CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA IES
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA IES
ART. 1) OGGETTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita regolano tutte le vendite dei prodotti petroliferi indicati nell’Allegato A, che forma parte integrante delle presenti Condizioni generali di Vendita, (di seguito, il “Prodotto/i”) effettuate da IES – Italiana Energia e Servizi S.p.A. (di seguito, “IES” o “Fornitore”).
1.2 IES si riserva il diritto di modificare in ogni momento le presenti Condizioni Generali di Vendita aggiornando la pubblicazione del documento presso il proprio sito web.
ART. 2) ORDINATIVI. MODALITÀ DI CONSEGNA. TITOLO E RISCHI.
2.1 L’Acquirente comunica a IES la richiesta dei quantitativi di Prodotto che intende acquistare attraverso i canali di contatto con gli uffici Commerciali via e-mail, e-commerce e/o telefono entro le ore 16:30 del giorno lavorativo antecedente il giorno di consegna, fatti salvi gli ordini in cui la gestione logistica preveda delle eccezioni che andranno concordate durante la trattativa commerciale. L’ordine per essere validato dovrà necessariamente essere riconfermato da parte del Fornitore.
2.2 La consegna del prodotto è soggetta alle clausole INCOTERMS 2010 concordate durante la contrattazione con il funzionario commerciale, ed è caricato su autobotti idonee al carico della merce ordinata.
2.3 In caso di consegna FCA (Xxxxxx Xxxxxxxx) la proprietà del Prodotto, e tutti i rischi ad esso correlati si intendono trasferiti all’Acquirente nel momento in cui il Prodotto medesimo passa attraverso la flangia di carico e/o il bocchettone del braccio di carico.
2.4 In caso di consegna CPT (Xxxxxx Xxxxxxx) la proprietà del prodotto si intende trasferita all’acquirente nel momento in cui il prodotto passa attraverso la flangia di scarico.
2.5 Il prodotto è consegnato completo di tutta la documentazione fiscale prevista dalla normativa di riferimento.
2.6 Per eventuali consegne di Prodotto in regime sospensivo di accisa e altri prodotti agevolati, l'Acquirente ha la responsabilità di fornire all'impianto fornitore - prima di effettuare l'ordine di consegna - tutti i documenti richiesti dalla vigente normativa sulle accise, inclusi una copia autenticata della licenza fiscale ed il codice di accisa del destinatario del Prodotto.
In caso di consegne di Prodotto in regime sospensivo di accisa o per altri prodotti agevolati, l'Acquirente, il vettore e gli altri cessionari, solo dopo previa tempestiva e dettagliata informativa scritta all'impianto speditore (deposito fiscale) volta a consentire i controlli di regolarità del nuovo destinatario e l'espletamento di eventuali ulteriori adempimenti amministrativi e fiscali, possono procedere ad eventuali dirottamenti del Prodotto. Resta inteso che, in accordo alle norme comunitarie vigenti in materia di accise, l'Acquirente ha la responsabilità di verificare ed accertare che il nuovo destinatario sia un depositario autorizzato a ricevere prodotti in sospensione. Inoltre l’acquirente dovrà accertarsi che l’impianto speditore riceva la relativa licenza e/o codice d’accisa del nuovo destinatario. Resta fermo altresì che colui che procede al dirottamento del Prodotto è tenuto a versare e/o rimborsare senza indugio al Fornitore, dietro semplice richiesta di quest'ultimo, ogni sanzione o spesa che quest’ultimo è tenuto a versare o a sostenere al fine di regolarizzare il trattamento fiscale del Prodotto.
Nel caso di prodotti autotrazione sottoposti al regime e-DAS l’acquirente ha la responsabilità di fornire al Fornitore il proprio Codice Ditta; nel caso di destinatari non censiti l’acquirente fornirà apposita dichiarazione in merito.
2.7 L'Acquirente garantisce e si impegna a chiudere o far chiudere entro 5 giorni, lavorativi attraverso l’invio della “Nota di Ricevimento” al sistema doganale, il documento telematico E- AD (DAA Telematico) prodotto al momento del carico.
2.8 In caso di consegna FCA di prodotto che circola in regime sospensivo di accisa, l'Acquirente
è l’unico responsabile per ogni eventuale irregolarità compiuta durante il trasporto del Prodotto
, ed è l’unico responsabile per le conseguenze derivanti dall’eventuale mancato rispetto delle clausole sub 2.7 e 2.8. L'Acquirente è quindi, tenuto a pagare le eventuali sanzioni comminate al riguardo, l'accisa e gli interessi moratori previsti dalla vigente normativa in materia di accise.
2.9 L’Acquirente dovrà garantire l’utilizzo per il carico del Prodotto automezzi efficienti, sicuri
ed idonei al trasporto della merce da movimentare. Il personale IES provvederà al controllo, registrazione e archiviazione, secondo le procedure interne della Società, della documentazione comprovante la corretta corrispondenza alla normativa ADR ed al codice della strada di ogni mezzo destinato al carico e dei rispettivi conduttori.
2.10 In caso di consegne CPT, l’Acquirente si impegna a comunicare i rischi, in ambito HSE, collegati alle destinazione di scarico del prodotto consegnato. Inoltre si impegna a garantire che gli impianti e i luoghi dove verrà effettuato lo scarico siano conformi alle norme tecniche e di sicurezza vigenti. L’acquirente si impegna a garantire che il quantitativo ordinato sia compatibile con la giacenza del prodotto stoccato al fine di prevenire sversamenti di prodotto durante lo scarico. In caso di spandimenti dovuti a sovrariempimento del serbatoio e/o impianti non conformi alle norme tecniche di riferimento l’acquirente sarà tenuto ad adempiere a quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 in materia di ripristino ambientale. Per tutta la durata dello scarico l’acquirente dovrà garantire la presenza in sito tramite proprio responsabile.
2.11 In caso di consegne CPT, l’Acquirente autorizza IES ad effettuare eventuali sopralluoghi nelle destinazioni di scarico per verificare la conformità in ambito HSE.
ART. 3) QUANTITÀ E QUALITÀ DEL PRODOTTO
3.1 Le Parti accettano come valide e vincolanti, ai fini della fatturazione, le quantità di Prodotto determinate all'impianto di caricazione, così come riportate sui documenti fiscali ed indicate sui documenti commerciali.
3.2 Il Fornitore garantisce la rispondenza del Prodotto alle caratteristiche tecniche di cui all’allegato B (che forma a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali di Vendita), nonché a tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti al momento della consegna.
3.3 Il Prodotto consegnato presso un sito rifornito da raffineria, terminale o deposito le cui operazioni non sono controllate da IES o da una sua consociata, si intende corrispondente alle caratteristiche tecniche di cui all’articolo 3.2. delle presenti CGdV. Con l’accetazione del presente documento l’acquirente attesta di aver ricevuto dal venditore adeguate informazioni circa la pericolosità del prodotto, le operazioni di carico, scarico e trasporto su ciascuna base e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alle attività svolte (a titolo esemplificativo e non esaustivo, schede di sicurezza, manuale informativo per gli autisti).
3.4 Fatto salvo quanto specificato nel presente articolo, IES non fornisce garanzie ulteriori, espresse o implicite, in relazione alla qualità del Prodotto, alla sua commerciabilità o alla sua idoneità per un particolare uso.
3.5 Previa specifica autorizzazione scritta dell’Acquirente, IES può fornire all’Acquirente prodotto non conforme alle specifiche tecniche indicate nell’Allegato B. In tal caso, con la firma
dell’autorizzazione l’Acquirente accetta incondizionatamente la fornitura di Prodotto, rimanendo esclusa la possibilità di qualunque reclamo o pretesa risarcitoria connessi alla qualità del Prodotto fornito. Ogni altra garanzia (espressa o tacita) riguardante la qualità o l’idoneità ad uno scopo specifico è qui espressamente esclusa. IES non ha l’obbligo di prestare garanzie, in modo espresso o tacito, in merito alla commerciabilità o idoneità allo scopo di qualsiasi Prodotto fornito che sia stato fabbricato in conformità alla specifica del prodotto fornita dall’Acquirente.
3.6 In nessun caso IES sarà responsabile per la qualità risultante dall’unione del Prodotto venduto con altri prodotti o materiali dell’Acquirente.
3.7 IES si riserva il diritto di ritirare, in qualsiasi momento, dal mercato uno o più Prodotti e può periodicamente modificarne le specifiche per osservare i requisiti di sicurezza applicabili o altri requisiti stabiliti dalla legge dandone comunicazione tempestiva all’Acquirente.
ART. 4) ACCERTAMENTI E CONTESTAZIONI
4.1 L’Acquirente è obbligato a comunicare a IES ogni contestazione (incluse, a titolo esemplificativo, le contestazioni relative alla qualità ed al prezzo del Prodotto) mediante fax, email, o pec da inviare entro 4 giorni lavorativi dal momento in cui l’Acquirente venga a conoscenza della circostanza che origina la contestazione, ed in ogni caso entro il termine perentorio di 15 giorni dalla consegna del Prodotto. La comunicazione dovrà essere confermata da raccomandata A/R o PEC, spedita entro e non oltre i tre giorni lavorativi dalla prima. Il mancato rispetto anche di uno solo dei due termini previsti nel presente articolo determina la decadenza dell’Acquirente dal diritto di sollevare contestazioni, e dal diritto ad ogni e qualsiasi risarcimento derivante dalle medesime.
4.2 In caso di resa del prodotto FCA, al fine di accertare la qualità del Prodotto, l’Acquirente, a propria cura e spese e previa comunicazione a IES con un preavviso di 7 giorni, ha facoltà di prelevare, in contraddittorio con IES, 3 campioni di Prodotto alla bandiera di carico del bocchettone dell'autobotte. In caso di resa del prodotto CPT, al fine di accertare la qualità del Prodotto, l’acquirente, a propria cura e spese ha facoltà di prelevare, in contradittorio con IES, 3 campioni di prodotto dallo scarico dell’autobotte in consegna. Per poter essere utilizzati ai fini previsti da questo articolo, i campioni devono essere immediatamente sigillati e controfirmati dai rappresentanti delle Parti e dagli eventuali Ispettori Indipendenti.
4.3 I campioni prelevati secondo la procedura di cui all’articolo 4.2 delle presenti CGdV saranno custoditi per 30 giorni dalla data del prelievo a cura dell'impianto ove è avvenuto il campionamento, salvo il diritto dell’Acquirente di prelevare uno dei tre campioni.
4.4 In caso di contestazione secondo la procedura di cui all’articolo 4.1 delle presenti CGdV, IES invierà un campione di Prodotto ad un Ispettore indipendente scelto di comune accordo tra le Parti. I costi dell’analisi compiuta dall’Ispettore saranno a carico della Parte che ne ha richiesto l’intervento, ed il risultato vincolerà le Parti.
4.5 Per la risoluzione di eventuali contestazioni le Parti concordano di usare le procedura disciplinata dalla Norma EN-ISO 4259.
4.6 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1462 c.c., l’Acquirente non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare il pagamento del corrispettivo. Conseguentemente, l’Acquirente è tenuto ad effettuare il pagamento del corrispettivo anche in pendenza di contestazioni.
4.7 Nel caso in cui l’Acquirente non si avvalga della facoltà di prelevare campione di Prodotto secondo la procedura di cui all’articolo 4.2 delle presenti CGdV, i risultati delle analisi condotte da IES (direttamente o mediante terzi) sulla qualità del Prodotto sono da intendersi come accettati e vincolanti per entrambe le Parti.
4.8 In caso di contestazione, l’Acquirente è obbligato ad adottare ogni ragionevole cautela e misura volta a mitigare le perdite e/o i danni derivanti da quanto contestato. IES non avrà alcuna
responsabilità in caso di mancato rispetto da parte dell’Acquirente del presente obbligo pattizio e di ogni obbligo legale.
ART. 5) CORRISPETTIVO
5.1 Il prezzo del Prodotto, base SAC-SIVA-SIC-esente (SAC= schiavo di accisa; SIVA=schiavo di IVA), espresso in €/mc o €/ton, è pattuito dalle Parti al momento di ciascun ordinativo.
5.2 Al prezzo di cui sopra verrà aggiunta l'accisa laddove richiesto dalla normativa. Le Parti riconoscono e concordano che, qualora intervengano modifiche dell’attuale assetto legislativo e/o amministrativo o di qualsivoglia provvedimento ministeriale, che vadano a modificare elemento o parametri costituenti il Prezzo (a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: le accise), gli stessi dovranno intendersi modificativi con effetto dalla data di entrata in vigore o di decorrenza fissata dalla delibera/provvedimento e, pertanto IES potrà modificare il prezzo applicando al Cliente le tariffe e/o i corrispettivi così calcolati.
ART. 6) FATTURAZIONE
6.1 Il corrispettivo come sopra determinato sarà applicato sui quantitativi di Prodotto ritirati in ciascun giorno. Il Prodotto sarà fatturato con I.V.A., laddove applicabile in base alla normativa vigente.
6.2 Le fatture andranno redatte ed inviate al sistema di interscambio in ottemperanza alle norme vigenti.
ART. 7) TERMINI DI PAGAMENTO
7.1 L’Acquirente deve pagare il corrispettivo entro la scadenza della fattura, secondo le condizioni concordate e specificate nella stessa.
7.2 Quando la scadenza contrattuale del pagamento cada di sabato o giorno festivo infrasettimanale, il pagamento deve essere effettuato nel giorno lavorativo precedente; quando la scadenza cade di domenica o lunedì festivo, il pagamento deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
7.3 Il bonifico bancario deve essere disposto e trasmesso alla suddetta Banca non oltre la data stabilita per il pagamento, indicando nella causale la clausola “Bonifico Irrevocabile”. Deve altresì riportare la valuta concordata per il beneficiario.
7.4 Ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 9/10/2002, in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, si precisa che eventuali pagamenti effettuati in ritardo possono dar luogo all’applicazione degli interessi di mora, corrispondenti al tasso semestrale corrente pubblicato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 8 (otto) punti percentuali. Il calcolo e l’applicazione degli interessi di mora si effettuerà per ogni giorno susseguente alla data di scadenza del pagamento dovuto.
7.5 Oltre al diritto di pretendere gli interessi sul pagamento tardivo, a IES è espressamente riconosciuto il diritto a pretendere il risarcimento dei costi di recupero dei crediti nella misura massima consentita dalla legge applicabile.
7.6 IES potrà, in ogni momento, trattenere e compensare le eventuali somme da essa dovute all’Acquirente con le eventuali somme dovute dall’Acquirente a IES a qualunque titolo.
ART. 8) GARANZIE
8.1 Il Fornitore e l’Acquirente concordano e riconoscono che la concessione di dilazione di pagamento sia da considerarsi subordinata alla persistenza delle condizioni di affidabilità
economica dell’acquirente che hanno determinato il fornitore alla concessione di fido commerciale, condizioni che comunque possono essere eventualmente anche oggetto di periodica discussione tra le Parti.
8.2 Nel corso del rapporto contrattuale, fatto salvo ogni altro diritto o rimedio previsto dalla legge o dalle presenti CGDV, qualora dovessero venir meno o fossero comunque modificati i requisiti secondo i quali il fido commerciale è stato concesso, o comunque l’affidabilità o responsabilità finanziaria dell’Acquirente (o di qualunque garante o altra persona che presta garanzia a sostegno dell’Acquirente) dovesse, a giudizio di IES, essere o risultare compromessa o insoddisfacente (indipendentemente dal fatto che ciò sia dovuto ad un mancato pagamento entro la data di scadenza o ad altri motivi), o se l’Acquirente dovesse superare il Limite di credito a lui concesso, il Fornitore avrà diritto di richiedere un incremento delle garanzie di cui sopra, e di sospendere immediatamente ogni consegna, ritiro o prelievo e a rifiutarsi di dare accesso ai propri locali fino al momento in cui non si sarà posto rimedio a tale inadempimento o circostanza.
ART. 9) CONTROLLO CONTABILE
9.1 Le Parti devono operare in modo che tutte le scritture (fatture, addebiti, accrediti, rendiconti, ecc.) emesse ed inviate reciprocamente riflettano in modo completo ed accurato le attività e le operazioni eseguite, ai fini di una corretta registrazione delle stesse.
9.2 Le Parti devono tenere un’accurata contabilità, conservando tutta la documentazione concernente l’esecuzione delle presenti Condizioni Generali di Vendita.
9.3 Ciascuna Parte deve prontamente informare l’altra Parte non appena venga a conoscenza di qualsiasi circostanza in cui, per qualsivoglia ragione, i suddetti principi non siano stati rispettati e deve supplire tempestivamente, ove possibile, alle deficienze.
ART. 10) MARCHI
10.1 L’Acquirente si impegna, inoltre, a non utilizzare i colori ed i marchi del Fornitore sui propri automezzi, sulla propria pubblicità e sulla propria carta intestata.
10.2 L’Acquirente si impegna ad utilizzare il marchio o il logo di IES e ad associare questi ultimi ai propri marchi e loghi esclusivamente nei termini ed alle condizioni che saranno eventualmente espressamente concordate tra le Parti, o che saranno di volta in volta indicati da IES, e nulla nel presente Contratto conferisce all’Acquirente una partecipazione alla proprietà dei Marchi commerciali IES o un titolo di proprietà piena, la possibilità di far valere una richiesta o un diritto di qualsiasi natura sugli stessi.
10.3 Qualora sia stata fornita dall’Acquirente una specifica di fabbricazione del Prodotto affinché venga applicata da parte o su incarico di IES, l’Acquirente garantisce che l’uso di detta specifica non violerà i diritti di nessuno.
ART. 11) MANLEVA
11.1 L’Acquirente esonera e manleva il Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per danni diretti e/o indiretti cagionati in connessione con le presenti Condizioni Generali di Vendita e/o e per perdite di profitto da esse derivanti, salvo il caso di eventi imputabili a dolo o colpa grave del Fornitore e salve le previsioni inderogabili di legge. In particolare Nessuna delle parti sarà ritenuta responsabile nei confronti dell’altra ai sensi del o in relazione al presente Contratto per la perdita di profitto reale o potenziale, le perdite causate dall’interruzione dell’attività, la perdita dell’avviamento o della reputazione, od ogni costo, spesa, perdita o danno diretto o indiretto, o conseguente, anche qualora tali costi, spese, perdite o danni fossero ragionevolmente prevedibili o potessero essere ragionevolmente
xxxxx in conto dalle parti e a prescindere dal fatto che derivino da una violazione del contratto, da un fatto illecito, da colpa, da una violazione di obblighi di legge o da altre cause.
11.2 L’Acquirente si assume ogni responsabilità derivante dalla rivendita o dall’utilizzo del Prodotto, sia che tale Prodotto sia rivenduto sia che tale Prodotto sia utilizzato singolarmente o unitamente ad altre sostanze o in determinati processi.
11.3 L’Acquirente indennizzerà, esonererà e terrà indenne IES, i suoi amministratori e dipendenti da ogni responsabilità (che sia oggettiva, assoluta o di altra natura) per eventuali richieste, perdite, danni, costi e spese ed altre spese processuali per lesioni, malattie o morte di persone (inclusi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, i dipendenti dell’Acquirente) o per danni a beni (inclusi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, i beni dell’Acquirente) derivanti da o relativi allo scarico, lo stoccaggio, la movimentazione, la vendita, l’uso o lo smaltimento del Prodotto da parte dell’Acquirente, tranne nel caso si siano verificati per colpa di IES; derivanti da o relativi a colpa dell’Acquirente o il
mancato adempimento da parte sua di uno degli obblighi previsti a suo carico dal presente Contratto; derivanti da o relativi al la mancata diffusione da parte dell’Acquirente delle informazioni relative alla salute e alla sicurezza così come previsto dalle clausole contrattuali.
11.4 Nessuna delle parti esclude o limita la propria responsabilità per frode, morte o lesioni personali derivanti da propria colpa o qualsiasi altra responsabilità che non può essere esclusa o limitata a termini di legge. La presente clausola non inciderà sugli indennizzi attribuiti dal presente Contratto.
11.5 Fatta salva qualsiasi disposizione contraria esplicitamente pattuita tra le Parti, o contenuta nelle presenti CGDV, la responsabilità totale di IES nei confronti dell’Acquirente, relativamente alle perdite o alle richieste derivanti dal presente Contratto o relative al medesimo per un evento o una serie di eventi correlati, a prescindere dal fatto che siano la conseguenza di una violazione del contratto, della violazione di una garanzia, della violazione di un obbligo di legge, di atto colposo o altro atto illecito, non dovrà superare il valore di fatturazione e del relativo Prodotto consegnato (alla data dell’ordine), o, se la suddetta violazione del contratto consiste nella mancata consegna, non potrà superare il valore di fatturazione del Prodotto che doveva essere consegnato e fatturato.
ART. 12) FORZA MAGGIORE (CODICE CIVILE)
12.1 Nessuna delle due Parti sarà considerata inadempiente nel caso in cui l’impossibilità ad effettuare la prestazione derivi da causa ad essa Parte non imputabile in conformità a quanto disposto dagli artt. 1218 e 1256 del Codice Civile.
12.2 Non saranno, quindi, imputabili a nessuna delle Parti gli inadempimenti, parziali o totali, agli obblighi di cui alle presenti Condizioni Generali di Vendita, qualora tali inadempimenti derivino da forza maggiore, indicando con tale termine - senza che l'elencazione abbia carattere esaustivo - eventi quali: stato di guerra, rivoluzioni, sommosse, insurrezioni, attività terroristica, tempeste, terremoti, scioperi, agitazioni sindacali, incendi, inondazioni, guasto di macchinari o qualsiasi altro incidente industriale, interruzione nelle forniture di energia elettrica, combustibili o altri servizi etc., interruzione e/o ostacoli nell’approvvigionamento
di materie prime, l'adeguamento ad atti e/o provvedimenti di Pubbliche Autorità, o in genere qualunque evento straordinario non imputabile a comportamento negligente di una delle due Parti, che renda temporaneamente o definitivamente impossibile l'esecuzione delle prestazioni oggetto delle presenti Condizioni Generali di Vendita, a condizione che detto evento non potesse essere previsto o gli effetti di questo evento prevenuti al momento del singolo ordinativo di Prodotto.
12.3 In ogni caso le Parti si adopereranno per ovviare alla situazione di forza maggiore venutasi a
creare.
12.4 Qualora un Evento di Forza Maggiore impedisca lo svolgimento delle attività di cui alle presenti CGdV per oltre 90 (novanta) giorni consecutivi, ciascuna Parte potrà recedere dalle presenti CGdV.
ART. 13) CESSIONE DEL CREDITO
13.1 È espressamente vietata all’Acquirente la cessione dei crediti di qualsivoglia genere derivanti dalle presenti Condizioni Generali di Vendita.
ART. 14) INVALIDITÀ PARZIALE
14.1 Qualora una delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita sia ritenuta in modo definitivo, in tutto o in parte, dal Tribunale della giurisdizione competente come invalida, nulla o inapplicabile ad una determinata circostanza, tale invalidità, nullità o inapplicabilità non intaccherà l’efficacia e l’applicabilità delle altre disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita, che rimarranno pienamente valide ed efficaci, salvo che le clausole invalide o inapplicabili abbiano carattere essenziale.
ART. 15) OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E POLITICHE
15.1 Nello svolgimento delle attività connesse all'esecuzione delle presenti Condizioni Generali di Vendita ciascuna Parte si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le leggi ed i regolamenti vigenti, inclusa la normativa a tutela della concorrenza.
15.2 L’Acquirente garantisce che, durante la permanenza negli immobili e nei fabbricati del Fornitore, i propri dipendenti, agenti, vettori, contraenti e collaboratori presteranno piena ottemperanza ai regolamenti adottati dal Fornitore medesimo, inclusi i regolamenti relativi alla sicurezza ed all’uso di alcool e droghe e, pertanto, non faranno abuso di farmaci, né faranno uso, possiederanno, distribuiranno o venderanno alcool e/o droghe.
ART. 16) CONFLITTI DI INTERESSE
16.1 Ciascuna Parte dovrà stabilire e mantenere in forza procedure e controlli volti ad evitare il compiersi di azioni e/o il verificarsi di condizioni che possano inficiare gli interessi dell’altra Parte.
16.2 In specie, ciascuna Parte dovrà adottare ogni cautela, misura e precauzione volta ad evitare che i propri impiegati o agenti offrano regali di valore, divertimenti di lusso, prestiti o altre remunerazioni agli impiegati o agenti dell’altra Parte al fine di indurli a non perseguire la migliore cura degli interessi della propria Parte in base alle presenti Condizioni Generali di Vendita.
ART. 17) RISERVATEZZA E PRIVACY
17.1 L’Acquirente si impegna a mantenere riservate ed a non divulgare a terzi, salvo espresso consenso scritto dell’altra Parte, tutte le informazioni ottenute nell'ambito della stipula o dell'esecuzione delle presenti Condizioni Generali di Vendita, fatta eccezione per gli obblighi di comunicazione eventualmente richiesti dalla legge.
17.2 In ogni caso, le Parti si obbligano a trattare tutti i dati in proprio possesso nel pieno rispetto delle previsioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni ed al regolamento UE 2016/679 (GDPR) e si impegnano altresì a far rispettare l’obbligo di riservatezza dai propri dipendenti, collaboratori, prestatori di servizi ed eventuali sub-contraenti.
17.3 Le Parti danno atto di essersi scambiate l'informativa sul trattamento dei dati personali per le finalità strettamente connesse e strumentali alla costituzione ed esecuzione delle presenti
Condizioni Generali di Vendita e dei reciproci rapporti commerciali (informativa riportata sub Allegato C).
ART. 18) REACH
18.1 Per quei prodotti considerati come “sostanze” o “miscele”, le Parti dichiarano che il Prodotto oggetto del presente Contratto rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la Registrazione, la Valutazione, l’Autorizzazione e la Restrizione delle Sostanze Chimiche (di seguito: Regolamento REACH). Il Cliente dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni del Regolamento REACH e si impegna a rispettare pienamente i requisiti che lo riguardano. Le Parti convengono di cooperare sotto tutti gli aspetti per soddisfare i requisiti del Regolamento REACH. Il Cliente è a conoscenza del fatto che il venditore ha verificato che il Prodotto oggetto del presente contratto sia stato registrato a monte della catena di approvvigionamento in conformità con il Regolamento REACH o ha provveduto lui stesso alla registrazione, quando di sua competenza, . Il fascicolo di registrazione contiene gli usi identificati riportati nella Lista degli Usi Identificati della Scheda Dati di Sicurezza che accompagna il Prodotto,
di conseguenza il prodotto è stato registrato per questi usi. La Lista di Usi Identificati è allegata al presente Contratto come Allegato 1 all’interno della relativa SDS (Allegato D). IES
vende il prodotto per gli usi di cui sopra e il Cliente prende in carico il prodotto per un uso compreso nella lista. Il Cliente conferma di aver ricevuto la Scheda Dati di Sicurezza (SDS) del Prodotto in forma di supporto informatico allegato alle presenti CGDV (Allegato D), di aver letto e compreso le informazioni inserite in essa e di agire nel rispetto di tale scheda e delle disposizioni del Regolamento REACH durante l’uso del Prodotto o dell’eventuale vendita dello stesso.
Le Parti convengono che, se la SDS sarà aggiornata, il Venditore pubblicherà sul sito ufficiale xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx l’eventuale nuova versione e dunque, il Venditore, non avrà l’obbligo di inviare al Cliente quest’ultima in formato elettronico (via pec o su un supporto dati).
18.2 Per quei prodotti registrati come “intermedi” o “combinati”, le Parti dichiarano che il prodotto (sostanza, l'articolo, preparato) oggetto del presente contratto rientra nel campo di Applicazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la Registrazione, la Valutazione, L’Autorizzazione e la Restrizione delle Sostanze Chimiche (di seguito: Regolamento REACH). Il Cliente dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni del Regolamento REACH e si impegna a rispettare pienamente le norme che lo riguardano. Le Parti convengono di cooperare sotto tutti gli aspetti per soddisfare i requisiti del Regolamento REACH. Il Cliente è a conoscenza del fatto che il Venditore ha verificato che il Prodotto oggetto del presente contratto sia stato registrato a monte della catena di approvvigionamento ai sensi del Regolamento REACH. Il fascicolo di registrazione contiene gli usi identificati riportati nella Lista degli Usi Identificati, di conseguenza il prodotto è stato registrato per questi usi. La Lista di Usi Identificati viene allegata alla Dichiarazione del Cliente ed è riportata nella
Scheda Dati di Sicurezza (Allegato D a questo contratto). Il Venditore vende il prodotto per gli usi di cui sopra. Con la firma
della Dichiarazione sugli Usi del Cliente allegata al presente contratto, il Cliente conferma di ricevere il prodotto per un uso compreso nella lista. Il Cliente conferma di aver ricevuto la Scheda Dati di Sicurezza (SDS) del Prodotto in forma di supporto informatico (Allegato D), che ha studiato e compreso le informazioni inserite in essa e che agirà nel rispetto di tale scheda e delle disposizioni del Regolamento REACH durante l’uso del Prodotto o dell’eventuale vendita dello stesso.
Le Parti convengono che, se la SDS sarà aggiornata, il Venditore pubblicherà sul sito ufficiale xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx l’eventuale nuova versione e dunque, il Venditore, non avrà l’obbligo di inviare al Cliente quest’ultima in formato elettronico (via pec o su un supporto dati).
18.3 Nel caso in cui il prodotto oggetto del presente contratto sia stato registrato esclusivamente come prodotto intermedio usato in condizioni strettamente controllate, in assenza della Conferma SCC richiesta, il Venditore ha il diritto di rifiutare la consegna del prodotto fino alla ricezione della Conferma SCC richiesta e / o il Venditore ha il diritto di rescindere il contratto con effetto immediato.
18.4 Nel caso in cui il prodotto oggetto del presente Contratto non sia stato registrato esclusivamente come prodotto intermedio usato in condizioni strettamente controllate, per rispettare pienamente i requisiti del regolamento REACH, il Cliente deve confermare nel modo che segue che al momento della stipula del contratto l’uso è coperto dagli usi identificati registrati dal Venditore: a) nel caso di uso intermedio in condizioni rigorosamente controllate, il Cliente firma la Dichiarazione degli Usi e la Conferma SCC o; b) nel caso di utilizzo come prodotto intermedio in cui non si applicano le condizioni strettamente controllate, il Cliente firma la Dichiarazione degli Usi e la Conferma SCC (se del caso) o c) nel caso di altri utilizzi (non come intermedio), il Cliente firma la Dichiarazione degli Usi. In caso di qualsiasi modifica delle condizioni incluse nella Conferma o nella Dichiarazione di cui sopra, il Cliente deve informare immediatamente il Venditore. Nel caso descritto in questo paragrafo, se a causa di una variazione d’uso o per qualsiasi altro motivo l'acquirente non ha fornito la Conferma SCC applicabile o la Dichiarazione dell’Uso, il Venditore ha il diritto di rifiutare
la consegna del prodotto fino alla ricezione della Conferma SCC o della Dichiarazione dell’Uso e / o il Venditore ha il diritto di rescindere il contratto con effetto immediato.
ART. 19) TOTALITÀ DELLE INTESE. MODIFICHE. TOLLERANZA
19.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita rappresentano la manifestazione integrale degli accordi raggiunti tra le Parti in merito all’oggetto dello stesso ed annullano e sostituiscono eventuali intese o accordi, orali o scritti, intervenuti precedentemente tra le Parti a tal riguardo. Tutte le intese orali, le dichiarazioni o le garanzie che riguardano le presenti Condizioni Generali di Vendita sono state interamente stabilite nelle stesse.
19.2 Qualsivoglia modifica alle presenti Condizioni Generali di Vendita sarà valida e vincolante solo se effettuata per iscritto e controfirmata dalla Parte nei cui confronti la stessa viene invocata.
19.3 Eventuali ritardi od omissioni di una delle Parti nel far valere un diritto o nell’esercitare un potere derivante dalle presenti Condizioni Generali di Xxxxxxx non potranno essere interpretati quali rinuncia al relativo diritto, né al potere di esercitarlo in qualsiasi tempo successivo, né al diritto di esigere l’esatto adempimento dell’altra Parte di tutti i termini e le condizioni qui previste.
Art. 20) COMUNICAZIONI
20.1 Qualsiasi comunicazione da inoltrtarsi a IES Italiana Energia e Servizi S.p.A. dovrà essere inviata al seguente indirizzo:
IES Italiana Energia e Servizi S.p.A. Strada Cipata, 79
46100 – Mantova (MN) Tel. x00 0000 0000
ART. 21) CONTROVERSIE, LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
21.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita, così come qualunque altro accordo ad esse connesso, sono disciplinati dalla legge italiana, senza che trovino applicazione le norme di diritto internazionale privato regolanti il conflitto di leggi.
21.2 Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere tra le Parti in merito alla esistenza validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione delle presenti Condizioni Generali di Vendita, è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano, intendendosi consensualmente derogata ogni altro foro alternativo.
ART. 22) RESPONSABILITà AMMINISTRATIVA
22.1 L’Acquirente dichiara di aver esaminato e di ben conoscere il Codice Etico ed il modello ex
D. Lgs. n. 231/01 di IES (il “Modelo Organizzativo”), impegnandosi alla loro puntuale osservanza nell’ambito del presente contratto e, comunque, di qualsivoglia altro rapporto contrattuale intrattenuto con IES, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile. In caso di violazione del suddetto Modello Organizzativo e Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell’ Acquirente e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest’ultimo per reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01, sarà facoltà di IES
di recedere dal presente contratto e, nei casi più gravi (anche in caso di sentenza di condanna resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p.), di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.