ACCORDO DI REINTEGRAZIONE DI LEGITTIMA
Quesito Civilistico n. 262-2014/C
ACCORDO DI REINTEGRAZIONE DI LEGITTIMA
Si prospetta la seguente fattispecie concreta: Xxxxx muore lasciando a sé superstiti la moglie e tre figli. Con testamento olografo, redatto prima della nascita dell’ultimo figlio (tuttora minorenne), aveva disposto del suo patrimonio attribuendo alla moglie alcuni beni a titolo di legato e istituendo eredi universali in parti uguali i due figli maggiorenni. Tutti i legittimari istituiti sono d’accordo nel riconoscere i diritti spettanti al minore pretermesso e pertanto non si rende necessario l’esperimento dell’azione di riduzione.
Rispetto a tale fattispecie, si chiede di conoscere come debba essere strutturato l’atto con il quale i legittimari istituiti si limitino ad accertare negozialmente la lesione della quota di riserva del minore pretermesso, con conseguente inefficacia ipso iure delle disposizioni lesive e apertura della devoluzione ex lege in suo favore. In particolare, si chiede di conoscere se possa adottarsi lo schema del negozio giuridico unilaterale recettizio a titolo gratuito ovvero sia necessario strutturarlo come negozio bilaterale, previamente autorizzato dal Giudice tutelare su ricorso del curatore speciale (stante il conflitto d’interessi con la madre), successivamente al quale la madre, debitamente autorizzata, effettuerebbe l’accettazione con beneficio d’inventario.
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Il quesito prospettato impone di stabilire se la tutela del legittimario possa attuarsi, oltre che per via giurisdizionale attraverso l’esercizio dell’azione di riduzione, anche per via negoziale. In altri termini, bisogna stabilire se le parti (beneficiario della disposizione lesiva e legittimario pretermesso) possano fare ricorso a strumenti negoziali idonei a soddisfare le ragioni del legittimario pretermesso ed in caso positivo, in che termini redazionali e con quali limiti operativi.
Muovendo dal presupposto (pressoché pacifico in giurisprudenza (1) come nella dottrina preferibile (2)) secondo il quale il legittimario pretermesso acquista la qualità di chiamato all’eredità soltanto a seguito dell’esperimento vittorioso dell’azione di riduzione, gli interpreti (3) hanno individuato diversi strumenti negoziali attraverso i quali le parti possono giungere a soddisfare i diritti del legittimario leso o pretermesso:
1) contratto di transazione reintegrativa, con il quale le parti intendono porre fine o prevenire una lite (art. 1965 c.c.) (4). «A seguito di tale accordo, l’obbligazione originaria, a carico dell’erede, di reintegrare completamente il legittimario nei suoi diritti si estingue per effetto della creazione di una nuova obbligazione con oggetto e titoli diversi: assegnare solo parte della legittima o attribuire beni personali equivalenti, ovvero il loro valore in denaro, e a titolo transattivo» (5);
2) contratto con funzione meramente transattiva, che, pur presupponendo un conflitto tra le parti, difetta delle reciproche concessioni tra le stesse (6);
3) negozio di accertamento meramente dichiarativo (7), con il quale le parti intendono eliminare una situazione di incertezza sulle spettanze ereditarie, venutasi a creare all’atto di apertura della successione. Con tale accordo le parti si limiterebbero a riconoscere al legittimario pretermesso i diritti a lui già spettanti per legge. Tale negozio è ovviamente ricevibile a patto che si accolga la tesi (8) pure sostenuta in dottrina, secondo la quale il legittimario è erede fin dal momento dell’apertura della successione;
4) negozio bilaterale di accertamento a carattere eccezionalmente traslativo, dove le parti, oltre a riconoscere i diritti spettanti per legge al legittimario pretermesso, convengono anche l’attribuzione in suo favore di determinati beni di valore corrispondente alla legittima (9);
5) contratto atipico (10) con le quali le parti, in assenza di una lite, si accordano per trasferire al legittimario pretermesso una parte dei beni ereditari oppure una somma di denaro in misura corrispondente alla sua quota di legittima;
6) convenzione novativa (11), in base alla quale le parti estinguono l’obbligo legale di integrazione della legittima, sostituendola con una nuova ed autonoma obbligazione, avente oggetto o titolo diverso;
7) contratto di divisione (12), che «presuppone la ricorrenza di uno stato di comunione tra il legittimario leso ed il beneficiario della disposizione lesiva; le parti si accordano nel senso di far cessare detto stato di comunione con una transazione divisoria (ove le parti intendano anche porre fine ad una lite in senso tecnico) ovvero con un diverso atto con funzione divisoria (ove non ricorra una lite e risulti prevalente la volontà di apporzionamento dei comunisti in funzione di reintegrazione della legittima lesa) (13)»;
8) negozio di offerta di reintegrazione (14), che (attraverso lo schema dell’atto unilaterale ex art. 1333 c.c., con valenza traslativa, e natura di atto fra vivi nonché a titolo gratuito) si sostanzia in una offerta di rilascio dei beni ereditari in favore del legittimario pretermesso ed in misura corrispondente al valore della sua quota di legittima;
9) negozio di rinuncia del beneficiato ai diritti attribuitigli verso corrispettivo (15);
10) negozio di rinuncia all’azione di riduzione da parte del legittimario pretermesso verso il corrispettivo di denaro (oppure verso il trasferimento di immobili) (16).
Una volta individuati i vari strumenti negoziali ai quali le parti potrebbero fare ricorso per reintegrare i diritti del legittimario pretermesso, senza attendere l’esperimento da parte di quest’ultimo dell’azione di riduzione, bisogna saggiare quale fra questi sia maggiormente confacente al caso di specie, tenuto anche conto del fatto che il legittimario in questione è un minore, nei cui confronti - come è noto (17) - l’effetto dell’accettazione tacita (insita nella sottoscrizione dell’atto di reintegrazione della legittima) non può prodursi, essendo nulla ogni forma di accettazione da parte del minore che non sia fatta con beneficio di inventario.
Rispetto al primo problema, strettamente collegato al secondo, dall’esame della dottrina sopra citata emerge che deve trattarsi in ogni caso di un accordo bilaterale di reintegrazione della legittima (18), stante le perplessità rispetto ad una struttura unilaterale del negozio di accertamento, cui tale negozio viene spesso ricondotto.
Ciò detto, sembrano prospettabili due possibili ricostruzioni del fenomeno.
In una prima ipotesi, l’accordo, al quale parteciperà il minore previamente autorizzato dal Giudice tutelare su ricorso del curatore speciale (stante il conflitto di interessi con la madre), sarà produttivo degli stessi effetti della sentenza di riduzione, nel senso che i beni, nei riguardi del legittimario, si considereranno come mai usciti dal patrimonio dell’ereditando. In tal modo, il legittimario pretermesso conseguirà quanto spettantegli non già per sentenza, né per contratto, ma direttamente per legge, in quanto la quota gli viene devoluta per vocazione necessaria. L’atto in questione, in altri termini, non produrrebbe di per sé alcun effetto traslativo, ma si limiterebbe solo a determinare una modifica della delazione ereditaria nel senso previsto dalla legge (19).
Tale soluzione, ovviamente, porta alla considerazione del problema della accettazione tacita (20) da parte di un minore, che come in precedenza rilevato non risulta essere ammissibile. Ne conseguirebbe la necessità di una accettazione con beneficio di inventario successiva all’accordo di reintegrazione (21).
La seconda ipotesi ricostruttiva è quella di un negozio di reintegrazione con valenza traslativa, attraverso il quale al pretermesso è attribuito il valore della legittima a lui spettante, non anche la qualità di erede, in tal modo superando il problema dell’accettazione tacita da parte del minore.
A tale risultato si perviene laddove si intenda aderire alle considerazioni espresse da un precedente studio di questo Consiglio Nazionale (22), in cui si è rilevato che «l’unico strumento per ottenere la riduzione è l’azione giurisdizionale, con tutte le conseguenze che l’esperimento vittorioso di essa può apportare al legittimario leso: in primo luogo, la partecipazione alla comunione ereditaria in virtù dell’attribuzione della qualità d’erede ed in secondo luogo, la soddisfazione patrimoniale. Tuttavia, l’accordo con il soggetto passivo permette di ottenere il medesimo risultato pratico; un risultato legato alla soddisfazione patrimoniale, che abbia ad oggetto l’unico diritto disponibile del legittimario leso: cioè, il diritto ad un valore patrimoniale che sia pari alla sua quota di riserva. Non sembra possa essere oggetto di convenzione anche l’attribuzione della qualità d’erede, la quale è riconosciuta per legge ovvero per testamento (art. 457 c.c.). In sostanza, la titolarità della qualità di erede non sembra poter essere l’oggetto dell’accordo di reintegrazione. Se a seguito dell’esperimento vittorioso dell’azione di riduzione si riconosce lo status di erede e quindi la partecipazione alla comunione ereditaria, con conseguente soddisfazione patrimoniale del legittimario vittorioso, altrettanto non sembra si possa verificare in sede di convenzione con l’erede testamentario. L’unico riconoscimento disponibile dalle parti è quello del ristoro patrimoniale del soggetto leso o pretermesso, ma non anche l’attribuzione di uno status personale indisponibile».
In conclusione, rispetto al quesito prospettato le soluzioni percorribili sembrano essere sostanzialmente due e discendono dalla tesi accolta circa la natura giuridica dell’accordo di reintegrazione della legittima. Entrambe, sia pure operando in modo diverso, devono comunque tenere conto del problema dell’accettazione tacita da parte del minore.
Xxxxxxx Xxxxx e Xxxxx Xxxxxxxxx
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Cass., 29 luglio 2008, n. 20562; Cass., 20 novembre 2008, n. 27556; Cass., 3 dicembre 1996, n. 10755; Cass., 12 gennaio 1999, n. 251; Cass., 7 ottobre 2005, n. 19527; Cass., 15 giugno 2006, n. 13804; Cass., 9 ottobre 1971, n. 2788; Cass., 10 novembre 1971, n. 3177; Cass., 12 marzo 1975, n. 926; Cass., 6 agosto 1990, n. 7899; Cass., 9 dicembre 0000, x. 00000.
X. Xxxxxx e X. Xxxxxxx, Le successioni. Parte generale, in Tratt. dir. civ. it., X. Xxxxxxxx (xxxxxxx xx), XXX, 0, Xxxxxx, 1977 p. 85-92; X. Xxxxxxxxxx, voce Successione necessaria (dir. priv.), in Enc. dir., 1990, p. 1351; A. Palazzo, Le successioni, in Tratt. dir. priv., X. Xxxxxx e X. Xxxxx (a cura di), Milano, 2000,p. 515; M.C. Tatarano, La successione necessaria, in Aa. Vv., Diritto delle successioni, X. Xxxxx e X. Xxxxxxxxxxx (a cura di), Napoli, 2008, p. 483; X. xxxxxxxx, Xxxxxxxx e fondamento della successione necessaria, in Tratt. dir. succ e don., X. Xxxxxxxx (direttto da), III, La successione legittima, Milano, 2009, p. 701 ss.; X. Xxxxxxx Ferrara, Le successioni per causa di morte, I, t. I, Napoli, 1977, p. 176; C.M. Xxxxxx, Diritto civile, 2, La famiglia le successioni, Milano, 1985, p. 507; X. Xxxxxxx, Successione necessaria, in Tratt. di dir. civ. e comm., X. Xxxx e X. Xxxxxxxx (diretto da), X. Xxxxxxx (continuato da), Milano, 2000, p. 43 ss.; X. Xxxxxxx, Successioni e donazioni, X. Xxxxxxxx e X. Xxxxxxxxxx (a cura di), Milano, t. 1, 2009, p. 394. Ivi con riferimento alle tesi minoritari del legittimario erede all’apertura della successione (X. Xxxxxxxx Xx., Successione legittima e necessaria, Milano, 1938, p. 307); e del legittimario quale legatario ex lege (X. Xxxxx, Dei Legittimari, artt. 536-564, in Comm. cod. civ. e comm., X. Xxxxxxxx e X. Xxxxxx (diretto da), Bologna-Roma, 1981, p. 9 ss.; cfr. anche X. Xxxxxxxx, Successioni dei legittimari e successioni dei legittimi, in Giurisprudenza sistematica civile e commerciale, X. Xxxxxxx (diretta da), Torino, 1972).
X. Xxxxxxxxxxxxx, Gli accordi di reintegrazione di legittima, in Notariato, 2011, 2, p. 162; X. Xxxxxxxx, Accordi per la reintegrazione della legittima, in I Contratti, 2009, 11, p. 1010 ss.; X. Xxxxxxxxxx, Gli atti «dispositivi» della legittima, in Notariato, 2000, 5, p. 481 ss.; X. Xxxxxxxxx, Accordi di reintegrazione della legittima: accertamento e transazione, in Riv. not., 1996, p. 211 ss.; And. Xxxxxxxx, L’atipicità dell’accordo di reintegrazione della legittima, in Nuova giur. civ. comm., 2007, 4, p. 506 ss.; Id., L’accordo di reintegrazione della legittima, in Tratt. dir. succ e don., X. Xxxxxxxx (direttto da), III, La successione legittima, Milano, 2009, p. 615 ss.
X. Xxxxxxxxxx, Gli atti «dispositivi» della legittima, in Notariato, 2000, 5, p. 481 ss.; X. Xxxxxxxxx, Accordi di reintegrazione della legittima: accertamento e transazione, in Riv. not., 1996, p. 211 ss.; And. Xxxxxxxx, L’atipicità dell’accordo di reintegrazione della legittima, in Nuova giur. civ. comm., 2007, 4, p. 506 ss.; X. Xxxxxxxxxxxxx, Gli accordi di reintegrazione di legittima, in Notariato, 2011, 2, p. 169.
X. Xxxxxxx, Successioni e donazioni, X. Xxxxxxxx e X. Xxxxxxxxxx (a cura di), Milano, t. 1, 2009, p. 605.
And. Xxxxxxxx, L’atipicità dell’accordo di reintegrazione della legittima, in Nuova giur. civ. comm., 2007, 4, p. 506 ss.
X. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, L’accertamento negoziale e la transazione, in Xxx. xxxx. xxx. x xxxx. xxx., 0000, x. 00.; X. Xxxxxxx, Il negozio di accertamento: inquadramento sistematico e profili di rilevanza notarile, in Riv. not., 1996, p. 1432 ss.; Cass., 18 giugno 1956, n. 2171. Contra, X. Xxxxxxx, Successioni e donazioni, X. Xxxxxxxx e X. Xxxxxxxxxx (a cura di), Milano, t. 1, 2009, p. 605: tale tesi può considerarsi «isolata. In particolare, la dottrina prevalente esclude che il legittimario, al momento dell’apertura della successione, sia da considerarsi erede: se pretermesso, egli è del tutto estraneo all’eredità».
X. Xxxxx, Dei Legittimari, artt. 536-564, in Comm. cod. civ. e comm., X. Xxxxxxxx e X. Xxxxxx (diretto da), Bologna-Roma, 1981, p. 9 ss.; cfr. anche X. Xxxxxxxx, Successioni dei legittimari e successioni dei legittimi, in Giurisprudenza sistematica civile e commerciale, X. Xxxxxxx (diretta da), Torino, 1972.
X. Xxxxxxxxx, Accordi di reintegrazione della legittima: accertamento e transazione, in Riv. not., 1996, p. 211 ss. Contra, X. Xxxxxxx, Successioni e donazioni, X. Xxxxxxxx e X. Xxxxxxxxxx (a cura di), Milano, t. 1, 2009, p. 603: «tale teoria, tuttavia, è criticata, osservandosi che non pare possibile ricollegare al negozio di accertamento alcun effetto attributivo. (…). L’effetto traslativo, quindi, non potrebbe mai essere ricollegato a ciò che, per definizione, si limita ad eliminare una situazione di incertezza, senza mutare la situazione giuridica considerata preesistente».
And. Xxxxxxxx, L’atipicità dell’accordo di reintegrazione della legittima, in Nuova giur. civ. comm., 2007, 4, p. 506 ss.
And. Xxxxxxxx, L’atipicità dell’accordo di reintegrazione della legittima, in Nuova giur. civ. comm., 2007, 4, p. 506 ss.
And. Xxxxxxxx, L’atipicità dell’accordo di reintegrazione della legittima, in Nuova giur. civ. comm., 2007, 4, p. 506 ss.
X. Xxxxxxxx, Accordi per la reintegrazione della legittima, in I Contratti, 2009, 11, p. 1032.
X. Xxxxxxxxxx, Gli atti «dispositivi» della legittima, in Notariato, 2000, 5, p. 493 ss.
X. Xxxxxxx, Successioni e donazioni, X. Xxxxxxxx e X. Xxxxxxxxxx (a cura di), Milano, t. 1, 2009, p. 604; X. Xxxxxxxxxx, Gli atti «dispositivi» della legittima, in Notariato, 2000, 5, p. 493 ss.
X. Xxxxxxxxxxxxx, Gli accordi di reintegrazione di legittima, in Notariato, 2011, 2, p. 168-169.
Cass., 27 febbraio 1995, n. 2276; Cass., 2 febbraio 2007, n. 2211.
Per una schema di atto, X. Xxxxxxxxxxxxx, Gli accordi di reintegrazione di legittima, in Notariato, 2011, 2, p. 167.
In tal senso v. X. Xxxxxxxxxxxxx, Gli accordi di reintegrazione di legittima, cit., p. 166-167.
Sempre in X. Xxxxxxxxxxxxx, Gli accordi di reintegrazione di legittima, cit., p. 167, nt. 37, si legge che «con la sottoscrizione dell’atto di reintegrazione si produce sicuramente l’effetto di accettazione tacita dell’eredità».
Secondo Autorevole dottrina (X. Xxxxxxx, Successioni e donazioni, X. Xxxxxxxx e X. Xxxxxxxxxx (a cura di), Milano, t. 1, 2009, p. 278), non applicandosi al legittimario pretermesso l’art. 564 c.c., se, tuttavia, quest’ultimo ha comunque interesse ad accettare l’eredità con beneficio d’inventario (come è per legge nel nostro caso), una volta «esperita vittoriosamente l’azione di riduzione (o concluso un accordo di reintegrazione della legittima), potrà rendere la dichiarazione di accettazione beneficiata nel termine di quanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza (o dalla data dell’atto di reintegrazione)». Quest’ultima sarà anch’essa resa previa autorizzazione del Giudice tutelare.
S. Metallo, Gli accordi di reintegrazione della legittima e la commutazione. Limiti, studio n. 499-2006/C, approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 10 novembre 2006.