premesso che:
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE EX ART. 2230 C.C.
La …………………..., in persona del suo legale rappresentante, sig. ……………., nato a …………..
(……) il …/…/…, con sede legale in ……………. (…), Via ……………….., C.F. e P.IVA:
…………….., di seguito denominata anche “COMMITTENTE”;
e
Il/La Sig. …………………… nato/a a ………………………… (…) il …/…/…, residente a
…………………………… (………), via ……………………………………………. n. C.F.
…………………………………......, di seguito denominato/a anche “CONSULENTE”
premesso che:
la Committente ha come oggetto sociale l’esercizio di…………… (inserire l’oggetto sociale). Le attività della Committente comprendono, in particolare:
a) ;
b) ;
c) ;
la Committente, nell’ambito delle proprie attività aziendali, ha necessità di avvalersi della prestazione d’opera intellettuale di un consulente per l’esecuzione di
;
la Committente ritiene imprescindibile che il prestatore d’opera intellettuale abbia:
1) una conoscenza specialistica e professionale di
;
2) l’iscrizione all’albo , con la conseguente operatività dell’art. 69 bis, comma 3, d. lgs. n 276/2003 (lasciare questa indicazione solo se l’attività eseguita dal consulente è soggetta all’obbligo di iscrizione ad un albo professionale ex art. 2231 c.c.);
3) la disponibilità allo svolgimento di brevi periodi di trasferta presso Clienti della Committente; (in alternativa o congiuntamente, e comunque se richiesto) un profilo altamente internazionalizzato e la disponibilità allo svolgimento di lunghi periodi di trasferta presso clienti esteri della Committente o presso sedi estere della stessa Committente; (lasciare questa indicazione solo se interessa)
4) una buona conoscenza della lingua ; (lasciare questa indicazione solo se interessa)
che la Committente non ha la disponibilità, nel proprio organico, di una risorsa con tale tipo e grado di specializzazione;
che, in relazione alle esigenze della Committente e nell’ambito di quanto descritto nei punti precedenti, si ritiene utile l’opera del Consulente, che ha dichiarato di possedere i requisiti e l’esperienza richiesta (eventualmente) come da cv allegato), di essere disponibile a fornire la consulenza di cui sopra e di poter contribuire con la propria opera al raggiungimento degli obiettivi indicati;
tenuto conto dell’esperienza del Consulente e del tipo di attività da questi svolta, si ritiene integrata l’ipotesi prevista dall’art. 69 bis, comma 2, lett. a), d. lgs. n 276/2003;
il Consulente dichiara, altresì, di operare in favore di una pluralità di clienti e di aver superato, negli anni precedenti, la soglia minima prevista dall’art. 69 bis, comma 2, lett. b), d. lgs. n 276/2003; (clausole eventuali ma comunque opportune soprattutto nel caso di mancata iscrizione ad un albo)
Convengono quanto segue
Art. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 – Oggetto del contratto e modalità di esecuzione
1. Il Consulente, nell’ambito delle attività di cui alla premessa, si impegna a prestare la propria attività in forma di prestazione d’opera intellettuale, con lavoro proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, né di orario nei confronti della Committente, secondo le modalità e le richieste concordate con la Committente, nei limiti del presente incarico, ed in particolare, svolgendo attività di
(descrivere l’oggetto della prestazione dedotta in contratto). (eventualmente, se di interesse, inserire la seguente specificazione)
2. Data la peculiarità delle attività descritte e ai fini del raggiungimento degli obiettivi commissionati, il
Consulente viene autorizzato a far parte di gruppi di lavoro, che verranno nel corso del contratto costituiti e che saranno formati da altri consulenti e/o da dipendenti della Committente. La partecipazione ed il coordinamento con tali gruppi di lavoro sono esclusivamente richiesti ai fini della ottimizzazione dei risultati che il Consulente si impegna comunque a garantire in piena autonomia.
(nel caso si voglia impedire o comunque controllare il ricorso all’ausilio di terzi da parte del consulente, inserire la seguente clausola)
3. In ragione dell’oggetto della concordata prestazione, che è da intendersi personale, fatta salva espressa autorizzazione scritta rilasciata dalla Committente, il Consulente non può avvalersi di terzi, anche solo in parte e sotto qualsiasi forma giuridica, per l’esecuzione dell’incarico oggetto del presente contratto.
4. Il Consulente, per l’organizzazione della propria attività, utilizzerà mezzi e strumenti personali, quali:
. La Committente fornirà, peraltro, laddove ritenuto necessario, i protocolli e le procedure di sicurezza implementate per regolamentare l’accesso sicuro e controllato ai propri locali e ai propri sistemi informativi.
