Contract
SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART 30 TUEL FRA COMUNI PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO DI SVILUPPO LOCALE PROGETTO NEXUM EQUUM IPPOVIA DEL GRAN SASSO
L’anno … il giorno … del mese di … presso …
TRA
il Comune di …, con sede legale in …, rappresentato dal sig. … il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale …, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione … n. … del …1
E il Comune di …, con sede legale in …, rappresentato dal sig. … il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale …, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione … n. … del …
E il Comune di …, con sede legale in …, rappresentato dal sig. … il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale …, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione … n. … del … si conviene e si stipula quanto segue:
PREMESSO che
- È stato stipulato accordo di programma del 24/7/2020 tra ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA, Federazione Italiana Sport Equestri, Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec Ante, Demiogene Srl SIAVS (di seguito ricercatore), che si allega alla presente convenzione e ne forma parte integrante.
- i ruoli assunti da ciascun Ente sottoscrittore sono rispettivamente : valutazione impatto ambientale del programma di investimenti, definizione degli standard di sicurezza e di fruibilità dei servizi offerti e attività di selezione di operatori privati che parteciperanno al progetto esecutivo, ricercatore che predisporrà tutti i documenti progettuali (ingegneristici, architettonici, organizzativi e di programmazione economica e finanziaria) in fase applicata e presecutiva sulla base di un progetto di fattibilità già accolto dagli Enti partecipanti ad accordo di programma.
- Detto accordo di programma si articola in due fasi:
a) predisporre un progetto Master unitamente a bozza e disciplinare per la costituzione di un soggetto di rete che dovrà gestire sia l’esecuzione del piano di investimento che la gestione stessa del sistema di offerta PROGETTO NEXUM EQUUM IPPOVIA DEL GRAN SASSO, svolta attraverso proposte progettuali che il ricercatore porta a conoscenza degli Enti che hanno aderito all’ accordo di programma
b) gestire il piano attuativo ed esecutivo degli investimenti attraverso il costituendo soggetto di rete. attraverso l’adesione dei soggetti che partecipano alla costituzione del soggetto di Rete.
- Il progetto costitutivo del soggetto di rete avverrà mediante adesione dei Comuni ad Accordo di Programma sottoscritto il 24/7/2020 da ENTE PARCO-FISE-FITE TREC ANTE per il tramite di apposita convenzione.
- Il costituendo soggetto di Xxxx, del quale i comuni per il tramite della loro convenzione faranno parte, avrà il ruolo di soggetto capofila per proposta di Contratto di Xxxxxxxx INVITALIA finalizzato al finanziamento e reperimento delle somme.
Art. 1
(Oggetto della convenzione)
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 30 del TUEL, istitutiva della Associazione Intercomunale ha per oggetto la partecipazione dei comuni, per la realizzazione di un piano integrato di investimenti sui tracciati dell’ippovia Del Gran Sasso, al fine di implementare il progetto e il dialogo tra gli enti finanziatori del Progetto Nexum Equum Ippovia Del Gran Sasso
.3. I Comuni aderenti alla presente convenzione si impegnano altresì a sviluppare azioni volte a garantire più alti livelli di implementazione del progetto, di sinergia con gli attori pubblici e privati, di coordinamento nel dialogo tra istituzioni, finanziatori ed enti attuatori.
4. L’affidamento delle opere per la realizzazione degli investimenti avverrà con procedura di unica stazione appaltante in capo all’as sociaz ione tra C omu ni , nello specifico all’Ente Capofila Associazione di Progetto.
Art. 2 (Finalità)
1. I comuni si costituiscono in associazione di progetto per realizzare un sistema integrato di investimenti in viabilita’ PROGETTO NEXUM EQUUM IPPOVIA DEL GRAN SASSO, per permettere un rapporto partecipativo dei comuni al costituendo soggetto di rete.
Art. 3 (Principi)
1. L’organizzazione in forma associata deve essere improntata ai seguenti principi:
- Le spese progettuali complessive per il piano di viabilità dell’ippovia saranno sostenute dal soggetto di rete in base a mandato specifico di ricerca e sviluppo da conferire a soggetto ricercatore nel rispetto di quanto già previsto da Accordo di programma sottoscritto il 24/7/2020.
- La loro copertura finanziaria avverrà con risorse in dotazione del soggetto di rete;
- Il riparto degli introiti che il soggetto di rete riversa all’associazione dei comuni avverrà in base alle quote di partecipazione al netto di costi per il funzionamento del soggetto di rete.
Art. 4 (Ambito territoriale)
1. Possono aderire alla Convenzione i Comuni attraversati dall’ippovia PROGETTO NEXUM EQUUM XXXXXXX XXX XXXX XXXXX,
0. Possono aderire anche altri Enti pubblici che, per qualsiasi ragione, siano competenti per l’attuazione del piano degli investimenti in viabilità; la loro quota di partecipazione sarà calcolata in modo analogo a quella prevista per i Comuni.
Art. 5
Organi; soggetto capofila conferenza dei Sindaci, comitato ristretto, responsabile dell’ufficio di piano
1. Sono organi dell’associazione dei Comuni l’ECAP (Ente Capofila Associazione di Progetto), la Conferenza dei Sindaci, il Responsabile dell’Ufficio di Progetto.
2. L’ECAP è individuato dalla conferenza dei Sindaci. Ha la sede legale e la legale rappresentanza dell’associazione ed agisce in nome e per conto dell’associazione stessa, sotto mandato e controllo della conferenza dei Sindaci. E’ il membro espresso dall’associazione dei comuni del comitato di sviluppo del progetto.
3. La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci di tutti i Comuni rientranti nell’ambito territoriale
4. La Conferenza dei Sindaci:
- approva il regolamento disciplinante il proprio funzionamento
definisce, nell’ambito della programmazione, le linee di indirizzo per l’impostazione programmatica dell’attività
- definisce le linee di indirizzo per l’elaborazione del piano del progetto di sviluppo,
- esprime parere obbligatorio e vincolante sul piano
- verifica l’andamento generale dell’attività
- esercita ogni altra competenza ad essa riservata dalle norme nazionali e regionali.
- Nomina il Responsabile dell’Ufficio di Piano
5. I Comuni si costituiscono in un comitato composto da 5 membri in loro rappresentanza, per esprimere il parere sulle delibere assunte dal Comitato di sviluppo del progetto. Il Comitato di sviluppo del progetto, trasmette le deliberazioni al presidente del Comitato ristretto a mezzo Pec su account di quest’ultimo.
6. Il responsabile dell’Ufficio di Piano è dipendente con funzioni di elevata professionalità o responsabilità di uno dei Comuni.
7. L’Ufficio di Piano locale è struttura tecnica dell’associazione con i compiti seguenti.
- L’Ufficio di Piano attiva tavoli tecnici e tematici per assicurare un migliore coordinamento della rete integrata di servizi.
- L’Ufficio di Piano garantisce la funzione di supporto al Conferenza dei Sindaci, per le funzioni di
programmazione, regolazione e committenza nell’ambito dei servizi.
- In particolare, oltre a garantire le necessarie funzioni di supporto tecnico, gestionale e di segreteria, l’Ufficio di Piano svolge le attività previste
- attività istruttoria, di supporto all'elaborazione e valutazione della programmazione
- attività istruttoria e di monitoraggio per la definizione di regolamenti
- attività istruttoria e di monitoraggio per le procedure di gara da espletare
- gestione associata di progetti e di risorse
Art. 6
(Durata della convenzione ed efficacia costitutiva dell’associazione intercomunale)
1. La durata della convenzione è strettamente legata alla realizzazione e alla gestione del progetto PROGETTO DI SVILUPPO LOCALE Progetto Nexum Equum Ippovia Del Gran Sasso ed stabilita in anni … dal … al …
2. La convenzione può essere rinnovata, prima della naturale scadenza, o prorogata per la continuità della gestione e dell’implementazione del progetto di sviluppo locale.
Art. 7
(Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale, modifiche)
1. Il Comune che receda dalla convenzione prima del termine previsto dall’articolo 6, comma 1, deve corrispondere ai Comuni convenzionati un indennizzo di importo commisurato
2. Il recesso è comunicato alla Conferenza dei Sindaci entro … e decorre dal primo gennaio dell’anno successivo alla comunicazione. Qualora venga comunicato in data successiva, il recesso avrà effetto dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello dell’avvenuta comunicazione.
3. Il recesso di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della presente convenzione che rimane operante finché i Comuni convenzionati sono almeno due e siano comunque rispettati i parametri finalizzati all’implementazione e mantenimento del Pogetto di Sviluppo Locale
4. La convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazioni di scioglimento approvate da tutti gli enti convenzionati. L’atto di scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture messe in comune.
5. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni conformi di tutti gli enti convenzionati. Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere proposte alla Conferenza dei Sindaci, che esprime a maggioranza parere obbligatorio e vincolante.
Art. 8
(individuazione delle quote di partecipazione)
1. La partecipazione di ciascun Comune viene definita secondo il principio del rapporto tra entità degli investimenti di propria spettanza in rapporto agli investimenti totali previsti per il piano di viabilità ippovia.
2. La definiz ione del l’e ntità deg li inve s timenti a vvie ne con a pprovaz ione del pia no deg li inve s time nti da parte del Comitato per accordo di programma di sviluppo del progetto.
Art. 9 (compiti dei Comuni)
1.Ogni Comune, nell’interesse pubblico di completamento del piano di viabilità, si assume, nel rispetto delle norme di legge, ogni onere relativo all’assunzione di diritti di passaggio attraverso terreni di proprietà privata che risultino tracciati nel progetto di viabilità approvato dal Comitato.
2.Ogni Comune, tramite i propri uffici tecnici, ha l’obbligo di fornire assistenza ai ricercatori per l’acquisizione di tutte le informazioni e documenti necessari al completamento del progetto di viabilità da presentare al Comitato per accordo di programma.
3. Ogni Comune riconosce il piano economico e finanziario deliberato dal Comitato per accordo di programma
4. Ogni Comune non assume alcun onere di spesa per la progettazione relativa a tratte di ippovia nel proprio territorio di competenza
Art. 10
(Rapporti finanziari e garanzie)
1. Una volta approvata, con parere favorevole del comitato dei Comuni, la Bozza dell’atto costitutivo ed il disciplinare per l’adesione al soggetto di rete, i Comuni partecipano alla costituzione della dotazione iniziale del soggetto di rete in misura del 25%, salvo eventuali diminuzioni in riduzione se la bozza dello statuto o il disciplinare di costituzione prevedano una quota inferiore per permettere ad altri Enti la partecipazione al soggetto di rete
2. Le quote di partecipazione di ciascun Comune all’interno della quota di pertinenza dei comuni sono definite dalla allegata tabella.
3. Con la sottoscrizione della Convenzione, i Comuni si impegnano al versamento della quota di partecipazione con l’avvio della procedura costitutiva.
4. L’assegnazione dell’attività di progettazione pre esecutiva e di stesura del piano finanziario delle coperture al soggetto ricercatore dell’accordo di programma, rientra, nel rispetto della normativa sugli appalti nei limiti di assegnazione diretta per ciascun Comune e comunque viene rimborsata dal soggetto di rete e non graverà sul bilancio dei comuni.
Art. 11 (Beni e strutture)
1. L’ente presso cui è costituito ECAP provvede a dotare l’ufficio delle strutture e delle attrezzature necessarie per il funzionamento ordinario.
2. I beni conferiti per il funzionamento dell’ufficio di piano saranno assunti in carico dal Comune capofila con vincolo di destinazione al servizio convenzionato. I beni sono convenzionalmente conferiti a valore zero. Al momento dello scioglimento della convenzione, detti beni verranno restituiti ai Comuni che li hanno conferiti
3. Ulteriori beni destinati al servizio associato, rispetto a quelli di cui al comma 2, possono essere acquistati pro quota in comproprietà da tutti i Comuni partecipanti ovvero da un singolo Comune e conferiti all’associazione, secondo le modalità indicate dalla Conferenza dei Sindaci.
Art. 12
(Risorse umane per l’Ufficio di Piano)
1. Le risorse umane per l’Ufficio di Piano sono interamente conferite dall’ECAP senza alcun diritto a rimborso.
Art. 13 (Controversie)
1. Ogni controversia tra i Comuni è devoluta alla competenza territoriale del Tribunale de L’Aquila.