I buoni d’ordine contabilizzati, che riporteranno la firma del responsabile della struttura ordinante, corredati dal CIG e dal codice IPA, con il dettaglio completo degli acquisti e gli estremi per la consegna, verranno trasmessi al fornitore dal DEC, su apposito modulo, con cadenza mensile.
Ogni Unità Amministrativa potrà effettuare richieste di acquisto molteplici, in tempi successivi.
L’operatore economico aggiudicatario sarà tenuto ad eseguire gli ordini nei tempi e nelle modalità indicati.
Art. 3 - Descrizione della fornitura
Il presente accordo quadro ha per oggetto la fornitura di consumabili originali e rigenerati.
I soggetti offerenti dovranno formulare offerta in ordine alla fornitura dei prodotti “originali”previsti nel presente C.S.A.
Relativamente ai prodotti oggetto della fornitura si specifica che:
1 - per prodotti “originali” si intendono i prodotti OEM - Original Equipment Manufacturer, ossia fabbricati dagli stessi produttori delle apparecchiature di stampa ai quali tali prodotti sono destinati.
2. per “cartucce di toner rigenerate” si intendono le cartucce derivanti da un processo di rigenerazione delle cartucce esaurite, ossia da processi di riempimento della polvere e di sostituzione delle parti usurate.
Tutti i prodotti offerti dovranno essere prodotti da aziende in possesso di certificazione in corso di validità del proprio Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alla norma ISO 9001:2008 per attività comprendenti la fabbricazione della tipologia dei prodotti offerti e rilasciato da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento nello schema specifico.
Tutti i prodotti offerti dovranno essere conformi alla normativa relativa alla proprietà industriale (D.Lgs. n. 30/2005 - Codice della proprietà industriale).
Tutti i prodotti offerti dovranno essere garantiti per almeno due anni dalla loro fornitura e garantire rispetto a eventuali danni alle apparecchiature di stampa cui sono destinati.
I prodotti oggetto del contratto dovranno essere chiaramente identificabili mediante scritte, ideogrammi e/o pittogrammi apposti sull’imballaggio, in modo tale da fornire all’utilizzatore le seguenti informazioni:
- identificazione del prodotto;
- denominazione del produttore;
- modello dell’apparecchiature di destinazione.
Nel caso delle cartucce di toner rigenerate dovranno essere indicati sull’imballaggio anche il luogo e il periodo di produzione (mese e anno) e sulla cartuccia dovrà essere indicato in numero di processi di rigenerazione subiti dalla specifica cartuccia.
Le cartucce di toner originali e le cartucce di toner rigenerate
dovranno essere dotate di:
1. scheda tecnica, in lingua italiana e/o inglese, nella quale dovrà essere indicata la resa della cartuccia;
2. scheda di dati di sicurezza, conforme a quanto contenuto nel Regolamento (UE) n. 453/2010 recante modifica del Regolamento (CE)
n. 1907/2006 (si precisa che la normativa vigente prevede che le schede di dati di sicurezza devono essere redatte in lingua italiana).
I toner non devono contenere come parte costitutiva nessuna sostanza o preparato che sia classificato come segue e secondo le rispettive frasi di rischio, ai sensi della Direttiva 67/548/CEE (e successive modifiche e integrazioni):
- cancerogeno:
R40 Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti R45 Può provocare il cancro
R49 Può provocare il cancro per inalazione
- teratogeno:
R60 Può ridurre la fertilità
R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati R62 Possibile rischio di ridotta fertilità
R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati
- mutageno:
R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie R68 Possibilità di effetti irreversibili.
Le cartucce di toner rigenerate devono garantire prestazioni equivalenti a quelle del prodotto originale in termini di qualità di stampa e di resa (durata), e devono essere perfettamente compatibili con le apparecchiature cui sono destinate.
La stazione appaltante si riserva di verificare prima dell’aggiudicazione definitiva ed una volta l’anno per la durata contrattuale, a campione e/o in caso di malfunzionamenti, le prestazioni delle cartucce di toner fornite alla stazione appaltante o ad un ente aderente al contratto, attraverso una delle seguenti prove eseguite secondo quanto previsto dai seguenti standard e metodiche:
- ISO/IEC 19752 per le cartucce di toner monocromo;
- ISO/IEC 19798 per le cartucce di toner a colori;
- ISO/IEC 24711 per le cartucce inkjet;
- Metodiche MI 09 della Stazione Sperimentale della Carta, Cartoni e Paste per
carta (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
Gli imballaggi dei prodotti forniti dovranno essere realizzati almeno per il 30% in materiale riciclato.
Prima della fornitura di eventuali nuovi prodotti non previsti, il soggetto aggiudicatario dovrà, in caso di fornitura di nuove marche, presentare le certificazioni ISO 9001 possedute dai fabbricanti dei prodotti e le schede di cui ai precedenti punti 1 e 2.
L’Amministrazione, oltre alle verifiche previste dalla normativa vigente ai sensi del DPR 445/2000 si riserva di provvedere alla verifica di conformità con quanto dichiarato dalle certificazioni di cui ai precedenti paragrafi e dei campioni richiesti e presentati.
L’Amministrazione, prima dell’aggiudicazione definitiva, richiederà al soggetto provvisoriamente aggiudicatario di presentare entro 20 giorni dalla richiesta:
- le certificazioni sopra indicate;
- le schede di tutti i prodotti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo;
- la documentazione relativa alle eventuali eco-etichettature dichiarate per i prodotti “rigenerati”;
- la documentazione di cui al successivo art. 7.6.
A discrezione della stazione appaltante, per alcuni prodotti toner e cartucce rigenerate potrà, ai fini dell’affidamento definitivo, richiedere al soggetto aggiudicatario la fornitura di campioni in una quantità massima di 12.
Qualora l’Amministrazione riscontri la mancanza della documentazione richiesta e/o la non conformità dei campioni
consegnati rispetto a quanto dichiarato nell’offerta, nonché il superamento dei tempi per la presentazione di xxxxxxxxxxxxxxx procederà all’esclusione del soggetto risultato aggiudicatario provvisorio con scorrimento della graduatoria ed incameramento della cauzione.
Nel caso di non conformità dei prodotti alle prescrizioni di quanto previsto dal presente C.S.A., anche se riscontrata successivamente alla loro consegna e verifica, gli stessi dovranno essere sostituiti con altri equivalenti entro 15 giorni dalla comunicazione. Le spese relative alla sostituzione dei prodotti graveranno interamente sul soggetto affidatario.
Art. 4 – Condizioni generali e particolari - norme regolatrici dell'accordo quadro
Per l'attuazione dell’accordo quadro, disciplinato dal presente capitolato, si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari, tecniche e procedurali, che disciplinano l'esecuzione dei contratti pubblici e in particolare, per quanto attiene agli aspetti procedurali:
- il D.lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche e integrazioni, nel prosieguo chiamato “Codice”;
- il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.” nel prosieguo chiamato “Regolamento”;
- il D.lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- la L. 136/2010 “norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”; La presentazione dell'offerta da parte degli operatori economici partecipanti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa e di incondizionata loro accettazione, nonché alla completa accettazione del presente Capitolato.
In particolare, l’operatore economico affidatario con la firma dell’accordo quadro accetta espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 del C.C. tutte le clausole contenute nel presente Capitolato.
Art. 5 - Ordine di prevalenza delle norme contrattuali
In caso di discordanza tra le norme legislative e regolamentari, quelle contenute nell’ accordo quadro e quelle contenute negli altri documenti elaborati, si osserverà il seguente ordine di prevalenza:
1) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
2) documenti ed elaborati allegati al presente accordo quadro.
Non costituisce discordanza una semplice incompletezza descrittiva, la eventuale mancanza di indicazioni relative a particolari della prestazione da eseguire secondo quanto indicato dall’accordo quadro o indicati nel capitolato speciale d’appalto.
In tale eventualità, compete al Responsabile del procedimento sentito il direttore dell’esecuzione se diverso, fornire sollecitamente le eventuali precisazioni.
Art. 6 - Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione dell’accordo quadro.
Le funzioni di "Responsabile del Procedimento" verranno svolte dalla Sig.ra Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx X. Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx (XX) Tel: 000 0000000 email: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xx ai sensi degli artt. 272 e 273 del Regolamento.
Si individua quale Direttore dell’esecuzione dell’accordo quadro, il xxxx. Xxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxx Xxxxxxx, 0-0 - 00000 Xxxxxxx (XX) Tel. 000 0000000 - email: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xx.
Art. 7 Tempi – modalità di esecuzione della fornitura e ritiro del materiale esaurito;
Per tutta la durata dell’accordo quadro, la fornitura verrà eseguita tramite ordinativi successivi nei quali saranno indicate le quantità e le tipologie dei prodotti da fornire, nonché i tempi e le modalità di consegna dei medesimi.
Sarà accettato solamente il materiale che abbia indicato chiaramente sulla confezione il nome della marca e il codice del prodotto richiesto nonché che abbia una scadenza superiore ad 1 (uno) anno dalla data della consegna. Tutto ciò pena la sostituzione, senza alcun onere aggiuntivo per l’ente appaltante, dei prodotti forniti.
7.1 Personale autorizzato ad emettere ordini
Le singole unità amministrative con cadenza mensile provvederanno a trasmettere al DEC le proprie richieste di fornitura; il DEC è individuato come persona autorizzata a trasmettere mensilmente gli ordinativi al fornitore.
7.2 Luogo di consegna
La consegna dei prodotti dovrà avvenire “al piano” presso gli uffici che hanno emesso l’ordine entro e non oltre il periodo indicato al punto successivo.
7.3 Modalità di consegna
Le consegne della merce dovranno avvenire presso tutte le sedi delle Unità Amministrative dell’Università degli Studi di Firenze che sono dislocate nel Comune di Firenze, nel Comune di Xxxxx Xxxxxxxxxx e di Calenzano, agli indirizzi di volta in volta indicati nel Buono d’Ordine nel quale verranno altresì indicati il referente in sede per la consegna, le modalità di consegna stesse oltre agli orari.
7.4 Riduzione termini di consegna
In particolari casi di urgenza e necessità potranno anche essere emessi ordinativi di prodotti per i quali viene esplicitamente richiesto di anticipare la consegna rispetto ai tempi previsti all’art. 9 del presente Capitolato, senza alcun onere aggiuntivo per l’ente appaltante.
7.5 Consegna anticipata
In conformità a quanto previsto dall’art. 302 del Regolamento, anche in pendenza della stipula dell’accordo quadro, il responsabile del procedimento può autorizzare eccezionalmente, ai sensi dell'art. 11 c. 9
del Codice ed esclusivamente per le ipotesi in esso previste, l'esecuzione anticipata della prima fornitura di materiale dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
Ai sensi del’art. 302 c. 4 del Regolamento, in caso di mancata stipula dell’accordo quadro, il RUP tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall’esecutore, per il rimborso delle relative spese.
Il RUP redige, in contraddittorio con l’operatore economico affidatario, apposito verbale di avvio dell’esecuzione dell’accordo quadro, ai sensi per gli effetti dell’art. 304 del regolamento.
7.6 Ritiro e smaltimento del materiale esaurito
L'aggiudicatario non è tenuto al ritiro e allo smaltimento del materiale esaurito; tuttavia potrà attivare un servizio di ritiro (raccolta e trasporto), senza oneri di spesa a carico della stazione appaltante, del materiale esaurito da rigenerare, qualora lo ritenga utile, concordando lo stesso con le Unità Amministrative ordinanti.
Art. 8 - Verifica di conformita’ e di regolare esecuzione della fornitura e resi per merce non conforme.
Tutti i prodotti oggetto delle forniture saranno soggetti a verifica di conformità e di regolare esecuzione della fornitura, svolta per ogni singolo ordinativo, su un campione significativo dei prodotti forniti.
Tale verifica è finalizzata a controllare che i prodotti di volta in volta forniti corrispondano alle specifiche del presente C.S.A.
Le operazioni di verifica verranno avviate dalla data di consegna del materiale da parte del soggetto aggiudicatario.
Qualora la verifica si concluda con esito positivo la stazione appaltante considererà regolare la fornitura, fatta salva la piena responsabilità - comunque gravante sulla stessa impresa aggiudicataria - per vizi che si manifestassero nel corso dell’utilizzo dei prodotti forniti.
In caso di verifica negativa il soggetto aggiudicatario è obbligato a ritirare la fornitura e sostituirla nel termine massimo di 10 giorni dalla data di contestazione scritta. Tale termine può, in circostanze eccezionali, essere prolungato fino a 20 giorni. Nel caso in cui i ritardi si protraessero oltre i limiti indicati, oppure la verifica risulti comunque negativa, l’Amministrazione potrà richiedere, oltre alle penali previste, che il soggetto aggiudicatario adempia – ai sensi dell’art. 1454 C.C. - alle prescrizioni contrattuali entro il termine ultimativo di 20 giorni, trascorsi i quali potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto, nei termini previsti al successivo Art. 23.
Nel caso venga riscontrato che i prodotti consegnati abbiano caratteristiche diverse da quelle ordinate, si provvederà ad inoltrare una comunicazione al fornitore attivando la pratica di reso.
Il fornitore si impegna a ritirare senza alcun addebito, entro i 5 (cinque) giorni lavorativi dall’invio della segnalazione, il prodotto non conforme consegnato e non ancora utilizzato e provvederà, entro lo stesso termine, alla consegna di prodotti in sostituzione conformi alle caratteristiche e nella medesima quantità di quanto ordinato.
Nel caso in cui la merce resa sia già stata fatturata, il fornitore dovrà procedere all’emissione di nota di credito; le note di credito dovranno riportare chiara indicazione della fattura da stornare e/o ridurre, del numero di protocollo dell’ordine di riferimento e dell’eventuale numero d’ordine assegnato dal fornitore.
Art. 9 - Termini per l’ esecuzione dell’accordo quadro – penali per il ritardo
La prestazione oggetto del presente accordo quadro avrà la durata di un anno ovvero terminerà al raggiungimento del corrispettivo massimo spendibile.
Non possono costituire motivo di proroga dell'inizio della prestazione e della regolare e continuativa conduzione le cause imputabili ad inadempimento dell’appaltatore nella predisposizione dei documenti amministrativi quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini dell’approvazione al subappalto o le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Appaltatore e maestranze. Art. 10 – Termini di consegna delle singole forniture e penalità
Le singole consegne dovranno essere evase nel tempo massimo di 5 giorni naturali e consecutivi dalla trasmissione del Buono d’Ordine a mezzo PEC o mail.
Ai sensi dell’art. 298 del Regolamento il direttore dell’esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito
agli eventuali ritardi nell’esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali.
Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine previsto per la singola consegna, il Responsabile del procedimento applica una penale giornaliera pari all’1 per mille dell’importo della consegna stessa, in conformità a quanto disposto dall’art. 145 c. 3 del regolamento.
Art. 11 - Cauzione definitiva
Costituisce onere dell'operatore economico, da ritenersi compreso nel corrispettivo dell'accordo quadro, la stipula delle cauzione prevista dall’art. 113 del codice e dall’ art. 123 del regolamento.
Tale cauzione definitiva costituita ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 113 del codice, è fornita a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del’accordo quadro, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La garanzia permane fino alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazione redatto ai sensi dell’art. 309 del Regolamento.
Art. 12 - Garanzie, danni e assicurazione obbligatoria
L’operatore economico aggiudicatario dovrà fare in modo di mantenere indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione dell’accordo quadro oggetto del presente capitolato, nonché dai rischi di responsabilità civile per danni a terzi.
L’operatore economico è altresì tenuto alle garanzie per la difformità ed i vizi. Rimane inoltre a carico dell'operatore economico
aggiudicatario la garanzia per le difformità ed i vizi delle forniture non riconosciuti e non riconoscibili in fase di verifica di conformità.
Art. 13 - Pagamenti - Contabilizzazione e liquidazione della prestazione
All’operatore economico aggiudicatario saranno corrisposti pagamenti corrispondenti alle forniture eseguite in base a ciascun buono d’ordine emesso; le prestazioni saranno liquidate previa verifica della buona esecuzione delle forniture eseguite e oggetto di fatturazione.
Si applicano gli art. 133 del Codice e 141 e ss. del Regolamento.
L’operatore economico dovrà emettere fattura distinta per ogni ordine.
Le fatture intestate a: Università degli Studi di Firenze - dovranno riportare il CIG della procedura, il codice IPA e l’Unità Amministrativa di riferimento.
La stazione appaltante procederà alla previa verifica della regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale (certificato DURC) e verifica fiscale di legge (Equitalia).
Ai sensi dell’art. 140 del Regolamento è vietata qualunque anticipazione del prezzo in conformità a all’art. 5 DL 79/1997.
La fatturazione inoltre dovrà essere emessa in regime di Splyt Payment e dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti”.
Ai sensi del D.M. 55 del 03/04/2013 è consentita fatturazione esclusivamente in formato elettronico.
Ai sensi dell’art. 140 del Regolamento è vietata qualunque anticipazione del prezzo in conformità a all’art. 5 DL 79/1997.
Art. 14- Tracciabilità dei flussi finanziari
In attuazione dell’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l’operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare entro il termine perentorio di 7 giorni dalla richiesta gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva all’accordo quadro oggetto delle presente capitolato ; dovrà altresì comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale che dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG e/o CUP.
Art. 15 - Revisione prezzi e concordamento nuovi prezzi
Durante il periodo contrattuale può presentarsi la necessità di acquisire beni non elencati nell’allegata tabella il prezzo dei quali verrà ricavato dal listino prezzi presentato in sede di offerta con applicazione dello sconto offerto dall’operatore economico.
I prezzi stabiliti in fase di gara resteranno impegnativi per l’intera durata dell’accordo quadro.
La giurisdizione su eventuali controversie che dovessero insorgere in materia di revisione dei prezzi è devoluta al Giudice Amministrativo ai sensi dell’art. 244 c. 3 del Codice.
Art. 16 - RTI ATI consorzi – società tra concorrenti riuniti o consorziati
In caso di RTI e consorzi le imprese riunite in associazione temporanea di tipo orizzontale devono eseguire la prestazione nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, per cui, indipendentemente dai momenti di rispettiva partecipazione, resta inteso che la fatturazione in occasione di ogni singolo stato d’avanzamento e del saldo, dovrà essere effettuata dalle imprese secondo le rispettive quote di partecipazione. Preliminarmente alla stipula dell’accordo quadro la/e mandante/i conferiranno alla impresa capogruppo mandataria mandato collettivo speciale con rappresentanza per il compimento per sé e per le imprese mandanti di ogni atto utile o necessario alla sottoscrizione di atti o contratti afferenti l’affidamento dell’esecuzione dell’accordo quadro oggetto del presente contratto fino all’estinzione di ogni rapporto con la stazione appaltante. Alla mandataria capogruppo sarà altresì conferita la rappresentanza esecutiva anche processuale nei confronti della stazione appaltante. La eventuale revoca del mandato per giusta causa non ha e non avrà alcun effetto nei confronti della stazione appaltante.
Il corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente accordo quadro sarà fatturato dalla capogruppo e liquidato alla stessa; il pagamento alla capogruppo costituisce atto liberatorio nei confronti delle mandanti.
Art. 17 - Cessione dell’accordo quadro
Non è ammessa la cessione dell’accordo quadro, in tutto o in parte, salvo quanto previsto dall’art. 116 del Codice.
In ogni caso, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al soggetto esecutore non avranno effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 187/97, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando di gara.
Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità dell’ accordo quadro laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra non sussistano i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della L. n. 575/65.
Il mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo comporta la risoluzione ipso jure dell’accordo quadro, con escussione della garanzia prestata e salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della stazione appaltante.
Art. 18 - Cessione del credito
E’ vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione dell’accordo quadro, senza l’espressa autorizzazione preventiva della stazione appaltante alle condizioni di cui all’art. 117 del decreto legislativo 163/06 e s.m.
Art. 19 – Recesso
La Stazione appaltante potrà recedere in qualunque tempo dall’accordo quadro, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 cod. civ., con le modalità di cui all’art. 134 del Codice.
L’Università per quanto di proprio interesse, ha diritto nei casi di giusta causa e reiterati inadempimenti dell’operatore economico affidatario, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dall’accordo quadro in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
Per giusta causa si intende a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, qualsiasi fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l’accordo quadro.
Nel caso in cui l’informativa antimafia rilasciata dalla Prefettura accerti la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, è previsto il recesso dall’accordo quadro ai sensi dell’art. 94 del d.lgs. 159 del 6.09.2011.
In ogni caso l’operatore economico aggiudicatario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a favore della Stazione appaltante.
Art. 20 - Esecuzione in danno – Scorrimento graduatoria
Qualora l’operatore economico aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’accordo quadro, con le modalità e entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altro operatore economico l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dallo stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente cagionati alla stazione appaltante.
Per la rifusione dei danni, la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’appaltatore originario, ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
Ai dell’art. 140 del Codice la stazioni appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione dell’accordo quadro per grave inadempimento del medesimo potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo accordo quadro per il completamento della prestazione.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Art. 21 - Cause di risoluzione dell’accordo quadro
La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere l’accordo quadro nei casi e con le modalità e conseguenze indicati all’art. 135, 136 e 137 del Codice.
A titolo esemplificativo e non esaustivo la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, procederà alla risoluzione dell’accordo quadro nei seguenti casi:
- per gravi violazioni degli obblighi contrattuali quali a titolo esemplificativo: arbitraria sospensione e ingiustificata mancata esecuzione, grave ritardo, difetti nell’esecuzione dell’accordo quadro, esecuzione non conforme ai requisiti minimi prescritti nel presente capitolato o comunque per colpa dell’operatore economico aggiudicatario;
- a causa di reati accertati o di violazione reiterata degli obblighi relativi alla sicurezza o alle norme relative agli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali in materia relativa alle retribuzioni o altre posizioni simili;
- nel caso di mancata reiterata inosservanza delle ingiunzioni avanzate dal direttore dell’esecuzione;
- qualora nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 leggr 1423/56 ed agli artt. 2 ss. legge 575/65;
- ove sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all’esecuzione dell’accordo quadro;
- per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- in ogni caso di manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- ove sia accertato l’avvenuto subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell’accordo quadro;
- in caso di perdita da parte dell'operatore economico aggiudicatario, dei requisiti per l'esecuzione dell’accordo quadro, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- in caso di utilizzo improprio di qualsiasi notizia o dato di cui l'affidataria sia venuta a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidatole in particolare per quanto attiene il rispetto della privacy così come disposto dal d. lgs. 196/2003;
- in caso di mancato adeguamento del corrispettivo ove sia intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, come meglio specificato all’art. 1 c. 7 D.
L. 95-2012 c.d. “spending review 2” convertito in L. 135-2012.
A seguito della risoluzione contrattuale l'operatore economico aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell’accordo quadro.
La risoluzione dell’accordo quadro per gravi inadempienze contrattuali fa insorgere a favore della stazione appaltante la
facoltà di affidare il servizio all’operatore economico che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla stazione appaltante, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale dell’operatore economico per il fatto che ha determinato la risoluzione.
Art. 22 - Foro di competenza ed esclusione clausola
compromissoria
Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all’esecuzione ed interpretazione dell’accordo quadro potranno essere risolte con ricorso all’accordo bonario o transazione, ai sensi degli artt. 239 e 240 del d.lgs. 163/2006.
Ove non si proceda all’accordo bonario, la definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’accordo quadro è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Firenze.
È esclusa la clausola compromissoria.
Art. 23 - Spese di contratto e oneri fiscali
Ai sensi dell’art. 139 del Regolamento sono a carico esclusivo dell'appaltatore, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Stazione appaltante, tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto di accordo quadro e dei documenti e disegni di progetto, nonché tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di accordo quadro, compresi quelli tributari.
A carico esclusivo dell'operatore economico aggiudicatario restano, altresì, le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sull’esecuzione oggetto dell'accordo quadro, che contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risulti intestato a nome dell’operatore economico aggiudicatario.
L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge.
Si applica quanto disposto dall’art. 34 c. 35 L. 221/2012 in tema di rimborso per le spese di pubblicazione.
Art. 24 - Stipula dell’accordo quadro in forma elettronica
Ai sensi art. 11 c. 13 d.lgs. 163-06 l’accordo quadro verrà stipulato mediante scrittura privata con firma digitale a mezzo PEC. Tutti i documenti redatti in forma elettronica dovranno essere sottoscritti in modalità digitale.
Art. 25 - Riservatezza
Ai sensi dell'art. 11 D.lgs. 196/2003, si informa che tutti i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati, per le finalità di gestione della stessa e saranno trattati mediante supporto sia cartaceo, sia magnetico, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale, per le finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è un onere, pena l'esclusione dalla gara. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 del citato decreto,
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della stazione appaltante.
L’operatore economico aggiudicatario è altresì tenuta ad adottare tutte le misure atte a garantire il trattamento dei dati personali nonché i diritti delle persone fisiche e degli altri soggetti secondo quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003.
L’operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto, prima della stipula dell’accordo quadro, gli incaricati del trattamento dei dati dell'Amministrazione.
L’operatore economico aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa agli incaricati del
trattamento.
L’operatore economico aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere i dati dalla stessa acquisiti in ragione della attività di cui è aggiudicataria, né altrimenti utilizzarli per la promozione e la commercializzazione dei propri servizi. Gli unici trattamenti ammessi sono quelli previsti e disciplinati dal bando di gara e dai documenti contrattuali.
Art. 26 - Patto di integrità
Ciascun concorrente si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e a segnalare all’ente appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara
e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. Ciascun soggetto concorrente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara. Il sottoscritto soggetto concorrente si impegna a rendere noti, su richiesta dell’ente appaltante, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti l’accordo quadro eventualmente assegnato a seguito della gare in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. Il sottoscritto soggetto concorrente accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
- risoluzione o perdita dell’accordo quadro;
- escussione della cauzione di validità dell’offerta;
- mancato rilascio del certificato di regolare esecuzione;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dall’ Università degli Studi di Firenze per cinque anni;
- risarcimento del danno arrecato all’Università degli Studi di Firenze;
Art. 27 - Documenti che fanno parte dell’accordo quadro Formano parte integrante e sostanziale dell’accordo quadro i seguenti documenti:
• capitolato speciale di appalto;
• offerta economica;
• dichiarazione a corredo dell’offerta economica;
x.xx IL R.U.P
Xxxxxxxx Xxxxx