Blockchain e Smart Contract per le Imprese: Aspetti Legali
Blockchain e Smart Contract per le Imprese: Aspetti Legali
Blockchain
Responsabilità
GDPR
Legge Applicabile
Giurisdizione
Italia: Decreto Semplificazioni e DLT
Art. 8-ter
Comma 1: Si definiscono "Tecnologie basate su registri distribuiti" le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.
Comma 3: La memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all'articolo 41 del Regolamento UE n. 910/2014.
Comma 4: Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, l'Agenzia per l'Italia Digitale individua gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli effetti di cui al comma 3.
Smart Contracts
Da Xxxx Xxxxx (1994) a Ethereum (2015)
Caratteristiche
● Software
● Event-Driven
● Obbligazioni contrattuali espresse in logica computazionale (if… then…) e poi in linguaggio di programmazione
● Autoesecuzione (self-execution) per adempimenti automatizzati
● Xxxxxx (self-enforcement) in caso di inadempimento
Oracoli
Fonti di informazione offchain per fornire input a smart contract onchain
Oracle Users:
● terzi affidabili (banche, indici, borse)
● utenti in massa (principio della “saggezza della folla”)
Oracle Machines:
● macchinari (i.e. sensori)
● software
Questioni giuridiche
● Responsabilità per malfunzionamento
● Errore dell’Oracolo
● Invalidità del contratto
● Legge sostanziale
● Legge Applicabile
● Foro Competente
Italia: Decreto Semplificazioni e Smart Contracts
Art. 8-ter
Comma 2: Si definisce "smart contract" un programma per elaboratore che opera su Tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia Digitale con linee guida da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.
Contratto Tradizionale e Smart Contract
● Smart Contract come espressione integrale dell’accordo che sostituisce il Contratto Tradizionale
● Smart Contract come strumento di
esecuzione del Contratto Tradizionale
● Adeguati per obbligazioni con condizioni di attivazione oggettive
● Strumento per automatizzare
obbligazioni semplici
● Uso definito a livello contrattuale
● IoT e AI per smart contract flessibili adatti a obbligazioni complesse
Casi d’uso
Axa: contratto fizzy
ISDA: transazioni su derivati over-the-counter
L’esperienza: JUR
Sistema di risoluzione dispute tramite blockchain e smart contracts.
Tre diverse modalità di risoluzione dispute
Open Layer
Sistema integralmente decentralizzato
Community Layer
Voto aperto a comunità chiuse di esperti
Court Layer
Arbitrato tradizionale
Ecosistema basato sul Jur Token
Grazie per l’attenzione
Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx