IPOTESI DI ACCORDO QUADRO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE CONTINUATIVE
IPOTESI DI ACCORDO QUADRO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE CONTINUATIVE
in applicazione di quanto disposto dall’art. 18 del protocollo nazionale di settore dei dipendenti dei call centers in outsourcing stipulato in data 18 luglio 2003
▪ L’anno 2004, il giorno 2 del mese di marzo in Roma
TRA
L’Associazione Nazionale dei Call Center (Assocallcenter) rappresentata dal Direttore Xxxxxxxxx Xxxxxx;
E
La Federazione Italiana Lavoratori Commercio Alberghi Mense Servizi (FILCAMS CGIL), rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxxxx e dai Segretari nazionali Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, e le Nuove Identità di Lavoro (NIdiL CGIL), rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxx Xxxxxxx e dal Segretario nazionale Xxxxxx Xxxxx
La Federazione Italiana Addetti ai Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT CISL), rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxx Xxxxxxx e dal Segretario nazionale Xxxxxx Xxxxxxxx
La Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS UIL), rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxx e dal Segretario nazionale Xxxxxx Xxxxxxxxx
SI È STIPULATO
Premessa
Sulla base di quanto previsto dal Protocollo nazionale per la disciplina dei lavoratori dipendenti da call center in outsourcing siglato in data 18/07/2003, riveste una grande importanza la regolamentazione dell’utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in atto alla data di stipula del presente Accordo.
Ciò rende necessario arrivare alla definizione di regole generali tali da garantire un regime di particolare tutela di tali rapporti, con riferimento alla fase transitoria prevista dal Protocollo nazionale e dall’articolo 86 del decreto legislativo n. 276/03.
Le parti, come sopra rappresentate, convengono quindi di verificare i rapporti di lavoro presenti nell’Azienda e di dare loro un primo ordinamento.
Le parti si danno atto di aver considerato, attraverso il presente Accordo, le particolari caratteristiche del settore dei call center in outsourcing e le specifiche peculiarità dell’attività prestata attraverso i rapporti di xx.xx.xx. presso queste aziende. Pertanto riconoscono il carattere assolutamente innovativo della presente disciplina, nella sua funzione regolatrice esclusivamente dei rapporti instaurati fra i collaboratori e le aziende del settore.
Il Committente è tenuto a consegnare al collaboratore copia del presente accordo, al momento della definizione dello stesso e comunque non oltre i 30 giorni successivi.
Art. 1 – Campo di applicazione
Il presente Accordo definisce ed individua gli elementi di base applicabili ai contratti di collaborazione coordinati continuativi, indipendentemente dal possesso o meno di Partita IVA da parte del collaboratore, di seguito denominati collaboratori, sulla base di quanto previsto agli Artt. 16 e 18 del Protocollo nazionale del 18 luglio 2003.
Il presente accordo si applica inoltre ai contratti di prestazione d’opera di cui all’Art.2222 del
c.c. per i rapporti resi in modo prevalente con lo stesso committente.
Sono esclusi dal presente Accordo coloro che già esercitano abitualmente ed in modo prevalente una propria attività professionale al di fuori del rapporto con il committente e che per questa via esterna e prevalente, hanno un’attività professionale riconosciuta ed un proprio albo professionale.
NOTA A VERBALE
Le parti si danno atto che il presente accordo è applicabile anche alle prestazioni occasionali di cui al comma 2° art. 61 d.lgs n.276/03. Il presente accordo disciplina inoltre, in modo specifico, anche le prestazioni occasionali di lavoro autonomo, come da contratto tipo da utilizzare per le suddette prestazioni di cui all’allegato n. 2 limitatamente agli articoli di seguito tassativamente indicati:
art. 4 – Informazioni
art. 5 – Modalità di espletamento delle prestazioni art. 9 – Preferenza
art. 10 – Compenso
art. 18 – Obblighi del Committente art. 19 – Verifiche periodiche
art. 20 – Xxxxxxxx di salvaguardia e norma antidiscriminatoria art. 23 – Xxxxxx e disposizioni finali
Art. 2 – Forma e contenuto dei contratti
All’atto della sottoscrizione del presente Accordo, il contratto individuale sarà riformulato in forma scritta, sulla base del modello tipo di cui all’allegato n.1, conformemente a quanto definito nel presente accordo, e ne sarà consegnata copia al collaboratore.
Il suddetto contratto individuale, così come riportato nell’allegato 1, deve contenere i seguenti elementi:
a) l’identità delle parti e l’indicazione del settore d’attività;
b) l’indicazione dell’attività assegnata al collaboratore;
c) la durata determinata o determinabile del contratto di lavoro e le modalità di attuazione della prestazione lavorativa, e le eventuali proroghe
d) le forme del coordinamento del collaboratore sulla esecuzione anche temporale della prestazione lavorativa che non possono pregiudicare, in alcun caso, l’autonomia nell’esecuzione della prestazione lavorativa;
e) l’entità dei corrispettivi, i tempi e modalità del loro pagamento, le eventuali maggiorazioni, rimborsi spese e loro modalità e tempi d’erogazione;
f) le modalità di accesso alla formazione, alla informazione e all’aggiornamento professionale;
g) le modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio, recupero psicofisico, maternità e congedi parentali;
h) le modalità di cessazione o recesso del rapporto, il preavviso, e l’eventuale composizione delle controversie;
i) la disponibilità a partecipare a nuovi rapporti di lavoro a favore del committente, e la clausola di prelazione per attività equivalenti.
j) le forme di godimento dei diritti di rappresentanza.
k) le forme assicurative e mutualistiche previste;
l) le modalità di accesso alle informazioni ed alle misure per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Art. 3 – Diritti ed obblighi del lavoratore
Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti nel contratto e con le dichiarazioni nello stesso rese, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata.
Il collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente il pieno rispetto della riservatezza e delle regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi.
Il collaboratore è tenuto a non svolgere attività che creano danno all’immagine e pregiudizio all’Azienda.
E’ consentito, nell’ambito del contratto individuale, l’inserimento di una clausola d’esclusività dell’attività svolta dal lavoratore. In questo caso va prevista una clausola apposita che chiarisca i termini e gli ambiti in cui ha effetto l’esclusiva, con relativa indennità economica aggiuntiva.
Art. 4 – Informazioni
Al fine di fornire una relazione informativa sulle attività e sulle prospettive di sviluppo dell’attività del settore e sulle situazioni di lavoro che coinvolgono i Collaboratori le parti si incontreranno periodicamente - e comunque almeno una volta all’anno - su richiesta di uno dei firmatari del presente Accordo.
Art. 5 – Modalità di espletamento delle prestazioni
Il collaboratore avrà ampia autonomia nella definizione dei tempi, orari e modalità d’esecuzione, concordando le modalità d’utilizzo della sede e degli strumenti tecnici messi a disposizione dall’Azienda.
Vista la particolarità della prestazione, sarà il collaboratore nella sua autonomia ad indicare liberamente, ogni 7 giorni, la fascia di presenza per lo svolgimento della propria collaborazione.
Le fasce orarie individuate dall’Azienda su cui scegliere la disponibilità individuale della prestazione, saranno comunicate trimestralmente alle XX.XX firmatarie del presente accordo a livello territoriale e alle RSU/RSA e dovranno comunque prevedere una prestazione giornaliera minima di 3 ore e massima di 8 ore, per un minimo di 60 ore mensili.
Art. 6 Durata
La durata del contratto individuale sarà correlata alle prestazioni ed all’esecuzione dell’attività concordata preventivamente tra le parti all’atto della sua stipula. Alla scadenza del contratto in essere, in caso di rinnovo o proroga, la durata del contratto non potrà essere inferiore a sei mesi.
Durate inferiori di proroga saranno correlate alla durata del contratto stipulato tra l’azienda ed il proprio committente, cosi come previsto dal successivo articolo 21.
Art. 7 Riproporzionamento
Le norme indicate nel presente accordo sono riferite a rapporti di durata di dodici mesi e vengono riproporzionati per contratti di durata inferiore o superiore.
Art. 8 – Riposo psico-fisico
Ogni collaboratore ha diritto ad un periodo di riposo psico-fisico di 30 giorni di calendario nell’ambito della durata annuale del contratto.
Art. 9 – Preferenza
Nel caso in cui il Committente sia nella necessità di effettuare assunzioni con contratto di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, per lo svolgimento di attività analoghe a quelle svolte dai collaboratori di cui al presente Accordo, che abbiano prestato la loro attività negli ultimi 6 mesi, il Committente stesso è tenuto a darne tempestiva informazione,
anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione del rapporto.
