AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI UFFICIO OFFERTA FORMATIVA ED ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’
Decreto Rep. | Prot. n. | |||||
Anno 2019 | Tit. | III | Cl. | 2 | Fasc. | 4 |
OGGETTO
:
Regolamenti didattici di Corsi di studio - Modifica.
IL RETTORE
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici, e in particolare l'art. 11, comma 2;
Visto il decreto del ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004 n. 270, relativo alle modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Visti i decreti del Ministro dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007, relativi alla determinazione delle Classi delle Lauree e delle Lauree magistrali;
Visto il decreto MIUR del 7 gennaio 2019, n. 6, avente ad oggetto “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con decreto rettorale n. 3276 del 16 dicembre 2011, e successivamente modificato con decreto rettorale n. 1664 del 27 giugno 2012;
Tenuto conto dell'art. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 1623 del 16 giugno 2008, e successivamente modificato con decreto rettorale n. 693 del 26 febbraio 2013;
Vista la delibera del Senato Accademico del 12 maggio 2014, n. 96, avente a oggetto "Approvazione degli schemi di Regolamento Didattico dei Corsi di studio (Lauree, Lauree magistrali e Lauree magistrali a ciclo unico)", rivisti ai sensi del su citato art. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo;
Vista la delibera del Senato Accademico del 6 luglio 2015, n. 65, avente a oggetto "Precisazioni in merito ai trasferimenti tra corsi di studio";
Tenuto conto di quanto stabilito dal Senato Accademico con la delibera del 4 ottobre 2010, n. 185 avente a oggetto "Linee guida per l’adeguamento dei Corsi di laurea e Laurea magistrale in vista della predisposizione dell'offerta formativa 2011/2012" e, successivamente, con la delibera del 7 aprile 2014, n. 46, avente a oggetto "Linee guida per il miglioramento della qualità della didattica";
Vista la delibera del Senato Accademico n. 45 del 18 giugno 2018 avente ad oggetto “Indicazioni per l’offerta formativa e la programmazione della didattica a.a. 2019/20”:
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’8 luglio 2019 con il quale sono stati proposti agli Organi Centrali i Regolamenti didattici dei Corsi di studio;
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI UFFICIO OFFERTA FORMATIVA ED ASSICURAZIONE DELLA
QUALITA’
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Verificato che i Regolamenti sono conformi al Regolamento Didattico di Ateneo, parte generale, e alla normativa vigente;
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo;
DECRETA
1. di approvare i Regolamenti didattici dei seguenti Corsi di studio raggruppati nella Scuola di Medicina e Chirurgia:
• Corso di laurea in SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE (L-29) – Dipartimento di Scienze del farmaco (DSF)
• Corso di laurea in EDUCAZIONE PROFESSIONALE (Abilitante alla professione sanitaria di educatore professionale) (L/SNT2) – Dipartimento di Neuroscienze (DNS)
• Corso di laurea in FISIOTERAPIA (Abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista) (L/SNT-2) – Dipartimento di Neuroscienze (DNS)
• Corso di laurea in LOGOPEDIA (Abilitante alla professione sanitaria di logopedista) (L/SNT2)
– Dipartimento di Neuroscienze (DNS)
• Corso di laurea in ASSISTENZA SANITARIA (Abilitante alla professione sanitaria di assistente sanitario) (L/SNT4) – Dipartimento di Scienze Cardio-Toracico-Vascolari e Sanità Pubblica (DCTV)
• Corso di laurea magistrale in PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGIES – BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE (LM-9) – Dipartimento di Scienze del Farmaco (DSF)
• Corso di laurea magistrale a ciclo unico in CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (LM-13) – Dipartimento di Scienze del Farmaco (DSF)
• Xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx XXXXXXXX (XX-00) – Dipartimento di Scienze del farmaco (DSF)
• Corso di laurea magistrale in SCIENZE E TECNICHE DELL’ATTIVITA’ MOTORIA PREVENTIVA E ADATTATA (LM-67) – Dipartimento di Medicina (DIMED)
• Corso di laurea magistrale in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE (LM/SNT3) – Dipartimento di Medicina (DIMED)
dando atto che i Regolamenti didattici dei Corsi di studio in allegato costituiscono parte integrante del presente decreto, ed entrano in vigore dall'anno accademico 2019/2020.
Prima dell'inizio dell'anno accademico i Regolamenti sopra elencati, completi dei loro allegati, verranno pubblicati nel sito di Ateneo all'indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxx.xx nelle pagine relative a ciascun Corso di studio;
2. di dare atto che i Regolamenti sopra elencati decadranno qualora non si provveda all'aggiornamento, se dovuto, dei loro allegati;
3. di incaricare l’Ufficio Offerta formativa ed Assicurazione della qualità dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.
