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<.. image(Document Cover Page. Document Number: 9311/20. Subject Codes: ACP 65 WTO 114 COASI 76 RELEX 496. Heading: PROPOSTA. Originator: Xxxxx XXXX XXXXXXXXX, Direttore, per conto della Segretaria generale della Commissione europea. Recipient: Xxxxx XXXXXXXX-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea. Subject: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per il commercio istituito a norma dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, in riferimento alla modifica dell'accordo per tener conto dell'adesione dello Stato indipendente di Samoa. Commission Document Number: COM(2020) 273 final. Preceeding Document Number: Not Set. Location: Bruxelles. Date: 1º luglio 2020. Interinstitutional Files: 2020/0131(NLE). Institutional Framework: Consiglio dell'Unione europea. Language: IT. Distribution Code: PUBLIC. GUID: 4734325127866633736_0) removed ..>
Consiglio dell'Unione europea
Fascicolo interistituzionale: 2020/0131(NLE)
Bruxelles, 1º luglio 2020 (OR. en)
9311/20
ACP 65
WTO 114
COASI 76
RELEX 496
PROPOSTA
Origine: Xxxxx XXXX XXXXXXXXX, Direttore, per conto della Segretaria generale della Commissione europea
Data: 1º luglio 2020
Destinatario: Xxxxx XXXXXXXX-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.: COM(2020) 273 final
Oggetto: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per il commercio istituito a norma dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, in riferimento alla modifica dell'accordo per tener conto dell'adesione dello Stato indipendente di Samoa
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 273 final.
All.: COM(2020) 273 final
9311/20 md
RELEX.1.B IT
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 1.7.2020
COM(2020) 273 final 2020/0131 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per il commercio istituito a norma dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, in riferimento alla modifica dell'accordo per tener conto dell'adesione dello Stato indipendente di Samoa
RELAZIONE
1. OGGETTO DELLA PROPOSTA
La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato per il commercio istituito dall'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, in riferimento alla modifica dell'accordo per tener conto dell'adesione dello Stato indipendente di Samoa all'accordo.
2. CONTESTO DELLA PROPOSTA
2.1. Motivi e obiettivi della proposta
Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per accordi di partenariato economico (APE) con i paesi ACP.
Il 30 luglio 2009 l'Unione ha firmato l'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra ("l'accordo"), che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico1. L'accordo è inteso a:
a) consentire agli Stati del Pacifico di beneficiare del migliore accesso al mercato offerto dall'UE;
b) promuovere lo sviluppo sostenibile e la graduale integrazione degli Stati del Pacifico nell'economia mondiale;
c) istituire una zona di libero scambio fra le parti basata sull'interesse comune, grazie a una progressiva liberalizzazione degli scambi realizzata nel rispetto delle norme dell'OMC applicabili e del principio di asimmetria, tenendo conto delle esigenze specifiche e dei vincoli di capacità degli Stati del Pacifico, per quanto attiene al livello degli impegni e al loro calendario;
d) stabilire gli opportuni meccanismi di risoluzione delle controversie e
e) stabilire gli opportuni meccanismi istituzionali.
L'accordo è applicato a titolo provvisorio da Papua Nuova Guinea e dalla Repubblica di Figi rispettivamente dal 20 dicembre 2009 e dal 28 luglio 2014.
L'articolo 80 dell'accordo prevede la possibilità che altre Isole del Pacifico aderiscano all'accordo mediante la presentazione di un'offerta di accesso al mercato conforme all'articolo XXIV del GATT 1994. Lo Stato indipendente di Samoa ha aderito all'accordo il 21 dicembre 20182 e lo applica a titolo provvisorio dal 31 dicembre 2018. Sono in corso le procedure delle parti per quanto riguarda l'adesione delle Isole Xxxxxxxx e del Regno di Tonga, che hanno manifestato il loro interesse ad aderire all'accordo.
In seguito all'adesione dello Stato indipendente di Samoa occorre apportare modifiche tecniche all'accordo per aggiungere la relativa offerta di accesso al mercato nell'allegato II dell'accordo.
2.2. Il comitato per il commercio dell'APE
L'articolo 68 dell'APE istituisce un comitato per il commercio composto da rappresentanti delle parti (l'UE e gli Stati del Pacifico).
1 Decisione 2009/729/CE del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (GU L 272 del 16.10.2009, pag. 1).
2 GU L 333 del 28.12.2018, pag. 1.
Il comitato per il commercio si occupa di qualsiasi aspetto necessario ai fini dell'attuazione dell'accordo. Nell'esercizio delle sue funzioni il comitato per il commercio può:
a) istituire e dirigere comitati o organismi speciali necessari ai fini dell'attuazione dell'accordo;
b) riunirsi in qualsiasi momento previo accordo fra le parti;
c) esaminare qualsiasi questione rientrante nell'accordo e adottare gli interventi del caso nell'esercizio delle sue funzioni e
d) adottare decisioni o formulare raccomandazioni nei casi previsti dall'accordo.