Allo stesso modo nel caso in cui il committente sia nella necessità di effettuare nuove prestazioni per lo svolgimento di mansioni analoghe o assimilabili a quelle svolte dai lavoratori di cui all’art.1, il committente si impegna a proporre tale possibilità prioritariamente ai lavoratori stessi col quale abbia avuto rapporti di lavoro negli ultimi 6 mesi.
Tali determinazioni saranno attivate sia in applicazione di quanto definito nel protocollo nazionale di settore dei dipendenti dei call center in outsourcing sia qualora la suddetta intesa sia entrata a regime.
Art. 10 – Compenso
Il compenso sarà determinato in funzione della prestazione effettuata dai collaboratori sulla base della loro disponibilità. La corresponsione del compenso avverrà mensilmente entro il giorno 20, del mese successivo a quello in cui è stata resa la prestazione, mediante prospetto paga così come definito dalla legge 342/2000 in materia di assimilazione fiscale. Le parti, al fine di determinare un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito concordano che l’ammontare del corrispettivo non potrà essere inferiore a quanto previsto nelle tabelle allegate.
L’ammontare dei corrispettivi economici di cui all’allegato 3 sarà aggiornato in occasione dei rinnovi del CCNL del settore di riferimento.
Nel contratto individuale le parti potranno migliorare, a favore del collaboratore, tale previsione di base.
Art. 11– Eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione
Nei casi in cui si verifichino eventi quali malattia, infortunio e maternità, riconosciuti in termini di riconoscimento sociale e di diritto ad una prestazione anche in favore di collaboratori ai sensi delle seguenti disposizioni legislative: Art. 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha previsto l'istituzione di apposita gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale; Art. 59, comma 16, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha previsto uno specifico contributo per la tutela della maternità e per gli assegni per il nucleo familiare; Art. 51, comma 1, Legge 23 dicembre 1999, n. 488; che ha previsto, l'estensione della tutela contro il rischio di malattia; Decreto Legislativo, 16 marzo 2000 n.38, che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l’obbligo assicurativo contro gli infortuni; non vi sarà, a carico del Collaboratore, nessun vincolo di prestazione.
Pertanto ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione stessa resterà sospesa:
a) nel caso di infortunio, fino a guarigione clinica o fino alla scadenza del contratto di collaborazione;
b) nel caso di malattia, per un periodo massimo di 90 giorni nell'anno solare, o fino alla scadenza del contratto se la data residua è inferiore ai 90 giorni;
c) nel caso di maternità, per il periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i quattro mesi successivi alla data effettiva, per un periodo complessivo di 180 giorni. E’ considerata sospensione giustificata della prestazione anche l’astensione anticipata della maternità dovuta a eventi che mettano a rischio la gravidanza. Tali eventi dovranno essere certificati e l’Azienda potrà richiedere un’apposita verifica medica;
d) per matrimonio entro un limite massimo di 15 giorni.
Il collaboratore dovrà, in generale, comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere al committente stesso di intervenire con soluzioni alternative. Qualora sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione di cui al comma a) del presente articolo, il collaboratore presenterà tempestivamente, e comunque entro 48 ore, al committente la relativa documentazione sanitaria.
Art. 12 – Formazione e diritto allo studio
Per garantire un adeguato standard professionale e di competenza si definisce anche per i collaboratore di cui al presente accordo la possibilità di accedere alla formazione e all’aggiornamento professionale sia partecipando alle attività formative previste per i dipendenti ma, vista la diversità normativa di accesso alla formazione pubblica, anche attraverso attività specifiche.
Pertanto si istituirà annualmente, un tavolo di confronto, che individui idonei percorsi di formazione e aggiornamento professionale dei collaboratore, che imposti progetti comuni su cui richiedere l’accesso a specifici finanziamenti e che indichi le modalità di attuazione dei percorsi formativi. Allo stesso modo si determineranno modalità che favoriscano il diritto allo studio dei collaboratore con particolare attenzione agli studenti/lavoratori.
Per garantire le attività di cui al presente articolo il committente garantirà ai collaboratori la partecipazione senza alcun onere. Le ore dedicate alla formazione saranno regolate come segue:
− per le attività formative che si svolgeranno nel comune della sede operativa presso cui abitualmente si svolge la prestazione, inerenti la formazione in itinere, il corrispettivo sarà basato sui compensi di base di cui all’art. 10.
− comma c), mentre per i corsi legati all’inizio dell’attività il costo sarà regolato come da tabella di cui all’allegato 3;
− nel caso l’attività formativa ed informativa si dovesse tenere fuori dal territorio comunale in cui opera il collaboratore, verrà garantito il trattamento di cui al successivo art.18.
Art. 13 - Risoluzione del contratto
In considerazione della particolare natura della presente disciplina che è diretta a regolare in via transitoria i rapporti tra i call centers e collaboratori, per gli effetti di quanto disposto dall’art.86, comma 1°, del dlgs 276/03, la risoluzione del contratto è regolata nel seguente modo.
1) Il contratto individuale potrà essere risolto dal committente solo nei seguenti casi:
a) per scadenza del termine concordato;
b) in caso di fine anticipata della commessa per motivi non derivanti da volontà del committente.
c) Per giusta causa quando si verifichino:
- gravi inadempienze contrattuali,
- commissione di reati tra quelli previsti dall’art. 15 legge n. 559/90 e successive modificazioni,
- danneggiamento o furti dei beni,
- in caso di inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi e divieti stabiliti nel precedente art. 3,
- sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 8 giorni.
Rimane fermo il diritto del collaboratore al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell’interruzione.
Il Committente fornirà motivata comunicazione del verificarsi di una delle suddette cause alla controparte mediante raccomandata A/R. Il collaboratore potrà richiedere la convocazione della commissione paritetica di cui all’art.15 entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
La commissione dovrà espletare il tentativo di composizione bonaria delle controversie entro i successivi 15 giorni.
2) Rinuncia dell’incarico per giusta causa da parte del collaboratore
Il collaboratore può rescindere il contratto per giusta causa quando si verifichino:
- ritardi nella corresponsione del compenso,
- mancato rispetto da parte del committente delle norme previste dalla presente intesa e dal contratto individuale.
In caso di inadempienza di cui sopra, il collaboratore può risolvere il contratto, salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell’interruzione e il mancato guadagno fino al termine di scadenza contrattuale.
Il collaboratore che intenda far valere il presente articolo dovrà darne motivata comunicazione al committente mediante raccomandata A/R. Il committente potrà richiedere la convocazione della commissione di conciliazione di cui all’art. 15, entro 10 gg. Dal ricevimento della comunicazione. La commissione dovrà espletare il tentativo di composizione bonaria delle controversie entro i 15 gg. Successivi.
Art. 14 – Cessazione del contratto
In caso di cessazione anticipata del rapporto ad opera del committente per motivazioni non comprese tra quelle di cui al precedente art. 13, si applicherà quanto previsto dall’art.2227 del c.c..
In ogni caso di cessazione del rapporto, l’indennità di fine mandato da corrispondere quale premio a titolo di fidelizzazione e qualificazione delle prestazioni professionali, è pari all’8% dell’intero compenso percepito.
Art. 15 – Commissioni paritetiche
Per i fini previsti dal presente accordo, le parti concordano di costituire una commissione paritetica nazionale che ha compiti di esaminare le controversie d’applicazione di istituti e clausole contrattuali previste dal vigente accordo. La commissione si esprimerà entro 15 giorni. La segreteria della commissione paritetica nazionale ha sede presso Assocallcenter a Roma e
provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti la commissione stessa.
La commissione è composta da 3 membri nominati da Assocallcenter e da 3 membri nominati dalle XX.XX. firmatarie del presente accordo. Tali membri saranno nominati entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo. A livello territoriale saranno costituite analoghe commissioni, con il compito di effettuare il tentativo di conciliazioni, le quali saranno costituite entro 30 gg. Dalla stipula del presente accordo.
ART. 16 – Diritti di rappresentanza
Al fine di regolamentare la possibilità di esercitare i diritti di rappresentanza, si definisce quanto segue.
I collaboratori hanno diritto di partecipare 10 ore annue retribuite di assemblea con un minimo di un’ora, riproporzionate in caso di durata inferiore del contratto, previa specifica comunicazione delle XX.XX. firmatarie del presente accordo anche congiuntamente ai lavoratori dipendenti.
