CONTRATTO PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI
CONTRATTO PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI
Con il presente contratto, scambiato tra le parti ad ogni effetto di legge a mezzo pec agli indirizzi eletti come rispettivi domicili
tra:
La Xxxxxxxxxx Xxxx & Co s.r.l. con sede legale in Roma – 00132 – Xxx xx Xxxxx Xxxxxx, 000 iscritta al Registro delle imprese di Roma al n. 03667491009 P. I.V.A. e Cod. Fisc 00000000000 (tel. 00.000000 fax 00.0000000 email xxxx@xxxxxxxxxx.xxx pec xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx) all’uopo legalmente rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx nella sua qualità di Amministratore Unico CF PRCGPP65H05D451M, detta di seguito, per brevità anche “Società” o “Appaltatore”
e
Il Comune di Frascati con sede in Frascati – 00044 – Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 0 all’uopo legalmente
rappresentato da (tel. 06/941841 fax 06/00000000 email
xxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx pec xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx) che interviene al presente atto in qualità di , detto per brevità anche “Comune” o “Committente”
nonché anche singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”
PREMESSO CHE
1) la Società è titolare e gestisce un impianto di Trattamento Meccanico sito in Xxxx, Xxx xx Xxxxx Xxxxxx, 000 classificato come “impianto di trattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento ed al coincenerimento” utilizzato per la produzione di aliquote differenziate (di seguito, per brevità, definito “Impianto”), giusta provvedimento di autorizzazione Det. AIA N. G09527 del 10.07.2017 (di seguito, anche solo “Autorizzazione”);
2) il Comune intende conferire i propri rifiuti presso l’Impianto e la Società ha interesse a riceverli a condizione che sia sempre garantito il rispetto delle disposizioni di legge, regolamenti, ordini e discipline comunque vigenti, ivi incluse quelle in materia di sicurezza ed ambiente naturale;
3) con apposita determinazione, il Comune ha approvato di procedere al relativo affidamento in favore dell’Appaltatore alle condizioni di seguito disciplinate (“Contratto”);
4) le Parti, anche alla luce delle verifiche effettuate, dichiarano e garantiscono di possedere la necessaria competenza tecnico-professionale e logistica, nonché di essere titolari di ogni autorizzazione ed atto di consenso necessario per l’esecuzione delle operazioni oggetto del Contratto, per quanto di rispettiva competenza;
Tutto ciò premesso tra le parti in epigrafe si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1
Valore delle premesse
1.1 Le premesse e gli Allegati – che le parti dichiarano di conoscere ed accettare senza riserve - costituiscono parte integrale e sostanziale del presente Contratto, hanno carattere vincolante ed essenziale fra le parti e contribuiscono con gli articoli a definire l’intero oggetto del Contratto.
1.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto, anche ove non materialmente allegati, bensì conservati presso il Comune, i documenti relativi al disposto conferimento (l’offerta dell’appaltatore, la Scheda Descrittiva e di Caratterizzazione di Base del Rifiuto).
Art. 2
Oggetto del Contratto
2.1 Il Comune si impegna a conferire, secondo un flusso omogeneo e regolare (ovvero proporzionato al rapporto mesi durata contratto/quantità massima contratto), e l’Appaltatore si impegna a ricevere, fatti salvi i casi di cui all’art. 8 che segue, per la durata del presente contratto, presso l’Impianto un quantitativo annuo pari a 4.600 tonnellate di rifiuti urbani non differenziati identificati con codice 200301, per la produzione di aliquote differenziate ai fini dell’avvio a recupero.
2.2 Le Parti concordemente convengono la possibilità che il quantitativo di cui al punto 2.1 che precede subisca variazioni entro una percentuale massima del 30% in aumento o diminuzione. In ogni caso, resta inteso che ogni variazione quantitativa, per la sua efficacia, dovrà essere comunicata per iscritto dal Comune ed esplicitamente accettata dal Responsabile dell’Appaltatore a norma dell’art. 12 che segue; l’eventuale mancata autorizzazione della Società non potrà integrare, per il Comune, eccezione di inadempimento (neanche parziale) di alcuna delle previsioni del presente contratto.
2.3 Il trasporto ed il conferimento dei rifiuti avverrà franco impianto, a cura e responsabilità del Comune, essendo a carico dello stesso tutte le spese e gli oneri, ivi inclusi quelli di trasporto, necessari per la consegna. Il Comune, per garantire la corretta gestione dei rifiuti, giusta articolo 9, si obbliga anche per il personale o per eventuali terzi incaricati, al pieno rispetto delle disposizioni di legge, di regolamento e di contratto vigenti.
2.4 La Società si impegna, da parte sua, a svolgere presso l’impianto le relative attività di recupero dei rifiuti urbani non differenziati, conferiti, in virtù del presente contratto e nel rispetto della normativa applicabile.
2.5 In ogni caso, i rifiuti oggetto del presente Contratto potranno essere conferiti in Impianto solo dopo la corretta e completa esecuzione di tutte le procedure di verifica previste dalle disposizioni di legge, regolamenti, ordini e discipline, nonché dalle autorizzazioni comunque vigenti in materia e comunque ai sensi del successivo articolo 6.
Art. 3
Durata del Contratto
3.1 Il presente Contratto ha durata annuale dal 01.01.2019 fino al 31.12.2019 e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo di conferimento massimo pari a 6.000 tonnellate.
3.2 Le parti si danno reciprocamente atto che riesamineranno congiuntamente la possibilità di prorogare le attività oggetto del presente contratto; a tal fine, la Società si impegna ad inviare al Comune entro la data del 15 ottobre dell’anno di riferimento, una offerta contenente le condizioni tecnico-economiche per il nuovo affidamento ed il Comune a fare pervenire la propria formale accettazione entro e non oltre il giorno 31 ottobre del medesimo anno ai sensi e nelle forme di cui all’art. 12 che segue, convenendosi che, in caso di mancato riscontro entro il predetto termine, l’offerta si intenderà accettata.
Art. 4 Corrispettivo
4.1 Il Comune corrisponderà all’Appaltatore un corrispettivo (di seguito, anche “Tariffa”), franco impianto, pari ad euro 153,32 per tonnellata oltre IVA come per legge, giusta autorizzazione DET. AIA G09527 del 10.07.2017 e successiva DET. G00922 del 01.02.2019. La tariffa è comprensiva dell’adeguamento ISTAT dell’anno 2018 pari al 2,6%; alla tariffa deve essere addizionato il benefit ambientale del 4% per il Comune di Roma, oggetto di conguaglio anno a favore del Comune rispetto alle quantità effettivamente consegnate. La tariffa deve intendersi al netto di tutti gli eventuali diritti, tasse, imposte ed oneri che restano, per il conferimento fino all’Impianto, a carico del Comune nonché “salvo conguaglio” che sarà versato in caso di dispositivo emanato dalle Autorità competenti e con decorrenza dalla data di cui al relativo provvedimento.
4.2 Nell’ipotesi di cui all’art. 7.2 che segue, la tariffa indicata al precedente articolo 4.1 sarà maggiorata del 15%.
4.3 L’Appaltatore è e rimane estraneo, rispetto ai rapporti di carattere economico o finanziario tra il Comune ed eventuali soggetti terzi impiegati nelle operazioni di gestione dei rifiuti conferiti presso l’impianto (di seguito per brevità “Terzi”).
4.4 Le Parti convengono il diritto della Società a vedere revisionata la Tariffa di cui al punto 4.1 in tutti i casi di cui al vigente articolo 106 D.Lgs. 50/2016, ed in particolar modo in caso di variazione dei prezzi o dei costi (smaltimento, trattamento, analisi depurazione, cernita, trasporto, variazione di destinazione) ovvero nel verificarsi di circostanze sopravvenute ed imprevedibili atte ad alterare l’equilibrio economico attuale (eventuali tributi e/o oneri e/o disposizioni previsti dalla normativa in materia) o, ancora, in ogni caso, di consuntivazione della tariffa conseguente ad un provvedimento di legge, amministrativo ovvero giudiziale, anche a norma del successivo articolo 4.5.
4.5 In caso di mancato raggiungimento di accordo in punto di revisione prezzi, resta convenuta, sin da ora, la facoltà della Società:
a) di agire nelle competenti sedi, amministrative ed anche giudiziarie, in ogni stato e grado, per vedere riconosciuto il suo diritto alla revisione; in tal caso, il mancato adeguamento della tariffa da parte del
Comune alla sopravvenuta statuizione, normativa o giudiziaria, darà diritto alla Società di risolvere il Contratto e di agire per il risarcimento dei danni patiti, a norma di legge e di contratto;
b) di recedere dal presente contratto con efficacia decorsi 15 giorni dalla relativa comunicazione al Comune senza che questi abbia aderito alla revisione del prezzo; in tal caso, la Società avrà diritto a vedersi corrispondere gli importi di tariffa per il servizio effettivamente prestato sino alla data di efficacia del recesso, oltre a potere agire per il maggiore danno patito, ed il Comune non potrà fare valere alcuna eccezione o pretesa di nessuna natura.
Art. 5
Modalità di fatturazione e di pagamento
5.1 L’appaltatore provvederà a fatturare gli importi dovuti con cadenza mensile, entro il 15 del mese successivo, sulla base dei rifiuti urbani non differenziati conferiti nel periodo di riferimento.
5.2 Il pagamento dei corrispettivi dovrà avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla emissione della fattura a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato a Xxxxxxxxxx Xxxx & Co S.r.l. ed acceso presso UNIONE DELLE BANCHE ITALIANE S.C.P.A. IBAN XX00X0000000000000000000000, il tutto nel rispetto delle prescrizioni di cui alla disciplina dettata dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. Impregiudicati gli altri rimedi contrattuali e di legge, in caso di ritardo nei pagamenti, anche di un solo giorno, il Comune corrisponderà alla Società un interesse di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.
5.3 Resta, altresì, inteso che, impregiudicato ogni altro rimedio e ferma la facoltà di risoluzione del presente contratto e risarcimento dei danni patiti, in caso di mancato pagamento, decorsi 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 5.2, la Società si riserva la facoltà di sospendere il servizio, ex art. 1460 c.c., a mezzo di semplice comunicazione scritta a norma dell’art. 12 che segue e con le seguenti modalità:
(i) all’11^ (undicesimo) giorno di ritardo sospensione del servizio nella misura del 70% delle quantità di conferimento in Impianto;
(ii) al 15^ (quindicesimo) giorno di ritardo sospensione del servizio nella misura dell’80% delle quantità di conferimento in Impianto;
(iii) al 20^ (ventesimo) giorno di ritardo, sospensione totale del servizio di conferimento in Impianto.
Art. 6
Caratteristiche dei rifiuti conferiti
6.1 E’ vietato il conferimento di rifiuti pericolosi all’Impianto.
6.2 Fermo il rispetto della normativa per quanto ivi non previsto, il Comune è tenuto a classificare i rifiuti consegnati ed oggetto di caratterizzazione attraverso l’apposita Scheda Descrittiva e di Caratterizzazione di Base del Rifiuto recepita in fase di Omologa allegata alla presente, obbligandosi a non conferire all’Impianto rifiuti non compresi nel presente Contratto e comunque non conformi a quanto dichiarato dal Comune stesso (Produttore). Il Comune, pertanto, sarà direttamente responsabile di quanto dichiarato e sottoscritto, anche da parte degli eventuali Terzi, produttori e/o detentori, nella relativa certificazione.
6.3 La Società si riserva la facoltà di procedere - in ogni momento, ed eventualmente anche nel luogo di produzione del rifiuto - a verifiche, anche visive, ad analisi chimiche ed a prelievi campionari sul carico conferito previa comunicazione scritta al Comune ed in contraddittorio con lo stesso ove questi lo chiedesse, al fine di verificare la tipologia e composizione dei rifiuti.
6.4 Qualora l’Appaltatore riscontrasse la mancata rispondenza del materiale consegnato rispetto a quanto dichiarato e/o a quanto conferibile in quanto rientrante nelle specifiche di Contratto, avrà diritto di rifiutare la presa in consegna di quanto conferito e dovrà comunicare tale circostanza tempestivamente al Comune nonché, se a ciò è tenuto, agli Enti Competenti; in ogni caso le spese per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti considerati non idonei e pertanto respinti dalla Società saranno sostenute esclusivamente dal Comune che dovrà a ciò provvedere senza indugio. In mancanza, l’Appaltatore potrà avvalersi di un altro operatore con diritto al rimborso degli oneri e delle spese sostenute a carico del Comune.
6.5 Il Comune comunicherà qualsiasi variazione dei dati provvedendo a rinnovare la Scheda Descrittiva di cui al punto 6.2 e, se del caso, le certificazioni analitiche.
6.6 In caso di consegna, da parte del Comune, anche a mezzo Terzi, di rifiuti non rispondenti alle caratteristiche, dallo stesso dichiarate e sottoscritte, e alle specifiche previste, il medesimo Comune sarà responsabile di ogni qualsivoglia danno derivante o derivato alla Società e/o a terzi e/o all’ambiente in conseguenza di tale non conformità. In ogni caso, il mancato, ripetuto, rispetto delle previsioni di cui al presente articolo da parte del Comune integra causa di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni ai sensi del successivo articolo 11 ed a norma di legge.
Art. 7 Programma
7.1 I conferimenti saranno effettuati, di norma, dal lunedì al sabato, nelle fasce orarie, per i quantitativi e con le modalità che saranno comunicati dalla Società
7.2 Ferma la previsione di cui al precedente art. 4.2, resta ammessa la facoltà per il Comune di richiedere il servizio di ricezione dei rifiuti anche nei giorni domenicali e festivi mediante apposita comunicazione da inoltrarsi almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima nelle forme e modi di cui al successivo articolo 12; in mancanza del rispetto di tale adempimento, la Società ben potrà rifiutare di eseguire il servizio senza che ciò implichi alcuna responsabilità e/o onere a suo carico.
7.3 Eventuali variazioni al programma di conferimento che si dovessero rendere necessarie per esigenze del Comune ovvero della Società, dovranno essere tempestivamente comunicate con almeno 24 ore di preavviso secondo le modalità di cui all’articolo 12.
7.4 In ogni caso, le Parti si riservano la facoltà di consultarsi periodicamente con cadenza almeno semestrale, ovvero quando ne sorga la necessità, nonché di stabilire, se opportuno e possibile, eventuali modifiche al programma di conferimenti per garantire il costante funzionamento dell'Impianto nel rispetto, comunque, di quanto previsto all’articolo 2.
7.5 Agli effetti del presente Contratto faranno fede, fra le Parti, i quantitativi dei rifiuti accertati dalla Società, mediante l’operazione di pesatura effettuata in Impianto, come successivamente trascritti a norma di legge.
7.6 Per quanto ivi non previsto, restano fermi gli adempimenti di legge ex X.Xxx. 152/06 e s.m.i. per quanto di rispettiva competenza.
Art. 8
Forza maggiore - Sospensione totale o parziale delle attività – Facoltà di non ritiro
8.1 La Società ha facoltà di non procedere al ritiro dei rifiuti urbani non differenziati conferiti dal Comune, ancorché nel rispetto del programma convenuto, qualora si verifichino circostanze non imputabili alla Società stessa e che determinino in tutto o in parte l’impossibilità non programmata di detto ritiro o del funzionamento dell’Impianto.
8.2 A titolo meramente esemplificativo, devono intendersi circostanze non imputabili alla Società a norma del punto 8.1 che precede: 1) fermi Impianto per cause non programmate; 2) scioperi; 3) guerre o altri atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili; 4) blocchi o embarghi; 5) fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, frane, cedimenti, incendi, inondazioni o precipitazioni atmosferiche, accumuli di neve o ghiaccio; 6) esplosioni, radiazioni o contaminazioni chimiche; 7) atti, leggi, normative, comportamento o omissioni dell’autorità, ivi incluse quelle relative alla amministrazioni territoriali di riferimento (ad esempio la revoca, l’annullamento, la sospensione di atti autorizzativi o concessori, provvedenti di sequestro o comunque interdittivi); 8) provvedimenti, comportamenti o omissioni dei vari soggetti pubblici competenti, ivi incluse Regioni, Province e Comuni, che rendano impossibile il conferimento dei rifiuti.
8.3 Al verificarsi dell’ipotesi di cui al precedente comma del presente articolo, la Società dovrà, nelle forme di cui al successivo articolo 12, dare tempestiva comunicazione al Comune che, di conseguenza, procederà alla sospensione dei conferimenti fino al ripristino della funzionalità dell’Impianto. Il programma di conferimento di cui al precedente art. 7 sarà conseguentemente adeguato, in proporzione della effettiva durata della fermata dell’impianto.
8.4 La Società, altresì, non procederà all’accettazione dei rifiuti durante le Fermate programmate dell’Impianto che dovranno comunque essere comunicate con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, fermo restando che con la stessa comunicazione potranno essere eventualmente indicati i quantitativi che la Società eventualmente potrà accettare durante le medesime fermate programmate.
8.5 Nelle ipotesi di cui al presente articolo, il Comune non avrà nulla a pretendere dalla Società per danno, rivalsa, indennità, risarcimenti, spese né a qualsiasi altro titolo.
Art. 9
Osservanza di leggi, regolamenti, sicurezza - Responsabilità
9.1 Ciascuna delle parti si assume la responsabilità del corretto adempimento delle attività di rispettiva competenza, per sé e per eventuali Terzi incaricati, a norma di legge e di contratto, per le quali, di conseguenza, si obbliga a tenere indenne l’altra Parte da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole.
9.2 Fermo restando quanto già previsto altrove nel presente Contratto, resta convenuto che il Comune è tenuto ad osservare e a far osservare, per quanto di sua competenza, ai Terzi tutte le vigenti disposizioni di legge, regolamenti, ordini e discipline comunque applicabili alle attività oggetto del presente contratto, nonché derivanti dall’autorizzazione; e ciò anche con riferimento alle normative in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza obbligatorie, di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, di trasporto, nonché di tutela dell’ambiente naturale.
9.3 Il Comune inoltre, si impegna ad osservare e a far osservare ai Terzi, tutte le disposizioni emanate dalla Società con riferimento all’Impianto, ivi inclusa in particolare quelle in materia di igiene e sicurezza, di prevenzione contro gli infortuni sui luoghi di lavoro, nonché di tutela dell’ambiente naturale o che siano comunque applicabili alle attività svolte in esecuzione del presente Contratto.
9.4 Il Comune resta responsabile in via diretta di ogni e qualsivoglia danno a persone o cose, anche verificatosi presso l’Impianto, per inosservanza degli avvisi e/o divieti posti nell’Impianto e/o delle istruzioni, disposizioni di sicurezza diramate dal personale d’Impianto, imputabili al Comune medesimo ovvero a Terzi.
9.5 La Società, nei termini di cui al successivo articolo 12 - e fermo restando il punto 14.6 - provvederà a contestare al Comune ogni violazione riscontrata a norma delle presenti disposizioni, anche ai fini del successivo articolo 11.
Art. 10
Cessione diritti e crediti
10.1 E’ fatta salva la facoltà, da parte dell’Appaltatore, di cedere i crediti derivanti dal presente contratto nelle forme di legge ed ex art. 1260 c.c..
Art. 11
Risoluzione contrattuale e Recesso
11.1 La Società ha facoltà, fatto sempre salvo il risarcimento del danno, di procedere alla risoluzione del presente contratto, ai sensi dell’Art. 1456 C.C., qualora:
(i) il Comune consegni/conferisca rifiuti non rispondenti, nella composizione, tipologia, quantità e/o qualità, a quanto dichiarato ovvero a quanto previsto in Contratto o dalla legge, per almeno 3 volte anche non consecutive, nella vigenza contrattuale;
(ii) non provveda al puntuale pagamento anche solo di una fattura nei termini di cui al precedente articolo 5;
(iii) non ottemperi agli obblighi assunti a norma del precedente articolo 9.
11.2 Nel caso di sopravvenuto provvedimento normativo e/o amministrativo e/o giudiziale dal quale derivi, per l’Appaltatore, la necessità di rideterminare la dislocazione, anche territoriale, del servizio offerto, le Parti convengono che faranno quanto necessario per vagliare nuove modalità di prosecuzione del Contratto ove non contrasti con la sopravvenuta esigenza. Diversamente, resta riconosciuta la facoltà dell’Appaltatore di recedere con semplice comunicazione scritta e preavviso di almeno 20 (venti) giorni esclusivamente per le predette esigenze di pubblico interesse. In tal caso, resta inteso che all’Appaltatore spetteranno i compensi e le spese per il Servizio svolto sino alla data di efficacia del recesso e che il Comune non potrà vantare e/o eccepire alcunché a nessun titolo, né indennitario né risarcitorio.
Articolo 12 Comunicazioni e notifiche
12.1 Fatto salvo quanto eventualmente diversamente previsto nel presente contratto, qualsiasi Comunicazione, fattura o altro documento il cui invio sia richiesto o consentito in forza del presente Contratto, dovrà essere per iscritto e si intenderà validamente ed efficacemente eseguita al ricevimento dello stesso se effettuate per fax, o a mezzo pec all’attenzione dei Responsabili ivi indicati:
Se all’Appaltatore Xxxxxxxxxx Xxxx & Co. S.r.l.
Xxx xx Xxxxx Xxxxxx, 000
00000 Xxxx Tel.00.000000 Fax 00.0000000
E-mail: xxxx@xxxxxxxxxx.xxx PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx Xxx.xx: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (Amministratore Unico)
Se a al Comune Comune di Frascati
I Settore Servizio Ambientale Ufficio Gestione dei Rifiuti e della Raccolta Differenziata
Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 0
00000 Xxxxxxxx Tel. 06/000000000 Fax 06/00000000
E-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Xxx.xx: Ing. Xxxxxxxx X’Xxxxxxxxx (R.U.P.)
fatte salve comunque le Comunicazioni scritte consegnate al Responsabile dell’Appaltatore o al Responsabile del Committente e da questi controfirmate in due copie per conto, rispettivamente, dell’Appaltatore e del Committente.
12.2 Le reciproche contestazioni sull’applicazione del Contratto dovranno sempre pervenire a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo pec ai su indicati indirizzi ove le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto.
12.3 Le Comunicazioni, notifiche, le consegne di documenti e le altre comunicazioni necessarie o ammesse a fronte di questo contratto che dovessero pervenire ad un indirizzo diverso da quello indicato al precedente punto 12.1, pur riconducibile alla stessa Società, saranno considerate come mai pervenute e pertanto prive di qualsiasi validità e/o efficacia.
12.4 Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente, con analoghe modalità, ogni variazione si sopraindicati riferimenti, restando inteso che, diversamente, le comunicazioni si intenderanno comunque validamente pervenute.
Art. 13
Riservatezza – trattamento dei dati
13.1 Ciascuna delle Parti manterrà strettamente confidenziale e riservati tutti i documenti e le altre informazioni, sia tecniche che commerciali e di qualsivoglia altro genere, comunque relativi e afferenti alle attività oggetto del presente contratto e, salvo se obbligatoriamente tenuta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, non rivelerà a Terzi o utilizzerà tali informazioni per scopi diversi da quelli necessari all’adempimento del Contratto.
13.2 Le Parti dichiarano di essersi fornite reciproca comunicazione circa le informazioni di cui all’articolo 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (e, quindi, del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 come adeguato dal d.lgs. 10.08.2018 n. 101) circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del presente Contratto e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. Resta inteso che i dati acquisiti da ciascuna delle Parti saranno trattati per ottemperare agli obblighi di legge e per quanto derivante e necessario ai fini della esecuzione del presente Contratto.
13.3 Con la sottoscrizione del presente Contratto le Parti, altresì, acconsentono espressamente alla diffusione dei dati conferiti ai fini del presente Contratto anche tramite pubblicazione sui relativi siti internet, nonché tramite gli altri siti istituzionali sui quali i dati devono essere pubblicati ai sensi della normativa vigente in materia.
