PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE SU LIBERO MERCATO
Servizi Sociali
Ambito Distrettuale di Lecco Ente Capofila
A V V I S O P U B B L I C O
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE SU LIBERO MERCATO
L'Ambito distrettuale di Lecco, attraverso l'Agenzia servizi abitativi, pubblica il presente avviso finalizzato all'individuazione delle modalità per la presentazione di domande di erogazione di contributi ad inquilini morosi incolpevoli ai sensi del Decreto Ministeriale del 30 marzo 2016 e della DGR 5395 del 18.10.2021.
La normativa regionale sopra elencata prevede che i Comuni destinatari originari delle risorse di cui al DM 30/3/2016, “devono valutare la messa a disposizione di parte o tutte le risorse assegnate per la programmazione di misure gestite dai Piani di Zona, in coerenza con le finalità del fondo per la morosità incolpevole”.
In riferimento a tali disposizioni:
- il Comune di Lecco con deliberazione n. 69 del 07/03/2022 ha disposto il trasferimento all’Ambito della somma iniziale di euro 30.000,00, eventualmente ampliabile in caso di esaurimento fondi, per l’attuazione della misura anche a favore dei Comuni dell’Ambito.
- il Comune di Malgrate con deliberazione n. 24 del 08/02/2022 ha disposto il trasferimento all’Ambito della somma 17.000, per l’attuazione della misura anche a favore dei Comuni dell’Ambito.
Il budget iniziale a disposizione del presente Avviso ammonta, pertanto, a € 47.000.
L’erogazione dei contributi previsti dal presente bando è subordinata ai trasferimenti sopra evidenziati da parte dei Comuni di Lecco e Malgrate: pertanto, la possibilità di presentazione delle richieste cesserà con l’esaurimento dei fondi messi a disposizione dal Comune di Lecco e dal Comune di Malgrate per l'Ambito Distrettuale di Lecco.
Art. 1 DEFINIZIONE DI MOROSITA’ INCOLPEVOLE
Per morosità incolpevole si intende la situazione di difficoltà/impossibilità, intervenuta successivamente alla stipula del contratto di locazione, a provvedere al pagamento del relativo canone conseguentemente alla perdita o consistente riduzione del reddito del nucleo familiare.
La consistente riduzione del reddito familiare è tale quando il calo reddituale incida almeno del 10%.
La perdita o consistente riduzione del reddito, che dimostra di fatto l’incolpevolezza, può essere riconducibile ad una delle seguenti cause:
◆ Licenziamento;
◆ Mobilità;
◆ Cassa integrazione
◆ Mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
◆ Accordi aziendali e sindacali con riduzione dell’orario di lavoro;
◆ Cessazione di attività professionale o di impresa o consistente perdita di avviamento;
◆ Malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare;
◆ Ogni altra condizione di particolare gravità (valutabile in sede di presentazione della domanda) che abbia comportato una consistente diminuzione del reddito.
Art. 2 REQUISITI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
a) Condizione di “morosità incolpevole”, come definita all’art. 1
b) cittadinanza italiana, di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, possedere un regolare titolo di soggiorno;
c) ISE (Indicatore della Situazione Economica) non superiore ad euro 35.000,00 o un valore I.S.E.E.(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore ad euro 26.000,00;
d) Xxxxxx destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida o comunque già convalidato;
e) essere titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e risiedere nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
f) essere titolare di un contratto sul libero mercato della locazione;
g) non essere titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella Provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, così come definito dall’art. 7 lettera d) del Regolamento Regionale n. 4 del 04/08/2017 e s.m.i.;
I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e dagli altri componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e, per quanto alla lettera g), anche al momento dell’eventuale assegnazione del contributo.
Sono esclusi gli inquilini che hanno beneficiato del medesimo contributo in passato, ai sensi di precedenti disposizioni e provvedimenti sulla morosità incolpevole generale, applicativi del D.M. 31/3/2016.
I contributi concessi con il presente Avviso non sono cumulabili con il c.d. reddito di cittadinanza. Pertanto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 del DM 30 luglio 2021, l’Ambito successivamente all’erogazione del contributo comunica a INPS la lista dei conduttori che hanno fruito del contributo ai fini della eventuale compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto.
Art. 3 DOVE E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA:
Da mercoledì 20/07/2022 fino ad esaurimento dei fondi disponibili e comunque entro e non oltre il 30.11.2022
La richiesta di contributo, compilata su apposito modulo e completa di tutta la documentazione prevista, dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza, secondo le modalità di ricezione in essere da parte del Comune stesso.
Il termine del 30.11.2022 è da intendersi perentorio per la presentazione della richiesta. Oltre tale termine la richiesta non potrà essere presa in considerazione.
Ai fini del perfezionamento della procedura è obbligatoria la sottoscrizione da parte del proprietario dell’alloggio locato ad assumersi gli impegni previsti.
L’assegnazione del beneficio seguirà l’ordine cronologico di presentazione della domanda. Per informazioni è possibile contattare il servizio sociale del proprio Comune di residenza.
Art. 4 ENTITÀ ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il richiedente, con l’eventuale supporto dei Servizi Sociali del Comune di residenza, compilerà la domanda su apposito modulo in ogni sua parte e allegherà idonea documentazione che attesti il possesso dei requisiti e delle condizioni richieste.
La mancanza della documentazione obbligatoriamente prevista comporterà l’impossibilità di ricevimento della domanda; la mancata presentazione di qualsiasi documento richiesto e utile per la corretta istruttoria e definizione della pratica comporterà l’annullamento della domanda.
Il Comune di residenza, verificata l’ammissibilità delle richieste pervenute in relazione ai requisiti previsti, trasmette la domanda all’Agenzia servizi abitativi dell’Ambito Distrettuale di Lecco (pec xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx).