Padova, 9 luglio 2019
Il Rettore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005
Il Responsabile del Servizio o del procedimento amministrativo | Il Dirigente | Il Direttore Generale |
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QUALITA’
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Il Responsabile del Servizio o del procedimento amministrativo | Il Dirigente | Il Direttore Generale |
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE
TITOLO I
FINALITÀ E ORDINAMENTO DIDATTICO
Art. 1 — Premesse e finalità
1. Il Corso di laurea in SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE afferisce alla Classe delle lauree L-29 di cui al D.M. 270/2004.
2. Il Corso di laurea in SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE fa riferimento al Dipartimento di SCIENZE DEL FARMACO - DSF ed è coordinato dalla Scuola di MEDICINA E CHIRURGIA.
Sono organi del Corso di laurea il Presidente e il Consiglio di Corso di laurea in Scienze Farmaceutiche Applicate, di seguito indicato con CCL.
3. L'ordinamento didattico del Corso di laurea con il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema definito dai Decreti Ministeriali e nel rispetto delle prescrizioni dell'ANVUR, è riportato nell'Allegato 1 che forma parte integrante del presente Regolamento.
4. L'attivazione annuale del Corso di laurea è subordinata alla presenza di un numero di studenti immatricolati nell'anno accademico precedente superiore o uguale a quanto previsto dalla normativa nazionale e di Ateneo. Il corso di laurea, pur essendo stato inserito nell'offerta formativa, non sarà attivato se alla data di chiusura delle preimmatricolazioni presenterà un numero di preimmatricolati inferiore al numero minimo pubblicato annualmente nel Manifesto degli Studi di Ateneo e indicato nell'Avviso di Ammissione al Corso.
5. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) e con il Regolamento delle Scuole di Ateneo, disciplina l'organizzazione didattica del Corso di laurea per quanto non definito dai predetti Regolamenti.
Art. 2 — Ammissione
1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea in SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente e devono possedere adeguate conoscenze e competenze di base di chimica, fisica, matematica e biologia, a livello di quelle acquisibili con i diplomi di scuole secondarie superiori.
Il possesso di tali conoscenze e competenze sarà verificato attraverso la prova di ammissione di cui al successivo comma 3.
2. Il numero degli studenti ammessi al Corso di laurea in SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE è fissato annualmente dal Senato Accademico, in base alla programmazione locale e ai vincoli imposti dalla normativa sull'accreditamento delle sedi e dei corsi di studio, tenuto conto della disponibilità di laboratori ad alta specializzazione e/o di sistemi informatici e tecnologici e/o di posti-studio personalizzati così come previsto dalla normativa vigente.
3. Il possesso delle adeguate conoscenze e competenze viene verificato attraverso una prova di ammissione utilizzata ai fini della predisposizione della graduatoria di merito e per l'attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi.
La graduatoria sarà predisposta sulla base dell'esito del test.
Per essere ammessi al Corso di laurea in SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE i candidati devono ottenere nel test un punteggio minimo fissato annualmente dal Dipartimento di riferimento del corso di studio su proposta del CCL.
In fase di attivazione annuale del Corso di laurea il Dipartimento di riferimento, su proposta del CCL, stabilisce le modalità e i contenuti della prova di ammissione, i criteri per la formulazione della graduatoria e per l'attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi che sono resi noti attraverso l'avviso di ammissione.
La prova di ammissione può anche essere organizzata su più sedi e periodi secondo modalità approvate annualmente dal Dipartimento di riferimento su proposta del CCL.
4. Sono ammessi al Corso di laurea in SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE, coloro che si collocano utilmente in graduatoria, entro il numero di studenti programmato.
5. Gli obblighi formativi aggiuntivi devono essere soddisfatti entro il 30 settembre del primo anno di iscrizione al Corso di laurea con le seguenti modalità:
frequentando corsi di recupero con prova finale sostenendo un apposito test
6. Il superamento degli obblighi formativi aggiuntivi non comporta l'attribuzione di crediti formativi ulteriori rispetto a quelli curriculari, viene comunque verbalizzato e le attività relative non fanno parte del piano di studio.
7. Lo studente che al 30 settembre del primo anno di iscrizione al corso risulti non aver assolto gli obblighi formativi aggiuntivi può ripetere il primo anno di corso sino al completo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati.
Il mancato assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati non consente il sostenimento delle verifiche di profitto degli insegnamenti indicati nell'Allegato 2.
