REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Allegato 3
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ABITATIVE
Divisione V
REGIONE XXXXXX-ROMAGNA
ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI All’ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT. B), C), D), E) DEL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA ALLEGATO AL D.P.C.M. 16 LUGLIO 2009.
L'anno duemiladieci il giorno ……… del mese di in Roma, nella sede del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative
tra
la Regione …………… (C.F. ………. ) nella persona di ……………………………. a ciò autorizzato con ………………. del …………………………………………….
e
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative (C.F. 97439910585) rappresentato dal………………………………………………………………………
PREMESSO CHE
- il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, reca "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
- l'articolo 11 del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia approvato un piano nazionale di edilizia abitativa al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana;
- il comma 12 del richiamato articolo 11 dispone che per l'attuazione degli interventi facenti parte del piano nazionale di edilizia abitativa è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui all’articolo 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché di cui agli articoli 21, 21-bis, e 41 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni;
- con DPCM 16 luglio 2009, registrato dalla Corte dei Conti il 3 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009, n. 191, è stato approvato il “Piano nazionale di edilizia abitativa” di cui all’articolo 11 del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- l’articolo 1, comma 1, lettera b) del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al citato DPCM 16 luglio 2009 prevede come linea d’intervento l’incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con risorse dello Stato, delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e di altri enti pubblici, comprese quelle derivanti anche dall’alienazione, ai sensi e nel rispetto delle normative regionali ove esistenti, ovvero statali vigenti, di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;
- l’articolo 1, comma 1, lettera c) del Piano nazionale di edilizia abitativa prevede come linea d’intervento la promozione finanziaria anche ad iniziativa di privati, di interventi ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- l’articolo 1, comma 1, lettera d) del Piano nazionale di edilizia abitativa prevede come linea d’intervento agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, eventualmente prevedendo agevolazioni amministrative nonché termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell’esigenza abitativa;
- l’articolo 1, comma 1, lettera e) del Piano nazionale di edilizia abitativa prevede come linea d’intervento la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale;
- l’articolo 2, comma 2, lettera c) del citato Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al menzionato DPCM 16 luglio 2009 destina agli interventi di cui alle lettere b), c) d) ed e) dell’articolo 1, comma 1, del Piano medesimo le disponibilità finanziarie di cui al comma 12, ultimo capoverso, dell’articolo 11 del richiamato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 al netto dell’importo massimo di 150 milioni di euro e dell’importo di 200 milioni di euro destinati, rispettivamente, agli interventi di cui all’articolo 11 del Piano nazionale e agli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f) del Piano nazionale medesimo;
- con decreto ministeriale 18 novembre 2009, prot. n. 892, registrato alla Corte dei Conti in data 4 dicembre 2009, registro n. 9, foglio n. 308, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2009, si è provveduto ad individuare gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
f) del Piano nazionale di edilizia abitativa ammessi a finanziamento per un importo complessivo di 200 milioni di euro;
- l’articolo 3, comma 1, del richiamato Piano nazionale di edilizia abitativa dispone che le risorse di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), del medesimo Piano siano ripartite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base dei coefficienti stabiliti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 marzo 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2003, e destinate al finanziamento delle linee di intervento di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d) nonché alla promozione di programmi integrati di edilizia residenziale sociale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e) del Piano medesimo;
- l’articolo 4 del citato Piano nazionale dispone, tra l’altro, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuova con le regioni ed i comuni, la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi sull’effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
- gli articoli 8 e 9 del Piano nazionale di edilizia abitativa medesimo individuano rispettivamente le procedure attuative per la sottoscrizione degli accordi di programma di cui al richiamato articolo 4 nonché i criteri per la selezione dei programmi coordinati di intervento di cui al comma 1 dell’articolo 8 del Piano nazionale;
CONSIDERATO CHE
- con decreti del ministero dell’economia e delle finanze nn. 109887, 113161, n. 111138 sono state disposte, ai sensi dell’articolo 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, variazioni in aumento sul capitolo 7440 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “Fondo per l’attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa” esercizio 2009, per un totale di euro 650.797.445,00 da considerare in termini di competenza e di cassa;
- a seguito della sopracitata variazione in aumento di euro 650.797.445,00 la disponibilità iniziale di euro 77.087.825,00 esistente sul capitolo 7440 destinata all’attuazione degli interventi del Piano nazionale di edilizia abitativa è risultata pari, nell’esercizio finanziario 2009, a complessivi euro 727.885.270,00;
- ai sensi del citato articolo 2, comma 2, lettera c) le risorse disponibili per gli interventi di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell’articolo 1, comma 1, del Piano nazionale - al netto delle risorse pari a 200 milioni di euro destinate dagli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f) del richiamato Piano nazionale già individuati con il decreto ministeriale 18 novembre 2009, prot. n. 892 e dell’importo di 150 milioni di euro da destinare agli interventi di cui all’articolo 11 del Piano nazionale medesimo - ammontano complessivamente ad euro 377.885.270,00;
- con decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 263, registrato alla Corte dei conti- Ufficio controllo atti ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio.- in data 12 aprile 2010, reg. 3, fogl. 346, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 6 maggio 2010, n. 104 è stato effettuato il riparto, tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano delle risorse i cui all’articolo 2, comma 2, lettera c) del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al DPCM 16 luglio 2009,
destinate al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del medesimo Piano nazionale di edilizia abitativa, pari a complessivamente ad euro 377.885.270,00;
- sulla base del citato riparto alla Regione Xxxxxx-Romagna è stata attribuita la somma complessiva di euro 22.436.560,02 a valere sulla disponibilità complessiva euro 377.885.270,00;
- con l’accordo di programma, da sottoscrivere ai sensi dell’articolo 4 del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al DPCM 16 luglio 2009 nell’ambito delle risorse attribuite a ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano, dovrà provvedersi a:
- individuare, d’intesa con la Regione Xxxxxx-Romagna le iniziative da inserire nelle linee di intervento di cui all’articolo 1, lettere b), c), d) ed e) del medesimo Piano nazionale di edilizia abitativa;
- concordare le procedure attuative necessarie per i singoli programmi regionali di intervento di cui all’articolo 8 del Piano nazionale di edilizia abitativa, cui attribuire il contributo secondo i parametri di finanziamento di cui all’articolo 5 del Piano nazionale di edilizia abitativa.
- la Regione ha individuato, ai sensi del comma 2, dell’articolo 8 del richiamato Piano nazionale di edilizia abitativa, le procedure di evidenza pubblica per promuovere valutare ai fini dell’ammissibilità le proposte di intervento da inserire nel programma coordinato di interventi di cui all’articolo 8, comma 1, del Piano nazionale di edilizia abitativa;
- il programma coordinato di interventi proposto dalla Regione Xxxxxx-Romagna risulta elaborato in maniera coerente con la programmazione regionale in materia di politiche abitative;
- il contributo richiesto è nei limiti previsti dall’articolo 5 del Piano nazionale di edilizia abitativa approvato con il richiamato DPCM 16 luglio 2009;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 121/2010;
Vista l’intesa, espressa ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del DPCM 16 luglio 2009 sull’Accordo di programma relativo alla Regione Xxxxxx-Romagna dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1977, n. 281 nella seduta del
……………………………;
Visto il parere espresso ai sensi del richiamato articolo 4, comma 2 del DPCM 16 luglio 2009 sull’Accordo di programma relativo alla Regione ……………………… dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con deliberazione in data
………………. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n………… del ……………………….
TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE AMMINISTRAZIONI CONVENUTE CONCORDANO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
(Disposizioni generali)
Le premesse ed i considerato di cui sopra sono parti integranti e sostanziali del presente Accordo di programma.
Articolo 2
(Oggetto dell’Accordo di programma)
1. Oggetto del presente Accordo sono gli interventi ricompresi nel programma coordinato di interventi predisposto dalla regione Xxxxxx-Romagna approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa Regionale n. 16 in data 7 ottobre 2010 concernenti le linee di intervento di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b), c), d), e) del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al DPCM 16 luglio 2009 come meglio descritti nell’Allegato A che forma parte integrante del presente Accordo.
2.Nell’ambito delle linee di intervento individuate dal programma di cui all’Allegato A, sono inseriti, d’intesa con i comuni interessati, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del Piano nazionale di edilizia abitativa, gli interventi per i quali non sono richieste risorse pubbliche di qualsiasi natura.
Articolo 3
(Concorso finanziario)
1. Al fine di consentire l’attuazione del programma coordinato degli interventi ricadente nella Regione Xxxxxx-Romagna il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Xxxxxx- Romagna contribuiscono con l’apporto finanziario di seguito specificato:
a) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative, con euro 22.436.560,02 attribuite alla Regione Xxxxxx-Romagna ai sensi del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 263;
b) Regione Xxxxxx-Romagna con euro 30.000.000,00, sulla base della disponibilità finanziaria assunta con delibera della Giunta regionale 15 novembre 2010 n. 1711 di approvazione del bando per l’attuazione del programma di edilizia residenziale sociale 2010 approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 18/2010;
c) La Regione Xxxxxx-Romagna, nell’ambito del programma coordinato di interventi di cui all’Allegato A, in attuazione dell’articolo 1, comma 1, lett. e) del Piano nazionale di edilizia abitativa, promuove il programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. del .Tale programma esaurisce il finanziamento pubblico di € 22.436.560,02, assegnandolo ai Comuni di cui alla tabella Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale di cui sopra, che si impegnano a cofinanziare gli interventi nella misura ivi indicata.
2. La Regione Xxxxxx-Romagna provvede, altresì, a richiedere agli enti cofinanziatori attestazioni analoghe a quelle previste al punto 1.
3. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative procederà agli adempimenti previsti dal presente Accordo di programma e, in particolare, al trasferimento dei fondi statali di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c) del DPCM 16 luglio 2009 alla Regione Xxxxxx-Romagna successivamente all’acquisizione dei provvedimenti amministrativi indicati al punto 1.
Articolo 4
(Accordi, intese o convenzioni con i soggetti beneficiari del finanziamento pubblico)
1. Entro 180 giorni dalla comunicazione della avvenuta esecutività del presente Accordo di programma, la Regione Xxxxxx-Romagna procede, con ciascun soggetto beneficiario del finanziamento, alla sottoscrizione di appositi accordi, intese ovvero convenzioni che stabiliscono, tra l’altro, le modalità attuative dei singoli interventi e le modalità di erogazione delle risorse pubbliche.
2. Gli accordi, le intese ovvero le convenzioni di cui al comma 1 sono sottoscritti solo a seguito della avvenuta verifica di coerenza, da attestare da parte del Responsabile regionale dell’attuazione dell’Accordo di programma di cui all’articolo 6, dei progetti definitivi e del relativo quadro economico generale con le singole proposte di intervento. Nei medesimi accordi, intese o convenzioni sarà indicato il termine per l’inizio dei lavori che dovrà avvenire entro e non oltre 180 giorni dalla esecutività degli stessi pena revoca del finanziamento assegnato che sarà riprogrammato ai sensi del successivo articolo 6. Copie conforme di detti accordi, intese o convenzioni sono trasmesse al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in sede di richiesta di erogazione della quota di finanziamento di cui al successivo articolo 5, lettera b) del presente accordo di programma.
3. Al fine di consentire le verifiche di cui al comma 2, il progetto definitivo, debitamente approvato dagli organi competenti, dovrà essere trasmesso al Responsabile regionale dell’attuazione dell’Accordo di programma, da ciascun Comune ammesso a finanziamento, entro 120 giorni dalla comunicazione della avvenuta esecutività del presente Accordo di programma.
4. La Regione Xxxxxx-Romagna, sulla base delle modalità indicate nei singoli accordi, intese o convenzioni, provvederà al trasferimento al soggetto attuatore beneficiario del cofinanziamento statale e regionale delle risorse spettanti. I trasferimenti di risorse ai soggetti beneficiari dovranno essere effettuati a valere sulle risorse statali e regionali secondo le rispettive percentuali di cofinanziamento sulla base degli stati di avanzamento lavori, ovvero, nel caso di interventi finanziati per intero dalla Regione Xxxxxx-Romagna sulla base della normativa regionale vigente.
5. La Regione Xxxxxx-Romagna si impegna a vigilare sul rispetto dei tempi di attuazione di ciascun programma stabiliti negli accordi, intese o convenzioni nonché a recuperare i finanziamenti pubblici, nel caso inadempienza da parte del soggetto attuatore secondo quanto stabilito nei singoli accordi, intese o convenzioni dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Agli accordi, intese o convenzioni di cui al comma 1 è allegato il presente Accordo di programma che ne costituisce parte integrante.
Articolo 5
(Modalità di trasferimento delle risorse statali)
1. Le risorse statali in conto capitale indicate all’articolo 3, comma 1, lettera a) del presente Accordo di programma, pari complessivamente a 22.436.560,02 euro sono trasferite alla Regione Xxxxxx-Romagna vincolate all’attuazione Piano Nazionale di Edilizia Abitativa di cui all'articolo 11 del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 approvato con DPCM 16.07.2009 oggetto del presente Accordo di programma secondo le seguenti modalità:
a) 40% del finanziamento spettante (pari a € 8.974.624,02) entro 30 giorni dalla data di avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del decreto di approvazione del presente Accordo di programma;
b) 30% del finanziamento spettante (pari a € 6.730.968,00) entro 30 giorni dalla data di comunicazione, da parte del Responsabile regionale dell’attuazione dell’Accordo di programma, dell’avvenuto avanzamento dei programmi di cui all’articolo 2, per importo pari al 35% del finanziamento complessivo pubblico;
c) 30% del finanziamento spettante (pari a € 6.730.968,00) entro 30 giorni dalla data di comunicazione, da parte del Responsabile regionale dell’attuazione dell’Accordo di programma, dell’avvenuto avanzamento dei programmi di cui all’articolo 2, per importo pari al 70%. La quota finale di finanziamento sarà decurtata della quota di finanziamento statale relativa ai programmi non avviati.
Articolo 6
(Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo di programma)
1. La Regione Xxxxxx-Romagna individua quale Responsabile del presente Accordo di programma l’Arch. Xxxxxxx Xxxxxxx, Responsabile del Servizio Riqualificazione Urbana e Promozione della Qualità Architettonica della medesima Regione.
2. Il Responsabile dell’attuazione dell’Accordo di programma ha il compito di:
a) effettuare le verifiche necessarie alla sottoscrizione degli accordi, intese o convenzioni di cui all’articolo 4;
b) promuovere le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dai soggetti attuatori, mediante il presente Accordo e le singole convenzioni di cui all’articolo 4;
c) concedere, su motivata richiesta, limitate proroghe ai termini di attuazione dei singoli programmi;
d) proporre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le politiche abitative ai fini della successiva approvazione d’intesa con il Ministero:
- modifiche e/o rimodulazioni dei programmi che incidano in modo sostanziale sui programmi ammessi a finanziamento;
- motivate ipotesi di modifiche concernenti: rimodulazioni dei programmi costruttivi conseguenti ad oggettive insorte difficoltà realizzative e/o esecutive;
- riprogrammazione di risorse non utilizzate o revocate.
- iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa attuazione degli interventi del programma;
e) predisporre, fino alla conclusione del programma di interventi di cui all’Allegato A, un rapporto di monitoraggio e di rendicontazione semestrale sullo stato di avanzamento del presente Accordo di programma da inoltrare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le politiche abitative- Comitato per il monitoraggio di cui all’articolo 13 del Piano nazionale;
f) effettuare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Direzione generale per le politiche abitative, le comunicazioni di cui all’articolo 5 per il trasferimento delle quote di finanziamento previste.
Articolo 7
(Monitoraggio)
1. Il monitoraggio dello stato di avanzamento del presente Accordo di programma è effettuato dal Comitato per il monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all’articolo 13 del Piano nazionale medesimo.
2. Su proposta del Comitato di monitoraggio di cui al punto 1- di volta in volta integrato con il Responsabile della regione interessata - il Ministero procede alla riprogrammazione delle risorse eventualmente non utilizzate e di eventuali revoche ed economie accertate.
2. La Regione Xxxxxx Xxxxxxx si impegna a fornire al Comitato di cui al punto 1 i dati che saranno richiesti secondo modalità unificate che saranno definite con apposito decreto ministeriale.
Articolo 8
(Revoche ed economie)
1. La quota parte di finanziamento statale a valere su eventuali economie risultanti a conclusione dei singoli programmi costruttivi in ciascun Comune, dovrà essere restituita, qualora non riprogrammata, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previo versamento in conto entrate dello Stato sul cap. 3570 del Ministero dell’economia e delle finanze per essere riassegnata sul cap. 7440 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Articolo 9
(Collaudo degli interventi)
1. Ciascun soggetto attuatore ammesso al finanziamento pubblico statale e regionale provvede, in qualità di stazione appaltante, ove previsto, ai sensi dell’art. 120 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, alla nomina di una Commissione di collaudo in corso d’opera composta da tre membri. – di cui uno su designazione del Direttore generale per le politiche abitative, uno su designazione della Regione Xxxxxx-Romagna ed uno su individuazione del soggetto attuatore medesimo.
2. Il certificato di collaudo dovrà essere integrato da un giudizio sintetico sul comportamento prestazionale degli alloggi realizzati o recuperati con particolare riferimento alla capacità di risparmio energetico e al rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche di cui alla legge n.13/89, nonché da una relazione generale acclarante i rapporti tra lo Stato, la Regione Xxxxxx-Romagna e il Comune beneficiario del finanziamento pubblico al fine di accertare, in particolare, l’effettivo utilizzo delle somme a disposizione comprese nel quadro economico dell’intervento.
3. Gli oneri relativi alla Commissione di collaudo gravano sull’importo del finanziamento.
Articolo 10
(Poteri sostituivi )
1. In caso di ritardi nell’attuazione del programma coordinato degli interventi di cui all’Allegato A al presente Accordo, il Ministero delle infrastrutture esercita poteri sostitutivi con le modalità che saranno definite con apposito decreto ministeriale, previa intesa con la Regione Xxxxxx-Romagna;
Articolo 11
(Disposizioni finali)
1. Il presente Accordo di programma, redatto in tre esemplari, diviene esecutivo dalla data della comunicazione dell'avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del relativo decreto di approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Copia del presente Accordo di programma e del relativo decreto approvativo è trasmesso, a cura della Regione Xxxxxx-Romagna a ciascun Comune ammesso a finanziamento, ai fini degli adempimenti di competenza.
3. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme
di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti. A tal fine si applica quanto disposto dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ……………………………………………………
Per la Regione ……………………………………………………………………………………….