CAPITOLATO TECNICO
Divisione Appalti, Convenzioni E Patrimonio
Procedura negoziata per l’affidamento della concessione della gestione del marchio dell’Università di Siena in riferimento ai prodotti di merchandising e per la definizione di un accordo quadro a favore delle strutture dell’Ateneo - CIG 901193867F
CAPITOLATO TECNICO
Art. 1 – Oggetto e valore dell’affidamento
1. L’oggetto dell’affidamento attiene:
a) alla concessione della gestione da parte dell’Operatore affidatario del brand dell’Università di Siena attraverso la produzione e la commercializzazione di una o più linee di prodotti, coerenti con quanto ha presentato nell’offerta tecnica, incamerando gli incassi delle vendite e assumendosi completamente il rischio d’impresa. Rientra nell’oggetto della concessione anche il suo esercizio mediante un dominio web, appartenente all’Università, che dovrà essere utilizzato per le vendite on line;
b) alla definizione di un accordo quadro con l’Operatore affidatario per la fornitura di prodotti di merchandising personalizzati con il logo dell’Università di Siena a favore delle strutture dell’Ateneo.
Art. 2 – Modalità di vendita
1. L’Operatore economico affidatario potrà organizzare la vendita dei prodotti nella maniera che ritiene più funzionale e comunque in modo coerente con quanto ha presentato nell’offerta tecnica.
2. In ogni caso è richiesto che la vendita avvenga con entrambi le seguenti modalità:
- on line con modalità di pagamento adeguate e sicure, tramite il dominio richiamato nel precedente articolo;
- presso un punto di vendita fisico collocato nel centro storico della città di Siena, ovverosia all’interno della cinta muraria medievale cittadina. L’affidatario ha infatti l’obbligo, pena la revoca dell’aggiudicazione e la risoluzione del contratto, di essere nella disponibilità o di allestire, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto, un punto di vendita anche non esclusivo dei prodotti contraddistinti dal logo dell’università che possa consentire sia l’acquisto diretto che il ritiro del materiale ordinato tramite il sito on line. Il punto di vendita dovrà soddisfare le seguenti esigenze minime e non derogabili pena la revoca dell’aggiudicazione:
a) essere allestito all’interno del centro storico del Comune di Siena come sopra definito;
b) essere aperto almeno dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12.00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00;
c) essere presidiato da consulenti di vendita in grado di fornire assistenza e informazioni sui prodotti di merchandising venduti.
Art. 3 – Qualità e varietà dei prodotti
1. L’Operatore economico affidatario dovrà realizzare e commercializzare prodotti a regola d’arte, nel rispetto della qualità e della misura che ha offerto nella proposta tecnica presentata.
2. Eventuali modifiche ai prodotti o al brand dovranno sempre essere validati preventivamente da un’apposita commissione nominata dall’Università di Siena.
3. L’Università procederà, anche in collaborazione con il concessionario, all’applicazione periodica di metodologie di controllo e di valutazione sulla verifica della qualità dei prodotti, dei processi e della soddisfazione dell’utenza.
Art. 4 – Obblighi a carico dell’Operatore economico concessionario
1. L’Operatore economico concessionario deve:
- dotarsi di tutte le autorizzazioni necessarie per la commercializzazione on line;
- corrispondere le retribuzioni ai propri dipendenti previste dalle leggi, dai regolamenti, dai contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tuttala durata del servizio;
- rispettare le disposizioni legislative, i contratti collettivi nazionali ed i regolamenti concernenti la contribuzione e le assicurazioni sociali;
- osservare tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- rapportarsi periodicamente con la commissione istituita dall’Università per la valutazione e l’analisi delle questioni tecniche discendenti dalla concessione affidata (validazione dei prodotti da commercializzare, eventuale aggiornamento del logo, nuove modalità di commercializzazione, esigenze di differenziazione dell’immagine, corretta implementazione e manutenzione del sito web per le vendite, valutazione eventuali azioni legali dirette alla tutela del marchio, etc.);
- rispettare comunque le linee guida adottate dall’Ateneo per l’utilizzo del logo (cfr. xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxx_xxxxx_xxxxxx_xxxxxxxx_xxxx_0.0_0.xxx), le indicazioni espresse nell’allegato B e le successive specificazioni che proverranno dalla Commissione suddetta e dai competenti Uffici dell’Università.
Art. 5 – Condizioni a favore dell’Università di Siena – accordo quadro
1. L’Università di Siena si riserva la possibilità di acquistare per le proprie esigenze (per eventi di rappresentanza, convegni, seminari, manifestazioni, etc., diversamente personalizzati) i prodotti oggetto di merchandising a condizioni di favore rispetto al listino di mercato, ovverosia applicando lo sconto come proposto nell’offerta economica.
2. Le condizioni contrattuali che intercorreranno con l’Università dovranno prevedere:
- le spese di spedizione e altre accessorie a carico dell’Operatore economico concessionario;
- il pagamento della fattura a 30 giorni dal ricevimento della stessa.
3. Le acquisizioni da parte dell’Università di Siena saranno formalizzate tramite specifici ordinativi che indicheranno i tempi e il luogo di consegna, l’identificativo IPA per la fatturazione elettronica e il nominativo del referente tecnico che potrà essere consultato per eventuali specificazioni.
4. Ai fini del presente articolo potranno essere presi accordi per la predisposizione di eventuali supporti informativi dei prodotti da commercializzare; tali supporti dovranno essere messi a disposizione dell’Università.
Art. 6 – Durata e importo
1. La durata dell’affidamento è di un anno decorrente dalla sottoscrizione del contratto, rinnovabile per due volte, ciascuna per un ulteriore anno, per un totale possibile di tre anni, fatta salva la possibilità – laddove necessario - di ricorrere a una proroga tecnica semestrale per il perfezionamento delle procedure di scelta del contraente necessarie alla definizione di un nuovo affidamento.
2. L’importo del corrispettivo che il concessionario dovrà corrispondere all’Università sarà pari a quello dichiarato in sede di offerta e dovrà essere versato a cadenza annuale. Analogamente le strutture universitarie corrisponderanno all’Operatore economico affidatario il corrispettivo degli ordinativi effettuati secondo le tariffe dedicate all’Ateneo nell’offerta presentata.
3. In considerazione del fatto che la produzione e la commercializzazione dei prodotti brandizzati non avverrà nei locali dell’Università, non si prevedono al momento misure di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre i rischi interferenziali di cui all’art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
4. Ai fini dell’adempimento degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136/2010 il pagamento del canone concessorio dovrà essere effettuato con accredito sul conto corrente della Banca intestato all’Università degli Studi di Siena, così come il corrispettivo degli ordinativi effettuati dalle strutture universitarie sarà effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato dell’Operatore economico affidatario.
Art. 7 - Cauzione definitiva
1. A garanzia dell’esatto e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del contratto, il concessionario dovrà prestare a favore dell’Ateneo una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 385/1993. In quest’ultimo caso il modulo di fidejussione dovrà contenere gli estremi dell’autorizzazione di cui all’art. 127, co. 3 del DPR 207/2010. La cauzione dovrà prevedere espressamente la condizione con la quale l’istituto bancario o assicurativo si obbliga a versare l’importo della cauzione su semplice richiesta dell’Amministrazione, immediatamente ed incondizionatamente, escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c. e della decadenza di cui all’art. 1957 c.c. Dal documento, inoltre, si dovranno evincere i poteri di firma dell’Assicuratore, l’avvenuto pagamento del premio, nonché la validità fino alla completa esecuzione dell’impegno contrattuale, ogni eccezione esclusa. La cauzione garantirà tutti gli obblighi specifici assunti dal concessionario, compresi quelli accessori e futuri e dovrà avere validità almeno 60 giorni oltre la scadenza del contratto.
2. La costituzione della cauzione è condizione per la stipula del contratto, in mancanza della quale si determinerà la decadenza dell’affidamento.
Art. 8 – Cessione del contratto
L’Operatore economico affidatario non potrà cedere in nessun caso il contratto, in qualunque modo sia effettuata la cessione. In caso di inadempimento da parte dell’Operatore economico al divieto riportato nel precedente periodo, l’Università, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Art. 9 – Penali
1. Per inadempimenti agli obblighi previsti dal contratto, dipendenti da fatto e colpa dell’Operatore economico affidatario, fatta salva la riserva di richiesta di maggiori danni, l’Università procederà all’immediata contestazione formale dei singoli fatti rilevati, invitando l’Operatore economico al tempestivo corretto adempimento. Trascorsi 3 giorni dalla contestazione, permanendo l’inadempimento dell’Operatore economico affidatario, saranno applicate le penali di seguito indicate:
− Mancato rispetto dei termini di consegna per gli acquisti dell’Università di Siena: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
− Commercializzazione di prodotti difformi rispetto a quelli presentati nell’offerta tecnica o non preventivamente autorizzati dall’Università o non corrispondenti alla disciplina di Ateneo sull’uso del logo: € 500,00 per ogni contestazione;
− Mancata attivazione del servizio di vendita dei prodotti on line o tramite il punto vendita collocato nel centro storico della Città di Siena: € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
Art. 10 – Risoluzione del contratto
1. Ai sensi dell’art. 1453 c.c. sarà facoltà della Università procedere alla risoluzione del contratto, fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente, in caso di applicazione di 3 penali di cui al precedente articolo, preceduta dalla formale contestazione che vale quale diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c.
2. Sarà altresì facoltà dell’Università procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ai sensi dell’art. 1454 x.x., xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx di cui all’art. 7 della presente procedura o in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dai contratti di lavoro, dalle vigenti leggi in materia previdenziale e assicurativa, in materia di tutela della salute e della sicurezza durante il lavoro.
3. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’Operatore economico risultato aggiudicatario, l’Università si riserva la facoltà di ricorrere alla graduatoria di gara, secondo le disponibilità dei concorrenti interpellati in ordine di classifica.
Art. 11 – Clausole risolutive espresse
1. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. sarà facoltà della Università risolvere il contratto, fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico dell’Operatore economico affidatario nei seguenti casi:
- grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
- uso non autorizzato del brand; per uso non autorizzato s’intende qualsiasi impiego del logo su prodotti e per circostanze non preventivamente autorizzati dall’Università attraverso l’espressione della Commissione di cui all’art. 4 del presente capitolato e dei competenti uffici dell’Ateneo;
- cessione del contratto;
- violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- sopravvenuta decadenza nel possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- applicazione a carico dell’Operatore economico affidatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.
Art. 12 – Registrazione del contratto
1. Il contratto si registrerà solo in caso d’uso ad onere dell’interessato.
Art. 13 – Controversie
1. Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgerne in esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Siena.
Art. 14 - Informativa sul trattamento dei dati
1. I dati raccolti nell’ambito della procedura di cui al presente disciplinare saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. Il titolare del trattamento è l’Università di Siena con sede legale in Banchi di Sotto n. 55, 53100 Siena, rappresentata dal Magnifico Rettore, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx.