CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
INTERVENTI DI SGOMBERO NEVE E DISGELO LUNGO LE STRADE COMUNALI
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENTASSO PER IL QUINQUENNIO 2018/2022
TRATTA 1 – MUNICIPALITA’ COLLAGNA – CERRETO LAGHI
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(compenso FORFAIT- materiale di consumo incluso)
Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio e Responsabile Unico del Procedimento
(Xxx. Xxxxx Xxxxxx)
Busana, 24/11/2017
INDICE DEL DOCUMENTO Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO Art. 2 DURATA DELL’APPALTO
Art. 3 AMMONTARE DELL’APPALTO Art. 4 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
Art. 5 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Art. 6 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO Art. 7 DEPOSITI, MEZZI D’OPERA E MACCHINARI Art. 8 SISTEMA DI CONTROLLO TELEMATICO GPS
Art. 9 RESPONSABILITÀ PER DANNI E PER SEGNALAZIONI Art. 10 GARANZIA PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO Art. 11 POLIZZA DI ASSICURAZIONE
Art. 12 GESTIONE DELLA SICUREZZA
Art. 13 PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO Art. 14 SUBAPPALTO
Art. 15 ONERI , OBBLIGHI E SPESE A CARICO DELL’APPALTATORE Art. 16 INFRAZIONI AL CONTRATTO E PENALITA’
Art. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Art. 18 PAGAMENTI
Art. 19 DANNI A CARICO DELL’APPALTATORE Art. 20 RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATOER Art. 21 CONTROVERSIE E ARBITRATO
Art. 22 MORTE DELL’ASSUNTORE Art. 23 PRETESE DI TERZI
Art. 24 NORME MANCANTI
Art. 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di sgombero neve, trattamento antighiaccio con fornitura di salgemma o sale marino a carico dell’Appaltatore, per le strade comunali ed aree pubbliche indicate nella scheda tecnica, parte integrante del presente Capitolato, eseguito con l’attrezzatura e gli automezzi elencati nella stessa scheda tecnica.
In particolare il presente capitolato disciplina:
LOTTO n: 1
DENOMINATO: TRATTA 1 – MUNICIPALITA’ COLLAGNA - CERRETO LAGHI
In particolare e dettagliatamente il servizio comprende:
a)-Lo spazzamento della neve dalla sede viabile, onde garantire la completa percorribilità compreso lo slargo delle sponde sui bordi in modo da garantire per ogni strada la completa percorrenza della sezione viabile, nonché’ il raschiamento di eventuali strati di neve “battuta” che sciogliendo e gelando potrebbe creare pericoli alla circolazione in situazioni meteorologiche particolari;
b)-Lo spargimento di abrasivi (inclusa la fornitura di sale antigelo e/o sabbia-ghiaietto), in presenza di neve e ghiaccio ed anche in assenza di precipitazioni nevose ma in presenza di condizioni meteorologiche tali da favorire la formazione di gelo).
PRIORITA’:
Nello svolgimento del servizio, secondo le modalità descritte nel presente Capitolato, dovranno essere rispettate le priorità per la fruibilità continua delle vie e piazze: particolare attenzione dovrà essere posta allo sgombero neve dai piazzali pubblici, per consentire il parcheggio delle autovetture entro le ore 7,30 del mattino.
ART. 2 DURATA DELL’APPALTO
Il servizio e la fornitura, da effettuarsi mediante interventi preventivi, programmati o di emergenza, hanno la durata complessiva di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data del 01/01/2018 e pertanto con scadenza al 31/12/2022.
ART. 3 AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo complessivo A CORPO del servizio quinquennale ammonta ad EURO 186.150,00 (IVA esclusa), di cui Euro 182.500,00 per il servizio comprensivo dei costi della manodopera (soggetti a ribasso) ed Euro 3.650,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta).
Per l’anno 2018 l’importo complessivo A CORPO del servizio ammonta ad EURO 37.230,00 (IVA esclusa), di cui Euro 36.500,00 per il servizio comprensivo dei costi della manodopera (soggetti a ribasso) di Euro 730,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta).
La percentuale di incidenza della manodopera è stata quantificata nel 30% dell’importo a base d’appalto.
L’importo sopra indicato si intende a corpo remunerativo per tutte le opere e servizi, oneri ed obblighi contrattuali previsti e comprende anche gli oneri di ammortamento materiali, delle attrezzature e degli impianti nonché’ gli interessi del capitale di dotazione, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, i consumi e quant’altro necessario per l’espletamento del servizio, delle spese generali, dell’utile dell’appaltatore e di ogni onere conseguente all’adozione di tutte le misure di sicurezza.
Rimane inclusa nell’importo la fornitura delle materie prime di consumo per il disgelo quale cloruro di sodio (sale), eventuale ghiaino o sabbione.
