DANNI AI VEICOLI
CAPITOLATO NORMATIVO PER LA COPERTURA DEI
DANNI AI VEICOLI
utilizzati per missioni e adempimenti di servizio o di mandato e non appartenenti all’ Ente
del
Consorzio di Bonifica Veronese
(Provincia di Verona)
Le informazioni contenute all’interno del presente documento sono di carattere riservato.
Pertanto, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30.06.2003 nr. 196 l’intero documento, e parte di esso non potranno, in alcun caso essere consegnati a terzi, in particolare a qualsivoglia organizzazione del settore assicurativo o di brokeraggio senza il nostro preventivo accordo.
SEZ. 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art. 1 - DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Accessorio: | L’ installazione stabilmente fissata al veicolo, non costituente normale dotazione di serie o non rientrante nel novero degli optionals. |
Assicurato | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione. |
Assicurazione | Il contratto di assicurazione. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Cose assicurate | Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati |
Contraente | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Degrado: | Il deprezzamento dovuto all’ età o allo stato di conservazione del veicolo. |
Franchigia: | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Optional: | L’ installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino. |
Polizza | Il documento che prova l'assicurazione. |
Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Primo Rischio Assoluto | La somma massima dovuta dall'Assicuratore, in caso di sinistro, qualunque sia il valore complessivo delle cose assicurate, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del C.C. |
Rischio | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Scoperto | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Società | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici e/o le Agenzie presso le quali risulta assegnata la polizza. |
Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Valore a Nuovo | Il prezzo del veicolo desumibile dalla fattura d’acquisto |
Valore Commerciale | Il valore del veicolo determinato in base al deprezzamento rispetto all’anno di prima immatricolazione |
Veicolo: | ogni macchina di qualsiasi specie, secondo la nozione di cui all'art. 46 ed in particolare alle classificazioni di cui agli artt. 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59 del D.Lgs. 30.04.92 n.285, aggiornato con il D.Lgs. 10.09.93 n.360 (Codice della Strada). |
Art. 2 – Descrizione dell’attività e del rischio – Veicoli Assicurati.
(a titolo esemplificativo ma non limitativo).
L’assicurazione vale per il veicolo – non di proprietà della Contrante – utilizzato dal Direttore Generale e da ogni singolo Componente del Consiglio di Amministrazione.
L’assicurazione vale esclusivamente per i rischi assicurati avvenuti durante l’uso di veicoli per ragioni di servizio.
Il Consorzio, ente di diritto pubblico economico – ai sensi dell’art. 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell’art. 3 della legge regionale 8 maggio 2009,
n. 12 recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio” ha sede in Verona.
Il Consorzio esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali con particolare riferimento alla bonifica e all’irrigazione, alla difesa del suolo e dell’ambiente, alla tutela della qualità delle acque e alla gestione dei corpi idrici, nonché alla protezione civile
SEZ. 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio con effetto immediato rispetto alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso previsto dall'art. 1897 C.C.
La Società corrisponderà, al netto dell’imposta, la quota di premio pagata e non consumata, a scelta del Contraente, immediatamente oppure in occasione della scadenza dell’annualità di premio.
La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio così pure le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione dell’assicurazione o durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto di indennizzo, né riduzione dello stesso sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute senza dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui le circostanze si sono verificate. Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito in precedenza i soggetti assicurati con la presente polizza di assicurazione.
Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori.
Il Contraente deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.
Art.3 - Durata del contratto
L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni 2 con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2021 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2023.
L’assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.
L’Ente contraente si riserva la facoltà di affidare la ripetizione di servizi analoghi, per una durata di 24 mesi, previa adozione di apposito atto. Questa disposizione
non è operante nel caso in cui la Società si sia avvalsa della facoltà di recesso annuo, o a seguito di recesso per sinistro, previste nella presente polizza.
È inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società, alla scadenza del contratto, una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza. Tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 180 giorni complessivamente
Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all’art. 1901 Cod. Civ., entro 60 giorni dalla sopracitata data.
In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l’effetto dell’assicurazione decorrerà dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
La deroga di cui al primo comma della presente norma deve intendersi operante ed efficacie anche per ogni eventuale appendice correlata alla polizza originaria.
I premi devono essere pagati direttamente all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società Assicuratrice.
Art.5 - Recesso a seguito di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dello stesso, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata.
Tale recesso avrà comunque effetto dalla prima scadenza ricorrente, successiva alla comunicazione di preavviso
Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al primo comma del presente articolo, il Contraente potrà richiedere alla Società di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, essa avesse in essere con il Contraente stesso mediante preavviso scritto da inviarsi almeno un mese prima della scadenza del periodo assicurativo in corso.
Art.6 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art.7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), PEC od altro mezzo comunque idoneeo a comprovare data e contenuto indirizzata all’ Agenzia o alla Società alla quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 8 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 9 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.
Art.10 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.11 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 90 giorni antecedenti, così articolato:
1. entro 90 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nel caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati, i sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:
a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva;
b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento;
c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento;
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
• la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa;
• rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate
Art. 12 – Clausola intermediari
Alla Società Acros Srl Studio di Brokeraggio Assicurativo, con sede a Verona in Xxx
X. Xxxxxxx, 00, è affidata la gestione e l'esecuzione del presente contratto di assicurazione.
Tutte le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall’una all’altra Parte, anche ai fini dell’Articolo 1913 del Codice Civile.
Si conviene altresì che, il pagamento dei premi dovuti alla Società, potrà essere effettuato dalla Contraente tramite il Broker, con effetto liberatorio per la Contraente ai sensi dell’Articolo 1901 del Codice Civile.
Nell’ipotesi di cui sopra, la Società delega quindi esplicitamente il Broker, all’incasso del premio, in ottemperanza a quanto previsto dall’Articolo 118 del D. Lgs.209/2005 e con gli effetti, per la Contraente, previsti al 1° comma del medesimo articolo; l’opera del Broker potrà essere remunerata dalle società aggiudicatarie, secondo consuetudine di mercato senza alcun onere diretto e/o indiretto, ne maggiori spese per la Contraente, sulla base degli accordi in essere o che interverranno tra Società e Broker.
La Società aggiudicataria si impegna pertanto a non includere nei caricamenti del premio stabilito in polizza, commissioni od emolumenti inerenti il presente contratto e alla sua successiva gestione riguardanti qualunque intermediario, in qualunque forma o modo.
Art.13 - Coassicurazione e delega (ove prevista) – Estratto Unico.
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto.
La Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.
Pertanto, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.
La Delegataria è anche incaricata alle Coassicuratrici dell’esazione dei premi o d’ importi comunque dovuti all’ Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.
Art. 14 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 delle Legge 13/08/2010 n. 136, successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento del servizio assicurativo
Art.15 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 16 – Trattamento dei dati
Ai sensi della Legge 196/03 e del Regolamento Europeo 2016/679, le parti consentono il trattamento dei dati personali inerenti alla presente polizza, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 17 – Disposizione finale
Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme riportate nel presente normativo, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate su ogni altro documento utilizzato dalla Società.
SEZ. 3 – NORME CGE REGOLANO L’ASSICUIRAZONE
Art. 1 Rischio assicurato.
La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che poi seguono, i danni materiali e diretti subiti dall’ assicurato – anche se derivanti da colpa grave del medesimo – per il danneggiamento o la perdita del veicolo assicurato (comprese le parti accessorie, gli optionals).
L’ assicurazione comprende i danni ad impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti all’uso cui i veicoli sono destinati, compresi gli accessori fono- audio-visivi.
Art. 2 Operatività della garanzia.
La garanzia è operante per i seguenti eventi:
▪ incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione;
▪ furto, e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo assicurato nella esecuzione od in conseguenza di tale reato o nel tentativo di commetterlo, nonché i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione successiva agli stessi;
▪ guasti/danni accidentali, ovvero i danni al veicolo procurati dalla collisione con altri veicoli, urto contro qualsiasi ostacolo, ribaltamento, uscita di strada;
▪ rottura cristalli, dovuti a qualsiasi causa;
▪ eventi naturali, intendendosi per tali a titoli esemplificativo eventi atmosferici in genere, trombe d’ aria, uragani, tempeste, alluvioni, allagamenti, inondazioni, grandine, neve, ghiaccio, smottamenti, frane, valanghe, slavine, terremoti…;
▪ eventi sociopolitici, intendendosi per tali a titoli esemplificativo i tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, atti di vandalismo.
Art. 3 Estensione dei danni ai beni trasportati.
L’assicurazione deve intendersi estesa ai danni subiti dai beni trasportati sul mezzo di trasporto assicurato, esclusivamente se verificatisi congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.
In deroga ad ogni diversa pattuizione contrattuale, l’anzidetta estensione è prestata con il limite di indennizzo di euro 1.000,00 per sinistro.
Restano in ogni caso esclusi dalla presente estensione i seguenti beni: oggetti preziosi, gioielli, pellicce, denaro e titoli di credito in genere.
Art. 4 Estensione Territoriale.
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città di Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell’Unione Europea, nonché, per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell’Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Svizzera, del Liechtenstein, della Croazia e della Repubblica di Cipro.
L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde da chiunque rilasciata, non siano barrate ad esclusione sempre e comunque di Marocco e Albania.
Art. 5 Esclusioni.
L’assicurazione non comprende i danni:
▪ avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari e invasioni, nonché di sviluppo di energia nucleare o di radioattività;
▪ provocati od agevolati dolosamente dal Contraente e/o dall’ assicurato o dalle persone di cui essi debbono rispondere a norma di legge;
▪ verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare, competizioni sportive e relative prove.
L’assicurazione non è inoltre operante:
▪ se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare abilitazione ala guida;
▪ se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanza stupefacenti.
Art. 6 Assicurazione nella Forma a Primo Rischio Assoluto.
L’ assicurazione è prestata nella forma “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO” fino alla concorrenza di Euro 30.000,00= per ciascun veicolo assicurato.
Fermo il suindicato limite, l’importo del danno calcolato in base alla predetta condizione non potrà essere superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
SEZ. 4 – GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 1 Denuncia dei Sinistri – Obblighi del Contraente.
In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando il proprio competente ufficio ne sia venuto a conoscenza, riportando la seguente documentazione:
▪ attestazione del Contraente che il sinistro è avvenuto in occasione di missione o adempimento di servizio preventivamente autorizzato;
▪ dichiarazione dell’interessato, il quale risponderà di eventuali dichiarazioni non veritiere, dalla quale risulti il soggetto proprietario del veicolo e che contenga una descrizione del fatto e l'indicazione del luogo, data ed ora dell'evento, nonché degli eventuali testimoni presenti e contenga inoltre ogni altro elemento utile a consentire la più ampia ricostruzione del sinistro.
Alla denuncia dovranno far seguito, ogni eventuale altra notizia, documenti, atti giudiziari relativi al sinistro.
Limitatamente ai danni da Furto, Rapina ed Eventi Socio-Politici, Il Contraente e/o l’Assicurato dovranno presentare denuncia al’ Autorità competente trasmettendone copia alla Società.
In caso di furto verificatosi in Stato estero, l’Assicurato oltre alla denuncia presentata all’ Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia anche all’ Autorità Italiana.
Art. 2 Esagerazione Dolosa del danno.
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 3 Procedura per la valutazione del danno.
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure a richiesta di una delle Parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 4 Determinazione – Valutazione del Danno. Danno Totale:
In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale del Mezzo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia rispettivamente indicati in polizza.
Ferma la franchigia ed il massimo indennizzo, in caso di perdita totale del Mezzo la Società rimborserà all'Assicurato:
• il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione;
• il valore più elevato riportato nei listini Eurotax o listino equivalente, nella relazione di stima indicata all’art. 3, successivamente ai primi 12 mesi.
Danno Parziale:
In caso di danno parziale l’indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l’avvertenza che il valore dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del Mezzo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%. Limitatamente ai sinistri avvenuti entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, l’importo del danno sarà calcolato sulla base del valore a nuovo dell’mezzo e di tutte le sue parti.
L’indennizzo viene determinato senza tenere conto del degrado per uso e vetustà (salvo quanto riportato al punto precedente) e senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del C.C., sulla base del valore commerciale di acquisto, al momento del sinistro, delle parti del Mezzo danneggiato o distrutto, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia rispettivamente indicati in polizza.
Art. 5 Pagamento dell’Indennizzo.
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia
prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’ articolo “Esclusioni” delle Norme che regolano l’Assicurazione.
Art. 6 Recupero delle cose rubate.
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, Il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.
Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.
In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
Art. 7 Rinuncia al diritto di rivalsa.
La Società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C. rinunciando ad esercitarlo nei confronti degli Assicurati e dei trasportati.
Art. 8 Franchigia.
La liquidazione dell'indennizzo è effettuata con l'applicazione delle franchigie e/o scoperti indicati nello specifico prospetto in calce al presente capitolato d'oneri. Resta convenuto che la Società provvederà in ogni caso alla gestione e liquidazione anche dei danni il cui importo rientri totalmente o parzialmente nella franchigia prevista nel presente capitolato d’ oneri, importo che il Contraente si obbliga a rimborsare alla Società entro 30 (trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta di quest’ultima.
SEZ. 5 – CONDIZIONI AGGIUNTIVE E/O PARTICOLARI
Le Condizioni Generali di Assicurazioni e più precisamente le “Norme che regolano l’assicurazione” sono da intendersi derogate e/o integrate dalle seguenti garanzie aggiuntive e/o particolari:
Art. 1 Esonero Preventiva Denuncia delle Generalità.
Il Contraente è esonerato dall’ obbligo della preventiva denuncia dei dati identificati dei veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali automezzi.
Per identificare tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla dichiarazione del Contraente attestante:
▪ che il veicolo al momento del sinistro era utilizzato per missione e/o adempimenti di servizio;
▪ la data e il luogo della trasferta;
▪ i dati identificativi del veicolo utilizzato;
▪ la percorrenza chilometrica relativa alla trasferta.
La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli in relazione ai quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria, ivi compreso il dato relativo alla percorrenza chilometrica coperta, per missioni e/o adempimenti di servizio, dai veicoli per i quali è prestata l’assicurazione.
Art. 2 Costituzione del Premio – Regolazione Premio.
Il premio dell’assicurazione, comprensivo delle imposte vigenti pro-tempore, viene pattuito come segue:
Euro. | per ciascun chilometro percorso dai veicoli assicurati. |
Il premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo minimo indicato nella scheda di polizza ed è definito alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come riferimento per la determinazione del premio stesso.
A tal fine, entro 120 giorni dal termine di ciascun periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l'ammontare delle variazioni di cui
sopra affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.
Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei
60 giorni successivi al momento in cui il Contraente abbia avuto la relativa appendice dalla Società.
La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od in garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alla ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
SEZ. 6 – SOMME ASSICURATE – FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI
Art.1 - Partite, somme assicurate e calcolo del premio
Partita | Somme Assicurate in euro a P.R.A. | |||
1 | Per singolo Veicolo | 30.000,00= |
PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL PREMIO
Il premio viene anticipato dal Contraente in base a:
- Percorrenza preventiva annua per i veicoli utilizzati.; | XX. 0.000x |
XXXXXXX XXX XXXXXX
Euro | per chilometro percorso |
SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO ANNUO LORDO ANTICIPATO
Premio annuo imponibile | € | .= |
Imposte | € | .= |
TOTALE | € | .= |
Art.2 – Limiti di indennizzo e franchigie per sinistro
Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate siano applicati i relativi limiti per sinistro e l’applicazione di franchigie.
EVENTI/GARANZIE | FRANCHIGIE E SCOPERTI | LIMITI DI INDENNIZZO |
♦ Incendio | NESSUNA | Euro 30.000,00 Per veicolo assicurato. |
♦ Furto – Rapina | NESSUNA | Euro 30.000,00 Per veicolo assicurato. |
♦ Incendio e danni da atti sociopolitici | Euro 150,00 | Euro 30.000,00 Per veicolo assicurato. |
♦ Incendio e danni da eventi naturali | Euro 150,00 | Euro 30.000,00 Per veicolo assicurato. |
♦ Danni accidentali | Scop. 10% min. 150,00 | Euro 30.000,00 Per veicolo assicurato. |
Art. 3 – Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
Art. 4 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
Il Contraente | La Società | |
SCHEDA TECNICA DI POLIZZA
COPERTURA ASSICURATIVA GUASTI Accidentali e RISCHI COMPLEMENTARI.
CONTRAENTE/ASSICURATO
Consorzio di Bonifica Veronese Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 00/x 00000 XXXXXX
C.F.: 93216480231
DURATA CONTRATTUALE - EFFETTO
Anni 2, con effetto dal 31.12.2021
SCADENZA
31.12.2023, senza tacito rinnovo e senza obbligo di disdetta.
RATEIZZAZIONE
Annuale, con scadenza ricorrente alle ore 24.00 di ogni 31.12.
RISCHIO ASSICURATO
Oggetto dell'assicurazione sono i danni materiali e diretti subiti dai veicoli, sofferti durante il loro utilizzo su aree pubbliche o private e per gli scopi di cui al citato articolo e conseguenti a:
▪ incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione;
▪ furto, e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo assicurato nella esecuzione od in conseguenza di tale reato o nel tentativo di commetterlo, nonché i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione successiva agli stessi;
▪ guasti/danni accidentali, ovvero i danni al veicolo procurati dalla collisione con altri veicoli, urto contro qualsiasi ostacolo, ribaltamento, uscita di strada;
▪ rottura cristalli, dovuti a qualsiasi causa;
▪ eventi naturali, intendendosi per tali a titoli esemplificativo eventi atmosferici in genere, trombe d’ aria, uragani, tempeste, alluvioni, allagamenti, inondazioni, grandine, neve, ghiaccio, smottamenti, frane, valanghe, slavine, terremoti;
▪ eventi sociopolitici, intendendosi per tali a titoli esemplificativo i tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, atti di vandalismo.
▪ danni accidentali (collisione con altri veicoli, urto contro qualsiasi ostacolo, ribaltamento, uscita di strada).
VEICOLI ASSICURATI
Sono assicurati i veicoli, non di proprietà della Contraente, utilizzati da:
▪ Componenti del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale.
SOMMA ASSICURATA
Euro 30.000,00 | (la garanzia opera nella forma a primo rischio assoluto in deroga a quanto disposto dall’art. 1907 del Codice civile). |
FRANCHIGIE – SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO
LIMITI DI INDENNIZZO | ||
EVENTI/GARANZIE | ||
♦ Incendio | NESSUNA | Euro 30.000,00 Per veicolo assicurato. |
♦ Furto – Rapina | NESSUNA | Euro 30.000,00 Per veicolo assicurato. |
♦ Incendio e danni | Euro 150,00 | Euro 30.000,00 |
da atti sociopolitici | Per veicolo assicurato. | |
♦ Incendio e danni da eventi naturali | Euro 150,00 | Euro 30.000,00 Per veicolo assicurato. |
♦ Danni accidentali | Scop. 10% min. 150,00 | Euro 30.000,00 Per veicolo assicurato. |
PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL PREMIO
Il premio viene anticipato dal Contraente in base a:
Km. 1.000 | percorrenza preventiva annua per i veicoli utilizzati dai soggetti assicurati |
CALCOLO DEL PREMIO
a) | Euro | Per SINGOLO CHILOMETRO PERCORSO. |
SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO ANNUO LORDO ANTICIPATO
Premio annuo imponibile | € | |
Imposte | € | |
TOTALE | € |
COMPAGNIA ASSICURATRICE
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
SCHEDA TECNICA – SINISTRI. Periodo – 01.01.2016 – 30.09.2021
Xxxxxxxx 0000
Sinistri denunciati | n°. 00 | |
Sinistri definiti tra quelli SENZA SEGUTO | n°. 00 | |
Sinistri RISERVATI | n°. 00 | |
Sinistri LIQUIDATI | n°. 00 |
Sinistri denunciati | n°. 00 | |
Sinistri definiti tra quelli SENZA SEGUTO | n°. 00 | |
Sinistri RISERVATI | n°. 00 | |
Sinistri LIQUIDATI | n°. 00 |
Sinistri denunciati | n°. 00 | |
Sinistri definiti tra quelli SENZA SEGUTO | n°. 00 | |
Sinistri RISERVATI | n°. 00 | |
Sinistri LIQUIDATI | n°. 00 |
Sinistri denunciati | n°. 00 | |
Sinistri definiti tra quelli SENZA SEGUTO | n°. 00 | |
Sinistri RISERVATI | n°. 00 | |
Sinistri LIQUIDATI | n°. 00 |
Sinistri denunciati | n°. 00 | |
Sinistri definiti tra quelli SENZA SEGUTO | n°. 00 | |
Sinistri RISERVATI | n°. 00 | |
Sinistri LIQUIDATI | n°. 00 |
Sinistri denunciati | n°. 00 | |
Sinistri definiti tra quelli SENZA SEGUTO | n°. 00 | |
Sinistri RISERVATI | n°. 00 | |
Sinistri LIQUIDATI | n°. 00 |