PROGRAMMA ASSICURATIVO PER PACCHETTI TURISTICI FORMULA “B”
PROGRAMMA ASSICURATIVO PER PACCHETTI TURISTICI FORMULA “B”
realizzato in collaborazione con:
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FORMULA ASSICURATIVA “B”
Le seguenti garanzie sono valide solo se previste nella formula assicurativa abbinata al pacchetto turistico acquistato e così come meglio specificato nell’estratto conto rilasciato da Olympia Viaggi Spa.
Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con Socio Unico
Sede legale in Xxxxxx Xxxxxxx 00000
Centro Direzionale Colleoni • Via Paracelso 14
Tel. 000.00.00.000 r.a. • Fax 039.68.92.199 • xxx.xxxxxxxxxxx.xx Capitale Sociale € 11.800.000 i.v. • R.E.A. MB 1395446
C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di MB n. 01757980923 • P. IVA IT 02230970960
Società iscritta alla Sez. I dell' Albo delle Imprese al n. 1.00115
Società del Gruppo Filo diretto, iscritto al n. 039 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Filo diretto SpA
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA NR. 0000000000/Y FORMULA “B”
GLOSSARIO
Nel testo che segue si intende per:
Ambulatorio: la struttura o il centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato ad erogare prestazioni sanitarie nonché lo studio professionale idoneo per legge all’esercizio della professione medica individuale;
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione ovvero ogni
persona iscritta al viaggio organizzato dal contraente e regolarmente comunicata alla Impresa;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Assistenza l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro;
Avaria: il danno subito dal bagaglio per rottura, collisione, urto contro oggetti fissi
o mobili;
Bagaglio: i capi di abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per l'igiene personale, il materiale fotocineottico, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elettroniche e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l'assicurato porta con sé in viaggio;
Centrale Operativa: la struttura dell’Impresa costituita da tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza;
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione; Compagno di viaggio La persona assicurata che pur non avendo vincoli di parentela con l’Assicurato risulta iscritto al viaggio contemporaneamente all’assicurato;
Day hospital: la degenza senza pernottamento presso un istituto di cura; Domicilio: il luogo d’abitazione, anche temporanea, dell'assicurato; Durata contratto: il periodo di validità del contratto scelto dall’assicurato;
Europa: tutti i paesi d’Europa e del bacino del Mediterraneo con esclusione della Federazione Russia;
Estero: tutti gli stati diversi da quelli indicati nella definizione Italia;
Familiari: coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, xxxxx, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati.
Fatturato: l’ammontare complessivo realizzato dal Contraente nel periodo di durata della polizza;
Franchigia: importo prestabilito che rimane comunque a carico dell’assicurato per ciascun sinistro;
Furto: è il reato previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
Guasto: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per l'assicurato l'utilizzo in condizioni normali;
Impresa: Filo diretto Assicurazioni S.p.A.; Incendio: la combustione con sviluppo di fiamma;
Incidente: l'evento, subito dal veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, così come definita dalla Legge, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali;
Indennizzo o Indennità: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza;
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca
lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente oppure un’inabilità temporanea totale o parziale. Intervento chirurgico: atto medico praticato in sala operatoria di un istituto di cura o di un ambulatorio all’occorrenza attrezzato, perseguibile attraverso una azione cruenta sui tessuti ovvero mediante l’utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa. Agli effetti assicurativi, si intende equiparata ad un intervento chirurgico anche la riduzione incruenta di fratture e lussazioni;
Invalidità Permanente: la definitiva perdita, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;
Istituto di cura: l’ospedale, la casa di cura, la clinica universitaria, l’Istituto universitario, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche;
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano e la Repubblica di
San Marino;
Malattia: ogni alterazione dello stato dì salute non dipendente da infortunio;
Malattia preesistente: malattia che sia l’espressione o la conseguenza
diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione della polizza.
Massimale: somma fino a concorrenza della quale la Impresa risponde per ogni sinistro nell’assicurazione;
Medicinali: sono considerati tali quelli che risultano descritti sull’Annuario Italiano dei Medicamenti. Quindi non sono tali i prodotti parafarmaceutici, omeopatici, cosmetici, dietetici, galenici, ecc., anche se prescritti da un medico;
Mondo; tutti i paesi del mondo;
Nucleo Famigliare: Il coniuge more uxorio/convivente ed i figli conviventi con l'Assicurato.
Polizza il documento che prova l'assicurazione;
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Impresa;
Rapina: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona;
Residenza : il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora
abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico;
Ricovero: la degenza, comportante pernottamento, in istituto di Cura;
Rischio: probabilità che si avveri l’evento dannoso contro cui è prestata l’assicurazione.
Scoperto: la parte di danno indennizzabile a termini di polizza che l'assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro;
Servizi Turistici: i Passaggi aerei, sistemazioni alberghiere, trasferimenti, noleggi auto, ecc venduti dal Contraente all’Assicurato;
Sinistro: il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Spese di soccombenza: spese che la parte soccombente è condannata a
rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile;
Terzo: di norma non rivestono qualifica di terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato non ché qualunque altro affine o parente con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia; b) i dipendenti dell’assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
Veicolo: mezzo meccanico di trasporto guidato dall’assicurato, azionato da motore e destinato a circolare sulle strade, sulle aree pubbliche nonché su quelle private.
Viaggio: l I servizi turistici venduti dal Contraente all’Assicurato.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AMITOUR
Condizioni di Assicurazione Amitour Mod. 6001-001 (ed. 2010-09) – Ultimo aggiornamento 30/09/2010
SEZIONE 1 – SPESE MEDICHE ART. 1.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Nel limite dei massimali per Assicurato di € 1.000,00 per viaggi in Italia e di €
11.000,00 per viaggi all’estero verranno rimborsate le spese mediche che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza, sostenute durante il viaggio, conseguenti ad infortunio o malattia improvvisa verificatosi durante il periodo di validità della garanzia relativamente a: xxxxxxx xxxxxx, cure dentarie solo a seguito di infortunio e con il limite di Euro 100,00, ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici, medicinali prescritti da un medico.
In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza; la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche.
Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie.
Per gli importi superiori a Euro 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa.
La garanzia vale anche per le spese di primo trasporto dell’Assicurato alla struttura sanitaria più vicina.
Solo in caso di infortunio sono comprese in garanzia anche le ulteriori spese per le cure ricevute al rientro al luogo di residenza, purché effettuate nei 45 giorni successivi all'infortunio stesso.
ART 1.2 – FRANCHIGIA E SCOPERTO
Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di € 35,00 che rimane a carico dell'Assicurato.
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Per i sinistri con importo superiore ad € 1.000,00 in caso di mancata autorizzazione da parte della Centrale Operativa, e sempre che l’Assicurato sia in grado di dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese sostenute verrà applicato, uno scoperto pari al 25% dell’importo da rimborsare con un minimo di € 35,00 per persona.
ART. 1.3 - ESCLUSIONI
Oltre alle esclusioni previste dalle condizioni generali sono escluse le spese per cure fisioterapiche, infermieristiche, termali, dimagranti, e per l'eliminazione di difetti fisici congeniti; le spese relative ad occhiali, lenti a contatto, protesi ed apparecchi terapeutici e quelle relative ad interventi o applicazioni di natura estetica. L’assicurazione non è operante per le spese sostenute per le interruzioni volontarie di gravidanza nonché per le prestazioni e le terapie relative alla fecondità e/o sterilità e/o
SEZIONE 2 – ASSISTENZA ALLA PERSONA
Le attività di servizio inserite nella garanzia Assistenza alla persona sono offerte a titolo gratuito.
ART. 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione di personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in cui l'Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di malattia, infortunio o di un evento fortuito. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura.
ART. 2.2 - CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
Qualora a seguito di malattia o infortunio, occorresse accertare lo stato di salute dell'Assicurato, la Impresa metterà a disposizione il Servizio Medico della Centrale Operativa per i contatti o gli accertamenti necessari per affrontare la prima emergenza sanitaria.
ART. 2.3 - INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA
Qualora l'Assicurato, in viaggio in Italia, necessiti di un medico e non riesca a reperirlo, la Impresa tramite la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, nelle ore notturne (dalle ore 20 alle ore 8) e 24 ore su 24 al sabato e nei giorni festivi, il proprio servizio di guardia medica che garantisce la disponibilità di medici generici pronti ad intervenire nel momento della richiesta. Chiamando la Centrale Operativa e a seguito di una prima diagnosi telefonica con il medico di guardia interno, la Impresa invierà il medico richiesto gratuitamente. In caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze lo rendessero necessario, la Impresa organizza a proprio carico il trasferimento, tramite autoambulanza, del paziente in un pronto soccorso.
ART. 2.4 - SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL'ESTERO
Quando successivamente ad una consulenza medica (vedi prestazione "Consulenza medica telefonica) emerge la necessita' che l'Assicurato si sottoponga ad una visita medica, la Centrale Operativa segnalerà un medico nella zona in cui l'Assicurato si trova compatibilmente con le disponibilità locali.
ART 2.5 - MONITORAGGIO DEL RICOVERO OSPEDALIERO
Se l'Assicurato è ricoverato, il Servizio Medico di Centrale Operativa è a disposizione, come punto di riferimento, per eventuali comunicazioni e aggiornamenti sul decorso clinico da dare ai familiari dell'Assicurato.
ART. 2.6 - TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO
Il Servizio Medico della Centrale Operativa, in seguito a infortunio o malattia dell'Assicurato, che comportino infermità o lesioni non curabili in loco o che impediscano la continuazione del viaggio e/o soggiorno, dopo eventuale consulto con il medico locale, e, se necessario/possibile, quello di famiglia, ne organizzerà il Trasporto o rientro sanitario. In base alla gravità del caso, l'Assicurato verrà trasportato nel centro ospedaliero più idoneo al suo stato di salute ovvero ricondotto alla sua residenza.
A giudizio del Servizio Medico della Centrale Operativa, il trasporto sanitario potrà essere organizzato con i seguenti mezzi:
- aereo sanitario - aereo di linea - vagone letto - cuccetta di 1° classe - ambulanza - altri mezzi ritenuti idonei.
Qualora le condizioni lo rendessero necessario, il trasporto verrà
effettuato con l'accompagnamento di personale medico e/o paramedico della Centrale Operativa.
Il rientro da paesi extraeuropei (intendendosi ogni paese al di fuori dell’Europa Continentale ivi compresi i possedimenti, i territori e i dipartimenti d’oltremare), esclusi quelli del bacino del Mediterraneo, verrà effettuato esclusivamente con aereo di linea. Le prestazioni non sono dovute qualora l'Assicurato o i familiari dello stesso, addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.
ART. 2.7 - RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO DI VIAGGIO
In caso di Trasporto sanitario dell'Assicurato, Trasporto della salma e Rientro del Convalescente, la Centrale Operativa organizzerà e la Impresa prenderà in carico il rientro (aereo classe turistica o treno 1° classe) dei familiari purché assicurati o di un compagno di viaggio. La prestazione è operante qualora l’Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.
ART. 2.8 - TRASPORTO DELLA SALMA
In caso di decesso dell'Assicurato nel corso del suo viaggio e/o soggiorno, la Centrale Operativa organizzerà il trasporto della salma espletando le necessarie formalità e prendendo in carico le spese necessarie ed indispensabili (trattamento post-mortem, documentazione feretro da trasporto) fino al luogo di inumazione nel paese di residenza dell’Assicurato. Sono comunque escluse dalla garanzia le spese di ricerca, funerarie di inumazione e l'eventuale recupero della salma.
ART. 2.9 - VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI OSPEDALIZZAZIONE
In caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa organizzerà e la Impresa prenderà in carico il viaggio A/R (aereo classe turistica o treno 1° classe) e le spese di pernottamento fino ad un ammontare di € 100,00 al giorno e per un massimo di 10 giorni per un familiare. La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un altro familiare maggiorenne.
ART. 2.10 - ASSISTENZA AI MINORI
Qualora a seguito di malattia o infortunio, l'Assicurato non possa curarsi dei figli minori in viaggio con lui, la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare o di un'altra persona designata dall'Assicurato od eventualmente dal coniuge, un biglietto A/R in treno 1° classe od aereo classe turistica, per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio.
La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un altro familiare maggiorenne.
ART. 2.11 - RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE
Qualora lo stato di salute dell’Assicurato gli impedisca di rientrare alla sua residenza con i mezzi inizialmente previsti la Centrale Operativa organizzerà e la Impresa prenderà in carico il costo del biglietto per il rientro (in aereo classe turistica o treno 1° classe). La prestazione è operante qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in Suo possesso.
ART. 2.12 - PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
La Centrale Operativa provvederà per l’Assicurato, i famigliari o il compagno di viaggio, anch’essi assicurati, all'organizzazione logistica per il pernottamento originato da un prolungamento del soggiorno dovuto a malattia o infortunio dell'Assicurato stesso, a fronte di regolare certificato medico e la Impresa terra' a proprio carico le spese di pernottamento fino a un massimo di 10 giorni e comunque entro il limite di € 100,00 al giorno.
ART. 2.13 - INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL'ESTERO
La Centrale Operativa provvederà, nel limite del possibile e nel rispetto delle norme che regolano il trasporto dei medicinali e solo in conseguenza di evento fortuito, infortunio o di malattia, all'inoltro a destinazione di medicinali indispensabili al proseguimento di una terapia in corso, nel caso in cui, non potendo disporre l'Assicurato di detti medicinali, gli sia impossibile procurarseli in loco od ottenerne di equivalenti. In ogni caso il costo di detti medicinali resta a carico dell'Assicurato.
ART. 2.14 - INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO
La Centrale Operativa in caso di necessità conseguente a ricovero ospedaliero all'estero o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all’estero, e limitatamente ai paesi ove esistano propri corrispondenti, organizzerà il reperimento di un interprete e la Impresa se ne assumerà il costo fino a € 1.000,00.
ART. 2.15 - ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA'
Qualora l'Assicurato debba sostenere spese impreviste conseguenti ad eventi di particolare e comprovata gravità, la Centrale Operativa provvederà al pagamento "in loco" di fatture o ad un anticipo di denaro all'Assicurato stesso fino all'importo di € 8.000,00 a fronte di garanzia che può essere fornita in patria da un soggetto terzo con una immediata copertura del prestito.