Art. 3 — Organizzazione didattica
1. Il Corso di laurea in SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE può essere organizzato in un unico curriculum oppure in curricula. L'attivazione dei curricula, proposta annualmente dal CCL al Dipartimento di riferimento, viene resa nota nel Manifesto degli Studi di Ateneo, ed è subordinata al numero minimo di studenti iscritti stabilito dal Senato Accademico, non inferiore a 5.
2. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata secondo l'ordinamento semestrale.
3. Il presente Regolamento si completa con i due documenti (Allegati 2 e 3) predisposti annualmente in fase di attivazione del Corso di laurea con riferimento alla coorte di studenti dell'a.a.
4. Nell'Allegato 2 sono definite , distintamente per ciascun curriculum previsto per il Corso di laurea in SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE:
le attività formative proposte, l'elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli
il SSD oppure i SSD associati a ciascuna attività formativa i CFU assegnati a ciascuna attività formativa
le ore di didattica assistita per ciascuna attività formativa
le eventuali propedeuticità, nei termini indicati dal Regolamento Studenti l'anno di corso in cui è prevista l'erogazione di ciascun insegnamento
il periodo di erogazione (semestre)
la lingua di erogazione per ciascun insegnamento
il tipo di valutazione prevista per ciascun insegnamento
l'elenco degli insegnamenti per i quali è richiesto il preventivo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati
l'elenco degli insegnamenti di cui all'art. 8
5. Nell'Allegato 3 sono presentati gli schemi di piano di studio che non necessitano di delibera di approvazione.
6. Tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente quali gli obiettivi formativi del corso di studio e delle attività formative attivate, l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di laurea in SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE sono rese note e aggiornate con le modalità previste dal RDA.
I programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative convalidati dal Presidente del CCL nonché il calendario delle lezioni, degli appelli di esame e delle altre forme di verifica finale sono resi noti prima dell'inizio dell'anno accademico.
Art. 4 — Esami e verifiche
1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Solo il superamento dell'accertamento conclusivo consente allo studente di acquisire i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto. Le attività formative esplicitamente indicate nell'Allegato 2, il cui accertamento conclusivo comporta l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, concorrono a determinare il voto finale di laurea.
2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 19. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:
i. di base
ii. caratterizzanti
iii. affini o integrative
iv. a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame)
3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o esame scritto o entrambi o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Il docente responsabile dell'insegnamento, prima dell'inizio di ogni anno accademico, comunica le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, i criteri di valutazione e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.
4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.
5. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua Inglese (o delle ulteriori conoscenze linguistiche), verrà verificata tramite il superamento del TAL (Test di Abilità Linguistica) di livello B1 per la lingua inglese, organizzato dal CLA (Centro Linguistico di Ateneo), ovvero tramite il riconoscimento di un certificato linguistico di livello equivalente rilasciato da un Istituto accreditato.
I risultati dei tirocini formativi verranno verificati dal docente responsabile che valuterà la congruità del progetto formativo con la relazione finale del lavoro e il diario, entrambi controfirmati per approvazione dal responsabile del tirocinio svolto, presentati dallo studente.
I risultati dei periodi di studio all'estero verranno verificati e i relativi CFU saranno riconosciuti dal CCL in sostituzione di quelli attribuiti ad attività formative preventivamente individuate e previste dal piano di studio.
6. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di anni 10 dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCL dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi
confermando anche solo parzialmente i CFU acquisiti.
Art. 5 — Prova finale
1. La prova finale consiste:
a. nella presentazione e discussione di una relazione sull'attività effettuata durante il tirocinio svolto - sotto la supervisione di un docente di riferimento - presso industrie, aziende o enti esterni, sulla base di apposite convenzioni , oppure presso un laboratorio di ricerca dell'Università degli Studi di Padova o di altri enti pubblici o privati di ricerca
b. nella presentazione e discussione di un progetto, comprendente di norma una parte sperimentale e di laboratorio, sviluppato sotto la supervisione di un docente di riferimento
c. nella presentazione e discussione di una tesina su argomenti connessi con insegnamenti del piano di studio, assegnata da un docente di riferimento
2. La discussione della relazione, o del progetto, o della tesina avverrà di fronte ad una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento di Riferimento.
3. La prova finale potrà essere sostenuta in lingua Inglese, preventivamente concordata con il CCL. In questo caso andrà predisposto anche un riassunto esteso, in lingua italiana, dell'attività svolta.
4. Relativamente alle informazioni, conoscenze e materiali riservati, ossia non pubblicamente accessibili, che verranno messi a disposizione per lo sviluppo della tesi o di altra prova finale, al laureando verrà richiesta la sottoscrizione di un "Impegno di riservatezza", secondo il modello approvato dal Senato Accademico.
Art. 6 — Conseguimento della laurea
1. La laurea si consegue con l'acquisizione di almeno 180 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto di cui all'articolo 4, comma 2. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma:
a. della media ponderata MP dei voti vi degli esami di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 11, comma 2, pesati con i relativi crediti ci e rapportata a centodecimi, secondo la formula seguente
MP = ( ∑ivici / ∑ici ) 110/30
b. dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale
c. dell'eventuale incremento di voto legato al premio di carriera
Qualora il candidato abbia ottenuto il voto massimo, può essere attribuita la lode.
3. I criteri per la determinazione degli incrementi/decrementi di voto di cui ai punti b) e c) del comma 2 sono deliberati dal Dipartimento di riferimento su proposta del CCL.
4. È possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale del Corso di studio (tre anni).
TITOLO II
NORME DI FUNZIONAMENTO
Art. 7 — Obblighi di frequenza
1. La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria per le attività formative specificate nell'Allegato 2 e potrà essere accertata dal docente nelle forme ritenute più idonee. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, lo studente dovrà avere frequentato almeno i l 75% delle ore di attività d'aula e almeno i l 90% delle eventuali ore di attività di laboratorio, o attività similari, necessarie per lo svolgimento del programma previsto. Le ore di frequenza non effettuate devono essere recuperate con le modalità e nei tempi fissati dal CCL.
2. È facoltà del docente non ammettere alla frequenza di un laboratorio, o attività similare, gli studenti che non abbiano superato le verifiche finali del profitto indicate nell'Allegato 2 come propedeutiche al laboratorio stesso o all'insegnamento in cui il laboratorio è inserito.
3. Il Corso di laurea in SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE non prevede l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale.
Art. 8 — Iscrizione agli anni successivi
1. Per l'iscrizione al secondo anno di corso vale quanto indicato all'art. 2 comma 6 del presente Regolamento.
2. Per il sostenimento degli esami del terzo anno è necessario aver superato un insieme definito di insegnamenti indicato nell'Allegato 2.
Art. 9 — Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei
1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito previa verifica di tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento e nel rispetto della normativa vigente.
2. In presenza di riconoscimenti e/o convalide, il CCL propone l'anno di corso di iscrizione.
3. Per gli studenti provenienti da altri corsi di studio o da altri Atenei nel caso di trasferimento al primo anno di corso è obbligatoria la prova di ammissione secondo le modalità previste dall'art. 2.
4. Nel caso di trasferimento ad anni successivi al primo e qualora il numero delle domande sia superiore al numero dei posti disponibili sarà predisposta una graduatoria sulla base del numero di crediti riconosciuti in sede di domanda preventiva
Art. 10 — Riconoscimento crediti
1. In caso di trasferimento di cui all'art. 9, il riconoscimento dei CFU avviene ad opera del CCL secondo i seguenti criteri:
a. se lo studente proviene da un Corso di laurea della medesima classe, fermo restando che la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari ad almeno il 50%, il riconoscimento avviene tramite l'individuazione di attività formative presenti nell'Allegato 2 prevedendo anche eventuali prove integrative per la verifica delle conoscenze. Possono essere altresì riconosciute altre attività formative purché nell'ambito dei soli crediti a libera scelta. I mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCL.
b. Se lo studente proviene da un Xxxxx xx xxxxxx xxxx'Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx
Xxxxxx appartenente ad una classe diversa, fermo restando che la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari ad almeno 50%, il riconoscimento avviene tramite l'individuazione di attività formative presenti nell'Allegato 2 prevedendo anche eventuali prove integrative per la verifica delle conoscenze. Possono essere altresì riconosciute altre attività formative purché nell'ambito dei soli crediti a libera scelta. I mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCL.
c. Se lo studente proviene da un Corso di studio di altro Ateneo appartenente ad una classe diversa valgono le indicazioni di cui al comma b del presente art. 10.