L’aggiudicatario riconosce che, nella determinazione dei prezzi, l’Amministrazione ha tenuto conto di quanto può occorrere per eseguire ogni singola prestazione a perfetta regola d’arte. L’importo a base d’asta sarà soggetto all’applicazione del ribasso praticato in sede di gara, alla deduzione di eventuali penalità e dell’ammontare dei danni causati dall’appaltatore a manufatti di proprietà comunale il cui onere sia già stato sostenuto dal Comune.
ART. 4 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio viene aggiudicato secondo il criterio dell'offerta al prezzo più basso, espresso mediante percentuale unica di ribasso rispetto all'importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
La valutazione della congruità dell’offerta viene effettuata ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016. In caso di parità tra diverse offerte si procede a norma dell’art. 77 del R.D. 827/1924.
Nel caso di differenze tra ribasso espresso in cifre e ribasso espresso in lettere vale la soluzione più vantaggiosa per la stazione appaltante.
Il Comune di Ventasso procede ad aggiudicare definitivamente il contratto a favore del miglior offerente solo dopo aver accertato l’effettiva disponibilità dei mezzi e delle attrezzature richieste dal presente capitolato e dalla scheda tecnica.
ART. 5 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
5.1. Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.
5.2. Requisiti di partecipazione
I concorrenti devono possedere i requisiti previsti dagli artt. 47, 48 del D.Lgs. 50/2016, nonché in caso di avvalimento, dall’art. 89 dello stesso decreto, e non devono avere motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016.
5.3. Requisiti di ammissione alla gara
Per la partecipazione alla gara, le imprese - in forma singola od associata – devono produrre:
1) dichiarazione di essere iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o equivalente in paesi Ue) con l'indicazione di:
− natura giuridica
− denominazione
− sede legale
− data inizio attività
− oggetto attività
− dati anagrafici del titolare o, in caso di Società, di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza
− codice fiscale
− partita I.V.A.;
2) dichiarazione di impegnarsi a mettere a disposizione i materiali, i mezzi e le attrezzature previsti dalla scheda tecnica e dal capitolato speciale d’appalto per ciascun lotto a favore del Comune;
3) dichiarazione di aver svolto, per almeno un anno negli ultimi tre anni (2015/2017) servizio analogo su strade di competenza di un Ente pubblico, gestore di una rete stradale;
4) dichiarazione di impegnarsi, ai fini dell’aggiudicazione, a mettere a disposizione in proprietà o disponibilità con apposito contratto di locazione, leasing, comodato, ecc., di strutture, debitamente attrezzata, per il ricovero dei mezzi di servizio e di deposito per lo stoccaggio del sale entro un raggio di 15 Km dall’area oggetto del lotto per il quale si manifesta interesse, al fine di garantire l’effettiva operatività dei mezzi impiegati, in ogni condizione atmosferica e di transitabilità delle strade, nel tempo massimo di 30 minuti dalla chiamata ovvero in caso di autonoma attivazione;
5) dichiarazione delle parti che si intendono eventualmente subappaltare a terzi, nel rispetto della disciplina contenuta nell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, fino ad un massimo del 30% del servizio;
6) dichiarazione di assumere l’obbligo di eseguire il servizio al prezzo proposto nell’offerta e alle condizioni tutte del capitolato speciale d’appalto, avendo preso cognizione completa delle strade ed aree pubbliche oggetto dell’appalto, avendo valutato nella determinazione dei prezzi tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del contratto;
7) dichiarazione di essere disponibili ad iniziare l’esecuzione del contratto anche in pendenza di stipulazione del contratto.
In caso di offerta presentata da RTI, il requisito indicato dal precedente punto 1) deve essere posseduto da ogni membro del raggruppamento; gli altri requisiti possono essere posseduti dal RTI nel suo complesso.
Il soggetto concorrente può soddisfare il requisito di cui al precedente punto 2) avvalendosi dei requisiti di altro soggetto, ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016.
Non è consentito che più di un concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria e che partecipino come concorrenti alla stessa gara tanto l’impresa ausiliaria quanto quella che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.
I requisiti di cui ai precedenti punti 2) 3) e 4) devono essere comprovati entro dieci giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, con le seguenti modalità:
punto 2): documentazione relativa alle attrezzature e libretti di circolazione dei mezzi, contenente l’esatta indicazione del mezzo o dei mezzi, completa del/i numero/i di targa, potenza, con
descrizione e schede tecniche, certificato di proprietà o contratto di disponibilità delle attrezzature per lo svolgimento del servizio;
punto 3): copia del contratto di appalto sottoscritto con Ente pubblico;
punto 2) e punto 4): copia del contratto di disponibilità delle strutture e dei mezzi richiesti.
L'aggiudicazione definitiva è subordinata alla comprova di quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara e alla produzione della necessaria documentazione.
L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche se sia pervenuta una sola offerta valida, qualora questa sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
Il Comune si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, come previsto dall’art. 32 comma 8 del D. Lgs 50/2016, anche in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione prevista per legge.
Xxxxx parte integrante del contratto da stipulare:
- il presente capitolato;
- il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008;
- la scheda tecnica;
ART. 6 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di sgombero neve e disgelo è alla dipendenza del Settore Tecnico.
La spalatura e il disgelo dovrà garantire la pulitura e manutenzione di tutta la sede stradale, per una larghezza minima in funzione della strada in specifico, garantendo comunque un sufficiente e sicuro transito degli automezzi in ogni circostanza ed indipendentemente dalla frequenza delle precipitazioni nevose.
L’attivazione dovrà avvenire autonomamente, senza esplicito comando da parte del Funzionario preposto. Resta inteso che a detto personale spetta il compito della verifica e del controllo del servizio.
L’attivazione del servizio spalatura dovrà avvenire a cm. 6 (sei) di neve fresca precipitata sulla sede viabile considerando come punto di riferimento quello situato alla quota più alta del lotto aggiudicato.
Il servizio medesimo dovrà essere comunque attivato anche per altezza inferiore nel caso si interrompa la precipitazione prima del raggiungimento dello spessore fissato, ciò sia come evento singolo che in coda a precipitazioni che hanno determinato lo spessore minimo (al fine di evitare eccessive formazioni di ghiaccio).
Restano esclusi dal servizio spalatura neve solo l’esportazione della neve in caso di eventi eccezionali (che dovrà essere preventivamente quantificati ed autorizzati dal Responsabile del servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio).
Nessuna eccezione è prevista, fatti salvi diversi motivati ordini del Responsabile tecnico.
Qualunque sia lo stato della neve, anche nel caso di situazioni meteorologiche particolari, come il rialzo della temperatura, pioggia, gelo, che la rendano in stato di “scioglimento” o ghiacciata, le superfici da sgomberare sono quelle di cui alla scheda tecnica allegata al presente Capitolato.
E’ vietato l’accumulo anche solo provvisorio di neve sulle proprietà private.
E’ vietato l’accumulo anche solo provvisorio di neve nei punti di raccolta rifiuti e nelle immediate vicinanze.
Oltre che allo sgombero della neve di naturale diretta precipitazione la Ditta dovrà altresì provvedere allo sgombero della neve accumulata dal vento sulla sede viabile.
Tutti gli interventi devono essere eseguiti impiegando le lame o i vomeri con massima apertura possibile ed assicurando, per ogni “passata”, lo sgombero di almeno una corsia. Il servizio dovrà continuare durante il giorno e la notte ininterrottamente fino alla completa pulitura delle strade.
I conduttori dei mezzi dovranno avere la capacità di muoversi autonomamente senza la direzione specifica dell’Ufficio Comunale preposto al servizio.
Qualora le condizioni ambientali lo consentiranno (innalzamento della temperatura sopra i 0° gradi) e su semplice richiesta telefonica dell’Ufficio Tecnico Comunale o dell’Ufficio di Polizia Municipale tutte le superfici da sgomberare dovranno essere opportunamente raschiate fino al raggiungimento del manto bituminoso in modo da evitare cumuli di ghiaccio.
La Ditta Appaltatrice dovrà intervenire autonomamente (senza chiamata), sotto la propria responsabilità, nell’effettuazione dello spargimento degli abrasivi antigelo sulle strade elencate nella scheda tecnica allegata al presente capitolato, in presenza di neve e ghiaccio ed anche in assenza di precipitazioni nevose ma in presenza di condizioni meteorologiche tali da favorire la formazione di gelo.
Con riferimento alle attività di “trattamento antigelo” e ai fini della garanzia della regolarità del traffico e della minimizzazione dei disagi per l’utenza, tutte le attività devono, per quanto possibile, essere effettuate con modalità e tempi tali da provocare il minor intralcio possibile alla circolazione. Prima di dare inizio ad ogni intervento, l’appaltatore deve prendere contatti con il personale del Comune.
Ferma restando la responsabilità dell’appaltatore nel garantire in ogni momento l’agibilità della strada e la sicurezza della circolazione stradale e tenuto conto della variabilità dei dosaggi in funzione di vari parametri atmosferici e ambientali, che devono comunque essere valutati e considerati da parte dell’appaltatore durante l’espletamento del servizio; si riportano qui di seguito alcuni quantitativi indicativi di sale che devono essere sparsi sul piano viabile, distinti in funzione unicamente della temperatura atmosferica, quale quantitativo minimo da utilizzare:
• 10 grammi/mq per trattamento preventivo del piano viabile con temperatura esterna compresa tra 0 e -5 gradi centigradi;
• 12 grammi/mq per trattamento preventivo del piano viabile con temperatura esterna compresa tra 5,1 e -12 gradi centigradi;
• 15 grammi/mq per trattamento preventivo del piano viabile con temperatura esterna inferiore a - 12 gradi centigradi;
• 30 grammi/mq per trattamento del piano viabile in caso di nevicata in corso.
