Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente dell’Unione Comuni della Presolana per il quadriennio 2008 – 2011 ANNO ECONOMICO 2009
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
del personale dipendente dell’Unione Comuni della Presolana
per il quadriennio 2008 – 2011
ANNO ECONOMICO 2009
Si premette che il presente C.C.D.I. va ad incidere solo sulla parte economica di rideterminazione del fondo destinato al salario accessorio e la sua distribuzione mentre per quanto concerne la parte normativa vengono confermati gli artt.dal n. 1 al n.18 e gli artt. dal n.26 al n.30 del C.C.D.I. per il quadriennio 2008/2011 sottoscritto in data 16 ottobre 2008 nonché le norme previste nei precedenti contratti qualora compatibili con la vigente normativa.
A seguito del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti sull'ipotesi di C.C.D.I ai fini della certificazione sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e a seguito della deliberazione n. del , con la quale la Giunta dell’Unione ha autorizzato il Presidente della delegazione di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale dipendente,
il giorno 08 del mese di gennaio 2010 alle ore 15,00 ha avuto luogo l'incontro tra:
La Delegazione di parte pubblica, composta dal Presidente Sig.ra Xxxxxxxxx Xxxxxxx e dai sigg: Xxxxxxxxx Xxxxx
Xxxxxxx Xxxxxx
e la Delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:
CISL FUNZIONE PUBBLICA - Bergamo
- CGIL FUNIONE PUBBLICA -
Bergamo
Sig.Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxx.Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria, Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxxx
Art 1
Disciplina del lavoro straordinario
1. Le parti prendono atto che per l'anno 2009 il fondo destinato alla corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario risulta individuato in € 7.333,20.
2. Il monte ore complessivo viene definito in n.523ore così suddivise.
- Servizio affari generali n. 88 ore
- Servizio polizia locale n. 400 ore
- Servizio opere pubbliche n. 35 ore
2. L'amministrazione comunale si impegna a determinare entro il mese di febbraio di ogni anno il budget orario dei vari Servizi e a darne tempestiva comunicazione alle rappresentanze sindacali. Le parti s’incontreranno almeno tre volte l’anno per verificare le condizioni che hanno reso necessario l’effettuazione del lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono permetterne la stabile riduzione.
3. Si conviene che l’effettuazione del lavoro straordinario avverrà solo previa autorizzazione del responsabile di servizio e dovrà essere debitamente motivata.
4. All’obbligo della prestazione deve corrispondere la concreta possibilità del pagamento.
5. Gli incrementi di risorse e d’attribuzione di lavoro straordinario dovuti a specifiche disposizioni di legge (straordinari elettorali, compensi ISTAT, ecc.) verranno valutati preventivamente alla loro effettuazione in incontri appositamente previsti.
1. A domanda del dipendente il lavoro straordinario potrà essere recuperato ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, anche attraverso l’istituto della “banca delle ore” nel caso la stessa sia stata disciplinata a livello di contrattazione integrativa decentrata.
TITOLO I°
Disciplina dell’utilizzo delle risorse decentrate
Le parti, avendo il CCNL del 31.07.2009 confermato la precedente disciplina contrattuale, convengono che l’ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività così come definito nell’allegato A del presente contratto collettivo decentrato a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all’indennità di comparto ed alle progressioni orizzontali sia ripartito tra i diversi istituti secondo la disciplina del presente titolo.
Art. 2
Risorse destinate a compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate.
1. Le risorse indicate dal presente articolo sono destinate esclusivamente al personale appartenente alle Categorie A, B e C che svolge la propria attività in condizioni particolarmente disagiate.
2. Ai fini del presente contratto s'intende per attività disagiata un'attività particolarmente scomoda, svolta in condizioni stentate e/o faticose per le circostanze specifiche nelle quali viene condotta sia rispetto a quella svolta da altre figure professionali della medesima categoria, sia rispetto alle diverse condizioni nelle quali può trovarsi la medesima figura professionale. Tale disagio può anche essere rappresentato da un orario di lavoro particolarmente flessibile o svolto in condizioni
normalmente diverse e di maggior sacrificio rispetto agli altri dipendenti dell'ente senza che questo dia luogo a specifiche indennità (es. indennità di turno).
