Contract
I rapporti contrattuali tra il Fornitore e l’impresa committente Tower Automotive (di seguito denominata “Committente”) sono regolati dalle seguenti CONDIZIONI DI ACQUISTO, salvo quanto eventualmente diversamente concordato per iscritto nell’ambito di contratti quadro, ordini o contratti singoli intercorrenti tra il Fornitore e la Committente.
Le presenti CONDIZIONI DI ACQUISTO annullano quindi ed escludono altre Condizioni Generali di Contratto o altre disposizioni in deroga a quelle presenti, anche nel caso in cui la Committente non le abbia rifiutate espressamente.
L’unica eccezione relativamente a quanto stabilito sopra è data dalla riserva di proprietà nonché dall’esistenza di particolari accordi di apertura di credito intercorsi tra la Committente ed il fornitore. La Committente dichiara di accettare le forniture soggette a riserva di proprietà.
L’accettazione senza riserve di merci e/o di servizi da parte della Committente non costituisce in nessun caso accettazione delle eventuali condizioni in deroga poste dal Fornitore.
Le eventuali comunicazioni del Fornitore alla Committente nelle quali il Fornitore presuppone l’accettazione da parte della Committente di eventuali condizioni di fornitura in deroga in caso di mancato rifiuto delle stesse, non hanno alcuna efficacia giuridica.
1. Contratto di fornitura
1.1 Di regola il contratto di fornitura si intende concluso con un ordine scritto e la rispettiva conferma d’ordine scritta da parte del Fornitore. Lo stesso vale per eventuali modifiche o ampliamenti dell’ordine. Per le richieste inerenti la consegna o spedizione e/o modifiche alle stesse è sufficiente una comunicazione per via telematica.
1.2 Il contratto tra la Committente ed il Fornitore si intende concluso anche nel caso in cui il Fornitore non rifiuti entro una settimana per iscritto un ordine comunicatogli dalla Committente.
1.3 Per le merci che vengono consumate gradualmente, sarà stipulato un contratto quadro nel quale si definiscono il prodotto, il luogo di consegna, il prezzo e le ulteriori condizioni di acquisto (trasporto, imballaggio ecc.). Le date di consegna e le rispettive quantità da consegnare saranno definite periodicamente nell’ambito di programmi di consegna. Il Fornitore è obbligato contrattualmente al rispetto delle quantità e dei termini definiti in detti programmi di consegna.
1.4 Il prezzo previsto nell’ordine e/o nel contratto quadro è vincolante e, salvo accordi diversi, si intende comprensivo delle spese di imballaggio, di assicurazione, di nolo e di trasporto al luogo di consegna e/o al luogo indicato dalla Committente per l’utilizzo del prodotto fornito.
1.5 Le merci viaggiano sino al luogo di consegna e/o al luogo indicato dalla Committente a rischio del Fornitore.
1.6 Il Fornitore è contrattualmente tenuto ad indicare su tutti i documenti di spedizione almeno – secondo quanto previsto nell’ordine – il numero d’ordine, la data dell’ordine, la quantità degli articoli spediti, il punto di scarico e, se esiste, il codice del materiale. L’omissione di tali indicazioni potrà comportare la restituzione della merce a spese del Fornitore.
1.7 Il Fornitore, se non ha adempiuto completamente ai suoi obblighi, avrà la facoltà di richiedere, con domanda scritta, modifiche o varianti all’ordine purché ragionevoli (x.xx. in relazione al progetto, al disegno, al tempo di consegna ecc.). Le eventuali conseguenze di tali modifiche o varianti (x.xx. aumento o riduzione dei costi, del tempo di consegna ecc.) dovranno essere concordate tra il Fornitore e la Committente a condizione che quest’ultima abbia espresso per iscritto il proprio consenso a tali modifiche.
1.8 Gli eventuali subappalti commissionati dal fornitore dovranno essere preventivamente autorizzati per iscritto da parte della Committente.
1.9 Qualora il Fornitore dovesse divenire insolvente oppure presentare o subire un’istanza per l’apertura di un procedimento concorsuale, la Committente avrà la facoltà di risolvere la parte non adempiuta del contratto di fornitura senza essere tenuta ad alcun indennizzo in favore del Fornitore e salvo il diritto del Committente a domandare il risarcimento degli eventuali danni patiti.
2. Termini di consegna / penale in caso di inadempimento
2.1 La data di consegna prevista nell’ordine si intende vincolante. La consegna si intenderà avvenuta al momento dell’arrivo della merce presso la Committente o nel luogo indicato dalla Committente o concordato per iscritto tra le parti.
2.2 In caso di consegna ritardata il Fornitore, salvo accordi diversi, sarà tenuto a corrispondere alla Committente per ogni giorno di ritardo una penale pari allo 0,5% del valore della merce non consegnata e/o non utilizzabile secondo quanto previsto dal contratto fino ad un ammontare massimo del 5%. Il pagamento della penale non pregiudica il diritto al risarcimento di eventuali maggior danni patiti dalla Committente.
2.3 L’accettazione delle consegne ritardate non costituisce rinuncia, da parte della Committente, ai diritti di cui sopra.
3. Consegna / trasferimento del rischio / irregolarità delle consegne
3.1 La consegna delle merci dovrà avvenire nel luogo dell’utilizzo o dell’indirizzo di consegna secondo quanto stabilito nell’ordine.
3.2 Con l’accettazione della fornitura e la rispettiva conferma di accettazione da parte della Committente il rischio si trasferisce a quest’ultima ma ciò non pregiudica il diritto alla successiva denuncia di vizi.
3.3 Ciascuna accettazione di una fornitura e/o prestazione è soggetta alla riserva di procedere a successive verifiche dei materiali e/o della qualità. La Committente comunicherà al Fornitore tempestivamente gli eventuali vizi e difetti riscontrati nell’ambito degli usuali procedimenti di verifica. In tal senso il Fornitore rinuncia ad invocare la decadenza della Committente per denuncia ritardata dei vizi1.
3.4 Le consegne e/o le prestazioni parziali non saranno ammesse, salvo consenso scritto della Committente. In mancanza di consenso, la Committente avrà la facoltà di annullare l’ordine per le quantità non ancora consegnate senza che perciò spetti alcun indennizzo al Fornitore.
3.5 Le circostanze di forza maggiore, le agitazioni sindacali, i procedimenti aperti dalle autorità (purché non causati dallo stesso Fornitore) e/o altri eventi inevitabili esonerano il Fornitore dal proprio obbligo al rispetto dei termini di consegna per la sola durata dell’impedimento.
3.6 In caso di prevedibili ritardi di consegna il Fornitore ha l’obbligo di inviare tempestivamente alla Committente una comunicazione scritta indicando i motivi e la durata stimata del ritardo.
3.7 In presenza di consegne, anche parziali, fuori termini e/o di ripetute irregolarità di qualsiasi natura intervenute nelle consegne per qualsiasi motivo, la Committente, indipendentemente da ulteriori diritti, avrà la facoltà di pretendere dal Fornitore la costituzione di uno stock sufficiente di articoli pronti per la spedizione. Tutte le eventuali spese derivanti saranno a carico del Fornitore.
4. Collaudo
4.1 Se l’ordine è comprensivo dell’installazione e/o del montaggio e/o della messa in servizio dell’oggetto della fornitura quale prestazione aggiuntiva, ciò comporterà un collaudo formale da parte della Committente con relativo verbale scritto. La fornitura si intenderà accettata soltanto a seguito di collaudo positivamente ultimato senza il riscontro di vizi.
4.2 Se è previsto il collaudo, il Fornitore dovrà anticipare la consegna dell’oggetto della fornitura di un tempo tale da permettere alla Committente di procedere al collaudo dell’oggetto della fornitura prima della data di consegna concordata. L’obbligo di consegna si intende adempiuto dal Fornitore soltanto a collaudo positivamente avvenuto.
4.3 L’eventuale corresponsione di pagamenti da parte della Committente prima del collaudo previsto non comporta rinuncia al collaudo od accettazione della fornitura.
4.4 Se è stato concordato un periodo di prova preliminare prima del collaudo, varrà quanto stabilito al punto 4.2.
5. Qualità / documentazione
5.1 Il Fornitore, su richiesta della Committente, dovrà mettere a disposizione di quest’ultima le informazioni complete in merito alla composizione dell’oggetto della fornitura, qualora ciò dovesse rendersi necessario ai fini del rispetto delle norme di legge e/o delle eventuali condizioni poste dalle autorità, sia nazionali che estere.
5.2 Nel caso in cui la Committente richieda primi campioni o campioni di riferimento, il Fornitore dovrà iniziare la produzione dell’oggetto/degli oggetti della fornitura soltanto dopo l’approvazione scritta dei campioni da parte della Committente.
5.3 Nell’esecuzione delle forniture il Fornitore dovrà eseguirle a regola d’arte, rispettare lo stato della tecnica, le vigenti norme di sicurezza ed i dati tecnici concordati con particolare riferimento ai dati previsti nell’ordine. Ciò vale in particolar modo per tutti i lavori svolti negli stabilimenti della Committente. Il Fornitore dovrà implementare e mantenere aggiornato un sistema di assicurazione qualità e gestione qualità. Tutte le eventuali modifiche, anche minori, apportate all’oggetto della fornitura e/o al processo produttivo dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto da parte della Committente. Il tipo e l’entità delle prove e delle attrezzature di misura e di prova nonché i rispettivi metodi dovranno essere concordati tra il Fornitore e la Committente.
5.4 Per tutti i componenti specificatamente indicati (x.xx. componenti soggetti all’obbligo di documentazione) nella documentazione tecnica o in accordi a parte, il Fornitore dovrà documentare anche da quale ente sono state certificate le caratteristiche soggette all’obbligo di documentazione oltre ai risultati delle prove relative alle caratteristiche qualitative degli oggetti della fornitura. La documentazione di tali prove dovrà essere conservata per un periodo di 15 anni e, su richiesta della Committente, dovrà essere presentata a quest’ultima.
5.5 Per la prova del primo campione e la verifica delle caratteristiche soggette all’obbligo di documentazione si fa riferimento alla pubblicazione VDA “Assicurazione della qualità delle forniture – selezione dei fornitori/processo produttivo – e verifica finale dei prodotti/gestione della qualità nella serie” nella versione più aggiornata e/o alla pubblicazione QS-9000 “Procedimenti di verifica finale (PPAP)” nella versione più aggiornata. Indipendentemente da quanto stabilito sopra, il Fornitore ha l’obbligo di procedere a costanti verifiche della qualità degli oggetti della fornitura. Le parti si scambieranno eventuali informazioni relative a possibili miglioramenti qualitativi degli oggetti della fornitura in ogni momento.
5.6 La Committente ha l’obbligo di procedere ad una propria verifica gratuita dei primi campioni presentati con la rispettiva relazione sui primi campioni. Qualora dovesse
rendersi necessaria la ripetizione completa o parziale della verifica del primo campione a causa di errori intervenuti, il Fornitore dovrà risarcire alla Committente le ulteriori spese sostenute a tale scopo che vengono così stabilite per l’ammontare di euro 200 per ciascun evento.
5.7 Il fornitore garantisce la conformità degli oggetti della fornitura alle specifiche previste nell’ordine. Per ciascuna lettera di contestazione la Committente addebiterà al fornitore un importo pari a euro 50.
5.8 Il fornitore ha l’obbligo di concedere alla Committente ed ai clienti di quest’ultima l’accesso a tutti i locali e tutte le aree che siano rilevanti ai fini del prodotto e/o utilizzati per la fabbricazione, le prove ed il magazzinaggio dello stesso, nonché alla documentazione rilevante ai fini della qualità. Lo stesso vale per le autorità competenti in materia di sicurezza stradale, delle norme anti-inquinamento ecc. Saranno comunque ammesse limitazioni adeguate se riconosciute rilevanti al fine della tutela dei segreti commerciali.
6. Modalità di pagamento/cessione di crediti
6.1 Il pagamento sarà effettuato soltanto dopo l’arrivo degli oggetti della fornitura conformi al contratto e su regolare fattura utilizzabile come documento contabile.
6.2 Le forniture consegnate prima della data concordata si intendono consegnate soltanto alla data di consegna concordata.
6.3 Il pagamento diventa esigibile soltanto dopo l’arrivo delle merci conformi al contratto ed il recapito di regolare fattura utilizzabile come documento contabile. I termini di pagamento, salvo specifici accordi opportunamente indicati nell’ordine, si intendono di norma a 120 giorni dalla fine del mese in cui è stata emessa la fattura 2. In caso di accettazione di forniture consegnate prima della data di consegna la scadenza del pagamento si calcola in base alla data di consegna concordata.
6.4 I pagamenti saranno effettuati di norma tramite bonifico bancario, entro la metà del mese successivo a quello di competenza.3
6.5 Qualora, in via eccezionale, dovessero essere stati concordati degli acconti, questi ultimi potranno essere versati soltanto contro garanzia bancaria alle condizioni poste dalla Committente.
6.6 La cessione a terzi dei crediti del Fornitore dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto da parte della Committente.
2 Esempio: per una fattura del 20 luglio i 120 giorni decorreranno dal giorno 31, per cui il pagamento sarà previsto per il 30 novembre
3 Esempio: una fattura in scadenza il 30 novembre sarà pagata tramite bonifico bancario entro il 15 di dicembre.
6.7 La Committente avrà la facoltà di compensare tutte le somme dovute al Fornitore con gli eventuali crediti vantati dalla Committente o da società controllate dalla stessa.
6.8 La Committente avrà la facoltà di sospendere il pagamento per forniture difettose e/o incomplete fino al regolare adempimento del contratto.
6.9 La fattura alla Committente dovrà essere emessa in duplice copia (identificando l’originale e la copia) e dovrà essere utilizzabile come documento contabile con l’indicazione del codice del Fornitore, del numero e della data dell’ordine e/o del contratto quadro, della quantità e del codice del materiale, del numero e della data della bolla di consegna, del tipo di spedizione e del prezzo/dell’unità quantitativa delle merci fatturate secondo gli accordi. Le fatture non conformi a quanto stabilito sopra potranno essere respinte.
7. Garanzia
7.1 Il periodo di garanzia concesso dal Fornitore decorre dalla data della verifica dell’oggetto della fornitura da parte della Committente secondo quanto stabilito al precedente punto 3.3.
7.2 Qualora la Committente nell’ambito dei propri processi produttivi dovesse riscontrare dei vizi o difetti, il Fornitore avrà la possibilità di rimuovere, di rilavorare, di riparare o di sostituire gli oggetti della fornitura difettosi a condizione che ciò sia accettabile per la Committente. Qualora il Fornitore non dovesse essere in grado di effettuare tali interventi o non dovesse dare immediatamente seguito ad una richiesta in tal senso, la Committente avrà la facoltà di risolvere il contratto per quanto riguarda le merci interessate, rispedendo queste ultime al Fornitore a spese e a rischio di quest’ultimo. In casi urgenti la Committente avrà la facoltà di procedere direttamente o tramite terzi alla rilavorazione delle merci interessate dopo averne messo il Fornitore a conoscenza. I costi sostenuti per tali interventi saranno a carico del Fornitore. Qualora anche la consegna successiva delle medesime merci dovesse risultare soggetta a vizi o difetti, la Committente avrà la facoltà di risolvere il contratto anche per la parte non ancora eseguita.
7.3 La denuncia dei vizi da parte della Committente avrà effetto sospensivo relativamente al periodo di garanzia per gli oggetti di fornitura interessati. In tali casi il periodo di garanzia ricomincerà a decorrere dalla riparazione/sostituzione.
7.4 Il periodo di garanzia vale indipendentemente dal periodo di utilizzo dell’oggetto della fornitura.
7.5 Il Fornitore sarà responsabile della propria fornitura anche nel caso in cui egli non sia il produttore dell’oggetto della fornitura o di parti dello stesso.
7.6 La Committente dovrà mettere a disposizione del Fornitore, su richiesta di quest’ultimo, tutti i componenti che il Fornitore dovrà sostituire a sue spese. La Committente conserverà tali componenti per un periodo massimo di 30 giorni, trascorso il quale la stessa Committente avrà la facoltà di rispedire i componenti al
Fornitore, sempre a spese di quest’ultimo oppure di pretendere un compenso per la custodia dei componenti o per il loro smaltimento, senza con ciò pregiudicare in alcun modo i propri diritti alla garanzia.
7.7 La Committente si riserva la facoltà di addebitare al Fornitore un importo di euro 100 a titolo di rimborso delle spese amministrative per le eventuali rilavorazioni, riparazioni e/o rispedizioni, senza con questo pregiudicare in alcun modo l’eventuale risarcimento dei danni e delle spese dirette sostenute.
7.8 La Committente godrà inoltre di tutti i diritti alla garanzia previsti dalla legge avendo la facoltà di pretendere dal Fornitore o l’eliminazione dei difetti o mancanza di qualità, oppure una fornitura sostitutiva con tutte le relative spese a carico dello stesso Fornitore senza con questo pregiudicare in alcun modo l’eventuale rivendicazione da parte della Committente dei diritti al risarcimento.
7.9 I diritti risultanti dall’obbligo di garanzia del Fornitore cadono in prescrizione dopo un periodo di 24 mesi dalla prima immatricolazione del veicolo ovvero dal montaggio del ricambio, al massimo però dopo un periodo di 30 mesi dall’accettazione della fornitura da parte della Committente secondo quanto previsto al punto 3.3.
8. Diritti di proprietà industriale
8.1 Il Fornitore sarà responsabile per eventuali azioni giudiziali o stragiudiziali che sorgano da un uso contrattuale dell’oggetto della fornitura qualora ciò costituisca una violazione di diritti di proprietà industriale in essere o per domande pendenti.
8.2 Il Fornitore dovrà tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità per azioni che sorgano da diritti di proprietà industriale nel caso in cui il Fornitore non abbia prodotto l’oggetto della fornitura osservando le specifiche della Committente o qualora, nello sviluppo degli oggetti della fornitura, non abbia potuto avere conoscenza, osservando buona fede e diligenza, che ciò comportava violazione dei diritti di proprietà industriale di terzi. Quanto stabilito sopra non pregiudica in alcun modo gli eventuali ulteriori diritti al risarcimento spettanti alla Committente.
8.3 Il Fornitore dovrà informare la Committente del suo utilizzo, pubblico o privato, di diritti di proprietà industriale propri o su licenza di terzi e di diritti di proprietà industriale che possano sorgere per domande pendenti e non ancora accordati e ciò, in particolar modo, nel caso in cui il Fornitore intenda addebitare costi per la licenza di tali diritti.
8.4 Le parti hanno l’obbligo contrattuale di informarsi immediatamente e reciprocamente in merito a rischi di contraffazione o violazione di diritti altrui, anche per notizie relative a casi similari, così da consentire all’altra parte di adottare possibili misure di contrasto e procedere di comune accordo alla difesa.
9. Mezzi di produzione / disegni / ecc.
9.1 I mezzi di produzione quali stampi, matrici, calibri, modelli, campioni, strumenti, disegni ecc. che la Committente abbia messo a disposizione del Fornitore dovranno essere restituiti alla stessa Committente a semplice richiesta di quest’ultima.
9.2 I mezzi di produzione messi a disposizione del Fornitore o realizzati secondo le specifiche fornite dalla Committente non dovranno essere riprodotti, venduti, concessi in garanzia, ceduti in altro modo e/o utilizzati per terzi senza previo consenso scritto da parte della Committente. Lo stesso vale anche per gli oggetti di fornitura realizzati con detti mezzi di lavoro.
9.3 I disegni, i modelli, le matrici, i campioni, gli strumenti e gli altri mezzi di lavoro ed il know-how che la Committente abbia messo a disposizione del Fornitore o pagato o dei quali il Fornitore venga a conoscenza durante lo svolgimento dell’ordine non dovranno essere utilizzati dal Fornitore per forniture a terzi senza previo consenso scritto da parte della Committente. È fatto divieto di cedere o di rendere accessibili tali elementi a terzi non autorizzati. La riproduzione di tali oggetti è ammessa soltanto nell’ambito delle esigenze economiche e nel rispetto delle norme di diritto d’autore o di proprietà industriale.
9.4 Il Fornitore da parte sua dovrà obbligare i propri subappaltatori/subfornitori al rispetto di quanto sopra.
10. Riservatezza/pubblicità
Al Fornitore è posto l’obbligo contrattuale di trattare come segreto commerciale o industriale tutti i particolari commerciali e tecnici non pubblicati dei quali venga a conoscenza nell’ambito del rapporto commerciale.
11. Copertura assicurativa
Al Fornitore è posto l’obbligo contrattuale di stipulare idonei contratti assicurativi per la copertura di tutti i rischi possibili connessi all’oggetto della fornitura (in particolare responsabilità civile del produttore o del venditore del prodotto, campagne di richiamo ecc.) e di presentare alla Committente, su richiesta di quest’ultima, le relative polizze assicurative.
12. Tutela dell’ambiente
Al Fornitore è posto l’obbligo contrattuale di svolgere le proprie prestazioni nell’assoluto rispetto delle norme, leggi e prescrizioni nazionali ed internazionali vigenti in materia di di sicurezza e di tutela dell’ambiente nonché osservando l’attuale stato della tecnica. Per la fornitura e l’installazione di macchine il Fornitore dovrà osservare le leggi e le normative del rispettivo paese. Il Fornitore provvederà all’esecuzione del contratto con modalità ecocompatibili nei limiti di quanto fattibile sotto il profilo economico, impiegando materiali ecologici e riutilizzabili nonché strutture smaltibili in modo ecocompatibile ed adottando soluzioni che consentano risparmi energetici e di consumo materiali. Viene fatto divieto di utilizzare materiali e/o ricette il cui impiego costituisca una violazione alle vigenti normative. Si fa particolare riferimento alla Direttiva 2000/53/CE sulle automobili vecchie ed all’elenco VDA dei materiali soggetti all’obbligo di dichiarazione. Al Fornitore è posto l’obbligo contrattuale di provvedere alla registrazione di tutti i materiali utilizzati per la fabbricazione di automobili nel sistema informatico dei materiali dell’industria automobilistica (IMDS).
13. Disposizioni finali
13.1 Sarà applicata sempre la versione più aggiornata delle presenti CONDIZIONI DI ACQUISTO pubblicata nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx, anche nel caso in cui alla data di emissione dell’ordine fosse in vigore una versione precedente.
13.2 Il Fornitore provvederà all’identificazione degli oggetti di fornitura secondo le indicazioni fornite dalla Committente.
13.3 Il Fornitore dichiara di conoscere ed esprime il proprio consenso a quanto prescritto nella Direttiva Qualità per i fornitori di Tower Automotive Italia, salvo accordi diversi.
13.4 A tutti i rapporti contrattuali sarà applicata la legge dello Stato in cui ha sede la Committente, salvo accordi diversi scritti.
4 In Belgio: Il foro competente è quello di Gent.
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Condizioni generali di Acquisto
Tower Automotive Italia
13.6 Qualora singole disposizioni delle presenti Condizioni di acquisto o singole clausole di un contratto concluso sulla base delle stesse Condizioni di acquisto dovessero risultare invalide o ineseguibili, ciò non pregiudicherà in alcun modo la validità delle restanti disposizioni. La disposizione invalida, inefficace o ineseguibile dovrà essere sostituita con una disposizione che, nei limiti del possibile, tenga conto della volontà delle parti e che rispecchi il più possibile la finalità economica della disposizione da sostituire.
Consegnato Data:
……………………………………………………… Nome e firma del dipendente responsabile di Tower
In Italia:
La società sottoscritta dichiara di conoscere ed accettare le Condizioni di acquisto di Tower Automotive Italia riportate sopra.
Data:
……………………………………………………… Nome e firma del legale rappresentante del Fornitore
Con riferimento all’articolo 1341 del Codice Civile italiano la società sottoscritta dichiara di accettare espressamente le disposizioni previste ai punti 1.2, 1.9, 2.2, 3.3, 5.6, 5.7, 6.6, 6.7,
6.8, 7.3, 7.6, 7.7, 13.4 e 13.5 delle Condizioni di acquisto Europa di Tower Automotive riportate sopra.
Data:
……………………………………………………… Nome e firma del legale rappresentante del Fornitore