Data: 05/12/2022
Avviso pubblico per l’adesione al progetto “Tourism Digital Hub” da parte di soggetti operanti nel settore del Vat Refund
Data: 05/12/2022
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Data | Versione | Descrizione | Par. modificati |
21/10/2022 | 1.0 | Prima redazione del documento | Tutti |
05/12/2022 | 1.1 | Documento aggiornato (sostituzione AD ENIT) | Incipit Accordo |
Indice
Avviso pubblico per l’adesione al progetto “Tourism Digital Hub” da parte di soggetti operanti nel settore
Allegato A – Schema di Accordo di Adesione e Interoperabilità con TDH per privati operanti nel settore VAT Refund 15
Avviso pubblico per l’adesione al progetto “Tourism Digital Hub” da parte di soggetti operanti nel settore VAT Refund
L’Agenzia Nazionale del Turismo, Ente pubblico Economico con sede in Xxx Xxxxxxxx 0/0, 00000 Xxxx, P. IVA 01008391003, in persona di Xxxxx Xxxxxxx con ruolo di Amministratore Delegato, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore e/o soggetto munito dei necessari poteri alla sottoscrizione del presente accordo (di seguito anche solo “ENIT”),
in collaborazione con il Ministero del Turismo (di seguito anche solo “MiTur”)
PREMESSO CHE
• l’art. 54-bis, comma 1, del Decreto-legge n. 22 del 1 marzo 2021, istituisce il Ministero del Turismo, a cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo, eccettuate quelle attribuite, dallo stesso decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte salve in ogni caso le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali.
• con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021, n. 102 viene adottato il Regolamento organizzativo del Ministero del Turismo.
• l’art. 16 del Decreto-legge 31/05/2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2014, n. 106, in combinato disposto con l’art. 16, comma 1, lett. h del citato Regolamento organizzativo del Ministero del Turismo dispone che l’ENIT è sottoposta alla vigilanza del Ministero del Turismo.
• l’art. 16, comma 2, del Decreto-legge 31/05/2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2014, n. 106, dispone che l’ENIT, “nel perseguimento della missione di promozione del turismo, interviene per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici, e culturali e per favorire la commercializzazione dei prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all'estero, con particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali, nella piattaforma tecnologica e nella rete internet attraverso il potenziamento del portale "Xxxxxx.xx", anche al fine di realizzare e distribuire una Carta del turista, anche solo virtuale, che consenta, mediante strumenti e canali digitali e apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei luoghi della cultura”.
• l’art. 16, comma 3, del Decreto-legge 31/05/2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2014, n. 106, stabilisce che l’ENIT ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione.
• con Decisione del Consiglio dei Ministri ECOFIN UE del 13 luglio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nel quale ai progetti d’investimento in materia di turismo – Missione 1, Componente C3 “Turismo e cultura” – sono stati assegnati complessivamente 2 miliardi e 400 milioni di euro. I principali interventi finanziati sono il Tourism Digital Hub, il Fondo integrato per la competitività delle imprese turistiche, il progetto Caput Mundi – New generation EU per i grandi eventi turistici e la riforma dell’Ordinamento delle professioni delle guide turistiche.
• la Direttiva 2010/66/Ue del consiglio del 14 ottobre 2010, recante modifica della direttiva 2008/9/CE, stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto,
previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro.
• il DPR 26 ottobre 1972, n. 633 con l’art. 38-ter disciplina le modalità di richiesta ed esecuzione dei rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto assolta nel territorio dello Stato da soggetti passivi stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità.
• l’ENIT è soggetto responsabile del sito internet xxxxxx.xx di cui cura la gestione dei contenuti.
• in data 13 gennaio 2022 l’ENIT e il MiTur hanno stipulato la “Convenzione tra il Ministero del Turismo e l’ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo – Triennio 2022/2024” avente ad oggetto, tra l’altro, la ridefinizione ed attuazione - in piena collaborazione con le Regioni e le Province Autonome, nei tempi e nelle modalità definiti dal MiTur stesso, una nuova strategia di promozione, fortemente focalizzata sul digitale e che contribuisca efficacemente alla definizione dei contenuti del Tourism Digital Hub previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
• Il MiTur ha avviato una progettualità articolata e complessa, finalizzata a far incontrare profittevolmente la domanda turistica verso l’Italia con la relativa offerta italiana, secondo gli obiettivi e le finalità di seguito meglio dettagliate;
• il MiTur e ENIT hanno avviato la procedura di consultazione pubblica delle “Linee Guida sull’interoperabilità tecnica e la gestione delle API” (di seguito anche solo “Linee Guida TDH022”);
• il MiTur e ENIT hanno parallelamente coinvolto, mediante differente procedura di adesione, le Regioni, le Provincie Autonome e gli altri enti pubblici territoriali e le Pubbliche Amministrazioni Centrali, per la collaborazione e cooperazione al Tourism Digital Hub;
• il MiTur e l’ENIT, nell’esercizio delle proprie competenze istituzionali, non rivestono in alcun caso il ruolo di operatore economico e/o di intermediario e operano esclusivamente per le finalità di pubblico interesse di propria competenza;
• il MiTur e ENIT intendono, quindi, promuovere forme di collaborazione e cooperazione con tutti i soggetti – sia pubblici che privati – interessati ai medesimi obiettivi e finalità;
• la presente procedura non determina condizioni di favore, priorità, esclusività e vantaggio competitivo a beneficio di alcun soggetto pubblico e/o privato, essendo l’adesione all’iniziativa totalmente libera e aperta, nel rispetto dei requisiti esposti nel paragrafo dedicato e finalizzata, prioritariamente, alla promozione del sistema turistico italiano nel suo complesso;
RENDE NOTO CHE
Con il presente avviso si intendono raccogliere le adesioni, da parte di soggetti ed operatori economici privati operanti nel settore VAT Refund, come normato e disciplinato dalla normativa comunitaria e nazionale di cui alle suesposte premesse, per la partecipazione al progetto “Tourism Digital Hub”, meglio descritto nel prosieguo.
Art. 1 – Oggetto dell’avviso
Il presente avviso è finalizzato a raccogliere adesioni, su base paritetica, da parte di soggetti ed operatori economici privati operanti nel settore del Vat Refund (Vat Refund Player), ai sensi della normativa unionale e nazionale vigente, accreditati in qualità di intermediari con Otello 2.0 presso
l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, interessati a partecipare all’iniziativa Tourism Digital Hub (di seguito anche solo “TDH”), in qualità di Partner (di seguito anche “Aderenti”) che, condividendo dati e servizi con il MiTur ed ENIT mediante apposite API, integrino il portale di xxxxxx.xx e la mobile APP di prossimo rilascio, con servizi dedicati al monitoraggio del processo di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nei confronti di turisti provenienti da paesi extra UE.
L’ecosistema TDH è una piattaforma di contenuti e servizi per far incontrare profittevolmente la domanda turistica verso l’Italia con la relativa offerta italiana, mettendo in relazione i seguenti elementi: persona (turista), contenuti (da cui desumere l’interesse della persona), destinazioni e offerta (alberghiera; gastronomica ecc.). Nell’ambito della presente iniziativa, attraverso l’integrazione dei VAT Refund Player con l’ecosistema TDH e alla soluzione TAX-FREE Shopping, sarà possibile ottenere per il turista extra UE un’esperienza di monitoraggio del rimborso unificata e consistente su xxxxxx.xx, migliorando l’esperienza di viaggio su tutti gli step del journey. La raccolta dei dati anagrafici del Turista extra UE su xxxxxx.xx, inoltre, consente di personalizzare l’esperienza attraverso la semplificazione del processo di inserimento dati in fattura e la possibilità di monitorare lo stato dei rimborsi dell’IVA dal wallet digitale nell’area personale.
La visibilità dei servizi di integrazione con il Partner sul portale xxxxxx.xx non risponde a criteri di esclusività o priorità a favore di alcuno di essi. Le modalità di integrazione e la visibilità accordata agli stessi è garantita in modo paritario a tutti i Partner.
La piattaforma applicativa di interoperabilità TDH è di proprietà del MiTur che ne cura la gestione e l’evoluzione. La piattaforma applicativa TDH è dotata di una propria infrastruttura tecnologica (API Gateway, CMS, DAM, DMS) con cui gli operatori che aderiscono dovranno interconnettersi dotandosi a loro volta di un’infrastruttura tecnologica che permetta loro di scambiare/ricevere informazioni e contenuti, utilizzando una modalità criptata, autenticata e autorizzata con le modalità e secondo le Linee Guida TDH022.
L’Aderente, pertanto, ai fini di implementare l’interoperabilità con il Tourism Digital Hub, è tenuto a dotarsi di una piattaforma interoperabile che permetta di gestire le API (invocare/esporre) e dia la possibilità di consultarle e monitorarle garantendone la gestione operativa come indicato nei paragrafi 4.1 e 4.2 delle Linee Guida di Interoperabilità (TDH022).
Ai fini dell’interconnessione con il TDH, i Partner del settore VAT Refund dovranno interconnettersi, in via prioritaria, a mezzo API, almeno con le seguenti interfacce:
- get Customer Data: API che consente al VAT Refund Player aderente di chiedere al TDH se il turista sia già presente su Xxxxxx.xx e, in caso affermativo, restituisce i dati dello stesso utili allo Shop convenzionato con il partner per il pre-filling dei dati di fatturazione.
- get Refund Status: API che interroga tutti i VAT Refund Player aderenti e recupera tutte le richieste di rimborso con relativo stato.
In particolare, le API dovranno essere conformi alle specifiche tecniche fornite nell’<Allegato
tecnico>, allegato al presente Avviso.
Il processo di rimborso sarà consultabile attraverso il wallet digitale “Vat Refund Wallet” dell’utente
su xxxxxx.xx, mentre qualsiasi aspetto legato alla gestione del rimborso, tra cui a titolo meramente
esemplificativo si cita la validazione delle fatture presso l’ufficio doganale e/o ogni eventuale contestazione delle stesse, avviene sui sistemi dell’Aderente, facendo affidamento su servizi soluzioni, strumenti e funzionalità già nella disponibilità dell’Aderente. Attraverso le integrazioni a mezzo API con i Vat Refund Player aderenti, il portale/app di xxxxxx.xx garantisce un’esperienza consistente e unificata nel monitoraggio del processo di rimborso per il turista. Quindi, XxXxx non rivestirà in nessun caso ruolo di intermediario e in alcun modo sarà responsabile dei processi di pagamento e di rimborso dell’IVA in capo all’aderente. MiTur altresì tratterà i dati relativi alle richieste di rimborso con relativo stato solo ai fini della loro consultazione, senza sottoporli a conservazione su supporti propri.
Art. 2 – Soggetti ammessi e requisiti soggettivi
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti ed operatori economici privati operanti nel settore del VAT Refund (Vat Refund Player), accreditati in qualità di intermediari con Otello 2.0 presso l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, in qualsiasi forma giuridica costituiti, che offrano, ai sensi della Direttiva 2010/66/Ue e dell’art. 38-ter, DPR 26 ottobre 1972, n. 633, servizi dedicati al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), pagata sugli acquisti che vengono effettuati sul territorio nazionale, da turisti provenienti da paesi extra UE.
In considerazione della dimensione nazionale (dell’offerta) ed internazionale (della domanda) che l’ecosistema TDH gestirà e, in considerazione della visibilità su scala internazionale assunta, si stabilisce che i soggetti Aderenti debbano possedere i seguenti requisiti, così come definiti:
A. abbiano almeno una sede operativa in Italia o all’interno del territorio dell’Unione Europea;
B. siano dotati di un’infrastruttura tecnologica che permetta loro di scambiare/ricevere informazioni a mezzo API, utilizzando una modalità criptata, autenticata e autorizzata con le modalità e secondo le Linee Guida TDH022;
C. accreditati in qualità di intermediari con Otello 2.0 presso l'Agenzia delle Dogane e Monopoli.
Il possesso di tutti i suddetti requisiti deve essere provato prioritariamente mediante documentazione tecnica/specifica, ovvero attestato con autocertificazione del legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con sottoscrizione digitale.
I soggetti ed operatori economici privati operanti nel settore VAT Refund, interessati a presentare istanza di ammissione dovranno inoltre attestare, con autocertificazione del legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con sottoscrizione digitale, di essere in regola con gli adempimenti in materia fiscale, tributaria, assicurativa e contributiva.
Non è ammessa la partecipazione alla procedura oggetto del presente avviso dei soggetti:
• che si trovino in situazioni comportanti l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
• che si trovino in una situazione, anche potenziale, di incompatibilità circa l'esecuzione
dell'attività in oggetto ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. N. 165/2001;
• per i quali sussistano cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs.
N. 159/2011;
• che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato o siano stati destinatari di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. In caso di persone giuridiche, il presente punto si riferisce agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza dell’istante.
L’assenza di cause di incompatibilità derivante dai precedenti punti deve essere provata con autocertificazione del legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con sottoscrizione digitale.
I soggetti non stabiliti in Italia possono comprovare il possesso dei suddetti requisiti mediante la produzione di documenti equivalenti, ove previsti, rilasciati dalle competenti autorità giudiziarie e/o amministrative del Paese d’origine, oppure, ove non previsti, produrre una dichiarazione che comprovi il possesso dei predetti requisiti e/o che attesti l’impossibilità di produrre tali documenti.
I predetti requisiti devono essere posseduti al momento della sottoscrizione della domanda di adesione e dovranno essere posseduti dall’Aderente anche durante tutto il tempo di vigenza del contratto e/o erogazione del servizio. MiTur ed ENIT si riservano la facoltà di verificare la sussistenza dei predetti requisiti in ogni momento. L’accertamento dell’insussistenza di anche uno solo dei predetti requisiti potrà costituire causa di mancata ammissione dell’Aderente o, in seguito alla sottoscrizione dell’Accordo di Adesione, causa di revoca dello stesso.
Art 3 – Contenuti, Modalità e Termini di presentazione dell’istanza
Le parti interessate devono presentare la propria istanza di adesione, generata in formato PDF su cui apporre la firma digitale del legale rappresentate o altro soggetto munito dei poteri di firma, al seguente indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxx.xx. I soggetti non stabiliti in Italia e non muniti di indirizzo PEC possono presentare la propria istanza di adesione, generata in formato PDF su cui apporre la firma digitale del legale rappresentate o altro soggetto munito dei poteri di firma, al seguente indirizzo mail: xxxxxxx.xxx@xxxx.xx.
In caso la firma venga delegata ad altro soggetto, sarà necessario allegare apposita procura o delega.
All’interno della propria istanza di adesione, il partner dovrà altresì indicare i nominativi dei seguenti
referenti:
1) legale rappresentante;
2) delegato alla firma (ove previsto);
3) referente tecnico/operativo.
Per ciascuno dei soggetti indicati andranno riportati i seguenti dati anagrafici: nome; cognome; codice fiscale; e-mail.
Ciascuna delle Parti potrà sostituire, in qualsiasi momento il proprio Referente dandone
comunicazione scritta all’altra Parte.
La domanda deve essere opportunamente corredata dalle autodichiarazioni e autocertificazioni relative al possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 2 del presente Avviso, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
La mancata trasmissione di anche solo una delle autocertificazioni previste come obbligatorie dal
presente Avviso comporterà il diniego dell’istanza inoltrata.
L’Ente si riserva di richiedere ulteriore documentazione ad integrazione di quanto già
eventualmente presentato.
Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in lingua italiana o in lingua inglese.
In fase di prima applicazione le istanze possono essere presentate entro e non oltre le ore 23:59 del 15/03/2023.
Art. 4 – Procedura di ammissione
Tutte le istanze di adesione presentate saranno oggetto di verifica da parte delle competenti strutture del MiTur - l’ENIT preposte alla definizione delle strategie e/o all’implementazione tecnico/funzionale dell’ecosistema TDH.
Queste ultime potranno richiedere chiarimenti e/o integrazioni documentali, anche procedendo alla verifica della veridicità dei dati indicati e delle dichiarazioni rese nell’istanza e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000. La facoltà di verifica, controlli e ispezioni circa la veridicità dei dati indicati e delle dichiarazioni rese nell’istanza e di richiedere i documenti giustificativi ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, tenendo altresì conto del D. Lgs. 7 marzo 1995 n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale, potrà essere esercitata, anche a campione, durante tutto il periodo di adesione.
All’accettazione o diniego dell’istanza di adesione farà seguito una notifica a mezzo mail/PEC ai
soggetti e/o operatori economici interessati che avranno presentato istanza nei termini.
In caso di diniego dell’istanza il soggetto e/o operatore economico interessato potrà presentare
nuova istanza una volta sanate, ove possibile, le cause del diniego stesso.
A seguito dell’accettazione dell’istanza di adesione il soggetto e/o operatore economico interessato sarà invitato a mezzo mail/PEC a sottoscrivere il relativo Accordo di Adesione, che sarà reso disponibile attraverso le modalità che saranno comunicate a valle della fase di istruttoria.
L’effettiva implementazione degli E-service e la loro pubblicazione sull’ecosistema TDH sarà altresì oggetto di una fase di test congiunti che, laddove dia esito negativo, non dovrà comportare oneri di alcun tipo in capo a Mitur/ENIT.
Al fine di garantire la piena ed effettiva parità di trattamento e l’esclusione di condizioni di favore, priorità, esclusività e vantaggio competitivo a beneficio di alcuno dei soggetti e/o operatori economici aderenti, si procederà alle operazioni di verifica delle istanze ed eventuale ammissione delle stesse secondo le seguenti modalità:
• Tutte le istanze pervenute entro il 15/01/2023 saranno esaminate ed eventualmente dichiarate ammissibili entro il 31/01/2023, data chiusura istruttoria; la pubblicazione sul TDH, contestuale per tutti i soggetti ammessi, avverrà entro il trentesimo giorno successivo alla chiusura dell’istruttoria, a condizione che risulti sottoscritto, entro tale data, l’Accordo di Adesione e siano stati finalizzati con successo i test di integrazione con gli E-service TDH, fatti salvi ritardi dovuti a motivazioni tecniche non dipendenti dalla volontà delle parti.
• Tutte le istanze pervenute entro il 15/03/2023 saranno esaminate ed eventualmente dichiarate ammissibili entro il 30/03/2023, data chiusura istruttoria; la pubblicazione sul TDH, contestuale per tutti i soggetti ammessi, avverrà entro il trentesimo giorno successivo alla chiusura dell’istruttoria, a condizione che risulti sottoscritto, entro tale data, l’Accordo di Adesione e siano stati finalizzati con successo i test di integrazione con gli E-service TDH, fatti salvi ritardi dovuti a motivazioni tecniche non dipendenti dalla volontà delle parti.
L’ENIT, previa approvazione del MiTur, si riserva la facoltà di prorogare i termini del presente avviso oltre il 15/03/2023 ovvero, in caso di mutate condizioni operative o per esigenze di aggiornamento del TDH stesso, di dichiarare l’Avviso chiuso ad una delle sopra citate date, provvedendo ad emanare nuovo avviso a condizioni differenti, a seguito delle modifiche che potranno intervenire sul TDH e sulle relative Linee Guida nelle prime fasi di implementazione. È altresì prevista la possibilità che il ENIT, previa approvazione del MiTur, pubblichi successive edizioni del presente Avviso.
Art. 5 – Schema di Accordo di Adesione
Al fine di poter interoperare con il TDH, ciascun soggetto e/o operatore economico interessato dovrà sottoscrivere un Accordo di Adesione secondo lo schema allegato.
Lo schema di Accordo viene allegato al presente Avviso al mero scopo di renderlo noto a ciascun soggetto e/o operatore economico interessato già in questa fase.
La compilazione e sottoscrizione dell’Accordo di Adesione da parte dei soggetti e/o operatori economici interessati avverrà esclusivamente attraverso la procedura che verrà comunicata, una volta dichiarata ammissibile l’istanza stessa, ai sensi dell’articolo 4.
Art. 6 – Durata dell’adesione
L’adesione al TDH avrà durata di 18 mesi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo di Adesione, fermi restando gli obblighi di accettazione delle modifiche che il MiTur – l’ENIT renderà obbligatorie in corso di adesione, come meglio specificato nello schema di Accordo di Adesione di cui al precedente articolo 5.
Qualora l’aderente non ritenesse di dover/poter operare le modifiche che il MiTur – l’ENIT renderà obbligatorie in corso di adesione, avrà diritto di recedere dal contratto inter partes, così come meglio specificato nello schema di Accordo di Adesione di cui al precedente articolo 5.
Art. 7 – Revoca dell’adesione
Nel caso in cui la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l’adesione contenga elementi non veritieri, ovvero nei casi in cui tali requisiti soggettivi vengano comunque meno durante il periodo di adesione, il MiTur - l’ENIT dispone la revoca dell’adesione stessa, e denuncia le irregolarità riscontrate alle competenti Autorità per l’accertamento delle eventuali responsabilità penali, civili e amministrativo-contabili. La revoca verrà tempestivamente comunicata a mezzo mail/PEC ed avrà effetto immediato dalla ricezione della notifica.
Oltre ai casi di cui innanzi, la revoca dell’adesione è disciplinata nello schema di Accordo di Adesione di cui al precedente articolo 5 ed è possibile in qualsiasi momento alle condizioni e con le modalità ivi specificate.
Art. 8 – Obblighi e responsabilità delle parti
Gli obblighi e le responsabilità delle parti sono elencati negli articoli 5 e 6 dell’Accordo di cui al precedente articolo 5. Si segnala che tali obblighi decorrono dalla sottoscrizione dell’Accordo di adesione, successiva all’accettazione dell’istanza di adesione, secondo la procedura delineata nel precedente art. 4.
Art. 9 – Controlli e verifiche
In qualsiasi momento, il MiTur - l’ENIT potrà svolgere senza preavviso controlli e verifiche, anche a campione, sull’adempimento degli obblighi da parte dell’Aderente. Il MiTur - l’ENIT, inoltre, potrà
avvalersi di strumenti tecnologici avanzati (es. social media monitoring) per individuare eventuali situazioni che pongano a repentaglio la reputazione dell’Ente o del progetto TDH. In tali situazioni, il MiTur - l’ENIT si riserva di recedere dall’accordo nelle forme disciplinate dallo Schema di cui all’art. 5 e di attivare ogni iniziativa conseguente per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
Art. 10 – Modello di organizzazione, gestione e controllo - ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231
I soggetti e/o operatori economici interessati devono prendere atto dell’esistenza ed impegnarsi ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e del Modello organizzativo, gestionale e di controllo ex D. Lgs. 231/2001 inerente alla responsabilità amministrativa di ENIT. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo - ex d.lgs. 8 giugno 2001,
n. 231 di ENIT è disponibile nel sito internet: xxx.xxxx.xx.
Art. 11 – Responsabile dell’Avviso
Il Responsabile unico del procedimento è la D.ssa Xxxxx Xxxxx, che può essere contattato per informazioni relative al presente Avviso ai seguenti recapiti:
tel: 06/49711
Art. 12 – Informazioni e contatti
Il presente Avviso e tutta la documentazione ad esso relativa è reperibile in apposita pagina dedicata presente sui siti internet: xxx.xxxx.xx e xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxx-xxx/. La pubblicazione ha valore di notifica nei confronti degli interessati.
L’ENIT si riserva la possibilità̀ di integrare o modificare il presente Avviso per effetto di sopravvenuti mutamenti o modifiche alle Linee Guida TDH22 o al quadro normativo di riferimento, previa approvazione del MiTur. In tal caso, l’ENIT provvederà a pubblicare le modifiche intervenute e comunicare le modalità̀ di integrazione delle richieste ove necessarie con le medesime modalità adottate per il presente Avviso.
Eventuali richieste di chiarimenti possono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx.xxx@xxxx.xx entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 15/02/2023. Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente e/o con altre modalità̀ e, comunque, dopo la data ultima di seguito indicata. Non saranno altresì prese in considerazione richieste di chiarimenti generiche, non pertinenti o caratterizzate da assoluta incertezza sulla provenienza.
I chiarimenti saranno resi entro il giorno 22/02/2023, anche mediante pubblicazione nell’apposita pagina di cui al precedente comma 1. I chiarimenti come disciplinati dal presente articolo formano parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
Art. 13 – Tutela della privacy
Il trattamento dei dati raccolti nell’ambito della procedura di cui al presente Avviso è effettuato in osservanza della normativa vigente in materia di riservatezza (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e s.m.i.
I dati personali saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della procedura di cui al presente Avviso secondo le disposizioni contenute nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà̀ l’impossibilità di
completare la presentazione dell’istanza.
I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l’impiego di
misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono. Il Titolare del trattamento è il Ministero del Turismo, in persona del Ministro pro tempore.
Il Responsabile del Trattamento è ENIT - Agenzia Nazionale Turismo, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante pro tempore.
Art. 14 – Foro competente e ricorsi
I soggetti e/o operatori economici interessati possono presentare ricorso secondo le modalità̀ di seguito indicate.
Avverso i provvedimenti amministrativi:
• ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla comunicazione.
In tutte le altre ipotesi:
• ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere si elegge quale unico foro competente quello di Roma.
Art. 15 – Disposizioni finali
Il presente Avviso non attiene a contratti pubblici ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.
Allegato A – Schema di Accordo di Adesione e Interoperabilità con TDH per privati operanti nel settore VAT Refund
Schema di Accordo di Adesione e Interoperabilità tra
Il Ministero del Turismo con sede in Xxx xx Xxxxx Xxx 00, 00000, Xxxx, in persona del Segretario Generale o suo delegato, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore e/o soggetto munito dei necessari poteri alla sottoscrizione del presente accordo, (di seguito anche solo “MiTur”),
e
L’Agenzia Nazionale del Turismo, Ente pubblico Economico con sede in Xxx Xxxxxxxx 0/0, 00000 Xxxx, P. IVA 01008391003, in persona di Xxxxx Xxxxxxx con ruolo di Amministratore Delegato, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore e/o soggetto munito dei necessari poteri alla sottoscrizione del presente accordo (di seguito anche solo “ENIT”),
da una parte,
e
la società privata operante nel settore Vat Refund
con sede in (Stato), a
(Città/Provincia), Via/Piazza n. - CAP Codice Fiscale/Partita IVA indirizzo domicilio digitale (es. PEC) in persona di con ruolo di , nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore e/o soggetto munito dei necessari poteri alla sottoscrizione del presente accordo, (di seguito anche solo “Aderente”),
dall’altra parte,
L’ENIT, il MiTur e l’Aderente di seguito singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”
PREMESSO CHE
• l’ENIT è soggetto responsabile del sito xxxxxx.xx di cui cura la gestione dei contenuti;
• in data 13 gennaio 2022 l’ENIT e il MiTur hanno stipulato la “Convenzione tra il Ministero del Turismo e l’ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo – Triennio 2022/2024” avente ad oggetto, tra l’altro, la ridefinizione ed attuazione - in piena collaborazione con le Regioni e le Province Autonome, nei tempi e nelle modalità definiti dal MiTur stesso, una nuova strategia di promozione, fortemente focalizzata sul digitale e che contribuisca efficacemente alla definizione dei contenuti del Tourism Digital Hub previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
• l’ENIT e il MiTur hanno pubblicato, in data 15/11/2022, un Avviso pubblico per l’adesione al
progetto Tourism Digital Hub da parte di soggetti operanti nel settore del VAT Refund;
• l’Aderente ha presentato istanza di adesione in data 2022, protocollata con n: ; che la stessa risulta aver superato l’istruttoria in data 2022;
• il presente Accordo di Adesione e di Interoperabilità con TDH (di seguito anche solo l’“Accordo”) stabilisce una cooperazione tra l’ENIT e MiTur, da una parte e l’Aderente, dall’altra, che è finalizzata a far incontrare profittevolmente la domanda turistica verso l’Italia con la relativa offerta italiana, secondo gli obiettivi e le finalità di seguito meglio dettagliate;
• il MiTur e l’ENIT, nell’esercizio delle proprie competenze istituzionali, non rivestono in alcun caso il ruolo di operatore economico e/o intermediario ed operano esclusivamente per le finalità di pubblico interesse di propria competenza;
• l’ENIT, il MiTur e l’Aderente intendono promuovere analoghe forme di collaborazione e cooperazione con tutti i soggetti – sia pubblici che privati – interessati ai medesimi obiettivi e finalità;
• l’ENIT e il MiTur hanno già sottoscritto – e potranno sottoscriverne di nuovi in futuro - con altri soggetti Aderenti, sia pubblici che privati, analoghi accordi di adesione e di interoperabilità con TDH;
• l’Aderente dichiara di essere pienamente edotto e di accettare il fatto che tutti i soggetti Aderenti al TDH saranno posti in posizione paritetica tra di loro, senza alcuna preminenza, prevalenza o posizione di vantaggio rispetto ad altri Xxxxxxxx, avendo aderito al TDH consapevole di tale caratteristica del TDH stesso;
• L’Aderente dichiara di essere accreditato in qualità di intermediario con Xxxxxx 2.0 presso l'Agenzia delle Dogane e Monopoli;
• la Direttiva 2010/66/Ue del consiglio del 14 ottobre 2010, recante modifica della direttiva 2008/9/CE, stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro;
• il DPR 26 ottobre 1972, n. 633con l’art. 38-ter disciplina le modalità di richiesta ed esecuzione dei rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto assolta nel territorio dello Stato da soggetti passivi stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità;
• l’Aderente opera nel settore dei servizi dedicati al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), pagata sugli acquisti che vengono effettuati sul territorio nazionale, da turisti provenienti da paesi extra UE;
• l’Aderente intende aderire al TDH per l’erogazione di E-Service funzionali alla propria attività e per i quali dichiara di avere e/o si impegna ad ottenere ogni diritto d’uso e di condivisione ed è consapevole che la partecipazione al TDH è su base volontaria e non genera alcuna remunerazione diretta per le Parti coinvolte;
• l’Aderente, ai fini dell’interoperabilità con il Tourism Digital Hub, è dotato di una piattaforma interoperabile che permetta di gestire le API (invocare/esporre) e dia la possibilità di consultarle e monitorarle garantendone la gestione operativa come indicato nei paragrafi
4.1 e 4.2 delle Linee Guida di Interoperabilità (TDH022);
• Il TDH è una piattaforma di contenuti e servizi per far incontrare profittevolmente la domanda turistica verso l’Italia con la relativa offerta italiana (erogata sia da attori nazionali che internazionali), mettendo in relazione tra loro gli interessi della persona (turista), le destinazioni e l’offerta prima, durante e dopo l’esperienza turistica, creando valore aggiunto per tutti gli attori coinvolti;
• Il TDH poggia su un’infrastruttura tecnologica che rende possibile l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati del MiTur e degli Aderenti, mediante l’accreditamento, l’identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione da parte dei soggetti Aderenti e l’utilizzo, da parte del Mitur/ENIT, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API);
• Il MiTur ha identificato un protocollo di comunicazione standard tra il TDH e il mondo esterno, definito TDH022, che si pone come Standard Digitale a livello Nazionale, preposto allo scambio di dati e contenuti sia “aperti” (open data) che “chiusi” (private data) tra gli Aderenti, svolgendo altresì ruolo di interfaccia di integrazione tra il TDH e gli Operatori di Settore che desiderano far parte dell’Ecosistema;
• Qualora ricadenti nello stesso ambito tematico, i contenuti e i dati dei diversi Aderenti saranno resi fruibili sul TDH in modo paritario, senza alcuna preminenza e/o priorità accordata in qualsiasi forma;
• L’Aderente intende scambiare dati e informazioni inerenti il settore VAT Refund con l’ENIT e con il MiTur e tramite il TDH secondo quanto previsto nel presente accordo di interoperabilità (di seguito “Accordo”) e conformemente ai casi ed alle modalità consentite dal Reg. UE 679/2016 (GDPR).
Tutto ciò premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate,
STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 - Definizioni
1. Ai fini del presente Accordo, si applicano le seguenti definizioni:
a) Aderente: il soggetto che ha aderito alla Infrastruttura interoperabilità con TDH attraverso il processo di accreditamento.
b) Aderenti: l’insieme di tutti i soggetti, sia pubblici che privati, che hanno aderito e/o aderiranno in futuro alla Infrastruttura interoperabilità TDH attraverso il processo di accreditamento e la sottoscrizione di un accordo di adesione e di interoperabilità con TDH.
c) API: un insieme di procedure, funzionalità, operazioni disponibili al programmatore e di solito raggruppate per formare un insieme di strumenti specifici per l’espletamento di un determinato compito.
d) APP: applicazioni digitali realizzate utilizzando le API pubblicate sul portale TDH e/o xxxxxx.xx.
e) Attributo/i: le caratteristiche possedute dagli Aderenti. In base a quanto previsto nelle Linee Guida AgID, gli Attributi possono essere Certificati, Dichiarati e Verificati.
f) Catalogo API: componente unica e centralizzata che assicura agli Aderenti la consapevolezza sulle API disponibili e per esse le modalità di fruizione, e sulla quale sono registrati anche gli Accordi di Interoperabilità, nonché, che fornisce necessaria pubblicità in relazione alla tipologia di dati scambiati ed alla natura degli Aderenti coinvolti.
g) DPIA: Data Protection Impact Assessment.
h) Elenco Aderenti: l’elenco di tutti i soggetti con i quali è in corso un accordo di adesione e di interoperabilità con TDH, aggiornato con cadenza near real-time dal MiTur, che potrà essere visionato on-line su area pubblica dedicata dell’ecosistema TDH.
i) End Users: destinatari finali delle APP o API o del sito xxxxxx.xx/ TDH.
j) Erogatore: l’Aderente e/o il MiTur nella sua qualità di sviluppatore che rende disponibile un E-service mediante API sulla Infrastruttura interoperabilità TDH per permetterne la fruizione e la conseguente interoperabilità del dato da parte del Mitur o dell’Aderente.
k) E-service: ogni servizio digitale erogato nell’ambito del Tourism Digital Hub (anche “TDH”) realizzato e messo a disposizione del Mitur/ENIT attraverso l’implementazione delle necessarie API conformi a quanto indicato nelle Linee guida AgID per assicurare l’accesso ai propri dati e/o l’integrazione dei propri processi al Mitur/ENIT, disciplinato dal presente Accordo.
l) Fruitore: il Mitur e/o l’Aderente nella sua qualificazione di soggetto che, tramite la sottoscrizione del presente Accordo, accede e fruisce dell’E-service mediante API messe a disposizione dall’Erogatore per le finalità dell’ecosistema TDH e/o xxxxxx.xx.
m) Infrastruttura TDH: l’infrastruttura tecnologica che rende possibile l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del CAD, mediante l’accreditamento, l’identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e la conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate per suo tramite di cui all’art. 50-ter, comma 2, del CAD.
n) Xxxxxx.xx: sito web realizzato dal Ministero del Turismo, per promuovere l'intero ecosistema turistico dell’Italia al fine di valorizzare, integrare e favorire la propria offerta e che sarà arricchito con nuovi contenuti prodotti dall’ecosistema TDH.
o) Linee Guida AgID: le linee guida AgID sull’infrastruttura tecnologica per l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati di cui all’art. 50-ter, comma 2, del CAD.
p) Linee Guida di Interoperabilità (TDH022): le linee guida sull’interoperabilità tecnica e la gestione delle api emanate dal MiTur che si pone come base di riferimento per l’Interoperabilità che il Ministero del Turismo intende adottare con Operatori Istituzionali e Privati, per lo scambio di informazioni, dati e servizi con il TDH.
q) Service Level Agreement (SLA): l’accordo sul livello di servizio concordato fra il MiTur e gli Aderenti in qualità di Erogatori di un API in fase di erogazione di un E-service - coerenti con gli SLA dichiarati dall’Aderente e relativi all’operatività del TDH composto da metriche misurabili.
r) Shop convenzionato: esercizio commerciale convenzionato con i VAT refund player;
s) Tax free shopping: soluzione implementata sul TDH che consente di snellire il processo di rimborso dell’IVA, pagata sugli acquisti che vengono effettuati sul territorio nazionale, da parte di un Turista che proviene da un paese extra UE.
t) TDH: il Tourism Digital Hub è una piattaforma di contenuti e servizi per far incontrare profittevolmente la domanda turistica verso l’Italia con la relativa offerta italiana (erogata sia da attori nazionali che internazionali), mettendo in relazione tra loro gli interessi della persona (turista), le destinazioni e l’offerta prima, durante e dopo l’esperienza turistica, creando valore aggiunto per tutti gli attori coinvolti.
u) TDH022: protocollo di comunicazione standardizzata che permette l’interoperabilità tra l’Ecosistema Digitale del Turismo (Tourism Digital Hub – TDH) e gli aderenti ad esso.
v) Utente/i: ogni persona fisica che accede all’Infrastruttura interoperabilità del TDH ed è autorizzata dall’Aderente ad agire per suo conto sulla Infrastruttura stessa. In base a quanto previsto nelle Linee Guida AgID, gli Utenti possono essere Operatori API, Operatori di Sicurezza, Operatori Amministrativi, i cui riferimenti dovranno essere comunicati al MiTur mediante procedura telematica di accreditamento sulla piattaforma.
w) VAT Refund Player: Società di intermediazione, accreditata in qualità di intermediario con Otello 2.0 presso l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, che forniscono un servizio di rimborso IVA al viaggiatore extra UE, previo pagamento di una commissione direttamente detratta dall’ammontare di IVA da rimborsare.
ART. 2 - Finalità ed Obiettivi
1. Il presente accordo regola i diritti delle Parti in relazione all’adesione all’ecosistema TDH nell’ambito della soluzione di Tax free shopping, ai sensi della Direttiva 2010/66/Ue e dell’art. 38-ter, DPR 26 ottobre 1972, n. 633, nonché le modalità di fruizione delle relative API dedicate alla digitalizzazione del processo di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nei confronti di turisti provenienti da paesi extra UE. L’ecosistema TDH è una piattaforma di contenuti e servizi per far incontrare profittevolmente la domanda turistica verso l’Italia con la relativa offerta italiana, mettendo in relazione i seguenti elementi: persona (turista), contenuti (da cui desumere l’interesse della persona), destinazioni e offerta. L’ecosistema TDH garantisce, mediante API, l’interscambio dati e contenuti turistici, arricchendo il sito xxxxxx.xx e tutti i canali digitali connessi (APP mobile, Social Media, etc.), con nuovi contenuti e servizi prodotti, prodotti internamente e in collaborazione con le Regioni, Province Autonome ed Enti pubblici, ma anche attraverso integrazioni con partner privati.
2. La soluzione Tax free shopping offrirà al Turista extra UE un’esperienza di monitoraggio del rimborso unificata e consistente sul sito e app di xxxxxx.xx, migliorando l’esperienza di viaggio su tutti gli step del journey. La raccolta delle informazioni anagrafiche del Turista extra UE su xxxxxx.xx, inoltre, consentirà di personalizzare l’esperienza attraverso la semplificazione del processo di inserimento dati in fattura da parte degli shop convenzionati con i partner aderenti e la possibilità di monitorare lo stato dei rimborsi dell’IVA dal wallet digitale nell’area personale su xxxxxx.xx.
3. Il processo di rimborso dell’IVA al Turista extra UE sarà consultabile attraverso il wallet digitale dell’area personale dell’utente su xxxxxx.xx, mentre qualsiasi aspetto legato alla gestione del rimborso, tra cui a titolo meramente esemplificativo si cita la validazione delle fatture presso l’ufficio doganale e/o ogni eventuale contestazione delle stesse, avviene sui sistemi dell’Aderente, facendo affidamento su servizi soluzioni, strumenti e funzionalità già nella disponibilità dell’Aderente. Attraverso le integrazioni a mezzo API con i Vat Refund Player aderenti, il portale/app di xxxxxx.xx garantisce un’esperienza consistente e unificata nel monitoraggio del processo di rimborso per il turista. Xxxxxx, XxXxx non rivestirà in nessun caso ruolo di intermediario e in alcun modo sarà responsabile dei processi di rimborso in
capo all’aderente. MiTur altresì tratterà i dati relativi alle richieste di rimborso con relativo stato solo ai fini della loro consultazione, senza sottoporli a conservazione su supporti propri;
4. L’adesione all’ecosistema TDH, che si attua con lo scambio di dati, rappresenta quindi anche un’opportunità per il Vat Refund Player Aderente di velocizzare le attività dello shop convenzionato grazie al pre-filling dei dati di fatturazione e di ottimizzare la propria offerta con un canale di contatto aggiuntivo per i propri clienti migliorando visibilità e posizionamento.
5. La piattaforma applicativa di interoperabilità TDH è di proprietà del MiTur che ne cura la gestione e l’evoluzione. La piattaforma applicativa TDH è dotata di una propria infrastruttura tecnologica (API Gateway, CMS, DAM, DMS) con cui gli operatori che aderiscono (Regioni, Enti, Soggetti Terzi e Operatori privati) dovranno interconnettersi dotandosi a loro volta di un’infrastruttura tecnologica che permetta loro di scambiare/ricevere informazioni e contenuti, utilizzando una modalità criptata, autenticata e autorizzata. In particolare, attraverso l’adesione al TDH per il settore VAT Refund, ciascun aderente potrà fruire delle API disponibili sull’Ecosistema TDH per la soluzione Tax Free Shopping per il trasferimento o l’acquisizione di dati, secondo le specifiche indicate nelle Linee Guida di Interoperabilità (TDH022) e relativi allegati.
ART. 3 - Oneri economici
1. La partecipazione al TDH di cui al presente Accordo è su base volontaristica e non genera alcuna remunerazione diretta per le Parti coinvolte. Non sono previsti oneri economici a carico delle Parti né sono previsti corrispettivi e/o rimborsi spese a favore di una delle Parti ed a carico dell’altra, in ragione della finalità di cooperazione tra le Parti stesse oggetto del presente Accordo.
2. Ciascuna Parte, pertanto, si fa carico dei propri costi, diretti ed indiretti, nessuno escluso, per la partecipazione al TDH e per la erogazione e/o fruizione degli E-service.
ART. 4 – Referenti
1. Ciascuna delle Parti indica un Referente del presente Accordo. Al Referente compete di rappresentare la Parte che l’ha designato per le attività̀ esecutive del presente Accordo e di reportistica al proprio interno, nonché di monitorare costantemente l’avanzamento delle attività convenute.
Il Referente del MiTur è:
Il/la xxxx. Xxxxxxx Xxxx,
email . Il Referente di ENIT è:
Il/la dott./ssa , email .
Il Referente dell’Aderente è
• Nome
• Cognome
• CF
2. Ciascuna delle Parti potrà sostituire, in qualsiasi momento, il proprio Referente dandone
comunicazione scritta all’altra Parte.
ART. 5 - Obblighi e responsabilità di ENIT e del MiTur
1. In capo a ENIT e al MiTur grava l’obbligo di operare nel pieno rispetto delle disposizioni di
cui alle Linee guida AgID, alle Linee Guida di Interoperabilità (TDH022) e al presente Accordo.
2. In capo a XXXX e al MiTur, ciascuno per il proprio ruolo ed ambito di competenza, gravano i seguenti obblighi, essendo nella loro responsabilità:
a) effettuare l’analisi del rischio sulla protezione dei dati personali che saranno ottenuti mediante la fruizione dell’E-service (cd. DPIA) di cui all’articolo 32 del Regolamento UE 679/2016 e nel rispetto di cui ai principi di cui all’articolo 25 del medesimo regolamento, prima di procedere all’erogazione dei servizi al turista. Qualora il trattamento dati che ne deriva presenti rischi elevati per i diritti e le libertà delle persone interessate, tenuto conto del Provvedimento del garante per la protezione dei dati recante “Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679 - 11 ottobre 2018” e, comunque, sempre nella previsione di realizzare in concreto anche il principio fissato nella protezione dei dati fin dalla fase di progettazione dell’erogazione del servizio e per impostazione predefinita (ex art. 25 del Regolamento (UE) n. 2016/679), sarà effettuata la valutazione di impatto (DPIA) ai sensi del regolamento UE 679/2016;
b) utilizzare i dati e le informazioni fornite dall’Aderente, ivi inclusi i dati personali necessari per il monitoraggio dello stato di avanzamento del rimborso sulle fatture e in fase di fruizione dell’E-service solo per la/e finalità dichiarate e nei limiti di quest’ultima/e, nonché solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per cui ne è stata richiesta la fruizione, ovvero, per fini statistici, ove consentiti, nel rispetto della vigente normativa e per il tempo di volta in volta indicato nella relativa informativa sul trattamento dei dati personali fornita al titolare dei dati stessi.
c) trattare i dati relativi alle richieste di rimborso con relativo stato solo ai fini della loro consultazione, senza sottoporli a conservazione su supporti propri;
d) istruire adeguatamente gli Utenti, autorizzati ad agire per proprio conto, sul corretto utilizzo dell’E-service nonché sul trattamento dei dati personali, sui relativi rischi e sui diritti degli interessati;
e) comunicare tempestivamente all’Aderente ogni evento e/o condizione modificativa del presente Accordo, richiedendo l’accettazione delle clausole oggetto di modifica;
f) recepire le eventuali modifiche normative in materia di privacy e sicurezza che impattino sul TDH, provvedendo ad adeguarlo e mettendo a disposizione la nuova versione per la fruizione;
g) comunicare all’Aderente tempestivamente, al più tardi entro 24 ore, eventuali eventi impattanti sulla sicurezza relativa all’integrità e alla riservatezza delle comunicazioni necessarie all’accesso e sulla fruizione del relativo E-service;
h) segnalare all’Aderente tempestivamente, al più tardi entro 24 ore, qualsiasi malfunzionamento o disservizio riscontrato in fase di accesso e/o fruizione dell’E- service;
i) mettere a disposizione dell’Aderente e degli Utenti un idoneo servizio di assistenza;
j) in caso di violazione dei dati personali di cui è titolare del trattamento, procedere all’eventuale notifica all’Autorità di controllo e, ove necessario, alla comunicazione agli interessati in applicazione degli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR);
k) garantire condizioni di assoluta parità di trattamento tra gli Aderenti che ricadono nel medesimo settore di attività, senza ingenerare né direttamente né indirettamente vantaggi competitivi per alcuno di essi.
ART. 6 - Obblighi e responsabilità dell’Aderente
1. In capo all’Aderente grava l’obbligo di operare nel pieno rispetto delle disposizioni di cui alle
Linee guida AgID, alle Linee Guida di Interoperabilità (TDH022) e al presente Accordo.
2. L’Aderente consente al MiTur il legittimo utilizzo dei dati acquisiti mediante gli E-Service pubblicati nel catalogo API per tutti gli usi compatibili con le finalità istituzionali evidenziate nel presente accordo, tra cui, a mero titolo di esempio, la pubblicazione di ulteriori propri E- Service per l’erogazione di nuovi contenuti agli Aderenti.
4. L’Aderente è responsabile per l’analisi del rischio sulla protezione dei dati personali che saranno ottenuti mediante la fruizione dell’E-service.
5. L’Aderente dovrà fornire a ENIT e al MiTur copia della propria informativa privacy, per la pubblicazione sul wallet digitale del turista extra UE su xxxxxx.xx che implica un’acquisizione di dati personali e la loro comunicazione al turista stesso. L’Aderente garantisce che la predetta informativa privacy contiene tutte le informazioni di cui all’art. 13 del GDPR in relazione alla comunicazione a MiTur ed ENIT dei dati personali del turista extra UE e relative richieste di rimborso con relativo stato.
6. L’Aderente si impegna ad individuare all’interno della propria organizzazione e accreditare sul TDH il referente Operativo (comma 1, art. 4 del presente accordo) che sarà responsabile della relazione tecnica/operativa con l’ecosistema TDH, nonché responsabile della gestione delle utenze del TDH, e pertanto sarà suo onere:
• individuare gli Utenti autorizzati ad operare per conto dell’Aderente con riferimento
alla gestione del singolo E-service;
• monitorare la lista degli utenti attivi della propria organizzazione accreditati sul TDH ed autorizzati ad operare per conto dell’Aderente e comunicare tempestivamente al MiTur ogni cambiamento (Es.: sostituzione referente operativo, dismissione utente, etc).
7. L’Aderente si impegna, su richiesta di ENIT e/o del MiTur, ad aderire alle eventuali successive versioni dell’E-service predisposte e rilasciate sul Catalogo API, entro sei mesi dal ricevimento di specifica comunicazione da parte di ENIT e/o del MiTur, e provvedere conseguentemente, a dismettere la versione precedente dell’E-service.
8. L’Aderente si impegna a comunicare a ENIT e al MiTur tempestivamente, al più tardi entro 7 giorni dalla loro emersione, eventuali modifiche impattanti sulla stipula del presente Accordo e/o sull’accesso e sull’erogazione del relativo E-service.
9. L’Aderente si impegna a comunicare a ENIT e al MiTur tempestivamente eventuali modifiche, anche se temporanee, inerenti alla fruibilità dei servizi sottesi alle API pubblicate sul TDH.
10. L’Aderente si impegna a comunicare a ENIT e al MiTur tempestivamente, al più tardi entro 24 ore, eventuali eventi impattanti sulla sicurezza relativa all’integrità e alla riservatezza delle comunicazioni necessarie all’accesso e sulla fruizione del relativo E-service.
11. L’Aderente si impegna a segnalare a ENIT e al MiTur tempestivamente, al più tardi entro 24 ore, qualsiasi malfunzionamento o disservizio riscontrato in fase di accesso e/o fruizione dell’E-service.
12. In caso di violazione dei dati personali di cui è titolare del trattamento, l’Aderente procede all’eventuale notifica all’Autorità di controllo e, ove necessario, alla comunicazione agli interessati in applicazione degli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR).
13. L’Aderente si impegna ad istruire adeguatamente gli Utenti, autorizzati ad agire per proprio conto, sul corretto utilizzo dell’E-service nonché sul trattamento dei dati personali, sui relativi rischi e sui diritti degli interessati.
14. L’Aderente si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative volte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, sorvegliare e tracciare l’accesso e le attività dei propri Utenti per il tempo strettamente necessario e al solo fine di tutelare la protezione dei dati personali secondo quanto definito dagli artt. 25, 29 e 32 del GDPR, informando tempestivamente l’ENIT e il MiTur in caso di accesso non autorizzato, di trattamento illecito di dati e di qualsiasi minaccia che comporti un rischio per la sicurezza e per i diritti e le libertà degli interessati.
15. L’Aderente si impegna a dotarsi degli strumenti e di tutte le soluzioni informatiche necessarie ad un uso ottimale delle funzionalità di erogazione dell’E-service, garantendo in maniera prioritaria, API che dovranno interconnettersi con le seguenti interfacce:
- get Customer Data: API che consente al VAT Refund Player aderente di chiedere al TDH se il cliente sia già presente su Xxxxxx.xx e, in caso affermativo, restituisce i dati.
- get Refund Status: API che interroga tutti i VAT Refund Player aderenti e recupera tutte le richieste di rimborso con relativo stato.
16. L’Aderente si impegna a dotarsi di API che dovranno essere conformi alle specifiche tecniche
fornite nell’<Allegato tecnico>, allegato al presente Accordo.
17. L’Aderente si impegna a controllare e garantire la sicurezza degli accessi all’E-service, tenuto conto che il tracciamento applicativo degli accessi e delle operazioni effettuate è svolto anche da ENIT e dal MiTur.
18. L’Aderente si impegna a recepire le eventuali modifiche normative in materia di privacy e sicurezza che impattino sull’E-Service, provvedendo ad adeguarlo e mettendo a disposizione la nuova versione per la fruizione.
19. L’Aderente garantisce, essendone responsabile:
• la conformità del set di dati scambiato mediante l’E-service alla normativa vigente anche in tema di protezione dei dati personali;
• l’accuratezza, l’integrità e la veridicità dei dati comunicati a ENIT e al MiTur in fase di erogazione dell’E-service;
• il tracciamento degli accessi e delle operazioni effettuate, come individuati nelle Linee Guida AgID e associati all’erogazione dell’E-service, nonché la loro conservazione per il tempo strettamente necessario.
20. L’Aderente si impegna a gestire l'accettazione dei termini e delle condizioni al fine di garantire l'esposizione su xxxxxx.xx;
21. L’Aderente si impegna a garantire un adeguato servizio di assistenza all’end-user nell’erogazione del proprio servizio di rimborso dell’IVA;
22. Con riferimento alle comunicazioni dei dati tra le Parti, le stesse si impegnano al pieno rispetto della normativa unionale e nazionale in materia di protezione dei dati personali nonché a manlevarsi e tenersi indenni reciprocamente da qualsiasi perdita economica, contestazione, responsabilità, condanna o sanzione, nonché altre spese sostenute o costi subiti - anche in termini di danno reputazionale - per effetto di un’azione, reclamo o procedura intrapresa dal Garante per la protezione dei dati personali o da qualsiasi altro soggetto qualora tale azione sia conseguenza anche di una sola violazione, da parte di una delle Parti, della normativa in materia di protezione dei dati personali e/o delle obbligazioni assunte ai fini dell’esecuzione del presente Accordo.
23. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo da parte dell’Aderente e dei suoi Utenti, l’ENIT e il MiTur si riservano la facoltà di sospendere il presente Accordo, anche con effetto immediato, e l’erogazione dell’E-service ed a procedere alla revoca dell’adesione stessa nei casi più gravi.
ART. 7 - Limiti alla responsabilità e manleva
1. L’ENIT e il MiTur non sono responsabili per la mancata erogazione o fruizione dell’E-service dovuta a un malfunzionamento o disservizio delle Infrastrutture di interoperabilità dell’Aderente.
2. L’Aderente accetta e riconosce che l’ENIT e il MiTur non sono responsabili per la mancata, incompleta o non aggiornata e/o per l’eventuale illecita comunicazione di dati da parte dell’Aderente.
3. L’Aderente si assume la totale ed esclusiva responsabilità per la qualità, la natura e la quantità dei dati scambiati mediante API e manleva espressamente l’ENIT e il MiTur da ogni eventuale perdita o danno derivante allo stesso e/o ad altri Aderenti o a Terzi.
4. L’ENIT e il MiTur non potranno in alcun caso rispondere di eventuali responsabilità derivanti da indebiti e non autorizzati utilizzi degli E-Service da parte degli Aderenti e/o di Terzi.
ART. 8 – Proprietà intellettuale
1. L’Aderente garantisce di disporre della piena titolarità di tutti i diritti di proprietà intellettuale ed industriale, nonché di sfruttamento commerciale in relazione ai dati condivisi all’interno dell’Ecosistema TDH mediante API;
2. L’Aderente garantisce all’ENIT e al MiTur la possibilità di fruire di dati interoperati mediante gli E-Service, anche laddove coperti da proprietà intellettuale, senza alcun onere economico;
3. L’Aderente si impegna a tenere indenni i sottoscrittori da qualsiasi danno o contestazione dovesse venire agli stessi mossa da altri Aderenti o da terzi per la violazione di un qualsiasi diritto di proprietà industriale o intellettuale, nonché di sfruttamento commerciale nella titolarità dei terzi;
4. In caso di qualsiasi contestazione sollevata in riferimento a diritti di proprietà industriale o intellettuale, nonché di sfruttamento commerciale, l’Aderente è tenuto a informare nel più breve tempo possibile l’ENIT e il MiTur, che si riservano il diritto di sospendere l’Aderente e quanto condiviso mediante le API sul portale;
5. Tutti i diritti di proprietà industriale ed intellettuale connessi al portale TDH e/o xxxxxx.xx, fatta eccezione per i contenuti trasmessi dagli Aderenti, sono e resteranno di titolarità di ENIT e/o del MiTur;
6. L’Aderente concede sin d’ora all’ENIT e al MiTur il diritto di utilizzare il proprio marchio ai fini della pubblicazione sulla Directory nonché in ogni occasione di promozione o comunicazione dell’Ecosistema.
ART. 9 - Trattamento dei dati personali
1. Le Parti, in qualità di titolari del trattamento, hanno l’obbligo di operare nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al GDPR e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (di seguito Codice privacy) - questi ultimi nel seguito anche “normativa in materia di protezione dei dati personali”.
2. Le Parti si impegnano a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo all’adozione di idonee misure di sicurezza, e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei dati personali.
3. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel Regolamento UE 2016/679. Inoltre, il trattamento dei dati personali verrà effettuato dalle Parti in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. I dati personali acquisiti in virtù del presente contratto mediante il portale TDH, nonché i dati acquisiti mediante gli E-Service saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento di ogni specifica finalità di fruizione dell’E-service, nell’ambito del presente accordo di adesione con l’Aderente (18 mesi dalla di sottoscrizione), nonché per l’ulteriore tempo di 24 mesi, necessario all’espletamento delle finalità del TDH e del portale xxxxxx.xx.
4. Con la sottoscrizione del presente Accordo, i legali rappresentanti pro-tempore delle Parti acconsentono espressamente al trattamento dei propri dati personali.
5. L’Aderente, in qualità di Titolare del trattamento, rende accessibili i dati all’ENIT e al MiTur, che li tratteranno, ciascuno per quanto di propria competenza, in qualità di Titolare autonomo del trattamento. L’accesso ai dati personali resi disponibili tramite la fruizione dell’E-service erogato attraverso l’Infrastruttura interoperabilità non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ai sensi dell’art. 50-ter, comma 6, del CAD.
6. I dati derivanti dalla fruizione dei contenuti del TDH che includono gli E-Service di un partner saranno resi disponibili sia a ENIT che al MiTur sia al partner stesso, ferma restando la necessità di informarne gli aventi diritto.
7. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver preso visione delle rispettive informative privacy.
ART. 10 - Durata, rinnovo, recesso e risoluzione
1. Il presente Accordo è valido ed efficace a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte dell’Aderente registrata tramite il TDH, ed ha una durata di 18 mesi, senza possibilità di tacito rinnovo. Decorso tale termine, le Parti dovranno nuovamente sottoscrivere la versione a quel momento vigente dell’Accordo.
2. Le Parti si riservano la facoltà di recedere dal presente Accordo comunicando tale intenzione all’altra Parte, tramite il TDH e/o altre modalità condivise, secondo le modalità specificate all’art. 12, con un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni.
3. Salvo diversa indicazione, il presente Accordo si applica anche in caso di predisposizione e
rilascio sul Catalogo API di una nuova versione dell’E-service.
4. L’ENIT e il MiTur hanno diritto di integrare ed aggiornare unilateralmente la disciplina dell’Ecosistema TDH. In caso di aggiornamenti ne darà comunicazione all’Aderente, anche mediante pubblicazione sul sito e notifica ufficiale, e nell’ipotesi in cui tali modifiche dovessero incidere sugli obblighi dell’Aderente, lo stesso ha diritto di recedere dal contratto con un preavviso di 60 giorni. L’Aderente dovrà accettare le modifiche mediante il modulo digitale messo a disposizione dal TDH ed accessibile mediante link dalla mail di notifica;
5. In caso di modifiche che impattino sulla legittimità dell’Aderente di accedere all’E-service e/o sulla sicurezza relativa alla integrità e riservatezza delle comunicazioni necessarie all’accesso e alla fruizione del relativo E-service, l’ENIT e il MiTur provvederanno a sospendere l’erogazione dell’E-service, nonché il set informativo di dati eventualmente già scambiato e/o a risolvere il presente Accordo.
6. In caso di sospensione dell’erogazione dell’E-service o cessazione del presente Accordo, il MiTur provvederà a disattivare temporaneamente o permanentemente la possibilità di accedere all’E-service da parte dell’Aderente. Allo stesso tempo l’Aderente provvederà a disattivare temporaneamente o permanentemente la possibilità di accedere ai propri E- service da parte del MiTur.
ART. 11 - Legge applicabile e foro competente
1. Il presente Accordo è soggetto alla Legge italiana. Per quanto non espressamente previsto, si fa espresso rinvio al Codice civile, al CAD, alle Linee guida AgID, nonché alle altre disposizioni vigenti in materia, ivi incluse quelle in materia di protezione dei dati personali.
2. Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all’interpretazione, alla validità e/o all’esecuzione del presente Accordo, che non venisse risolta bonariamente e in buona fede fra le stesse, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.
ART. 12 - Comunicazioni tra le Parti
1. Ove non diversamente specificato, qualsiasi comunicazione tra le Parti inerente al presente Accordo è effettuata, tramite il TDH e/o altre modalità condivise, a ciascuna delle Parti.
ART. 13 - Registrazione e spese
1. Il presente Accordo, firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.
ART. 14 - Disposizione finali
1. Le Premesse, Linee Guida di Interoperabilità (TDH022), gli allegati e tutte le procedure in questi documenti richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e vincolano le Parti al loro rispetto.
L’Aderente (x.xx digitalmente ai sensi del regolamento eIDAS, SPID o con Firma
Elettronica Qualificata)
Il MiTuR (x.xx digitalmente ai sensi del regolamento eIDAS, SPID o con Firma Elettronica Qualificata)
L’ENIT (x.xx digitalmente ai sensi del regolamento eIDAS, SPID o con Firma Elettronica Qualificata)