CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI IN DEROGA
CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI IN DEROGA
(ai sensi dell’art. 45 della Legge 3 maggio 1982, n.203)
Il giorno 2016 alle ore presso la sala consiliare del Comune di Mottalciata sita in Xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 00
TRA
il Comune di Mottalciata nella qualità di proprietario concedente in affitto, rappresentato dal Legale Rappresentante Sindaco pro – tempore Dr. . Xxxxxxx Xxxxx nato a il domiciliato in , codice fiscale
E
il Sig. MAIN Xxxx Xxxx nato a il domiciliato in , codice fiscale richiedente i terreni in affitto;
i quali dichiarano di voler addivenire alla stipula del presente contratto di affitto di fondi rustici in deroga, ai sensi dell’art.45 della Legge 3 maggio 1982, n.203, avvalendosi dell’assistenza del Sig. della Confederazione Italiana Agricoltori di Biella;
PREMESSO
- che il Comune di Mottalciata (parte concedente) è proprietario di terreni siti in Mottalciata, riportati al catasto terreni al foglio 25, mappali 13, 14, 621, 620, 618, 616, 614, 606, 429, 428, 612, 608, 610, 8 e al
foglio 18 mappali 584 e 583;
- che il Sig. MAIN Xxxx Xxxx in qualità di imprenditore agricolo di Mottalciata, (parte affittuaria) ha avanzato richiesta di concessione in affitto dei terreni sopra descritti per svolgere attività di coltivazioni agricole;
- che le parti si dichiarano disponibili a stipulare il presente atto a condizione che il contratto di affitto sia svincolato dalla disciplina di cui alla Legge 3 maggio 1982, n. 203, per quanto riguarda la durata, l’entità del canone, i miglioramenti, ecc...;
- che le parti intervenute alla stipula del presente contratto, dichiarano di essere a conoscenza della disciplina attualmente vigente in materia di contratti agrari ed in particolare circa le norme della legge n. 203/82, che regolano la durata, la misura del canone, la disciplina dei miglioramenti, ecc...;
- che le parti per comune volontà stipulano il presente contratto in deroga alla richiamata normativa di cui alla Legge n. 203/82, precisando che la validità delle intese è riconosciuta dagli artt. 23 e 29 della legge n. 11 del 11.02.1971, nonché dagli artt. 45 e 58 della legge 3 maggio 1982, n. 203;
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, le parti come sopra assistite, convengono e stipulano il seguente contratto di fitto di fondi rustici in deroga, ai sensi della legge n° 203/82:
1. La parte affittuaria conviene con la parte concedente che le disposizioni pattuite nel presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45 della Legge 3 maggio 1982, n. 203, costituiscono la deroga alla disciplina ed in particolare sia al disposto degli artt. 1 e 22, relativi alla durata dei contratti, sia ad ogni azione di adeguamento o perequazione del canone di cui agli artt. 8 e seguenti della Legge sopracitata, sia all’indennizzo di cui agli artt. 43 e 50, sia, infine ad ogni diritto che potesse ad esso affittuario spettare in relazione alla predetta Legge e/o ad altra legge in materia di contratti agrari che contenesse disposizioni in contrasto con le clausole di cui al presente contratto.
2. La parte concedente concede in affitto alla parte affittuaria che accetta, i terreni come meglio descritti in premessa. La parte affittuaria dichiara di aver preso esatta visione dei terreni, di conoscere lo stato in cui gli stessi si trovano e di ritenerli idonei alle coltivazioni che intende effettuare.
3. La parte affittuaria si impegna a custodire i beni oggetto del presente contratto con la diligenza del buon padre di famiglia. Si obbliga inoltre a provvedere alla loro conduzione ed alla loro manutenzione ed a curare la coltivazione di tutti i terreni secondo le regole della buona tecnica agraria e con la diligenza del buon padre di famiglia. La mancata cura e diligenza nella conduzione dei citati fondi rustici costituirà motivo di risoluzione del contratto a favore del concedente, espresso con diritto di azione di risarcimento danni.
4. Per tutta la durata del contratto la parte affittuaria non potrà mutare l’attuale stato colturale dei fondi rustici o introdurvi miglioramenti fondiari o addizioni né potrà apportarvi modifiche, salvo autorizzazione scritta da parte del proprietario.
5. Le parti convengono che l’affitto dei terreni di cui al presente contratto, ha durata di 4 (quattro) anni, a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto. Al termine del predetto periodo la parte affittuaria s’impegna a lasciare i predetti fondi rustici in perfetto stato di conservazione, libero da cose e persone. In ogni caso si conviene e fermo restando il periodo di scadenza indicato, che l’affittuario potrà beneficiare d’altro breve periodo che non inciderà sulla scadenza del contratto, in considerazione dell’eventuale completamento della raccolta del prodotto se ce ne sarà bisogno. Nel caso di vendita dei terreni oggetto di affitto, la parte affittuaria, fatto salvo l'esercizio del diritto di prelazione come per legge, si impegna a lasciare i predetti fondi liberi entro mesi 1 dal perfezionamento dell'atto di vendita.
6. Le parti concordemente convengono che il canone complessivo di affitto sia di simbolici € 4,00 (quattro), pari ad € 1,00 per ogni anno, da corrispondere in valuta legale in unica soluzione entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto presso la Tesoreria Comunale – Biverbanca SpA – Filiale di Mottalciata.
7. L'affittuario si impegna, per tutta la durata del contratto, a provvedere autonomamente ed a titolo gratuito a svolgere la manutenzione dei terreni affittati senza nessun onere finanziario da parte del comune di Mottalciata.
8. Nel caso in cui l'affittuario si avvalga di operai o collaboratori nella conduzione, deve aver cura di far rispettare anche ad essi le avvertenze riportate nel presente atto e di permettergli l’accesso ai fondi soltanto in sua presenza.
9 .L’affittuario s’impegna a sostenere le spese di guardiania dei fondi rustici oggetto del presente contratto, per l’intera durata del contratto d’affitto.
10. L’affittuario non potrà richiedere sovvenzioni agrarie dalle quali possa scaturire un privilegio a favore di terzi, banche od altri Enti, che spieghi efficacia oltre la durata del presente contratto; privilegio che, in ogni caso, può essere limitato ai soli frutti e/o colture cui l’attività sarà indirizzata.
11. L'affittuario non è autorizzato a subaffittare i fondi rustici innanzi indicati né in toto né in parte.
12. Eventuali migliorie, addizioni o trasformazioni ai fondi rustici dovranno essere pattuiti di comune accordo tra le parti e autorizzati per iscritto di volta in volta dalla parte concedente.
13. Il presente accordo, previa lettura, con la continua collaborazione ed assistenza del Sig.
della Confederazione Italiana Agricoltori di Biella, e richiamo delle parti che la sua stipulazione è avvenuta in deroga alle norme della Legge 203/82 ed in particolare sulle disposizioni circa il rilascio del fondo, nonché la durata minima del contratto di affitto e su quelle che stabiliscono la misura dell’equo canone, viene sottoscritto dalle parti medesime nonché dal rappresentante della Confederazione Italiana Agricoltori di Biella avanti precisato.
14. Resta inteso tra le parti, così come già indicato al punto 5, che in caso di eventuale vendita, all’affittuario è riservato il diritto di prelazione, come per legge. Resta inteso altresì che nel caso di vendita dei terreni oggetto di affitto, la parte affittuaria, qualora non eserciti il diritto di prelazione, si impegna a lasciare i predetti fondi liberi entro mesi 1 dal perfezionamento dell'atto di vendita.
15. Le spese di registrazione del presente contratto d’affitto, sono poste a carico dei contraenti nella misura del 50%.
16. Ogni modifica al presente contratto dovra’ essere stipulata ed approvata per iscritto con l’assistenza della Confederazione Italiana Agricoltori di Biella. Nel caso in cui insorgano controversie, le parti
s’impegnano ad avvalersi dell’azione conciliativa della Confederazione Italiana Agricoltori di Biella prima di adire le vie legali.
17. In conformita’ a quanto sopra il rappresentante della Confederazione Italiana Agricoltori di Biella, sottoscrive il presente accordo ai sensi dell’art. 45 della legge 3 maggio 1982, n.203.
18. Per tutto quant’altro non previsto dal presente contratto, le parti si rimettono alle leggi in vigore.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il concedente _
L’affittuario
Il Rappresentante della Confederazione Italiana Agricoltori di Biella