ART. 2.16 - RIENTRO ANTICIPATO
La Centrale Operativa organizzerà e la Impresa prenderà in carico il costo del biglietto per il rientro anticipato (aereo classe turistica o treno 1° classe) dell'Assicurato, presso la sua residenza, a seguito di avvenuto decesso o di imminente pericolo di vita nel paese di residenza esclusivamente di uno dei seguenti familiari: coniuge, figlio/a, fratello/sorella genitore, suocero/a, genero, nuora, nonni , zii e nipoti fino al 3° grado di parentela, cognati. La prestazione è altresì valida per danni materiali all’abitazione principale o secondaria, allo studio professionale o all’impresa dell’assicurato che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza. Nel caso in cui l'Assicurato debba abbandonare il veicolo per rientrare anticipatamente la Impresa metterà a disposizione dell'assicurato un biglietto aereo o ferroviario per andare successivamente a recuperare il veicolo. Le prestazioni sono operanti qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.
ART.2.17- SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE
La Impresa prenderà in carico le eventuali spese documentate che si rendessero necessarie al fine di contattare la Centrale Operativa fino a concorrenza di € 100,00.
ART. 2.18 - TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
Qualora l'Assicurato in stato di necessita' sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone, la Centrale Operativa si adopererà per l'inoltro di tali messaggi.
ART. 2.19 - SPESE DI SOCCORSO RICERCA E DI RECUPERO
In caso di infortunio o malattia, le spese di ricerca e di soccorso sono garantite fino ad un importo di € 1.500,00 per persona a condizione che le ricerche siano effettuate da un organismo ufficiale.
ART. 2.20 - ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO
La Impresa anticiperà all'Estero, fino ad un importo di € 25.000,00 la cauzione penale disposta dall'autorità locale per porre in libertà provvisoria l'Assicurato. Poiché questo importo rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato dovrà designare una persona che metta contestualmente a disposizione l'importo stesso su apposito conto corrente bancario intestato alla Impresa. Nel caso in cui la cauzione penale venga rimborsata dalle Autorità locali, la stessa dovrà essere restituita immediatamente alla Impresa che, a sua volta, provvederà a sciogliere il vincolo di cui sopra. Questa garanzia non è valida per fatti conseguenti al
commercio e spaccio di droghe o stupefacenti, nonché a partecipazione dell'Assicurato a manifestazioni politiche.
ART. 2. 21 – ASSISTENZA LEGALE
La Impresa, segnalerà all’Assicurato il nominativo di un legale qualora sia ritenuto penalmente o civilmente responsabile di fatti colposi avvenuti durante il viaggio ed a lui imputabili.
ART. 2.22 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA ASSISTENZA ALLA PERSONA
Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie, la Impresa non
risponde delle spese sostenute dall'Assicurato senza le preventive autorizzazioni da parte della Centrale Operativa.
Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, la Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.
L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, abbia autorizzato l’assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’assicurato.
Sono altresì escluse le malattie infettive qualora l'intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali.
ART. 2.23 - RESPONSABILITÀ
La Impresa declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di Assistenza in caso di eventi già esclusi ai sensi delle Condizioni Generali e particolari e a seguito di:
- disposizioni delle autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto;
- ogni circostanza fortuita od imprevedibile;
- cause di forza maggiore.
ART. 2.24 - RESTITUZIONE DI TITOLI DI VIAGGIO
L'Assicurato è tenuto a consegnare alla Impresa i biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute.
IL SERVIZIO DI TELECONSULTO MEDICO DI ASSISTENZA ALL’ESTERO “TRAVEL CARE”
ART.2.25 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’Assicurato in viaggio all’estero che incorra in infortunio o malattia, recandosi presso una delle strutture sanitarie dotate delle stazioni di telemedicina Net for Care, ha la possibilità di ricevere un teleconsulto medico specialistico “online” direttamente da primarie strutture sanitarie italiane e internazionali.
Net for Care è la piattaforma tecnologica che, attraverso le più innovative soluzioni telematiche, unisce in rete (*) una serie di ospedali altamente specializzati in Italia e nel mondo con la Centrale Operativa dell’ Impresa permettendo all’assicurato di accedere a servizi di consulenza medico- specialistica on line.
ART. 2.26 - COME ACCEDERE ALLA TELECONSULENZA
Se l’Assicurato necessita di un teleconsulto, è sufficiente che ne faccia richiesta alla Centrale Operativa di Telemedicina per entrare direttamente in contatto con lo staff medico che 24 ore su 24, 365 giorni l'anno è disponibile per effettuare una teleconsulenza di primo livello. Sulla base delle esigenze del paziente verrà poi organizzata la consulenza medica di secondo livello con una delle strutture specialistiche della rete, alla presenza dell’Assicurato e/o di un suo familiare.
ART. 2.27 - LIMITAZIONI ALL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO
L’Assicurato può usufruire del servizio fino ad un massimo di tre prestazioni per anno.
ART. 2.28 - COSTO DELLA PRESTAZIONE
L’ Impresa tiene a proprio carico tutte le spese relative all’organizzazione e alla gestione della consulenza medico-specialistica, incluso l’onorario dello specialista consultato.
Rimangono a carico dell’Assicurato il costo di tutti gli esami necessari (esami diagnostici, esami di laboratorio, immagini fotografiche, ecc.) per il teleconsulto ed eventualmente il costo di ulteriori accertamenti richiesti dallo specialista contattato.
(*) La rete delle strutture sanitarie specialistiche e dei centri convenzionati dotate della stazione di telemedicina è in corso di continui ampliamenti e nuove installazioni. L’elenco completo delle stazioni può essere richiesto alla Centrale Operativa dell’Impresa.
SEZIONE 3 – BAGAGLIO ART. 3.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Impresa garantisce entro il massimale di € 1.000,00:
- il bagaglio e gli effetti personali dell'Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché smarrimento ed avarie da parte del vettore. Sono compresi gli abiti indossati, che aveva all'inizio del viaggio,
- Entro il limite di € 100,00 a persona, il rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta d'identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti;
- entro il limite di € 200,00 a persona, il rimborso delle spese documentate per l'acquisto di beni di prima necessità, sostenute dall'Assicurato a seguito di furto totale del bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 ore dall'arrivo a destinazione dell'Assicurato stesso.
ART. 3.2 - LIMITAZIONI
Ferme le somme assicurate ed il massimo rimborsabile di € 200,00 per singolo oggetto, il rimborso è limitato al 50% per gioielli, pietre preziose, orologi, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso, apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio- televisivi ed apparecchiature elettroniche.
I corredi fotocineottici (obbiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie etc) sono considerati quali unico oggetto.
ART. 3.3 - ESCLUSIONI
Oltre alle esclusioni previste dalle norme comuni a tutte le garanzie sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti da:
a) xxxx, colpa, incuria, negligenza dell'Assicurato, nonché dimenticanza;
b) insufficiente o inadeguato imballaggio, normale usura, difetti di fabbricazione ed eventi atmosferici;
c) le rotture e danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore.;
d) furto del bagaglio contenuto all’interno del veicolo che non risulta chiuso regolarmente a chiave nonché il furto del bagaglio posto a bordo di motoveicoli oppure posto su portapacchi esterni. Si esclude inoltre il furto dalle ore 20 alle ore 7 se il bagaglio non è posto a bordo di veicolo chiuso a chiave in parcheggio custodito;
e) denaro, carte di credito, assegni, titoli e collezioni, campionari, documenti, biglietti aerei e ogni altro documento di viaggio;
f) i gioielli, pietre preziose, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso lasciati incustoditi;
g) i beni acquistati durante il viaggio senza regolari giustificativi di spesa (fattura, scontrino, ecc.);
h) i beni che, diversi da capi di abbigliamento, siano stati consegnati ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo.
ART. 3.4 - CRITERI DI RISARCIMENTO
Il danno è liquidato, a integrazione di quanto rimborsato dal vettore aereo o dall'albergatore responsabile e fino alla concorrenza della somma assicurata
Il rimborso avverrà al valore a nuovo per i beni comprovatamente (fattura o ricevuta fiscale) acquistati nuovi nei tre mesi precedenti al danno, diversamente il rimborso terrà conto del degrado e stato d'uso.
Per i beni acquistati nel corso del viaggio l'eventuale risarcimento verrà corrisposto solo se l'Assicurato sarà in grado di presentare regolare giustificativo di spesa.
ART. 3.5 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Pena la perdita del diritto all'indennizzo, l'Assicurato ha l'obbligo di presentare denuncia alle competenti Autorità facendosene rilasciare copia autentica. Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, la denuncia va effettuata all'apposito ufficio aeroportuale (Lost & Found).
SEZIONE 4 – RIMBORSO PER INTERRUZIONE DEL VIAGGIO ART. 4.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Entro il massimale di € 5.000,00 l’ Impresa rimborserà all'Assicurato, un importo pari al valore in pro - rata del viaggio non usufruito dall'Assicurato a causa dei seguenti eventi:
a) Utilizzo delle prestazioni “Trasporto Sanitario Organizzato” e Rientro Anticipato” che determini il rientro alla residenza dell'Assicurato;
b) Ricovero Ospedaliero dell’Assicurato per un periodo minimo di 2 giorni che causi l’interruzione del viaggio;
La Impresa calcolerà il valore giornaliero del viaggio, suddividendo il valore del viaggio, come da contratto di viaggio, per il numero di notti previste inizialmente, e procederà al pagamento delle giornate residue non godute dall'Assicurato.
Il giorno dell'interruzione del viaggio e quello di rientro previsto all'inizio del viaggio, si considerano come un unico giorno.
In caso di interruzione di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, il rimborso verrà corrisposto fino alla concorrenza di un importo pari alla somma dei massimali assicurati per ogni Assicurato, ma con il massimo complessivo di € 15.000,00 per sinistro.
SEZIONE 5 – ASSISTENZA AL VEICOLO
Le prestazioni della copertura "Assistenza al Veicolo" sono fornite una sola volta per ciascun tipo di prestazione nel periodo di durata della garanzia e valgono esclusivamente per viaggi con estensione territoriale Italia, Europa e Paesi del Bacino Mediterraneo, e decorrono dalle 48 ore antecedenti la data di inizio viaggio e durano sino alle 48 ore successive la data di fine viaggio.
ART 5.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Impresa provvederà ad organizzare e gestirà attraverso la Centrale Operativa le prestazioni indicate nel successivo articolo 5.2, previste in caso di guasto o incidente occorsi al veicolo, restando inteso che tutte le spese conseguenti alla riparazione del veicolo (per guasto e/o incidente, furto) saranno comunque sempre a carico dell'Assicurato.
ART 5.2 - SOCCORSO STRADALE E TRAINO
Se l'auto rimane immobilizzata in seguito a guasto o a incidente, la Centrale Operativa invierà 24 ore su 24 e la Impresa terrà a carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell'immobilizzo, per trainare l'auto al piu' vicino punto di assistenza della casa costruttrice o all'officina piu' vicina o eventualmente per effettuare sul posto piccoli interventi che permettano all'auto di riprendere la marcia autonomamente. I costi dei pezzi di ricambio eventualmente
utilizzati per l'effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione sono a carico dell'Assicurato.
Inoltre il costo del soccorso sarà a carico dell'Assicurato qualora il guasto o l'incidente avvengano al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o fuori strada).
Se l'auto rimane immobilizzata in autostrada in Italia, l'Assicurato dovrà far intervenire i mezzi di soccorso autorizzati, comunicandolo successivamente per telefono alla Centrale Operativa. Tale comunicazione è obbligatoria per poter usufruire del rimborso del soccorso, da parte della Centrale Operativa al ricevimento della ricevuta emessa dal soccorritore autorizzato.
ART 5.3 - INVIO PEZZI DI RICAMBIO
La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e all'invio di pezzi di ricambio necessari alla riparazione del veicolo, qualora gli stessi non fossero reperibili nel luogo dove si è verificato il guasto o l'incidente. In caso di spedizione aerea, i ricambi saranno inviati presso l'Aeroporto più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. In ogni caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali resteranno a carico dell'Assicurato.
ART 5.4 - RITORNO ALLA RESIDENZA E/O ABBANDONO DEL VEICOLO
La Centrale Operativa organizzerà il ritorno fino alla residenza dell'Assicurato, del veicolo a seguito di guasto, incidente, ritrovamento dopo furto che comportino più di 5 giorni lavorativi per le necessarie riparazioni, il tutto nel limite di costo per la Impresa pari al valore del veicolo dopo il sinistro. Saranno a carico della Impresa le spese di custodia del veicolo dal momento del sinistro e fino al ritorno, con il massimo di € 150,00. Nel caso le spese preventivate per le riparazioni siano antieconomiche o comunque superiori al valore del veicolo dopo il sinistro, la garanzia non sarà operante e la Impresa si limiterà a tenere a suo carico le spese di abbandono legale.
ART 5.5 - PROSECUZIONE DEL VIAGGIO
Qualora il veicolo risultasse indisponibile, per guasto, incidente, ritrovamento dopo furto, per un periodo superiore a 3 giorni lavorativi per le necessarie riparazioni, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato e degli altri passeggeri un titolo di trasporto (aereo classe turistica o treno prima classe) o in alternativa un'autovettura a noleggio di gruppo C, compatibilmente con gli orari di apertura delle stazioni di autonoleggio, senza autista per un massimo di 2 giorni a chilometraggio illimitato per raggiungere la località di destinazione. Sono escluse le spese per il carburante, le assicurazioni non obbligatorie e le eventuali franchigie.
ART 5.6 - RIENTRO DELL'ASSICURATO E DEGLI ALTRI PASSEGGERI
Qualora l'Assicurato non abbia usufruito delle prestazioni di cui al precedente articolo 5.5 la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato e degli altri passeggeri, un titolo di trasporto per il ritorno alla residenza (aereo classe turistica o treno prima classe) o in alternativa un'autovettura a noleggio di gruppo C, compatibilmente con gli orari di apertura delle stazioni di autonoleggio, senza autista per un massimo di 2 giorni a chilometraggio illimitato per raggiungere la residenza. Sono escluse le spese per il carburante, le assicurazioni non obbligatorie e le eventuali franchigie.