3. l’indennità di disagio non è cumulabile, per le stesse motivazioni, con altre indennità quali ad esempio l’indennità di rischio, di turno o di reperibilità;
4. Il compenso mensile lordo per le specifiche condizioni di svolgimento di tali attività è stabilito in € 51,65 per dodici mensilità;
5. Tale importo:
a) è corrisposto mensilmente in funzione dei giorni di effettiva presenza in servizio, calcolati proporzionalmente rispetto ai giorni di servizio da prestare nel mese di riferimento;
b) è inoltre proporzionalmente ridotto per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale;
Profilo professionale | n. addetti | Somma prevista | |
Messo notificatore con servizione esterno per almeno 24 ore settimanali | 1 | € 560,00 | |
€ | |||
TOTALE | € 560,00 |
2. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 27 e finalizzati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, con esclusione dei risparmi derivanti dall’applicazione dell’art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).
Art. 3
Risorse destinate al pagamento delle indennità di: turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno - festivo
1. Per la disciplina dell’indennità di turno si fa riferimento all’art. 22 e alla Dichiarazione Congiunta n° 6 del CCNL del 14.09.00, in particolare:
a) le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'ente:
b) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;
c) i turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino;
d) al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
- turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);
- turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c):
- turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);
e) l'indennità di cui al presente articolo è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.
Profilo professionale | n. addetti | Somma prevista | ||
1 | Agente di Polizia Locale | 3 | € 4.600,00 | |
TOTALE | € 4.600,00 |
2. L’indennità maneggio valori, in applicazione dell’art. 36 del CCNL del 14.9.2000, è corrisposta al personale che sia adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa mensili non inferiori a € 50,00 e risponda di tale maneggio. Per servizio deve intendersi la specifica struttura organizzativa in cui valori di cassa siano continuativamente maneggiati.
a) L’indennità è calcolata e liquidata mensilmente e compete per le sole giornate in cui il dipendente risulti in servizio ed adibito ad uno dei servizi con le caratteristiche in precedenza specificate;
b) gli importi dell’indennità variano da un minimo di € 0,52 giornaliere ed un massimo di €. 1,55 sono fatte salve eventuali discipline regolamentari di miglior favore precedenti all’entrata in vigore del citato articolo 36 del CCNL del 14.9.2000, diversamente tali regolamenti adeguano le proprie disposizioni alla disciplina contenuta nel presente contratto;
c) tale indennità è graduata in relazione all’importo medio mensile che il servizio ha avuto nell’anno precedente secondo la seguente tabella:
Servizio | Importo medio mensile | Indennità individuale |
Affari generali | € 333,34 | € 23,34 |
d) le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:
Servizio | n. addetti | Somma prevista | |||
1 | Affari generali | 1 | € 280,00 |
3. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione degli istituti disciplinati nel presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 27 e finalizzati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi con esclusione dei risparmi derivanti dall’applicazione dell’art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).
Art. 4
Risorse destinate all’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità
1. In applicazione dell’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dai successivi contratti nazionali di lavoro sono attribuite al personale appartenente alle categorie B, C e D per l’esercizio di compiti comportanti specifiche responsabilità, con esclusione del personale incaricato
di posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, specifiche indennità.
Per ogni dipendente l’indennità varia in ragione d’anno fino ad un massimo di € 2.500,00.
2. L’indennità per specifiche responsabilità ha natura retributiva fissa e ricorrente, è erogata in quote mensili, ed è graduata secondo la seguente tabella:
Descrizione della specifica responsabilità | Indennità |
a) Responsabilità di Servizio e/o Ufficio e di procedimenti amministrativi ad esso inerenti | € 4.900,00 |
3. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un’indennità per specifiche responsabilità, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l’indennità di valore economico più elevato.
4. Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all’orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di lavoro.
5. L’attribuzione dell’indennità, collegata all’effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti, è annuale. La corresponsione dell’indennità avviene mensilmente ed è decurtata in caso di assenza per malattia relativamente ai primi 10 giorni per ogni evento morboso in applicazione dell’art.71, comma 1, del D.L. 112/2008 e per le ulteriori assenze di cui al comma 5 dello stesso articolo fino al 30 giugno 2009 ( art. 17 D.L. 78/2009).
Non sono considerate assenze dal servizio quelle dovute alle eccezioni espressamente indicate ai commi 1 e 5 dell’art.71 del D.L. 112/2008 (per il comma 5 le eccezioni sono considerate tali fino al 30 giugno 2009 vista l’abrogazione della disposizione dovuta all’art.17 del D.L. 78/2009)
In caso di assenza dal servizio dovuta alle eccezioni contenute nei commi 1 e 5 dell’art.71 del D.L.112/2008 l’attribuzione dell’indennità non può essere revocata fino alla ripresa del servizio.
6. Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:
Tipo | Specifica responsabilità | Cat. | n. addetti | Somma prevista | |
a) | B | 1 3 | € 1.200,00 | ||
b) | C | € 3.700,00 | |||
TOTALE | € 4.900,00 |
7. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione degli istituti disciplinati nel presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 7 e finalizzati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi con esclusione dei risparmi derivanti dall’applicazione dell’art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).
Art. 5
Progressione economica orizzontale nell’ambito della categoria.
1. le parti danno atto che :
a) la progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle quattro categorie o delle posizioni di accesso infracategoriali B3 e D3, con l’acquisizione in
sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti possibili percorsi individuali:
⮚ per la categoria A dalla posizione A1 alla A5;
⮚ per la categoria B dalla posizione B1 alla B7 e dalla posizione B3 a B7;
⮚ per la categoria C dalla posizione C1 alla C5;
⮚ per la categoria D dalla posizione D1 alla D6 e dalla posizione D3 a D6;
b) il valore economico di ogni posizione successiva all’iniziale è quello indicato nella tabella C allegata al CCNL dell’11.4.2008;
c) con l’art. 34, comma 5 del 22.1.2004 non trova più applicazione la disciplina relativa al costo medio ponderato di ciascun percorso economico;
d) in caso di progressione verticale fra categorie al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale della nuova categoria di classificazione fatto salvo l’eventuale trattamento economico superiore acquisito per effetto di progressione orizzontale nella precedente categoria. In quest’ultimo caso viene conservata ad personam la differenza di trattamento economico, con riassorbimento della stessa a seguito di progressione economica orizzontale nella nuova categoria;
b) al personale proveniente per mobilità da altri enti del comparto resta attribuita la posizione economica conseguita nell’amministrazione di provenienza;
c) il presente articolo disciplina l’istituto della progressione orizzontale per il triennio 2008-2010.
2. In applicazione dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, i criteri per l'effettuazione delle progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie sono i seguenti:
a) per le selezioni relative alla categoria A e per quelle relative alla prima posizione economica successiva a quella iniziale delle categorie B e C accanto alla valutazione delle prestazioni svolte secondo il vigente sistema di valutazione ricorrono il criterio dell'esperienza professionale acquisita ed il criterio dell'arricchimento professionale derivante da interventi formativi e di aggiornamento professionale secondo le modalità contenute nell'allegato A del
C.C.D.I. anno 2001;
b) per le selezioni relative alle categorie B e C riguardanti le posizioni economiche successive alla seconda accanto alla valutazione delle prestazioni svolte secondo il vigente sistema di valutazione (allegato A) ricorre il solo criterio dell'arricchimento professionale derivante da interventi formativi e di aggiornamento professionale secondo le modalità contenute nel citato allegato A del C.C.D.I. anno 2001;
c) per le selezioni relative alla categoria D ed alle ultime posizioni economiche della categorie B e C ricorrono i criteri indicati al precedente punto 2. opportunamente integrati secondo le modalità definite nell'allegato B;
d) ai fini della progressione economica alla posizione immediatamente successiva della categoria di appartenenza è richiesto come requisito per la partecipazione alla relativa selezione un’anzianità di servizio di trentasei mesi nella posizione economica. Il criterio dei trentasei mesi di anzianità di servizio è da ritenersi valido anche nel caso in cui tale anzianità sia stata acquisita, anche parzialmente, in altro ente del comparto. Nel caso di progressione verticale, cambiando l’inquadramento giuridico del dipendente, l’anzianità di servizio nella categoria è azzerata. Nel caso in cui la progressione verticale abbia avuto luogo il 1° gennaio sono richiesti trentasei mesi di anzianità nella posizione economica prima di effettuare una progressione orizzontale, nel caso in cui la progressione verticale sia avvenuta in data successiva, il dipendente potrà partecipare alla selezione per la progressione orizzontale da 1° gennaio del terzo anno successivo a quello dell’avvenuta progressione verticale;
e) la progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto all’interno della propria categoria in ordine decrescente in applicazione delle modalità indicate nella scheda per la progressione orizzontale di cui agli allegati A e B, nell’ambito comunque delle risorse disponibili definite nel presente contratto e che corrispondono al limite percentuale
del 33% dei dipendenti in servizio per ogni categoria professionale. Nel caso in cui i dipendenti aventi i requisiti richiesti per partecipare alla progressione orizzontale in uno dei tre anni 2008- 2010 risultino in numero inferiore al 33% della categoria, le risorse in avanzo verranno destinate per le stesse finalità nell’anno successivo, facendo salvo, in tal modo, il principio per cui ad ogni dipendente nel corso del triennio venga offerta l’opportunità di effettuare una progressione orizzontale.