2.3. La decisione prevista del comitato per il commercio dell'APE
Nel corso della settima riunione, tenutasi il 3 e 4 ottobre 2019, il comitato per il commercio dell'APE ha adottato, tra l'altro, una raccomandazione alle parti dell'accordo affinché provvedano a modificare l'accordo per tenere conto dell'adesione dello Stato indipendente di Samoa. Le modifiche necessarie comprendono l'aggiunta nell'allegato II dell'accordo dell'offerta di accesso al mercato di Samoa.
L'articolo 13 dell'accordo prevede che il comitato per il commercio possa, mediante accordo, modificare l'allegato II in qualsiasi maniera sia ritenuta necessaria.
Pertanto, nel corso dell'ottava riunione che si terrà il XX XX 2020, il comitato per il commercio dell'APE sarà chiamato ad adottare la decisione di apportare le necessarie modifiche tecniche all'accordo al fine di tener conto dell'adesione dello Stato indipendente di Samoa.
3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE
La proposta di decisione del Consiglio stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione per quanto riguarda l'adozione della modifica proposta dell'accordo, per tenere conto della recente adesione dello Stato indipendente di Samoa.
Tale posizione si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio in merito alla modifica dell'accordo, che è accluso al progetto di decisione del Consiglio.
L'oggetto della raccomandazione prevista riguarda la politica commerciale, un settore per il quale l'Unione ha una competenza esterna esclusiva in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE.
4. BASE GIURIDICA
4.1. Base giuridica procedurale
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono
tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2. Applicazione al caso concreto
Il comitato per il commercio è un organo istituito dall'accordo di partenariato economico.
La modifica che il comitato per il commercio è chiamata ad adottare avrà effetti giuridici. Una volta adottata, la modifica prevista avrà carattere vincolante nel diritto internazionale in conformità all'articolo 13 dell'accordo.
La modifica prevista non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2. Base giuridica sostanziale
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto della raccomandazione prevista su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se la raccomandazione prevista persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2. Applicazione al caso concreto
L'obiettivo e il contenuto della raccomandazione prevista riguardano la politica commerciale comune.
La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.
4.3. Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
5. PUBBLICAZIONE DELLA RACCOMANDAZIONE PREVISTA
La decisione del comitato per il commercio modificherà l'accordo di partenariato economico e deve pertanto essere pubblicata, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2020/0131 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per il commercio istituito a norma dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, in riferimento alla modifica dell'accordo per tener conto dell'adesione dello Stato indipendente di Samoa
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue:
(1) Il 30 luglio 2009 l'Unione ha firmato l'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra3 ("l'accordo"), che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico. Papua Nuova Guinea e la Repubblica di Figi applicano in via provvisoria l'accordo rispettivamente dal 20 dicembre 2009 e dal 28 luglio 2014.
(2) L'articolo 80 dell'accordo prevede la possibilità che altre Isole del Pacifico aderiscano all'accordo mediante la presentazione di un'offerta di accesso al mercato conforme all'articolo XXIV del GATT 1994. Lo Stato indipendente di Samoa ha aderito all'accordo il 21 dicembre 20184 e lo applica a titolo provvisorio dal 31 dicembre 2018.
(3) A norma dell'articolo 68 dell'accordo, il comitato per il commercio si occupa di qualsiasi aspetto necessario ai fini dell'attuazione dell'accordo.
(4) Nel corso della settima riunione, tenutasi il 3 e 4 ottobre 2019, il comitato per il commercio dell'APE ha adottato, tra l'altro, una raccomandazione alle parti dell'accordo affinché provvedano a modificare l'accordo per tenere conto dell'adesione dello Stato indipendente di Samoa. Le modifiche necessarie comprendono l'aggiunta dell'offerta di accesso al mercato di Samoa nell'allegato II dell'accordo.
(5) L'articolo 13 dell'accordo prevede che il comitato per il commercio possa, mediante accordo, modificare l'allegato II in qualsiasi maniera sia ritenuta necessaria.
(6) Nel corso dell'ottava riunione, che si terrà il XX XX 2020, a norma dell'articolo 13 dell'accordo, il comitato per il commercio potrà apportare la modifica tecnica necessaria per tener conto dell'adesione dello Stato indipendente di Samoa all'accordo.
(7) L'Unione dovrebbe stabilire la posizione che dovrà essere assunta durante l'ottava riunione del comitato per il commercio per quanto riguarda la decisione prevista.
3 Decisione 2009/729/CE del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (GU L 272 del 16.10.2009, pag. 1).
4 GU L 333 del 28.12.2018, pag. 1.
(8) La posizione dell'Unione durante l'ottava riunione del comitato per il commercio dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nell'ottava riunione del comitato per il commercio per quanto riguarda la modifica dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, per tener conto dell'adesione dello Stato indipendente di Samoa deve basarsi sul progetto di decisione del comitato per il commercio, accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Una volta adottata, la decisione del comitato per il commercio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio Il presidente