ART 5.7 - PRESA IN CARICO DELLE SPESE DI RECUPERO VEICOLO
Qualora l'Assicurato non fosse in grado di rientrare al proprio domicilio con il veicolo oggetto di guasto o incidente, a seguito di uno degli eventi di cui agli articoli 5.4, 5.5, 5.6, la Centrale Operativa metterà a disposizione, a riparazioni effettuate, un titolo di trasporto di sola andata per consentire all'Assicurato stesso di recarsi nel luogo ove si trova il veicolo per il suo recupero.
ART 5.8 - SPESE DI ALBERGO
Se l'auto rimane immobilizzata in seguito a guasto o incidente e la riparazione può avvenire solo il giorno successivo, oppure è stata rubata costringendo i passeggeri che si trovano lontani dal proprio domicilio ad una sosta forzata, la Impresa terrà a proprio carico il soggiorno in albergo per tutti gli occupanti dell'auto per un pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 100,00 a persona. Le spese diverse da quelle sopra indicate rimangono a carico dell'Assicurato.
ART 5.9 - AUTISTA
La Centrale Operativa metterà a disposizione un autista per sostituire l'Assicurato malato o infortunato e sempre che non vi sia a bordo nessun altro eventuale passeggero munito di patente di guida. L'autista è a disposizione per un massimo di tre giorni per condurre nel più breve tempo possibile il veicolo dell'Assicurato alla prima destinazione originaria del viaggio ovvero alla residenza dell'Assicurato.
ART 5.10 - ESCLUSIONI
oltre alle esclusioni indicate nelle condizioni generali sono esclusi: a) i veicoli immatricolati per la prima volta da oltre 8 anni;
b) i veicoli di peso superiore a 35 quintali;
c) i veicoli non terrestri e non regolarmente immatricolati; d) i veicoli affittati, noleggiati o adibiti al trasporto pubblico.
ART 5.11 - RETE OFFICINE AUTORIZZATE
La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, il servizio di informazioni telefoniche sulla rete nazionale delle officine autorizzate delle maggiori case costruttrici. In caso di necessità la
Centrale Operativa comunicherà all'Assicurato l'indirizzo della più vicina officina autorizzata e l'itinerario stradale preferibile per raggiungerla.
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE ART. 1 – ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE
Sono esclusi dall’assicurazione ogni conseguenza e/o evento derivante direttamente o indirettamente da:
a) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, tsunami, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, altri fenomeni naturali con caratteristiche di calamità naturali;
c) sviluppo in ogni modo insorto, controllato o no, d’energia nucleare o di radioattività;
d) infortuni e malattie conseguenti e derivanti da abuso di alcolici, nonché dall’uso non terapeutico di psicofarmaci o sostanze stupefacenti;
e) dolo del Contraente o dell'Assicurato;
f) viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
g) malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti, già note all'Assicurato alla sottoscrizione della polizza o comunque preesistenti al viaggio dell’Assicurato, ad eccezione della prestazione trasporto della salma;
h) patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 24ma settimana e dal puerperio;
i) le spese per l’interruzione volontaria di gravidanza; j) espianto e/o trapianto di organi;
k) alcolismo, tossicodipendenza, HIV o AIDS, malattie mentali, sindromi organiche, cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi, disturbi psichici compresi i comportamenti nevrotici;
l) prove, allenamenti, gare automobilistiche, motociclistiche, motonautiche comprese moto d’acqua, di xxxxxxxxxxx;
m) pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob, canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting), kite–surfing, hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, sport aerei in genere, pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey su ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante;
n) atti di temerarietà;
o) attività sportive svolte a titolo professionale; partecipazione a gare o competizioni sportive, compresi prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare podistiche, di bocce, golf, pesca non subacquea, tiro, scherma, tennis, nonché di gare o partite aziendali, interaziendali o aventi carattere ricreativo;
p) le malattie infettive qualora l'intervento d’assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali o internazionali;
q) svolgimento di attività che implichino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco.
r) eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile prestare Assistenza.
ART. 2 - ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.
ART. 3 - VALIDITÀ' DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE
Le garanzie decorrono dalla data di inizio del viaggio (ovvero dalla data di inizio dei servizi turistici acquistati) e cessano al termine degli stessi, comunque al 60esimo giorno dalla data inizio viaggio. Le prestazioni di Assistenza al veicolo decorrono dalle 48 ore antecedenti la data di inizio viaggio e durano sino alle 48 ore successive la data di fine viaggio.
Le presente polizza è valida solo se è stata acquistata dall’Assicurato e se risulta abbinata al pacchetto/servizio turistico acquistato e così come meglio specificato nell’estratto conto rilasciato da Olympia Viaggi Spa.
ART. 4 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto alla Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.
Art. 5 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio e dove l'Assicurato ha subìto il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo in Italia alla conclusione del viaggio.
ART. 6 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Il pagamento di quanto contrattualmente dovuto, viene effettuato, previa presentazione in originale delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate. A richiesta dell'Assicurato la Impresa restituisce i precitati originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.
Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Impresa effettuerà il pagamento di quanto dovuto in base al presente contratto previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. I rimborsi verranno sempre eseguiti in Euro.
L’Impresa provvederà a rimborsare l’Assicurato, solo dopo la presentazione completa della documentazione richiesta necessaria alla valutazione del sinistro.
ART. 7 - CONTROVERSIE
La quantificazione del danno sarà effettuata dalla Impresa mediante accordo diretto fra le Parti o, in mancanza, stabilito da due Periti nominati uno per parte. In caso di disaccordo essi ne eleggeranno un Terzo. Se una delle due Parti non provvede a nominare il proprio Xxxxxx o manca l’accordo sulla scelta del terzo, la nomina sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Impresa. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito e metà di quella del Terzo Perito. Le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali
ART. 8 – LEGGE - GIURISDIZIONE
Le Parti convengono che il presente contratto sarà regolato dalla Legge Italiana. Le Parti convengono altresì che qualunque controversia nascente dal presente contratto sarà soggetta alla giurisdizione italiana.
ART. 9 - INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE DI DENUNCIA DEL SINISTRO
L’Assicurato prende atto e concede espressamente a Filo diretto Assicurazioni la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola garanzia/prestazione.
La mancata produzione dei documenti, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso
Art 10 - PERSONE NON ASSICURABILI
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da sindrome da immuno deficienza acquisita, alcolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi. Di conseguenza l'Assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Assistenza:
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell’Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno, telefonando al seguente numero verde dall' Italia:
800 279745
dall’Estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero
+39/039/65 54 66 46
comunicando subito le seguenti informazioni:
Nome e Cognome
Numero di polizza 0000000000/Y
Motivo della chiamata
Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.
Altre garanzie:
I sinistri devono essere denunciati attraverso una delle seguenti modalità:
- via internet (sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx sezione “Denuncia On-Line”) seguendo le relative istruzioni.
- via telefono al numero 039/00000000
La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:
Filo diretto Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri
Via Paracelso, 14 – Xxxxxx Xxxxxxxx 00000 XXXXXX XXXXXXX (XX)
In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:
In caso di assistenza alla persona
- certificato di pronto soccorso redatto sul luogo del sinistro che riporti la patologia, le prescrizioni, la prognosi e la diagnosi medica e che certifichi la tipologia e le modalità della malattia e/o dell’infortunio subito;
In caso di spese mediche
- certificato di pronto soccorso redatto sul luogo del sinistro che riporti la patologia, le prescrizioni, la prognosi e la diagnosi medica e che certifichi la tipologia e le modalità della malattia e/o dell’infortunio subito;
- in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica;
- prescrizione medica e originale delle notule, fatture, ricevute per le spese sostenute;
- prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali, con le ricevute originali dei farmaci acquistati.
In caso di furto o danno al bagaglio
- biglietto aereo (unitamente al contrassegno del bagaglio);
- denuncia con il visto dell'Autorità di polizia del luogo dove si è verificato il fatto, riportante le circostanze del sinistro e l'elenco degli oggetti rubati, il loro valore e la data di acquisto;
- reclamo presentato al vettore o all'albergatore eventualmente responsabile;
- lettera di reclamo inviata al vettore aereo con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso;
- fatture, scontrini dei beni acquistati o perduti (in mancanza elenco, data, luogo d'acquisto e il loro valore);
- giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti di identità se sostenute;
- fatture di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore.
- Nel caso di mancata consegna e/o danneggiamento dell'intero bagaglio o di parte di esso consegnato al vettore aereo, P.I.R (rapporto irregolarità bagaglio) effettuato immediatamente presso l'ufficio aeroportuale (Lost & Found);
In caso di Rimborso per interruzione soggiorno
- Contratto di prenotazione del viaggio.
- Certificazione medica relativa ai motivi dell’interruzione del viaggio
NOTA IMPORTANTE
Occorre sempre fornire all’Impresa gli originali delle fatture delle riparazioni nonché gli originali di ogni spesa sostenuta a seguito del sinistro.
L’Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato. La mancata produzione dei documenti sopra elencati, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso.
E’ necessario comunicare all’Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.
Si ricorda che il diritto all’indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall’ultima richiesta scritta pervenuta all’Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).
Importante!
In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l’assicurato invia all’Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l’indennizzo (numero di conto corrente, banca, indirizzo, numero di agenzia, codici ABI, CAB e CIN).
Per eventuali reclami scrivere a Filo diretto Assicurazioni S.p.A. Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni Xxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxxxx Xxxxxxx – MB - fax 039/0000000 - xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
in caso di mancato riscontro scrivere a:
IVASS – Servizio Tutela degli Utenti Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00
00000 XXXX (XX)
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 196/2003
In conformità di quanto previsto dall’art. 13 del decreto Legislativo 196/2003 ed eventuali modifiche o integrazioni (di seguito denominato “Codice Privacy”), Filo diretto Assicurazioni S.p.A. (di seguito denominata Impresa) intende fornire la seguente informativa.
In relazione ai dati personali che riguardano il Contraente e che formeranno oggetto del trattamento, l’Impresa intende precisare che:
il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del Contraente;
il trattamento dei dati può comprendere anche i dati personali strettamente inerenti al rapporto contrattuale, rientranti nel novero dei “dati sensibili” di cui agli articoli 4 comma 1 lettera d) e 26 del Codice Privacy.
1) Finalità’ del trattamento
I dati personali forniti dal Contraente, o comunque acquisiti da Filo diretto Assicurazioni S.p.A. presso terzi, anche con riferimento ai dati sensibili di cui agli art.4 comma 1 lett. d) ed art.26 del Codice Privacy , sono trattati dall’Impresa e/o dai suoi incaricati, per le seguenti finalità:
a) svolgimento della propria attività in esecuzione, gestione, conclusione, adempimento, dei rapporti precontrattuali e contrattuali, per fornire l’assistenza richiesta, nonché per l’espletamento delle attività strettamente connesse, quali liquidazione dei sinistri, attinenti all’attività assicurativa svolta dall’ Impresa che è autorizzata ai sensi di legge;
b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, disposizioni emanate da autorità ed organi di vigilanza e controllo;
c) per lo svolgimento di attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla società e dal Gruppo Filo diretto, invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso, a tal fine, sia agli strumenti di comunicazione tradizionali, quali ad esempio la posta cartacea e chiamate con l’intervento dell’operatore, sia a quelli automatizzati ai sensi dell’art. 130, c. 1 e 2 del Codice Privacy, quali ad esempio chiamate senza l’intervento dell’operatore, e-mail, telefax, mms, sms ecc.
d) Per la verifica della soddisfazione degli utenti e per l’analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti.
2) Modalità del trattamento
Il trattamento in oggetto è svolto secondo le modalità previste dal Codice Privacy, anche a mezzo di strumenti informatici e automatizzati, in via non esaustiva attraverso operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, raffronto, utilizzo, interconnessione, consultazione, comunicazione, cancellazione, distruzione, blocco dei dati, secondo principi di tutela della sicurezza/protezione, accessibilità, confidenzialità, integrità.
Gli stessi dati sono trattati e detenuti nei termini di quanto obbligatoriamente previsto dalla legge, nei limiti e per le modalità dalla stessa specificate.
Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e dai soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, delegati in qualità di incaricati/responsabili della stessa Impresa e/o soggetti strettamente connessi al funzionamento della stessa e/o all’espletamento delle attività contrattualmente previste e richieste dal Contraente (oltre a quanto precisato al punto 4). I dati non sono soggetti a diffusione. I dati potranno essere trasferiti all’estero, nel mondo intero.
3) Conferimento dei dati
a) Il conferimento dei dati personali relativi al Contraente, (anche eventualmente di natura sensibile) è necessario per la conclusione e gestione del contratto e per la migliore esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché per l’espletamento delle attività strettamente connesse all’adempimento di tali prestazioni, oltre che alla gestione e liquidazione dei sinistri.
b) Il conferimento dei dati può essere obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria.
L’eventuale rifiuto del consenso espresso al trattamento dei dati di cui ai punti a) e b) comporta l’impossibilità di concludere o dare esecuzione al contratto e/o di eseguire le prestazioni contrattualmente previste.
c) Il conferimento dei dati personali a fini di informazione e promozione commerciale dei servizi e delle offerte dell’Impresa è facoltativo e non comporta conseguenze in ordine al rapporto contrattuale.
4) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati
I dati potranno essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1a) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità - in Italia e all’estero, all’Impresa o a società del Gruppo Filo diretto, soggetti esterni alla catena distributiva dell’Impresa che svolgono attività connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, quali corrispondenti, organismi sanitari, personale medico e paramedico, personale di fiducia, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, broker, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, Sim, legali, periti e autofficine, società di servizi cui siano affidate la gestione, la liquidazione e il pagamento dei servizi, società di consulenza aziendale, consulenti, studi professionali, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, enti di gestione di dati e servizi, società di factoring e di recupero crediti, enti ed organismi che effettuano attività di gestione elettronica dei dati e di mezzi di pagamento, società che svolgono attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, servizi di archiviazione della documentazione e società specializzate in servizi di data entry, fornitura di servizi informatici, servizi di gestione amministrativa e contabile, mediante soggetti incaricati dall’Impresa.
Gli stessi dati potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 b) a soggetti cui la comunicazione è per legge obbligatoria, nei limiti e per le finalità previste dalla stessa legge, organi pubblici e organi di vigilanza, soggetti pubblici e privati cui sono demandate ai sensi della normativa vigente funzioni di rilievo pubblicistico, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo e quindi, a titolo di esempio, ANIA, IVASS, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza dei fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale od altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (es. Ufficio Italiano Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione).
I dati potranno poi essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 c) e 1 d) a società del Gruppo Filo diretto (società controllanti, controllate e collegate anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a incaricati del Gruppo Filo diretto.
5) Diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali (art. 7 del Codice Privacy)
L’art. 7 del Codice Privacy conferisce al Contraente specifici diritti tra cui quello di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati presso l’Impresa o presso i soggetti ai quali vengono comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, nonché il loro utilizzo; il Contraente ha altresì diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e per fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario.
L’opposizione al trattamento dei dati per finalità commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla società e dal Gruppo Filo diretto di cui al punto 1 c) espressa in relazione al trattamento effettuato mediante l’utilizzo degli strumenti di comunicazione automatizzati si estende anche al relativo trattamento mediante gli strumenti di comunicazione tradizionali.
Per l’esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente a Filo diretto Assicurazioni
S.p.A. con sede in Xxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX).
6) Titolare del trattamento
Titolari del trattamento sono Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Paracelso 14 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) nella persona del legale rappresentante, e ciascuna delle società del Gruppo Filo diretto che effettuano il trattamento in via automatica con diretta responsabilità.
Condizioni di Assicurazione Amitour Mod. 6001-001 (ed. 2010-09) – Ultimo aggiornamento 30/09/2010
“Unipol Viaggi Protetto” In collaborazione con la Centrale Operativa di Garanzie Prestate: Ritardo Partenza Rischio Zero | VIAGGI RISCHIO ZERO |
Il presente documento contiene un estratto delle condizioni di assicurazione della polizza N° 100004891 sottoscritta dal OLYMPIA VIAGGI che deve essere consegnato agli Assicurati. L’operatività del presente documento è subordinata alla legge italiana e al rispetto delle norme di applicazione della polizza. |
GLOSSARIO | Passeggero: soggetto trasportato a bordo di aeromobile. Periodo assicurativo: periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa. Polizza: il documento, sottoscritto dalla Società e dal Contraente, che prova l’Assicurazione. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società secondo quanto previsto in Polizza. Primo mezzo: il mezzo di trasporto che effettua la prima tratta qualora il viaggio dovesse prevedere più tratte per il raggiungimento della prima destinazione. Ricovero: la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura. Rischio: probabilità che si verifichi un sinistro. Scoperto: importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in percentuale del danno indennizzabile. Sinistro: il singolo fatto/avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell’Assicurazione e che determina la richiesta di Assistenza o di Garanzia, l’ indennizzo del danno subito o il risarcimento dei danni arrecati e che rientra nei termini di Polizza. Società: Unipol Assicurazioni S.p.A. Tessera ''Unipol Viaggi Protetto'': il documento, riportante le condizioni di assicurazione - debitamente numerato - redatto in formato cartaceo od elettronico e rilasciato all’Assicurato prima della partenza. Viaggio: il viaggio, il soggiorno, la locazione, come risultante dal relativo contratto o altro valido titolo o documento di viaggio. Viaggio Iniziato: l’intervallo di tempo che decorre dal momento in cui l’Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente convenuto e termina al completo espletamento dell’ultimo servizio previsto dal contratto stesso. | Xxxxxxxx stesso, che lo hanno visitato prima o anche dopo il Sinistro. Limitazione Di Responsabilità - La Società non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza. Esclusione Di Compensazioni Alternative - Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Rinvio Alle Norme Di Legge - Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della Legge Italiana. Limiti Di Sottoscrizione - Salvo patto contrario non è consentita l’attivazione di più polizze a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i massimali o prolungare il periodo di copertura in corso. Viaggi Incoming - Per gli Assicurati non residenti in Italia, agli effetti delle Garanzie e delle Prestazioni della presente Assicurazione si conviene di sostituire al termine “Italia” il Paese di residenza degli Assicurati. Diritto Di Surroga - La Società si intende surrogata fino alla concorrenza della somma liquidata in tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso. Inizio e Termine Delle Garanzie - La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d'iscrizione al viaggio e termina nel momento in cui l’Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente convenuto. Le altre Garanzie/Prestazioni iniziano al momento e nel luogo previsti dalla scheda di iscrizione/programma dell’ Operatore Turistico, e terminano al momento del completo espletamento dell’ultima formalità prevista dal contratto stesso, e comunque con il massimo di 45 giorni dalla data di inizio del viaggio. |
Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati: Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile. Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Atto di Terrorismo: azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa. Calamità Naturali: alluvioni, inondazioni, terremoti, maremoti, uragani, trombe d’aria ed altri fenomeni naturali aventi carattere di eccezionalità, che producano gravi danni materiali oggettivamente constatabili e documentati o siano identificati come tali da organismi internazionalmente riconosciuti. Connecting time: l’intervallo di tempo stabilito dalle Società aeroportuali e dai vettori aerei, intercorrente fra l’orario di atterraggio e la partenza del volo successivo necessari per raggiungere la destinazione. Contraente: l’Operatore Turistico che stipula l’Assicurazione a favore degli Assicurati e ne assume i relativi oneri. Destinazione: la località riportata sul contratto di viaggio/estratto conto di prenotazione dell' Operatore Turistico Contraente di polizza come meta del soggiorno o la prima tappa in caso di viaggio che preveda un pernottamento. Evento: il verificarsi del fatto dannoso che determina uno o più sinistri. Fascicolo Informativo: l’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa Privacy. Franchigia: importo che rimane a carico dell’Assicurato espresso in cifra che viene detratta dall’importo del danno indennizzabile. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo. Massimale/Somma Assicurata: la somma massima, stabilita nella Polizza, per la quale la Società si impegna a prestare la Garanzia e/o l'Assistenza a favore di ciascun Assicurato, per uno o più sinistri avvenuti durante il viaggio. Overbooking: sovraprenotazione dei posti disponibili per un servizio turistico (es. vettore aereo, hotel) rispetto alla effettiva capacità/disponibilità. Operatore Turistico: tour operator (anche “T.O.”), agenzia di viaggi, hotel, compagnia di navigazione aerea o altro operatore legalmente riconosciuto ed autorizzato alla prestazione di servizi turistici. | ||
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE | ||
Altre Assicurazioni - Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente polizza indicandone le somme assicurate. In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile. Relativamente alle prestazioni di Assistenza, nel caso in cui richiedesse l’intervento di altra impresa, le prestazioni previste dalla Polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione. Segreto Professionale - L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti della Società i medici eventualmente investiti dell'esame del | ||
ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI | ||
Quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole Garanzie/Prestazioni la Società non è tenuta a fornire Garanzie/Prestazioni per tutti i sinistri provocati o dipendenti da: a) dolo o colpa grave dell’ Assicurato; b) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; c) terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; d) svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, |
sports aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
e) malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
f) turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuropsichiatriche, stati d‘ansia, stress o depressione, stati di malattia cronica o patologie preesistenti all’inizio del viaggio;
g) viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;
h) viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale.
Sono inoltre escluse:
i) le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse, tranne nel caso dette spese siano sostenute da Enti od Autorità pubbliche e comunque entro il limite massimo di Euro 1.500,00;
j) le Prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impossibile l’assistenza;
k) le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e campionari;
l) le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
m) le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;
n) le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla Società oltre i termini contrattualmente stabiliti;
o) le Garanzie/Prestazioni di qualunque genere, conseguenti a sinistri avvenuti in occasione di mancata osservanza delle norme di cui alla legge n. 269 del 1998 “contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”.
SEZIONE RITARDO PARTENZA
La Società indennizza l’Assicurato nel limite di Euro 77,00, se, in conseguenza di qualsiasi motivo, il “primo mezzo” di trasporto (o uno dei mezzi, qualora il viaggio dovesse prevedere più tratte) previsto dal contratto di viaggio dovesse partire con un ritardo superiore alle 8 ore, rispetto all’orario indicato nel biglietto di viaggio oppure nell’ultimo foglio di convocazione/programma trasmesso dal Contraente.
Art. 02 - ESCLUSIONI
Ad integrazione e parziale modifica delle Esclusioni comuni a tutte le garanzie delle “Condizioni Generali di Assicurazione” , del Fascicolo Informativo, sono esclusi dalla garanzia i ritardi causati da:
1. overbooking;
2. eventi conosciuti con un anticipo di almeno 2 giornate lavorative rispetto alla partenza del viaggio organizzato;
3. insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all’organizzatore del viaggio e/o ai fornitori di servizi;
4. xxxx e colpa con previsione dell’organizzatore del viaggio e del passeggero;
5. infortunio e malattia;
6. mancate coincidenze dei mezzi di trasporto dovute alla non osservanza dei “connecting time”;
7. annullamento da parte del Tour Operator anche in conseguenza di un evento assicurato.
ART.03 – COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’assicurato entro 15 giorni dalla data del rientro, ha l’onere di informare per iscritto, o a mezzo mail all’indirizzo
xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx o a mezzo telefax al n° 0332/232951
Olympia Viaggi T.O. S.p.a.
Xxxxxx Xxx Xxxxxxx N°6 – 00000 - Xxxxxx (XX), allegando la documentazione attestante il verificarsi dell’evento che si denuncia.
SEZIONE RISCHIO ZERO ART. 01 - OGGETTO DELLA GARANZIA
Se, in conseguenza di eventi fortuiti e casi di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi atmosferici catastrofali
(cicloni, inondazioni, terremoti, ecc.), eventi sociopolitici (scioperi, atti terroristici, guerre, colpi di stato, ecc.), condizioni atmosferiche avverse
che impediscano il regolare svolgimento dei servizi turistici, e:
A. Si renda necessaria a destinazione raggiunta la modifica del viaggio rispetto a come era stato programmato la società rimborsa:
a. Il costo della parte di viaggio non usufruita (quota individuale di partecipazione divisa per le notti di durata del viaggio e moltiplicato per le
giornate di viaggio perse) in casi di rientro anticipato;
b. Il costo ragionevolmente sostenuto dal Contraente o dagli Assicurati per l’organizzazione di servizi turistici alternativi a quelli previsti dal
contratto e/o per l’organizzazione di servizi di riprotezione. Sono esclusi i costi che devono restare a carico dei fornitori dei servizi turistici.
Art. 02 - ESCLUSIONI
Ad integrazione delle “Esclusioni comuni a tutte le Sezione” delle "Condizioni Generali di Assicurazione" sono
esclusi dalla garanzia gli esborsi causati da:
1. overbooking;
2. eventi conosciuti con un anticipo di almeno 2 giornate lavorative rispetto alla partenza del viaggio organizzato;
3. insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all’organizzatore del viaggio e/o ai fornitori di servizi;
4. xxxx e colpa con previsione dell’organizzatore del viaggio e del passeggero;
5. infortunio e malattia;
6. mancate coincidenze dei mezzi di trasporto dovute alla non osservanza dei “connecting time”;
7. annullamento da parte dell’ Operatore Turistico anche in conseguenza di un evento assicurato.
ART. 03 - MASSIMALI
Le garanzie vengono prestate fino alla concorrenza del costo del viaggio e comunque per una somma non superiore a Euro 1.500,00 per ciascun Assicurato, fermo il limite massimo di Euro 250.000,00 per uno o più sinistri accaduti nel medesimo anno assicurativo.
ART. 04 – COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’assicurato entro 15 giorni dalla data del rientro, ha l’onere di informare per iscritto, o a mezzo mail all’indirizzo
o a mezzo telefax al n° 0332/232951
Olympia Viaggi T.O. S.p.a.
Xxxxxx Xxx Xxxxxxx N°6 – 00000 - Xxxxxx (XX), allegando la documentazione attestante il verificarsi dell’evento che si denuncia.
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
Nota informativa al Contraente
La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per sottoscrivere l’assicurazione prescelta con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.
Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall’ISVAP sulla base delle norme emanate a tutela del Consumatore dell’Unione
Europea per il settore delle assicurazioni contro i danni e recepite nell’ordinamento italiano con Decreto Legislativo del 17 settembre 2005
n°209.
Denominazione sociale, forma giuridica dell’ Impresa e Sede Legale
L’impresa assicuratrice è UNIPOL Assicurazioni
S.p.A. Via della Unione Europea, 3/B – 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX) – Italia, impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni (art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966) e soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxxx – Italia.
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
Legislazione Applicabile Al Contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa, salvi i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni
specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano.
UNIPOL Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto che sarà stipulato la legge Italiana.
Prescrizione Dei Diritti Derivanti Dal Contratto
Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile i diritti dell’Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si
prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento
all’Assicurato o ha promosso contro di questi azione.
Reclami In Merito Al Contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto direttamene alla Società, indirizzandoli a: UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A. Reclami
Assistenza Clienti Via dell’Unione Europea 3/B - 00000 - Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX) Telefono 00 00000000 (da lunedì a giovedì - ore 9,00 /12,30 e venerdì ore 9,00/12,00) Fax 00 00000000
e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 – Xxxx, telefono 00 000000.
I reclami indirizzati all’ISVAP devono contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un’impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:
- all’ISVAP, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone
notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;
Avvertenza La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo. |
- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell’impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito xxxx://xxx.xx.Xxxxxx.xx/xxx-xxx), richiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali. Nel caso in cui le Parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione di un altro Stato, l’Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta ed in tal caso l’Isvap si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l’Autorità competente ed il Cliente stesso.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 196/2003 |
Codice In Materia Di Protezione Dei Dati Personali
Gentile Cliente
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Quali Dati Raccogliamo
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di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti ci fornite; tra questi ci sono anche dati di natura sensibile (idonei a rivelare il Suo stato di
salute), indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.
Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il rilascio della polizza e la gestione dell’attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge od in base alle disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza di settore. In assenza di tali dati non saremmo in grado di
fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio.
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Come Trattiamo I Suoi Dati
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(xxx.xxxxxxxx.xx), entrambe con sede in Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx.
Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché per conoscere l’elenco delle categorie di soggetti ai quali comunichiamo i dati e l’elenco dei Responsabili, potrà consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o rivolgersi al Responsabile per il riscontro agli interessati presso UNIPOL Assicurazioni S.p.A. al recapito sopra indicato, e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.