ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÁ DI BOLOGNA
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÁ DI BOLOGNA
ACCORDO
IN MATERIA DI RIPARTIZIONE DERIVANTE DA ATTIVITA’ CONTO TERZI
Premesso
- che l’art. 66 del DPR 382 del 11.7.1980 prevede che “Le Università, purché' non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati L'esecuzione di tali contratti e convenzioni sarà affidata, di norma, ai dipartimenti o, qualora questi non siano costituiti, agli istituti o alle cliniche universitarie o a singoli docenti a tempo pieno. I proventi delle prestazioni dei contratti e convenzioni di cui al comma precedente sono ripartiti secondo un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell’Università, sulla base di uno schema predisposto, su proposta del Consiglio universitario nazionale, dal Ministro della pubblica istruzione. (…)”;
- che l’art. 49 del R.D. 1592 del 31.8.1933 prevede che “Gli istituti scientifici delle università e degli istituti superiori compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire, su commissione di pubbliche amministrazioni o di privati, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze. Nelle cliniche universitarie possono essere accolti ammalati a pagamento. Nel regolamento generale sono stabilite le norme per la riscossione e l'erogazione dei proventi relativi nonché tutte le disposizioni per l'ordinamento e il funzionamento di dette prestazioni”
- che l’art. 4, comma 5 della L. 370/1999 prevede che “La materia di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è rimessa all'autonoma determinazione degli atenei, che possono disapplicare la predetta norma dalla data di entrata in vigore di specifiche disposizioni da essi emanate”
- che l’art. 4 comma 2, lettera q) del CCNL relativo al personale del comparto Università sottoscritto in data 16.10.2008 affida alla contrattazione integrativa la definizione della modalità di “utilizzo della quota riservata al fondo derivante da attività in conto terzi o da programmi comunitari”
- che nell’Ateneo di Bologna la materia è complessivamente disciplinata da specifico Regolamento. Tutto quanto sopra premesso, le Parti definiscono nei seguenti termini la propria intesa sulla materia.
Le Parti, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del CCNL del comparto Università del 16.10.2008, condividono l’opportunità di modificare il vigente Regolamento di Ateneo in materia di “conto terzi” prevedendo che le risorse del relativo Fondo destinate al personale contrattualizzato possano aumentare complessivamente del 5%, passando da un prelievo sul fatturato delle “attività conto terzi” del 10% ad uno del 15%. A fronte di questo incremento di risorse destinate al Fondo Conto Terzi il personale contrattualizzato non parteciperà al riparto diretto dei proventi derivanti dalle attività conto terzi a eccezione del solo personale contrattualizzato che sia “responsabile della commessa”, alla stregua del personale docente.
Con riferimento alla suddivisione del Fondo Conto Terzi (pari al 15% del fatturato), le Parti concordano di confermare la seguente ripartizione: il 90% delle risorse costituisce il “Fondo Comune” e il 10 % il “Fondo di Ateneo”. Il Fondo Comune è destinato al personale di categoria B, C, D, EP e CEL e il Fondo di Ateneo è a sua volta suddiviso in: 20% destinato al personale di categoria D con incarico di responsabilità ex art. 91 co. 1 e co. 3 del CCNL comparto università e 80% destinato al personale di categoria EP a seguito di accertamento della valutazione positiva dei risultati.
Le Parti, infine, concordano di ripartire i Fondi suddetti sulla base dei seguenti coefficienti:
Fondo Comune (90% del Fondo Conto Terzi):
- B e CEL: coefficiente di riparto 0,85
- C: coefficiente di riparto 1,0
- D EP: coefficiente di riparto 1,25
Fondo di Ateneo (10% del Fondo Conto Terzi):
- D ex art. 91 co. 1 e co. 3 (20% del Fondo di Ateneo)
- D ex art. 91 co. 1 coefficiente di riparto 0,25
- D ex art. 91 co. 3 coefficiente di riparto 1,00
- EP (80% del Fondo di Ateneo):
- EP 3 fascia: coefficiente di riparto 1,00
- EP 2 fascia: coefficiente di riparto 1,15
- EP 1 fascia: coefficiente di riparto 1,25
L’Amministrazione darà seguito alle necessarie modifiche regolamentari per dare attuazione alla disciplina suddetta, al fine di renderla coerente con i nuovi criteri di riparto condivisi tra le Parti nel presente Accordo.
Ambito e validità dell’accordo
Il presente accordo decorre e produce effetti giuridici dalla data di sottoscrizione e resta valido ed efficace fino alla sottoscrizione di un nuovo e diverso accordo in materia tra le Parti. I contenuti del presente accordo verranno recepiti all’interno dello specifico Regolamento che disciplina complessivamente la materia delle prestazioni per conto terzi nell’Ateneo di Bologna e produrranno i loro effetti giuridici ed economici a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto Regolamento, con riferimento ai contratti e alle convenzioni sottoscritte successivamente all’entrata in vigore dello stesso.
Le Parti, presa visione del testo dell’Accordo, a seguito delle certificazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e dell’approvazione del Consiglio di Amministrazione, convengono congiuntamente di procedere alla sua sottoscrizione.
La Delegazione di Parte pubblica costituita nelle persone di:
Delegato del Rettore Xxxx. Xxxxx Xxxx
Direttore Generale Xxxx. Marco Degli Esposti
e
la Delegazione di Parte sindacale costituita nelle persone di:
Delegato FLC - C.G.I.L. | Susi Bagni |
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Delegato FLC - C.G.I.L. | Xxxxxxx Fidelio |
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Delegato C.I.S.L. – UNIVERSITA’ | Xxxxxxxx Xxxxxx |
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Delegato U.I.L. - RUA | Xxxxxxxx Xxxxxxx |
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Delegato USB P.I. | Xxxxx Xxxxxxx |
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Componenti R.S.U. |
Bologna, 7.03.2018