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CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
PROT. N................DEL.....................
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TRA
L’Università degli Studi Xxxxxxx Xxxxxx – Telematica Roma, con sede legale in Xxxx, Xxx Xxx Xxxxx Xxxxxxx 0 – 00000 Xxxx, codice fiscale n. 09073721004, Rappresentata dal Presidente del C.d.A, Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxx, d’ora in poi denominata “soggetto promotore”;
E
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, con sede legale in Sassari c.a.p 07100 Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx00, Xxxxxxx Xxx 00000000000, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, Commissario Straordinario, d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”,
PREMESSO
- Che lo Stage /tirocinio Curriculare, con l'assegnazione di Crediti Formativi Universitari, fa parte dell'attività formativa dei Corsi di studio di Facoltà/Interfacoltà e si attiva in osservanza del D.M. 509/99 e del D.M. 270/04;
- Che lo stage tirocinio formativo e di orientamento è una esperienza formativa professionalizzante condotta presso una azienda o ente pubblico/privato convenzionato con l'Università. E' rivolto agli studenti ed ai laureati entro i 18 mesi dal conseguimento del titolo, offre l'opportunità di conoscere direttamente il mondo del lavoro e di sviluppare le conoscenze acquisite durante il percorso formativo .Si attiva in osservanza della Legge 196/97, del D.M. 142/98,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto della Convenzione
Il soggetto ospitante è disponibile a concordare con il Soggetto Promotore l'accoglienza presso le proprie strutture aziendali, di studenti, di laureati da non più di 18 mesi e frequentanti corsi di perfezionamento e di formazione del soggetto promotore, nel quadro delle normative citate in premessa.
Art. 2 - Finalità e contenuti del tirocinio
1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art.18, comma 1, lettera d), della legge n.196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro;
2. durante lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento l’attività è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore (dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx) in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante;
3. per ciascun tirocinante inserito nell’Impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
• il nominativo del tirocinante
• i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
• obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in azienda;
• le strutture aziendali (Unità operative, servizi e uffici) presso cui si svolge il tirocinio
In forza della presente convenzione la sottoscrizione dei singoli progetti formativi e di orientamento costituisce a
tutti gli effetti convenzione tra il soggetto ospitante, il tirocinante e il soggetto promotore non rendendosi quindi necessaria la stipula di un’ulteriore convenzione tra soggetto ospitante, soggetto promotore e tirocinante.
Art. 3- Permanenza in azienda
L'accesso alle strutture aziendali del soggetto Ospitante, dove si svolge il tirocinio, è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa predisposizione del progetto formativo sottoscritto dal Soggetto Promotore dal Soggetto Ospitante e dal tirocinante.
L'orario di permanenza in azienda è concordato tra il Soggetto Promotore il Soggetto ospitante ed il tirocinante in funzione degli obbiettivi formativi del tirocinio e valutando eventuali esigenze di Studio del tirocinante.
Art 4-Oobblighi del tirocinante
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
• svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
• rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
• mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
Art. 5- Valutazione
Il soggetto Ospitante si impegna a rispettare e a far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità contenuti, tempi e modalità).Terminato il periodo di tirocinio, il soggetto Ospitante rilancia ad ogni tirocinante la valutazione finale relativa allo svolgimento del progetto e al raggiungimento degli obbiettivi, trasmettendone copia al soggetto promotore.
Oltre alla valutazione finale il soggetto ospitante consegna al tirocinante una dichiarazione di avvenuto tirocinio attestante la frequenza che potrà essere fatta valere ai sensi di Legge.
Art. 6- Assicurazioni
L’Università degli Studi Xxxxxxx Xxxxxx assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
Ai sensi dell’art.2 comma 1 lettera a) del Dlgs 81/8, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori dipendenti del soggetto ospitante, pertanto, il soggetto ospitante, si impegna in caso di infortunio con prognosi superiore ai 3 giorni ad effettuare la denuncia all'Inail ed alla Questura di riferimento, trasmettendone copia al soggetto promotore.
In caso di infortunio che comporti una assenza dal lavoro di almeno un giorno, Il soggetto Ospitante è tenuto a darne immediata comunicazione al soggetto promotore.
Art. 7- Comunicazioni
Il soggetto promotore provvede a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione, nonché alle Rappresentanze sindacali, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.
I tirocini curriculari sono esclusi dagli obblighi menzionati.
Il soggetto Ospitante ha l'obbligo di dare comunicazione dell'attivazione di un tirocinio al Centro per L'impiego della provincia competente entro il giorno precedente l'inizio.
I tirocini curriculari sono esclusi da tale obbligo di legge.
Art. 8 Disposizioni finali
La presente convenzione, della durata di tre anni e rinnovabile non tacitamente, mediante accordo tra le parti, avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione. La convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento da entrambe le parti con preavviso scritto di mesi tre da inviarsi tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Letto, confermato, sottoscritto. Roma,
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI XXXXXXX’ XXXXXX – TELEMATICA ROMA
Il Rappresentante Legale
Sassari,
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI
Il Rappresentante Legale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx