ACCORDO PER L’ADOZIONE DELLA POLITICA D’INVESTIMENTO RELATIVA ALLA SEZIONE SPECIALE “TURISMO” DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 100, LETTERA A), DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662
Ministero del Turismo Ministero dello Sviluppo economico
ACCORDO PER L’ADOZIONE DELLA POLITICA D’INVESTIMENTO RELATIVA ALLA SEZIONE SPECIALE “TURISMO” DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 100, LETTERA A), DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662
VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility o “RRF”) ("Regolamento RRF")
VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione Europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19 (il "Regolamento per la ripresa")
VISTA la Decisione di Esecuzione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia e relativo allegato modificato;
CONSIDERATE, in particolare, le finalità dell’investimento per il “Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI turismo (Sezione speciale “turismo” del Fondo di Garanzia per le PMI)”, e la relativa milestone M1C3-24 relativa all’adozione della politica di investimento per il Fondo;
VISTO l’art. 2 del decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 che istituisce una «Sezione Speciale Turismo» nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
il Ministero del Turismo
rappresentato dal Segretario Generale, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
e il Ministero dello Sviluppo economico
rappresentato dal Direttore Generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
ADOTTANO
la Politica d’investimento allegata al presente accordo, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, relativa alla Sezione Speciale “Turismo” del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Firmato digitalmente da
xxxxxxx xxxxxx
CN = xxxxxxx xxxxxx
XXXXXXXX XXXXXXXX 11.02.2022
11:30:56 UTC
Fondo di garanzia per le PMI
Sezione Speciale Turismo
Visto il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility o “RRF”) ("Regolamento RRF") e il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione Europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19 (il "Regolamento per la ripresa"), e la DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia e relativo allegato modificato, Il Ministero del Turismo intende affidare a MCC la gestione delle risorse finanziarie provenienti dall'RRF, nell'ambito delle finalità dell’investimento del PNRR, misura M1C3.4 (Turismo 4.0), investimento 4.2 – Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche, Politica di investimento per il Fondo Nazionale del Turismo.
In attuazione di quanto previsto dal decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152 nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una sezione speciale, denominata “Sezione Speciale Turismo”, finalizzata ad agevolare l’accesso al credito da parte delle imprese alberghiere, delle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, nonché, i giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico. Ai fini dell’operatività della Sezione Speciale Turismo sono ammissibili le operazioni finanziarie a favore delle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all'aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici con codice ATECO 2007 di cui all’allegato 1.
Modalità di intervento
Le garanzie sono concesse sulla base delle seguenti disposizioni:
▪ la garanzia è concessa a titolo gratuito;
▪ l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
▪ sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499;
▪ la percentuale di copertura della garanzia diretta è determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Successivamente alla scadenza della predetta disciplina, la percentuale di copertura della garanzia diretta è fissata nella misura massima del 70% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria;
▪ la percentuale di copertura della riassicurazione è determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 23 del 2020. Successivamente alla scadenza della predetta disciplina, la percentuale di copertura della riassicurazione è fissata nella misura massima dell'80% dell'importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%;
▪ le suddette percentuali di copertura della garanzia diretta e della riassicurazione possono essere incrementate rispettivamente fino all’80% e al 90%, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del 26 gennaio 2012 e s.m.i.;
▪ non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 marzo 2017;
▪ per le operazioni di investimento immobiliare la garanzia può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
▪ la garanzia può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate con l'erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre tre mesi. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicato, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;
▪ sono ammissibili i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, a condizione che:
o il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
o il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.
Valutazione dei soggetti beneficiari e delle operazioni finanziarie
La concessione delle garanzie deve avvenire sulla base di una procedura di valutazione delle imprese turistiche e dei finanziamenti o portafogli di finanziamenti ammissibili. La procedura dovrà individuare almeno 11800 imprese turistiche e verificare che:
• le imprese rispondano ai criteri definiti nel paragrafo precedente al secondo capoverso;
• i finanziamenti o i portafogli di finanziamenti su cui possono essere rilasciate le garanzie per le PMI siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) e come stabilito negli orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU (2021/C 280/01), mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale. Affinché le operazione selezionate siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), la selezione prevede; b) escludere dall'ammissibilità il seguente elenco di attività e attivi: i) attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; ii) attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; e iv) attività e attivi in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente.
• i finanziamenti o i portafogli di finanziamenti su cui possono essere rilasciate le garanzie per le PMI siano volti ad assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore, nonché a:
o investire nell'innovazione della catena di approvvigionamento;
o investire nella sicurezza e nella sostenibilità ambientale;
o investire nella digitalizzazione per accelerare l'innovazione/trasformazione digitale;
o sostenere il miglioramento della qualità dei servizi e la riqualificazione delle strutture ricettive;
o promuovere le aggregazioni e la creazione di reti di imprese.
La garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, MODELLO
DI VALUTAZIONE AI FINI DEL CALCOLO DELLA PROBABILITA’ DI INADEMPIMENTO DEI SOGGETTI BENEFICIARI
FINALI, delle DISPOSIZIONI OPERATIVE del Fondo Di Garanzia Legge 662/1996, art 2 comma 100 lettera a, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo ed è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come
esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, purché la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020.
Il Consiglio di gestione riceverà opportune informazioni riguardanti la conformità ai criteri di eleggibilità dei Destinatari, incluso il rispetto degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) e come stabilito negli orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU (2021/C 280/01),. Qualora questi non siano stati rispettati la garanzia prestata sarà inefficace.
Garanzie su portafogli di finanziamenti
La Sezione speciale Turismo può rilasciare garanzie su portafogli di finanziamenti nel rispetto delle modalità di intervento della Sezione e sulla base dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 14 novembre 2017. Nell’ambito delle garanzie su portafogli di finanziamento, la Sezione Speciale Turismo interviene secondo le seguenti modalità:
▪ garanzia diretta, ossia rilasciando la garanzia sul portafoglio di finanziamenti in favore del soggetto finanziatore, responsabile dell’erogazione dei finanziamenti ai soggetti beneficiari e della strutturazione e gestione del portafoglio di finanziamenti;
▪ controgaranzia, ossia rilasciando la garanzia in favore di un confidi, garante del soggetto finanziatore, con il quale il confidi medesimo collabora per la strutturazione e gestione del portafoglio di finanziamenti.
L’intervento è attuato attraverso il rilascio di una garanzia a copertura di una quota non superiore all’80%
della tranche junior del portafoglio di finanziamenti, fino a un limite massimo di intervento:
o del 7,0% dell’ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero,
o del 8,0% dell’ammontare del portafoglio di finanziamenti, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti
Dotazione finanziaria
La Sezione Speciale Turismo, ai sensi del comma 1, art. 2 del DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021, n. 152 ha una dotazione di 358 milioni di cui: 100 milioni di euro per l'anno 2021, 58 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Una riserva del 50% è dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.
Xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXXX Xxxx. Xxxxxxx XXXXXX
Dirigente generale DGIAI Segretario Generale Ministero dello sviluppo economico Ministero del turismo
Allegato 1 – Codici ATECO 2007 ammissibili alla Sezione Speciale Turismo
ATECO 2007 | Descrizione |
49.31 | Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane (autobus scoperti parte di essi) |
49.39.01 | Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano (da limitare a impianti risalita turistici) |
55.10.00 | Alberghi |
55.20.10 | Villaggi turistici |
55.20.20 | Ostelli della gioventù |
55.20.30 | Rifugi di montagna |
55.20.40 | Colonie marine e montane |
55.20.51 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence |
55.20.52* | Attività di alloggio connesse alle aziende Agricole |
55.30.00 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte |
55.90.20 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero |
79.10.00 | Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator |
79.11.00 | Attivita' delle agenzie di viaggio |
79.12.00 | Attivita' dei tour operator |
79.90.00 | Altri servizi di prenotazione e attività connesse |
79.90.2 | Attivita' delle guide e degli accompagnatori turistici |
79.90.19 | Altri servizi di prenotazione e altre attivita' di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca |
79.90.11 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento |
82.30.00 | Organizzazione di convegni e fiere |
84.13.8 | Regolamentazione degli affari e servizi concernenti il turismo |
85.59.30** | Scuole e corsi di lingua |
91.03.00 | Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili |
91.04.00 | Attivita' degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali |
93.21.00 | Parchi di divertimento e parchi tematici |
93.29.20 | Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali |
93.29.90 | Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca |
96.04.20 | Stabilimenti termali |
96.09.05*** | Organizzazione di feste e cerimonie |
* Codice ATECO 55.20.52 e 55.23.5 (codice ATECO 2002), come secondario di un codice ATECO prevalente
rientrante nel settore dell’agricoltura
** limitatamente ai corsi di lingua organizzati nell’ambito dei viaggi di studio
*** limitatamente alle agenzie di animazione per il settore turistico