f) relativamente alla sola valutazione della prestazione individuale si tiene conto della media dei punteggi attribuiti nelle schede di valutazione del triennio precedente a quello relativo all’anno di attribuzione della progressione; nel caso di assenza prolungata, ad esempio per maternità, vengono prese in considerazione le valutazioni esistenti nell’ambito del triennio considerato;
g) l'effettiva attribuzione della progressione orizzontale è comunque subordinata al raggiungimento di una valutazione minima pari a:
- 175 per le selezioni relative alla categoria A e per quelle relative alla prima posizione economica successiva a quella iniziale delle categorie B e C;
- 150 per le selezioni relative alle categorie B,C e D riguardanti le posizioni economiche successive alla seconda
ottenute dall’applicazione della media delle valutazioni individuali dell’ultimo triennio;
h) a parità di punteggio verrà data la precedenza al dipendente con più anzianità di servizio nella posizione economica, nel caso di ulteriore parità al più anziano di età;
i) gli allegati A e B rappresentano il risultato della procedura di concertazione di cui all’art. 16, comma 2, lett. d) del CCNL del 31.3.1999 finalizzata alla definizione del sistema permanente di valutazione quale presupposto necessario per l’applicazione del presente articolo.
3. Le progressioni avranno decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno. Gli eventuali risparmi derivanti dall’applicazione del presente articolo sono riassegnati, in applicazione della disciplina dell’art.17, comma 5 del CCNL dell’1.4.1999, al fondo di cui all’allegato A dando priorità al loro utilizzo per la progressione economica orizzontale.
4. Per l'attuazione della progressione economica all'interno della categoria secondo la disciplina del precedente punto 2 lett g) del presente articolo sono destinate con riferimento all'anno 2008 le seguenti risorse:
€ 2.100,00
Art. 6
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale
1. L’art.2, comma 3 del D.Lgs 165/01 dispone che: “L’attribuzione di benefici economici ai dipendenti può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti dai contratti cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale”. E’quindi necessario, per evitare l’effetto disapplicativo sopra indicato che le risorse finalizzate all’incentivazione di prestazioni o risultati del personale previste da specifiche disposizioni di legge vengano indicate nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività in applicazione dell’art. 15, comma 1, lett. K del CCNL dell’1.4.1999 e disciplinati dal presente contratto i criteri di corresponsione degli incentivi secondo il disposto dell’art. 4, comma 2, lett. h) dello stesso contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. Di conseguenza, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge di seguito riportate si prevede che:
a) le risorse destinate all’attuazione dell’art. 92 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni (incentivi e spese per la progettazione di opere pubbliche) per l’anno corrente ammontino ad un totale di: € 4.000,00 ;
3. Per la disciplina dei criteri di erogazione dei relativi compensi e dell’accordo di cui all’art. 92 della D.Lgs 163/06 si rinvia al regolamento adottato, che costituisce parte integrate e sostanziale del presente contratto.
4. Le risorse di cui al presente articolo non erogate perché non dovute, in deroga al disposto dell'art. 17, comma 5 del CCNL dell'1.4.1999, confermato dall'art. 31 del CCNL del 22.1.2004, sono considerate economie di bilancio.
5. Nel caso in cui l'applicazione di tali specifiche disposizioni comporti l'erogazione di importi superiori a quelli previsti dal presente articolo essi verranno debitamente integrati nel fondo di cui all'art.3 attingendo le relative risorse dalle disponibilità di bilancio.
6. Le risorse previste per l'applicazione delle specifiche disposizioni di legge finalizzate all’incentivazione di prestazioni o di risultati di personale per l'anno corrente ammontano complessivamente a:
€ 4.000,00
Art. 7
Risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi
1. Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi sono rappresentate da ciò che residua dall'applicazione dei precedenti articoli.
2. La disciplina contenuta nei seguenti commi costituisce l’applicazione del disposto dell’art. 4, comma 2,lettera b) del CCNL dell’1.4.1999 relativo alla definizione dei criteri generali dei sistemi di incentivazione del personale, dei criteri generali delle metodologie di valutazione del personale e dei criteri di ripartizione delle risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.
3. Per l’anno 2009 l’ammontare di tali risorse è pari a € 28.014,29.
4. Tali risorse vengono assegnate a ciascun settore secondo gli obiettivi del Piano delle Risorse Finanziarie e degli obiettivi e precisamente:
• Servizio affari generali e programmazione etc. € 8.170,28
• Servizio Polizia Locale € 16.029,72
• Servizio Opere Pubbliche € 3.814,29
Assegnato il budget di settore le risorse sono distribuite al relativo personale in funzione del raggiungimento degli obiettivi e dei programmi individuati dagli strumenti di programmazione adottati dall’ente e in particolare, specificate per ciascun servizio nelle schede di dettaglio del piano delle risorse finanziare e degli obiettivi, strumento di programmazione gestionale adottato dall’Ente. Tali obiettivi e programmi possono essere articolati in piani di attività e/o progetti strumentali (per quest’ultimi deve essere indicato l’importo destinato alla loro realizzazione) assegnati a singoli dipendenti o gruppi di essi. Il grado di raggiungimento degli obiettivi e dei programmi rappresenta il
risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione in applicazione dell'art. 18, comma 1 del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dal CCNL del 22.1.2004.
L’effettiva erogazione delle risorse destinate alla produttività ed al miglioramento dei servizi avverrà a consuntivo nell’anno successivo in applicazione dei seguenti criteri generali e della relativa procedura applicativa:
a) valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi assegnati a ciascun settore, come da scheda n.2 allegata al CCDI – anno 2001, eventualmente distinti in sub-obiettivi assegnati al singolo ufficio e/o al dipendente. La valutazione in parola è effettuata dal responsabile del servizio con indicazione dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi concordati, l'eventuale scostamento rispetto alle previsioni, la percentuale di raggiungimento degli obiettivi stessi. La percentuale di raggiungimento degli obiettivi determina, a livello di servizio, la percentuale di erogazione delle risorse nell'anno, gli eventuali risparmi andranno ad integrare nell'anno successivo le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;
b) compilazione da parte del responsabile di settore delle schede, in essere, di valutazione individuale annuale, valide per la progressione economica di cui agli allegati A) e B) approvati con il CCDI anno 2001. Tali schede di valutazione individuale devono essere redatte in contraddittorio con il dipendente il quale potrà chiedere un ulteriore colloquio di valutazione con l'eventuale assistenza di un rappresentante sindacale aziendale.
In relazione al sistema di valutazione si conferma quanto già previsto nel CCDI anno 2001.
Nel caso non si sia provveduto ad assegnare ai singoli dipendenti o a gruppi di essi l’articolazione degli obiettivi gestionali derivanti dalle schede di dettaglio del PEG , in coerenza con i programmi e progetti indicati nella relazione previsionale e programmatica, le risorse di cui al presente articolo verranno interamente distribuite tra il personale del servizio di appartenenza a seguito della predisposizione della scheda di valutazione individuale da parte del responsabile del servizio. Della mancata articolazione in sub-obiettivi da assegnare ai collaboratori del proprio servizio si dovrà tenere in debito conto ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato al responsabile del servizio.
Gli obiettivi assegnati dal responsabile del servizio ai dipendenti dovranno essere realizzati durante il normale orario di lavoro.
Per il personale a part-time, nonché agli assunti e cessati dal servizio in corso d’anno, gli obiettivi assegnati dovranno tenere conto del periodo di servizio prestato. Restano escluse dal presente articolo le assenze dal servizio per maternità.
Prima di procedere all’effettiva erogazione delle risorse di cui al presente articolo a ciascun dipendente viene decurtata una somma corrispondente alle assenze dal servizio derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 5 dell’art.71 del D.L. 112/2008 con esclusione delle eccezioni espressamente indicate nei citati commi. L’importo di ogni giorno di assenza è calcolato in proporzione ai giorni di servizio da prestare nell’anno (per il comma 5 le eccezioni sono considerati tali fino al 30 giugno 2009 vista l’abrogazione della disposizione dovuta dall’art.17 del D.L. 78/2009)
I risparmi derivanti dall’applicazione del precedente punto andranno ad integrare nell'anno successivo le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività per la quota derivante dall’applicazione dell’art. 71, comma 5, del D.L. 112/08,( fino al 30 giugno 2009) mentre costituiranno economie di bilancio per la quota derivante dall’applicazione dell’art. 71, comma 1, del D.L. 112/08.
Dal 1° luglio 2009 sono considerate assenze i primi dieci giorni di malattia, per ogni evento morboso, in applicazione dell’art.71, 1 comma, del D.L. 112/2008 mentre non sono considerati assenze i periodi
di: astensione obbligatoria o anticipata per maternità, infortunio sul lavoro, malatttia contratta per causa di servizio, permesis per lutto, permessi per citazione a testimoniare, permessi per esercitare la funzione di giudice popolare, permessi di cui all’at.4, comma 1, della L.53/2000, permessi di cui all’art. 33, comma 6 , della L.104/92, solo per i dipendenti portatori di handicap gravi, xxxxx, riposi compensativi, eventuali recuperi di prestazioni straordinarie
Al personale in servizio a tempo parziale, nonché agli assunti e cessati dal servizio in corso d’anno, l'erogazione delle risorse di cui al presente articolo sono corrisposte in misura proporzionale in relazione rispettivamente alla durata del contratto part-time e ai mesi di servizio prestati.
Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi sono per il corrente anno pari a:
€ 28.014,29
Erogazione salario accessorio
Le quote di salario accessorio vengono erogate:
• art. 1 = in rate trimestrali posticipate
• art. 2 = in rate mensili posticipate
• art. 3 – punto 1 = in rate mensili posticipate
• art. 3 – punto 2 = in una unica rata annuale posticipata
• art. 4 = in rate mensili posticipate
• art. 5 = a seguito della selezione
• art. 7 = a seguito di predisposizione delle schede definitive individuali di valutazione redatte dal responsabile di servizio. Le schede saranno redatte in contraddittorio con il dipendente il quale potrà richiedere un ulteriore incontro di valutazione assistito da un rappresentante sindacale aziendale. (v. scheda individuale di valutazione).
Art. 8 Disposizione finale
1. Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.
2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione fatto salvo quanto disposto nel precedente articolo 4, comma1.
Xxxxxxx xx 00 gennaio 2009
LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:
LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:
Per la R.S.U.
I rappresentanti delle XX.XX. territoriali di comparto:
ALLEGATO A
Individuazione delle risorse decentrate
Ammontare del fondo di cui all’art. 31 CCNL 22/1/2004
1. A seguito della verifica effettuata dall'Amministrazione delle condizioni previste dall'art. 31 del CCNL del 22.1.2004, il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività risulta costituito:
a) dalle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità come determinate nell'anno 2004 comprensive delle integrazioni previste dei diversi CCNL.
In applicazione della dichiarazione congiunta n. 18 del CCNL del 22.1.2004 le disposizioni contrattuali ivi indicate continuano a trovare applicazione anche negli anni successivi al 2003 ove ne ricorrano le condizioni e si riferiscano ad istituti di carattere continuativo;
b) dalle risorse integrate annualmente con importi aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalle discipline contrattuali di seguito riportate in tabella;
a) dalle risorse non utilizzate o non attribuite del fondo dell’anno precedente (art. 17, comma 5, CCNL 1999, come confermato dall’art. 31, comma 5 del CCNL del 22.1.2004).
Ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività. | ||
1 | RISORSE STABILI | |
1.a | Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità contenute nel CCDI del 2007, art.31, comma 2 del CCNL 22.1.2004. | € 48.004,02 |
1.b | Risparmi di cui all'art. 2, comma 3, D.Lgs 165/01 non contenuti nel CCDI del 2007 in applicazione di successive disposizioni. | € |
1.c | Risorse destinate al trasferimento di personale conseguente al decentramento di funzioni avvenute o che avverranno nel 2008 | € |
1.d | Risparmi derivanti dalla stabile riduzione del fondo del 2007 per lo corresponsione del lavoro straordinario di cui all’art. 14, comma 1, del CCNL del 1.4.1999. | € |
1.e | Risorse derivanti dall'applicazione dell'art.15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999 per il trattamento accessorio del personale che si prevede di assumere nel corso del 2008 dovute all'incremento della dotazione organica. | € |
1.f | Risorse derivanti dall'integrazione dell’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento al personale che è cessato o cesserà il servizio nel corso del 2008.. | € 1.311,31 |
1.g | Risorse derivanti dall’art. 4, comma 1, CCNL 09.05.2006 – 0,5% monte salari del 2003 se il costo del personale è inferiore al 39% delle entrate correnti | € 1.777,51 |
1.h | 0,6 % del monte salari dell’anno 2005 in applicazione dell’art.8 comma 2 del CCNL del 11.04.2008 | € 2.343,68 |
1.i | Art. 14 – comma 4 – CCNL 01.04.1999 – riduzione 3% delle risorse desinate al lavoro straordinario | € 226,80 |
1.l | Art.17 – comma 5 – somme non utilizzate o non attribuite alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo (parte stabile) | € |
TOTALE RISORSE STABILI | € 53.663,32 | |
2 | RISORSE VARIABILI | |
2.a | Risorse che si prevedono di integrare con l'attuazione dell'art. 43, commi 1,2,3 della legge 449/97 (contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione). Modif art.4, commi 3 e 4 CCNL 5.10.2001. | € |
2.b | Quota delle risorse previste in applicazione dell'art. 43, comma 5, legge 449/97 (risparmio del 2% delle spese correnti non obbligatorie). | € |
2.d | Risparmi derivanti dal fondo dello straordinario del 2008 non dovuti ad una riduzione stabile dello stesso fondo | € 456,25 |
2.e | Risorse derivanti dall'applicazione dell'art.15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999 per il trattamento accessorio del personale dovute all'ampliamento dei servizi ordinariamente esistenti ed alla costituzione di nuovi servizi. | € |
2.f | Risorse derivanti dall' integrazione dello 1,2% su base annua calcolate sul monte salari del 1997 (art. 15, comma 3, CCNL 1.4.1999). | € 0,00 |
2.g | Risorse derivanti da eventuali rimborsi delle spese di notificazione degli atti dell'amministrazione finanziaria destinate al personale. | €,00 |
2.i | Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione dell'attività personale (D.Lgs 163/06, L 446/97, ecc.). | € 4.000,00 |
2.m | Risorse derivanti dall’art. 4, comma 2, lett a) e b) del CCNL del .. (nel limite dell’1% monte salari del 2007 se il costo del personale è non superiore al 38% delle entrate correnti dell’anno 2007 o nel limite dell’1,5% dello stesso monte salari se il costo del personale non è superiore al 31% delle entrate correnti con riferimento agli esercizi 2007 e 2008 | € 2.442,85 |
3 | SOMME NON UTILIZZATE | |
3.a | Somme non utilizzate nell’anno precedente e destinate in via prioritaria al finanziamento delle progressioni orizzontali. | €0,00 |
3.b | Ulteriori risorse non utilizzate o non attribuite del fondo dell’anno precedente in applicazione delle disposizioni contrattuali e di legge vigenti | € 1.281,14 |
3.c | Risorse derivanti dall’accantonamento annuale dello 0,2% del monte salari del 2001 destinato al finanziamento delle alte professionalità (art.32, comma 7 del CCNL del 22.1.2004). | €0,00 |
3.d | Differenza tra il costo delle progressioni orizzontali al valore attuale ed il valore originario corrispondente all’effettiva attribuzione della progressione (da compilare solo negli enti in cui si depurano dal fondo tutte le progressioni orizzontali al valore attuale) | €0,00 |
TOTALE RISORSE VARIABILI | € 8.180,24 | |
TOTALE FONDO | € 61.843,56 |
2. Le parti convengono che dalle risorse del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività vengano prioritariamente detratte quelle destinate al finanziamento dell'indennità di comparto e quelle già utilizzate per il finanziamento delle progressioni orizzontali al fine di garantire l'equilibrio tra le risorse "stabili" ed il finanziamento degli oneri fissi e ricorrenti dovuti al personale dipendente e gravanti sullo stesso fondo.
Depurazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività dalle risorse destinate al finanziamento dell’indennità di comparto
1. Le risorse destinate alla costituzione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività collettiva sono depurate dalle somme destinate alla corresponsione dell’indennità di comparto secondo la disciplina dell’art. 33 e per gli importi indicati nella tabella D del CCNL del 22.1.2004.
2. Non sono detratte dal fondo le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o contratto di formazione e lavoro.
3. Nel caso di progressioni verticali effettuate a seguito dell'entrata in vigore del CCNL del 22.1.2004 viene depurato dal fondo il costo dell’indennità di comparto relativo alla categoria professionale di provenienza e non quello del nuovo inquadramento.
4. Per l’anno 2008 le quote mensili per dipendente da detrarsi sono pari a:
Categoria D | € | 46,95 |
Categoria C | € | 41,46 |
Categoria B | € | 35,58 |
Categoria A | € | 29,31 |
Per un totale annuo complessivo di € 4.749,88
Depurazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività dalle risorse destinate al finanziamento delle progressioni economiche nella categoria già effettuate e dalle risorse destinate al personale educativo.
1. Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività.
2. Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali non vengono detratti dal suddetto fondo (e quindi lasciati in dotazione allo stesso) nel caso riguardino personale:
• cessato dal servizio;
• che ha avuto una progressioni verticale
• che è stato inquadrato in una categoria o posizione giuridica superiore in applicazione di disposizioni contenute in contratti nazionali di lavoro.
3. In caso di mobilità esterna non vengono detratti gli importi dovuti a progressioni orizzontali effettuate da personale ceduto ad altri enti, mentre gravano sul fondo le posizioni economiche maturate presso altri enti del personale acquisito nell’organico dell’ente.
4. Gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo originario. Infatti gli incrementi economici delle diverse posizioni all'interno della categoria professionale non sono compresi tra gli incrementi contrattuali destinati al finanziamento del salario accessorio, ma tra quelli destinati al finanziamento del trattamento tabellare.
5. La somma totale del fondo risultante dall'applicazione del precedente art. 4 è pertanto depurata dai seguente importi:
Importo del LED del 1998 per il personale attualmente in servizio | € | |||
Importo di ulteriori LED assegnati al 01/01/99 per il personale attualmente in servizio | € | |||
Importo dovuto a reinquadramenti operati ai sensi dell’art. 7 del CCNL del 31.3.1999 per il personale attualmente in servizio | € | |||
Importo dovuto alle progressioni orizzontali attualmente in servizio al costo del 1999 | per | il | personale | € |
Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale attualmente in servizio al costo del 2001 (a valere dal 2002 anno di prima applicazione dei nuovi importi delle posizioni economiche interne alla categoria) | € 839,96 | |||
Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale in servizio al costo del 2003 (a valere dal 2004 anno di prima applicazione dei nuovi importi delle posizioni economiche interne alla categoria) | € 971,34 | |||
Importo dovuto alle progressioni orizzontali attualmente in servizio – anno 2004 | per | il | personale | € 3.612,85 |
Importo dovuto alle progressioni orizzontali attualmente in servizio – anno 2005 | per | il | personale | € 582,79 |
Importo dovuto alle progressioni orizzontali attualmente in servizio – anno 2006 | per | il | personale | € 3.927,95 |
Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale in servizio al costo del 2007 (a valere dal 2008 anno di prima applicazione dei nuovi importi delle posizioni economiche interne alla categoria) | €2.026,54 | |||
Importo dovuto alle progressioni orizzontali attualmente in servizio – anno 2008 | per | il | personale | € 1.098,11 |
IMPORTO TOTALE | € 12.259,54 |
Ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all’indennità di comparto ed alle progressioni orizzontali .
Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, detratte le risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto, delle progressioni economiche nella categoria già effettuate e delle indennità dovute al personale educativo, risulta ammontare:
€ 44.834,14
TOTALE FONDO
Ripartizione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività
Il totale delle risorse, rideterminate a seguito della detrazione del costo dell’indennità di comparto e di quello relativo alle progressioni orizzontali effettuate negli anni precedenti e destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, in applicazione della disciplina contrattuale definita in sede decentrata integrativa, risulta per l’anno 2008 così suddiviso tra i diversi istituti:
Finalità del compenso | Risorse assegnate |
Compenso per attività disagiate. | € 560,00 |
Indennità di turno. | € 4.600,00 |
Indennità di rischio. | € |
Indennità di reperibilità. | € |
Indennità di maneggio valori. | € 280,00 |
Indennità per orario ordinario estivo, notturno ed estivo- notturno. | € |
Compenso per particolari responsabilità | € 4.900,00 |
Compenso per specifiche responsabilità | € |
Indennità di direzione o di staff (ex 8^ q.f.) per il personale non titolare di posizione organizzativa | € |
Retribuzione di posizione e di risultato: | € |
Progressione economica orizzontale per l’anno in corso. | € 2.100,00 |
Risorse che specifiche disposizioni di legge destinano all’incentivazione della prestazione e del risultato. | € 4.000,00 |
Risorse destinate ai messi notificatori | € |
Incentivazione della produttività e miglioramento dei servizi | € 28.014,29 |
Somme non distribuite | € 379.85 |
TOTALE | € 44.834,14 |
Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo.