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Alla c.a. dell’Amministrazione del Personale
Assago, 27 settembre 2022
Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti addetti all’industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di cogenerazione, di lavorazione o alla distribuzione di prodotti petroliferi e per gli addetti del settore energia ENI– ipotesi di accordo di rinnovo
In data 21 luglio 2022 CONFINDUSTRIA ENERGIA e FILCTEM - CGIL, FEMCA - CISL, UILTEC – UIL hanno stata
stipulato l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 19 settembre 2019 per gli addetti all’industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di cogenerazione, di lavorazione o alla distribuzione di prodotti petroliferi e per gli addetti del settore energia ENI, scaduto il 31 dicembre 2021.
Con riferimento agli incrementi retributivi, gli effetti decorrono dalla prima retribuzione utile successiva allo scioglimento della riserva, previsto entro settembre 2022.
Di seguito segnaliamo le novità più rilevanti relative alla suddetta ipotesi di accordo, suddivise per argomento.
1. Decorrenza e durata, copertura periodo gennaio 2022 – giugno 2022;
2. Nuovi minimi contrattuali;
3. E.D.R. (Elemento Distinto della Retribuzione);
4. Apprendistato professionalizzante;
5. Ferie e giorni festivi;
6. Compensi per lavoro notturno, festivo e straordinario;
7. Compensi per lavoro in turno e uscita dal turno;
8. Permessi retribuiti per RLSA;
9. Pari opportunità e Formazione;
10. Conto Ore individuale;
11. Sistema di valutazione dell’apporto professionale – rinvio.
1. Decorrenza e durata
Il nuovo contratto avrà durata dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, sia per la parte economica sia normativa. Le modifiche agli istituti contrattuali stabilite dall’accordo del 18 maggio 2022 decorrono dal 1° giugno 2022.
2. Nuovi minimi contrattuali
Con l’accordo in commento, le Parti hanno stabilito un adeguamento dei minimi tabellari in 3 tranches
con scadenze luglio 2022, luglio 2023 e giugno 2024.
Di conseguenza, i nuovi importi del TEM (minimi contrattuali e CREA) assumeranno i valori di seguito indicati (in euro):
SETTORE ENERGIA – PETROLIO
LIVELLO | CREA | TEM CON DECORRENZA DAL | |||||
1° luglio 2022 | 1° luglio 2023 | 1° giugno 2022 | |||||
Minimi retrib. | CREA | Minimi retrib. | CREA | Minimi retrib. | CREA | ||
1 | 5 | 3.132,74 | 453,26 | 3.222,42 | 453,26 | 3.346,60 | 453,26 |
4 | 362,61 | 362,61 | 362,61 | ||||
3 | 271,96 | 271,96 | 271,96 | ||||
2 | 181,31 | 181,31 | 181,31 | ||||
1 | 90,65 | 90,65 | 90,65 | ||||
2 | 4 | 2.837,23 | 271,97 | 2.918,45 | 271,97 | 3.030,90 | 271,97 |
3 | 203,98 | 203,98 | 203,98 | ||||
2 | 135,98 | 135,98 | 135,98 | ||||
1 | 67,99 | 67,99 | 67,99 | ||||
3 | 4 | 2.569,42 | 243,72 | 2.642,97 | 243,72 | 2.744,81 | 243,72 |
3 | 182,79 | 182,79 | 182,79 | ||||
2 | 121,86 | 121,86 | 121,86 | ||||
1 | 60,93 | 60,93 | 60,93 | ||||
4 | 4 | 2.270,61 | 213,57 | 2.335,61 | 213,57 | 2.425,61 | 213,57 |
3 | 160,18 | 160,18 | 160,18 | ||||
2 | 106,79 | 106,79 | 106,79 | ||||
1 | 53,59 | 53,59 | 53,59 | ||||
5 | 4 | 1.991,21 | 181,33 | 2.048,21 | 181,33 | 2.127,13 | 181,33 |
3 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | ||||
2 | 90,66 | 90,66 | 90,66 | ||||
1 | 45,23 | 45,23 | 45,23 | ||||
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6 | 0 | 1.732,24 | 0,00 | 1.781,83 | 0,00 | 1.850,49 | 0,00 |
SETTORE INDUSTRIA GAS
LIVELLO | CREA | TEM CON DECORRENZA DAL | |||||
1° luglio 2022 | 1° luglio 2023 | 1° giugno 2022 | |||||
Minimi retrib. | CREA | Minimi retrib. | CREA | Minimi retrib. | CREA | ||
1 | 5 | 3.125,84 | 439,51 | 3.222,42 | 453,26 | 3.346,60 | 453,26 |
4 | 352,11 | 362,61 | 362,61 | ||||
3 | 263,71 | 271,96 | 271,96 | ||||
2 | 175,81 | 181,31 | 181,31 | ||||
1 | 87,90 | 90,65 | 90,65 | ||||
2 | 4 | 2.830,98 | 263,72 | 2.918,45 | 271,97 | 3.030,90 | 271,97 |
3 | 197,73 | 203,98 | 203,98 | ||||
2 | 131,98 | 135,98 | 135,98 | ||||
1 | 65,99 | 67,99 | 67,99 | ||||
3 | 4 | 2.563,77 | 235,97 | 2.642,97 | 243,72 | 2.744,81 | 243,72 |
3 | 177,04 | 182,79 | 182,79 | ||||
2 | 118,11 | 121,86 | 121,86 | ||||
1 | 59,18 | 60,93 | 60,93 | ||||
4 | 4 | 2.265,61 | 207,07 | 2.335,61 | 213,57 | 2.425,61 | 213,57 |
3 | 155,18 | 160,18 | 160,18 | ||||
2 | 103,54 | 106,79 | 106,79 | ||||
1 | 51,89 | 53,59 | 53,59 | ||||
5 | 4 | 1.986,83 | 175,83 | 2.048,21 | 181,33 | 2.127,13 | 181,33 |
3 | 132,00 | 136,00 | 136,00 | ||||
2 | 87,91 | 90,66 | 90,66 | ||||
1 | 44,03 | 45,23 | 45,23 | ||||
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6 | 0 | 1.728,43 | 0,00 | 1.781,83 | 0,00 | 1.850,49 | 0,00 |
Come si può notare, dal 1° luglio 2023 è previsto l’allineamento delle retribuzioni del settore Energia – Petrolio
e dell’Industria Gas.
3. E.D.R. (Elemento Distinto della Retribuzione)
Con l'accordo in commento, le Parti hanno stabilito che nel mese di giugno di ogni anno si dovrà procedere con la verifica degli scostamenti inflattivi sulla base della pubblicazione del consuntivo dell’anno precedente da parte dell’ISTAT nel mese di maggio di ciascuno.
La prima verifica verrà nel giugno 2024 (con riferimento al biennio 2022 / 2023) e la seconda avverrà nel giugno 2025 e sarà effettuata la verifica rispetto ai tre anni di vigenza contrattuale (dal 2022 al 2024 compresi). Gli importi mensili dell’EDR sono i seguenti:
Livelli | EDR a partire dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 (in euro) |
1 | 42,78 |
2 | 38,69 |
3 | 35,08 |
4 | 31,00 |
5 | 27,18 |
6 | 23,65 |
4. Apprendistato professionalizzante
Le Parti hanno ribadito che il contratto di apprendistato può riguardare tutte le qualifiche previste dal secondo al quinto livello e l'apprendista sarà inquadrato nel livello corrispondente alla qualifica da conseguire (con l’accordo in commento, è stato eliminato ogni riferimento al 6° livello).
5. FERIE E GIORNI FESTIVI
FERIE
Con l’ipotesi di accordo, le Parti hanno stabilito che i lavoratori hanno diritto a fruire di un periodo annuale di ferie così specificato:
- per anzianità fino a 10 anni:
4 settimane pari a 20 giorni lavorativi; a partire dall'1° luglio 2023, per i lavoratori che all'atto del raggiungimento dell'anzianità aziendale pari a 7 anni avranno azzerato entro il 31 marzo tutte le spettanze ferie residue maturate al 31 dicembre dell'anno precedente sarà anticipata la maturazione pro quota del successivo scaglione previsto per una anzianità superiore ai 10;
- per anzianità oltre 10 anni
5 settimane pari a 25 giorni lavorativi.
Di norma, le ferie dovranno essere integralmente fruite nel corso dell'anno di maturazione, salvo esigenze aziendali che richiedano un differimento del periodo di fruizione e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.
GIORNI FESTIVI
Il lavoratore turnista, per il quale lo schema di turno preveda la presenza in una festività infrasettimanale, percepirà per ciascuna ora ordinaria lavorata, oltre alle maggiorazioni per i turni festivi, la maggiorazione del 60%.
6. Compensi per lavoro notturno, festivo e straordinario
Per ciascuna ora di lavoro ordinario prestata in ore notturne o nei giorni festivi, nel caso in cui la legge consente il riposo compensativo, il lavoratore non turnista avrà diritto a un aumento della quota oraria di retribuzione così stabilita:
- lavoro notturno: 35% per i lavoratori la cui attività si svolge normalmente e sistematicamente di notte, 50% per tutti gli altri lavoratori;
- lavoro festivo: 50%;
Diurno feriale (dalla 37 ora e 40 minuti alla 39 ora settimanale) | 1,10 |
Diurno feriale (dalla 39 ora settimanale) | 1,25 |
Notturno feriale | 1,65 |
Diurno domenicale | 1,55 |
Notturno domenicale | 1,75 |
Diurno festivo | 1,60 |
Notturno festivo | 1,85 |
Ciascuna ora di lavoro straordinario sarà compensata con una quota oraria che sarà determinata dividendo la retribuzione globale mensile per 174,5 e moltiplicata per i seguenti coefficienti:
Le prestazioni che eccedono l'orario settimanale definito saranno così regolamentate:
- le maggiorazioni eccedenti la normale quota oraria del 100% saranno retribuite nel mese di competenza;
- le quote orarie saranno accantonate nella misura del 50% nel conto ore;
- per il restante 50%, all'inizio di ogni anno il lavoratore dovrà scegliere per il pagamento o l'accantonamento nel conto ore.
Qualora il lavoratore decida per il pagamento, la corresponsione delle relative quote retributive del 100% per le ore non accantonate avverrà nel mese di competenza.
Per i lavoratori aventi la qualifica di Quadro, il trattamento suddetto è assorbito nel trattamento economico globale annuo. Tuttavia, i compensi e le maggiorazioni suddetti sono riconosciuti ai precedenti lavoratori nel caso di lavoro prestato in festività, in orario notturno oppure di sabato (o giornata corrispondente).
7. Compensi per lavoro in turno e uscita dal turno
COMPENSI PER LAVORO IN TURNO
Sono previste tre tipologie di turni:
- Tipo A: con i quali è assicurata un'attività continua per tutte le ore del giorno e della notte e per tutti i giorni della settimana;
- Tipo B: turni con i quali viene assicurata un'attività continua per tutte le ore del giorno e della notte, ma con interruzione alla fine di ogni settimana;
- Tipo C: turni con i quali viene assicurata un'attività per tutti i giorni della settimana, con esclusione però del turno notturno.
Ai lavoratori assegnati al lavoro in turno di tipo A e C sono assegnate le seguenti maggiorazioni orarie:
Tipo A | Tipo C | |
Maggiorazione feriale diurna | 22% | 17,3% |
Maggiorazione feriale notturna | 55% | / |
Maggiorazione domenicale e festiva diurna | 35% | 32% |
Maggiorazione domenicale e festiva notturna | 70% | / |
A livello aziendale saranno concordate maggiorazioni per l’eventuale utilizzo del turno B e per il turno degli avio rifornitori, in proporzione con quelle per i turni di tipo A e C. Tali maggiorazioni non rientrano nel computo della paga oraria per prestazioni di lavoro straordinario e festivo ma sono cumulabili ai compensi previsti per gli stessi titoli (come da successiva tabella
esplicativa):
Prestazioni effettuate | Tipo A Maggiorazione quota oraria ordinaria | Tipo C Maggiorazione quota oraria ordinaria | Tutti Ore ordinarie lavorate nelle festività infrasettimanali | Tutti Compenso per ore lavoro in straordinario |
Turni giornalieri feriali | 22% | 17,30% | / | 125% |
Turni notturni feriali | 55% | / | / | 165% |
Turni giornalieri domenicali | 35% | 32% | / | 155% * |
Turni notturni domenicali | 70% | / | / | 175% * |
Turni giornalieri fest. nazionali | 35% | 32% | 60% | 160% |
Turni notturni fest. nazionali | 70% | / | 60% | 185% |
* Applicabile in alternativa alle domeniche o a un numero equivalente di riposi (massimo 52 all’anno) |
Esse sono corrisposte per le ore effettivamente lavorate in turno; per tali maggiorazioni, corrisposte anche ai turnisti addetti ai lavori discontinui, è già stata ricompresa pattiziamente, in via forfettaria e di miglior favore, la reale incidenza su tutti gli istituti contrattuali.
USCITA DAL TURNO
Ai lavoratori a più alta anzianità di attività prestata in turno sarà riconosciuto un importo in cifra ad personam calcolato sulla media dei compensi complessivi dei 3 anni precedenti, ordinariamente percepiti per lavoro in turno.
Con l’applicazione del nuovo sistema di compensi per il lavoro in turno alla voce variabile dovrà aggiungersi la voce "edr ex turni", ove presente:
Periodo di permanenza in turno | Percentuale |
20 anni | 35% |
25 anni | 50% |
30 anni | 65% |
35 anni | 80% |
8. Permessi retribuiti per RLSA
L’accordo prevede le seguenti ore di formazione per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e
l’Ambiente (RLSA):
Ore di formazione RLSA | ||||
Previste dalla legge | Integrative CCNL | Totale | ||
fino a 49 dipendenti | oltre i 49 dipendenti | |||
Base (una tantum) | 32 | 32 | 32 | 64 |
Aggiornamento (annuale) | 4 | 8 | 8 | 12 |
di cui 4 sull'ambiente | 16 | |||
Totale | 36 | 40 | 40 |
Il monte ore di permessi per i RLSA, eletti all'interno della RSU, è innalzato a 72 ore annue.
9. Pari opportunità e Formazione
PARI OPPORTUNITÀ
Le Parti hanno stabilito che entro gennaio 2023 saranno avviate l’attività dell’Osservatorio nazionale di settore per le pari opportunità e la tutela della dignità, il quale avrà il compito di svolgere attività di consulenza e supporto per l’attuazione delle politiche per la parità di genere.
FORMAZIONE
Con l’ipotesi di accordo in commento, le Parti hanno stabilito di incrementare le ore di formazione (individuale e collettiva) finalizzate alla crescita professionale e all’acquisizione di nuove competenze per la reimpiegabilità (reskilling).
Con riferimento a quest’ultima, le Parti hanno deciso di istituire il libretto delle competenze
10. Conto Ore individuale
Le Parti hanno stabilito che a livello aziendale, anche con il coinvolgimento della R.S.U., saranno svolti incontri periodici con lo scopo di monitorare il conto ore e di individuare le iniziative finalizzate a consentirne la fruizione. Restano salve le diverse modalità già individuate e quelle ulteriori che potranno negoziarsi in sede aziendale con la R.S.U..
11. Sistema di valutazione dell’apporto professionale – rinvio
Come noto, con l’accordo di rinnovo del 2019 le Parti avevano previsto per il 1° gennaio 2020 l’introduzione del nuovo sistema di apprezzamento dell’apporto professionale individuale “CREA”.
A causa della pandemia, le Parti hanno deciso di rinviare il nuovo sistema di valutazione delle prestazioni con la consegna delle schede entro gennaio 2023; fino al 31 dicembre 2022 resterà in vigore l’attuale sistema CREA.
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Restiamo a disposizione per ogni eventuale necessità e cogliamo l’occasione per porgerVi i nostri migliori saluti.
Consulenti
(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)