REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TAXI CON AUTOVETTURA
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TAXI CON AUTOVETTURA
Art. 1 Oggetto del Regolamento
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
1. Il presente regolamento disciplina l’esercizio del servizio pubblico di taxi con autovettura, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, tenuto conto delle direttive in materia emanate dalla Regione Toscana.
2. Il servizio di taxi è definito dall’art. 1 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.
Art. 2 Modalità per lo svolgimento del servizio (aree di sosta – turnazione)
1. Il servizio taxi si svolge secondo turni e orari stabiliti dal Comune che provvede, altresì, ad individuare le aree di stazionamento, nonché il numero di taxi che vi devono sostare per il servizio.
2. L’ubicazione di dette aree può essere variata temporaneamente, per esigenze connesse all’esecuzione di lavori stradali, alla effettuazione di manifestazioni pubbliche o per motivi di pubblico interesse o necessità.
3. L’inizio del servizio è effettuato con partenza dal territorio del Comune di Carrara e può avere qualsiasi destinazione.
4. L’Amministrazione comunale può contribuire, anche con incentivi finanziari, ad azioni innovative e di promozione poste in essere da Associazioni rappresentative di titolari di licenze per rendere più efficace e produttivo il servizio, con particolare riferimento all’introduzione e miglioramento del servizio di radio-taxi.
Art. 3 Caratteristiche e segni distintivi delle autovetture
1. Il servizio taxi è esercitato con autovetture che devono avere le caratteristiche previste dalla vigente normativa.
2. I veicoli adibiti al servizio taxi devono assicurare il trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap.
3. In caso di sostituzione dell’autovettura, il titolare deve comunicare all’ufficio comunale competente le caratteristiche e gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio taxi. L’ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato degli appositi contrassegni, rilasciando apposito “nulla osta”, per le operazioni di immatricolazione o di revisione.
4. I veicoli taxi devono essere rispondenti alle vigenti direttive CEE in materia di emissioni inquinanti prodotte dagli autoveicoli ovvero essere alimentati con combustibili aventi bassa o nulla emissione di carichi inquinanti (G.P.L. o metano).
5. La colorazione esterna delle autovetture, adibite al servizio taxi, deve essere bianca, con caratteristiche cromatiche e di luminanza come previsto dal D.M. 19 novembre 1992.
6. Le autovetture utilizzate nel servizio devono avere sul tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso, di tipo conforme alla vigente normativa, con la scritta “TAXI”.
7. Il titolare è altresì tenuto a dotare l’autovettura dei seguenti contrassegni:
a) sulla parte posteriore del veicolo, deve essere fissata una targa, inamovibile, di materiale rigido di cm. 15 di base per cm. 7 di altezza, recante: nella parte superiore, la scritta “Servizio Pubblico” in nero, su campo bianco; nella parte centrale, gli stemmi della Regione Toscana sul lato sinistro e del Comune di Carrara sul lato destro; nella parte centrale, tra i due stemmi la scritta “taxi” n° … con caratteri, scritte, simboli e numeri ben visibili e leggibili da parte dell’utenza;
b) al centro delle portiere anteriori deve essere collocata una targa autoadesiva, recante, nella parte superiore, la scritta “taxi”; licenza n° …, delimitata a sinistra, dallo stemma della Regione Toscana ed a destra dallo stemma del
Comune;
Art. 4 Pubblicità sulle autovetture
1. L’applicazione di messaggi pubblicitari, all’esterno delle autovetture adibite al servizio taxi deve essere autorizzata, dovendo essere conforme alle prescrizioni del Codice della Strada e del vigente Regolamento comunale sulla pubblicità.
2. Sulle vetture adibite al servizio taxi non è ammessa alcuna forma di propaganda politica.
Art. 5 Servizio sostitutivo o integrativo dei trasporti pubblici di linea
1. Al fine di garantire idonei servizi di trasporto pubblico di utenti abitanti in zone urbane a domanda debole, o che ne abbiano necessità in orari in cui non è raggiunto un coefficiente minimo di utilizzazione, tale da consentire l’istituzione o il mantenimento di servizi di linea di trasporto pubblico locale, nonché al fine di conseguire il contenimento dei costi nella gestione del sistema dei trasporti pubblici locali, la Giunta Comunale può autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio taxi ad espletare servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea.
2. Tali servizi sono realizzati in base ad una convenzione-accordo stipulati tra i titolari della licenza, sentite le Associazioni di categoria, ed il concessionario dei servizi di linea.
3. La convenzione-accordo determina, tra l’altro, le condizioni, i vincoli e le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.
Art. 6 Uso collettivo
1. Al fine di promuovere l’avvio di servizi innovativi, l’Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni di categoria, può istituire un servizio di taxi collettivo, inteso come un servizio offerto contemporaneamente a più utenti, di regola accomunati dallo stesso luogo di partenza e con destinazione su una medesima direttrice.
2. Con l’atto istitutivo del servizio, sono stabilite la disciplina e le modalità di effettuazione, nonché le tariffe che fanno carico a ciascun utente.
Art. 7 Modalità di informazione all’utenza
1. Al fine di garantire un’adeguata informazione all’utenza, l’Amministrazione Comunale concede l’autorizzazione all’associazione dei taxi di provvede ad installare e mantenere, in luoghi pubblici, planimetrie del territorio comunale indicanti i luoghi di stazionamento taxi, le tariffe dei servizi, i numeri telefonici utili per collegarsi alle stazioni taxi, nonché i numeri ai quali gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali disservizi e reclami. Tali iniziative sono esonerate dal pagamento della tassa sulla pubblicità e dal suolo pubblico sino alla dimensione di ml.1 x 0,20 x 2,50 h; un lato potrà essere utilizzato per messaggi pubblicitari diversi dal servizio taxi.
2. Tutti i messaggi od avvisi per l’utenza devono essere espressi anche in lingua inglese, francese e tedesca.
Art. 8 Reclami
1. I reclami e le segnalazioni dei disservizi relativi al servizio taxi devono essere indirizzati al Comando di Polizia Municipale
del Comune di Carrara che provvederà, a seguito di prima indagine, all’inoltro degli stessi ai competenti uffici comunali, per gli opportuni provvedimenti.
2. All’interno di ogni vettura deve comunque essere esposto, in posizione ben visibile, l’indirizzo ed il numero di telefono dell’ufficio suddetto.
CAPO II – MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLA LICENZA
Art. 9 Licenza d’esercizio
1. Il numero dei veicoli da adibire al servizio taxi - cui corrispondono le relative licenze è pari a 20 (venti).
2. Con cadenza biennale, l’Amministrazione procede ad una verifica dell’andamento del servizio e qualora ne riscontri la necessità, propone l’integrazione del numero delle licenze provvedendo alla loro assegnazione, tramite bando di concorso pubblico.
Art. 10 Contenuti del bando e caratteri essenziali del concorso
1. Il bando di concorso per l’assegnazione delle licenze taxi deve contenere i seguenti elementi:
A) NUMERO DI LICENZE DA ASSEGNARE;
B) ELENCAZIONE DEI TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE, AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE;
c) INDICAZIONE DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI E RELATIVI PUNTEGGI ATTRIBUIBILI;
d) INDICAZIONE DEL TERMINE E DELLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE;
e) INDICAZIONE DI SITUAZIONI PERSONALI E/O FAMILIARI, LE QUALI, CONFORMEMENTE ALLA VIGENTE NORMATIVA, DIANO DIRITTO A PARTICOLARI PUNTEGGI, CON LA SPECIFICA DEI MEDESIMI;
F) SCHEMA DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.
Contenuto facoltativo del bando può essere la valutazione teorico - pratica relativamente a:
- L’ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA PRATICA DELLE LINGUE STRANIERE;
- CONOSCENZA DEL REGOLAMENTO COMUNALE D’ESERCIZIO;
- conoscenza della toponomastica relativa all’area urbana del Comune.
2. Qualora, al termine del concorso, due o più candidati risultino avere uno stesso punteggio, costituirà titolo preferenziale, per l’assegnazione della licenza, nell’ordine: a) l’avere esercitato l’attività di tassista in qualità di collaboratore familiare o di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo complessivo di almeno 6 mesi; b) l’aver effettuato il servizio, mediante radio taxi, per almeno 6 mesi.
3. Qualora permanga una situazione di parità, la licenza viene assegnata mediante estrazione a sorte, alla presenza dei nominativi da sorteggiare. La graduatoria potrà essere utilizzata per l’assegnazione di licenze che si rendano disponibili – e non di nuova istituzione – per il periodo di tre anni, dalla data della sua approvazione.