I collaboratori che prestano la loro attività presso l’unità produttiva hanno diritto ad avere una loro propria rappresentanza nelle seguenti misure e modalità:
− 1 delegato nelle unità produttive in cui il numero dei collaboratori è ricompreso tra 16 e 25.
− 3 delegati nelle unità produttive con un numero di collaboratori fino a 75 unità
− incremento di un delegato per ogni frazione di 25 collaboratori nelle unità produttive con un numero di collaboratori fino a 150 unità
− incremento di un delegato per ogni frazione di 50 collaboratori nelle unità produttive con un numero di collaboratori superiore a 150 unità.
Il monte ore globale annuo di permessi retribuiti spettante ai delegati è determinato nella seguente maniera:
- 50 ore per ciascun delegato nelle unità produttive con numero di collaboratori fino a 75 unità;
- 70 ore per ciascun delegato nelle unità produttive con un numero di collaboratori superiore a 75 unità.
I rappresentanti sindacali dei collaboratori saranno eletti per iniziativa dei collaboratori e comunicati al Committente a cura delle OO. SS firmatarie.
Ai rappresentanti dei collaboratori sarà consentito l’uso della strumentazione aziendale (telefono, fax, e-mail), per il tempo strettamente necessario ad eventuali comunicazioni sindacali.
Il Committente metterà a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni delle XX.XX. firmatarie del presente accordo.
Il collaboratore ha facoltà di rilasciare delega, a favore dell’organizzazione sindacale da lui prescelta, per la riscossione di una quota mensile del compenso, relativo alla prestazione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilità dai competenti organi statutari.
La delega, di cui all’allegato 4, è rilasciata per iscritto e trasmessa all’Azienda a cura del lavoratore o dell’Organizzazione sindacale interessata. La delega ha effetto dal primo giorno del
mese successivo a quello del rilascio e, con la stessa decorrenza, può essere revocata in qualsiasi momento inoltrando la relativa comunicazione all’amministrazione e all’organizzazione sindacale interessata. Il committente provvederà ad operare la trattenuta a ogni corresponsione del compenso ed a versarla con la stessa cadenza alle OO. SS. interessate.
Il committente si impegna all’atto dell’accensione della prestazione a consegnare al collaboratore copia del presente accordo.
Art. 17 - Ambiente di Lavoro
Viene garantita l'applicazione della L. 626/96 e successive modificazioni.
Con riguardo alle pause, data la natura non subordinata del rapporto di lavoro in essere, i collaboratori restano liberi di stabilire soggettivamente ed autonomamente tempi e modalità, compatibilmente con i flussi di lavoro. Per coloro che utilizzano il personal computer, ogni due ore ci sarà diritto a 15’ di pausa retribuita.
Art. 18 - Obblighi del Committente
Il Committente si impegna ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e a stipulare idonea copertura assicurativa contro gli infortuni in favore del collaboratore (Assicurazione obbligatoria Inail).
Il Committente, inoltre, dovrà provvedere a sollevare da ogni responsabilità civile il collaboratore e potrà provvedere, a questo fine, a stipulare in proprio idonea polizza assicurativa in favore del lavoratore a copertura dei seguenti rischi:
- responsabilità civile verso terzi, xxx comprese le spese legali ed i danni arrecati eventualmente alla società;
- tutela giudiziaria.
Al fine di sovvenire al bisogno dei collaboratori e delle collaboratrici nei periodi di necessità dovuti a particolari condizioni di carattere sanitario, Assocallcenter si dichiara disponibile ad attivare entro un termine di 6 mesi forme d’assistenza, attraverso un percorso condiviso con le OO. SS. Firmatarie della presente intesa (es. Mutue, Fondi, Assicurazioni, ecc). Lo stato di avanzamento del presente impegno sarà valutato dalle parti in un incontro da tenersi entro 3 mesi.
Le condizioni mutualistiche e/o assicurative saranno definite da un apposito protocollo collettivo da sottoscrivere, con l’ausilio delle Istituzioni esterne di cui al paragrafo precedente.
Conseguentemente le parti convengono che per ogni anno sarà versata, a totale carico delle aziende, un'erogazione economica pari a € 400 (quattrocento) lordi in ragione d'anno per ogni collaboratore da destinare interamente al finanziamento delle suddette forme di assistenza. In caso di inadempimento da parte delle aziende rispetto all'obbligo di versamento di cui al precedente comma, i lavoratori potranno promuovere apposita azione per il riconoscimento del risarcimento del danno.
Spese di viaggio, vitto e alloggio, relative a trasferte debitamente e preventivamente autorizzate dal Committente, saranno rimborsate integralmente dietro presentazione d’idonea
documentazione e secondo le caratteristiche e modalità indicate da apposito regolamento definito a livello aziendale e riportate nel contratto individuale.
Art. 19 – Verifiche periodiche
Le parti concordano, alla luce del carattere sperimentale dell’intesa, sulla necessità di effettuare momenti di verifica, con periodicità annuale, per esaminare e discutere le eventuali problematiche insorte e per introdurre modifiche innovative.
Analoghi incontri potranno tenersi su richiesta di una delle parti firmatarie del presente accordo a livello territoriale/aziendale.
Art. 20 – Clausola di salvaguardia e norma antidiscriminatoria
Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore concordate a livello individuale nonché relative ad eventuali contratti integrativi territoriali/aziendali.
In riferimento all’art. 15 della L. 300/70, alla L. 903/77, alla L. 125/91 e comunque alla normativa vigente, viene garantito dal committente la rimozione di ogni elemento di discriminazione nell’accesso al lavoro, nei trasferimenti o nella risoluzione del rapporto.
Art. 21 Secondo livello di contrattazione
Al fine di fornire una relazione informativa sulle prestazioni e sulle prospettive di sviluppo dell’attività del settore a livello territoriale e/o della singola impresa, le parti si incontreranno periodicamente - e comunque almeno una volta all’anno - su richiesta di uno dei firmatari del presente Accordo.
Le Aziende si impegnano ad informare preventivamente le RSU/RSA e in loro assenza le XX.XX. firmatarie del presente accordo dell’esigenza di instaurare, in futuro, ulteriori rapporti di cui all’Art.1. Inoltre contestualmente alla comunicazione di cui all’art. 9-bis del D.L. 510/96 così come modificato dal D.L. 297/2002 per l’attivazione dei contratti di cui all’art. 1, tale comunicazione sarà inviata anche alle XX.XX firmatarie del presente accordo a livello territoriale e alle RSU/RSA dei lavoratori dipendenti.
Nel secondo livello di contrattazione territoriale/aziendale, le parti firmatarie del presente accordo potranno convenire erogazioni economiche superiori e/o determinare fasce orarie settimanali diverse da quelle previste all’Art.5 del presente accordo.
Le parti si incontreranno a livello territoriale e/o aziendale per definire la durata le modalità di fruizione relative ai congedi parentali per gravi e documentati motivi, le forme d’accesso alla formazione ed aggiornamento professionale. Inoltre allo stesso livello aziendale saranno definite e le forme d’accesso all’informazione, formazione e prevenzione relative alla sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni.
In relazione a quanto previsto all’art. 6 del presente accordo, le parti a livello aziendale potranno definire durate inferiori o superiori a fronte di specifiche esigenze dell’impresa.
Art. 22 – Previdenza integrativa
Le parti concordano sull’importanza di una copertura di previdenza integrativa anche per i collaboratori. A tale scopo le stesse definiranno entro 6 mesi le modalità e le procedure necessarie per l’adesione a FON.TE., fondo per la previdenza complementare per le aziende del settore Terziario.
Art. 23 – Xxxxxx e disposizioni finali
Il presente accordo ha validità sino al 31 ottobre 2005 e rimarrà in vigore sino al suo rinnovo. Pertanto nel secondo livello di contrattazione, le parti potranno convenire l’efficacia transitoria dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa sino a tale scadenza, in ragione della necessità di consentire alle imprese l’attuazione degli impegni assunti con l’accordo del 18 luglio 2003.
Tali intese di efficacia transitoria, previste dall’art. 86 comma 1 d.lgs n. 276/03, saranno valide solo se sottoscritte dalle XX.XX. firmatarie del presente accordo in sede aziendale e sulla base dello schema indicato all’allegato n. 5.
Le parti si danno atto che il comma 1 dell’articolo 86 del decreto legislativo n. 276/03 si riferisce ai contratti di collaborazione che vengano concordemente prorogati entro la data del 31 ottobre del 2005. Si impegnano, quindi, a sollecitare congiuntamente, presso le sedi competenti, un chiarimento ufficiale in tal senso, eventualmente anche attraverso una disposizione legislativa di interpretazione autentica.
Conseguentemente le parti concordano di incontrarsi entro il 31 marzo 2004 per verificare l’andamento della transizione in atto con particolare riferimento a quanto indicato al precedente comma 3 nonché al fine di raggiungere, entro il 30 giugno 2004, anche sulla base di quanto previsto dal protocollo sottoscritto il 18 luglio 2003 per i call centers in outsorcing, un’intesa sul lavoro a progetto anche per tutelare le imprese da un’errata applicazione della legge con particolare riferimento alla qualificazione dei rapporti di lavoro.
Considerata la possibilità di proroga dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e l’impegno al raggiungimento di una intesa entro il 30 giugno 2004, le parti concordano che non saranno attivati, prima della predetta intesa, contratti di collaborazione a progetto. Qualora l’impegno non fosse raggiunto entro tale data, in costanza di confronto tra le Parti sulla materia, per le imprese che attivassero contratti a progetto, le condizioni di miglior favore definite nell’accordo di luglio per le posizioni di lavoro dipendente al fine di creare le migliori condizioni per la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata continuativa non saranno più applicabili e si dovrà fare riferimento a quanto stabilito dal CCNL Terziario.
Art. 24 – Allegati
Ad ogni contratto individuale sarà allegata una copia del presente accordo quadro. Xxxxx parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:
Allegato 1 - modello tipo di contratto individuale per i collaboratori;
Allegato 2 . modello tipo di contratto individuale per le prestazioni occasionali, Allegato 3 - scheda riassuntiva dei compensi di base
Allegato 4 - modello tipo di delega sindacale.
Allegato 5 – schema per gli accordi aziendali di proroga dell’efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative.
Allegato 5
ACCORDO DI PROROGA DELL’EFFICACIA DEI CONTRATTI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E TRANSIZIONE ALLA NUOVA DISCIPLINA
ai sensi del Comma 1 dell’Art.86 del D. Lgs n° 276/03
Tra l’Azienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e le rappresentanze aziendali e territoriali di FILCAMS CGIL, CGIL NIdiL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL
si concorda quanto segue:
a) Le parti, prendono atto delle modifiche apportate alle normative in materia di mercato del lavoro con particolare riguardo ai rapporti di collaborazione così come definito nel Titolo VII capo I del D. Lvo 276/03;
b) Le parti ritengono che, in riferimento, la regolamentazione delle collaborazioni a progetto si renda necessario un approfondimento ed un’armonizzazione dei rapporti di collaborazione in essere, stipulati ai sensi dell’accordo nazionale di regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative siglato in data . . . .
. . . dando corso alla possibilità di prevedere un’efficacia transitoria degli attuali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa così come regolato dall’Art. 86 comma 1 del D. Lgs 276/03;
c) Le parti concordano ai sensi e per gli effetti del comma1, dell’Art. 86 D. Lgs n°276 del 2003, di ampliare il periodo di transizione verso il nuovo regime normativo e di prorogare la vigenza e l’efficacia, degli attuali Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa stipulati in base alla disciplina precedente l’entrata in vigore del D. Lgs n°276/03 fino al 31/10/2005. Tale determinazione è funzionale sia al raggiungimento delle percentuali di trasformazione degli attuali rapporti di collaborazione nelle forme di lavoro dipendente indicate nell’accordo nazionale del 18/07/2003, sia nelle forme di contratto a progetto che le parti regolamenteranno successivamente a livello nazionale.
d) Le parti stipulanti il presente accordo si incontreranno comunque entro il 31/07/04, per verificare l’andamento della transizione in atto e le conseguenti iniziative da intraprendere.
. . . . . . . . li 2004
letto, approvato, sottoscritto
Allegato 3
SCHEDA RIASSUNTIVA DEI COMPENSI DI BASE
Paga oraria di base | dal 1.09.03 | dal 1.09.04 | Dal 1.09.05 |
Paga oraria per co co co | 6.73 | 7.65 | 8.55 |
Paga oraria prima formazione | 6.3 | 7.23 | 8.08 |
Paga oraria occasionale | 6.3 | 7.23 | 8.08 |