L’Agenzia Servizi Abitativi procederà alla convocazione dell’equipe di valutazione, finalizzata alla verifica della domanda e alla eventuale determinazione dell’entità del contributo erogabile ed alla sua finalizzazione. L’equipe di valutazione è composta dagli operatori dell’Agenzia servizi abitativi e dagli operatori del servizio sociale del Comune di residenza.
Le priorità nella finalizzazione dei contributi sono indirizzate dall’art. 5 del Decreto Ministeriale del 30 marzo 2016:
a) fino ad un massimo di euro 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune di residenza, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile;
b) fino ad un massimo di euro 6.000,00 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell’immobile consenta il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole;
c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione e la copertura delle spese necessarie per l’avvio della stessa;
d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo concedibile di euro 12.000,00.
I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti in un’unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto, anche a canone inferiore rispetto al libero mercato.
Per il riconoscimento del contributo, i nuovi contratti di locazione, anche in un Comune diverso da quello di residenza, devono essere stipulati preferibilmente a canone concordato, ma potranno anche essere a canone convenzionato o agevolato e comunque inferiore al libero mercato. Sono esclusi i nuovi contratti di locazione per i Servizi Abitativi Pubblici (SAP).
L’equipe di valutazione provvede, di concerto con il richiedente e la proprietà dell’alloggio oggetto di sfratto ad individuare la destinazione e l’entità del contributo, formulando eventualmente un accordo, in relazione alle caratteristiche specifiche della situazione e tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.
L’equipe di valutazione, in fase di contrattazione tra le parti, può riservarsi di articolare i contributi sopra descritti con diverse modalità, sempre nel rispetto del contributo massimo di euro 12.000,00.
L’Agenzia Servizi Abitativi, in seguito alla definizione della destinazione del contributo e all’accettazione dell’entità e della finalizzazione, provvederà alle procedure amministrative per l’erogazione del beneficio. Il contributo verrà erogato direttamente dall’Impresa Sociale Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, al proprietario dell’alloggio, secondo quanto previsto dal verbale di valutazione, concordato con i diversi soggetti coinvolti.
L’erogazione dei contributi avverrà fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Qualora le risorse disponibili fossero completamente utilizzate prima della scadenza dell’avviso, l’Agenzia Servizi Abitativi ne darà adeguata comunicazione ai Comuni dell’Ambito Distrettuale.
L’Agenzia Servizi Abitativi provvederà ad informare i richiedenti ed i proprietari circa l’esito della richiesta o a comunicare l’avvenuta esclusione della domanda per mancata possibilità di finalizzazione del contributo o per esaurimento delle risorse economiche.
In seguito, l’Agenzia Servizi Abitativi provvederà a trasmettere alla Prefettura di Lecco gli elenchi dei soggetti richiedenti il contributo le cui domande sono risultate idonee, per le valutazioni relative all’adozione di misure di graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del D.M. 202/2014.
Art. 5 DOCUMENTI NECESSARI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda potrà essere presentata solo se completa di tutti i documenti necessari:
• Attestazione ISE o ISEE in corso di validità
• Carta identità e codice fiscale del richiedente;
• Eventuale permesso di soggiorno
• Contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato;
• Intimazione di sfratto e relativa convalida
• Documentazione attestante l’esistenza di una delle condizioni di “morosità incolpevole” di cui all’art. 1, come previsto nell’apposita modulistica
ART. 6 CONTROLLI
Il Comune verifica che il richiedente ovvero ciascun componente del nucleo familiare non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare. I Comuni svolgono controlli a campione, ai sensi della normativa vigente, per verificare la veridicità delle informazioni dichiarate dal beneficiario. Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune comunica
formalmente all’Agenzia Servizi Abitativi eventuali difformità riscontrate. L’Agenzia Servizi Abitativi procede alla revoca del beneficio, attiva le procedure di recupero e ne dà comunicazione a Regione Lombardia.
Art. 7 MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ IN ESSERE E DELLE RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE
Conformemente alle specifiche definite e comunicate dal Ministero competente, la Regione assicura il monitoraggio sull’utilizzo dei fondi statali.
Al fine di strutturare una base informativa utile per la messa a punto di strategie di contrasto della morosità incolpevole, l’Ambito, aderente alla presente misura, dovrà fornire con cadenza semestrale ogni informazione utile sulle attività poste in essere in applicazione del decreto ministeriale e delle Linee Guida Regionali.
A tal fine, l’Ambito deve inviare i seguenti dati:
- Richieste di contributo pervenute al Comune
- Numero contributi assegnati
- Importo medio contributo
- Numero nuovi contratti sottoscritti
- Numero contratti rinnovati
- Numero procedure sfratto differite
- Numero beneficiari classificati secondo la finalizzazione del contributo prevista dell’art. 5 del DM del 30 marzo 2016.
Art. 8 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 E DAL D.LGS. 30/06/2003, N. 196
I dati acquisiti con la domanda ed i suoi allegati:
devono essere necessariamente forniti, per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, i requisiti per l’accesso al contributo e la determinazione del contributo stesso; sono raccolti dal Comune di Lecco – Ente Capofila dell’Ambito Distrettuale di Lecco e dei soggetti eventualmente incaricati della gestione delle domande e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo e per le sole finalità connesse e strumentali previste dal presente bando; possono essere trasmessi alla Prefettura e a Regione Lombardia, nonché essere comunicati al Ministero delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti.
Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, come modificato dal D.lgs. 101/2018
Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda improcedibile l’istruttoria, il contributo richiesto non sarà erogato.
Lecco, 7 Luglio 2022