Contract
Avviso di gara europea a procedura aperta di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016 nei settori speciali, per l’affidamento mediante Accordo quadro di “Fornitura di nuovi veicoli ferroviari e di materiale di scorta” (CIG 9040342638 - primo lotto), pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2022/S 6 del 10.01.2022.
Quesiti ricevuti via PEC in data 03.02.2022
Quesito n. 18
QUESITO RICEVUTO N. 18:
Accordo Quadro, Art. 10.1.4 – Oneri ed obblighi dell’esecutore
Contratto applicativo, Art. 15.1.5 – Oneri ed obblighi dell’esecutore
L’art. 10.1.4 dell’Accordo Quadro e l’art. 15.1.5 del Contratto Applicativo specificano che i
veicoli devono essere consegnati corrispondentemente alle condizioni d’uso.
Le condizioni d’utilizzo sono descritte nel CT. Per evitare malintesi e contraddizioni all’interno dei documenti, si richiede di fare riferimento, nelle sezioni appena menzionate, esclusivamente al CT.
Nel seguito la formulazione suggerita: “Il fornitore deve garantire che i prodotti consegnati siano conformi al Capitolato Tecnico”.
Si richiede che gli articoli dei contratti summenzionati vengano modificati di conseguenza.
RISPOSTA AL QUESITO N. 18
evidenziando che
• Il punto 15.1.5 dell’art. 15 - ONERI ED OBBLIGHI DELL’ESECUTORE dello schema di 1° Contratto applicativo e il punto 10.1.4 dell’art. 10 - ONERI ED OBBLIGHI DELL’ESECUTORE dell’Accordo Quadro fanno riferimento a quanto previsto dall’art. 4, comma 4, lettera b) del D.lgs. 14 maggio 2019, n. 50 che dispone che “tutti gli altri soggetti la cui azione ha un potenziale impatto sul funzionamento sicuro del sistema ferroviario, tra cui fabbricanti, fornitori di servizi di manutenzione, detentori, fornitori di servizi, enti appaltanti, trasportatori, speditori, consegnatari, caricatori, scaricatori, riempitori e svuotatori … assicurano che i sottosistemi, gli accessori, i materiali, le attrezzature e i servizi da loro forniti siano conformi ai requisiti e alle condizioni di impiego richiesti, affinché possano essere utilizzati in modo sicuro dall'impresa ferroviaria e dal gestore dell'infrastruttura interessati”.
• L’art 4, comma 4 lettera b), del D. Lgs. 14.05.2019, n. 50 ha carattere imperativo e così
è stato trasferito nel contratto e nell’accordo quadro.
si chiarisce che
• L’onere di assicurare la conformità ai requisiti e alle condizioni di impiego richiesti, affinché i prodotti possano essere utilizzati in modo sicuro dall'impresa ferroviaria e dal gestore dell'infrastruttura interessati, è stabilito in capo ai produttori dal D.lgs. 50/2019, come letteralmente riportato dai richiamati schemi contrattuali di cui alla procedura in oggetto.
• Tale onere rappresenta un’obbligazione ulteriore rispetto all’osservanza del Capitolato Tecnico di cui si deve far carico l’appaltatore, anche solo segnalando l’antinomia eventuale tra CT e utilizzo in modo sicuro alla stazione appaltante.
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Quesito n. 19
QUESITO RICEVUTO N. 19
CT, Par. 5.1 – Introduzione
Accordo Quadro, Art. 10.1.1 – Oneri ed obblighi dell’esecutore
Accordo Quadro, Art. 11.3 – Affidamento di lotti successivi al primo
In conformità con il Par. 5.1 del CT e con gli Art. 10.1.1 e 11.3 dell’Accordo Quadro, il
costruttore del veicolo è responsabile del rispetto delle leggi, norme e standard applicabili.
Si concorda sul fatto che i regolamenti tecnici siano in continua evoluzione e che ogni veicolo debba essere sempre conforme a tutti i regolamenti pertinenti. Naturalmente verranno eseguite tutte le modifiche necessarie per far sì che i veicoli vengano costruiti in conformità con i regolamenti pertinenti ma, considerata la necessità per il fornitore di calcolare un prezzo giustificabile e limitare il proprio rischio tecnico / commerciale, risulta altresì necessario stabilire un cosiddetto “punto di congelamento”, come è di prassi in contratti simili, a partire dal quale cambia la responsabilità di copertura dei costi.
Richiediamo pertanto che “il punto di congelamento del diritto” sia definito come il momento della firma del contratto. Si richiede quindi di includere nel testo dell’Accordo Quadro la seguente dicitura:
“Se, a seguito della firma del Contratto Applicativo, intervengono cambiamenti nelle leggi, norme e/o standard che richiedono un adeguamento (tecnico) dei veicoli, il fornitore non sarà responsabile del relativo costo, né del ritardo causato da tale variante. Le parti concorderanno pertanto un nuovo programma di consegna dei veicoli ed i costi delle relative varianti”.
RISPOSTA AL QUESITO N. 19
evidenziando che
• L’art. 7.1 dell’Accordo Quadro e l’art. 9.1 del Contratto Applicativo dispongono che “Relativamente alle modifiche del contratto durante il periodo di efficacia e alle varianti in corso d’esecuzione, si applica l’art. 106 del D.lgs. 50/2016”.
• Tale norma, al primo comma lett. c), consente la variante, con conseguente possibile rideterminazione del corrispettivo, ove a causa della stessa vi sia la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti purché la modifica non alteri la natura generale del contratto.
• Tale disposizione si applica anche al primo Contratto Applicativo.
• L’art. 11.3 dell’Accordo Quadro dispone che” In riferimento ai contratti applicativi successivi al primo, sono a carico di SSIF eventuali costi e spese aggiuntive dovute a modifiche di leggi o normative entrate in vigore successivamente all’ottenimento dell’AMIS definitiva relativa al materiale rotabile del primo contratto applicativo”.
si chiarisce che
• ai sensi del citato art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e in coordinamento con l’art. 11.3 dell’Accordo Quadro gli eventuali maggiori oneri a carico dell’Esecutore, di cui all’art. 10.1.1, relativamente al primo Contratto applicativo e ai contratti applicativi successivi al primo sono quelli esecutivi a seguito dei quali l’Esecutore deve adeguare progetti e fornitura, ma non quelli economici che, nei limiti previsti dalle indicate disposizioni, restano a carico di SSIF.
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Quesito n. 20
QUESITO RICEVUTO N. 20:
Accordo Quadro, Art. 8.5 Contratto applicativo, Art. 10.5
ANTICIPAZIONI, PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE
FORNITURE
Secondo l’Art. 8.5 dell’Accordo Quadro e l’art. 10.5 del Contratto Applicativo, il periodo di pagamento delle fatture è fissato a 60 giorni dall’accettazione di ogni stato di avanzamento. Considerata la necessità per il fornitore di calcolare un prezzo giustificato, di limitare il proprio
rischio commerciale e di essere responsabile nei confronti delle banche, è necessario poter determinare con la massima precisione possibile il momento della ricezione del pagamento. Si richiede pertanto di stabilire il termine di pagamento a “60 giorni dalla data della fattura”, essendo il tempo di accettazione indefinito.
RISPOSTA AL QUESITO N. 20
evidenziando che
• L’art. 8.5 dell’Accordo Quadro e l’art. 10.5 del Contratto applicativo dispongono testualmente che “I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi. L’emissione di fattura di acconto da parte dell’Esecutore è conseguente al rilascio del relativo certificato di pagamento e ne condiziona la liquidazione. Il termine per il pagamento delle rate di acconto è fissato in 60 (sessanta) giorni dall’adozione di ogni stato di avanzamento…”.
• L’art. 8.5 e l’art. 10.5 sono conformi a quanto dispone l’art. 113-bis del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
• Il termine per il pagamento fissato a 60 giorni dall’adozione di ogni stato di avanzamento appare in ogni caso più breve – o eventualmente uguale – rispetto a 60 giorni dalla data della fattura, la cui emissione è conseguente al rilascio del relativo certificato di pagamento.
si conferma quanto stabilito dai documenti di gara.
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Quesito n. 21
QUESITO RICEVUTO N. 21:
Contratto applicativo, Art. 12.5
TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DELL’ESECUZIONE
Ai sensi dell’art. 12.5 del Contratto Applicativo SSIF ha il diritto di compensare i crediti con le
penali contrattuali eventualmente dovute.
Si richiede di confermare che tale compensazione verrà effettuata solo se la penale contrattuale risulterà provata e indiscutibilmente dovuta a SSIF; in caso di compensazione
ingiustificata saranno pagati al fornitore gli interessi di mora sul credito residuo, come previsto
dall’art. 9.1 dell’Accordo Quadro e dall’art. 11.1 del Contratto applicativo.
RISPOSTA AL QUESITO N. 21
evidenziando che
• L’art. 26 del Contratto Applicativo garantisce all’Esecutore la facoltà di opporsi a una presunta ingiustificata applicazione delle penali e alle relative conseguenze.
si conferma quanto stabilito dai documenti di gara.
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Quesito n. 22
QUESITO RICEVUTO N. 22:
Contratto applicativo, Art. 19.1 GARANZIE SULLA FORNITURA
Disciplinare, par. 2.5
FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Secondo l’art. 19.1 del Contratto Applicativo e l’art. 2.5 del Disciplinare di gara, la garanzia
generale è valida per 5 anni, calcolata a partire dal test di conformità.
Considerata la necessità per il fornitore di calcolare un prezzo giustificato e di limitare il suo rischio tecnico / commerciale, risulta necessario poter determinare il momento dell’inizio della garanzia nel modo più preciso possibile. Poiché la data di completamento del test di conformità non risulta definita, si richiede di modificare il pertinente paragrafo come segue: “La garanzia generale contrattuale di 60 mesi (5 anni) entra in vigore a partire dalla data di consegna dei veicoli”.
RISPOSTA AL QUESITO N. 22
evidenziando che
• Come disposto dall’art. 18.2 del Contratto applicativo: “La verifica di conformità della fornitura ai sensi del D.lgs. 50/2016 avrà luogo non oltre sei mesi dalla messa in servizio, salvi i casi, individuati dalla normativa di riferimento, di particolare complessità
dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. La sottoscrizione della verifica di conformità deve avvenire entro il termine di 20 giorni dalla data di trasmissione della stessa all’Esecutore. Trascorso tale termine la verifica di conformità si intende pienamente accettata in ogni sua parte dall’Esecutore con decadenza di ogni eventuale riserva”.
si conferma quanto stabilito dai documenti di gara, espungendo dall’art. 18.2 del Contratto applicativo il seguente testo: “, salvi i casi, individuati dalla normativa di riferimento, di particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno”.
Pertanto, si intende che il primo alinea dell’art. 18.2 del Contratto applicativo abbia la seguente nuova formulazione: “La verifica di conformità della fornitura ai sensi del D.lgs. 50/2016 avrà luogo non oltre sei mesi dalla messa in servizio”.
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Quesito n. 23
QUESITO RICEVUTO N. 23:
Contratto applicativo, Art. 12.1
TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DELL’ESECUZIONE
Secondo l’art. 12.1 del Contratto Applicativo, la penale contrattuale per ritardata consegna
viene calcolata sul rispettivo valore dell’ordine.
Tuttavia dato che un ritardo riguarderebbe il rispettivo veicolo, chiediamo che i contratti siano adattati in modo che la penalità contrattuale per la ritardata consegna sia calcolata sulla base del prezzo del veicolo in ritardo e non sulla base del valore complessivo dell’ordine.
RISPOSTA AL QUESITO N. 23
evidenziando che
• L’art. 12.1 del Contratto applicativo è conforme a quanto disposto dall’art. 113-bis, comma 4, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
si conferma quanto stabilito dai documenti di gara
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Quesito n. 24
QUESITO RICEVUTO N. 24:
Accordo Quadro, Art. 8.6
Contratto applicativo, Art. 5.12, 5.15, 10.6
ANTICIPAZIONI, PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE
FORNITURE
Secondo l’Art. 8.6 dell’Accordo Quadro e gli Art. 5.12, 5.15, 10.6 del Contratto Applicativo, il
Fornitore è completamente responsabile dei danni.
Considerata la necessità per il fornitore di calcolare un prezzo giustificato e di limitare il proprio rischio tecnico / commerciale, risulta necessario limitarne la responsabilità, come è consuetudine in contratti simili.
Si richiede quindi di modificare le clausole di cui sopra aggiungendo la seguente frase: “La responsabilità del fornitore è in ogni caso limitata al 15% del valore del rispettivo ordine; danni indiretti e danni dovuti a forza maggiore sono espressamente esclusi dalla responsabilità del fornitore”.
RISPOSTA AL QUESITO N. 24
evidenziando che
• Le responsabilità individuate dall’art. 8.6 dell’Accordo Quadro e dall’art. 10.6 del Contratto applicativo sono quelle relative al depositario di beni di proprietà pubblica a seguito del pagamento di acconto ed in tal senso si giustifica l’ampliamento di responsabilità.
• I commi 5.12 e 5.15 del Contratto applicativo sono conformi a quanto disposto dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
si conferma quanto stabilito dai documenti di gara.
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Quesito n. 24-bis
QUESITO RICEVUTO N. 24-BIS:
Contratto applicativo, Art. 12.3
TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DELL’ESECUZIONE
Secondo l’art. 12.3 del Contratto Applicativo, SSIF ha il diritto di rescindere il contratto se il
fornitore ha accumulato ritardi per oltre 6 mesi.
Soprattutto a causa della pandemia in corso e dei possibili ritardi di consegna nelle catene di approvvigionamento di componenti e sistemi, si chiede di aumentare tale periodo ad almeno 12 mesi.
RISPOSTA AL QUESITO N. 24-BIS
evidenziando che
• rimangono intatte le facoltà contrattuali dell’Esecutore di dimostrare l’eventuale non imputabilità del ritardo accumulato.
si conferma quanto stabilito dai documenti di gara.
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Quesito n. 25
QUESITO RICEVUTO N. 25
CT, par. 6.8 – Materiale documentario CT, par. 6.9 – Attrezzature speciali
Accordo Quadro, Art. 10.1.5 – ONERI ED OBBLIGHI DELL’ESECUTORE
Contratto applicativo, Art. 15.1.6 – ONERI ED OBBLIGHI DELL’ESECUTORE
Ai sensi dei par. 6.8 e 6.9 del CT, l’art. 10.1.5 dell’Accordo Quadro e l’art. 15.1.6 del Contratto Applicativo, il fornitore è obbligato a fornire, tra l’altro, disegni di progetto, disegni 2D e 3D e documenti necessari per l’omologazione completi.
Tali documenti possono contenere know-how proprietario sensibile e segreti commerciali del fornitore. Si comprende naturalmente la necessità di SSIF di poter essere in grado di apportare modifiche ai veicoli anche nel caso in cui il fornitore dovesse cessare la propria attività.
Si richiede pertanto, come è consuetudine nel nostro settore, di poter depositare il know-how proprietario sensibile e soggetto a segreto commerciale presso un fiduciario mediante il cosiddetto “escrow agreement” e di eliminare invece i riferimenti sopraindicati.
Questo assicura che SSIF possa avere accesso, se necessario, a tali informazioni.
RISPOSTA AL QUESITO N. 25
evidenziando che
• La tutela della riservatezza è affidata all’art. 53, comma 5, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come richiamato dall’art. 4.4 dell’Accordo quadro e dall’art. 3.4 del Contratto applicativo, nonché agli artt. 98 e 99 del D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
si conferma quanto stabilito dai documenti di gara.
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Quesito n. 26
QUESITO RICEVUTO N. 26
Accordo Quadro, Art. 19.1 – RISERVATEZZA
Nell’art. 19.1 dell’Accordo Quadro, solo il Fornitore è tenuto alla riservatezza.
Considerato che nel corso dello svolgimento della commessa verranno scambiati reciprocamente tra SSIF ed il fornitore informazioni che possono essere riservate, richiediamo che tutti gli obblighi di riservatezza vengano applicati e formulati reciprocamente anche per SSIF.
RISPOSTA AL QUESITO N. 26
evidenziando che
• La tutela della riservatezza è affidata all’art. 53, comma 5, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come richiamato dall’art. 4.4 dell’Accordo quadro e dall’art. 3.4 del Contratto applicativo, nonché agli artt. 98 e 99 del D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
si conferma quanto stabilito dai documenti di gara.
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Quesito n. 27
QUESITO RICEVUTO N. 27
CT, Par. 6.16 – Approvvigionamento
Secondo l’art. 6.16 del CT, SSIF richiede l’accesso agli ordini effettuati ai sub-fornitori.
Considerato che il costruttore si impegna ad obbligo di riservatezza verso i propri sub-fornitori, si richiede che tale requisito venga eliminato dal CT.
RISPOSTA AL QUESITO N. 27
evidenziando che
• Il paragrafo 6.16 del Capitolato tecnico specifica che l’Appaltatore è tenuto a dare evidenza delle procedure di acquisto dei prodotti approvvigionati.
• Che tale modalità non lede la tutela della riservatezza, che resta comunque garantita anche ai sensi della normativa indicata nei precedenti quesiti.
si conferma quanto stabilito dai documenti di gara.
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Quesito n. 28
QUESITO RICEVUTO N. 28
Contratto Applicativo, Art. 12.1 e 12.3
TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DELL’ESECUZIONE
Contratto Applicativo, Art. 9.5
MODIFICHE DEL CONTRATTO, VARIANTI IN CORSO D’ESECUZIONE
A seguito dell’analisi dei paragrafi summenzionati, si rileva che:
a) Il costruttore è responsabile per i tempi di esecuzione del progetto e viene per questo penalizzato in caso di xxxxxxx;
b) Secondo quanto riportato nell’art. 9.5 del Contratto Applicativo vi possono essere ritardi dovuti a processi approvativi da parte del Ministero per i quali né SSIF (né il fornitore) hanno alcuna possibilità di intervento.
In virtù di quanto sopra si richiede di confermare che il fornitore non sarà penalizzato per i ritardi di consegna causati da lunghi tempi di elaborazione da parte di enti terzi, non essendo il fornitore direttamente e/o indirettamente responsabile di tali ritardi.
RISPOSTA AL QUESITO N. 28
evidenziando che
• L’art. 9.5 del Contratto applicativo disponendo in merito “all’eventuale fermo della fornitura per tutto il tempo necessario allo svolgimento del procedimento di istruttoria e approvazione della variante da parte del Ministero concedente, che le parti convenzionalmente imputano a fatto di terzo”, chiarisce già quanto esposto nel quesito in relazione alla non imputabilità in capo all’Esecutore di ritardi di consegna correlati a fatti di terzi.
si conferma quanto stabilito dai documenti di gara.
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11 febbraio 2022 Il RUP