2. I criteri per l'assegnazione dell'obsolescenza dei crediti acquisiti in percorsi formativi precedenti sono aver superato i 10 anni dalla data di acquisizione dei crediti
3. In caso di riconoscimento, l'attribuzione dell'eventuale voto avverrà secondo le seguenti regole:
nel caso di uno o più esami riconosciuti per uno o più esami viene registrata per tutti la media dei voti ottenuti, pesata sui CFU se esiste l'informazione, o aritmetica e arrotondata all'intero superiore
nel caso di un esame riconosciuto per un esame più altra attività formativa, viene mantenuto il voto dell'esame per entrambe
gli esami sostenuti presso le Accademie Militari, l'università del Vaticano e della Repubblica di San Marino vengono sempre registrati con valutazione approvato negli altri casi, il CCL delibera motivando quale voto attribuire
Art. 11 — Piani di studio
1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio, entro i termini indicati dal Dipartimento di riferimento del Corso di laurea all'interno dei periodi previsti dal Calendario Accademico.
2. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo e approvate dal CCL, possono essere scelte, fatte salve le specificità dei Corsi di studio a numero programmato, tra gli insegnamenti di base, caratterizzanti e affini erogati nell'Ateneo o, sulla base di apposite convenzioni, in altri Atenei e in altre istituzioni. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete. Il voto contribuisce a determinare il voto di laurea di cui all'articolo 6, comma 2 del presente Regolamento.
3. Lo studente che chiede di seguire uno dei piani di studio proposti dall'Allegato 3 deve comunque presentare il piano di studio entro i termini stabiliti annualmente dal Dipartimento di riferimento e secondo le modalità stabilite dall'Ateneo.
4. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso, nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento didattico del Corso di laurea, purché nell'ambito delle attività formative effettivamente erogate e del numero dei CFU stabilito, dovrà presentare il piano di studio entro i termini stabiliti annualmente dal Dipartimento di riferimento e secondo le modalità stabilite dall'Ateneo. Il piano di studio deve essere approvato dal CCL, previo esame da parte di una Commissione nominata dal CCL stesso, che terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente e degli obiettivi formativi specifici del Corso di laurea.
5. I piani di studio di cui al comma 1 non potranno comunque prevedere sovrapposizioni di contenuti delle varie attività formative anche con riferimento a quelle della tipologia all'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004.
6. Il piano di studio degli studenti che seguono un programma di mobilità internazionale deve essere accompagnato dal "Learning Agreement" che individua l'insieme delle attività formative da superare all'estero e — in corrispondenza — l'insieme delle attività del piano che non saranno sostenute.
I due documenti costituiscono il piano di studio internazionale dello studente.
Il piano di studio internazionale potrà essere aggiornato sulla base della documentazione relativa al processo di riconoscimento degli studi svolti all'estero.
7. Agli studenti con disabilità viene garantito il necessario supporto per l'eventuale predisposizione di un piano di studi individualizzato che, nel rispetto dei vincoli fissati dall'ordinamento didattico del Corso di laurea, può prevedere la sostituzione di attività formative obbligatorie con altre attività valutate equivalenti dal CCL.
Art. 12 — Tutorato
1. Il CCL può organizzare attività di tutorato in conformità con il Regolamento di Ateneo per il Tutorato e con quanto deliberato dalle strutture competenti.
Art. 13 — Valutazione dell'attività didattica
1. Il CCL attua le forme di valutazione della qualità delle attività didattiche previste dalla normativa vigente con le modalità e le scadenze definite dal Presidio di Ateneo per la qualità della didattica.
Art. 14 — Valutazione del carico didattico
1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b RDA, alla Commissione paritetica della Scuola di MEDICINA E CHIRURGIA spetta il compito di valutare la coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi avvalendosi delle analisi prodotte dal CCL.
TITOLO III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 15 — Modifiche al Regolamento
1. Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Presidente del CCL o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tali modifiche devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio della Scuola di MEDICINA E CHIRURGIA, acquisito il parere formale dei Consigli dei Dipartimenti interessati.
2. Le modifiche al presente regolamento, previa verifica della loro conformità al Regolamento didattico di Ateneo, allo schema tipo di Regolamento didattico di corso di studio e alla normativa vigente, sono emanate con decreto del Rettore.
3. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o al Regolamento di Dipartimento/ Scuola o di altre nuove disposizioni in materia, si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
4. Eventuali problematiche interpretative o applicative derivanti dalla successione dei Regolamenti nel tempo saranno oggetto di specifico esame da parte del CCL.
Art. 16 — Norme transitorie
1. Il presente regolamento si applica a partire dalla coorte 2019/2020, salvo quanto previsto dagli avvisi di ammissione pubblicati prima della sua entrata in vigore.
In allegato al presente regolamento si possono consultare:
- l'allegato 1 all'indirizzo: xxxx://xxxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx0/0000000.xxx
- l'allegato 2 all'indirizzo: xxxx://xxxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx0/0000000.xxx
- l'allegato 3 all'indirizzo: xxxx://xxxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx0/0000000.xxx