Durante il corso dell’appalto, il Comune si riserva la facoltà, a seguito di variazioni della lunghezza dei vari tronchi stradali dovuti ad aperture al traffico di nuove tratte, dismissioni e cessioni di strade, di aumentare o diminuire le quantità, nei limiti del quinto dell’importo del contratto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D. Lgs 50/2016. L’impresa si obbliga ad espletare anche su di esse il servizio alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Nel caso la variazione risultasse maggiore di quanto previsto al citato art 106 comma 12 si provvederà alla determinazione del nuovo compenso calcolato sulla base del contratto originario.
Nel caso di cessione ad altro Ente di strade o loro tratti, il contratto di sgombero neve e di spargimento di materiali antigelo può essere ceduto dal Comune ad altro Ente senza che l’impresa possa sollevare eccezioni o riserve o pretendere ulteriori compensi oltre quelli previsti nel presente Capitolato.
Per tutte le lavorazioni e forniture, e quindi anche per quelle che non si trovano descritte nel presente Capitolato, per le quali non siano state prescritte speciali norme, l’appaltatore è tenuto seguire i migliori procedimenti dettati dalla tecnica ed attenersi agli ordini del personale del Comune.
ART. 7 DEPOSITI, MEZZI D’OPERA E MACCHINARI
L’appaltatore deve disporre - in proprietà o in disponibilità (tramite contratto di locazione, leasing, comodato, o simile) - di strutture per il ricovero dei mezzi di servizio, di depositi o piazzali per il ricovero dei mezzi d’opera e lo stoccaggio del sale.
Detti depositi o piazzali devono essere adeguatamente distribuiti nell’area di competenza ed ubicati a distanza non superiore a km. 15 da tale area.
L’appaltatore dovrà effettuare il servizio di rimozione neve e di salatura su idoneo mezzo, approvato ed omologato da parte della M.C.T.C. ai sensi dell’art. 211 e 212 del Regolamento del Nuovo Codice della Strada ed adeguato al percorso ed al servizio a cui viene adibito.
I mezzi per la presente tratta dovranno essere nel numero minimo di 3, con le caratteristiche descritte nell’allegata scheda tecnica e più precisamente:
• Mezzo 1: dimensione lama superiore a 250 cm
• Mezzo 2: fresa o turbina
• Mezzo 3: bobcat
Tutte le spese di gestione del servizio, ivi comprese le spese per il conducente, la fornitura del mezzo, la loro manutenzione, assicurazione, bollo, pneumatici, catene da neve, carburante ed ogni quant’altro attinente al servizio stesso, sono ad esclusivo carico dell’assuntore del servizio, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
Anche la fornitura delle materie prime di consumo per il disgelo quale cloruro di sodio (sale), eventuale ghiaino sono a completo carico dell’Appaltatore.
Il Comune di Ventasso si riserva l’insindacabile facoltà di controllare con propri incaricati i mezzi per assicurarsi che vengano rispettate tutte le norme di sicurezza in materia.
Tutti i dati relativi ai vari automezzi, macchine agricole ed attrezzature (modello, potenza, targa, numero di telaio, ecc.), polizze assicurative ed elenco del personale impiegato, e localizzazione dei mezzi stessi, devono risultare dal verbale di consegna, attestante l’inizio della prestazione di servizio.
Tutti i mezzi devono essere collegati fra loro e con la sede operativa dell’appaltatore mediante telefoni cellulari che assicurino la copertura della zona di intervento.
Le generalità di tutti i conducenti devono essere comunicate al Comune di Ventasso, così come quelle del responsabile del coordinamento servizio designato dall’appaltatore, entro il 29.12.2017.
Nel caso di impresa agricola individuale aggiudicataria dell’appalto (o subappaltatrice), i soli soggetti autorizzati alla conduzione dei mezzi sono il titolare dell’impresa, i coadiuvanti iscritti alla gestione INPS-area agricola o i lavoratori dipendenti con adeguata qualifica.
Nel caso di società agricola aggiudicataria dell’appalto (o subappaltatrice), i soli soggetti autorizzati alla conduzione dei mezzi sono i soci iscritti alla gestione INPS-area agricola, i collaboratori del socio iscritti alla gestione INPS-area agricola o i lavoratori dipendenti con adeguata qualifica.
ART. 8 SISTEMA DI CONTROLLO TELEMATICO GPS
L’Appaltatore deve procedere all’installazione, entro il 30/09/2018, nel caso i mezzi utilizzati non ne siano provvisti, di apposita presa elettrica a 12/24 v., collegata alla batteria, per l’alimentazione del dispositivo satellitare di geolocalizzazione del mezzo.
Tale dispositivo, che verrà concesso all’appaltatore in comodato d'uso da parte del Comune di Ventasso, deve essere posizionato in modo stabile nella cabina del veicolo, in modo che sia protetto e attivo in modo continuo durante lo svolgimento del servizio.
Verrà comminata una penale pari ad Euro 10,00 per ogni giornata di servizio in cui non risulti attivo il sistema di controllo GPS senza adeguata giustificazione.
Il sistema GPS rileva continuamente la posizione del veicolo sul territorio; tale posizione è memorizzata dal dispositivo e lo storico dei movimenti del veicolo viene trasmesso periodicamente al Comune di Ventasso, che può altresì attivare la funzione di ricerca e tracciamento in tempo reale della posizione del veicolo.
E’ compito dell’appaltatore garantire il corretto allacciamento del dispositivo GPS alla presa d’alimentazione e comunicare immediatamente all’Ufficio Tecnico eventuali anomalie riscontrate. L’Appaltatore é responsabile dei dispositivi GPS avuti in comodato;
nel caso di danni provocati da urti, cadute accidentali o comunque causati da uso improprio o per mancata riconsegna lo stesso è tenuto al risarcimento di € 100,00 più IVA/cad, nel caso in cui non venga riconsegnato il cavetto e/o lo spinotto di collegamento è tenuto al risarcimento di € 10,00.
Tali importi saranno trattenuti dal pagamento dell’acconto o sullo stato finale.
L’appaltatore ha l’obbligo di provvedere, in caso di mal funzionamento del dispositivo GPS, alla sostituzione dello stesso con la massima urgenza.
In qualsiasi momento il personale del Comune di Ventasso può connettersi al dispositivo GPS per visualizzare la posizione del mezzo e seguirne i movimenti, allo scopo di accertare la situazione di percorribilità delle strade.
ART. 9 RESPONSABILITÀ PER DANNI E PER SEGNALAZIONI
L’impresa si assume ogni responsabilità in caso d’infortunio e danni eventualmente arrecati a persone e/o cose di proprietà dell’Amministrazione e/o terzi, nell’esercizio delle prestazioni contrattuali, salvo che l’appaltatore non provi che i danni medesimi non siano attribuibili allo stesso e/o ai propri dipendenti.
Al verificarsi di eventuali danni, questi saranno addebitati in toto all’impresa, qualora questa entro il perentorio termine fissato dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio, non abbia provveduto alla regolare rimessa in pristino. La ditta sarà tenuta a fornire al terzo danneggiato le proprie generalità ed il recapito, e dovrà procedere tempestivamente ad effettuare regolare denuncia per il risarcimento danni alla propria assicurazione, avendo altresì cura di trasmettere nota informativa al Servizio Tecnico del Comune.
In caso di mancato intervento o intervento inadeguato o non avvenuto risarcimento del danno, tali somme saranno prelevate dal primo pagamento utile in scadenza. Il ripetersi di tali danni potrà dar motivo per la risoluzione del contratto così come previsto nello specifico successivo articolo.
ART. 10 GARANZIA PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Al momento della stipulazione del contratto o comunque prima dell’inizio del servizio, se si è dato avvio all’esecuzione in via d’urgenza, la ditta aggiudicataria deve prestare garanzia reale pari al 10% dell’ importo complessivo annuale del contratto (oneri fiscali esclusi), mediante Fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria di impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all’ esercizio del ramo cauzioni ai sensi del DPR 13/02/1959 n. 449 autorizzate dalle vigenti norme in materia.
La cauzione dovrà prevedere, pena la non accoglibilità della stessa:
- espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Concedente, ogni eccezione rimossa e con rinuncia, altresì, della decadenza di cui all'art 1957, comma 1, del codice civile;
- espressa dichiarazione che la società garante resta impegnata per le inadempienze del Concessionario, per gli obblighi di cui alla polizza, anche dopo la scadenza della polizza stesse e comunque sino ad espresso svincolo che avverrà con la restituzione dell’originale riportante l’avvenuto svincolo o con dichiarazione dell’ente garantito che libera la società garante da ogni responsabilità in ordine alle garanzie prestate.
La cauzione è costituita a garanzia dell’esatto adempimento da parte dell’ appaltatore, di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’ eventuale inadempimento delle condizioni medesime.
In tutti i predetti casi l’ Appaltatore ha diritto di disporre della cauzione e di ogni altra somma comunque dovuta all’ Appaltatore, salvo l’ esperimento di ogni ulteriore azione.
In ogni caso l’ Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’ Appaltatore si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’ esecuzione dell’ appalto.
Nessun interesse è dovuto all’ Appaltatore sulle somme costituenti la cauzione, sia essa depositate in contanti ovvero in titoli di stato o in qualsiasi altra forma.
ART. 11 POLIZZA DI ASSICURAZIONE
L'appaltatore è tenuto a presentare una apposita polizza, in corso di validità al momento della presentazione dell’offerta, per R.C.T., da stipularsi con compagnia di assicurazione di primaria importanza in dipendenza dell'esecuzione del contratto, con impegno a rinnovarla per tutto il periodo contrattuale e a provvedere altresì alle assicurazioni R.C.O. delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto operanti sulle strade oggetto del contratto.
La polizza R.C.T. deve anche coprire, in particolare, i danni subiti da terzi in conseguenza di incidenti che dovessero verificarsi su tutti i tratti di strada oggetto del’appalto e la stessa deve specificamente prevedere l'indicazione che fra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante deputati al controllo del servizio; analogo obbligo risarcitorio grava anche sull'appaltatore.
Le polizze suddette devono avere massimali non inferiori ai seguenti:
R.C.T.
- catastrofe Euro 1.500.000,00
- per persona Euro 1.500.000,00
- per danni a cose ed animali Euro 1.500.000,00
R.C.O.
- per sinistro Euro 1.500.000,00
- per persona lesa Euro 1.500.000,00
Tali polizze devono essere presentate al Comune di Ventasso prima dell'inizio del servizio e successivamente ad ogni rinnovo annuale.
La stazione appaltante resta comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'appaltatore e la compagnia di assicurazioni, in quanto la stipulazione del contratto non solleva in alcun modo l'appaltatore dalle sue responsabilità nei confronti del Comune di Ventasso, anche in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione del servizio.
Art. 12 GESTIONE DELLA SICUREZZA
In ottemperanza al D.Lgs. 81/2008, il Comune ha determinato i costi d’attuazione della sicurezza, che comprendono ogni misura - anche di carattere eccezionale - che si rende necessaria per salvaguardare la sicurezza e la salute pubblica.
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, il Comune di Ventasso promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), che viene allegato al contratto d’appalto e contiene la valutazione dei rischi da interferenze, secondo una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione derivante dall’esecuzione del contratto.
L’appaltatore, prima della consegna del servizio, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza durante il servizio sulla base della propria esperienza, può presentare al Comune di Ventasso integrazioni al DUVRI; in nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche dei prezzi stabiliti in contratto.
ART. 13 PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO
All’atto della consegna del servizio l’appaltatore deve espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi, di qualsiasi natura, presenti nell’area di intervento e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.
Di tale conferma si darà atto nel verbale di consegna del servizio e nel contratto. L’Appaltatore è tenuto ad uniformarsi ad ogni norma vigente in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro ed in particolare alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008. L’Appaltatore provvede altresì:
− a portare alla conoscenza preventiva tutti i propri dipendenti e fornitori di tutti i rischi rilevati nell’area di lavoro all’atto della consegna del servizio e quelli individuati dal DUVRI;
− a far osservare a tutti i propri dipendenti, subappaltatori e fornitori tutte le norme e le disposizioni legislative in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
− a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati e utilizzino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le operazioni da effettuare durante l’espletamento del servizio, con particolare riferimento alle dotazioni personali indicate nel DUVRI;
− a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi impiegati, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà di terzi, siano in regola con le norme vigenti;
− ad allontanare immediatamente dalla zona di intervento attrezzature, mezzi o materiali non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei;
− ad informare tutti i propri dipendenti, subappaltatori e collaboratori, immediatamente prima dell’inizio di ogni lavorazione prevista nell’appalto, dei rischi specifici della lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare;
− ad informare immediatamente l’Ente appaltante, in caso di infortunio, incidente od altro sinistro e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla legge. Il Comune di Ventasso, tramite il proprio personale, si riserva ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all’Appaltatore circa l’osservanza a quanto prescritto dal presente articolo.
La Ditta sarà tenuta, inoltre, a provvedere alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro ed alle assicurazioni sociali secondo le vigenti norme.
La Ditta si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori occupati, condizioni normative ed attributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi vigenti alla data dell’esecuzione dei lavori stessi e nella località in cui si svolgono, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni che per la categoria venissero stabilite.
Assume, altresì, la piena responsabilità sia civile che penale nel caso di ogni tipo di infortunio e di danneggiamenti a terzi che dovessero verificarsi, restandone sollevata il Comune ed il personale.
ART. 14 SUBAPPALTO
Il contratto d’appalto non può essere ceduto a pena di nullità.
• L’eventuale affidamento in subappalto, subordinato alla preventiva autorizzazione del Comune di Ventasso, è soggetto ai limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ed altresì alle seguenti condizioni:
• che il concorrente abbia indicato all’atto dell’offerta le parti del contratto che intende subappaltare, comunque entro il limite 30% dell’importo contrattuale;
• che l’appaltatore provveda, prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione, al deposito del contratto di subappalto presso il Comune di Ventasso, corredata della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti per l’esecuzione del subcontratto, della dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui al precedente art. 5 e la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
L’appaltatore trasmette al Comune di Ventasso, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore; qualora le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista non siano trasmesse entro il predetto termine il Comune procede ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Il pagamento diretto dei subappaltatori è disciplinato dall’art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016; in tale caso, l’appaltatore comunica al Comune di Ventasso la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo.
L’affidamento in subappalto comporta i seguenti obblighi:
a) l’appaltatore deve praticare, per le parti affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione, ribassati in misura non superiore al 20%;
b) l’appaltatore corrisponde al subappaltatore gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate, senza applicare alcun ribasso;
c) il subappaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il servizio ed è responsabile, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
ART. 15 ONERI , OBBLIGHI E SPESE A CARICO DELL’APPALTATORE
Le prestazioni appaltate costituiscono un servizio pubblico: per nessuna ragione possono essere sospese ad iniziativa dell’appaltatore. In caso di sospensione o abbandono il Comune di Ventasso si sostituisce all’appaltatore per l’esecuzione d’ufficio con conseguente imputazione di maggiori spese, salvo il diritto al risarcimento dei danni e la risoluzione del contratto con incameramento della cauzione.
La Ditta aggiudicataria potrà eseguire lavori per conto di altri Enti o di terzi solo ed esclusivamente dopo aver svolto i lavori di appalto per conto del Comune.
Le infrazioni a queste norme, constatate dal personale dell’Ufficio Tecnico Comunale e dalla Polizia Municipale o da Amministratori del Comune di Ventasso daranno la facoltà al Comune di rescindere il contratto per inadempienze oltre, naturalmente, all’applicazione delle penali previste dall’art. 16.
E’ obbligo dell’appaltatore adottare le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni a beni pubblici e privati. L’appaltatore, inoltre, garantisce la sicurezza del transito nei tratti di strada interessati dagli interventi o nei punti di sosta o di deposito temporaneo di macchinari, materiali e mezzi d’opera di sua proprietà o comunque da lui impiegati.
La totale e piena responsabilità della gestione dell’appalto compete all’appaltatore. Il Comune di Ventasso si riserva la più ampia facoltà di sorvegliare, attraverso il personale addetto alla vigilanza, l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell’appalto, l’osservanza di tutti i patti contrattuali e di tutte le norme e prescrizioni contenute nel presente Capitolato.
Sono inoltre a carico dell'appaltatore i seguenti oneri:
1. l'osservanza degli obblighi derivanti dalle vigenti normative, relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattia), nonché il pagamento dei contributi comunque messi a carico del datori di lavoro; nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai dipendenti e negli accordi locali integrativi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi; i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non aderente alle associazioni di categoria stipulanti o se recede da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell’appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale;
2. comunicare i nominativi dei responsabili reperibili, che coprono l’intero arco delle 24 ore del servizio, e relativo recapito telefonico dello stesso oltre ad un numero di FAX;
3. osservare, durante l’esecuzione del servizio, le prescrizioni del DUVRI; qualora ciò non avvenga, il Comune di Ventasso può disporre, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, la sospensione del servizio;
4. segnalare al Comune le violazioni in materia di circolazione stradale e tutela della strada, da chiunque commesse, che implichino un danno per l’ente, nei tratti interessati dal servizio; in
caso di omessa segnalazione, l’appaltatore è responsabile di qualunque danno che potesse derivarne al Comune.
5. attenersi a tutti gli ordini che saranno impartiti dall’Ufficio Tecnico Comunale dati verbalmente durante l’esecuzione del servizio; qualora la Ditta non ottemperasse tempestivamente a tali ordini ed il suo personale non desse corso alle esecuzioni previste, su richiesta dell’Ufficio Tecnico Comunale la Ditta stessa dovrà subito procedere all’allontanamento del personale inadempiente;
ART. 16 INFRAZIONI AL CONTRATTO E PENALITA’
In caso di inosservanza delle prescrizioni del presente capitolato e per ogni lavoro mal eseguito, il Comune applicherà una penale che potrà variare da un minimo di € 150,00 fino a € 1.000,00 a giudizio inappellabile del Comune.
Qualora per qualsiasi ragione il servizio presentasse delle deficienze e manchevolezze, il Comune provvederà direttamente o a mezzo di altre Ditte, ad effettuare il servizio di sgombero neve addebitando alla Ditta appaltatrice le relative spese ed i maggiori oneri derivanti, con riserva di procedere alla rescissione del contratto ed alla richiesta in via giudiziaria dei danni subiti.
Non troverà applicazione il presente articolo quando ad insindacabile giudizio del Comune si abbiano a verificare eventi di carattere eccezionale quali: calamità naturali; impossibilità di raggiungere le località d’intervento per interruzione collegamenti.
ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
a) quando riscontri per 2 volte – con successivi e distinti atti - la non omologazione di un mezzo/attrezzatura utilizzato;
b) quando riscontri irregolarità previdenziale, assistenziale e assicurativa;
c) quando riscontri il mancato rispetto per 2 volte – con successivi e distinti atti - delle norme di sicurezza previste dalla normativa o dai piani;
d) quando il cumulo delle penali applicate supera i 3.000,00 Euro;
e) quando riscontri una grave inadempienza contrattuale per 3 volte, contestata con successivi e distinti atti;
f) quando verifichi l’utilizzo di mezzi privi di assicurazione;
g) quando riscontri la violazione delle norme relative al subappalto.
In caso di anticipata risoluzione del contratto spetta all’impresa la sola liquidazione dei lavori regolarmente eseguiti, al netto delle eventuali penali e di quanto dovuto al Comune a titolo di risarcimento del danno.
Il Comune può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. In caso di recesso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni
rese, purché correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o rimborso spese.
La sopravvenuta carenza dei requisiti di ammissione di cui al precedente art. 5 o il sopravvenire di qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto, costituisce motivo di recesso dal contratto.
Nel caso di risoluzione del contratto, il Comune si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di regolare adempimento del servizio.
ART. 18 PAGAMENTI
I pagamenti, previa contabilità lavori e dichiarazione dell’Ufficio Tecnico Comunale che il servizio è stato prestato con piena regolarità, salvo la deduzione di eventuali penali da applicarsi sul singolo acconto o sullo stato finale, avverranno in 2 rate annuali, da corrispondersi la prima, nella misura del 70 % dell’importo complessivo, entro il 30 giugno dell’anno solare in corso ed la seconda, nella misura del 30% dell’importo complessivo, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, quale saldo.
Saldo che potrà avvenire solo a verifica di totale assenza o di avvenuto ripristino/sistemazione o di liquidazione del danno o del cattivo servizio svolto.
La liquidazione delle fatture è subordinata al regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta aggiudicataria, nonché alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva accertata mediante acquisizione del DURC.
Tracciabilità dei flussi finanziari art. 3 legge 136/2010:
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari l’appaltatore dovrà utilizzare, a pena di nullità assoluta, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, all’appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
Pertanto la Ditta appaltatrice dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dallo loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
ART. 19 DANNI A CARICO DELL’APPALTATORE
L'appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero durante l’esecuzione del contratto. L'appaltatore è tenuto a prendere tutte le misure preventive atte ad evitare di arrecare danni al Comune o a terzi ed è comunque tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese.
ART. 20 RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
E’ obbligo dell'appaltatore l’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l’incolumità dei lavoratori e dei terzi, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.
Resta convenuto che, qualora debbano verificarsi danni alle persone o alle cose, imputabili a negligenza nell’esecuzione delle prestazioni, l'appaltatore tiene indenne il Comune ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvede al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.
ART. 21 CONTROVERSIE E ARBITRATO
Le domande ed i reclami dell’Appaltatore devono essere regolarmente presentate per iscritto all’Ufficio Tecnico ed iscritti nei documenti contabili, in modo e nei termini stabiliti. In assenza di tale prassi domande e reclami dell’Appaltatore non saranno prese in considerazione.
Tutte le controversie tra il Comune e l’Appaltatore, sia durante l’esecuzione del servizio, sia al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, vengono deferite ai sensi del Capo II del D.Lgs. 50/2016.
ART. 22 MORTE DELL’ASSUNTORE
In caso di morte dell’Assuntore subentra di diritto il supplente designato salvo diritto al Comune di risolvere il contratto stesso.
ART. 23 PRETESE DI TERZI
L’appaltatore garantisce l’appaltante da ogni pretesa di terzi derivante da sua inadempienza, anche se parziale, delle norme contrattuali.
ART. 24 NORME MANCANTI
Per quanto non stabilito nel presente Capitolato e nel Contratto d’Appalto, si osservano tutte le Leggi, i Regolamenti e Decreti ministeriali vigenti per l’esecuzione dei servizi.
ART. 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati concernenti l’impresa affidataria saranno trattati dalla stazione appaltante ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, al fine di consentire lo svolgimento delle formalità implicite nell’appalto stesso.