REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI E DEI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO
Emanato con Decreto 27 luglio 2011, n. 1001
Ultime modifiche emanate con Decreto 22 maggio 2013, n. 539 Entrate in vigore il 6 giugno 2013
SERVIZIO PERSONALE DOCENTE
Via M.E. Bossi n. 5, angolo xxx Xxxxxx – 00000 Xxxx (XX) – Italia Tel. +39 031 238-9431-2-5-6
Email xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!
Piano 3
Uff. 3.11
Orari al pubblico
Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì: 10.00 – 12.00
Mercoledì: 14.00 – 16.00
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI E DEI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO
INDICE
Art. 1 - Ambito di applicazione 3
Art. 2 - Programmazione delle attività didattiche 3
Art. 3 - Conferimento diretto ad esperti di alta qualificazione (art. 23 comma 1 L. 240/2010) 3
Art. 4 - Conferimento diretto per xxxxxx xxxx (art. 23 comma 3 L. 240/2010) 4
Art. 5 - Conferimento mediante selezione (art. 23 comma 2 L. 240/2010) 4
Art. 6 - Modalità di selezione 4
Art. 7 - Convenzioni con enti pubblici e istituzioni di ricerca 5
Art. 8 - Trattamento economico 5
Art. 9 - Retribuzione aggiuntiva professori e ricercatori 6
Art. 10 - Professore aggregato 6
Art. 11 - Disposizioni comuni 6
Art. 13 - Trattamento previdenziale ed assicurativo 7
Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e le procedure con le quali l’Università degli Studi dell’Insubria può conferire incarichi di insegnamento, a titolo oneroso o gratuito, per far fron- te a specifiche esigenze didattiche.
Art. 2 - Programmazione delle attività didattiche
1. I Dipartimenti referenti principali deliberano, nel quadro della programmazione didattica annuale, gli insegnamenti da attivare nell’ambito dell’offerta formativa dell’anno accademico successivo, sulla base delle proposte dei Consigli di Corso di Studio e sentiti i Dipartimenti referenti associato.
2. Ciascun Consiglio di Dipartimento, sentiti gli interessati, su proposta dei Consigli di Xxxxx di Stu- dio, procede all’attribuzione dei compiti didattici ed organizzativi dei professori allo stesso afferen- te, incluso l’impegno minimo di didattica frontale stabilito dal Senato Accademico. Inoltre, procede all’attribuzione dei compiti didattici dei ricercatori sulla base della normativa per essi prevista e dell’eventuale attribuzione ai ricercatori a tempo indeterminato, con il loro consenso, di corsi o mo- duli curriculari, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della Legge n. 240/2010 e s.m.i..
3. Qualora l’attività didattica è svolta presso un Corso di Studio in cui il Dipartimento referente prin- cipale è diverso da quello di afferenza, la delibera è trasmessa al Dipartimento interessato.
4. Il Dipartimento referente principale, che coordina le attività di programmazione e di copertura degli insegnamenti nei corsi di studio di pertinenza, acquisisce e recepisce tutte le deliberazioni in materia degli altri Dipartimenti coinvolti nel processo. Lo stesso verifica il grado di copertura dei settori scientifico-disciplinari, tenuto conto di coloro che cesseranno entro il 1° novembre dell’anno acca- demico cui la programmazione si riferisce o che sono collocati nel periodo di riferimento in conge- do/aspettativa, definisce le ulteriori necessità di ricorrere all’acquisizione di specifiche competenze e professionalità esterne e propone il conferimento degli incarichi di insegnamento, mediante affida- mento o contratto, secondo le disposizioni del presente Regolamento.
5. Qualora l’attività didattica dei Corsi di Studio è coordinata e gestita dalla Scuola, a norma dell’art. 46 dello Statuto, la gestione delle attività di cui ai precedenti comma del presente articolo avviene sulla base delle ripartizioni delle competenze tra Corsi di Studio, Scuola e Dipartimenti stabilite da appo- site deliberazioni, provvedimenti e/o regolamenti adottati dall’Ateneo.
6. Il Consiglio di Amministrazione, compatibilmente alle disponibilità di bilancio, assegna a ciascun Dipartimento referente principale il budget sulla base del fabbisogno previsto dalla programmazio- ne didattica annuale.
Art. 3 - Conferimento diretto ad esperti di alta qualificazione (art. 23 comma 1 L. 240/2010)
1. E’ possibile stipulare contratti per attività di insegnamento di alta qualificazione, a titolo gratuito o oneroso di importo non inferiore a quello stabilito dal D.M. n. 313 del 21/07/2011, con esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.
2. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell’ambito di convenzioni con enti pub- blici di cui al successivo articolo 7, non possono superare, nell’anno accademico, il 5 per cento dell’organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l’Ateneo al 31 dicembre dell’anno precedente.
3. I contratti sono stipulati dal Rettore o suo delegato su deliberazione motivata del Consiglio di Di- partimento referente principale, che attesta la qualificazione scientifica o professionale dell’esperto.
Art. 4 - Conferimento diretto per xxxxxx xxxx (art. 23 comma 3 L. 240/2010)
1. Al fine di favorire l’internazionalizzazione, il Rettore, sulla base delle proposte formulate dal Consi- glio di Dipartimento referente principale, previo parere del Senato Accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito internet di Ateneo, può proporre al Consiglio di Amministra- zione l’attribuzione di insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, nell’ambito delle disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni.
2. Il trattamento economico per i predetti contratti è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre Università europee.
Art. 5 - Conferimento mediante selezione (art. 23 comma 2 L. 240/2010)
1. Per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, è possibile:
a. affidare a titolo oneroso o gratuito incarichi di insegnamento, mediante affidamento, a profes- sori e ricercatori universitari di altre strutture dell’Ateneo ovvero di altre Università, agli assi- stenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 382/1980 che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 341/1990 e s.m.i., nonché ai professori incaricati stabilizzati;
b. stipulare contratti a titolo oneroso, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, con sog- getti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali che non rientrano nelle tipolo- gie di cui agli articoli 3 e 4 del presente Regolamento.
2. Gli affidamenti e i contratti di cui al comma 1 sono attribuiti, nel rispetto del Codice Etico, previo espletamento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
Art. 6 - Modalità di selezione
1. La selezione per il conferimento di incarichi è indetta con apposito bando, emanato dal Direttore di Dipartimento referente principale e pubblicizzato, per almeno 10 giorni, all’Albo della struttura in- teressata e per via telematica nel sito web.
2. I bandi devono indicare;
a. i soggetti aventi titolo a partecipare e le modalità di partecipazione;
b. i termini di scadenza e le modalità di presentazione delle domande;
c. il corso di studio, la denominazione dell’insegnamento, il settore scientifico-disciplinare, l’impegno orario di didattica frontale e di CFU, il periodo di svolgimento dell’attività;
d. l’ammontare del compenso a favore del percipiente e la relativa copertura finanziaria;
e. la qualificazione e l’esperienza professionale e/o scientifica che il candidato deve possedere;
x. x doveri del titolare dell’incarico;
g. le modalità in base alle quali viene effettuata la valutazione comparativa dei candidati;
3. I bandi possono prevedere le caratteristiche ed i requisiti dei soggetti aspiranti o indicare eventuali priorità nell’attribuzione degli incarichi.
4. Le domande di partecipazione alla selezione, in carta libera, corredate dal curriculum dell’attività scientifica, didattica e professionale e dai titoli scientifici e professionali ritenuti utili ai fini della va- lutazione, devono essere indirizzate all’autorità che emana il bando e presentate entro il termine previsto dal bando. In caso di presentazione diretta farà fede la data di assunzione al protocollo del- la struttura, in caso di spedizione tramite posta, la data del timbro postale apposta dall’Xxxxxxx xx- xxxxx xxxxxxxxxx.
0. Il Consiglio di Dipartimento referente principale, entro i successivi 30 giorni, deve effettuare la va- lutazione comparativa dei candidati che tiene conto del curriculum complessivo, dell’attività didatti- ca svolta nell’ambito del settore scientifico-disciplinare oggetto dell’incarico o in settori affini, dei ti- toli scientifici e professionali posseduti dai candidati. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 comma 3 lettera n) della Legge n. 240/2010, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, costituisce titolo preferen- ziale ai fini dell’attribuzione dei predetti contratti.
6. A tal fine, è possibile avvalersi di una o più Commissioni appositamente nominate, costituite da al- meno tre membri scelti tra i professori ed i ricercatori, che procederanno ad una valutazione com- parativa dei curricula e dei titoli scientifici e professionali presentati dai candidati, nel rispetto di cri- xxxx prefissati, e formuleranno una proposta motivata di attribuzione dell’incarico. In caso di più domande di partecipazione la Commissione stila una graduatoria ed in caso di rinuncia del primo in graduatoria, l’incarico può essere conferito ad altro candidato secondo l’ordine in graduatoria. La graduatoria ha validità esclusivamente per l’anno accademico per il quale è svolta la procedura selet- tiva. In caso di partecipazione di un unico candidato deve comunque esserne valutata l’idoneità.
7. Il Consiglio di Dipartimento referente principale, tenuto conto delle proposte della Commissione, delibera l’attribuzione dell’incarico.
8. All’esito della procedura di selezione è data opportuna pubblicità per via telematica nel sito della struttura interessata.
9. Il vincitore, a richiesta, è tenuto a dare prova del possesso dei titoli dichiarati. In applicazione delle norme in materia di autocertificazione, il Dipartimento procederà mediante controlli a campione al- la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
Art. 7 - Convenzioni con enti pubblici e istituzioni di ricerca
1. I dipendenti di enti pubblici e di istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del D.P.C.M. n. 593/1993 svol- gono attività didattica secondo le modalità stabilite nei protocolli d’intesa e nelle convenzioni che disciplinano i rapporti tra l’Ateneo ed Enti/Istituzioni, ferma restando la valutazione della qualifica- zione scientifica e professionale del soggetto cui l’attività viene conferita.
2. Per le esigenze connesse alla formazione in ambito sanitario, possono essere conferiti incarichi di insegnamento, senza oneri per l’Università, al personale dei ruoli sanitari dipendente di strutture presso le quali si svolge la formazione, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 502/1992 e secondo le modalità previste negli appositi Accordi stipulati tra l’Ateneo e le strutture sanitarie.
Art. 8 - Trattamento economico
1. Il trattamento economico degli incarichi conferiti ai sensi del presente Regolamento è determinato sulla base di parametri definiti dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di quanto stabilito dal Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 313 del 21/07/2011, ai sensi dell’art. 23, comma 2, della Legge n. 240/2010 e s.m.i..
2. Nel caso in cui sia svolto un numero di ore inferiori a quelle previste, il compenso è rideterminato in base alle ore effettivamente svolte.
3. La liquidazione del compenso dovuto è effettuato in un’unica soluzione al termine dell’attività di didattica frontale, previa dichiarazione da parte del Direttore del Dipartimento referente principale
che, subordinatamente alla consegna da parte del titolare dell’incarico dell’autocertificazione dell’attività effettivamente svolta, attesta il regolare svolgimento dell’incarico attribuito.
Art. 9 - Retribuzione aggiuntiva professori e ricercatori
1. Ai professori universitari possono essere attribuiti incarichi a titolo oneroso, sulla base dei parametri di cui al precedente art. 8, solo se espletati oltre l’impegno orario di didattica frontale istituzionale stabilito dalle disposizioni legislative vigenti in materia e/o dagli Organi Accademici.
2. Ai sensi dell’art. 6, comma 4, della Legge n. 240/2010 e s.m.i., ai ricercatori di ruolo ai quali sono affidati, con il loro consenso, moduli o corsi curriculari, nei limiti delle disponibilità di bilancio è at- tribuita una retribuzione aggiuntiva sulla base di criteri e modalità appositamente stabiliti da Rego- lamento di Ateneo.
Art. 10 - Professore aggregato
1. Il titolo di professore aggregato è attribuito secondo le disposizioni di cui all’art. 6, comma 4, della Legge n. 240/2010 e s.m.i..
Art. 11 - Disposizioni comuni
1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono conferiti nel rispetto delle disposizioni del Codice Etico. Hanno la durata di un anno accademico e possono essere rinnovati annualmente per un pe- riodo massimo di cinque anni, previa valutazione positiva espressa dalla struttura di riferimento sull’attività svolta l’anno accademico precedente e della copertura finanziaria.
2. Ai soggetti esterni ai ruoli universitari gli incarichi sono conferiti mediante contratto di lavoro auto- nomo e non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari. I titolari di contratti pos- sono avvalersi del titolo di “professore a contratto” con la specificazione dell’insegnamento per l’anno accademico di durata dell’attività svolta.
3. Ai professori e ricercatori universitari gli incarichi sono conferiti mediante affidamento con provve- dimento del Rettore.
4. I soggetti titolari degli incarichi, sia a titolo oneroso che gratuito, garantiscono, nel rispetto del ca- lendario delle attività stabilito dalla struttura competente, lo svolgimento di tutte le attività didatti- che previste, compresa la partecipazione alle commissioni d’esame per la verifica del profitto degli studenti per tutte le sessioni dell’anno accademico per il quale è stato conferito l’incarico, il ricevi- mento e l’assistenza agli studenti. Sono tenuti ad annotare i dati relativi all’attività didattica svolta e ad autocertificarli al termine dell’incarico al Direttore del Dipartimento referente principale. La do- cumentazione è accessibile a chi ne abbia interesse. Possono fare parte delle commissioni dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio nell’anno accademico di riferimento e partecipano al- le riunioni degli organi accademici collegiali in conformità con quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
5. I professori a contratto, ai sensi dell’art. 18, comma 5, della Legge n. 240/2010 e s.m.i., possono svolgere attività di ricerca e partecipare ai gruppi e progetti di ricerca delle Università. Tali attività sono svolte senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo, nel rispetto della normativa vi- gente e dei regolamenti di Ateneo.
6. Nel caso di gravi inadempimenti degli obblighi contrattuali il rapporto può essere risolto con decre- to del Rettore, su richiesta motivata del Direttore del Dipartimento referente principale.
7. Il rapporto si intende risolto automaticamente nei seguenti casi:
a. per ingiustificato mancato o ritardato inizio all’attività nel termine stabilito dal contratto. Pos- sono essere giustificati soltanto ritardi o interruzioni dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati;
b. per violazione del regime di incompatibilità.
Art. 12 - Incompatibilità
1. I contratti di cui al presente Regolamento non possono essere conferiti a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso o con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura di riferimento dell’attività didattica, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
2. Gli affidamenti di cui al presente Regolamento sono incompatibili con le situazioni di aspettativa di cui all’art. 13 del DPR n. 382/1980 e s.m.i.
3. I contratti di cui al presente Regolamento non possono essere conferiti a coloro che siano cessati volontariamente dal servizio con diritto alla pensione anticipata di anzianità che abbiano avuto rap- porti di lavoro o impiego con l’Università nei cinque anni precedenti quello della cessazione dal ser- vizio e il termine di scadenza del bando, ai sensi dell’art. 25 della Legge n. 724/1994.
4. Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, con o senza borsa, possono svolgere una limitata attività didattica integrativa a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 4, comma 8, della Legge n. 210/1998, previo parere del Responsabile dell’attività formativa e/o di ricerca.
5. I professori e i ricercatori di altre Università devono allegare alla domanda di partecipazione alla se- lezione il nulla-osta dell’Università di appartenenza o copia della richiesta di nulla osta.
L’attribuzione dell’incarico è subordinata alla concessione del predetto nulla osta.
6. Qualora l’incaricato sia dipendente di Amministrazioni pubbliche di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., compresi quelli in posizione di aspettativa o distacco, il contratto può essere stipulato previa acquisizione dell’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza, ad eccezione dei ti- tolari di rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, in applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
7. Fatto salvo l’integrale assolvimento dei propri compiti, il professore a contratto può svolgere altre attività purché le stesse non comportino un conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta in ambito universitario e non arrechino pregiudizio all’Ateneo.
Art. 13 - Trattamento previdenziale ed assicurativo
1. Ai rapporti costituiti con contratto di cui al presente regolamento, si applicano, in materia previden- ziale, le disposizioni di cui all’art. 2 comma 26 e seguenti della Legge n. 335/1995 e successive mo- dificazioni ed integrazioni.
2. Limitatamente al periodo della prestazione, l’Università provvede direttamente alla copertura assicu- rativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi.
Art. 14 - Norme finali
3. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.