Art. 3 - Durata
Il presente incarico ha efficacia dalla data del fino al completamento delle attività di cui al precedente articolo del presente contratto, e comunque non oltre il , restando esclusa ogni proroga tacita; ogni ulteriore accordo concernente l’eventuale differimento del termine finale dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti.
Art. 4 – Compenso e rimborsi spese
1. Il compenso lordo per le attività di cui alla presente scrittura, omnicomprensivo anche dell’utilizzo, da parte del Consulente, di propri mezzi, viene pattuito in € +IVA.
Il pagamento del compenso complessivo avverrà , dietro presentazione di nota pro forma da parte del Consulente, entro 30 (trenta) giorni fine mese data nota pro forma. Entro 10 giorni dal pagamento, il Consulente è tenuto a rimettere la fattura.
2. Le spese sostenute e documentate dal Consulente per viaggio, vitto ed alloggio, comunque relative a prestazioni rese fuori dal Comune della sede di lavoro della Committente, verranno rimborsate solo se le trasferte siano state preventivamente autorizzate per iscritto dalla Committente e previa consegna alla Committente dei documenti giustificativi. Dette spese saranno rimborsate al Collaboratore unitamente alla
corresponsione della rata del compenso successiva al periodo in cui le spese stesse sono state sostenute e dovranno essere inserite in fattura.
Art. 5 – Responsabilità derivanti dall’esecuzione del contratto
Il Consulente, nell’ambito delle proprie funzioni e attività di competenza, sarà considerato responsabile nel caso di ritardo e anomalie nella realizzazione delle attività di cui al presente contratto, fatto salvo il caso in cui tale ritardo sia riconducibile a cause di forza maggiore. Il Consulente esonera e comunque tiene indenne la Committente da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad essa derivare, nei confronti di terze parti, dall’esecuzione delle attività di cui al presente incarico.
Art. 6 - Riservatezza
Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l’utilizzo non autorizzati. La Committente, in particolare, è l’esclusiva titolare delle proprie informazioni riservate e confidenziali divulgate e delle tecnologie e dei diritti di cui al presente incarico, quali tutte le informazioni che la Committente stessa comunica al ricevente sotto forma di documenti o altro materiale anche che non siano chiaramente contrassegnate con la dicitura: “RISERVATO”. In alcun modo, pertanto, il Consulente sarà autorizzato a dare diffusione e/o divulgazione delle informazioni riservate e confidenziali della Committente, vincolandosi alla massima riservatezza e sicurezza nel trattamento di dati, informazioni, documenti, procedure e/o qualsivoglia altra informazione riservata e confidenziale inerente la Committente e/o all’attività della predetta società inerente il presente incarico, divulgate e/o messe a disposizione per la fornitura delle attività commissionate al Consulente medesimo.
Art. 7 - Divieto di concorrenza
1. In corso di rapporto al Consulente è fatto divieto di svolgimento di attività lavorativa sia autonoma, in qualunque forma (lavoro autonomo, collaborazione coordinata e continuativa ex art. 61 e segg. d.lgs. 270/2003, impresa individuale o collettiva - anche in qualità di socio non amministratore di società di persone o di capitali -), in concorrenza con quella della Committente, sia subordinata alle dipendenze di impresa concorrente con quella della Committente.
2. Il Consulente è libero di espletare attività non concorrenziale e di intrattenere contemporaneamente più rapporti di collaborazione professionale con altri soggetti diversi dalla Committente.
3. Il Consulente si obbliga a non svolgere qualsiasi tipo di attività in concorrenza con quella della Committente, per il periodo di successivo al termine finale della presente scrittura e limitatamente al seguente ambito territoriale: (indicare, ad esempio: Provincia di …………., oppure Regione
……………., oppure Intero territorio nazionale, ecc.) . Tali obblighi restano validi anche in caso di recesso da parte del Consulente.
(Per tale patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del rapporto non è prevista una durata particolare, in quanto la sua durata dipende dalla forza contrattuale della Committente nei confronti del Consulente (e viceversa). Requisito da rispettare in tale patto è però quello della non vessatorietà, ossia della non eccessiva onerosità per il Consulente. Va così ritenuto che la durata del patto di non concorrenza non possa eccedere i 5 anni, che il patto debba essere territorialmente delimitato e che il medesimo debba essere adeguatamente riconosciuto, sotto il profilo economico, nel senso che, in presenza di un patto di non concorrenza più o meno stringente, il corrispettivo del Consulente dovrà essere proporzionalmente adeguato)
In virtù delle caratteristiche dell’attività, vengono poi imposti al Consulente, per il periodo indicato, i seguenti vincoli comportamentali:
- assoluto riserbo, in ordine a caratteristiche tecniche ed economiche, aspetti organizzativi e metodi di espletamento dei servizi, nonché ad informazioni aziendali segrete non correlate all’attività d’impresa in senso stretto;
- divieto di uso diretto ed indiretto, nell’interesse proprio o altrui, di informazioni aziendali conosciute dal Consulente per effetto dell’espletamento dell’attività concordata e più in generale della frequentazione dei locali del Committente;
- assoluto riserbo e divieto assoluto di utilizzo non autorizzato delle eventuali chiavi di accesso ai sistemi informativi del Committente rese disponibili per le finalità del presente contratto. Il Consulente stesso si impegna a preservare con la massima diligenza ed attenzione la segretezza e la confidenzialità di tali chiavi di accesso, impedendo che queste vengano utilizzate impropriamente, indebitamente o senza autorizzazione e rimanendo il Consulente stesso, comunque, responsabile per ogni uso siffatto delle stesse;
- divieto di copiare, decompilare, installare presso terze parti, materiale hardware e/o software di proprietà e/o di disponibilità della Committente, il cui accesso sia stato garantito per le finalità del presente contratto.
Art. 8 - Sicurezza sul lavoro
Il Consulente si impegna nell’esecuzione del presente contratto, con particolare riferimento l’attività che comporti la presenza del Consulente presso la sede della Committente, a rispettare quanto previsto dall’art. 21 del Decreto Legislativo n. 81/2008. La Committente declina ogni e qualsiasi responsabilità, in caso di eventuali danni che dovessero occorrere al Consulente, nel caso in cui risulti che tali danni non si sarebbero prodotti senza l’inosservanza, da parte dello stesso, delle norme al cui rispetto è tenuto dal presente contratto.
Art. 9 - Xxxxxxxx e proprietà intellettuale
Il presente incarico non attribuisce al Consulente, in merito alle informazioni riservate e confidenziali della Committente e all’utilizzo delle tecnologie connesse, alcun diritto d’uso e sfruttamento commerciale relativo a brevetti o ad altri diritti di proprietà intellettuale. Qualora dall’attività di cui al presente incarico derivino nuove applicazioni e soluzioni brevettabili e non, le Parti convengono che il regime e l’utilizzazione di tali nuovi applicazioni sia di esclusiva titolarità della Committente. Qualora nel corso dell’esecuzione delle attività di cui al presente incarico, la Committente accerti che siano violate le prescrizioni di cui al presente articolo, questo si intenderà risolto con effetto immediato, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
Art. 10 - Estinzione del contratto
1. Il presente contratto cessa alla scadenza prefissata.
2. Nel caso di inadempimento di una delle Parti, relativo alle obbligazioni di cui al presente incarico, o verificandosi comunque un fatto che, anche se non previsto espressamente dalla presente scrittura, non consente la prosecuzione neppure temporanea del rapporto, la parte adempiente potrà richiedere, a mezzo raccomandata A/R alla parte inadempiente o che comunque sia causa del fatto che non consente la prosecuzione neppure temporanea del rapporto, di ottemperare alle obbligazioni a suo carico entro (inserire il numero di giorni) giorni dal ricevimento della raccomandata, decorsi i quali potrà recedere dal presente incarico, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
3. Ciascuna parte ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di giorni 30 dal ricevimento della raccomandata.
4. L’estinzione del contratto, per qualsivoglia causa, comporta altresì l’obbligo da parte del Consulente di consegnare la documentazione, incluso indici, procedure, tracciati di cui il Consulente medesimo possa essere venuto a conoscenza nell’ambito del presente incarico.
Art. 11 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, la Committente informa il Consulente che: a) i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della predetta normativa e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo; b) Titolare del Trattamento è il sig.
, nella sua qualità di ; c) il Consulente può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003, allegato al presente incarico.
Art. 12 – Foro competente e clausole finali
Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di . Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 2222 e ss. c.c..
Xxxxx, approvato e sottoscritto
, li
La Committente Il Consulente
Per quanto occorrer possa, si approvano specificamente – ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341, comma 2°, e 1342, c.c. – i seguenti articoli: 6 (riservatezza), 7 (divieto di concorrenza), 10 (estinzione del contratto) e 12 (Foro competente e clausole finali).
La Committente Il Consulente
Tutela della privacy Consenso al trattamento dei dati personali | |
Preso atto dell’informativa resami ai sensi dell’art. 13, D.lgs. n. 196/2003 e noti i diritti a me riconosciuti ex art. 7, stesso decreto: | |
acconsento | non acconsento |
al trattamento dei miei dati comuni, per le finalità e nei limiti indicati dalla menzionata informativa. NOME E COGNOME FIRMA ……….……………………………………. …………..………………….. | |
acconsento | non acconsento |
al trattamento dei miei dati sensibili, per le finalità e nei limiti indicati dalla menzionata informativa. (*) NOME E COGNOME FIRMA ……….………………………………… …………..………………….. |
(*) tale riquadro va adottato ove le operazioni ivi richiamate siano previste nell’informativa