13.4 Ove gli adempimenti contrattuali fossero sviluppati anche attraverso il rapporto con terze Parti, i dati potranno essere diffusi anche a tali Parti esterne, limitatamente a quanto essenziale per l’espletamento delle attività a termini di legge e contratto.
13.5 In qualsiasi momento, per informazioni in merito e per far valere i propri diritti, come previsto dal Regolamento UE 2016/679 le parti potranno rivolgersi al titolare pro-tempore al suddetto trattamento dati presso i domicili di cui al precedente articolo 12.
13.6 La sottoscrizione del presente atto costituisce formale consenso al trattamento dei dati personali di cui trattasi per le finalità sopra descritte, ove necessario.
13.7 Le previsioni di cui al presente articolo manterranno efficacia anche in caso di risoluzione del Contratto.
Articolo 14 Miscellanea
14.1 Il presente Contratto supera e sostituisce qualsiasi intesa precedente (sia verbale che scritta). Resta inteso che il presente Contratto può essere modificato solo mediante accordo scritto tra le Parti.
14.2 Per quanto non previsto nel presente Contratto e nella documentazione allegata, si fa specifico riferimento alle norme e alle leggi vigenti in materia, in quanto applicabili.
14.3 Il presente Xxxxxxxxx sarà interpretato secondo criteri di correttezza e buona fede e, in ogni caso, in modo da raggiungere gli interessi perseguiti dalle Parti ed indicati nelle premesse.
14.4 Ferma la pattuizione in tema di revisione della tariffa, qualora eventuali modifiche o variazioni alle vigenti leggi e norme che regolano la materia, o l’entrata in vigore di disposizioni attualmente non vigenti, dovessero intervenire successivamente alla stipula del presente Contratto ed imponessero variazioni al rapporto contrattuale esistente tra le parti, le condizioni contrattuali verranno ridefinite tra le Parti stesse secondo principi di congruità economica e gestionale.
14.5 L’invalidità o l’inefficacia, per qualsiasi motivo, di una clausola del Contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia del Contratto nel suo complesso. Nel caso di invalidità di alcune disposizioni del Contratto, le parti si impegnano a sostituire tali disposizioni con altre valide ed efficaci.
14.6 La rinuncia di una Parte a fare valere l’inadempimento dell’altra o le conseguenze che ne derivano non potrà comportare in alcun modo una rinuncia definitiva a contestare tale inadempimento o altri inadempimenti. L’impossibilità della Parte di ottenere l’esatto adempimento delle previsioni del Contratto o di esercitare i suoi diritti non comporterà comunque rinuncia a tali previsioni o la rinuncia all’esercizio di tali diritti.
14.7 La Società dichiara di essere in regola con gli adempimenti e le formalità prescritte dalla normativa a suo carico, ed in particolar modo in tema di certificazioni antimafia e di normativa giuslavoristica e contributiva.
Art. 15
Legge applicabile - Controversie
15.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana per quanto ivi non disposto.
15.2 Ogni eventuale controversia derivante dalla o relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione o mancata esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà in via esclusiva competente il Foro di Roma.
Roma, lì / /2019
Xxxxxxxxxx Xxxx & Co S.r.l. Comune di Frascati
Il Legale Rappresentante Il Responsabile
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 del C.C. il Comune, con la firma del presente contratto dichiara espressamente di accettare integralmente tutte le clausole e le condizioni in esse previste, le quali risultano ad essa analiticamente riconosciute in quanto singolarmente lette prima dell'accettazione e sottoscrizione. Particolarmente si richiamano e si accettano espressamente le clausole di cui agli art.:
Art. 3 Durata del Contratto Art. 4 Corrispettivo
Art. 5 Modalità di fatturazione e di pagamento
Art. 8 Forza maggiore - Sospensione totale o parziale delle attività contrattuali - facoltà di non ritiro Art. 9 Osservanza di leggi, regolamenti, sicurezza - Responsabilità
Art. 10 Cessione crediti
Art. 11 Risoluzione contrattuale e recesso Art. 13 Riservatezza – trattamento dati Art. 15 Legge applicabile - Controversie
Comune di Frascati
Il Responsabile