Art. 11 Requisiti per la partecipazione al concorso per l’assegnazione di nuove licenze
1. Per poter partecipare al concorso pubblico per l’assegnazione di nuove licenze taxi, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato della Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività, per servizi analoghi;
b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui alla lettera a);
c) ESSERE ESENTE DAGLI IMPEDIMENTI SOGGETTIVI DI CUI ALL’ART. 12;
d) ESSERE PROPRIETARIO O COMUNQUE AVERE LA DISPONIBILITÀ, ANCHE IN LEASING, DEL VEICOLO DA UTILIZZARE NEL SERVIZIO TAXI;
e) NON AVERE TRASFERITO A TERZI LA LICENZA TAXI NEI CINQUE ANNI CHE PRECEDONO LA DATA DEL BANDO; F)NON ESSERE TITOLARI DI ALTRA LICENZA TAXI.
2. La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti, è causa di esclusione dal concorso.
3. Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al primo comma, gli interessati possono far uso dell’autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000. Il responsabile del procedimento può procedere ad accertamenti d’ufficio, nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni, e ordinare esibizioni documentali.
Art. 12 Impedimenti soggettivi
1. Costituiscono impedimenti soggettivi per essere titolari di licenza e, qualora intervengano e siano accertati successivamente al rilascio del titolo, determinano l’avvio del procedimento per la decadenza della stessa:
a) L’ESSERE INCORSI IN CONDANNE DEFINITIVE PER REATI CHE COMPORTINO L’INTERDIZIONE DALLA PROFESSIONE, SALVO CHE SIA INTERVENUTA RIABILITAZIONE;
b) l’essere incorsi in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n° 1423 (misure di prevenzione), 31 maggio 1965, n° 575 e successive modifiche (antimafia);
C) L’ESSERE STATO DICHIARATO FALLITO SENZA CHE SIA STATO DICHIARATO CHIUSO IL FALLIMENTO;
d) l’essere incorsi, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti che abbiano fatto venir meno una precedente licenza taxi, adottati anche da altri Comuni;
e) L’ESSERE INCORSI IN CONDANNE DEFINITIVE PER REATI NON COLPOSI, CHE COMPORTINO LA CONDANNA A PENE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE PER UN PERIODO, COMPLESSIVAMENTE, SUPERIORE AI DUE ANNI, SALVI I CASI DI RIABILITAZIONE;
f) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all’attività di taxista, comunque, in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell’attività medesima. L’eventuale ulteriore attività lavorativa deve comunque essere dichiarata e descritta in sede di domanda di partecipazione al concorso, riservandosi l’amministrazione comunale di richiedere ulteriore documentazione al riguardo.
Art. 13 Modalità per il rilascio delle licenze d’esercizio
1. Esaurito il concorso, entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, le licenze sono assegnate a soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 12.
2. Nella licenza d’esercizio, oltre alle generalità del titolare e relativo codice fiscale, devono essere specificati i dati identificativi del veicolo – marca, tipo e targa – con il quale viene esercitato il servizio.
Art. 14 Inizio del servizio
1. Il titolare della licenza ha l’obbligo di iniziare il servizio entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di rilascio della medesima o di subentro nella stessa. A tal fine deve pervenire al Comune, entro detto termine, copia della Dichiarazione di Inizio Attività ai fini IVA e copia del certificato di iscrizione al Registro Imprese, tenuto dalla Camera di Commercio.
2. L’inizio del servizio è comunque subordinato alla dimostrazione che il titolare della licenza abbia provveduto a stipulare un’assicurazione per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge. Il mancato rispetto di tale obbligo, entro il termine stabilito per l’inizio del servizio, determina la decadenza del titolo.
Art. 15 Validità delle licenze
1. Le licenze d’esercizio hanno validità a tempo indeterminato e sono sottoposte periodicamente e, comunque, entro il 31
dicembre di ogni quinquennio, a verifica da parte dell’Amministrazione Comunale che le ha rilasciate, al fine di accertare il permanere, sul titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento per l’esercizio del servizio taxi.
2. Qualora il titolare perda i requisiti di cui all’art. 11 o si verifichino gli impedimenti di cui all’art. 12, l’Ufficio avvia il procedimento per la dichiarazione di decadenza del titolo, nel rispetto della Legge 241/1990.
3. Qualora, per cause di forza maggiore, il titolare perda la disponibilità del mezzo utilizzato nel servizio, deve darne immediata comunicazione al competente ufficio comunale che, valutate le circostanze, può concedere un termine - non superiore a tre mesi - per consentire il riacquisto della disponibilità di un mezzo idoneo da adibire al servizio.
4. La mancata riattivazione del servizio, entro il termine stabilito, comporta l’avvio del procedimento per la decadenza del titolo.
Art. 16 Assenze e sostituzione temporanea alla guida
1. I titolari di licenza taxi hanno l’obbligo di comunicare al Comune eventuali assenze dal servizio entro tre ore da quella stabilita per l’inizio del turno, specificando i motivi e indicando il periodo di sospensione del servizio.
2. I titolari di licenza di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida, nei seguenti casi:
A) PER MOTIVI DI SALUTE, INABILITÀ TEMPORANEA, GRAVIDANZA E PUERPERIO;
B) PER CHIAMATA ALLE ARMI;
C) PER UN PERIODO DI FERIE NON SUPERIORE A 30 GIORNI IN CIASCUN ANNO SOLARE;
D) PER SOSPENSIONE O RITIRO TEMPORANEO DELLA PATENTE DI GUIDA;
E) NEL CASO DI INCARICHI, A TEMPO PIENO, SINDACALI O PUBBLICI ELETTIVI.
3. Il sostituto alla guida deve comunque essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 11.
4. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida può essere regolato con contratti di lavoro a tempo determinato o con contratto di gestione, indicandone la durata in conformità alla normativa vigente.
5. Il titolare che intende essere sostituito temporaneamente alla guida nei casi previsti ai precedenti commi primo e secondo, deve inviare al Comune una comunicazione in carta semplice, con precisati:
• L’INDICAZIONE DEL MOTIVO E LA DURATA DELLA SOSTITUZIONE;
• IL NOMINATIVO DEL SOSTITUTO, CON GLI ESTREMI DEL DOCUMENTO (NUMERO, DATA,…) CHE ABILITA ALLA GUIDA DEL TAXI.
6. La comunicazione deve essere corredata dalla autocertificazione del sostituto, relativa al possesso dei requisiti previsti dalla legge.
7. A seguito della comunicazione di cui al comma 6, l’ufficio comunale competente rilascia apposito nullaosta, annotandolo sulla licenza di esercizio.
Art. 17 Collaborazione familiare
1. I titolari di licenza taxi possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché gli stessi siano iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge n. 21/1992, conformemente a quanto previsto dall’art. 230 bis del Codice Civile. A tal fine, sono tenuti a trasmettere al Comune, l’elenco dei familiari collaboratori, nonché l’autocertificazione degli stessi relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 11.
2. Il collaboratore familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente e non può svolgere altri lavori autonomi o attività incompatibili con lo svolgimento del servizio taxi.
3. L’ufficio comunale competente rilascia apposito nullaosta, annotandolo sulla licenza d’esercizio.
Art. 18 Figure giuridiche
1. I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi per esercitare l’attività, possono:
a) essere iscritti, in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’Albo delle imprese artigiane previsto dall’art. 5
della Legge n° 443/85;
B) ASSOCIARSI IN COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, INTENDENDO COME TALI QUELLE A PROPRIETÀ COLLETTIVA, OVVERO IN COOPERATIVE DI SERVIZI, OPERANTI IN CONFORMITÀ ALLE NORME VIGENTI SULLA COOPERAZIONE;
C) ASSOCIARSI IN CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE E IN TUTTE LE ALTRE FORME PREVISTE DALLA LEGGE;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b), comma 2, art. 1 della Legge n°
21/92;
2. Nei casi di cui al comma 1, è consentito conferire la licenza agli organismi ivi previsti e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza o esclusione dagli organismi medesimi.
3. In caso di recesso dagli organismi di cui al primo comma, la licenza non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dalla data di recesso.
Art. 19 Trasferibilità della licenza
1. È consentito il trasferimento della licenza d’esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle condizioni previste dall’art. 9, comma 1, della Legge n° 21/92:
A) SIA TITOLARE DI LICENZA DA CINQUE ANNI;
B) ABBIA RAGGIUNTO IL SESSANTESIMO ANNO DI ETÀ;
C) SIA DIVENUTO PERMANENTEMENTE INABILE O INIDONEO AL SERVIZIO PER MALATTIA, INFORTUNIO O PER RITIRO DEFINITIVO DELLA PATENTE DI GUIDA.
2. A tal fine, deve essere inoltrata al Comune apposita istanza in bollo, sottoscritta congiuntamente dal titolare e dal subentrante, contenente l’attestazione delle condizioni di cui all’art. 9, comma 1, nonché del possesso dei requisiti prescritti.
3. Il trasferimento di titolarità è autorizzato entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta con il rilascio, entro lo stesso termine, del titolo d’esercizio intestato al subentrante.
4. Al titolare che abbia trasferito la licenza non può essere attribuita altra per concorso pubblico e non può essere trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
Art. 20 Morte del titolare
1. La licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro l’autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all’art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n° 21 ed in possesso dei requisiti prescritti.
2. Nel caso di erede unico, l’istanza deve indicare gli estremi della licenza nella cui titolarità si vuol subentrare, nonché del mezzo con il quale sarà esercitato il servizio. Ad essa, deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comprovante la qualità di unico erede, il grado di parentela o di affinità con il de-cuius, il titolo di successione.
3. Trascorsi due anni dalla morte del titolare senza che siano state presentate istanze di subentro e/o trasferimento o gestione dell’attività, secondo quanto previsto dai commi che precedono, si determina la decadenza del titolo autorizzatorio, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento.
Art. 21 Erede minore o incapace
1. Relativamente all’esercizio del servizio di taxi, qualora erede sia un minore di età o un incapace, per tutto il tempo di durata di tale stato, chi lo rappresenta legalmente, entro due anni dalla morte del titolare della licenza, può chiedere, con motivata istanza diretta al Comune, di gestire l’attività in nome e per conto della persona rappresentata, dimostrando
DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE OPPURE DI ESSERE AUTORIZZATO A FAR GESTIRE LA STESSA ATTIVITÀ DA TERZI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE.
2. Entro tre mesi dal raggiungimento della maggiore età o dalla cessazione dello stato di incapacità, l’erede deve richiedere l’intestazione della licenza attestando, contestualmente, il possesso dei requisiti e dei titoli professionali richiesti dalla legge e dal presente Regolamento per la gestione del servizio taxi.
3. Il termine, di cui ai commi 1 e 2, può essere prorogato per una sola volta, sulla base di motivata istanza dell’interessato che ancora non abbia conseguito i necessari titoli professionali, per cause indipendenti dalla sua volontà.
4. Qualora, alla scadenza del termine ordinario o di quello oggetto di proroga, la richiesta di intestazione della licenza di cui al comma 1 non sia stata presentata, viene avviato il procedimento per la dichiarazione di decadenza del titolo, comunicandolo all’interessato o a chi lo rappresenta legalmente, ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/1990.
CAPO III NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 23 Acquisizione del servizio
1. L’ORARIO DI LAVORO “NORMALE” (SENZA SUPPLIMENTI) È DALLE ORE 6,00 ALLE ORE 22,00;
2. La corsa del servizio taxi si acquisisce esclusivamente secondo le seguenti modalità:
a) mediante chiamata al telefono ubicato nell’area di stazionamento. In tal caso il servizio viene acquisito dal primo tassista di fila;
b) quando il cliente si presenta direttamente nell’area di stazionamento. In tal caso è facoltà dell’utente, in relazione alle sue esigenze, scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente dall’ordine di fila;
C) QUANDO IL CLIENTE SI RIVOLGE DIRETTAMENTE AL TASSISTA CON RICHIESTA A VISTA, AL TRANSITO DEL MEDESIMO.
2. Il conducente ha l’obbligo di segnalare la condizione di taxi libero od occupato attraverso apposito segnale illuminabile da collocare all’interno del parabrezza anteriore con la dicitura “libero” o “occupato”;
3. Il servizio radio taxi può comportare un supplemento tariffario nella misura massima stabilita dall’Amministrazione
Comunale;
4. dalle ore 22,00 alle ore 6,00, del giorno successivo, il servizio taxi metterà a disposizione un numero di cellulare per poter ricevere, eventuali, chiamate. Di tale possibilità dovrà essere data notizia nei punti informazione (art. 7 comma 1) che dovranno essere posizionati nei pressi dei corrispondenti posti fissi (piazzole) taxi.
Art. 24 Comportamento in servizio
1. Nell’esercizio della propria attività il titolare di licenza taxi ha l’obbligo di:
A) COMPORTARSI CON CORRETTEZZA NEI CONFRONTI DELL’UTENZA E NELL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO, NEL RISPETTO DEI TURNI ASSEGNATI E DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DI EVENTUALI ASSENZE;
b) EFFETTUARE, PER RECARSI AL LUOGO INDICATO, IL PERCORSO PIÙ VANTAGGIOSO PER L’UTENTE IN TERMINI ECONOMICI, SALVO ESPRESSA RICHIESTA DEL CLIENTE OD OVE RICORRONO DOCUMENTABILI CASI DI FORZA MAGGIORE DI CUI, COMUNQUE, IL CLIENTE DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE INFORMATO;
c) PRELEVARE L’UTENZA SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 2 COMMA 3, E CON LE MODALITÀ INDICATE DALL’ART. 23, COMMA
1;
d) PRESTARE SERVIZI NEI CONFRONTI DELL’UTENZA PORTATRICE DI HANDICAP GARANTENDO TUTTA L’ASSISTENZA NECESSARIA PER LA SALITA, IL TRASPORTO E LA DISCESA DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP E DEGLI EVENTUALI SUPPORTI NECESSARI ALLA LORO MOBILITÀ, NONCHÉ DEI CANI DA GUIDA CHE ACCOMPAGNANO I SOGGETTI NON VEDENTI;
E) PRESTARE ASSISTENZA E SOCCORSO AI PASSEGGERI DURANTE TUTTE LE FASI DEL TRASPORTO,
f) ULTIMARE LA CORSA, ANCHE OVE SIA SCADUTO IL TURNO DI SERVIZIO;
g) ESPORRE IN MODO BEN VISIBILE SULL’AUTOVEICOLO:
1) l’apposito contrassegno rilasciato dal Comune in cui sono riportati la denominazione e lo stemma del
Comune;
2) IL NUMERO DELLA LICENZA;
3) IL NUMERO TELEFONICO DELL’UFFICIO COMUNALE AL QUALE IL CLIENTE SI PUÒ RIVOLGERE PER EVENTUALI RECLAMI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO;
4) COPIA DEL PROVVEDIMENTO COMUNALE DA CUI RISULTI IL SISTEMA DI TARIFFAZIONE IN VIGORE;
h) RILASCIARE LE RICEVUTE PREVISTE DALLE NORMATIVE VIGENTI, ATTE AD ATTESTARE IL PREZZO PAGATO PER IL TRASPORTO;
i) OSSERVARE LE NORME IN MATERIA DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO RIGUARDANTI IL SERVIZIO TAXI;
j) TENERE A BORDO DEL MEZZO COPIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO, NONCHÉ DELLA LICENZA E DEL TURNO DI SERVIZIO ED ESIBIRLO A CHI NE FACCIA RICHIESTA;
k) MANTENERE LA VETTURA COSTANTEMENTE PULITA E DI IN PERFETTO STATO DI EFFICIENZA;
l) consegnare al Comune, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all’interno del veicolo;
m) CONSENTIRE L’OCCUPAZIONE DI TUTTI I POSTI PER CUI IL VEICOLO È OMOLOGATO;
n) ACCETTARE IL TRASPORTO DEL BAGAGLIO, NEI LIMITI DI CAPIENZA DEL VEICOLO;
O) ADOPERARSI PER INDICARE E FAVORIRE L’USO DI EVENTUALI SERVIZI SOSTITUTIVI NEL CASO IN CUI IL TAXI ENTRI IN AVARIA.
2. Nell’esercizio della propria attività è vietato:
A) FAR SALIRE SUL VEICOLO PERSONE ESTRANEE A QUELLE CHE HANNO ORDINATO LA CORSA;
b) ACQUISIRE LA CORSA MEDIANTE L’USO DI MEZZI DIVERSI DA QUELLI INDICATI DALL’ART. 23 (AD ESEMPIO MEDIANTE RAPPORTI PERSONALI, TELEFONI CELLULARI, ECC….);
C) ACCETTARE PRENOTAZIONI DI SERVIZIO TAXI;
D) INTERROMPERE LA CORSA DI PROPRIA INIZIATIVA SALVO CASI DI FORZA MAGGIORE;
E) CHIEDERE COMPENSI AGGIUNTIVI;
F) FUMARE;
G) PORTARE ANIMALI PROPRI IN VETTURA.
Art. 25 Comportamento degli utenti
1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:
A) FUMARE;
B) GETTARE OGGETTI DAL VEICOLO;
c) PRETENDERE IL TRASPORTO DI ANIMALI SENZA AVER ADOTTATO, IN ACCORDO CON IL CONDUCENTE, TUTTE LE MISURE UTILI AD EVITARE IL DANNEGGIAMENTO O L’IMBRATTAMENTO DELL’AUTOVETTURA;
D) PRETENDERE IL TRASPORTO DI MERCI DIVERSE DAL BAGAGLIO AL SEGUITO;
e) pretendere che il trasporto avvenga in violazione delle norme del Codice della strada;
f) APRIRE SENZA IL CONSENSO DEL CONDUCENTE LA PORTIERA.
Art. 26 Interruzione del servizio
1. Qualora il servizio debba essere interrotto per avaria del mezzo o per qualsiasi altra causa di forza maggiore, senza che sia possibile organizzare un servizio sostitutivo, l’utente ha diritto di abbandonare il veicolo, pagando l’importo corrispondente al percorso effettuato.
Art. 27 Trasporto di soggetti portatori di handicap
1. Il trasporto delle carrozzine o di altri supporti, necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap, è effettuato gratuitamente.
Art. 28 Tariffe
CAPO IV TARIFFE
1. Le tariffe sono determinate dalla Giunta Comunale.
2. Per ogni provvedimento relativo alla determinazione delle tariffe, loro modifica ed aggiornamento, devono essere sentite le Associazioni rappresentative di categoria, le Organizzazioni sindacali e le Associazioni dei consumatori.
3. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano, rapportata al tempo di permanenza in autovettura ed alla percorrenza, e a base chilometrica per il servizio extra urbano.
4. Nell’ambito del territorio comunale, la Giunta Comunale individua le zone urbane nelle quali si applica la tariffa a base multipla, nonché le zone extraurbane nelle quali si applica la tariffa a base chilometrica.
5. La Giunta Comunale determina il supplemento tariffario per il servizio notturno – che va dalle ore 22.00 alle ore 06.00
del mattino successivo – ed ha facoltà di determinare un supplemento tariffario anche per i servizi festivi. Detti supplementi non sono cumulabili tra loro.
6. In nessun caso la determinazione del corrispettivo del servizio è concordato tra l’utente e il vettore, il quale nemmeno può esigere il pagamento della corsa di ritorno senza passeggero a bordo.
7. Il tariffario deve essere esposto all’interno della vettura, in modo ben visibile e leggibile nei modi e nelle forme descritte al
2 COMMA DELL’ART. 7 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
Art. 29 Tassametro
1. Il tassametro omologato e spillato, deve essere sottoposto a verifiche periodiche, volte ad accertare il regolare funzionamento.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, deve essere presentata dal titolare della licenza, apposita attestazione, a firma di tecnico abilitato, relativa al corretto funzionamento del tassametro.
3. Il Comune può disporre, in qualsiasi momento, verifiche sulla funzionalità dei tassametri. Il tassametro deve essere installato in modo da essere facilmente visibile dall’utente del servizio. Il tassista ha l’obbligo di trasportare sul veicoli utilizzato al servizio taxi gli organi di vigilanza, per il controllo del tassametro, su percorsi urbani prestabiliti, senza nulla chiedere o pretendere al riguardo, a titolo di rimborso spese.
4. Gli eventuali difetti di funzionamento del tassametro, devono essere riparati prima di iniziare il turno di servizio.
Art. 30 Vigilanza sul servizio
XXXX X XXXXXXXX
0. La vigilanza sul servizio taxi, volta ad assicurare l’osservanza delle norme del presente Regolamento sono demandate alla Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia di cui all’art. 13 della Legge 689/81 e di legge in genere.
2. L’organo accertatore deve trasmettere all’Ufficio comunale che gestisce i procedimenti relativi al servizio taxi, copia degli accertamenti fatti nei confronti di titolari di licenza aventi ad oggetto la violazione delle norme del presente
Regolamento, nonché gli eventuali scritti difensivi prodotti, fornendo tempestiva notizia circa l’eventuale intervenuto
PAGAMENTO DI SANZIONI IN MISURA RIDOTTA.
3. Il verbale deve dare conto che eventuali scritti difensivi e/o documenti, nonché le risultanze della richiesta audizione, saranno valutate anche ai fini della possibile adozione dei provvedimenti di sospensione del titolo, nelle ipotesi contemplate dal presente Regolamento.
4. I provvedimenti di sospensione o decadenza della licenza, adottati dal Dirigente del Servizio, sono trasmessi, in copia, all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.
5. Nel caso siano comminati provvedimenti di sospensione o di decadenza della licenza nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o all’erede, al collaboratore, al sostituto o all’assegnatario della licenza sospesa o dichiarata decaduta.
Art. 31 Segnalazioni e reclami
1. Nel caso in cui siano segnalati e/o denunziati casi di violazione delle norme del presente Regolamento, al titolare della licenza viene data comunicazione dell’avvio del procedimento finalizzato all’accertamento di eventuali infrazioni, con l’indicazione degli addebiti, del responsabile e il termine per la conclusione del procedimento.
2. L’interessato, entro 15 giorni dal ricevimento dell’avviso di cui al comma 1, ha la facoltà di presentare memorie scritte o altri documenti, e chiedere di essere sentito personalmente.
3. Il Dirigente del Servizio, valutate la documentazione pervenuta e/o le osservazioni eventualmente acquisite dagli interessati, valutata la proposta di provvedimento finale, adotta i conseguenti provvedimenti di legge.
Art. 32 Sanzioni pecuniarie
1. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che a una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24 novembre 1981 n° 689.
2. E’ SOGGETTA ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA EURO 50 AD EURO 500 LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE :
A) ALL’ART. | 3 | COMMA | 6 E 7 |
B) ALL’ART. | 4 | COMMA | 1 E 2 |
C) ALL’ART. | 7 | COMMA | 1 E 2 |
D) ALL’ART. | 8 | COMMA | 1 E 2 |
E) ALL’ART. | 15 | COMMA | 2 |
F) ALL’ART. | 23 | COMMA | 2 |
G) ALL’ART. | 24 | COMMA | 1 E 2 |
H) ALL’ART. | 28 | COMMA | 7 |
I) ALL’ART. | 29 | COMMA | 2 |
3. La sanzione varia da euro 129,11 a euro 774,68 – ai sensi dell’art. 11 della LR 6 settembre 1993 n° 67 – qualora sia rifiutata la prestazione del servizio taxi nell’area cui il servizio si riferisce.
4. La violazione delle disposizioni del Regolamento diverse da quelle sopra richiamate è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.
5. Qualora l’illecito sia commesso da un sostituto alla guida, da un collaboratore, l’accertamento deve essere contestato anche al titolare della licenza, quale obbligato in solido al pagamento della sanzione.
Art. 33 Cause di sospensione della licenza
1. La licenza e’ sospesa dal Responsabile dell’Ufficio competente per un periodo non superiore a 6 mesi nei seguenti casi:
A) VIOLI I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE;
B) MANOMETTA IL TASSAMETRO;
C) INCORRA, PER LA TERZA VOLTA NELL’ARCO DI UN ANNO NELLA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO;
d) incorra nelle violazioni di cui agli articoli 186 e 187 del Codice della Strada.
2. La sospensione viene comunicata all’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 34 Cause di decadenza della licenza
1. Il Responsabile dell’Ufficio competente dispone la decadenza della licenza nei seguenti casi:
a) quando in capo al titolare della licenza venga a mancare il requisito di iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all’art. 3 della L.R. 6/9/1993 n. 67, nonché gli altri requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività’ previsti dal presente Regolamento e dalla vigente normativa;
B) QUANDO IL TITOLARE DELLA LICENZA INCORRA, NELL’ARCO DI UN QUINQUENNIO, IN PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE PER UN PERIODO COMPLESSIVAMENTE SUPERIORE A SEI MESI;
C) QUANDO IL TITOLARE DELLA LICENZA INTERROMPA INGIUSTIFICATAMENTE IL SERVIZIO PER DUE MESI CONTINUATIVI E COMUNQUE PER TRE MESI NELL’ARCO DI UN ANNO;
La decadenza viene comunicata all’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 35 Competenze per l’applicazione e la gestione del Regolamento
1. La valutazione delle problematiche connesse all’organizzazione ed all’esercizio del servizio in applicazione del presente Regolamento, compete al responsabile dell’Ufficio competente del Comune di Carrara.
2. Il responsabile dell’Ufficio competente, nel rispetto della Legge 241/90 e dello Statuto comunale, svolge le funzioni di cui all’art. 4 comma 4 della Legge n. 21/92, nonché le seguenti:
a) vigila sull’esercizio del servizio e sull’applicazione del presente Regolamento, avvalendosi a tal fine degli Uffici del
Comando di Polizia Municipale;
B) PROMUOVE INDAGINI CONOSCITIVE SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO SUL TERRITORIO, SU SEGNALAZIONE DEGLI UTENTI;
c) segnala problemi e formula proposte alla Commissione Regionale Consultiva di cui all’art. 2 della Legge Regione Toscana 06.09.1993 n. 67.
Art. 36 Abrogazioni
A decorrere dalla data di esecutività del presente Regolamento, cessa di avere applicazione il Regolamento precedente, approvato con atto di Consiglio Comunale n° 366 del 18 ottobre 1978.
Art. 37 Norma finale
Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti norme di settore, con particolare riferimento al Codice della Strada ed al Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, nonché alla
Legge 15 gennaio 1992 n° 21.
Dell’approvazione del presente Regolamento è data notizia sul BURT.
l’entrata in vigore dell’art. 32, del presente regolamento, è stabilita al 180° giorno dalla pubblicazione suil BURT.