Contract
22.11.2018
IL DIRITTO PENALE DEL CONTRATTO
(DI GOVERNO)
Xxxxxxxx Xxxxx
Gli studiosi, anche i meno studiosi, del diritto penale conoscono da tempo le categorie del reato contratto (ad esempio, l’usura) e del reato in contratto (ad esempio, l’inadempimento di contratti di pubbliche forniture).
Oggi compare sulla scena il “diritto penale del contratto” da intendersi come il “manifesto” penalistico dell’attuale governo a guida bicolore, di cui il premier si ga- rantisce esecutore. L’incipit delle mie brevi considerazioni non è peregrino come po- trebbe sembrare.
Il primo rilievo che infatti dev’essere fatto in ordine alle iniziative sul fronte penalistico dell’attuale compagine governativa è un sicuro rilievo di metodo.
È noto che il senso profondo della riserva di legge in materia penale, che è riserva di modo di disciplina, richiede che le scelte di politica criminale siano particolarmente ponderate, frutto innanzitutto della dialettica tra maggioranza e minoranza. Non solo, ma la “ponderatezza” non può che alimentarsi anche dal rispetto delle coordinate co- stituzionali nelle quali tali scelte devono inscriversi.
Ebbene, nulla di tutto ciò ispira l’azione governativa nel settore delle innova- zioni che si intendono apportare nel tessuto dell’ordinamento penale. Abbiamo un governo non dialogante: non con la minoranza parlamentare (non poi così esigua); non con la cultura penalistica (che possiamo anche chiamare, se non suonasse ridut- tivo, “Accademia”), non con l’Avvocatura, poco con la Magistratura (se non per rice- vere suggerimenti da quella “simpatizzante”). Si ascoltano, nelle audizioni presso le Commissioni Giustizia del Senato e della Camera, gli interventi di coloro che vi sono invitati, si legge (forse) quel che compare sui quotidiani, auspicabilmente, sulle riviste giuridiche: ma si ascolta con “orecchio da mercante” e si legge solo per dire che sì, sì, si è letto. Ma la risposta è sempre la stessa, come un mantra: si fa perché è nel contratto; si fa perché lo chiedono i nostri elettori, il “popolo” che ci ha eletto.
Nemmeno passa per l’anticamera del cervello che “la sovranità appartiene al po- polo che la esercita nelle forme previste dalla Costituzione” e che governare significa
incanalare le istanze provenienti dai consociati nelle forme della razionalità (coessen- ziale a ciò che chiamiamo “diritto”) e in contenuti compatibili con l’architettura co- stituzionale del diritto penale.
Ciò vale naturalmente anche per le norme processuali (articoli 13, 24 e 111 Cost.). Dunque, la prima censura investe il metodo che travolge il senso proprio del principio di riserva di legge, come architrave del sistema costituzionale dell’ordina- mento, come principio fondativo di democrazia liberale strutturalmente diversa da forme di (pseudo) “democrazia diretta” proprie della “Repubblica Popolare” e di quella
“Nazional-Popolare”.
Venendo poi ai contenuti, i criteri ispiratori sono ben noti: va recuperata la “cer- tezza” della pena; le pene vanno inasprite perché è così che si combatte ogni tipo di criminalità; le misure “alternative” al carcere vanno sostanzialmente abolite, perché è la pena carceraria che “tranquillizza” i consociati. Xxxx, le pene per certi reati sono troppo miti e vanno aumentate; perfino la legittima difesa diventa strumento sanzio- natorio (fino a consentire l’irrogazione di fatto della pena di morte) nei confronti di chi invade l’altrui domicilio, strumentalizzando l’aggredito a fini di politica criminale. La prescrizione va bloccata, dopo la sentenza di primo grado, (ma astutamente non abolita), per evitare “sacche di impunità”, per evitare che “il colpevole (sic!) la faccia franca” e/o che il “lavoro fatto” vada perduto. La “depenalizzazione” è demonizzata in tutte le sue forme anche in quelle “striscianti” (esempio emblematico ne sarebbe la non punibilità per tenuità del fatto). Xxxx, vanno introdotti nuovi reati (alla faccia del diritto penale come extrema ratio) quali quello della mendicità “invasiva”, fatto rite- nuto gravissimo che qualche legislatore buonista aveva invece depenalizzato.
In generale, insomma, un’ampia campionatura di nefandezze, ignoranti della più elementare grammatica penalistica, ispirate al più bieco giustizialismo repressivo, sordo e cieco a qualsiasi riflessione sulla necessità di elaborare linee ponderate di po- litica criminale, costituzionalmente e razionalmente fondate; sordo e cieco come la pena quando assurge non a strumento di prevenzione generale e prevenzione speciale riequilibrate dalla proporzione, ma a pura, disumana vendetta di Stato. Ciò detto, in via generale, alcune riflessioni su tre singoli temi: certezza della pena e misure alter- native, prescrizione, riforma dei delitti contro la P.A.
La certezza della pena
Sul tema della “certezza della pena”, credo che l’esecutivo abbia idee pericolosamente confuse.
Nessuno dubita, né ha mai dubitato, che la “certezza” della pena sia una delle caratteristiche che consentono alla sanzione di esplicare la sua finalità general-pre- ventiva. Ma – naturalmente – e fin dai tempi di Xxxxxxxx, la stessa funzione general- preventiva è assicurata non solo dalla certezza, ma anche dalla “equità-ragionevolezza” e dalla prontezza (il che implica ragionevole durata del processo e suona a morto per il congelamento o comunque per l’allungamento dei tempi di prescrizione del reato).
In secondo luogo, la prevenzione generale non è la sola finalità della pena; essa deve conciliarsi con la prevenzione speciale che trova la sua più genuina espressione costituzionale nel finalismo rieducativo-risocializzativo, garantito – statistiche alla mano – dalle misure alternative che si vorrebbero sostanzialmente sopprimere, più che dalla espiazione totalmente inframuraria.
E ancora: certezza della pena non può equivalere a certezza della pena carceraria. Da tempo sono state studiate sanzioni penali sostitutive della pena carceraria, molto più efficaci sia sotto il profilo della prevenzione generale, sia sotto quello della pre- venzione speciale. Ne aveva previsto un uso intelligente, per esempio, la “Commis- sione Pisapia” per la riforma del Codice penale.
In terzo luogo, “certezza” non può significare “fissità”. Un sistema di pene fisse sarebbe costituzionalmente illegittimo per violazione degli articoli 3, 27, 1° e 3 comma, Cost.
Dovremmo forse prevedere pene edittali fisse, sottratte alla commisurazione giu- diziale in concreto? Nessuno ha mai ipotizzato tanto. Penso nemmeno l’attuale com- pagine governativa. Ma allora se nessuno si scandalizza per la mobilità della pena nella fase della commisurazione giudiziale, perché ci si dovrebbe scandalizzare della sua mobilità nella fase della commisurazione esecutiva, che adatti anche il tempo, la du- rata, le modalità di espiazione della carcerazione ai progressi (e certo anche ai regressi) sulla strada della risocializzazione?
Certo si possono ricalibrare tempi, quantità, modi e presupposti; ma l’esigenza di adattamento della misura e delle modalità esecutive al comportamento in concreto serbato è ineludibile. Sia per ragioni di equità/umanità, sia, anche, e più “prosaica- mente”, per mantenere un ordine all’interno degli istituti penitenziari che sarebbe irrimediabilmente compromesso se il “buon comportamento” non potesse avere al- cuna influenza su tempi e modi della detenzione.
La prescrizione
La prescrizione è istituto da lungo tempo demonizzato e aggredito anche in se- guito a sindrome da intossicazione ideologica da quando ne ha beneficiato qualche esponente politico, per così dire “divisivo”.
Indubbio, però, ne è il fondamento costituzionale. Esso riposa infatti non tanto sul cessato interesse dello Stato alla repressione per il tempo trascorso, che è visione ad un tempo autoritaria e paternalistica dell’istituto, ma su irrinunciabili pilastri del sistema costituzionale liberaldemocratico: la ragionevole durata del processo (art. 111), la tutela dei diritti fondamentali della persona (art. 2), la presunzione di inno- cenza (art. 27, 2° comma), la personalità della responsabilità penale (art. 27, 1° comma) la funzione rieducativa della pena (art. 27, 3° comma); cui può aggiungersi quello del diritto della vittima ad avere giustizia in tempi ragionevoli fondato non solo sull’art. 111, ma anche sulle convenzioni sovranazionali che ne assicurano la tutela, anch’esse di rilievo costituzionale “interposto” (art. 117).
“Congelare” per sempre la prescrizione (che di questo si tratta, non di sospen- dere, né di interrompere, visto che non riprende mai a decorrere dopo la sentenza di prima grado, sia essa di condanna o di assoluzione) significa compromettere tutti i principi costituzionali appena ricordati e dai quali può desumersi che la prescrizione ha valenza sia sul piano sostanziale, sia sul piano processuale. Sul piano sostanziale, perché non si può tenere per un troppo lungo periodo della sua vita un essere umano sotto processo perché ciò gli preclude di poter organizzare liberamente la propria esi- stenza sul piano personale, professionale e sociale, ledendo dunque un suo diritto fon- damentale all’esistenza sia in sé, sia come membro della comunità sociale; la eventuale sanzione che arrivasse a troppo lunga distanza dal fatto cadrebbe su persona verosi- milmente diversa da quella che ha commesso il reato e la pena deve adattarsi alla per- sona del reo e deve perseguire il suo reinserimento sociale. Sul piano processuale, per- ché l’inevitabile allungamento dei tempi del processo, usque ad infinitum, ne rende di per sé irragionevole la durata; rende complicato, per non dire arduo, esercitare com- piutamente il diritto di difendersi provando, a tanta distanza dai fatti; la presunzione di innocenza, infine, risulta in concreto svilita, poiché più passa il tempo in cui l’essere umano è sottoposto a processo, più rischierà di apparire “colpevole” di fronte alla co- munità sociale.
Il blocco della prescrizione è dunque assolutamente fuori dalla legalità costitu- zionale.
Senza contare poi che la stragrande maggioranza dei procedimenti si prescrive nella fase delle indagini preliminari ed entro la celebrazione del primo grado di giudi- zio. E senza contare ancora che la prescrizione evita l’implosione del sistema e viene utilizzata di fatto (qualcuno direbbe abusata) non dagli avvocati, ma in primis dai pub- blici ministeri come istituto surrogatorio della discrezionalità dell’azione penale, in secondo luogo, dai Giudici di merito in funzione deflattiva dell’eccessivo carico giu- diziario. Non sono certo rare le direttive di capi degli Uffici di Tribunali e Corti che raccomandano di non celebrare processi prossimi alla prescrizione, rinviandone la trattazione a data successiva alla scadenza del termine. E a questo proposito non resta che richiamare le acute considerazione che Xxxxxx Xxxxxx svolge nelle pagine pubbli- cate su questo portale (“La prescrizione, ovvero chi odia, ama”) il 13 novembre u.s.
La legittima difesa
Anche la riforma della legittima difesa, che pretende di ammantarsi della fun- zione di tutela del cittadino aggredito e che non dovrebbe essere nemmeno sottoposto a processo, costituisce innanzitutto una grossolana forma di mistificazione ed in se- condo luogo un grimaldello che sovverte la razionalità del sistema penale nel suo com- plesso, toccando il nervo del giudizio di bilanciamento degli interessi in gioco, su cui si regge l’impalcatura di tutte le scriminanti.
Costituisce una mistificazione perché illude i cittadini propagandando una “im- munità” dal processo che non potrà invece essere quasi mai garantita e che nei casi eclatanti è già comunque assicurata dalla regola della immediata declaratoria della in- sussistenza del reato (art. 129 c.p.p.) e da quella dell’obbligo di iscrizione della sola “notizia di reato” (il fatto commesso in presenza di una scriminante non è notoria- mente ab initio un “reato”). È veramente sconcertante sentire in discussione parla- mentare affermare che il punto è quello che non si deve processare chi si difende dalle aggressioni domiciliari (in senso ampio). Il punto è proprio quello di stabilire se quel cittadino si è davvero difeso. Ed una presunzione assoluta di proporzione, di “legitti- mità” della difesa, mai potrà scavalcare comunque lo sbarramento della “necessità” difensiva. Senza contare che una presunzione assoluta potrebbe condurre ad una cen- sura di incostituzionalità per intrinseca irragionevolezza.
E senza contare, infine, che la riforma propone di trasfigurare la “legittima di- fesa” da strumento di autotutela nei casi in cui lo Stato non è stato in grado di proteg- xxxx il cittadino aggredito nei suoi (o altrui) diritti, in strumento sanzionatorio nei confronti dell’aggressore, strumentalizzando così la persona umana aggredita a fini di
politica criminale che lo Stato gli delega (come ha recentemente messo in xxxx Xxxx- xxxxx Xxxxxxx nella sua relazione al Convegno tenutosi a Pisa il 12 ottobre u.s. su “La tutela della persona umana. Dignità, salute, scelte di libertà”).
La riforma dei delitti di corruzione
Sul fatto che si debba energicamente contrastare il fenomeno della corruzione non v’è alcun dubbio. Pensare però che lo strumento più efficace possa essere quello dell’inasprimento delle sanzioni, dell’introduzione di ipotesi di non punibilità fondate sulla delazione e sull’attività esplicata in funzione di “provocazione” al reato, è altret- tanto certamente errato. Il diritto penale non ha la funzione di combattere fenomeni criminali, ma di costruire fattispecie incriminatrici che sappiano cogliere con precisione i contorni dei comportamenti aggressivi in modo intollerabile degli interessi che si vo- gliono tutelare, corredandole di un apparato sanzionatorio sufficientemente dissuasivo. La corrispondenza del modello legale alla fenomenologia socio-criminale di ri- ferimento, assicura la nettezza dei reciproci confini tra le diverse figure di reato poste a presidio di quegli interessi, costituisce la indispensabile premessa dell’efficacia pre- ventiva e repressiva delle norme così come la “giusta” calibratura delle sanzioni, sia in riferimento alle singole incriminazioni di settore, sia in riferimento a tutte le altre
incriminazioni del sistema.
Il “fenomeno” si combatte con una oculata legislazione extrapenale (ad esempio, eliminando lacci e lacciuoli burocratici che imbrigliano le attività economiche, pre- tendendo che le imprese che aspirano a partecipare a gare di pubblici appalti risultino dotate di modello organizzativo preventivo dei delitti contro la P.A.) e con una sa- piente e paziente opera di “addestramento culturale”. La strada perseguita con il d.d.l. “Spazzacorrotti”, che già nel titolo “propagandistico” evoca pericolosamente il diritto penale del tipo d’autore, più che il diritto penale del fatto, è invece quella perversa delle pene draconiane (ad es. il divieto perpetuo di concludere contratti con la P.A., in caso di condanna superiore a due anni; la non sospendibilità della pena accessoria nonostante la sospensione della pena principale detentiva, non estinguibile con la ria- bilitazione se non dopo 15 anni dalla condanna, ne costituisce uno dei tanti esempi). Vi si accompagna la modifica, per vero assai confusa, della fattispecie di traffico di influenze, con abolizione di quella di millantato credito, che comporterà ulteriore complicazione nella reciproca delimitazione degli ambiti operativi tra le varie ipotesi corruttive in senso ampio, vieppiù ingarbugliata dall’innalzamento delle pene per il delitto di corruzione per asservimento della funzione. Ma il “pezzo forte” è costituito
dall’introduzione della causa di non punibilità della delazione e di una ben più con- tortamente articolata causa di non punibilità a beneficio degli agenti che operano “sotto copertura” e/o come “provocatori”.
Previsioni, queste ultime, che rischiano di intorbidire non poco le acque già pu- tride del malaffare corruttivo, prestandosi alle più bieche forme di ricatto e lasciando mano libera alla polizia giudiziaria di commettere una serie di reati “ai soli fini di ac- quisizione di elementi di prova” con una formulazione così ampia da destare le più ampie perplessità.
Insomma forme di delazione e di spregiudicata azione “investigativa” tipiche di uno Stato autoritario di Polizia che ben si armonizzano con lo spirito complessivo che pervade quel “contratto” sulle cui modalità di attuazione si possono effettuare solo esercizi teorici di interlocuzione.
Maschera “democratica”, volto autoritario.